Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1646/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composto dai Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT.SSA GIULIA VOLPE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1646/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo VINCIGUERRA, del
Foro di Matera, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Virginia ATTORRE;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura allegata informaticamente all'istanza di Controparte_1 rimessione in termini, depositata in data 2 Febbraio 2019, dall'Avv. Leonardo ANGELASTRI
Leonardo e dall'Avv. Renato Franco INDRIO, ambo del Foro di Bari, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTO
avente ad oggetto: Diritto industriale – vecchio rito
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società raeva in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, . Controparte_1
L'attrice produceva, a Bernalda, nel proprio bar, un dolce secco, la scorzetta, prodotto o venduto, peraltro, in tutt'Italia.
1
Lo concorrente dell'attrice, gestiva, a Bernalda, un bar pasticceria, ed aveva P_ ottenuto la registrazione del marchio figurativo «La scorzetta l'originale» (numero 1570036 della registrazione presso l'UIBM) e del marchio figurativo «l'uovo scorzetta» (numero
1562010 della registrazione presso l'UIBM).
Lo inoltre, aveva registrato il nome a dominio Internet «www.scorzetta.it», P_ che indirizzava, appunto, al sito Internet della propria attività commerciale.
La notorietà del dolce era tale che se ne trovava la ricetta nei più noti siti di ricette.
Lo diffidava la società oggi attrice dall'adoperare il marchio «la Scorzetta», P_ assumendo trattarsi di contraffazione del proprio.
Il marchio in esame era composto dalle espressioni «La Scorzetta» e «l'originale», e dalla fotografia di una scorzetta: esso, pertanto, era privo di capacità distintiva.
La qualificazione di originale, poi, era generica e decettiva, un mero slogan
pubblicitario.
Si trattava, del resto, di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., per effetto della scorretta magnificazione del prodotto.
Lo aveva chiesto la registrazione del marchio in mala fede. P_
Il marchio non poteva neppure essere considerato quale valido marchio di fatto, in assenza di novità.
L'attrice chiedeva: dichiararsi nulli i marchi;
ordinarsi la cancellazione del nome a dominio indicato, con applicazione di una sanzione pecuniaria di almeno 1.000,00 euro al giorno (od altra somma, equitativamente determinata), sino all'esecuzione del provvedimento;
inibirsi al convenuto l'uso dei marchi, ancora con previsione di una sanzione pecuniaria;
ordinarsi la pubblicazione, per una sola volta, dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, nelle dimensioni pari ai moduli necessari per ciascun quotidiano, a caratteri doppi del normale ed in grassetto, con intestazione delle fatture al convenuto, su un quotidiano nazionale, come il
“Corriere della Sera”, e su un quotidiano locale, come “il Quotidiano” della Basilicata: o su giornali diversi, da individuarsi dal Tribunale;
accertarsi il preuso, da parte dell'attrice, del segno “La Scorzetta”, o “Scorzetta” e, dunque, il diritto, in capo ad essa, di continuare a servirsene.
2. Resisteva lo P_
Il nome a dominio apparteneva a , non a . Persona_1 Controparte_1
I marchi in esame dovevano essere qualificati come marchi figurativi, appartenenti alla categoria dei marchi d'insieme: la distintività derivava dalla combinazione di elementi in sé privi di tale carattere.
3. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., depositata dall'attrice successivamente alla costituzione della controparte (una prima volta, i termini erano stati concessi prima della medesima costituzione: ma il convenuto otteneva di essere rimesso in termini per costituirsi), la stessa attrice dichiarava di limitare la domanda al solo marchio «La scorzetta l'originale», e qualificava tale marchio come complesso: ossia, tale che i diversi elementi dovessero rivestire ciascuno una capacità distintiva.
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Si fosse trattato di marchio complesso, o di marchio d'insieme, in ogni caso il marchio della controparte rimaneva privo di distintività.
4. Con la comparsa conclusionale, l'attrice, ribadito di aver ristretto la domanda al solo marchio «La scorzetta l'originale», osservava, quanto al dominio Internet, che esso, col sito correlato, era stato abbandonato, dalla controparte, appena introdotto il giudizio: ed il convenuto era legittimato passivamente alla domanda, come inizialmente proposta, perché si trattava di dominio adoperato nell'esercizio dell'attività di bar e pasticceria, intestata a
. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda, come ridotta in corso di causa, è fondata.
Il marchio formato da una fotografia del prodotto dolciario, su fondo rosso, con le due scritte «La scorzetta» e «l'originale», non è capace di identificare un prodotto specifico: è privo, insomma, di capacità distintiva (cfr. l'art. 13, co. 1, lett. 'b', CPI), perché si limita a proporre l'immagine ed il nome di un biscotto che, come dimostrano i precisi riferimenti e la produzione di documenti dell'attore (elementi, peraltro, rimasti incontrastati, nelle difese della controparte), e come, del resto, nell'area lucana, è fatto notorio, non è affatto una creazione, neppure in un'eventuale nuova versione modificata, del convenuto, ma è diffuso, proprio con quel nome, in una zona vasta, prodotto e venduto da più attività dolciarie ed esercizi commerciali: e, anzi, fuoriesce, addirittura, sia nella produzione, sia nel commercio, dallo stesso territorio regionale.
La specificazione, poi, che si tratti della scorzetta originale, riveste, come osserva esattamente l'attore, natura decettiva (art. 14, co. 1, lett. 'b', CPI), considerato che si tratta di un prodotto appartenente, invece, alla tradizione, e senza che alcun elemento sia stato addotto, che potesse connettere la nascita dello stesso prodotto, o di una qualche variante specifica del medesimo, con l'attività dello P_
La condotta dello infine, può integrare, come deduce l'attrice, concorrenza P_ sleale, ai sensi dell'art. 2598, co. 2, c.c., quale effetto dell'attribuzione a se medesimo della creazione della scorzetta originale: il che implica che le altrui siano difformi dall'originale.
2. Possono essere accolte, allora, le domande:
- di nullità (art. 25 CPI);
- di inibitoria, a carico del convenuto, dell'uso del marchio, con previsione di una sanzione pecuniaria per ogni giorno di protrazione dell'uso (art. 124 CPI): nella specie, appare congruo alla gravità della condotta ed alla lesione dell'interesse dei terzi, la somma di euro 50,00 per ciascun giorno;
- di pubblicazione (art. 126 CPI) su giornali quotidiani: stante la peculiare rilevanza in area lucana della causa, si preferiranno pubblicazioni diffuse in tale area geografica: come da dispositivo.
Il diritto relativo al preuso, invece, non appare rilevante, una volta accertata la nullità del marchio del convenuto: se non nel senso che si possa, a fini di chiarezza e prevenzione di
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ulteriori incertezze e discrepanze, dichiarare il diritto della società attrice di continuare ad adoperare, per il proprio commercio, la denominazione di 'scorzetta' per il relativo prodotto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo (si noti che l'attore dichiarava, nell'iscrivere a ruolo la causa, che il valore della medesima fosse inferiore ai 1.100,00 euro).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1646/2015 R.G.A.C., promossa dalla società in persona del l.r. p.t. contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_1
1. dichiara la nullità del marchio «La scorzetta l'originale», di cui è titolare P_
, di cui al numero registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e
[...] P.IVA_1
Marchi, e di ogni correlativo rinnovo;
2. dispone che il cancelliere trasmetta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza;
3. inibisce a l'uso di cose, di qualunque natura, e compreso l'impiego Controparte_1 attraverso forme di comunicazione materiale ed immateriale, anche attraverso la rete
Internet, recanti il marchio «La scorzetta l'originale», di cui innanzi, a decorrere dalla presente decisione, onerandolo di versare alla società attrice la somma di euro 50,00 al giorno, nel caso di ritardo nell'ottemperanza a questa decisione;
4. dichiara il diritto della società di Parte_1 servirsi della denominazione di 'scorzetta', per distinguere il relativo prodotto dolciario, come sinora fatto;
5. ordina che la presente sentenza sia pubblicata, per una volta, nel dispositivo, sui quotidiani
'La Gazzetta del Mezzogiorno' ed 'Il Quotidiano del Sud', nelle pagine in rete dedicate alla Basilicata, a spese di;
Controparte_1
6. condanna a rifondere alla società Controparte_1 Parte_1
e spese di lite, liquidate in euro 650,00 per compensi, ed in euro
[...]
113,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 27 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
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