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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 06.05.2025 N. 2691/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Petillo del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Medici n. 15
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione professionale docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa ad ottenere la cd. “Retribuzione Pt_1
Professionale Docenti” in relazione all'anno scolastico 2020/2021, anche disapplicando qualsiasi atto e provvedimento contrario, e, per l'effetto, condannare la pubblica amministrazione resistente a corrispondere, all'odierna ricorrente, la somma complessiva pari ad € 1.221,50, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, o l'importo superiore o inferiore che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1218,
1223, 1226 e 1453 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda:
RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD così come indicato in atti”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. è una docente che, nell'Anno Scolastico 2020/2021, ha Parte_1 prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Buccinasco, quale supplente, nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 10 giugno 2021
(doc. 2, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, la ricorrente si duole di non aver percepito – per il suddetto anno scolastico – la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7
C.C.N.L. 15 marzo 2001.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
2 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio…
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
*
2.2. In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti
3 assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale del presente giudizio concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Sotto questo profilo, rileva la ratio sottesa all'emolumento in parola per come cristallizzata dalla contrattazione collettiva: la retribuzione professionale docenti ha l'obiettivo “della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tale specifica funzione necessita di un processo di lunga durata che prevede la stabilità del docente nell'arco dell'intero anno scolastico, e la sua partecipazione a tutte le attività progettuali dell'istituto di afferenza (ad esempio, la progettazione del programma didattico di classe, la predisposizione di progetti specifici, la predisposizione del programma preventivo didattico, e simili); si tratta, in sostanza, di un emolumento causalmente correlato a una progettualità che non può prescindere da una, seppur minima, stabilità che le parti sociali hanno ritenuto di riconoscere anche ai rapporti a termine, a condizione che consentano – quantomeno – una partecipazione alla progettazione didattica sino al termine delle attività scolastiche.
In questa prospettiva, la previsione contrattuale risulta ragionevole e introduce una differenza di trattamento oggettivamente giustificabile che, in quanto tale, non risulta porsi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui sopra: si tratta,
4 in sostanza, di un trattamento diverso previsto per situazioni obiettivamente non equiparabili.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la legittimità dell'esclusione del supplente temporaneo dalla fruizione della retribuzione professionale docenti ove la prestazione sia resa – nel corso dell'anno – in via oltremodo frammentaria, e con una durata complessivamente ridotta che non ne consente la funzionalizzazione rispetto alle finalità che la voce retributiva presuppone.
*
2.3.
Per questi motivi
, il giudicante – pur rispettoso della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione – non ritiene di poter aderire all'orientamento del Supremo
Collegio nella parte in cui ha affermato che “…3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»“ (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 20015).
Da un lato, infatti, la pronunzia non pare valorizzare il fatto che la disciplina contrattuale include – tra i beneficiari del trattamento – anche i docenti assunti a termine, seppur alle condizioni già sopra evidenziate: ne consegue che il trattamento differenziato non riguarda i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, bensì particolari tipologie di lavoratori a termine rispetto ad altre tipologie di docenti precari.
Dall'altro, la decisione pare sovrapporre il piano delle modalità di erogazione con quello della funzionalizzazione dell'emolumento, svincolandolo dalla causa che gli è propria.
5 *
2.4. Ciò posto, nell'Anno Scolastico 2020/2021, ha reso Parte_1 la propria prestazione in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato che, tuttavia, ha sostanzialmente coperto la maggior parte dell'anno scolastico per una supplenza presso il medesimo istituto.
Tale rilievo induce a ritenere la pretesa attorea fondata.
La docente, infatti, è stata chiamata a rendere la prestazione da fine ottobre alla prima decade di giugno (e, quindi, fino alla fine delle attività scolastiche), così che ha sicuramente svolto una prestazione in via continuativa, con modalità tali da consentirle la partecipazione attiva alle fasi di progettazione e attuazione dell'attività didattica.
Tale rilievo, peraltro, trova diretta conferma nella documentazione prodotta in atti che attesta come la ricorrente abbia attivamente partecipato alla programmazione didattica, contribuendo alla redazione del Piano educativo individualizzato, e confrontandosi con gli educatori del Comune di Buccinasco, con gli altri docenti del consiglio di classe e con gli esperti del settore sanitario (cfr. produzione attorea del 5 maggio 2025).
*
3.5.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 1.215,68 lordi: somma che così si quantifica in ragione del corretto rilievo di parte convenuta sulla giornata di assenza maturata dalla docente.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
6 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per l'anno Scolastico
2020/2021.
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, in misura di complessivi € 1.215,68 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Petillo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 6 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Petillo del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Medici n. 15
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione professionale docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa ad ottenere la cd. “Retribuzione Pt_1
Professionale Docenti” in relazione all'anno scolastico 2020/2021, anche disapplicando qualsiasi atto e provvedimento contrario, e, per l'effetto, condannare la pubblica amministrazione resistente a corrispondere, all'odierna ricorrente, la somma complessiva pari ad € 1.221,50, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, o l'importo superiore o inferiore che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1218,
1223, 1226 e 1453 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda:
RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD così come indicato in atti”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. è una docente che, nell'Anno Scolastico 2020/2021, ha Parte_1 prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Buccinasco, quale supplente, nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 10 giugno 2021
(doc. 2, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, la ricorrente si duole di non aver percepito – per il suddetto anno scolastico – la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7
C.C.N.L. 15 marzo 2001.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
2 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante
e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio…
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
*
2.2. In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti
3 assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale del presente giudizio concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Sotto questo profilo, rileva la ratio sottesa all'emolumento in parola per come cristallizzata dalla contrattazione collettiva: la retribuzione professionale docenti ha l'obiettivo “della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tale specifica funzione necessita di un processo di lunga durata che prevede la stabilità del docente nell'arco dell'intero anno scolastico, e la sua partecipazione a tutte le attività progettuali dell'istituto di afferenza (ad esempio, la progettazione del programma didattico di classe, la predisposizione di progetti specifici, la predisposizione del programma preventivo didattico, e simili); si tratta, in sostanza, di un emolumento causalmente correlato a una progettualità che non può prescindere da una, seppur minima, stabilità che le parti sociali hanno ritenuto di riconoscere anche ai rapporti a termine, a condizione che consentano – quantomeno – una partecipazione alla progettazione didattica sino al termine delle attività scolastiche.
In questa prospettiva, la previsione contrattuale risulta ragionevole e introduce una differenza di trattamento oggettivamente giustificabile che, in quanto tale, non risulta porsi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui sopra: si tratta,
4 in sostanza, di un trattamento diverso previsto per situazioni obiettivamente non equiparabili.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la legittimità dell'esclusione del supplente temporaneo dalla fruizione della retribuzione professionale docenti ove la prestazione sia resa – nel corso dell'anno – in via oltremodo frammentaria, e con una durata complessivamente ridotta che non ne consente la funzionalizzazione rispetto alle finalità che la voce retributiva presuppone.
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2.3.
Per questi motivi
, il giudicante – pur rispettoso della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione – non ritiene di poter aderire all'orientamento del Supremo
Collegio nella parte in cui ha affermato che “…3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»“ (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 20015).
Da un lato, infatti, la pronunzia non pare valorizzare il fatto che la disciplina contrattuale include – tra i beneficiari del trattamento – anche i docenti assunti a termine, seppur alle condizioni già sopra evidenziate: ne consegue che il trattamento differenziato non riguarda i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, bensì particolari tipologie di lavoratori a termine rispetto ad altre tipologie di docenti precari.
Dall'altro, la decisione pare sovrapporre il piano delle modalità di erogazione con quello della funzionalizzazione dell'emolumento, svincolandolo dalla causa che gli è propria.
5 *
2.4. Ciò posto, nell'Anno Scolastico 2020/2021, ha reso Parte_1 la propria prestazione in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato che, tuttavia, ha sostanzialmente coperto la maggior parte dell'anno scolastico per una supplenza presso il medesimo istituto.
Tale rilievo induce a ritenere la pretesa attorea fondata.
La docente, infatti, è stata chiamata a rendere la prestazione da fine ottobre alla prima decade di giugno (e, quindi, fino alla fine delle attività scolastiche), così che ha sicuramente svolto una prestazione in via continuativa, con modalità tali da consentirle la partecipazione attiva alle fasi di progettazione e attuazione dell'attività didattica.
Tale rilievo, peraltro, trova diretta conferma nella documentazione prodotta in atti che attesta come la ricorrente abbia attivamente partecipato alla programmazione didattica, contribuendo alla redazione del Piano educativo individualizzato, e confrontandosi con gli educatori del Comune di Buccinasco, con gli altri docenti del consiglio di classe e con gli esperti del settore sanitario (cfr. produzione attorea del 5 maggio 2025).
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3.5.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 1.215,68 lordi: somma che così si quantifica in ragione del corretto rilievo di parte convenuta sulla giornata di assenza maturata dalla docente.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
6 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per l'anno Scolastico
2020/2021.
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, in misura di complessivi € 1.215,68 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Petillo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 6 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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