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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1350/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato il [...] ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PZ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Potenza, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via del Gallitello n. 221;
- OPPONENTE IN RIASSUNZIONE -
E
, C.F. , nato ad [...] [...] in Controparte_1 C.F._2
Oppido Lucano (PZ), rappresentato e difeso dall' avv. Antonia Maria Fidanza, in virtù di procura in atti, ed elettivamente d domiciliato presso il suo studio in Oppido Lucano alla
Via Salerno n. 2;
- OPPOSTO IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.04.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto del 14.03.2017, spedito per la notifica il 17.03.2017, asseritamente notificatogli in data 21.03.2017, con cui gli ha intimato Controparte_1
il pagamento della complessiva somma di € 6.187,00, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza emessa il 14.10.2015, chiedendo, previa sospensione del titolo esecutivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al in Controparte_1
forza del titolo azionato in quanto il credito non sussiste per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
21.03.2017; - in subordinare, ridurre nei limiti di giustizia e per i motivi indicati in premessa, le ragioni di credito del sig. nei confronti di Controparte_1 Parte_1
”.
[...]
Parte opponente fonda l'opposizione sui seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1175 c.c., poiché le somme statuite in sentenza non sono dovute in quanto erronee rispetto al valore di riferimento della causa di € 658,00; 2) mancanza di titolo esecutivo, con riferimento alla voce “registrazione sentenza” pari ad €1.108,00; 3) violazione dell'art. 1298 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria ha colpito non già la sentenza, quanto la fattispecie acquisitiva del diritto della controparte;
4) violazione D.M. n. 140/2012, per errata indicazione dell'onorario del precetto, indicato in € 240,00, laddove il compenso, al valore medio per lo scaglione di riferimento, che va da € 5.200,01 a € 26.000,00, è di €
225,00, e per l'indicazione del “compenso fase esecutiva ex D.M. 140/2012” pari all'importo di € 90,00, non dovuto, poiché la fase esecutiva non è ancora iniziata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2017, si è costituito
, che ha contestato diffusamente le avverse allegazioni ed ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 20.10.2017, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fino all'udienza cartolare del 5.10.2023, quando è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c., stante la cancellazione dall'Albo degli
Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del difensore della parte opponente, avv. Campana Raffaella, in data 12.07.2021.
Il processo è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato in data 20.12.2023 da
, il quale ha riportato le doglianze di cui all'atto di citazione ed ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle medesime conclusioni in esso rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.04.2024, si è costituito in riassunzione , che ha riportato il contenuto della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 18.10.2017 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza cartolare del 18.04.2024 il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 23.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione è in parte fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che le doglianze proposte dalla parte opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dalla sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza emessa il 14.10.2015, che al punto n. 4) del dispositivo ha così statuito: “condanna alla refusione delle spese Parte_1
giudiziali in favore di liquidandole nella somma complessiva di Controparte_1
€ 3.280,00, di cui € 80,00 (ottanta virgola zero) per esborsi ed € 3.200,00
(tremiladuecento virgola zero zero) per compensi, oltre alle maggiorazioni previste per legge” (nella produzione delle parti).
Giova rilevare che in corso di causa è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di
Potenza n. 305/2021 del 7.05.2021 che ha deciso sull'impugnazione proposta avverso la sopra indicata sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza, statuendo, con particolare riferimento al punto A) del dispositivo, come segue: “accoglie l'appello con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese giudiziali del primo grado di cui vi è condanna a carico di ed in favore di nella somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 630,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario del 15%, C.A. ed iva come per legge, sui compensi imponibili” (depositata dall'opponente in data 24.03.2025).
Orbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e
l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 29021 del 13/11/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7537 del 27/03/2009). Più di recente, sull'argomento la Suprema Corte ha precisato che “In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello;
nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16664 del 14/06/2024).
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 305/2021 del
7.05.2021, che ha deciso sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 984/2015 del
Tribunale di Potenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, ha riformato il quantum debeatur delle spese giudiziali stabilito dalla sentenza di primo grado, sicché
l'effetto sostitutivo del titolo della sentenza d'appello con efficacia ex tunc comporta che l'esecuzione, già minacciata con la notifica dell'atto di precetto, prosegue nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche dell'atto di precetto.
Pertanto, in considerazione dei principi di diritto sopra enunciati e dei rilievi sopra esposti, il primo motivo di opposizione proposto dall'opponente merita accoglimento, non sussistendo il diritto dell'opposto di procedente ad esecuzione forzata per le spese giudiziali in misura eccedente il quantum debeatur delle stesse stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 305/2021 in riforma della sentenza di primo grado, ovvero in misura eccedente l'importo di € 630,00, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.A. ed iva.
Quanto ai motivi di opposizione sub 2) e sub 3), che vengono trattati congiuntamente, si rileva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nella provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo” (Cass., Sez. 2 - ,
Sentenza n. 25680 del 15/10/2018; Cass., ez. 6 - 3, Ordinanza n. 17698 del 29/07/2010;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11170 del 29/07/2002), sicché la sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto costituisce titolo esecutivo anche per le spese di registrazione di detto provvedimento.
Inoltre, dall'esame dell'atto di precetto si evince che l'importo di euro 1.108.00 è stato richiesto a titolo di “registrazione sentenza” e il pagamento della suddetta imposta risulta documentato nella misura inferiore di euro 1.104,00 a margine della copia del titolo esecutivo prodotta dalla parte opposta.
Pertanto, l'opposto non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 4,00, pari alla differenza tra l'importo richiesto nell'atto di precetto di euro 1.108,00,
e la spesa documentata come risultante dal titolo esecutivo pari ad euro 1.104,00.
Ancora, la doglianza sub 4), nella parte in cui l'opponente contesta l'eccessività dell'importo di € 240,00 richiesto a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto è fondata, atteso che l'opposto non ha fornito una giustificazione specifica e dettagliata dello scostamento dai parametri medi fissati dal D.M. n. 55/2014.
Va considerato, altresì, che alla luce dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, che ha comportato la rideterminazione in misura inferiore dell'importo precettato, lo scaglione di riferimento per la determinazione del compenso per la redazione dell'atto di precetto va individuato in quello per le controversie fino ad € 5.200,00, sicché il compenso per la redazione dell'atto di precetto dovuto all'opposto è pari ad euro 135,00.
Infine, non è dovuto l'importo di euro 90,00 richiesto a titolo di “compenso per fase esecutiva ex D.M. 140/2012”, atteso che la c.d. autoliquidazione delle spese che possono essere inserite in precetto riguarda le spese relative al titolo esecutivo ed all'attività svolta per l'avvio dell'esecuzione minacciata col precetto, cioè quelle indispensabili per incardinare una determinata procedura esecutiva, non anche tutte quelle relative a diverse procedure esecutive, pur se fondate sul medesimo titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8298 del 12/04/2011) e, a maggior ragione, quelle relative ad una esecuzione che non è ancora iniziata.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo
1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 14.03.2017 nella misura eccedente l'importo di euro 2.158,25 (di cui euro 630,00 per spese come da titolo;
euro 94,50 per spese generali al 15%; euro 28,98 per Cassa Avvocati al 4%; euro 165,77 per IVA;
euro 135,00 per compenso atto di precetto;
euro 1.104,00 per registrazione sentenza), rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle stesse tra le parti, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, anche in considerazione di fatti sopravvenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da per quanto di ragione e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 14.03.2017 notificato da CP_1
per la parte eccedente l'importo di euro 2.158,25.
[...]
2) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza il 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1350/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato il [...] ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PZ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Potenza, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via del Gallitello n. 221;
- OPPONENTE IN RIASSUNZIONE -
E
, C.F. , nato ad [...] [...] in Controparte_1 C.F._2
Oppido Lucano (PZ), rappresentato e difeso dall' avv. Antonia Maria Fidanza, in virtù di procura in atti, ed elettivamente d domiciliato presso il suo studio in Oppido Lucano alla
Via Salerno n. 2;
- OPPOSTO IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.04.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto del 14.03.2017, spedito per la notifica il 17.03.2017, asseritamente notificatogli in data 21.03.2017, con cui gli ha intimato Controparte_1
il pagamento della complessiva somma di € 6.187,00, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza emessa il 14.10.2015, chiedendo, previa sospensione del titolo esecutivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al in Controparte_1
forza del titolo azionato in quanto il credito non sussiste per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
21.03.2017; - in subordinare, ridurre nei limiti di giustizia e per i motivi indicati in premessa, le ragioni di credito del sig. nei confronti di Controparte_1 Parte_1
”.
[...]
Parte opponente fonda l'opposizione sui seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1175 c.c., poiché le somme statuite in sentenza non sono dovute in quanto erronee rispetto al valore di riferimento della causa di € 658,00; 2) mancanza di titolo esecutivo, con riferimento alla voce “registrazione sentenza” pari ad €1.108,00; 3) violazione dell'art. 1298 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria ha colpito non già la sentenza, quanto la fattispecie acquisitiva del diritto della controparte;
4) violazione D.M. n. 140/2012, per errata indicazione dell'onorario del precetto, indicato in € 240,00, laddove il compenso, al valore medio per lo scaglione di riferimento, che va da € 5.200,01 a € 26.000,00, è di €
225,00, e per l'indicazione del “compenso fase esecutiva ex D.M. 140/2012” pari all'importo di € 90,00, non dovuto, poiché la fase esecutiva non è ancora iniziata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2017, si è costituito
, che ha contestato diffusamente le avverse allegazioni ed ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 20.10.2017, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fino all'udienza cartolare del 5.10.2023, quando è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c., stante la cancellazione dall'Albo degli
Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del difensore della parte opponente, avv. Campana Raffaella, in data 12.07.2021.
Il processo è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato in data 20.12.2023 da
, il quale ha riportato le doglianze di cui all'atto di citazione ed ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle medesime conclusioni in esso rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.04.2024, si è costituito in riassunzione , che ha riportato il contenuto della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 18.10.2017 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza cartolare del 18.04.2024 il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 23.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione è in parte fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che le doglianze proposte dalla parte opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dalla sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza emessa il 14.10.2015, che al punto n. 4) del dispositivo ha così statuito: “condanna alla refusione delle spese Parte_1
giudiziali in favore di liquidandole nella somma complessiva di Controparte_1
€ 3.280,00, di cui € 80,00 (ottanta virgola zero) per esborsi ed € 3.200,00
(tremiladuecento virgola zero zero) per compensi, oltre alle maggiorazioni previste per legge” (nella produzione delle parti).
Giova rilevare che in corso di causa è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di
Potenza n. 305/2021 del 7.05.2021 che ha deciso sull'impugnazione proposta avverso la sopra indicata sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza, statuendo, con particolare riferimento al punto A) del dispositivo, come segue: “accoglie l'appello con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese giudiziali del primo grado di cui vi è condanna a carico di ed in favore di nella somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 630,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario del 15%, C.A. ed iva come per legge, sui compensi imponibili” (depositata dall'opponente in data 24.03.2025).
Orbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e
l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 29021 del 13/11/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7537 del 27/03/2009). Più di recente, sull'argomento la Suprema Corte ha precisato che “In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello;
nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16664 del 14/06/2024).
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 305/2021 del
7.05.2021, che ha deciso sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 984/2015 del
Tribunale di Potenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, ha riformato il quantum debeatur delle spese giudiziali stabilito dalla sentenza di primo grado, sicché
l'effetto sostitutivo del titolo della sentenza d'appello con efficacia ex tunc comporta che l'esecuzione, già minacciata con la notifica dell'atto di precetto, prosegue nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche dell'atto di precetto.
Pertanto, in considerazione dei principi di diritto sopra enunciati e dei rilievi sopra esposti, il primo motivo di opposizione proposto dall'opponente merita accoglimento, non sussistendo il diritto dell'opposto di procedente ad esecuzione forzata per le spese giudiziali in misura eccedente il quantum debeatur delle stesse stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 305/2021 in riforma della sentenza di primo grado, ovvero in misura eccedente l'importo di € 630,00, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.A. ed iva.
Quanto ai motivi di opposizione sub 2) e sub 3), che vengono trattati congiuntamente, si rileva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nella provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo” (Cass., Sez. 2 - ,
Sentenza n. 25680 del 15/10/2018; Cass., ez. 6 - 3, Ordinanza n. 17698 del 29/07/2010;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11170 del 29/07/2002), sicché la sentenza n. 984/2015 del Tribunale di Potenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto costituisce titolo esecutivo anche per le spese di registrazione di detto provvedimento.
Inoltre, dall'esame dell'atto di precetto si evince che l'importo di euro 1.108.00 è stato richiesto a titolo di “registrazione sentenza” e il pagamento della suddetta imposta risulta documentato nella misura inferiore di euro 1.104,00 a margine della copia del titolo esecutivo prodotta dalla parte opposta.
Pertanto, l'opposto non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 4,00, pari alla differenza tra l'importo richiesto nell'atto di precetto di euro 1.108,00,
e la spesa documentata come risultante dal titolo esecutivo pari ad euro 1.104,00.
Ancora, la doglianza sub 4), nella parte in cui l'opponente contesta l'eccessività dell'importo di € 240,00 richiesto a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto è fondata, atteso che l'opposto non ha fornito una giustificazione specifica e dettagliata dello scostamento dai parametri medi fissati dal D.M. n. 55/2014.
Va considerato, altresì, che alla luce dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, che ha comportato la rideterminazione in misura inferiore dell'importo precettato, lo scaglione di riferimento per la determinazione del compenso per la redazione dell'atto di precetto va individuato in quello per le controversie fino ad € 5.200,00, sicché il compenso per la redazione dell'atto di precetto dovuto all'opposto è pari ad euro 135,00.
Infine, non è dovuto l'importo di euro 90,00 richiesto a titolo di “compenso per fase esecutiva ex D.M. 140/2012”, atteso che la c.d. autoliquidazione delle spese che possono essere inserite in precetto riguarda le spese relative al titolo esecutivo ed all'attività svolta per l'avvio dell'esecuzione minacciata col precetto, cioè quelle indispensabili per incardinare una determinata procedura esecutiva, non anche tutte quelle relative a diverse procedure esecutive, pur se fondate sul medesimo titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8298 del 12/04/2011) e, a maggior ragione, quelle relative ad una esecuzione che non è ancora iniziata.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo
1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 14.03.2017 nella misura eccedente l'importo di euro 2.158,25 (di cui euro 630,00 per spese come da titolo;
euro 94,50 per spese generali al 15%; euro 28,98 per Cassa Avvocati al 4%; euro 165,77 per IVA;
euro 135,00 per compenso atto di precetto;
euro 1.104,00 per registrazione sentenza), rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle stesse tra le parti, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, anche in considerazione di fatti sopravvenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da per quanto di ragione e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 14.03.2017 notificato da CP_1
per la parte eccedente l'importo di euro 2.158,25.
[...]
2) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza il 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino