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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/03/2025, assunto in decisione all'udienza in data 23/10/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CIAPPETTA MAURO ALESSANDRO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE – E
nato a MILANO (MI) in [...] Controparte_1
10/11/1976 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDI MARINA C.F._2
MARIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE – Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art.127 ter c.p.c. in data 23.10.2025. Con note di trattazione scritta sottoscritte personalmente dalle parti le stesse hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito, stanti gli accordi di massima raggiunti dalle parti all'udienza del 07/10/2025, così decidere:
- Dispone l'affido condiviso dei figli minori e alla madre e al padre, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente degli stessi nell'abitazione familiare di Monza, via Monteverdi n. 23, assegnata alla madre e di proprietà esclusiva del sig. CP_1
- Disciplinare il diritto di visita padre-figli minori come segue:
1. Il padre potrà tenere con sé i figli e a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore Per_1 Per_2
19.30-20.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna:
2. Durante la settimana che termina con il fine settimana di competenza materna, il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.30 (cena compresa), quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3. Nell'eventualità in cui condizioni di malattia dei minori precludessero all'uno o all'altro genitore di trascorrere con i figli il week-end di propria spettanza, detto periodo potrà essere recuperato, previo accordo fra le parti, nei fine settimana successivi, anche se di competenza dell'altro genitore;
4. Per le vacanze estive, il papà avrà diritto di tenere con sé i figli par quindici giorni consecutivi ad agosto (prime due settimane o seconda e terza settimana del mese). Avrà facoltà -e solo se non sarà impossibilitato per motivi di lavoro. a tenere con sé i figli per un'altra settimana fra giugno e settembre. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 1 genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo (compreso indirizzo e recapito telefonico) in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con i figli;
5. Durante le feste natalizie, i minori staranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 14.00 del giorno 24 dicembre sino alle ore 12.00 del 25 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 12.00 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 26 dicembre;
6. Il genitore che avrà trascorso la vigilia di Natale con i figli terrà con sé gli stessi dalle ore 12.00 del 26 dicembre sino al 31 dicembre dopo pranzo, mentre quello che avrà trascorso con i figli il giorno di Natale terrà con sé i minori dal 31 dicembre dopo pranzo al 6 gennaio sino a sera, cena esclusa, il tutto ad anni alterni. Sono farti salvi diversi accordi
7. I figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali con un genitore e con l'altro ad anni alterni;
8. Il compleanno dei figli verrà trascorso un anno con un genitore e quello seguente con l'altro, salvo che le parti si accordino per passare insieme detta ultima ricorrenza, Ciascun genitore, ove lo desideri, potrà inoltre tenere con sé i figli nel giorno del proprio rispettivo compleanno;
- Porre a carico del sig. l'obbligo di pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa CP_1 familiare di Monza sino alla data della prima udienza di comparizione parti relativa al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a carico della sig.ra e utenze domestiche della stessa. Pt_1
Sono fatti salvi i diversi accordi che le parti dovessero raggiungere fra loro in sede di trattative in vista del procedimento di cessazione del vincolo matrimoniale;
- Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori a mezzo CP_1 versamento dell'importo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 a figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1
- Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire all'80% delle spose straordinarie per i figli in CP_1 applicazione delle linee guida in vigore presso il Tribunale di Monza, con residuo 20% a carico della sig.ra per quanto riguarda le spese per le rette scolastiche dei figli, attualmente frequentanti istituti Pt_1 privati, le stesse resteranno integralmente a carico del sig., CP_1
- Dare atto che la sig.ra inuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé stessa, a fronte Pt_1 dell'impegno del sig. di farsi carico delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale CP_1 entro il limite temporale della prima udienza di comparizione parti relativa al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di concedere l'uso gratuito della vettura VW Passat e del consenso cipresso a che l'assegno unico venga percepito dalla moglie;
- Porre a carico del sig. le spese di mantenimento della micro-vettura in uso al figlio;
CP_1 Per_1
- Dare atto che la sig.ra potrà continuare ad utilizzare gratuitamente l'autovettura VW Passat di Pt_1 proprietà del sig. con spese di manutenzione e di carburante a proprio carico (oltre alle CP_1 eventuali multe); le spese assicurative e di bollo resteranno a carico del marito solo sino alla prima udienza di comparizione parti nel procedimento divorzile;
- Attribuire integralmente alla sig.ra l'assegno unico per figli a carico erogato dall'INPS; Pt_1
* Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza che recepirà le condizioni sopra riportate e che le stesse rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.;
- Spese di lite compensate fra le pari. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Per_1
(25.11.2008) e (02.08.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data Controparte_1
06/03/2025, così provvede: I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a
[...]
PINZOLO TN) il giorno 02.07.2011 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.5, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinzolo (TN) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/03/2025, assunto in decisione all'udienza in data 23/10/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CIAPPETTA MAURO ALESSANDRO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE – E
nato a MILANO (MI) in [...] Controparte_1
10/11/1976 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDI MARINA C.F._2
MARIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE – Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art.127 ter c.p.c. in data 23.10.2025. Con note di trattazione scritta sottoscritte personalmente dalle parti le stesse hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito, stanti gli accordi di massima raggiunti dalle parti all'udienza del 07/10/2025, così decidere:
- Dispone l'affido condiviso dei figli minori e alla madre e al padre, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente degli stessi nell'abitazione familiare di Monza, via Monteverdi n. 23, assegnata alla madre e di proprietà esclusiva del sig. CP_1
- Disciplinare il diritto di visita padre-figli minori come segue:
1. Il padre potrà tenere con sé i figli e a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore Per_1 Per_2
19.30-20.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna:
2. Durante la settimana che termina con il fine settimana di competenza materna, il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.30 (cena compresa), quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3. Nell'eventualità in cui condizioni di malattia dei minori precludessero all'uno o all'altro genitore di trascorrere con i figli il week-end di propria spettanza, detto periodo potrà essere recuperato, previo accordo fra le parti, nei fine settimana successivi, anche se di competenza dell'altro genitore;
4. Per le vacanze estive, il papà avrà diritto di tenere con sé i figli par quindici giorni consecutivi ad agosto (prime due settimane o seconda e terza settimana del mese). Avrà facoltà -e solo se non sarà impossibilitato per motivi di lavoro. a tenere con sé i figli per un'altra settimana fra giugno e settembre. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 1 genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo (compreso indirizzo e recapito telefonico) in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con i figli;
5. Durante le feste natalizie, i minori staranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 14.00 del giorno 24 dicembre sino alle ore 12.00 del 25 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 12.00 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 26 dicembre;
6. Il genitore che avrà trascorso la vigilia di Natale con i figli terrà con sé gli stessi dalle ore 12.00 del 26 dicembre sino al 31 dicembre dopo pranzo, mentre quello che avrà trascorso con i figli il giorno di Natale terrà con sé i minori dal 31 dicembre dopo pranzo al 6 gennaio sino a sera, cena esclusa, il tutto ad anni alterni. Sono farti salvi diversi accordi
7. I figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali con un genitore e con l'altro ad anni alterni;
8. Il compleanno dei figli verrà trascorso un anno con un genitore e quello seguente con l'altro, salvo che le parti si accordino per passare insieme detta ultima ricorrenza, Ciascun genitore, ove lo desideri, potrà inoltre tenere con sé i figli nel giorno del proprio rispettivo compleanno;
- Porre a carico del sig. l'obbligo di pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa CP_1 familiare di Monza sino alla data della prima udienza di comparizione parti relativa al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a carico della sig.ra e utenze domestiche della stessa. Pt_1
Sono fatti salvi i diversi accordi che le parti dovessero raggiungere fra loro in sede di trattative in vista del procedimento di cessazione del vincolo matrimoniale;
- Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori a mezzo CP_1 versamento dell'importo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 a figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1
- Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire all'80% delle spose straordinarie per i figli in CP_1 applicazione delle linee guida in vigore presso il Tribunale di Monza, con residuo 20% a carico della sig.ra per quanto riguarda le spese per le rette scolastiche dei figli, attualmente frequentanti istituti Pt_1 privati, le stesse resteranno integralmente a carico del sig., CP_1
- Dare atto che la sig.ra inuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé stessa, a fronte Pt_1 dell'impegno del sig. di farsi carico delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale CP_1 entro il limite temporale della prima udienza di comparizione parti relativa al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di concedere l'uso gratuito della vettura VW Passat e del consenso cipresso a che l'assegno unico venga percepito dalla moglie;
- Porre a carico del sig. le spese di mantenimento della micro-vettura in uso al figlio;
CP_1 Per_1
- Dare atto che la sig.ra potrà continuare ad utilizzare gratuitamente l'autovettura VW Passat di Pt_1 proprietà del sig. con spese di manutenzione e di carburante a proprio carico (oltre alle CP_1 eventuali multe); le spese assicurative e di bollo resteranno a carico del marito solo sino alla prima udienza di comparizione parti nel procedimento divorzile;
- Attribuire integralmente alla sig.ra l'assegno unico per figli a carico erogato dall'INPS; Pt_1
* Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza che recepirà le condizioni sopra riportate e che le stesse rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.;
- Spese di lite compensate fra le pari. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Per_1
(25.11.2008) e (02.08.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data Controparte_1
06/03/2025, così provvede: I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a
[...]
PINZOLO TN) il giorno 02.07.2011 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.5, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinzolo (TN) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona