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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2017
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1631/2017 rg promosso da:
(p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Toni De Parte_1 P.IVA_1
SI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Fondi Via Cesare Battisti 6………….…..Attrice
contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Enrico De Feo e presso il suo studio in Cassino Piazza Marconi n. 13………..…..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 10 settembre
2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.04.2017 la soc. ha convenuto in Parte_2
giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “In via principale accertare e Controparte_2
dichiarare la risoluzione dalla scrittura privata del 26.10.2006 e successive integrazioni e
modificazioni, per inadempimento della soc per l'effetto: - condannare la soc CP_3 CP_3
alla refusione di tutte le somme corrisposte per i titoli di cui alla premessa del presente atto, per
[...]
l'effetto condannare la soc di ogni singolo importo al giorno del dovuto alla Controparte_3 CP_3 pagina 1 di 4 pari ad € 220.522,65 e di tutte le ulteriori somme comunque corrisposte dalla CP_3 [...]
in ragione della scrittura privata del 26.10.2006 e successive modificazione ed Parte_1
integrazioni, oltre agli interessi moratori dal giorno della corresponsione di ogni singolo importo al
giorno del dovuto;
condannare la soc. risarcimento dei danni subiti in misura pari Controparte_4
ad € 260.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio
anche in via equitativa, oltre ad interessi moratori dal giorno del dovuto fino al saldo. In via
subordinata accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata del 26.10.2006 e successive
integrazioni e modificazioni con conseguente condanna alla rifusione di tutte le somme corrisposte per
i titoli di cui alla premessa del presente atto, per l'effetto condannare la soc di ogni Controparte_3
singolo importo al giorno del dovuto alla pari ad € 220.522,65 e di tutte le ulteriori Controparte_3
somme comunque corrisposte dalla in ragione della scrittura privata del Parte_1
26.10.2006 e successive modificazione ed integrazioni, oltre agli interessi moratori dal giorno della
corresponsione di ogni singolo importo al giorno del dovuto. Condannare la al CP_3 CP_3
pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28.06.2017 contestando la domanda CP_3
attorea e così concludendo : “In rito e in via principale -dichiarare la propria incompetenza in
relazione alla competenza del collegio arbitrale anche composto da altri professionisti all'uopo
incaricati; Nel merito - rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
-
condannare la per comportamento scorretto e in malafede tenuto nella fase Parte_1
precontrattuale dell'accordo transattivo raggiunto da quantificarsi in via equitativa e/o in quella che
riterrà, comunque, di giustizia;
- condannare la al pagamento delle spese e Parte_1
compensi di lite da assegnare al procuratore per averne fatto anticipo.”
Il Giudice ha ammesso gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle società e disposto CTU.
All'udienza virtuale del 10 settembre 2025 le pari hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree meritano rigetto. pagina 2 di 4 Circa l'eccezione preliminare sulla competenza arbitrale questo Giudice si è già pronunciato con l'ordinanza del 4 ottobre 2022, che si richiama.
Nel merito, le domande attoree hanno trovato sconfessione, principalmente, nella CTU. La strada esterna di lottizzazione è stata sempre presente e nella stessa consistenza e ubicazione in tutte le tavole agli atti dell' dal 2009 in poi, riferite sia alla “Variante al Piano Particolareggiato della zona C3 Pt_3
e lotto n. 6 in Località Santa Maria” del 16/07/2009 che alla “richiesta di permesso a costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di fabbricati adibiti a civile abitazione, in zona C3 di P.P.
sui Lottl n 3 o 6 sul terreno distinto in catasto al fogllo 13 mapp. 149-221-222 del Comune di
Pignataro Interamna” del 30/08/2010 sia, infine, alla tavole n. 1 e 2 richiamate dall'art. 13 della convenzione del 02/09/2011; la ha poi apposto i termini tramite un suo tecnico incaricato CP_3
mediante esecuzione di rilievo celerimetrico. Il CTU ha concluso che non sono emerse azioni della ostative alla realizzazione dell'iniziativa, tant'è che sono state realizzate alcune unità CP_3
immobiliari. I rallentamenti nell'attuazione dell'iniziativa sono stati dovuti a problemi e conflittualità
nei rapporti tra le parti: in tal modo il CTU ha confutato tutte le argomentazioni della Parte_1
Le critiche della alla CTU non possono accogliersi: il CTU ha dichiarato che la Parte_1 [...]
si è completamente disinteressata all'istruttoria tecnica, eludendo la partecipazione ai Parte_1
sopralluoghi peritali, e rifiutandosi, di fatto, di corrispondere l'acconto disposto dal giudice,
nonostante più volte sollecitata (v. pag. 4). Non è poi vero che alle osservazioni alla CTU formulate dalla non è stato dato riscontro: il CTU ha risposto con la relazione definitiva e le Parte_1
successive critiche costituiscono ripetizioni, con altre parole, di argomenti già da lui affrontati.
La CTU ha trovato conferma anche in altri elementi come l'ordinanza emessa il 20 luglio 2028
all'esito del subprocedimento n. 1631-1/2017 rg promosso dalla per ottenere un sequestro Parte_1
conservativo contro la Quella richiesta fu rigettata per mancanza di “periculum” in mora” CP_3
ma in quell'ordinanza sono citate anche situazioni di fatto e comportamenti processuali applicabili in questa sede. Il CTU non è neppure giunto a conclusioni giuridiche perché il quesito n. 4 era così pagina 3 di 4 conformato: “ Riferisca il CTU su ogni altro elemento utile, sotto lo stretto profilo tecnico, alla
definizione della controversia, tentando anche la conciliazione” ed egli è sempre rimasto nell'ambito tecnico senza mai invadere quello giuridico.
Infine, la CTU ha trovato riscontro nella mancata risposta, senza alcuna giustificazione plausibile,
all'interrogatorio formale da parte del rappresentante della all'udienza del 13 luglio 2022, Parte_1
nella quale si è invece presentato il legale rappresentante della a renderlo. Per l'art. 232 cpc CP_3
se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio: quest'ultima ipotesi si è verificata nella specie e gli altri elementi di prova sono quelli già esposti.
La domanda della di condanna della per “culpa in contrahendo” non può CP_3 Parte_1
accogliersi perché non sono emersi elementi per una quantificazione, neppure in via equitativa.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza secondo la tabella n. 2 del D.M. 55 del 29014 ed essendo stato dichiarato un valore indeterminabile può applicarsi il criterio “indeterminabile- complessità media”.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Condanna la al pagamento della spese di questo giudizio a favore della Parte_1 CP_3
e che i liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
[...]
(15%) IVA e CPA da assegnare al difensore antistatario. Pone definitivamente a carico della
[...]
le spese di ctu come liquidate provvisoriamente in corso di causa. Parte_1
Cassino, 9 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1631/2017 rg promosso da:
(p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Toni De Parte_1 P.IVA_1
SI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Fondi Via Cesare Battisti 6………….…..Attrice
contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Enrico De Feo e presso il suo studio in Cassino Piazza Marconi n. 13………..…..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 10 settembre
2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.04.2017 la soc. ha convenuto in Parte_2
giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “In via principale accertare e Controparte_2
dichiarare la risoluzione dalla scrittura privata del 26.10.2006 e successive integrazioni e
modificazioni, per inadempimento della soc per l'effetto: - condannare la soc CP_3 CP_3
alla refusione di tutte le somme corrisposte per i titoli di cui alla premessa del presente atto, per
[...]
l'effetto condannare la soc di ogni singolo importo al giorno del dovuto alla Controparte_3 CP_3 pagina 1 di 4 pari ad € 220.522,65 e di tutte le ulteriori somme comunque corrisposte dalla CP_3 [...]
in ragione della scrittura privata del 26.10.2006 e successive modificazione ed Parte_1
integrazioni, oltre agli interessi moratori dal giorno della corresponsione di ogni singolo importo al
giorno del dovuto;
condannare la soc. risarcimento dei danni subiti in misura pari Controparte_4
ad € 260.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio
anche in via equitativa, oltre ad interessi moratori dal giorno del dovuto fino al saldo. In via
subordinata accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata del 26.10.2006 e successive
integrazioni e modificazioni con conseguente condanna alla rifusione di tutte le somme corrisposte per
i titoli di cui alla premessa del presente atto, per l'effetto condannare la soc di ogni Controparte_3
singolo importo al giorno del dovuto alla pari ad € 220.522,65 e di tutte le ulteriori Controparte_3
somme comunque corrisposte dalla in ragione della scrittura privata del Parte_1
26.10.2006 e successive modificazione ed integrazioni, oltre agli interessi moratori dal giorno della
corresponsione di ogni singolo importo al giorno del dovuto. Condannare la al CP_3 CP_3
pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 28.06.2017 contestando la domanda CP_3
attorea e così concludendo : “In rito e in via principale -dichiarare la propria incompetenza in
relazione alla competenza del collegio arbitrale anche composto da altri professionisti all'uopo
incaricati; Nel merito - rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
-
condannare la per comportamento scorretto e in malafede tenuto nella fase Parte_1
precontrattuale dell'accordo transattivo raggiunto da quantificarsi in via equitativa e/o in quella che
riterrà, comunque, di giustizia;
- condannare la al pagamento delle spese e Parte_1
compensi di lite da assegnare al procuratore per averne fatto anticipo.”
Il Giudice ha ammesso gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle società e disposto CTU.
All'udienza virtuale del 10 settembre 2025 le pari hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree meritano rigetto. pagina 2 di 4 Circa l'eccezione preliminare sulla competenza arbitrale questo Giudice si è già pronunciato con l'ordinanza del 4 ottobre 2022, che si richiama.
Nel merito, le domande attoree hanno trovato sconfessione, principalmente, nella CTU. La strada esterna di lottizzazione è stata sempre presente e nella stessa consistenza e ubicazione in tutte le tavole agli atti dell' dal 2009 in poi, riferite sia alla “Variante al Piano Particolareggiato della zona C3 Pt_3
e lotto n. 6 in Località Santa Maria” del 16/07/2009 che alla “richiesta di permesso a costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di fabbricati adibiti a civile abitazione, in zona C3 di P.P.
sui Lottl n 3 o 6 sul terreno distinto in catasto al fogllo 13 mapp. 149-221-222 del Comune di
Pignataro Interamna” del 30/08/2010 sia, infine, alla tavole n. 1 e 2 richiamate dall'art. 13 della convenzione del 02/09/2011; la ha poi apposto i termini tramite un suo tecnico incaricato CP_3
mediante esecuzione di rilievo celerimetrico. Il CTU ha concluso che non sono emerse azioni della ostative alla realizzazione dell'iniziativa, tant'è che sono state realizzate alcune unità CP_3
immobiliari. I rallentamenti nell'attuazione dell'iniziativa sono stati dovuti a problemi e conflittualità
nei rapporti tra le parti: in tal modo il CTU ha confutato tutte le argomentazioni della Parte_1
Le critiche della alla CTU non possono accogliersi: il CTU ha dichiarato che la Parte_1 [...]
si è completamente disinteressata all'istruttoria tecnica, eludendo la partecipazione ai Parte_1
sopralluoghi peritali, e rifiutandosi, di fatto, di corrispondere l'acconto disposto dal giudice,
nonostante più volte sollecitata (v. pag. 4). Non è poi vero che alle osservazioni alla CTU formulate dalla non è stato dato riscontro: il CTU ha risposto con la relazione definitiva e le Parte_1
successive critiche costituiscono ripetizioni, con altre parole, di argomenti già da lui affrontati.
La CTU ha trovato conferma anche in altri elementi come l'ordinanza emessa il 20 luglio 2028
all'esito del subprocedimento n. 1631-1/2017 rg promosso dalla per ottenere un sequestro Parte_1
conservativo contro la Quella richiesta fu rigettata per mancanza di “periculum” in mora” CP_3
ma in quell'ordinanza sono citate anche situazioni di fatto e comportamenti processuali applicabili in questa sede. Il CTU non è neppure giunto a conclusioni giuridiche perché il quesito n. 4 era così pagina 3 di 4 conformato: “ Riferisca il CTU su ogni altro elemento utile, sotto lo stretto profilo tecnico, alla
definizione della controversia, tentando anche la conciliazione” ed egli è sempre rimasto nell'ambito tecnico senza mai invadere quello giuridico.
Infine, la CTU ha trovato riscontro nella mancata risposta, senza alcuna giustificazione plausibile,
all'interrogatorio formale da parte del rappresentante della all'udienza del 13 luglio 2022, Parte_1
nella quale si è invece presentato il legale rappresentante della a renderlo. Per l'art. 232 cpc CP_3
se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio: quest'ultima ipotesi si è verificata nella specie e gli altri elementi di prova sono quelli già esposti.
La domanda della di condanna della per “culpa in contrahendo” non può CP_3 Parte_1
accogliersi perché non sono emersi elementi per una quantificazione, neppure in via equitativa.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza secondo la tabella n. 2 del D.M. 55 del 29014 ed essendo stato dichiarato un valore indeterminabile può applicarsi il criterio “indeterminabile- complessità media”.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Condanna la al pagamento della spese di questo giudizio a favore della Parte_1 CP_3
e che i liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
[...]
(15%) IVA e CPA da assegnare al difensore antistatario. Pone definitivamente a carico della
[...]
le spese di ctu come liquidate provvisoriamente in corso di causa. Parte_1
Cassino, 9 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 4 di 4