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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/08/2025, n. 6499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6499 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
RG n. 33066/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33066/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Alfonzetti, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso a
Milano, Via San Barnaba n. 32 (PEC: ) Email_1
OPPONENTE CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del L.R. pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Andrea Panigatti, come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Legnano (MI), Via Alberto Da Giussano n. 19
(PEC: Email_2
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'opponente : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
- Respingersi l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutività, anche parziale, formulata da in relazione al Decreto ingiuntivo n. 11889/2023 del Controparte_2
13/07/2023, R.G. 19322/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto non fondato su prova scritta e per i motivi esposti in narrativa essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione creditoria esercitata da di cui al ricorso depositato e sulla base del quale è stato emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 11889/2023, nonché la non debenza da parte di Pt_1
degli importi azionati (€ 22.250,01) per i motivi descritti in narrativa da intendersi
[...]
espressamente richiamati e trascritti;
- di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 11889/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in persona della Dott.ssa Elena Maria Bernante con ogni conseguente statuizione.
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. : Parte_1
a. al risarcimento dei danni patrimoniali secondo le 7 voci di danno esposte in atto introduttivo per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti, per € 28.701,31
o nella misura maggiore o inferiore che verrà accertata in corso di causa;
b. al risarcimento del danno morale e/o non patrimoniale e/o esistenziale e/o da stress per €
5.000,00 per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
c. alla ripetizione della somma di € 8.000,00 quale pagamento fatto da in Parte_1
eccesso rispetto alle somme concordate nel contratto di appalto danno per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
2 d. il diritto a percepire la penale di € 5.100 danno per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
- di conseguenza condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 46.801,34 o nella misura maggiore o inferiore che verrà accertata in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e/o della domanda riconvenzionale, accertare, quantificare e dichiarare i rapporti di dare e avere - tra le parti – anche sulla base di quanto statuito dalla CTU che ha quantificato in via definitiva un saldo di € 846,28 in favore dell'attore;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari e accessori come per Legge.
Per l'opposta Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito:
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto, condannando l'Avv. a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 22.250,01, oltre interessi ai sensi del D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura
[...]
n. 05/2023 al saldo effettivo ed oltre alle spese e ai compensi professionali della procedura monitoria, ovvero quella somma eventualmente diversa che dovesse emergere in corso di causa;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di opposizione.
3 FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 11889/2023 in data Controparte_1
13/07/2023 con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_1
22.250,01, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per saldo dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo.
con atto di citazione in data 21.9.2023, ritualmente notificato, si opponeva al Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
CP_
- con contratto in data 23 luglio 2021 aveva commissionato alla i lavori di Controparte_1
ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito a Milano, via Saffi per l'importo complessivo di
€ 104.500,00, IVA compresa;
- il contratto prevedeva esplicitamente l'obbligo di preventivare per iscritto, con previa autorizzazione scritta del committente, le eventuali opere extra;
- non aveva mai informato il committente della presenza di lavori extra contratto Controparte_1
né tantomeno aveva mai preventivato tali costi;
- l'appaltatore chiedeva il pagamento per lavori extra per € 38.170,00, somma poi ridotta a euro
30.250,01, importo che, tenuto conto di un pagamento al per € 8.000,00, aveva CP_1
formato oggetto della richiesta in sede monitoria per € 22.250,01;
- la somma ingiunta per “saldo lavori extra” (€ 22.250,01) non sarebbe dovuta in considerazione del grave inadempimento all'obbligo di preventivazione, contrattualmente previsto a pena del disconoscimento delle somme per lavori extra contratto.
In via riconvenzionale richiedeva il pagamento a titolo risarcitorio dei seguenti importi:
- € 5.100 per ritardo nella conclusione dei lavori, ultimati solamente in data 10 dicembre 2021 considerando la penale contrattuale di € 100 per ogni giorno di ritardo;
- € 28.701,34 a titolo di risarcimento per i danni complessivi causati dalla società opposta, in particolare riferentesi alle seguenti voci: € 21.334,14 per sostituzione del parquet rovinato;
€
4.000,00 per permanenza in altro alloggio per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori rimediali e per imbiancatura e pulizia dei locali;
€ 3.367,20 per i connessi costi di trasloco;
- € 5.000,00 a titolo di danno morale e non patrimoniale per il disagio sofferto;
4 - € 8.000,00 a titolo di ripetizione in quanto pagamento fatto dal committente in eccesso rispetto alle somme concordate nel contratto di appalto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta per le causali sopra specificate.
costituitasi con comparsa del 27/12/2023, insisteva per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che non vi era alcun inadempimento nell'esecuzione dei lavori e il ritardo nel completamento delle opere era addebitabile alle richieste dell'opponente e del D.L. per lavori extra capitolato e non certo eseguiti dall'appaltatrice di sua iniziativa. Rilevava in ogni caso che il committente era decaduto dal diritto alla garanzia per le difformità i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. avendo denunciato il danno al parquet con e-mail del 18/01/2022 ovvero 61 giorni dopo la posa avvenuta il 18/11/2021.
*
Alla prima udienza dell'8/3/2024 il giudice si riservava e con successiva ordinanza non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto e ammetteva la prova orale richiesta dalle parti.
All'esito della prova orale, con provvedimento del 24/6/2024 dava ingresso alla Consulenza
Tecnica d'Ufficio nominando l'arch. . Persona_1
Alla udienza dell'8/7/2024 il predetto CTU accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito.
Depositato l'elaborato peritale in data 13/1/2025, alla successiva udienza del 4/2/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava i termini ex art. 281 quinquies cpc per la precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Alla udienza del giorno 11/7/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni riguardo all'inquadramento della domanda svolta.
Tra le parti in data 23 luglio 2021 si è perfezionato un contratto di appalto (cfr. doc. 1 fasc. opponente) con cui ha incaricato dell'esecuzione delle attività Parte_1 Controparte_1
di manutenzione straordinaria dell'immobile sito a Milano in Via Saffi, a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito.
5 Per tale contratto si applica la disciplina prevista dagli artt. 1655 e segg. codice civile.
Il titolo contrattuale è pacifico e documentale.
***
In relazione all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte opposta riguardante la tardività dell'eccezione avanzata dall'opponente , si rileva che la contestazione risulta Parte_1
formulata dall'opponente per iscritto con mail del 18 gennaio 2022 (doc. 8 fasc. opponente). Si ricava quindi che l'opponente ha formulato all'appaltatore le contestazioni sui vizi e sui danni al parquet entro il termine di decadenza di sessanta giorni, termine che risulta rispettato sia con riferimento all'ultimazione dei lavori in data 10 dicembre 2021 (v. doc. 5 – comunicazione fine lavori) sia in relazione alla data del 23-24 novembre 2021 indicata dall'opposta con riferimento alla chiusura del cantiere.
L'eccezione di decadenza sollevata da appare pertanto non fondata e deve di Controparte_1
conseguenza essere rigettata.
*
In relazione ai lavori extra contratto si rileva che il contratto inter partes prevede che
“l'Appaltatore non è autorizzato a realizzare opere che determino un maggior costo e/o un minor risparmio al Committente senza che lo stesso Committente e/o il suo rappresentante abbia verificato ed autorizzato in forma scritta detta variazione in oggetto, pena il mancato riconoscimento del dovuto per tali opere da parte del Committente” (punto 4.3) e che “l'Appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori preventivamente concordati per iscritto con il Committente, ovvero alla riduzione del compenso per le minori lavorazioni ordinate dal Committente, determinato utilizzando come riferimento i prezzi unitari e/o per metro quadrato contenuti nel computo metrico”
(punto 5.2).
Ciò premesso si rileva tuttavia che non risulta dagli atti e dall'istruttoria espletata che il committente abbia specificamente disconosciuto i lavori extra-contratto, limitandosi a contestare la carenza del vincolo formale del relativo accordo scritto e a negare genericamente la spettanza di un compenso integrativo in ordine a tali lavori.
Di fronte a questa contestazione, risulta accertata l'esistenza di una richiesta del committente e del direttore lavori per l'esecuzione di lavorazioni extra-contratto, come risultante dall' istruttoria
6 espletata e confermata in sede di stima all'esito delle indagini peritali svolte. L'esistenza di tale richiesta è stata legittimamente desunta dalle prove orali assunte, in particolare il direttore lavori che, escusso all'udienza del 17 maggio 2024, ha confermato la richiesta di alcuni lavori Parte_2
extra contratto;
si rileva inoltre che, tenuto conto per la loro notevole importanza dei lavori extra capitolato rispetto agli interventi iniziali, non è del resto provata la tesi dell'opponente che tali lavori non sia stati concordati dallo stesso committente o dal direttore lavori.
Di minore rilevanza processuale e probatoria assume, al riguardo, la risultanza della prova testimoniale della teste anche con riferimento alla attendibilità della stessa, tenuto conto Tes_1
che la predetta è coniuge dell'opponente ed è comproprietaria dell'immobile di cui trattasi.
Si rileva inoltre che l'appaltatore in ogni caso agisce per un importo inferiore a quanto inizialmente richiesto al , scomputando alcuni lavori non eseguiti. Parte_1
*
Nel merito della presente controversia, l'opponente ha contestato che l'opposta nell'esecuzione dei lavori appaltati ha causato danni al parquet, precedentemente posato, e ha altresì terminato i lavori in ritardo, con conseguente obbligo di corresponsione della penale;
per tali motivi ha ritenuto di nulla dovere alla controparte.
In ragione di quanto sopra è stata disposta CTU, al fine di verificare la regolare e corretta esecuzione dei lavori e\o la presenza dei vizi dedotti da parte opponente, le relative cause, i lavori rimediali necessari e indicare il rapporto economico tra le parti.
La CTU svolta dall'arch. è stata svolta in modo completo, corretto e fedele Persona_1
al quesito;
non presenta vizi logici o di altra natura che ne possano compromettere gli esiti tecnici che pertanto sono condivisi dal giudicante.
Occorre brevemente precisare che non sono stati sollevati dalle parti profili di nullità con riguardo all'espletamento della CTU, essendosi quest'ultime limitate a contestare il merito delle risultanze, riproponendo le proprie argomentazioni e tesi difensive.
Sulle osservazioni formulate dalle parti e dai rispettivi consulenti, entro il termine fissato del 23 dicembre 2024, la CTU si è soffermata e ha fornito le relative precisazioni e puntualizzazioni.
La CTU, a seguito della disamina della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato presso i luoghi oggetto di causa, ha ritenuto che le opere oggetto del contratto d'apparto sottoscritto tra la
7 parti nonché le lavorazioni extra contrattuali, siano state effettivamente realizzate dall'impresa appaltatrice e che, in considerazione della complessità dei lavori realizzati, della loro ubicazione e del loro grado di finitura, i prezzi esposti risultino allineati ai prezzi correnti di mercato per la medesima tipologia e qualità di lavori.
Ha precisato quindi che con esclusione dei danni lamentati relativi al parquet, non risultano contestati da parte opponente ulteriori vizi e difetti inerenti alle lavorazioni eseguite dall'impresa nel corso delle opere.
Nel corso del sopralluogo la CTU ha rilevato i lamentati danni al parquet, che presenta rigature e solchi profondi in alcuni punti, ampiamente diffusi in tutti i locali ove è stato posato. L'andamento dei solchi rilevato risulta più evidente e pronunciato in prossimità dei radiatori e dell'accesso ai due bagni dell'appartamento. Pertanto dalla disamina della documentazione in atti e delle foto prodotte, considerata la posizione delle rigature visionate, a parere della CTU la causa di danneggiamento al parquet è attribuibile al trasporto di materiale pesante (piatti doccia in marmo, termosifoni, ecc.) senza opportuna predisposizione di sufficienti protezioni alla pavimentazione.
Al fine di eliminare il danneggiamento al parquet, diffuso in tutti i locali dell'appartamento esclusi i bagni, ritiene l'arch. che il ciclo di lavorazioni proponibili, senza smantellare la maggior Per_1
parte dei rivestimenti, sia ravvisabile nella lamatura della pavimentazione e che il tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni previste (smontaggio degli arredi, dall'allestimento del cantiere, esecuzione e completamento delle lavorazioni, smobilizzo del cantiere, rimontaggio degli arredi e pulizia finale), è stimato in giorni 20, salvo imprevisti, comprensivo di tempi di imballaggio degli effetti personali.
L'intervento di ripristino per il CTU prevede costi complessivi per € 19.555,38, così ripartiti:
1) Smontaggio, rimontaggio, trasloco arredi e stoccaggio: € 5.529,04;
2) Allestimento del cantiere: € 1.220,00;
3) Levigatura e finitura pavimento in parquet: € 6.368,40;
4) Pitturazioni: € 6.437,94.
Oltre il predetto importo complessivo, la consulente ha ritenuto congruo applicare un deprezzamento del 20% sul costo a nuovo del parquet, per levigatura ulteriore, dovuta ai danni sopra indicati, pari a € 3.540,90, importo calcolato in relazione al numero delle levigature che
8 possono essere eseguite su un parquet di essenza e di spessore analogo a quello posato presso l'immobile del . Parte_1
La CTU ha pertanto determinato l'importo complessivo da detrarre dall'importo esposto dall'impresa appaltatrice per complessivi euro 23.096,28, IVA inclusa (euro 19.555,38 + 3.540,90).
*
La CTU ha quantificato inoltre il periodo di 20 giorni per le tempistiche necessarie per il ciclo di lavorazioni di ripristino del parquet e l'esecuzione dei lavori.
Per la realizzazione dei lavori di rifacimento del parquet i locali interessati richiedono necessariamente di essere liberi da persone e cose, va quindi riconosciuto al proprietario l'ulteriore pregiudizio economico rappresentato dal costo per smontare e rimontare gli arredi e per la loro custodia nel periodo necessario al ripristino della pavimentazione del parquet.
Deve essere riconosciuto per il mancato temporaneo godimento dell'immobile, il preteso importo corrispondente al valore locativo di appartamenti analoghi nella zona (cfr. doc. 20-21 di parte opponente come parametro di riferimento).
Tali voci di danno vengono pertanto complessivamente liquidate in via equitativa nella misura di
€ 3.000,00.
*
Riguardo alla domanda svolta dalla opponente in via riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento della penale di cui al contratto, sul presupposto del ritardo imputabile all'opposta, si osserva quanto segue.
Sul punto deve essere considerato che, tenuto conto anche delle risultanze della CTU, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono verificati alcuni eventi che presumibilmente hanno causato un rallentamento nell'esecuzione delle opere.
Principalmente la richiesta di opere extra e il maggior tempo richiesto per l'asciugatura del massetto per poi procedere alla posa a regola d'arte del parquet.
I lavori extracontrattuali eseguiti, come accertato in sede peritale, hanno comportato notevoli ampliamenti rispetto agli accordi iniziali, desumendo ciò dal fatto che il relativo costo è stato considerevole rispetto al costo dei lavori originariamente programmati.
9 Si deve tenere presente il principio secondo cui, ove siano previsti in corso d'opera ulteriori interventi all'origine non programmati, che diano diritto ad un termine suppletivo, per la loro notevole importanza rispetto agli interventi iniziali, l'efficacia della penale per il ritardo originariamente pattuita cessa, salvo che le parti fissino, di comune accordo, un nuovo termine, al superamento del quale opererà la penale stabilita per l'originario termine, mentre, in mancanza di un nuovo termine, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno per la ritardata consegna dell'opera l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite e della colpa dell'appaltatore (cfr. ex multis Cass. n. 347/2023; Cass. n. 10475/2022; Cass. n.
36330/2021; Cass. n. 22620/2019; Cass. n. 9152/2019; Cass. n. 8405/2019; Cass. n. 20484/2011).
Conseguentemente la domanda di condanna al pagamento della penale svolta dalla opponente è infondata e deve essere rigettata.
In considerazione di quanto sopra l'importo complessivo riconosciuto in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno è pari ad € 26.096,28.
*
Chiarito quanto sopra, rilevante in punto di quantificazione del valore economico delle opere e dei rapporti economici tra le parti, la CTU ha verificato che sono state eseguite lavorazioni, contrattuali ed extra contratto per € 134.750,00 (€ 104.500,00 + € 30.250,00), IVA compresa, di cui quantificate a carico del committente, tenendo conto della detrazione del bonus fiscale, in complessivi €
86.750,00.
Tenuto conto che parte opponente ha documentalmente provato di aver corrisposto a mezzo bonifici l'importo complessivo di € 64.500,00, il saldo residuo per i lavori eseguiti in favore dell'appaltatore
è di € 22.250,00, IVA compresa.
Operata la compensazione impropria tra le reciproche voci di credito tra l'importo a saldo dei lavori eseguiti dall'opposta pari a € 22.250,00 e l'importo dei danni quantificati per € 26.096, 28
(€ 23.096,28+ € 3.000,00) per porre rimedio ai danni arrecati al parquet, l'opposta deve corrispondere in favore di l'importo di € 3.846,28. Parte_1
*
In relazione alla richiesta risarcitoria formulata dall'opponente quale danno morale si osserva che non viene adeguatamente allegata dall'opponente l'esistenza di un danno non patrimoniale
10 risarcibile nel caso di specie. Come noto, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza successivo alle note sentenze del novembre 2008 (cd. sentenze di San Martino), il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o in presenza della riscontrata lesione di diritti aventi rilievo costituzionale, ma in tale caso sempre che il pregiudizio del danneggiato raggiunga una soglia di gravità tale da far ritenere che non si sostanzia in un mero disagio non risarcibile.
Il minimo disagio che l'attore e i famigliari possono subire dovendo liberare l'appartamento nel breve tempo strettamente necessario all'eliminazione dei gravi difetti suddetti non è certamente tale da far configurare un danno non patrimoniale risarcibile.
*
In ragione di tutto quanto sopra, richiamato e fatto proprio quanto accertato, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 11889/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
[...
Parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 3.846,28.
[...]
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (atto di opposizione del
21/9/2023) al saldo.
*
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 19/1/2025 (pari a € 150,00 per spese e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA ed oneri contributivi), sono definitivamente poste in parti uguali a carico solidale delle parti, tenuto conto dell'esito dell'accertamento e dell'entità del credito accertato.
Infine, considerato che le parti sono sostanzialmente soccombenti reciproche, le spese di lite vengono interamente compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 11889/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
Controparte_1
2) accerta il diritto dell'opposta al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 22.250,00;
11 3) accerta il diritto dell'opponente al pagamento da parte dell'opposta della somma di € 26.096,28;
4) operata la parziale compensazione tra i crediti sub 2) e sub 3), condanna a Controparte_1
pagare a la somma di € 3.846,28, oltre interessi di legge dalla data della domanda Parte_1
al saldo;
5) rigetta le restanti domande;
6) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con decreto del 19/1/2025 a carico solidale delle parti, nella misura della metà ciascuna;
7) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Milano, 10/8/2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33066/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Alfonzetti, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso a
Milano, Via San Barnaba n. 32 (PEC: ) Email_1
OPPONENTE CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del L.R. pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Andrea Panigatti, come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, a Legnano (MI), Via Alberto Da Giussano n. 19
(PEC: Email_2
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per l'opponente : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
- Respingersi l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutività, anche parziale, formulata da in relazione al Decreto ingiuntivo n. 11889/2023 del Controparte_2
13/07/2023, R.G. 19322/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto non fondato su prova scritta e per i motivi esposti in narrativa essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione creditoria esercitata da di cui al ricorso depositato e sulla base del quale è stato emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 11889/2023, nonché la non debenza da parte di Pt_1
degli importi azionati (€ 22.250,01) per i motivi descritti in narrativa da intendersi
[...]
espressamente richiamati e trascritti;
- di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 11889/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in persona della Dott.ssa Elena Maria Bernante con ogni conseguente statuizione.
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. : Parte_1
a. al risarcimento dei danni patrimoniali secondo le 7 voci di danno esposte in atto introduttivo per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti, per € 28.701,31
o nella misura maggiore o inferiore che verrà accertata in corso di causa;
b. al risarcimento del danno morale e/o non patrimoniale e/o esistenziale e/o da stress per €
5.000,00 per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
c. alla ripetizione della somma di € 8.000,00 quale pagamento fatto da in Parte_1
eccesso rispetto alle somme concordate nel contratto di appalto danno per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
2 d. il diritto a percepire la penale di € 5.100 danno per i motivi descritti in narrativa da intendersi espressamente richiamati e trascritti;
- di conseguenza condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 46.801,34 o nella misura maggiore o inferiore che verrà accertata in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e/o della domanda riconvenzionale, accertare, quantificare e dichiarare i rapporti di dare e avere - tra le parti – anche sulla base di quanto statuito dalla CTU che ha quantificato in via definitiva un saldo di € 846,28 in favore dell'attore;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari e accessori come per Legge.
Per l'opposta Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito:
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto, condannando l'Avv. a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 22.250,01, oltre interessi ai sensi del D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura
[...]
n. 05/2023 al saldo effettivo ed oltre alle spese e ai compensi professionali della procedura monitoria, ovvero quella somma eventualmente diversa che dovesse emergere in corso di causa;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di opposizione.
3 FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 11889/2023 in data Controparte_1
13/07/2023 con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_1
22.250,01, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per saldo dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo.
con atto di citazione in data 21.9.2023, ritualmente notificato, si opponeva al Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
CP_
- con contratto in data 23 luglio 2021 aveva commissionato alla i lavori di Controparte_1
ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito a Milano, via Saffi per l'importo complessivo di
€ 104.500,00, IVA compresa;
- il contratto prevedeva esplicitamente l'obbligo di preventivare per iscritto, con previa autorizzazione scritta del committente, le eventuali opere extra;
- non aveva mai informato il committente della presenza di lavori extra contratto Controparte_1
né tantomeno aveva mai preventivato tali costi;
- l'appaltatore chiedeva il pagamento per lavori extra per € 38.170,00, somma poi ridotta a euro
30.250,01, importo che, tenuto conto di un pagamento al per € 8.000,00, aveva CP_1
formato oggetto della richiesta in sede monitoria per € 22.250,01;
- la somma ingiunta per “saldo lavori extra” (€ 22.250,01) non sarebbe dovuta in considerazione del grave inadempimento all'obbligo di preventivazione, contrattualmente previsto a pena del disconoscimento delle somme per lavori extra contratto.
In via riconvenzionale richiedeva il pagamento a titolo risarcitorio dei seguenti importi:
- € 5.100 per ritardo nella conclusione dei lavori, ultimati solamente in data 10 dicembre 2021 considerando la penale contrattuale di € 100 per ogni giorno di ritardo;
- € 28.701,34 a titolo di risarcimento per i danni complessivi causati dalla società opposta, in particolare riferentesi alle seguenti voci: € 21.334,14 per sostituzione del parquet rovinato;
€
4.000,00 per permanenza in altro alloggio per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori rimediali e per imbiancatura e pulizia dei locali;
€ 3.367,20 per i connessi costi di trasloco;
- € 5.000,00 a titolo di danno morale e non patrimoniale per il disagio sofferto;
4 - € 8.000,00 a titolo di ripetizione in quanto pagamento fatto dal committente in eccesso rispetto alle somme concordate nel contratto di appalto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta per le causali sopra specificate.
costituitasi con comparsa del 27/12/2023, insisteva per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rilevando che non vi era alcun inadempimento nell'esecuzione dei lavori e il ritardo nel completamento delle opere era addebitabile alle richieste dell'opponente e del D.L. per lavori extra capitolato e non certo eseguiti dall'appaltatrice di sua iniziativa. Rilevava in ogni caso che il committente era decaduto dal diritto alla garanzia per le difformità i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. avendo denunciato il danno al parquet con e-mail del 18/01/2022 ovvero 61 giorni dopo la posa avvenuta il 18/11/2021.
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Alla prima udienza dell'8/3/2024 il giudice si riservava e con successiva ordinanza non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto e ammetteva la prova orale richiesta dalle parti.
All'esito della prova orale, con provvedimento del 24/6/2024 dava ingresso alla Consulenza
Tecnica d'Ufficio nominando l'arch. . Persona_1
Alla udienza dell'8/7/2024 il predetto CTU accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito.
Depositato l'elaborato peritale in data 13/1/2025, alla successiva udienza del 4/2/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava i termini ex art. 281 quinquies cpc per la precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Alla udienza del giorno 11/7/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
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Occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni riguardo all'inquadramento della domanda svolta.
Tra le parti in data 23 luglio 2021 si è perfezionato un contratto di appalto (cfr. doc. 1 fasc. opponente) con cui ha incaricato dell'esecuzione delle attività Parte_1 Controparte_1
di manutenzione straordinaria dell'immobile sito a Milano in Via Saffi, a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito.
5 Per tale contratto si applica la disciplina prevista dagli artt. 1655 e segg. codice civile.
Il titolo contrattuale è pacifico e documentale.
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In relazione all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte opposta riguardante la tardività dell'eccezione avanzata dall'opponente , si rileva che la contestazione risulta Parte_1
formulata dall'opponente per iscritto con mail del 18 gennaio 2022 (doc. 8 fasc. opponente). Si ricava quindi che l'opponente ha formulato all'appaltatore le contestazioni sui vizi e sui danni al parquet entro il termine di decadenza di sessanta giorni, termine che risulta rispettato sia con riferimento all'ultimazione dei lavori in data 10 dicembre 2021 (v. doc. 5 – comunicazione fine lavori) sia in relazione alla data del 23-24 novembre 2021 indicata dall'opposta con riferimento alla chiusura del cantiere.
L'eccezione di decadenza sollevata da appare pertanto non fondata e deve di Controparte_1
conseguenza essere rigettata.
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In relazione ai lavori extra contratto si rileva che il contratto inter partes prevede che
“l'Appaltatore non è autorizzato a realizzare opere che determino un maggior costo e/o un minor risparmio al Committente senza che lo stesso Committente e/o il suo rappresentante abbia verificato ed autorizzato in forma scritta detta variazione in oggetto, pena il mancato riconoscimento del dovuto per tali opere da parte del Committente” (punto 4.3) e che “l'Appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori preventivamente concordati per iscritto con il Committente, ovvero alla riduzione del compenso per le minori lavorazioni ordinate dal Committente, determinato utilizzando come riferimento i prezzi unitari e/o per metro quadrato contenuti nel computo metrico”
(punto 5.2).
Ciò premesso si rileva tuttavia che non risulta dagli atti e dall'istruttoria espletata che il committente abbia specificamente disconosciuto i lavori extra-contratto, limitandosi a contestare la carenza del vincolo formale del relativo accordo scritto e a negare genericamente la spettanza di un compenso integrativo in ordine a tali lavori.
Di fronte a questa contestazione, risulta accertata l'esistenza di una richiesta del committente e del direttore lavori per l'esecuzione di lavorazioni extra-contratto, come risultante dall' istruttoria
6 espletata e confermata in sede di stima all'esito delle indagini peritali svolte. L'esistenza di tale richiesta è stata legittimamente desunta dalle prove orali assunte, in particolare il direttore lavori che, escusso all'udienza del 17 maggio 2024, ha confermato la richiesta di alcuni lavori Parte_2
extra contratto;
si rileva inoltre che, tenuto conto per la loro notevole importanza dei lavori extra capitolato rispetto agli interventi iniziali, non è del resto provata la tesi dell'opponente che tali lavori non sia stati concordati dallo stesso committente o dal direttore lavori.
Di minore rilevanza processuale e probatoria assume, al riguardo, la risultanza della prova testimoniale della teste anche con riferimento alla attendibilità della stessa, tenuto conto Tes_1
che la predetta è coniuge dell'opponente ed è comproprietaria dell'immobile di cui trattasi.
Si rileva inoltre che l'appaltatore in ogni caso agisce per un importo inferiore a quanto inizialmente richiesto al , scomputando alcuni lavori non eseguiti. Parte_1
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Nel merito della presente controversia, l'opponente ha contestato che l'opposta nell'esecuzione dei lavori appaltati ha causato danni al parquet, precedentemente posato, e ha altresì terminato i lavori in ritardo, con conseguente obbligo di corresponsione della penale;
per tali motivi ha ritenuto di nulla dovere alla controparte.
In ragione di quanto sopra è stata disposta CTU, al fine di verificare la regolare e corretta esecuzione dei lavori e\o la presenza dei vizi dedotti da parte opponente, le relative cause, i lavori rimediali necessari e indicare il rapporto economico tra le parti.
La CTU svolta dall'arch. è stata svolta in modo completo, corretto e fedele Persona_1
al quesito;
non presenta vizi logici o di altra natura che ne possano compromettere gli esiti tecnici che pertanto sono condivisi dal giudicante.
Occorre brevemente precisare che non sono stati sollevati dalle parti profili di nullità con riguardo all'espletamento della CTU, essendosi quest'ultime limitate a contestare il merito delle risultanze, riproponendo le proprie argomentazioni e tesi difensive.
Sulle osservazioni formulate dalle parti e dai rispettivi consulenti, entro il termine fissato del 23 dicembre 2024, la CTU si è soffermata e ha fornito le relative precisazioni e puntualizzazioni.
La CTU, a seguito della disamina della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato presso i luoghi oggetto di causa, ha ritenuto che le opere oggetto del contratto d'apparto sottoscritto tra la
7 parti nonché le lavorazioni extra contrattuali, siano state effettivamente realizzate dall'impresa appaltatrice e che, in considerazione della complessità dei lavori realizzati, della loro ubicazione e del loro grado di finitura, i prezzi esposti risultino allineati ai prezzi correnti di mercato per la medesima tipologia e qualità di lavori.
Ha precisato quindi che con esclusione dei danni lamentati relativi al parquet, non risultano contestati da parte opponente ulteriori vizi e difetti inerenti alle lavorazioni eseguite dall'impresa nel corso delle opere.
Nel corso del sopralluogo la CTU ha rilevato i lamentati danni al parquet, che presenta rigature e solchi profondi in alcuni punti, ampiamente diffusi in tutti i locali ove è stato posato. L'andamento dei solchi rilevato risulta più evidente e pronunciato in prossimità dei radiatori e dell'accesso ai due bagni dell'appartamento. Pertanto dalla disamina della documentazione in atti e delle foto prodotte, considerata la posizione delle rigature visionate, a parere della CTU la causa di danneggiamento al parquet è attribuibile al trasporto di materiale pesante (piatti doccia in marmo, termosifoni, ecc.) senza opportuna predisposizione di sufficienti protezioni alla pavimentazione.
Al fine di eliminare il danneggiamento al parquet, diffuso in tutti i locali dell'appartamento esclusi i bagni, ritiene l'arch. che il ciclo di lavorazioni proponibili, senza smantellare la maggior Per_1
parte dei rivestimenti, sia ravvisabile nella lamatura della pavimentazione e che il tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni previste (smontaggio degli arredi, dall'allestimento del cantiere, esecuzione e completamento delle lavorazioni, smobilizzo del cantiere, rimontaggio degli arredi e pulizia finale), è stimato in giorni 20, salvo imprevisti, comprensivo di tempi di imballaggio degli effetti personali.
L'intervento di ripristino per il CTU prevede costi complessivi per € 19.555,38, così ripartiti:
1) Smontaggio, rimontaggio, trasloco arredi e stoccaggio: € 5.529,04;
2) Allestimento del cantiere: € 1.220,00;
3) Levigatura e finitura pavimento in parquet: € 6.368,40;
4) Pitturazioni: € 6.437,94.
Oltre il predetto importo complessivo, la consulente ha ritenuto congruo applicare un deprezzamento del 20% sul costo a nuovo del parquet, per levigatura ulteriore, dovuta ai danni sopra indicati, pari a € 3.540,90, importo calcolato in relazione al numero delle levigature che
8 possono essere eseguite su un parquet di essenza e di spessore analogo a quello posato presso l'immobile del . Parte_1
La CTU ha pertanto determinato l'importo complessivo da detrarre dall'importo esposto dall'impresa appaltatrice per complessivi euro 23.096,28, IVA inclusa (euro 19.555,38 + 3.540,90).
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La CTU ha quantificato inoltre il periodo di 20 giorni per le tempistiche necessarie per il ciclo di lavorazioni di ripristino del parquet e l'esecuzione dei lavori.
Per la realizzazione dei lavori di rifacimento del parquet i locali interessati richiedono necessariamente di essere liberi da persone e cose, va quindi riconosciuto al proprietario l'ulteriore pregiudizio economico rappresentato dal costo per smontare e rimontare gli arredi e per la loro custodia nel periodo necessario al ripristino della pavimentazione del parquet.
Deve essere riconosciuto per il mancato temporaneo godimento dell'immobile, il preteso importo corrispondente al valore locativo di appartamenti analoghi nella zona (cfr. doc. 20-21 di parte opponente come parametro di riferimento).
Tali voci di danno vengono pertanto complessivamente liquidate in via equitativa nella misura di
€ 3.000,00.
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Riguardo alla domanda svolta dalla opponente in via riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento della penale di cui al contratto, sul presupposto del ritardo imputabile all'opposta, si osserva quanto segue.
Sul punto deve essere considerato che, tenuto conto anche delle risultanze della CTU, nel corso dell'esecuzione del contratto si sono verificati alcuni eventi che presumibilmente hanno causato un rallentamento nell'esecuzione delle opere.
Principalmente la richiesta di opere extra e il maggior tempo richiesto per l'asciugatura del massetto per poi procedere alla posa a regola d'arte del parquet.
I lavori extracontrattuali eseguiti, come accertato in sede peritale, hanno comportato notevoli ampliamenti rispetto agli accordi iniziali, desumendo ciò dal fatto che il relativo costo è stato considerevole rispetto al costo dei lavori originariamente programmati.
9 Si deve tenere presente il principio secondo cui, ove siano previsti in corso d'opera ulteriori interventi all'origine non programmati, che diano diritto ad un termine suppletivo, per la loro notevole importanza rispetto agli interventi iniziali, l'efficacia della penale per il ritardo originariamente pattuita cessa, salvo che le parti fissino, di comune accordo, un nuovo termine, al superamento del quale opererà la penale stabilita per l'originario termine, mentre, in mancanza di un nuovo termine, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno per la ritardata consegna dell'opera l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite e della colpa dell'appaltatore (cfr. ex multis Cass. n. 347/2023; Cass. n. 10475/2022; Cass. n.
36330/2021; Cass. n. 22620/2019; Cass. n. 9152/2019; Cass. n. 8405/2019; Cass. n. 20484/2011).
Conseguentemente la domanda di condanna al pagamento della penale svolta dalla opponente è infondata e deve essere rigettata.
In considerazione di quanto sopra l'importo complessivo riconosciuto in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno è pari ad € 26.096,28.
*
Chiarito quanto sopra, rilevante in punto di quantificazione del valore economico delle opere e dei rapporti economici tra le parti, la CTU ha verificato che sono state eseguite lavorazioni, contrattuali ed extra contratto per € 134.750,00 (€ 104.500,00 + € 30.250,00), IVA compresa, di cui quantificate a carico del committente, tenendo conto della detrazione del bonus fiscale, in complessivi €
86.750,00.
Tenuto conto che parte opponente ha documentalmente provato di aver corrisposto a mezzo bonifici l'importo complessivo di € 64.500,00, il saldo residuo per i lavori eseguiti in favore dell'appaltatore
è di € 22.250,00, IVA compresa.
Operata la compensazione impropria tra le reciproche voci di credito tra l'importo a saldo dei lavori eseguiti dall'opposta pari a € 22.250,00 e l'importo dei danni quantificati per € 26.096, 28
(€ 23.096,28+ € 3.000,00) per porre rimedio ai danni arrecati al parquet, l'opposta deve corrispondere in favore di l'importo di € 3.846,28. Parte_1
*
In relazione alla richiesta risarcitoria formulata dall'opponente quale danno morale si osserva che non viene adeguatamente allegata dall'opponente l'esistenza di un danno non patrimoniale
10 risarcibile nel caso di specie. Come noto, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza successivo alle note sentenze del novembre 2008 (cd. sentenze di San Martino), il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o in presenza della riscontrata lesione di diritti aventi rilievo costituzionale, ma in tale caso sempre che il pregiudizio del danneggiato raggiunga una soglia di gravità tale da far ritenere che non si sostanzia in un mero disagio non risarcibile.
Il minimo disagio che l'attore e i famigliari possono subire dovendo liberare l'appartamento nel breve tempo strettamente necessario all'eliminazione dei gravi difetti suddetti non è certamente tale da far configurare un danno non patrimoniale risarcibile.
*
In ragione di tutto quanto sopra, richiamato e fatto proprio quanto accertato, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 11889/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
[...
Parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 3.846,28.
[...]
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (atto di opposizione del
21/9/2023) al saldo.
*
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 19/1/2025 (pari a € 150,00 per spese e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA ed oneri contributivi), sono definitivamente poste in parti uguali a carico solidale delle parti, tenuto conto dell'esito dell'accertamento e dell'entità del credito accertato.
Infine, considerato che le parti sono sostanzialmente soccombenti reciproche, le spese di lite vengono interamente compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 11889/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
Controparte_1
2) accerta il diritto dell'opposta al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 22.250,00;
11 3) accerta il diritto dell'opponente al pagamento da parte dell'opposta della somma di € 26.096,28;
4) operata la parziale compensazione tra i crediti sub 2) e sub 3), condanna a Controparte_1
pagare a la somma di € 3.846,28, oltre interessi di legge dalla data della domanda Parte_1
al saldo;
5) rigetta le restanti domande;
6) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con decreto del 19/1/2025 a carico solidale delle parti, nella misura della metà ciascuna;
7) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Milano, 10/8/2025
Il giudice dott. Luca M. Carati
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