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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima - Volontaria Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento n.72 /2025 V.G. promosso da:
, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rapp. e difesa dall'Avv.to DAVIDE ROSSETTI e dall'Avv.to ANDREA SALVEMINI presso il cui studio è elett. dom. e con domiciliazione telematica
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di rapp. e difeso dall'Avv.to EMANUELA BAJ e dall'Avvv.to SIMONE Controparte_1
PEDEMONTE presso il cui studio è elett. dom. e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv.to FEDERICO BENVENUTO presso il cui studio è Controparte_2 elett. dom. e con domiciliazione telematica
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare: nel merito, in via principale:
1) riconoscere e dichiarare esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana lo Approved
Judgment dell'High Court of Justice di Londra (Inghilterra), Business and Property Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024 e lo
1 Order del 23 gennaio 2025, ovvero la Sentenza, nei confronti del sig. , Controparte_1 quale titolo esecutivo e passato in giudicato ai sensi della legge inglese;
nel merito, in via subordinata:
2) riconoscere e dichiarare esecutivi nel territorio della Repubblica Italiana i capi dello
Approved Judgment dell'High Court of Justice di Londra (Inghilterra), Business and Property
Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024
e dello Order del 23 gennaio 2025, ovvero della Sentenza, che condannano il Sig.
[...]
al pagamento dell'importo, in sorte capitale, di USD 1.875.000 e, a titolo di CP_1 rifusione delle spese legali, di GBP 289.600, oltreché il capo della Sentenza che condanna il sig. al pagamento degli interessi, nei limiti della soglia di cui all'art. 2, Controparte_1 comma 4° della Legge 108/1996; nel merito, in via di ulteriore subordine:
3) riconoscere e dichiarare esecutivi nel territorio della Repubblica Italiana i capi dello
Approved Judgment dell'High Court of Justice di Londra (Inghilterra), Business and Property
Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024
e dello Order del 23 gennaio 2025, ovvero della Sentenza, che condannano il Sig.
[...]
al pagamento dell'importo, in sorte capitale, di USD 1.875.000 e, a titolo di CP_1 rifusione delle spese legali, di GBP 289.600; in ogni caso:
4) condannare il sig. a rifondere in favore di spese e Controparte_1 Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore osservazione e deduzione, nei termini di rito.”
PARTE RESISTENTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuna pronuncia e respinta ogni contraria istanza, accertare e pronunciare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla Ricorrente e conseguentemente respingere le relative domande per i motivi dedotti in narrativa da intendersi qui integralmente riportati.
Con vittoria nelle spese e onorari di difesa”
PARTE INTERVENUTA:
“Tanto ritenuto e premesso la dott.ssa ut supra rappresentata e difesa, interviene e Controparte_2 si costituisce nel presente procedimento facendo proprie tutte le istanze già formulate dal precedente creditore .” Parte_1
2 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la chiede alla Corte d'Appello Parte_1 di Genova il riconoscimento in Italia, nei confronti di , della sentenza Controparte_1 dell'High Court of Justice di Londra, Business and Property Courts of England and Wales, King's
Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024, e dello Ordine del 23 gennaio 2025.
La ricorrente deduce:
- che l' High Court of Justice di Londra ha condannato il convenuto al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di USD 2.795.572,92 (oppure l'equivalente in GBP), di cui USD Pt_1
1.875.000 (oppure l'equivalente in GBP) in linea capitale e USD 920.572,92 a titolo di interessi, e dell'importo di GBP 289.6004 a titolo di rifusione delle spese legali di Pt_1
- che i convenuti, tra cui , avrebbero dovuto pagare a il complessivo Controparte_1 Pt_1 importo dovuto a titolo di capitale e di interessi (USD 2.795.572,92) entro il 31 gennaio 2025, e la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legali di di GBP 289.600,006 entro il 7 Pt_1 febbraio 2025;
- che, per quanto riguarda gli interessi dovuti dai convenuti, tra cui , in favore di Controparte_1
sulle somme liquidate in sentenza, l' High Court of Justice di Londra ha stabilito: Pt_1
- che “Per evitare dubbi, in conformità con l'accordo contrattuale tra le Parti di cui alla clausola
2.4 del Contratto di Finanziamento datato 7 luglio 2022, su qualsiasi somma in linea capitale non pagata continueranno a maturare interessi contrattuali al tasso del 25% annuo fino alla data di pagamento” ;
- che i Convenuti (tra cui ) sono “in via solidale e in via parziaria responsabili Controparte_1 per tutti gli importi dovuti in forza della Sentenza”.
Parte ricorrente deduce:
- che la anzidetta condanna al pagamento dei sopramenzionati importi deriva dall'inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti in relazione al contratto di finanziamento "loan and guarantee agreement" del 7 luglio 2022 (doc. 1), all'accordo di composizione "settlement agreement" del 28 ottobre 2022 (doc. 2) e alla modifica all'accordo di risoluzione "amendment to the settlement agreement" del 16 gennaio 2023 (doc. 3);
- che la Sentenza è stata resa nell'ambito dell'istituto processuale di diritto inglese del “summary judgment”, disciplinato dalla Parte 24 delle Civil Procedure Rules inglesi;
- che il “summary judgment” è un procedimento semplificato che consente al Giudice di decidere una controversia immediatamente a favore dell'attore quando, come nel caso di specie, il convenuto
"non ha una reale prospettiva di successo nel difendere le domande dell'attore e non c'è nessun'altra ragione che giustifichi che si proceda con un giudizio ordinario".
3 La parte ricorrente concludeva chiedendo che la Sentenza fosse riconosciuta in Italia, ai fini della sua esecuzione nei confronti di , il quale possiede beni pignorabili nel distretto Controparte_1 della Corte di Appello di Genova (v. doc. 4).
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In data 16/06/2025, interveniva , quale cessionaria del credito, facendo proprie tutte Controparte_2 le istanze formulate dalla creditrice . Parte_1
Con decreto del 05/05/2025 il Giudice, visto l'art. 281 DECIES c.p.c., fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte. All'udienza di discussione orale davanti al Collegio in data 15.10.2025 la causa era trattenuta in decisione.
1. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Sussistono le condizioni di riconoscibilità previste dall'art. 64 L. 218/1995 ovvero:
“a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”, neppure nella parte in cui condanna i convenuti, tra cui il resistente, al pagamento dell'interesse del 25% su base annua.
Infatti “ Il parametro da prendere in considerazione( nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012), una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello
Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento
4 rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori”
(Cass. Sez. 1, 07/03/2023, n. 6723).
Nel caso in esame non sussistono tali violazioni, trattandosi di mere obbligazioni pecuniarie validamente assunte secondo la legge del contratto.
Parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione della parte ricorrente in quanto essa ha ceduto, in data 15 aprile 2025, il credito a (doc. 3) e, quindi, non sarebbe più titolare del Controparte_2 credito e del diritto che intende porre in esecuzione.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Il presente giudizio sia stato promosso da prima della cessione ( iscrizione a ruolo del ricorso Pt_1 in data 25.3.2025) e, quindi, deve essere applicato il disposto dell'articolo 111 c.p.c., secondo cui il processo prosegue, pur in presenza del trasferimento del diritto controverso a titolo particolare, non solo con la cessionaria (intervenuta nel giudizio) ma anche il creditore originario (non avendo le parti concordato per la sua estromissione).
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nei confronti della parte ricorrente e della intervenuta. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e suc. mod. negli importi medi dello scaglione di riferimento. E precisamente: valore causa indeterminabile alto.
1. Studio controversia: € 2.518,00=
2. Fase introduttiva: € 1.665,00=
3. Fase trattazione: € 3.686,00=
4. Fase decisionale: € 4.287,00=totale per compensi avvocato: € 12.156,00=
P.Q.M.
1. dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza dell'High Court of Justice di Londra,
Business and Property Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del
2 dicembre 2024, e dello Ordine del 23 gennaio 2024 nei confronti di;
Controparte_1
2. dichiara tenuta e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute da parte ricorrente e dalla parte intervenuta che liquida in favore di ciascuna in €
12.156,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in camera di consiglio alli 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
5
Sezione Prima - Volontaria Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento n.72 /2025 V.G. promosso da:
, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rapp. e difesa dall'Avv.to DAVIDE ROSSETTI e dall'Avv.to ANDREA SALVEMINI presso il cui studio è elett. dom. e con domiciliazione telematica
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di rapp. e difeso dall'Avv.to EMANUELA BAJ e dall'Avvv.to SIMONE Controparte_1
PEDEMONTE presso il cui studio è elett. dom. e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv.to FEDERICO BENVENUTO presso il cui studio è Controparte_2 elett. dom. e con domiciliazione telematica
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare: nel merito, in via principale:
1) riconoscere e dichiarare esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana lo Approved
Judgment dell'High Court of Justice di Londra (Inghilterra), Business and Property Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024 e lo
1 Order del 23 gennaio 2025, ovvero la Sentenza, nei confronti del sig. , Controparte_1 quale titolo esecutivo e passato in giudicato ai sensi della legge inglese;
nel merito, in via subordinata:
2) riconoscere e dichiarare esecutivi nel territorio della Repubblica Italiana i capi dello
Approved Judgment dell'High Court of Justice di Londra (Inghilterra), Business and Property
Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024
e dello Order del 23 gennaio 2025, ovvero della Sentenza, che condannano il Sig.
[...]
al pagamento dell'importo, in sorte capitale, di USD 1.875.000 e, a titolo di CP_1 rifusione delle spese legali, di GBP 289.600, oltreché il capo della Sentenza che condanna il sig. al pagamento degli interessi, nei limiti della soglia di cui all'art. 2, Controparte_1 comma 4° della Legge 108/1996; nel merito, in via di ulteriore subordine:
3) riconoscere e dichiarare esecutivi nel territorio della Repubblica Italiana i capi dello
Approved Judgment dell'High Court of Justice di Londra (Inghilterra), Business and Property
Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024
e dello Order del 23 gennaio 2025, ovvero della Sentenza, che condannano il Sig.
[...]
al pagamento dell'importo, in sorte capitale, di USD 1.875.000 e, a titolo di CP_1 rifusione delle spese legali, di GBP 289.600; in ogni caso:
4) condannare il sig. a rifondere in favore di spese e Controparte_1 Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore osservazione e deduzione, nei termini di rito.”
PARTE RESISTENTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuna pronuncia e respinta ogni contraria istanza, accertare e pronunciare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla Ricorrente e conseguentemente respingere le relative domande per i motivi dedotti in narrativa da intendersi qui integralmente riportati.
Con vittoria nelle spese e onorari di difesa”
PARTE INTERVENUTA:
“Tanto ritenuto e premesso la dott.ssa ut supra rappresentata e difesa, interviene e Controparte_2 si costituisce nel presente procedimento facendo proprie tutte le istanze già formulate dal precedente creditore .” Parte_1
2 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la chiede alla Corte d'Appello Parte_1 di Genova il riconoscimento in Italia, nei confronti di , della sentenza Controparte_1 dell'High Court of Justice di Londra, Business and Property Courts of England and Wales, King's
Bench Division, Commercial Court del 2 dicembre 2024, e dello Ordine del 23 gennaio 2025.
La ricorrente deduce:
- che l' High Court of Justice di Londra ha condannato il convenuto al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di USD 2.795.572,92 (oppure l'equivalente in GBP), di cui USD Pt_1
1.875.000 (oppure l'equivalente in GBP) in linea capitale e USD 920.572,92 a titolo di interessi, e dell'importo di GBP 289.6004 a titolo di rifusione delle spese legali di Pt_1
- che i convenuti, tra cui , avrebbero dovuto pagare a il complessivo Controparte_1 Pt_1 importo dovuto a titolo di capitale e di interessi (USD 2.795.572,92) entro il 31 gennaio 2025, e la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legali di di GBP 289.600,006 entro il 7 Pt_1 febbraio 2025;
- che, per quanto riguarda gli interessi dovuti dai convenuti, tra cui , in favore di Controparte_1
sulle somme liquidate in sentenza, l' High Court of Justice di Londra ha stabilito: Pt_1
- che “Per evitare dubbi, in conformità con l'accordo contrattuale tra le Parti di cui alla clausola
2.4 del Contratto di Finanziamento datato 7 luglio 2022, su qualsiasi somma in linea capitale non pagata continueranno a maturare interessi contrattuali al tasso del 25% annuo fino alla data di pagamento” ;
- che i Convenuti (tra cui ) sono “in via solidale e in via parziaria responsabili Controparte_1 per tutti gli importi dovuti in forza della Sentenza”.
Parte ricorrente deduce:
- che la anzidetta condanna al pagamento dei sopramenzionati importi deriva dall'inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti in relazione al contratto di finanziamento "loan and guarantee agreement" del 7 luglio 2022 (doc. 1), all'accordo di composizione "settlement agreement" del 28 ottobre 2022 (doc. 2) e alla modifica all'accordo di risoluzione "amendment to the settlement agreement" del 16 gennaio 2023 (doc. 3);
- che la Sentenza è stata resa nell'ambito dell'istituto processuale di diritto inglese del “summary judgment”, disciplinato dalla Parte 24 delle Civil Procedure Rules inglesi;
- che il “summary judgment” è un procedimento semplificato che consente al Giudice di decidere una controversia immediatamente a favore dell'attore quando, come nel caso di specie, il convenuto
"non ha una reale prospettiva di successo nel difendere le domande dell'attore e non c'è nessun'altra ragione che giustifichi che si proceda con un giudizio ordinario".
3 La parte ricorrente concludeva chiedendo che la Sentenza fosse riconosciuta in Italia, ai fini della sua esecuzione nei confronti di , il quale possiede beni pignorabili nel distretto Controparte_1 della Corte di Appello di Genova (v. doc. 4).
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In data 16/06/2025, interveniva , quale cessionaria del credito, facendo proprie tutte Controparte_2 le istanze formulate dalla creditrice . Parte_1
Con decreto del 05/05/2025 il Giudice, visto l'art. 281 DECIES c.p.c., fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte. All'udienza di discussione orale davanti al Collegio in data 15.10.2025 la causa era trattenuta in decisione.
1. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Sussistono le condizioni di riconoscibilità previste dall'art. 64 L. 218/1995 ovvero:
“a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”, neppure nella parte in cui condanna i convenuti, tra cui il resistente, al pagamento dell'interesse del 25% su base annua.
Infatti “ Il parametro da prendere in considerazione( nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012), una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello
Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento
4 rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori”
(Cass. Sez. 1, 07/03/2023, n. 6723).
Nel caso in esame non sussistono tali violazioni, trattandosi di mere obbligazioni pecuniarie validamente assunte secondo la legge del contratto.
Parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione della parte ricorrente in quanto essa ha ceduto, in data 15 aprile 2025, il credito a (doc. 3) e, quindi, non sarebbe più titolare del Controparte_2 credito e del diritto che intende porre in esecuzione.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Il presente giudizio sia stato promosso da prima della cessione ( iscrizione a ruolo del ricorso Pt_1 in data 25.3.2025) e, quindi, deve essere applicato il disposto dell'articolo 111 c.p.c., secondo cui il processo prosegue, pur in presenza del trasferimento del diritto controverso a titolo particolare, non solo con la cessionaria (intervenuta nel giudizio) ma anche il creditore originario (non avendo le parti concordato per la sua estromissione).
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nei confronti della parte ricorrente e della intervenuta. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e suc. mod. negli importi medi dello scaglione di riferimento. E precisamente: valore causa indeterminabile alto.
1. Studio controversia: € 2.518,00=
2. Fase introduttiva: € 1.665,00=
3. Fase trattazione: € 3.686,00=
4. Fase decisionale: € 4.287,00=totale per compensi avvocato: € 12.156,00=
P.Q.M.
1. dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza dell'High Court of Justice di Londra,
Business and Property Courts of England and Wales, King's Bench Division, Commercial Court del
2 dicembre 2024, e dello Ordine del 23 gennaio 2024 nei confronti di;
Controparte_1
2. dichiara tenuta e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute da parte ricorrente e dalla parte intervenuta che liquida in favore di ciascuna in €
12.156,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in camera di consiglio alli 15.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
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