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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12354/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12354/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA
ATTORE
contro
(già ) n.q. di impresa designata dal Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRISI SALVATORE
GIOVANNI ALESSANDRO RAPISARDA
CONVENUTI
Avente ad oggetto: azione regresso Pt_1
All'udienza del 12.12.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2020, l' riferiva di aver erogato a l'importo di Pt_1 Parte_2
£ 9.815.480 a titolo di indennità economica di malattia conseguente ad infortunio da cui era derivata assenza dal lavoro di 204 dal 21.3.1986 al 5.11.1986; riferiva che il sig. era stato vittima di Pt_2
incidente stradale avvenuto il 21.3.1986 intorno alle ore 21.30 in Catania Via Del Bosco per responsabilità del sig. RD OV conducente di un veicolo Ford Fiesta, assicurato presso
FGVS; deducendo di aver chiesto invano il recupero della somma erogata, previa CP_2
dichiarazione di surrogazione nei diritti del proprio assicurato ex art. 1916 cc e 28 L n. 990/90, essendo certa la responsabilità nella causazione del sinistro e dell'evento lesivo in capo al sig. RD e rilevando che il proprio diritto di credito era stato ammesso al passivo nella procedura concorsuale con il numero 850, chiedeva accertarsi che il sinistro si era verificato per condotto colposa di RD
OV e condannarsi le parti convenute al pagamento in proprio favore della somma di € 24.842,15 con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva n.q. di delegata dal FGVS eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_2
assenza delle generalità di RD OV AL, nonché per genericità dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc;
eccepiva l'assenza di prova della valida copertura assicurativa con
[...]
e la prescrizione del diritto, essendo il sinistro verificato nel 1986; eccepiva poi Controparte_4
l'estinzione del credito risarcitorio, perché l'importo di €. 24.568,000 era stato ammesso allo stato passivo della Società in L.C.A. al n. 850, presso la Cancelleria della Sezione Controparte_4
Fallimentare del Tribunale di Palermo, su istanza dell' eccepiva poi l'infondatezza della domanda, Pt_1
evidenziando che non vi era prova del fatto che l'assicurato fosse titolare di un diritto di credito risarcitorio nei confronti dell'asserito responsabile sig. RD OV (e per esso nei propri confronti), contestando che il sinistro potesse essere addebitato al sig. RD OV per assenza di elementi probatori;
contestava il fatto storico e la dinamica del sinistro, rilevando che in assenza di prova della responsabilità in capo al sig. RD, non si configurava il diritto di al recupero di Pt_1
quanto corrisposto al sig. eccepiva poi anche l'assenza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni Pt_2
patite dal sig. ovvero il fatto che l'assenza dal lavoro fosse dipesa dal sinistro in oggetto;
Pt_2 contestando poi anche l'importo del credito vantato dall' non essendovi prova neanche di inabilità Pt_1
temporanea del sig. pari a 204 cc, chiedeva dunque dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ed Pt_2
il rigetto di ogni domanda, riducendo in subordine il quantum richiesto, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 RD OV AL, ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 12.12. 2024 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dovendosi ritenere correttamente individuato il convenuto nella persona del sig. RD OV AL, raggiunto dalla citazione e rimasto contumace, nonché sostanzialmente allegati i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda.
È infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'Ente ha depositato svariate lettere inviate negli anni, con cui ha comunicato la propria volontà di surrogarsi nel diritto di credito dell'assicurato sig. Pt_2
chiedendo il pagamento dell'importo di che trattasi.
È documentato poi, in effetti, che il credito sia stato all'epoca ammesso al passivo della procedura di
LCA di , ma non risulta alcunchè circa i motivi dell'istanza, il provvedimento di Controparte_4
ammissione al passivo, né circa la soddisfazione del detto credito.
Ciò posto, è del tutto assente la prova della verificazione del sinistro, delle sue modalità e dunque dell'esistenza di esclusiva responsabilità dello stesso in capo a RD OV AL, nonché infine dell'esistenza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite da , ovvero che Parte_2
l'assenza da lavoro per 204 gg sia dipesa da tali lesioni.
A fronte di specifica contestazione degli eventi da parte dell'impresa di assicurazione convenuta, infatti, l'Ente previdenziale nulla ha ulteriormente allegato o provato o chiesto di provare in ordine alla verificazione del sinistro, la cui esistenza e verificazione per fatto e colpa esclusivi di RD
OV AL, non possono ritenersi pacifici per il solo fatto che il sig. ricevette da Pt_2
la somma di £ 2.900.000 in relazione a sinistro del 21.3.1986 con il sig. Controparte_4
RD, poiché dal documento prodotto nulla emerge circa le modalità e le cause e le responsabilità del sinistro, laddove la scelta della compagnia assicurativa di corrispondere una somma in via stragiudiziale a tacitazione di ogni pretesa, ha valore del tutto neutro rispetto alla domanda attorea;
in definitiva nel caso di specie, anche ad ammettere l'esistenza del sinistro ed il fatto che da questo sia derivato un danno al sig. , non vi è modo di accertare se ed in che misura il terzo sig Parte_2
RD abbia provocato un danno al sig. e dunque non vi è modo di accertare l'importo Pt_3
effettivamente eventualmente dovuto all' ( cfr sul punto Cass. Civ. sent. n. 26647/2019 “La Pt_1
surrogazione per pagamento è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620
pagina 3 di 5 del 29/04/2015, Rv.635402 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv.
596712 - 01). Essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili. Il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile;
e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato. Se il danneggiato ha sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale, e l'assicuratore sociale indennizza il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l'altro. Analogamente, se il danneggiato ha sofferto un danno pari a "100", e riceva dall'assicuratore sociale "80", solo entro questa minor somma il credito risarcitorio potrà trasferirsi in capo all'assicuratore sociale (ex Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018, Rv. 647613 - 01). Da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi del cod. ass., art. 142; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, Sentenza n.
4347 del 23/02/2009, Rv. 607061 - 01); b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perchè una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007, Rv. 600806 - 01)”.
La domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono ala soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della domanda ed alla non complessità della controversia.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della sua contumacia, possono essere compensate le spese nei confronti di RD
OV AL.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del processo Pt_1
in favore di n.q. di FGVS, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi oltre CP_2
IVA , CPA e spese generali;
- Compensa le spese nei confronti di RD OV AL.
Così deciso in Catania, il 28.5.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12354/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA
ATTORE
contro
(già ) n.q. di impresa designata dal Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRISI SALVATORE
GIOVANNI ALESSANDRO RAPISARDA
CONVENUTI
Avente ad oggetto: azione regresso Pt_1
All'udienza del 12.12.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2020, l' riferiva di aver erogato a l'importo di Pt_1 Parte_2
£ 9.815.480 a titolo di indennità economica di malattia conseguente ad infortunio da cui era derivata assenza dal lavoro di 204 dal 21.3.1986 al 5.11.1986; riferiva che il sig. era stato vittima di Pt_2
incidente stradale avvenuto il 21.3.1986 intorno alle ore 21.30 in Catania Via Del Bosco per responsabilità del sig. RD OV conducente di un veicolo Ford Fiesta, assicurato presso
FGVS; deducendo di aver chiesto invano il recupero della somma erogata, previa CP_2
dichiarazione di surrogazione nei diritti del proprio assicurato ex art. 1916 cc e 28 L n. 990/90, essendo certa la responsabilità nella causazione del sinistro e dell'evento lesivo in capo al sig. RD e rilevando che il proprio diritto di credito era stato ammesso al passivo nella procedura concorsuale con il numero 850, chiedeva accertarsi che il sinistro si era verificato per condotto colposa di RD
OV e condannarsi le parti convenute al pagamento in proprio favore della somma di € 24.842,15 con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva n.q. di delegata dal FGVS eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_2
assenza delle generalità di RD OV AL, nonché per genericità dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc;
eccepiva l'assenza di prova della valida copertura assicurativa con
[...]
e la prescrizione del diritto, essendo il sinistro verificato nel 1986; eccepiva poi Controparte_4
l'estinzione del credito risarcitorio, perché l'importo di €. 24.568,000 era stato ammesso allo stato passivo della Società in L.C.A. al n. 850, presso la Cancelleria della Sezione Controparte_4
Fallimentare del Tribunale di Palermo, su istanza dell' eccepiva poi l'infondatezza della domanda, Pt_1
evidenziando che non vi era prova del fatto che l'assicurato fosse titolare di un diritto di credito risarcitorio nei confronti dell'asserito responsabile sig. RD OV (e per esso nei propri confronti), contestando che il sinistro potesse essere addebitato al sig. RD OV per assenza di elementi probatori;
contestava il fatto storico e la dinamica del sinistro, rilevando che in assenza di prova della responsabilità in capo al sig. RD, non si configurava il diritto di al recupero di Pt_1
quanto corrisposto al sig. eccepiva poi anche l'assenza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni Pt_2
patite dal sig. ovvero il fatto che l'assenza dal lavoro fosse dipesa dal sinistro in oggetto;
Pt_2 contestando poi anche l'importo del credito vantato dall' non essendovi prova neanche di inabilità Pt_1
temporanea del sig. pari a 204 cc, chiedeva dunque dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ed Pt_2
il rigetto di ogni domanda, riducendo in subordine il quantum richiesto, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 RD OV AL, ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 12.12. 2024 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dovendosi ritenere correttamente individuato il convenuto nella persona del sig. RD OV AL, raggiunto dalla citazione e rimasto contumace, nonché sostanzialmente allegati i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda.
È infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'Ente ha depositato svariate lettere inviate negli anni, con cui ha comunicato la propria volontà di surrogarsi nel diritto di credito dell'assicurato sig. Pt_2
chiedendo il pagamento dell'importo di che trattasi.
È documentato poi, in effetti, che il credito sia stato all'epoca ammesso al passivo della procedura di
LCA di , ma non risulta alcunchè circa i motivi dell'istanza, il provvedimento di Controparte_4
ammissione al passivo, né circa la soddisfazione del detto credito.
Ciò posto, è del tutto assente la prova della verificazione del sinistro, delle sue modalità e dunque dell'esistenza di esclusiva responsabilità dello stesso in capo a RD OV AL, nonché infine dell'esistenza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite da , ovvero che Parte_2
l'assenza da lavoro per 204 gg sia dipesa da tali lesioni.
A fronte di specifica contestazione degli eventi da parte dell'impresa di assicurazione convenuta, infatti, l'Ente previdenziale nulla ha ulteriormente allegato o provato o chiesto di provare in ordine alla verificazione del sinistro, la cui esistenza e verificazione per fatto e colpa esclusivi di RD
OV AL, non possono ritenersi pacifici per il solo fatto che il sig. ricevette da Pt_2
la somma di £ 2.900.000 in relazione a sinistro del 21.3.1986 con il sig. Controparte_4
RD, poiché dal documento prodotto nulla emerge circa le modalità e le cause e le responsabilità del sinistro, laddove la scelta della compagnia assicurativa di corrispondere una somma in via stragiudiziale a tacitazione di ogni pretesa, ha valore del tutto neutro rispetto alla domanda attorea;
in definitiva nel caso di specie, anche ad ammettere l'esistenza del sinistro ed il fatto che da questo sia derivato un danno al sig. , non vi è modo di accertare se ed in che misura il terzo sig Parte_2
RD abbia provocato un danno al sig. e dunque non vi è modo di accertare l'importo Pt_3
effettivamente eventualmente dovuto all' ( cfr sul punto Cass. Civ. sent. n. 26647/2019 “La Pt_1
surrogazione per pagamento è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620
pagina 3 di 5 del 29/04/2015, Rv.635402 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv.
596712 - 01). Essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili. Il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile;
e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato. Se il danneggiato ha sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale, e l'assicuratore sociale indennizza il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l'altro. Analogamente, se il danneggiato ha sofferto un danno pari a "100", e riceva dall'assicuratore sociale "80", solo entro questa minor somma il credito risarcitorio potrà trasferirsi in capo all'assicuratore sociale (ex Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018, Rv. 647613 - 01). Da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi del cod. ass., art. 142; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, Sentenza n.
4347 del 23/02/2009, Rv. 607061 - 01); b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perchè una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007, Rv. 600806 - 01)”.
La domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono ala soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della domanda ed alla non complessità della controversia.
pagina 4 di 5 Tenuto conto della sua contumacia, possono essere compensate le spese nei confronti di RD
OV AL.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del processo Pt_1
in favore di n.q. di FGVS, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi oltre CP_2
IVA , CPA e spese generali;
- Compensa le spese nei confronti di RD OV AL.
Così deciso in Catania, il 28.5.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
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