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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1677/2024 R.G., del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Sapienza
Ricorrente
contro nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Labruzzo
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1677/2024
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale dapprima con sentenza n. 261/2019 pubblicata il 6.3.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1633/2017 R.G. vertente tra e e Parte_1 CP_1
successivamente con provvedimento del 18.11.2021 che ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della ad € 140,00 mensili, chiedendo quanto segue: CP_1
“accertare e dichiarare che la signora gode di autonomo reddito e per l'effetto CP_1
revocare l'obbligo per il signor di corrispondere alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 140,00”.
In proposito ha rilevato che, successivamente al provvedimento del 18.11.2021, la
è stata assunta a tempo indeterminato ed attualmente svolge servizio come CP_1
personale ATA presso l'Istituto IG e NC LO di Erice, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di rigettare le domande proposte CP_1
da parte ricorrente, posta la mancata sopravvenienza di fatti nuovi che giustificassero la revisione delle condizioni di cui ai predetti provvedimenti. Difatti, l'odierna resistente ha rappresentato di essere attualmente dipendente, quale “collaboratore scolastico”,
dell'Istituto Scolastico Superiore IG e NC LO di Valderice con contratto individuale di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025.
All'udienza del 30.4.2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, sicché la stessa è stata posta in decisione.
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1677/2024
***
Tanto premesso, giova precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la
revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo
dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In
particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno
rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a
verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ., sez. I, 3.2.2025, n. 2545).
Ebbene, a seguito della disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti in causa, il Tribunale ravvisa, nel caso di specie, il mutamento del pregresso assetto patrimoniale. Sussiste, invero, il fatto nuovo che la possa ad oggi condurre un CP_1
tenore di vita stabile, posto che da quanto dichiarato dalle parti è emerso che la stessa già
da qualche anno viene assunta con contratto di lavoro individuale a tempo determinato fino al 30 giugno. Pertanto, siffatta continuità lavorativa della resistente, avendo diminuito la precedente disparità economica tra le parti, non giustifica più la corresponsione in favore della dell'assegno di mantenimento pari ad € 140,00 mensili disposto con CP_1
provvedimento del 18.11.2021.
Tuttavia, va ragionevolmente disposto che il continui ad erogare detto Parte_1
assegno di mantenimento in favore della controparte nei mesi in cui quest'ultima non percepirà alcun reddito, nemmeno a titolo di indennità di disoccupazione.
Visto l'esito del giudizio (parziale accoglimento), le spese di lite vanno compensate.
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1677/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dispone – a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 261/2019 pubblicata il 6.3.2019 già modificate con provvedimento del 18.11.2021 – che il corrisponda l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della pari ad € 140,00 mensili soltanto nei mesi in CP_1
cui quest'ultima non percepirà alcun reddito, nemmeno a titolo di indennità di disoccupazione;
compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani in data 30.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1677/2024 R.G., del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Sapienza
Ricorrente
contro nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Giuseppe Labruzzo
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1677/2024
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale dapprima con sentenza n. 261/2019 pubblicata il 6.3.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1633/2017 R.G. vertente tra e e Parte_1 CP_1
successivamente con provvedimento del 18.11.2021 che ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della ad € 140,00 mensili, chiedendo quanto segue: CP_1
“accertare e dichiarare che la signora gode di autonomo reddito e per l'effetto CP_1
revocare l'obbligo per il signor di corrispondere alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
€ 140,00”.
In proposito ha rilevato che, successivamente al provvedimento del 18.11.2021, la
è stata assunta a tempo indeterminato ed attualmente svolge servizio come CP_1
personale ATA presso l'Istituto IG e NC LO di Erice, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di rigettare le domande proposte CP_1
da parte ricorrente, posta la mancata sopravvenienza di fatti nuovi che giustificassero la revisione delle condizioni di cui ai predetti provvedimenti. Difatti, l'odierna resistente ha rappresentato di essere attualmente dipendente, quale “collaboratore scolastico”,
dell'Istituto Scolastico Superiore IG e NC LO di Valderice con contratto individuale di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025.
All'udienza del 30.4.2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, sicché la stessa è stata posta in decisione.
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1677/2024
***
Tanto premesso, giova precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la
revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo
dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In
particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno
rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a
verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ., sez. I, 3.2.2025, n. 2545).
Ebbene, a seguito della disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti in causa, il Tribunale ravvisa, nel caso di specie, il mutamento del pregresso assetto patrimoniale. Sussiste, invero, il fatto nuovo che la possa ad oggi condurre un CP_1
tenore di vita stabile, posto che da quanto dichiarato dalle parti è emerso che la stessa già
da qualche anno viene assunta con contratto di lavoro individuale a tempo determinato fino al 30 giugno. Pertanto, siffatta continuità lavorativa della resistente, avendo diminuito la precedente disparità economica tra le parti, non giustifica più la corresponsione in favore della dell'assegno di mantenimento pari ad € 140,00 mensili disposto con CP_1
provvedimento del 18.11.2021.
Tuttavia, va ragionevolmente disposto che il continui ad erogare detto Parte_1
assegno di mantenimento in favore della controparte nei mesi in cui quest'ultima non percepirà alcun reddito, nemmeno a titolo di indennità di disoccupazione.
Visto l'esito del giudizio (parziale accoglimento), le spese di lite vanno compensate.
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1677/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dispone – a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 261/2019 pubblicata il 6.3.2019 già modificate con provvedimento del 18.11.2021 – che il corrisponda l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della pari ad € 140,00 mensili soltanto nei mesi in CP_1
cui quest'ultima non percepirà alcun reddito, nemmeno a titolo di indennità di disoccupazione;
compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani in data 30.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile