Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1145
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per assenza del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che la giurisprudenza consolidata ammette la legittimità della notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato anche in assenza di comunicazione preventiva, qualora la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenze tra somme dichiarate e versate. Nel caso di specie, il ruolo riguarda omessi versamenti a fronte della dichiarazione IVA, rientrando quindi nelle eccezioni previste.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella per provenienza da indirizzo PEC non iscritto

    La Corte di primo grado ha ritenuto la notifica via PEC legittima anche se proveniente da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri, in base a giurisprudenza consolidata. Tale motivazione è implicitamente confermata dalla decisione di rigetto dell'appello.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi

    La Corte di primo grado ha respinto il ricorso, e l'appello è stato dichiarato infondato, implicando il rigetto anche di questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1145
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo