Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Simona Di Iacovo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000027465 notificata in data 28/09/2022 relativa all'annualità 2012; all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000027678 notificata in data 28/09/2022 relativa all'annualità 2014; all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000027466 notificata in data
28/09/2022 relativa all'annualità 2013; all'ordinanza di ingiunzione n. OI-000027679 notificata in data 28/09/2022 relativa all'annualità 2015, emesse a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali. Ha lamentato: l'omessa notificazione dell'atto di accertamento;
la prescrizione del diritto di irrogare la sanzione.
CP_ Si è costituito l rappresentando di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione in misura inferiore e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza del ricorrente, consistente nella mancata notifica degli atti di accertamento da parte dell' ; atti prodromici CP_2
alla emissione delle ordinanze ingiunzione opposte.
Orbene, deve ritenersi fondata -anche alla luce delle odierne deduzioni di parte ricorrente- la doglianza attorea relativa alla assenza della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate, rilevandosi che l'art. 6 del decreto legislativo n. 8/2016,
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Ed infatti, dalla documentazione in atti prodotta dall' non si evince la notifica degli atti CP_2
presupposti.
La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. L'omissione di tale adempimento rende la notifica nulla
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/04/2021 n. 10012).
Nel caso di specie, a fronte della notificazione avvenuta nelle mani di un familiare, non è stata prodotta la comunicazione di avvenuto deposito. Deve, dunque, concludersi che la notifica degli atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983 commesse dal ricorrente non risultano correttamente e tempestivamente effettuate.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla le ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.638,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 16/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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