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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4542 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. to Parte_1
FAVOINO MIRELLA, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 6.09.2024 la ricorrente esponeva che a settembre 2023 veniva accolta la domanda di pensione di reversibilità, stante il decesso del coniuge e di essere titolare, da gennaio 2020, di pensione cat.
INVCIV, n. 07811631, essendo invalida all'87%, pensione trasformata in assegno sociale al raggiungimento dell'età. Deduceva che il 9.01.2024
l le comunicava il provvedimento di riliquidazione del detto assegno da CP_1
cui era derivato un debito a suo carico di euro 470,71; che con successiva raccomandata del 18.01.2024 le veniva poi comunicato l'indebito di euro
470,71 per aver “ricevuto per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, un pagamento non dovuto sull'assegno sociale” per il seguente motivo “revoca della prestazione per liquidazione altra prestazione pensionistica”.
Evidenziava di aver sempre riscosso in buona fede la pensione di cui era
CP_ titolare e che l' era nella piena disponibilità dei propri dati reddituali.
Richiamando l'orientamento della Suprema Corte sull'indebito in materia dprestazioni assistenziali, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 470,71 avanzata dall' nei confronti della CP_1
SI.ra , quindi- Accertare e dichiarare l'irrepetibilità Parte_1 della somma di € 470,01 erogata dall' in favore di CP_1 Parte_1
nel periodo 2023, o per il diverso periodo, o per il diverso importo,
[...]
accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
Accertata e dichiarata l'irrepetibilità CP_ dell'indebito pensionistico de qua, condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda per difetto di assolvimento dell'onere probatorio. Precisava che l'indebito in esame conseguiva alla rideterminazione dell'importo dell'assegno sociale in godimento - da euro
507,02 a euro 412,91 euro - nel periodo dal 09.2023 al 12.2023, in quanto il reddito derivante dalla percezione della pensione di reversibilità (avente decorrenza settembre 2023), accreditato però a dicembre 2023 per un importo pari a euro 1.175,41 comprensivo dell'arretrato dei mesi di settembre, ottobre, novembre, aveva inciso sul reddito complessivo annuo del 2023 con una rideterminazione dell'importo di assegno sociale spettante.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza dell'indebito pensionistico comunicatole con CP_ provvedimento del 18.01.2024. Con tale provvedimento l ha chiesto la restituzione della somma di euro 470,71 per aver la ricorrente ricevuto, per il periodo da settembre 2023 a dicembre 2023, sull'assegno sociale in suo godimento, una somma maggiore di quella spettante, essendo stato rideterminato l'importo di detto assegno con decorrenza settembre 2023 per una variazione reddituale, ossia la percezione del reddito da pensione di reversibilità accreditato a dicembre 2023 per un importo di euro 1.175,41 comprensivo dei mesi arretrati.
Ciò premesso, preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass.,
n. 2739/16), è quello secondo cui, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior CP_2
somma erogata).
Si tratta infatti di un' azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni.
Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi.
CP_ Ne consegue che spetta non all' ma alla ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostole.
Riguardando l'indebito in esame l'assegno sociale, ossia una prestazione di natura assistenziale, in quanto riconducibile all'art. 38 comma 1 della Cost., giova richiamare la cornice giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa.
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n.
28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass. 13915/2021).
Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del
2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile
2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
7048).
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui
«Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita:
«Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. n.
19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del
2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Nel caso di indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" al momento della percezione o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr Cass.
13915/2021; Cass. 13223 del 30/6/2020; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019; Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) che potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" (cfr in tal senso Cass. n. 28771/2018).
Così è stato affermato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' (cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. CP_1
13223 del 30/06/2020; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13915 e 18820 del
2021; Cassazione civile sez. lav., 23/02/2023, n.5606), precisando che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
CP_ In ordine a tale aspetto, invero, la stessa Circolare n. 195 del 30.11.2015 prevede che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano CP_3
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale.
Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all' il reddito della casa di CP_3
abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall'obbligo ai fini fiscali. Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all' , in quanto non dichiarati nei modelli 730 o CP_3
UNICO, vi sono:
- reddito di lavoro dipendente prestato all'estero. L'obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: le retribuzioni corrisposte da Enti e
Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari,
Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della
Chiesa Cattolica) o in parte (es. i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,per l'anno 2014 sono imponibili, ai fini
IRPEF, per la parte eccedente 6.700 euro) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ( nei modelli 730 o UNICO);
- Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di
Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO;
- Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici
o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario). Tali prestazioni non sono indicate nella dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO) se non erogate da uno degli
Enti obbligati alla comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati;
- Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d- bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro;
importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati “voucher”), etc.;
- Redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro;
- Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero;
- Arretrati di integrazione salariale;
- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni”.
Si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod.civ. che - pertanto – cede loro il passo (cfr in tal seno Cass. 31372/2019 cit.).
Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'.affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si è affermato che (Cass. Sez. L., n.
31372 del 02/12/2019) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell' accipiens".
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui calare la fattispecie che ci occupa ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'originario importo dell'assegno sociale in godimento, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui è intervenuto il provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge (coincidente nel caso de quo con quello di comunicazione della riliquidazione dell'assegno del 09.01.2024), in assenza di dolo dell'accipiens, non essendo l'erogazione indebita addebitale alla percipiente odierna ricorrente e sussistendo le condizioni di un legittimo affidamento.
Ed invero, fermo restando la conoscenza da parte dell' dei redditi CP_1
percepiti dalla , trattandosi di prestazioni dal medesimo Ente Pt_1 erogate, occorre aggiungere che l'incremento reddituale che ha inciso sull'importo dell'assegno sociale percepito da settembre 2023 a dicembre
2023 (passato così da euro 507,02 ad euro 412,91), ossia la pensione di riversibilità avente decorrenza settembre 2023, come risulta dallo stesso provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo e dalla memoria dell'Ente, si è realizzato solo a dicembre 2023 con il pagamento anche degli arretrati. Pertanto, in relazione ai detti mesi in cui la ricorrente ha percepito sempre lo stesso importo di assegno sociale, in alcun modo può addebitarsi alla pensionata l'erogazione della parte di importo di assegno sociale non dovuta.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria di irripetibilità delle maggiori somme percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 07811631 relative al periodo da settembre
2023 a dicembre 2023 di cui al provvedimento di indebito datato 18.01.2024 di euro 470,71, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente già trattenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' delle somme percepite sulla pensione CP_1
cat. INVCIV n. 07811631 relative al periodo da settembre 2023 a dicembre
2023 di cui al provvedimento di indebito datato 18.01.2024 di euro 470,71, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente già trattenuto;
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
341,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Salerno, 14.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino