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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID NC, EL
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5107/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Natalelli 56/c 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230202614885000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3925/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava una cartella di complessivi € 5.364.454,25 in rubrica notificatale il 22 settembre 2023, afferente alle LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA anno 2021, ottobre/dicembre.
Deduceva in particolare che:
- nella cartella è richiamata una prodromica comunicazione predisposta in data 22.09.2022,
n.08022292216, che si assume consegnata in data 25.09.2022, ma che non è stata mai ritualmente notificata;
- la cartella è pertanto nulla per assenza del necessario contraddittorio preventivo;
- la notifica della cartella è inesistente perché proveniente da un indirizzo Pec non iscritto nei pubblici registri;
- la cartella è nulla anche per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Con sentenza n. 13487/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Roma respingeva il ricorso in base alla seguente motivazione:
- la notifica via PEC, anche se proveniente da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri, e' da ritenersi, per giurisprudenza consolidata, legittima;
- la cartella riguarda un omesso versamento IVA riscontrato in sede di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR IVA: pertanto , secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la comunicazione preventiva di irregolarita' e' dovuta solo in caso ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una maggiore imposta, mentre tale adempimento non e' prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti ed in ogni caso l'omissione determina una mera irregolarita' e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione:
Avverso detta sentenza, propone appello la societa' contribuente riproponendo le medesime eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado ed in particolare eccepisce la violazione del principio di non contestazione del fatto che non e' stato notificato alcun atto prodromico seppur citato nella cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Sulla mancata notifica dell'atto prodromico ( comunicazione di irregolarita') si rileva che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione con riferimento alla liquidazione "cartolare" di cui all'art. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del DPR 633/72, ha precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva , ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., 4 luglio
2014, n. 13311; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344).
IL ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate nel caso in esame riguarda omessi versamenti a fronte di dichiarazione IVA e pertanto si tratta di una fattispecie rientrante nelle eccezioni previste dai giudici di legittimita'.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID NC, EL
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5107/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Natalelli 56/c 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230202614885000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3925/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava una cartella di complessivi € 5.364.454,25 in rubrica notificatale il 22 settembre 2023, afferente alle LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA anno 2021, ottobre/dicembre.
Deduceva in particolare che:
- nella cartella è richiamata una prodromica comunicazione predisposta in data 22.09.2022,
n.08022292216, che si assume consegnata in data 25.09.2022, ma che non è stata mai ritualmente notificata;
- la cartella è pertanto nulla per assenza del necessario contraddittorio preventivo;
- la notifica della cartella è inesistente perché proveniente da un indirizzo Pec non iscritto nei pubblici registri;
- la cartella è nulla anche per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Con sentenza n. 13487/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Roma respingeva il ricorso in base alla seguente motivazione:
- la notifica via PEC, anche se proveniente da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri, e' da ritenersi, per giurisprudenza consolidata, legittima;
- la cartella riguarda un omesso versamento IVA riscontrato in sede di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR IVA: pertanto , secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la comunicazione preventiva di irregolarita' e' dovuta solo in caso ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una maggiore imposta, mentre tale adempimento non e' prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti ed in ogni caso l'omissione determina una mera irregolarita' e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione:
Avverso detta sentenza, propone appello la societa' contribuente riproponendo le medesime eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado ed in particolare eccepisce la violazione del principio di non contestazione del fatto che non e' stato notificato alcun atto prodromico seppur citato nella cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Sulla mancata notifica dell'atto prodromico ( comunicazione di irregolarita') si rileva che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione con riferimento alla liquidazione "cartolare" di cui all'art. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del DPR 633/72, ha precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva , ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., 4 luglio
2014, n. 13311; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344).
IL ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate nel caso in esame riguarda omessi versamenti a fronte di dichiarazione IVA e pertanto si tratta di una fattispecie rientrante nelle eccezioni previste dai giudici di legittimita'.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025