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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9549 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20757/2024 tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Petrolino Vincenzo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
Conclusioni: l'attrice ha concluso per la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/10/2024 l'attrice, premesso che da una relazione more uxorio con il convenuto è nato il figlio (nato a [...] il [...]) e Persona_1
pagina 1 di 5 che sin dalla nascita il convenuto si era totalmente disinteressato del figlio, ha chiesto la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del minore.
Il resistente è stato dichiarato contumace all'udienza del 18/02/2025.
Alla predetta udienza, dopo il libero interrogatorio dell'attrice, sono stati assunti si seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Dispone l'affidamento esclusivo del minore nato [...], Persona_1 alla madre nata a [...] il [...] nella forma dell'affidamento cd Parte_1 superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio senza necessità di preventiva consultazione del padre
Non si ritiene, in considerazione della attuale totale assenza di rapporti, opportuno prevedere un calendario di incontri tra il minore e il padre. Qualora, dunque, il signor CP_1
intenda riavvicinarsi al figlio e iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto
[...] con il minore, potrà, allo stato, vederlo e tenerlo e con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze del minore, i suoi desiderata e i suoi impegni scolastici e ricreativi. avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che CP_1
versi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda, a
[...]
la somma di euro 250,00 entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare Parte_1 ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato dispone che l'assegno unico universale del minore nato 18 agosto Persona_1
2021, sia percepito integralmente dalla madre nata a [...] il [...] Parte_1 affidataria esclusiva, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
dispone che l'indennità di accompagnamento del minore nato 18 Persona_1 agosto 2021, sia percepita e gestita per le esigenze del minore dalla madre Parte_1 nata a [...] il [...] affidataria esclusiva, senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore”.
Disposti accertamenti da parte dei S.S. competenti, la causa è stata trattenuta in decisione pagina 2 di 5 all'udienza del 9/10/2025.
2. Il Collegio ritiene che debbano integralmente confermarsi i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Il disinteresse paterno per il figlio minore di appena quattro anni, affetto da sindrome di
Down, si è palesato sia nel corso del giudizio, durante il quale il padre è rimasto contumace, sia a seguito degli accertamenti svolti dal Servizio Sociale.
Il , infatti, ha dichiarato agli assistenti sociali di non avere alcuna intenzione di Per_1 riallacciare i rapporti con il bambino né di prendersi cura di lui. Ha aggiunto di non aver mai accettato la gravidanza dell'ex compagna e che non voleva che questa gravidanza fosse portata avanti. Ha, inoltre, affermato di essersi licenziato dal suo lavoro di cameriere in un ristorante di
Posillipo pur di non versare il mantenimento.
Il totale e netto rifiuto del figlio minore da parte del padre impone la conferma dell'affidamento c.d. superesclusivo alla madre ex art. 337 quater, co. 3, c.c., che risulta, invece, dotata di adeguate capacità genitoriali, alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dal
Servizio Sociale, che hanno comprovano il buon livello di accudimento e il complessivo stato di benessere del figlio . Tale regime di affidamento si impone anche alla luce delle difficoltà Per_1 avute dalla madre nel gestire le esigenze di vita del figlio minore – anche a causa della sindrome da cui è affetto – in assenza della benché minima collaborazione della figura genitoriale paterna.
Per le stesse ragioni non è opportuno, allo stato, prevedere un calendario di incontri padre- figlio.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del minore, contributo che pagina 3 di 5 la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Tenuto conto che la madre ha dichiarato di essere priva di occupazione lavorativa, dovendo prendersi cura a tempo pieno del figlio minore, considerata la sua età e la sindrome da cui è affetto, mentre il padre ha interrotto la propria attività lavorativa di cameriere in un ristorante di
Posillipo al solo dichiarato scopo di non pagare il mantenimento per , continua a ritenersi Per_1 congruo l'assegno di mantenimento stabilito all'esito della prima udienza di comparizione delle parti in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Analogamente, essendo la madre affidataria “superesclusiva” del figlio minore e l'unico genitore che si prende cura del bambino, va confermato il suo diritto di percepire il 100% dell'A.U.U. per il figlio a carico e dell'indennità di accompagnamento, senza il consenso dell'altro genitore.
3. Quanto alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., devono ricadere sulla parte soccombente, il convenuto, e vanno pagate alla attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1 [...] nella forma dell'affidamento c.d. superesclusivo, attribuendo alla madre anche Parte_1
l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio senza necessità di preventiva consultazione del padre;
2) qualora il padre del minore intendesse riavvicinarsi al figlio, dovrà iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto con il minore, potendo vederlo e tenerlo e con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze del minore, i suoi desideri e i suoi impegni scolastici e ricreativi;
3) il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda, a la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa pagina 4 di 5 sede integralmente riportato;
4) dispone che l'assegno unico universale del minore , sia Persona_1 percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva, che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
5) dispone che l'indennità di accompagnamento del minore sia Persona_1 percepita e gestita per le esigenze del minore dalla madre affidataria esclusiva, Parte_1 senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
6) condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20757/2024 tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Petrolino Vincenzo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
Conclusioni: l'attrice ha concluso per la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/10/2024 l'attrice, premesso che da una relazione more uxorio con il convenuto è nato il figlio (nato a [...] il [...]) e Persona_1
pagina 1 di 5 che sin dalla nascita il convenuto si era totalmente disinteressato del figlio, ha chiesto la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del minore.
Il resistente è stato dichiarato contumace all'udienza del 18/02/2025.
Alla predetta udienza, dopo il libero interrogatorio dell'attrice, sono stati assunti si seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Dispone l'affidamento esclusivo del minore nato [...], Persona_1 alla madre nata a [...] il [...] nella forma dell'affidamento cd Parte_1 superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio senza necessità di preventiva consultazione del padre
Non si ritiene, in considerazione della attuale totale assenza di rapporti, opportuno prevedere un calendario di incontri tra il minore e il padre. Qualora, dunque, il signor CP_1
intenda riavvicinarsi al figlio e iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto
[...] con il minore, potrà, allo stato, vederlo e tenerlo e con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze del minore, i suoi desiderata e i suoi impegni scolastici e ricreativi. avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che CP_1
versi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda, a
[...]
la somma di euro 250,00 entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare Parte_1 ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato dispone che l'assegno unico universale del minore nato 18 agosto Persona_1
2021, sia percepito integralmente dalla madre nata a [...] il [...] Parte_1 affidataria esclusiva, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
dispone che l'indennità di accompagnamento del minore nato 18 Persona_1 agosto 2021, sia percepita e gestita per le esigenze del minore dalla madre Parte_1 nata a [...] il [...] affidataria esclusiva, senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore”.
Disposti accertamenti da parte dei S.S. competenti, la causa è stata trattenuta in decisione pagina 2 di 5 all'udienza del 9/10/2025.
2. Il Collegio ritiene che debbano integralmente confermarsi i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Il disinteresse paterno per il figlio minore di appena quattro anni, affetto da sindrome di
Down, si è palesato sia nel corso del giudizio, durante il quale il padre è rimasto contumace, sia a seguito degli accertamenti svolti dal Servizio Sociale.
Il , infatti, ha dichiarato agli assistenti sociali di non avere alcuna intenzione di Per_1 riallacciare i rapporti con il bambino né di prendersi cura di lui. Ha aggiunto di non aver mai accettato la gravidanza dell'ex compagna e che non voleva che questa gravidanza fosse portata avanti. Ha, inoltre, affermato di essersi licenziato dal suo lavoro di cameriere in un ristorante di
Posillipo pur di non versare il mantenimento.
Il totale e netto rifiuto del figlio minore da parte del padre impone la conferma dell'affidamento c.d. superesclusivo alla madre ex art. 337 quater, co. 3, c.c., che risulta, invece, dotata di adeguate capacità genitoriali, alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dal
Servizio Sociale, che hanno comprovano il buon livello di accudimento e il complessivo stato di benessere del figlio . Tale regime di affidamento si impone anche alla luce delle difficoltà Per_1 avute dalla madre nel gestire le esigenze di vita del figlio minore – anche a causa della sindrome da cui è affetto – in assenza della benché minima collaborazione della figura genitoriale paterna.
Per le stesse ragioni non è opportuno, allo stato, prevedere un calendario di incontri padre- figlio.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del minore, contributo che pagina 3 di 5 la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Tenuto conto che la madre ha dichiarato di essere priva di occupazione lavorativa, dovendo prendersi cura a tempo pieno del figlio minore, considerata la sua età e la sindrome da cui è affetto, mentre il padre ha interrotto la propria attività lavorativa di cameriere in un ristorante di
Posillipo al solo dichiarato scopo di non pagare il mantenimento per , continua a ritenersi Per_1 congruo l'assegno di mantenimento stabilito all'esito della prima udienza di comparizione delle parti in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Analogamente, essendo la madre affidataria “superesclusiva” del figlio minore e l'unico genitore che si prende cura del bambino, va confermato il suo diritto di percepire il 100% dell'A.U.U. per il figlio a carico e dell'indennità di accompagnamento, senza il consenso dell'altro genitore.
3. Quanto alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., devono ricadere sulla parte soccombente, il convenuto, e vanno pagate alla attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1 [...] nella forma dell'affidamento c.d. superesclusivo, attribuendo alla madre anche Parte_1
l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio senza necessità di preventiva consultazione del padre;
2) qualora il padre del minore intendesse riavvicinarsi al figlio, dovrà iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto con il minore, potendo vederlo e tenerlo e con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze del minore, i suoi desideri e i suoi impegni scolastici e ricreativi;
3) il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda, a la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa pagina 4 di 5 sede integralmente riportato;
4) dispone che l'assegno unico universale del minore , sia Persona_1 percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva, che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
5) dispone che l'indennità di accompagnamento del minore sia Persona_1 percepita e gestita per le esigenze del minore dalla madre affidataria esclusiva, Parte_1 senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
6) condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
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