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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Patti , dott. Fabio Licata;
esaminati gli atti del procedimento n.2958 / 2023 R.G.,
introdotto da:
c.f.: Parte_1 C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritualmente comunicate alle parti - non risultano contestate dalle stesse mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL' ACCERTAMENTO = dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
CONDANNA
l , in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle condizioni sanitarie dalla data CP_1
di presentazione della domanda amministrativa, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 950,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari e pone a definitivo carico dell' le CP_1
spese di C.T.U. separatamente liquidate.
Patti, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Patti , dott. Fabio Licata;
esaminati gli atti del procedimento n.2958 / 2023 R.G.,
introdotto da:
c.f.: Parte_1 C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritualmente comunicate alle parti - non risultano contestate dalle stesse mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL' ACCERTAMENTO = dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
CONDANNA
l , in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle condizioni sanitarie dalla data CP_1
di presentazione della domanda amministrativa, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 950,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari e pone a definitivo carico dell' le CP_1
spese di C.T.U. separatamente liquidate.
Patti, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata