Articolo 28 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 27Articolo 29
Versione
25 agosto 1991
Art. 28. (Presidente) 1. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
2. Il consiglio di amministrazione elegge anche il vicepresidente, che sostiuisce il presidente in caso di assenza o impedimento
Entrata in vigore il 25 agosto 1991