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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2459 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, opposizione a d.i., promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Nicola Maccarrone
Opponente
Contro
nato a [...] il [...], CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2019 di questo Pt_1
Tribunale con il quale era stato condannato al pagamento in favore di Controparte_1
Pagina 1 della somma di € 3632,85 per indennità di totale inidoneità alla navigazione ai sensi dell'art 1 L 1486/62
Eccepiva la mancanza dei presupposti di cui all'ar 633 cpc per l'emissione del D.I; Pt_1
l 'erroneo calcolo dell'indennità; il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di
CP_
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste di arte Controparte_1
opponente e la conferma del Di opposto
L'opposizione appare fondata.
Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, emerge dalla documentazione agli atti che le ragioni mediche per la quali il ricorrente è stato dichiarato permanentemente inidoneo alla navigazione, sono diverse da quelle per le quali è stato riconosciuto l'infortunio sul lavoro da parte di in un primo momento Pt_1
Ed invero mentre nel caso dell'infortunio pagato da la prognosi era “lombalgia”; Pt_1
nel caso del riconoscimento dell'inidoneità alla navigazione la commissione accertava patologie di natura non traumatica ma di natura osteo-arto - degenerativa ovvero “ esiti di meniscectomia artroscopica ginocchio dx e sn;
spondilo – artrosi con discopatie multiple” ed ancora “ diplopia verticale occhio dx e sindrome vertiginosa”
Tali patologie, per come peraltro confermato dalla Ctp allegata agli atti da parte di Pt_1
e le cui conclusioni appaiono condivisibili, non possono essere ricollegate al trauma lavorativo che ha condotto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, ma Pt_1
CP_ costituiscono malattie comuni la cui competenza ai sensi del DL 73/2013 è di e non di Pt_1
Ne deriva che l'eccezione di legittimazione passiva di va accolta Pt_1
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) In accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Pt_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 673/19 di questo Tribunale;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Pt_1
in € 800,00 oltre, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 12.6.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2459 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, opposizione a d.i., promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Nicola Maccarrone
Opponente
Contro
nato a [...] il [...], CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2019 di questo Pt_1
Tribunale con il quale era stato condannato al pagamento in favore di Controparte_1
Pagina 1 della somma di € 3632,85 per indennità di totale inidoneità alla navigazione ai sensi dell'art 1 L 1486/62
Eccepiva la mancanza dei presupposti di cui all'ar 633 cpc per l'emissione del D.I; Pt_1
l 'erroneo calcolo dell'indennità; il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di
CP_
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste di arte Controparte_1
opponente e la conferma del Di opposto
L'opposizione appare fondata.
Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, emerge dalla documentazione agli atti che le ragioni mediche per la quali il ricorrente è stato dichiarato permanentemente inidoneo alla navigazione, sono diverse da quelle per le quali è stato riconosciuto l'infortunio sul lavoro da parte di in un primo momento Pt_1
Ed invero mentre nel caso dell'infortunio pagato da la prognosi era “lombalgia”; Pt_1
nel caso del riconoscimento dell'inidoneità alla navigazione la commissione accertava patologie di natura non traumatica ma di natura osteo-arto - degenerativa ovvero “ esiti di meniscectomia artroscopica ginocchio dx e sn;
spondilo – artrosi con discopatie multiple” ed ancora “ diplopia verticale occhio dx e sindrome vertiginosa”
Tali patologie, per come peraltro confermato dalla Ctp allegata agli atti da parte di Pt_1
e le cui conclusioni appaiono condivisibili, non possono essere ricollegate al trauma lavorativo che ha condotto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, ma Pt_1
CP_ costituiscono malattie comuni la cui competenza ai sensi del DL 73/2013 è di e non di Pt_1
Ne deriva che l'eccezione di legittimazione passiva di va accolta Pt_1
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) In accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Pt_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 673/19 di questo Tribunale;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Pt_1
in € 800,00 oltre, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 12.6.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3