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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1525/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11376/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe BE, Parte_1
AN BE e DO LA ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Alesii e Tiziana La Verghetta Controparte_1 ed elettivamente in Roma, via Dardanelli n. 13; APPELLATA
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Faddili ed elettivamente domiciliato in Roma, CP_2
Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Così ha ricostruito la vicenda processuale il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato in data 7.12.2022 e ritualmente notificato , premesso che Parte_1 in ossequio alla sentenza della Corte d'Appello di Roma 6974/2011 passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione proposto dal datore di lavoro (sent. Cass. 19589/2017 del 4.8.2017) la la aveva assunta con decorrenza effettiva dal Controparte_1
19.1.2018 e decorrenza convenzionale (giuridica ed economica) dal 2.7.2004, tuttavia provvedendo a regolarizzare la sua posizione contributiva solo dall'1.4.2013 - per il quinquennio, cioè, precedente la data dell'assunzione effettiva - dedotto il proprio diritto alla copertura previdenziale, da parte della società, anche per il periodo compreso tra il 2.7.2004 e l'1.4.2013, conveniva avanti l'intestato Tribunale la società datrice di lavoro e l per ivi sentir “1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente, sia in forza del giudicato CP_2
(sentenza della Corte di appello di Roma sez. lavoro n. 6974/2011 del 6/10-12/12/2011), sia in forza della legge e della Costituzione (e, in particolare, degli artt. 2115 e 2116 cc, art. 38 Cost.) e dei superiori principi giurisprudenziali, ha il diritto alla costituzione e regolarizzazione della sua posizione previdenziale (principalmente ai fini pensionistici) per tutto il periodo in cui illegittimamente non l'ha assunta (e non già per una sola parte di esso), CP_1 ossia, per tutto il periodo intercorrente tra la data del 2/7/2004 (in cui avrebbe dovuto assumere) e la data di assunzione effettiva 19/1/2018 (e non già, come più volte precisato, solo per il quinquennio anteriore all'effettiva assunzione del 19/1/2018, ossia per il periodo compreso tra il 1/4/2013 e il 19/1/2018, per il quale ha già così solo parzialmente CP_1 regolarizzato la posizione previdenziale);
2. per l'effetto, condannare a CP_1 costituire e regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente anche per il periodo compreso tra il 2/7/2004 ed il 1/4/2013 e, quindi, a versare all i contributi previdenziali CP_2 per detto periodo ancora non regolarizzato (2/7/2004-1/4/2013);
3. Ordinare a CP_1 il deposito in giudizio della dettagliata specifica del versato e del trattenuto alla data del predetto bonifico del 23/4/2014, in occasione dell'esecuzione forzata relativa alle somme dovute a titolo di danno da mancata corresponsione delle retribuzioni per il periodo dal luglio 2004 al luglio 2012; 4. Vittoria di spese e compensi di lite”. Si costituiva in giudizio la la quale, dedotta la correttezza della propria condotta e l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito contributivo, stante l'applicabilità della legge 335/1995, con conseguente impossibilità di versare i contributi arretrati, ove sia intervenuta la prescrizione, resisteva, in via principale, alla domanda chiedendone il rigetto, chiedendo in via subordinata l'accertamento della non intervenuta prescrizione del credito contributivo. L a sua volta costituitosi in giudizio, dedotta la irricevibilità dei contributi prescritti e CP_2
l'impossibilità della regolarizzazione - presso esso - della posizione contributiva della CP_3 ricorrente antecedente il quinquennio, evidenziata la mancata denuncia del lavoratore
“per omissione contributiva finalizzata all'interruzione dei termini prescrizionali che giustifichino la pretesa dell al versamento dei contributi antecedente al mese di CP_3
04/2013, periodo cui risulta regolarizzata la lavoratrice” e la mancata proposizione della domanda volta alla costituzione della rendita “ai sensi dell'art.13 della L.1338/62 (art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”, concludeva chiedendo “Nel merito con riguardo alla posizione dell'Ente previdenziale, nell'ipotesi di accertato e dichiarato come dovuto il pagamento di contribuzione da parte del datore di lavoro, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione ex lege. Nel caso di accertata prescrizione, CP_3 accertare e dichiarare dovuta la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge CP_ 1338/1969. Ogni domanda nei confronti dell disattesa, non essendo stato lo stesso ente parte dei rapporti instaurati fra il ricorrente e la resistente che gestiva il rapporto di lavoro”. Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Roma, rilevava che “non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” e che “la CP_1 ha correttamente provveduto a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente
[...] per il quinquennio antecedente l'assunzione - avvenuta il 19.1.2018 - nei limiti della prescrizione della contribuzione non versata (perché non versabile) precedentemente. Non risulta, infatti, che - nelle more del giudizio all'esito del quale la ha provveduto CP_1 ad assumerla in ossequio alla sentenza di condanna, né successivamente - la ricorrente abbia effettuato alcuna denuncia ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 ai fini dell'innalzamento del termine prescrizionale a 10 anni. Né, del resto, parte ricorrente ha inteso spendere altre domande, eventualmente subordinate, intese ad azionare rimedi diversi per la ricostituzione della sua posizione previdenziale”. Pertanto, rigettava il ricorso, condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge, nei confronti di in persona del l.r.p.t. e compensava le spese di lite tra la Controparte_1 CP_ ricorrente e l
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la decisione del Tribunale di Roma.
e l si sono costituiti, opponendosi all'avverso gravame. CP_1 CP_2
Invero, con il proprio atto di appello, censura la sentenza Parte_1 indicata sostenendo che “Con motivazione illogica e paradossale, violando e falsamente applicando le disposizioni di legge appresso indicate, nonché ricostruendo erroneamente i fatti, ha errato il Tribunale a rigettare le domande (di accertamento del diritto alla regolarizzazione previdenziale e di condanna di al versamento dei contributi CP_1 all , considerando il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale come esistenti in CP_2 un periodo (2/7/2004-1/4/2013) in cui non esistevano, ossia anteriore alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro in forza di sentenza di condanna all'assunzione con effetti retroattivi e, quindi, anteriore al sorgere del conseguente rapporto previdenziale;
- in ogni caso e in subordine, il Tribunale ha errato a rigettare la domanda di accertamento del detto diritto per detto periodo;
- in ogni caso e in subordine, il Tribunale ha errato a non considerare la denuncia all fatta dopo la costituzione dei rapporti di lavoro e CP_2 previdenziali e, quindi, a non allungare la prescrizione al decennio, con conseguente condanna al versamento dei contributi almeno per il periodo 1/4/2008 – 1/4/2013”. Deduce tra l'altro, l'appellante che: “Se quanto precede non persuadesse la Corte di Appello adita, allora va rilevato che le superiori argomentazioni integrano la doverosa lettura unionalmente e costituzionalmente orientata dell'art. 2116 cc e dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, in sintonia cioè con gli artt. 20, 21, 34 e 47 Carta Dir. Fond. UE, artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, Tratt. UE, e gli artt. 3, 24, 38 e 111 Cost. Infatti, il diritto ad un giusto processo ed ad un ricorso effettivo (art. 111 Cost e 47 Carta Fond. Dir. UE) ed il diritto di difesa dei diritti (art. 24 Cost.), nonché il divieto di discriminazione (art. 3 Cost e artt. 20 e 21 Carta Dir. Fond. UE, artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, Tratt. UE), in relazione all'analoga condanna al versamento dei contributi per il lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato, ed il principio di ragionevolezza della legislazione ordinaria (art. 3 Cost.) comportano che la condanna giudiziale alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro (condanna all'assunzione) non tollera che il tempo impiegato per ottenere l'assunzione (giustizia) torni in danno del lavoratore (con violazione dell'art. 38 Cost e dell'art. 34 Carta Dir.Fond. UE, che tutelano il diritto alla posizione previdenziale), cioè non ammette che gli venga preclusa la possibilità di conseguire la piena integrità della posizione previdenziale (con il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo anteriore alla costituzione coattiva del rapporto) che gli sarebbe spettata se fosse stato tempestivamente assunto dal datore che illegittimamente si è rifiutato di assumerlo. Per l'eventualità che anche la lettura unionalmente e costituzionalmente orientata non persuadesse l'adita Corte, allora l'appellante chiede che il giudice di appello - rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio - sollevi l'indizio di costituzionalità (sostenuto dalla medesima argomentazione sopra esposta su cui poggia la proposta lettura costituzionalmente orientata) degli artt. 2116 e 2935 cc e dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, in relazione all'art. 18, co. 2, L. n. 300/1970, nella parte in cui non prevedono che il datore di lavoro condannato alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro abbia l'obbligo di versare all i CP_2 contributi per tutto il periodo di tempo compreso tra data in cui rapporto avrebbe dovuto essere costituito e la data di effettiva assunzione a seguito della sentenza di condanna senza decorso di alcun termine di prescrizione dei contributi, anche se detto periodo supera il quinquennio o il decennio anteriore all'assunzione effettiva coattiva, per violazione degli artt. 3, 11 (in relazione agli artt. 20, 21, 34 e 47 Carta Dir.Fond. UE, artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, Tratt. UE) 24, 38 e 111 Cost. Inoltre, l'appellante chiede che la Corte adita disponga il rinvio pregiudiziale europeo di interpretazione (art. 267, co. 1 lett. a, Tratt. Funz. UE) in ordine al seguente quesito: «Se gli artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, TUE (non discriminazione), gli artt. 20 e 21 (uguaglianza e non discriminazione), l'art. 34 (diritto alla posizione previdenziale), l'art. 47 (diritto ad un ricorso effettivo) Carta Dir.F.UE, ostano all'applicazione del diritto nazionale e, precisamente, all'applicazione dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995 all'intero periodo contributivo (anche superiore a 5 anni o 10 anni, comunque sia lungo) anteriore all'effettivo sorgere coattivo di un rapporto di lavoro (che il datore di lavoro si è illegittimamente rifiutato di costituire) in forza di sentenza di condanna all'assunzione»”.
L'appello è infondato. Al riguardo, già Cass. n. 701/2024 ha precisato (v, parte motivazionale) che “Va anzitutto ribadito che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di questa Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché, salva la speciale ipotesi di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 (di cui si dirà meglio infra), ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno (così già Cass. nn. 2392 del 1965, 1304 del 1971, 1374 del 1974, 7104 del 1992 e, più recentemente, 3661 del 2019 e 6311 del 2021). Sotto questo profilo, anzi, si palesa l'assoluta irrilevanza della distinzione che parte ricorrente pretenderebbe di introdurre in relazione al fatto che il rapporto di lavoro sia stato o meno regolarmente denunciato e i contributi si siano o meno prescritti: si tratta infatti di circostanze che, lungi dal conferire fondamento alla domanda proposta nel presente giudizio, possono semmai rilevare ai fini della prova e della stessa conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali, valendo normalmente l'automatismo di cui all'art. 2116 comma 1° c.c. nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27, r.d.l. n. 636/1939), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l'azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, di cui questa Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. in tal senso già Cass. nn. 10945 del 1998 e 11842 del 2002). In secondo luogo, va rilevato che l'art. 2116 comma 1° c.c. riferisce testualmente l'automatismo alle “prestazioni”, non già alla contribuzione: anzi, la sua funzione consiste precisamente nel togliere ogni rilievo, nell'ambito del rapporto previdenziale, all'inadempimento datoriale verificatosi sul versante del rapporto contributivo, sul presupposto (già evidenziato nella Relazione di accompagnamento al codice civile, n. 52) che, essendo il lavoratore estraneo a quest'ultimo, giammai potrebbe compiere atti idonei ad incidere sulla sua conformazione giuridica. Non a caso un risalente ma affatto consolidato orientamento di questa Corte sostiene che il lavoratore non ha alcun autonomo e diretto interesse al regolare versamento dei contributi assicurativi che non sia quello di non subire, a causa di omissioni contributive cadute in prescrizione, una lesione del suo diritto alle prestazioni (Cass. n. 3747 del 1974); e, sempre nella stessa ottica, si è efficacemente rilevato che, essendo la tutela di tale interesse affidata all'azione risarcitoria che questi possiede nei confronti del datore di lavoro, non vi è neppure l'esigenza di riconoscere la sussistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a che gli enti previdenziali provvedano al recupero dei contributi evasi: ove si configurasse un obbligo dell'istituto assicuratore di provvedere coattivamente al recupero dei contributi sulla base di una semplice denuncia dell'assicurato, si esporrebbero infatti gli enti previdenziali al rischio di dover sopportare le conseguenze dell'esito negativo di controversie giudiziarie basate essenzialmente sull'accertamento di fatti inerenti ad un rapporto (quello di lavoro) a cui essi sono estranei, frustrando ogni pianificazione delle loro funzioni ispettive di carattere pubblicistico e mettendone a repentaglio lo stesso buon andamento (così, in motivazione, Cass. n. 6911 del 2000, cit.)”.
In ogni caso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che “La prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8921 del 29/03/2023.
Peraltro, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5820 del 03/03/2021 (Rv. 660713 - 01) ha stabilito che “In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002”. Inoltre, la stessa Cass. Sez. L -, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765 - 02) sopra richiamata ha precisato, altresì, che “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”. Del resto, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01) ha detto che “In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 02) ha osservato, poi, che “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo CP_ favore la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata”. Circa le questioni di legittimità costituzionale e di non conformità alla normativa unieuropea, pure sollevate da parte appellante, deve sottolinearsene la manifesta infondatezza, attesa la possibilità della stessa parte di attivare diversi strumenti di tutela al riguardo come già sottolineato dalla Corte di cassazione sopra richiamata. Ne consegue il rigetto del gravame. In considerazione della soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1525/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11376/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe BE, Parte_1
AN BE e DO LA ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Alesii e Tiziana La Verghetta Controparte_1 ed elettivamente in Roma, via Dardanelli n. 13; APPELLATA
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Faddili ed elettivamente domiciliato in Roma, CP_2
Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Così ha ricostruito la vicenda processuale il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato in data 7.12.2022 e ritualmente notificato , premesso che Parte_1 in ossequio alla sentenza della Corte d'Appello di Roma 6974/2011 passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione proposto dal datore di lavoro (sent. Cass. 19589/2017 del 4.8.2017) la la aveva assunta con decorrenza effettiva dal Controparte_1
19.1.2018 e decorrenza convenzionale (giuridica ed economica) dal 2.7.2004, tuttavia provvedendo a regolarizzare la sua posizione contributiva solo dall'1.4.2013 - per il quinquennio, cioè, precedente la data dell'assunzione effettiva - dedotto il proprio diritto alla copertura previdenziale, da parte della società, anche per il periodo compreso tra il 2.7.2004 e l'1.4.2013, conveniva avanti l'intestato Tribunale la società datrice di lavoro e l per ivi sentir “1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente, sia in forza del giudicato CP_2
(sentenza della Corte di appello di Roma sez. lavoro n. 6974/2011 del 6/10-12/12/2011), sia in forza della legge e della Costituzione (e, in particolare, degli artt. 2115 e 2116 cc, art. 38 Cost.) e dei superiori principi giurisprudenziali, ha il diritto alla costituzione e regolarizzazione della sua posizione previdenziale (principalmente ai fini pensionistici) per tutto il periodo in cui illegittimamente non l'ha assunta (e non già per una sola parte di esso), CP_1 ossia, per tutto il periodo intercorrente tra la data del 2/7/2004 (in cui avrebbe dovuto assumere) e la data di assunzione effettiva 19/1/2018 (e non già, come più volte precisato, solo per il quinquennio anteriore all'effettiva assunzione del 19/1/2018, ossia per il periodo compreso tra il 1/4/2013 e il 19/1/2018, per il quale ha già così solo parzialmente CP_1 regolarizzato la posizione previdenziale);
2. per l'effetto, condannare a CP_1 costituire e regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente anche per il periodo compreso tra il 2/7/2004 ed il 1/4/2013 e, quindi, a versare all i contributi previdenziali CP_2 per detto periodo ancora non regolarizzato (2/7/2004-1/4/2013);
3. Ordinare a CP_1 il deposito in giudizio della dettagliata specifica del versato e del trattenuto alla data del predetto bonifico del 23/4/2014, in occasione dell'esecuzione forzata relativa alle somme dovute a titolo di danno da mancata corresponsione delle retribuzioni per il periodo dal luglio 2004 al luglio 2012; 4. Vittoria di spese e compensi di lite”. Si costituiva in giudizio la la quale, dedotta la correttezza della propria condotta e l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del credito contributivo, stante l'applicabilità della legge 335/1995, con conseguente impossibilità di versare i contributi arretrati, ove sia intervenuta la prescrizione, resisteva, in via principale, alla domanda chiedendone il rigetto, chiedendo in via subordinata l'accertamento della non intervenuta prescrizione del credito contributivo. L a sua volta costituitosi in giudizio, dedotta la irricevibilità dei contributi prescritti e CP_2
l'impossibilità della regolarizzazione - presso esso - della posizione contributiva della CP_3 ricorrente antecedente il quinquennio, evidenziata la mancata denuncia del lavoratore
“per omissione contributiva finalizzata all'interruzione dei termini prescrizionali che giustifichino la pretesa dell al versamento dei contributi antecedente al mese di CP_3
04/2013, periodo cui risulta regolarizzata la lavoratrice” e la mancata proposizione della domanda volta alla costituzione della rendita “ai sensi dell'art.13 della L.1338/62 (art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”, concludeva chiedendo “Nel merito con riguardo alla posizione dell'Ente previdenziale, nell'ipotesi di accertato e dichiarato come dovuto il pagamento di contribuzione da parte del datore di lavoro, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione ex lege. Nel caso di accertata prescrizione, CP_3 accertare e dichiarare dovuta la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge CP_ 1338/1969. Ogni domanda nei confronti dell disattesa, non essendo stato lo stesso ente parte dei rapporti instaurati fra il ricorrente e la resistente che gestiva il rapporto di lavoro”. Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Roma, rilevava che “non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” e che “la CP_1 ha correttamente provveduto a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente
[...] per il quinquennio antecedente l'assunzione - avvenuta il 19.1.2018 - nei limiti della prescrizione della contribuzione non versata (perché non versabile) precedentemente. Non risulta, infatti, che - nelle more del giudizio all'esito del quale la ha provveduto CP_1 ad assumerla in ossequio alla sentenza di condanna, né successivamente - la ricorrente abbia effettuato alcuna denuncia ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 ai fini dell'innalzamento del termine prescrizionale a 10 anni. Né, del resto, parte ricorrente ha inteso spendere altre domande, eventualmente subordinate, intese ad azionare rimedi diversi per la ricostituzione della sua posizione previdenziale”. Pertanto, rigettava il ricorso, condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge, nei confronti di in persona del l.r.p.t. e compensava le spese di lite tra la Controparte_1 CP_ ricorrente e l
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la decisione del Tribunale di Roma.
e l si sono costituiti, opponendosi all'avverso gravame. CP_1 CP_2
Invero, con il proprio atto di appello, censura la sentenza Parte_1 indicata sostenendo che “Con motivazione illogica e paradossale, violando e falsamente applicando le disposizioni di legge appresso indicate, nonché ricostruendo erroneamente i fatti, ha errato il Tribunale a rigettare le domande (di accertamento del diritto alla regolarizzazione previdenziale e di condanna di al versamento dei contributi CP_1 all , considerando il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale come esistenti in CP_2 un periodo (2/7/2004-1/4/2013) in cui non esistevano, ossia anteriore alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro in forza di sentenza di condanna all'assunzione con effetti retroattivi e, quindi, anteriore al sorgere del conseguente rapporto previdenziale;
- in ogni caso e in subordine, il Tribunale ha errato a rigettare la domanda di accertamento del detto diritto per detto periodo;
- in ogni caso e in subordine, il Tribunale ha errato a non considerare la denuncia all fatta dopo la costituzione dei rapporti di lavoro e CP_2 previdenziali e, quindi, a non allungare la prescrizione al decennio, con conseguente condanna al versamento dei contributi almeno per il periodo 1/4/2008 – 1/4/2013”. Deduce tra l'altro, l'appellante che: “Se quanto precede non persuadesse la Corte di Appello adita, allora va rilevato che le superiori argomentazioni integrano la doverosa lettura unionalmente e costituzionalmente orientata dell'art. 2116 cc e dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, in sintonia cioè con gli artt. 20, 21, 34 e 47 Carta Dir. Fond. UE, artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, Tratt. UE, e gli artt. 3, 24, 38 e 111 Cost. Infatti, il diritto ad un giusto processo ed ad un ricorso effettivo (art. 111 Cost e 47 Carta Fond. Dir. UE) ed il diritto di difesa dei diritti (art. 24 Cost.), nonché il divieto di discriminazione (art. 3 Cost e artt. 20 e 21 Carta Dir. Fond. UE, artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, Tratt. UE), in relazione all'analoga condanna al versamento dei contributi per il lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato, ed il principio di ragionevolezza della legislazione ordinaria (art. 3 Cost.) comportano che la condanna giudiziale alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro (condanna all'assunzione) non tollera che il tempo impiegato per ottenere l'assunzione (giustizia) torni in danno del lavoratore (con violazione dell'art. 38 Cost e dell'art. 34 Carta Dir.Fond. UE, che tutelano il diritto alla posizione previdenziale), cioè non ammette che gli venga preclusa la possibilità di conseguire la piena integrità della posizione previdenziale (con il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo anteriore alla costituzione coattiva del rapporto) che gli sarebbe spettata se fosse stato tempestivamente assunto dal datore che illegittimamente si è rifiutato di assumerlo. Per l'eventualità che anche la lettura unionalmente e costituzionalmente orientata non persuadesse l'adita Corte, allora l'appellante chiede che il giudice di appello - rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio - sollevi l'indizio di costituzionalità (sostenuto dalla medesima argomentazione sopra esposta su cui poggia la proposta lettura costituzionalmente orientata) degli artt. 2116 e 2935 cc e dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, in relazione all'art. 18, co. 2, L. n. 300/1970, nella parte in cui non prevedono che il datore di lavoro condannato alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro abbia l'obbligo di versare all i CP_2 contributi per tutto il periodo di tempo compreso tra data in cui rapporto avrebbe dovuto essere costituito e la data di effettiva assunzione a seguito della sentenza di condanna senza decorso di alcun termine di prescrizione dei contributi, anche se detto periodo supera il quinquennio o il decennio anteriore all'assunzione effettiva coattiva, per violazione degli artt. 3, 11 (in relazione agli artt. 20, 21, 34 e 47 Carta Dir.Fond. UE, artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, Tratt. UE) 24, 38 e 111 Cost. Inoltre, l'appellante chiede che la Corte adita disponga il rinvio pregiudiziale europeo di interpretazione (art. 267, co. 1 lett. a, Tratt. Funz. UE) in ordine al seguente quesito: «Se gli artt. 2 e 3, co. 3, 1° cpv, TUE (non discriminazione), gli artt. 20 e 21 (uguaglianza e non discriminazione), l'art. 34 (diritto alla posizione previdenziale), l'art. 47 (diritto ad un ricorso effettivo) Carta Dir.F.UE, ostano all'applicazione del diritto nazionale e, precisamente, all'applicazione dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995 all'intero periodo contributivo (anche superiore a 5 anni o 10 anni, comunque sia lungo) anteriore all'effettivo sorgere coattivo di un rapporto di lavoro (che il datore di lavoro si è illegittimamente rifiutato di costituire) in forza di sentenza di condanna all'assunzione»”.
L'appello è infondato. Al riguardo, già Cass. n. 701/2024 ha precisato (v, parte motivazionale) che “Va anzitutto ribadito che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di questa Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché, salva la speciale ipotesi di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 (di cui si dirà meglio infra), ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno (così già Cass. nn. 2392 del 1965, 1304 del 1971, 1374 del 1974, 7104 del 1992 e, più recentemente, 3661 del 2019 e 6311 del 2021). Sotto questo profilo, anzi, si palesa l'assoluta irrilevanza della distinzione che parte ricorrente pretenderebbe di introdurre in relazione al fatto che il rapporto di lavoro sia stato o meno regolarmente denunciato e i contributi si siano o meno prescritti: si tratta infatti di circostanze che, lungi dal conferire fondamento alla domanda proposta nel presente giudizio, possono semmai rilevare ai fini della prova e della stessa conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali, valendo normalmente l'automatismo di cui all'art. 2116 comma 1° c.c. nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27, r.d.l. n. 636/1939), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l'azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, di cui questa Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. in tal senso già Cass. nn. 10945 del 1998 e 11842 del 2002). In secondo luogo, va rilevato che l'art. 2116 comma 1° c.c. riferisce testualmente l'automatismo alle “prestazioni”, non già alla contribuzione: anzi, la sua funzione consiste precisamente nel togliere ogni rilievo, nell'ambito del rapporto previdenziale, all'inadempimento datoriale verificatosi sul versante del rapporto contributivo, sul presupposto (già evidenziato nella Relazione di accompagnamento al codice civile, n. 52) che, essendo il lavoratore estraneo a quest'ultimo, giammai potrebbe compiere atti idonei ad incidere sulla sua conformazione giuridica. Non a caso un risalente ma affatto consolidato orientamento di questa Corte sostiene che il lavoratore non ha alcun autonomo e diretto interesse al regolare versamento dei contributi assicurativi che non sia quello di non subire, a causa di omissioni contributive cadute in prescrizione, una lesione del suo diritto alle prestazioni (Cass. n. 3747 del 1974); e, sempre nella stessa ottica, si è efficacemente rilevato che, essendo la tutela di tale interesse affidata all'azione risarcitoria che questi possiede nei confronti del datore di lavoro, non vi è neppure l'esigenza di riconoscere la sussistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a che gli enti previdenziali provvedano al recupero dei contributi evasi: ove si configurasse un obbligo dell'istituto assicuratore di provvedere coattivamente al recupero dei contributi sulla base di una semplice denuncia dell'assicurato, si esporrebbero infatti gli enti previdenziali al rischio di dover sopportare le conseguenze dell'esito negativo di controversie giudiziarie basate essenzialmente sull'accertamento di fatti inerenti ad un rapporto (quello di lavoro) a cui essi sono estranei, frustrando ogni pianificazione delle loro funzioni ispettive di carattere pubblicistico e mettendone a repentaglio lo stesso buon andamento (così, in motivazione, Cass. n. 6911 del 2000, cit.)”.
In ogni caso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che “La prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8921 del 29/03/2023.
Peraltro, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5820 del 03/03/2021 (Rv. 660713 - 01) ha stabilito che “In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002”. Inoltre, la stessa Cass. Sez. L -, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765 - 02) sopra richiamata ha precisato, altresì, che “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”. Del resto, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01) ha detto che “In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 02) ha osservato, poi, che “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo CP_ favore la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata”. Circa le questioni di legittimità costituzionale e di non conformità alla normativa unieuropea, pure sollevate da parte appellante, deve sottolinearsene la manifesta infondatezza, attesa la possibilità della stessa parte di attivare diversi strumenti di tutela al riguardo come già sottolineato dalla Corte di cassazione sopra richiamata. Ne consegue il rigetto del gravame. In considerazione della soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste