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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza del 12.02.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 2 aprile 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13040/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati ai fini del giudizio Parte_2
in Partinico, via J.F. Kennedy n. 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO (P.VA ) con sede in Milano, in persona del legale Controparte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Marsala, Piazza Paolo
Borsellino n. 8, presso lo studio degli avv.ti Giulio Signorello e Vitalba Tutone, dai quali è
rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da e Parte_3 Parte_2
contro la e con atto di citazione notificato il 25.10.2023 e 9.11.2023; Controparte_1 CP_2
2) condanna e al pagamento in favore Parte_3 Parte_2
della delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 14.103,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori;
4) nulla sulle spese in favore del convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2023 e 9.11.2023, e Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora Parte_2 Controparte_1
innanzi denominata soltanto e , chiedendone la condanna, in solido, al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico temporaneo e permanente) e patrimoniali (per spese mediche) da loro patiti, da quantificarsi nella somma complessiva di €
53.789,00, per il primo, e di € 71.811,00, per il secondo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Esponevano, infatti, che:
1) in data 31.05.2022, alle ore 07:30 circa, in Carini, stavano attraversando a piedi la carreggiata stradale di via Pio la Torre, sulle strisce pedonali poste all'incrocio con Corso Bernardo
Mattarella, quando, improvvisamente, venivano urtati dall'autovettura Fiat Qubo Tg. FX659BN, di proprietà e condotta da , assicurata per la R.C.A. con la la quale, nel CP_2 CP_1
percorrere la predetta via Pio La Torre a velocità sostenuta, non si avvedeva della presenza dei pedoni;
2) a causa dell'urto, subivano lesioni personali per le quali venivano accompagnati dallo stesso investitore presso P.S. dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo;
3) per effetto del sinistro, subivano danni non patrimoniali e, precisamente, il primo, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 13%, da ITT di giorni 40
e da ITP al 50% di gg. 60, mentre il secondo, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 15%, da ITT di giorni 25 e da ITP al 75% di gg. 20, al 50% di gg. 20 ed al 25%
di gg. 20;
5) subivano, altresì, danni di natura patrimoniale per spese mediche pari,
rispettivamente, ad € 320,00 e ad € 6.812,00;
La ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea sia CP_1
in ordine all'an (anche sotto il profilo della mancanza di prova in ordine alla verificazione del fatto storico) che al quantum, chiedendone il rigetto.
Il convenuto , nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si CP_2
costituiva in giudizio, sicché ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 31.01.2024. Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione.
Tanto premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_1
predetta compagnia assicurativa (vedi lettere a mezzo pec del 5.08.2022, allegati n. 2 e 3 dell'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Non è stata raggiunta, infatti, la prova dell'assunto attoreo in ordine alla verificazione del sinistro con le modalità descritte in atto di citazione, perché la prova testimoniale con il teste di parte attrice,
, deve ritenersi inattendibile, in quanto la deposizione resa risulta generica, Testimone_1
lacunosa ed ampiamente contraddittoria rispetto alla dinamica descritta in citazione ed integrata dal Cid (vedasi modulo Cid allegato n. 1 dell'atto di citazione) e le ulteriori risultanze istruttorie sono insufficienti.
Invero, il teste ha dichiarato che: Tes_1
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti perché mi stavo recando a comprare le sigarette a Villagrazia di Carini
e ho assistito al sinistro
Par Il sinistro si è verificato circa tre anni fa, credo, non ricordo il mese e il giorno, posso dire
che era mattina verso le 7:30
Par Il sinistro si è verificato a Carini ad un incrocio di via Pio La Torre con altra via
DR Non ricordo il nome della strada che incrociava via Pio La Torre perché non sono proprio
di Villagrazia ma di Parte_5
Par Ero a piedi e tornavo per riprendere la mia auto quando ho visto due persone che
attraversavano la via (non ricordo se via Pio La Torre o l'altra) sulle strisce pedonali e venivano
investite da un furgone Fiat tipo Doblò che proveniva dalla destra rispetto al senso di
attraversamento dei pedoni e li colpiva da destra Par Io sono accorso per soccorrerli e il conducente del furgone che era un uomo si è pure fermato per
soccorrerli
Par Io ho aiutato il conducente del furgone a caricare i pedoni sulla sua auto per portarli in ospedale
Par Il era tutto graffiato e aveva dolore alla spalla da non potersi muovere Pt_2
Par Non conoscevo i pedoni prima del sinistro
Par ho lasciato il mio numero cellulare agli investiti
Par Non ricordo se i pedoni attraversavano uno accanto all'altro o erano uno più avanti ed
uno più indietro
Par Io posso dire che ho visto il furgone che li ha presi e i pedoni a terra
non ricordo il punto di contatto tra il furgone e i pedoni né in che posizione si trovassero
dopo la caduta
Par Ricordo che il accusava dolore ma non ricordo se sul lato destro o sinistro” Pt_2
(vedi verbale di udienza del 21.11.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione sopra riportata, il teste non è stato in grado Tes_1
di fornire informazioni sufficienti ai fini della ricostruzione della precisa dinamica del sinistro.
Par Il teste, in particolare, pur avendo affermato di aver assistito al sinistro in prima persona (
Sono a conoscenza dei fatti perché mi stavo recando a comprare le sigarette a Villagrazia di Carini e ho
assistito al sinistro), non è stato in grado di indicare con esattezza né la collocazione temporale e toponomastica in cui si è verificato l'investimento dei pedoni (con riferimento all'anno, al mese, al giorno ed ai nomi delle vie che componevano l'incrocio teatro dell'evento), né la posizione dei pedoni durante l'attraversamento stradale (se marciavano uno davanti all'altro o affiancati tra loro), né tantomeno la parte anatomica nella quale i pedoni venivano attinti al momento dell'impatto con l'autovettura (se sul lato destro o sinistro del corpo) o la posizione nella quale si venivano a trovare a seguito della caduta (se seduti o riversi al suolo), non sapendo neppure affermare dove gli stessi lamentavano dolore nell'immediatezza dei fatti (braccia, gambe, spalle). In merito a tali specifiche circostanze, invero, il teste si è limitato ad affermare lapidariamente:
Par Par
“ Il sinistro si è verificato a Carini ad un incrocio di via Pio La Torre con altra via” “ Non ricordo il
nome della strada che incrociava via Pio La Torre perché non sono proprio di Villagrazia ma di ” Parte_5
Par
“ Ero a piedi e tornavo per riprendere la mia auto quando ho visto due persone che attraversavano la via
Par (non ricordo se via Pio La Torre o l'altra)” Non ricordo se i pedoni attraversavano uno accanto all'altro
o erano uno più avanti ed uno più indietro” “non ricordo il punto di contatto tra il furgone e i pedoni né in
Par che posizione si trovassero dopo la caduta” Ricordo che il accusava dolore ma non ricordo se Pt_2
sul lato destro o sinistro”.
Per di più, la dinamica dell'investimento sommariamente riferita dal teste si pone in aperto contrasto con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione ed integrata dal Cid prodotto in giudizio dallo stesso attore.
Invero, mentre il teste ha riferito che i pedoni, nell'atto di attraversare la carreggiata stradale sulle strisce pedonali, venivano investiti da un'autovettura sopraggiungente dalla loro destra (con urto prodottosi, quindi, sul loro lato destro), nella raffigurazione grafica contenuta all'interno del
Cid allegato alla citazione, i pedoni vengono rappresentati mentre attraversano la carreggiata con direzione di marcia da destra verso sinistra rispetto al senso di percorrenza dell'autovettura, la quale, provenendo dalla via Pio La Torre e dalla sinistra rispetto ai pedoni, non poteva che colpirli appunto sul lato sinistro del corpo (vedasi, in particolare, le frecce raffigurate nel Cid al fine di indicare la direzione dell'attraversamento dei pedoni rispetto al senso di marcia dell'autovettura).
Peraltro, quanto al predetto modulo Cid, come si evince dalla mera lettura dell'art. 143
C.d.A., la presunzione di veridicità della dinamica del sinistro che lo stesso è idoneo a far sorgere,
trova applicazione unicamente in ipotesi di scontro tra veicoli, rimanendo invece esclusa in caso di investimento di pedoni.
L'anzidetto art. 143 C.d.A., infatti, prevede espressamente che:
“Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i
conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello
è approvato dall' . CP_3
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si
presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”
Ora, come può evincersi dalla lettura della norma sopra riportata, perché operi la presunzione di veridicità di cui al secondo comma è necessario che il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i “conducenti” coinvolti nel sinistro, che questo sia completo in ogni sua parte, e che si sia verificato – quale presupposto per la redazione del modulo - uno scontro tra veicoli (cfr. Cass. n.10304/2017).
Nella specie, invece:
-non ricorre l'ipotesi di scontro tra veicoli, ma si tratta dell'investimento di due pedoni da parte di un'autovettura;
- la descrizione in corsivo della dinamica del sinistro non è esaustiva, essendo riportato soltanto “pedoni attraversavano sulle strisce pedonali”;
- il Cid prodotto dall'attore è sottoscritto unicamente dal conducente dell'autoveicolo investitore (firma che risulta, peraltro, non per esteso ma sottoforma di mera sigla).
Peraltro, il Cid prodotto da parte attrice, a differenza di quanto sostenuto in atto di citazione,
non costituisce una confessione giudiziale avente valore di piena prova dell'assunto attoreo, atteso che, come previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c., “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa
da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Ed in proposito, come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di
ON , che si condivide, “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della
responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio
sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera
unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto
assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti
i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del
danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel
caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la
domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio
di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da
un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione
confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal
responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha
valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale,
in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto,
liberamente apprezzata dal giudice” (vedi Cass. civ. SS.UU. n. 10311/2006).
Rimane, dunque, quale unico elemento a supporto dell'assunto attoreo, la mancata comparizione senza giustificato motivo, all'udienza del 21 novembre 2024, del convenuto contumace per rendere l'interrogatorio formale, la quale, tuttavia, da sola, è del tutto CP_2
inidonea a fondare il convincimento del giudice in ordine all'accoglimento della domanda.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide – “In tema di prove,
con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della
confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio,
imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” ( in termini la massima di
Cass. 9436/2018).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio tra l'attore e la seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore del convenuto , in ragione CP_2
della contumacia dello stesso.
Palermo, 2 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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