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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8623/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8623/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.02.1962;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1961, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Chibbaro e dall'avv.
Giulia Sagramola, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec:
- Email_1
); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 01.07.2024 le parti, premesso che in data
13.05.1990 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati Per_ i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_2 che in data 30.09.2022 il Tribunale di Roma, con decreto n. cronol. 13861/2022 aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste,
1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'impegno di condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2. I ricorrenti, considerate le risorse economiche di entrambi, intendono definitivamente concordare la liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile mediante il versamento una tantum da parte del Sig. della somma Pt_1 di € 100.000,00 (centomila/00) a favore della Sig.ra Detta somma è CP_1 stata già erogata per intero dal Sig. alla Sig.ra e verrà Pt_1 CP_1 utilizzata da quest'ultima per l'acquisto di altro immobile, ove la stessa si trasferirà
e risiederà con il figlio .
3. I coniugi Sig.ri e Per_2 Parte_1 CP_1
fatta eccezione per il versamento dell'importo una tantum di cui al punto
[...] che precede, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mantenimento a proprio favore ed a ogni beneficio in merito. I coniugi dichiarano, anche con l'esatto adempimento di cui al punto 2, di aver definito concordemente tra loro ogni loro altro rapporto patrimoniale intercorrente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo, neppure a titolo di mantenimento.
4. I beni mobili di proprietà comune sono stati già divisi tra i coniugi secondo i bisogni e le preferenze di ciascuno e gli stessi dichiarano di avere già provveduto ad effettuare tutto quanto necessario al riguardo”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8623/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Roma in data Parte_1 Controparte_1
13.05.1990;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 00433,
Parte 2, Serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8623/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.02.1962;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1961, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Chibbaro e dall'avv.
Giulia Sagramola, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec:
- Email_1
); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 01.07.2024 le parti, premesso che in data
13.05.1990 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati Per_ i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_2 che in data 30.09.2022 il Tribunale di Roma, con decreto n. cronol. 13861/2022 aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste,
1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'impegno di condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2. I ricorrenti, considerate le risorse economiche di entrambi, intendono definitivamente concordare la liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile mediante il versamento una tantum da parte del Sig. della somma Pt_1 di € 100.000,00 (centomila/00) a favore della Sig.ra Detta somma è CP_1 stata già erogata per intero dal Sig. alla Sig.ra e verrà Pt_1 CP_1 utilizzata da quest'ultima per l'acquisto di altro immobile, ove la stessa si trasferirà
e risiederà con il figlio .
3. I coniugi Sig.ri e Per_2 Parte_1 CP_1
fatta eccezione per il versamento dell'importo una tantum di cui al punto
[...] che precede, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mantenimento a proprio favore ed a ogni beneficio in merito. I coniugi dichiarano, anche con l'esatto adempimento di cui al punto 2, di aver definito concordemente tra loro ogni loro altro rapporto patrimoniale intercorrente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo, neppure a titolo di mantenimento.
4. I beni mobili di proprietà comune sono stati già divisi tra i coniugi secondo i bisogni e le preferenze di ciascuno e gli stessi dichiarano di avere già provveduto ad effettuare tutto quanto necessario al riguardo”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8623/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Roma in data Parte_1 Controparte_1
13.05.1990;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 00433,
Parte 2, Serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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