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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7979 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 2549/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
MA MA e IA AN, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniel F. Controparte_2
A. Zavitteri, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data in data 23/01/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio i coniugi e Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di essere stato assunto e avere lavorato alle loro dipendenze dal 2/4/2024 al 7/1/2025, quale autista privato addetto alla conduzione del loro autoveicolo, - di essere stato tenuto all'osservanza e di avere di fatto osservato, l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00, con un'ora di riposo intermedio pomeridiano,
- di avere goduto del riposo settimanale a domeniche alterne, oltreché per mezza giornata non domenicale alla settimana, sulla base delle esigenze datoriali,
- di non avere goduto di ferie e permessi,
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 1.500, corrisposta mediante bonifici bancari,
- di non avere percepito la retribuzione dall'1/11/2024 alla cessazione del rapporto,
- di essersi dimesso per giusta causa, a cagione della mancata regolarizzazione del rapporto e della mancata corresponsione della retribuzione per gli ultimi 2 mesi di lavoro. Tanto premesso e rappresentato, ritenendo di essere stato retribuito in misura inferiore alla qualità e quantità di lavoro prestato, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di euro 8.876,71 o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. Civ”, oltre accessori e refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contestando la dedotta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
[...]
e deducendo la avvenuta prestazione di attività esclusivamente occasionale e non continuativa, già retribuita, sicché concludevano per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con prova orale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti depositavano note conclusive congiunte, dichiarando di avere conciliato la controversia e domandandone l'estinzione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta di tutte le parti va dichiarata cessata la materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e 2 proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). L'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere. Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio 3 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). 2.1 È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale tutte le parti hanno definito le reciproche pretese in via stragiudiziale, come dichiarato dai loro procuratori nelle note congiunte di trattazione scritta, sicché è stata consequenzialmente interamente regolata la materia litigiosa.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, come da richiesta dei procuratori, essendo le stesse state già regolate tra le parti negli accordi transattivi.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere ed interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 8 luglio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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