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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat ConSIliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2336/2024, promossa in grado d'appello da
Part (di seguito “ ”) (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 16
MILANO presso lo studio degli avv.ti ALESSANDRO MUNARI e BRUNA ALESSANDRA
FOSSATI, che la rappresentano e difendono come da delega allegata all'atto di appello
Appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA A. TE C.F._1
MAFFEI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv.to LUCA BAUCCIO che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellata
pagina 1 di 22 e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Appellato
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
Appellato
Oggetto: risarcimento da fatto illecito
Part Conclusioni per di seguito ): Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, così
GIUDICARE in riforma parziale della sentenza n. 6250/2024 emessa in data 19.06.2024 dal Tribunale di Milano,
(Sezione I Civile, Giudice dott.ssa Serena Nicotra, pubblicata in data 20.06.2024 a definizione del giudizio inter partes recante il n. R.G. 1159/2022, notificata in pari data
In via principale
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità di Controparte_4 in ordine al contenuto degli articoli pubblicati il 3 e 22 gennaio 2015 su ' a firma di CP_5 [...]
dal titolo “ e , samaritane innamorate del e “Ecco la verità sui _2 P_ Per_1 Parte_3 rapporti tra le ragazze ed i loro rapitori”, dovendosi nella specie ravvisare l'applicazione della esimente del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e, dunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno, nonché condannare la TE SI.ra , a restituire all'appellante quanto dalla stessa le è stato corrisposto in TE
esecuzione della sentenza di primo grado;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui venga confermata la valenza diffamatoria al contenuto degli articoli pubblicati il 3 e 22 gennaio 2015 su 'il Giornale' a firma di dal titolo “ e Controparte_2 P_
, samaritane innamorate del e “Ecco la verità sui rapporti tra le ragazze ed i loro Per_1 Parte_3 rapitori”, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia l'importo liquidato in primo grado, per le ragioni indicate in narrativa, e condannare la SI.ra a restituire all'appellante la TE pagina 2 di 22 somma pari alla differenza tra quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto la sentenza di appello statuirà essere dovuto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie generali, oneri e accessori di legge se dovuti”.
Conclusioni per : TE
“la S.V. Ill.ma voglia
- Dichiarare infondati tutti i motivi di impugnazione;
- per conseguenza, rigettare l'intero atto di appello di per manifesta Controparte_6
infondatezza e confermare la sentenza di primo grado;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e abuso Controparte_6 del diritto, nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà quantificare.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse in questo grado di giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
6250/2024 pubblicata il 20.06.2024 condannava la convenuta CP_6 Parte_1
Part (di seguito ) al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del TE
danno, della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava, altresì, la società convenuta a rifondere all'attrice euro 545,00 per spese ed euro 4.237,00 per compensi. Infine, dichiarava l'estinzione del giudizio promosso dall'attrice nei confronti di ex art. 306 c.p.c. e poneva a carico della stessa le Controparte_2 spese sostenute da quest'ultimo per la costituzione in giudizio.
2. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in TE
Part giudizio la , e in qualità rispettivamente di editore del Controparte_3 Controparte_2
quotidiano , direttore responsabile e giornalista autore degli articoli pubblicati dal CP_5
quotidiano nella versione cartacea nonché in quella on line, in data 3 gennaio 2015, dal titolo
e innamorate del ” e in data 22 gennaio 2015, dal titolo P_ Persona_2 Parte_3
“Il caso e . La verità sui rapporti tra le ragazze e i ribelli”, per sentire accertare e P_ Per_1 dichiarare la presenza di espressioni lesive dell'onore e della reputazione dell'attrice e per pagina 3 di 22 l'effetto condannarli al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in via equitativa nella somma di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché alla pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti.
3. In particolare, con riferimento all'articolo pubblicato in data 3 gennaio 2015, l'attrice lamentava:
- che il senso complessivo dell'articolo era quello di insinuare che il rapimento dell'attrice e di da parte dei terroristi di Al Queda, fosse stato in realtà un presunto Persona_3
sequestro, frutto del sodalizio delle rapite con i presunti rapitori pronti a lucrare sulle stesse;
- che sia il titolo dell'articolo “ e , samaritane innamorate dei ” che P_ Per_1 Parte_3 il sottotitolo “Sui loro profili Facebook frasi pesanti e immagini forti. E amicizie con combattenti che posano con i cadaveri” erano gravemente offensivi in quanto attribuivano all'attrice di essere sodale di terroristi e votata alla causa violenta, dietro la finta maschera della buona samaritana;
- la falsità dell'accusa di aver rivolto “insulti alla Nazioni Unite”, fatto non vero e rappresentato con un'affermazione univoca che non lasciava adito a sfumature;
- la falsità dell'affermazione secondo cui avrebbe avuto “amici combattenti TE in Siria”, così come la ricostruzione di un contesto in cui “la ragazza… prima di sparire” avrebbe lasciato SInificative “tracce” di amicizie e collegamenti con personaggi criminali, in quanto volta a creare grave sospetto e segretezza sul suo viaggio in Siria;
- la falsità dell'affermazione volta a descrivere l'attrice e come “non proprio Persona_3
profili di buone samaritane, ma piuttosto di attiviste che appoggiano la lotta armata contro il regime di , dal momento che la convinzione di che il Per_4 TE
dittatore genocida meritasse la destituzione non aveva nulla a che vedere con Per_5
l'appoggio alla lotta armata;
- la frase “Peccato che proprio fra i loro amici combattenti si annidino i presunti rapitori pronti a lucrare sulle due ragazze prese in ostaggio”, che conteneva l'accusa di aver inscenato il proprio sequestro;
- la falsa attribuzione all'attrice del post “ pubblica sul suo profilo la foto di un P_ gruppo di soldatini di plastica. In mezzo c'è una ballerina dipinta di rosa, che imbraccia un fucile mitragliatore”, non avendo l'attrice pubblicato tale fotografia, ed in ogni caso la strumentale interpretazione di tale immagine, volta in realtà a simboleggiare come anche le pagina 4 di 22 donne possono lottare contro un tiranno come , così come contro i feroci criminali Per_5
Per dell' ;
- l'assenza di prova dell'esistenza del commento riportato nell'articolo del primo ottobre
2013, attribuito a tale e avente il seguente contenuto: “Carina. Così Parte_4 adesso vieni a combattere con noi eroina. In qualsiasi momento sei la benvenuta”;
- la parte in cui il giornalista richiamava un post che rappresentava un kalashnikov avvolto da fiori, accostata alla menzione di un altro presunto post secondo cui “ si rivolge al P_
presidente siriano, , con una frase che lo invita a darsi fuoco, dopo aver Persona_7 bruciato tutto nel suo Paese”, denotava la strumentalizzazione da parte del giornalista di una immagine tratta dalla simbologia pacifista;
- l'accusa secondo cui : “Il primo aprile non ha dubbi e scrive: « non TE Per_5
è siriano, non è musulmano, non è laico (…). non è neppure umano»” evidenziava la Per_5 volontà di manipolare una frase volta ad esternare la passione dell'attrice per la democrazia ed i diritti umani;
- la frase “la deriva a favore dei ribelli siriani è evidente anche dalle risposte ad uno strano questionario in inglese che chiede cosa bisognerebbe fare in Siria? La prima risposta è
«armare l'Esercito libero siriano»” riguardava un fatto non provato e, in ogni caso, volto a trasformare la risposta di Capi di Stato, politici, intellettuali, in merito all'opportunità che i ribelli venissero armati per sconfiggere dall'interno il dittatore , in un fatto Per_5 dimostrante la “deriva” dell'attrice verso i combattenti;
- l'accusa secondo cui avrebbe “insultato” e “sbeffeggiato” i giornalisti che Persona_3
avevano osato intervistare seppur rivolta nei confronti della risultava Per_5 Per_3 contestualizzata in modo da estenderne il disvalore anche all'attrice.
- l'affermazione secondo cui “Il pensiero a senso unico delle due ragazze in ostaggio in Siria risulta evidente dalle immagini postate su Facebook. Un cartello del novembre 2012 è rivolto all'Occidente con la seguente scritta in inglese: «Allah o Akbar è un grido di vittoria. Nessun panico». Oppure un diretto «Cari Onu…Usa…Nato Vi odio»” riguarda fatti non provati e, in ogni caso, era diretta a manifestare un sentimento di partecipazione per le sorti di un popolo straziato da un dittatore;
- il paragrafo relativo al lancio da parte dell'attrice dell'appello salva clandestini di
[...]
CP_
, ed al riferimento al fatto che potrebbe essere una fervente attivista CP_7 CP_7
pagina 5 di 22 della fallita primavera araba di - che favorirebbe l'arrivo dei profughi siriani in Per_4
Italia e che avrebbe partecipato alle stesse manifestazioni dove era stato fotografato Per_8
, che a sua volta in Siria si era fatto immortalare in un video di brutale esecuzione di
[...]
soldati governativi prigionieri dei ribelli - era volta a creare un collegamento suggestivo tra tali figure e conteneva accuse non provate;
- l'affermazione secondo la quale “ non è da meno come amicizie in rete con Persona_3 combattenti in Siria” era indicativa dell'intento denigratoria del giornalista e della riferibilità di tali affermazioni offensive anche all'attrice;
- la frase secondo cui “ , un giovane ribelle mascherato, amico in rete di , Per_9 Per_1 posta le foto delle due ragazze in piazza Duomo a Milano con la bandiera dell'Esercito siriano libero” riguardava un fatto falso, volto a stabilire un'inesistente reciprocità tra un individuo sconosciuto all'attrice e l'attrice stessa;
- il periodo seguente “Su Facebook l'amico più importante dell'attivista «umanitaria» è Per_
il comandante delle Brigate dei martiri di , che in rete si fa Persona_10 fotografare davanti a una dozzina di corpi di nemici uccisi” riguarda un fatto non dimostrato;
- il periodo conclusivo “il gruppo islamista ha avuto rapporti altalenanti con l'Esercito libero, formazione laica e filoccidentale della guerriglia, ma pure con , la costola Per_12
di in Siria, che rivendica il rapimento. Probabilmente il barbuto comandante CP_9
aveva garantito protezione anche nei viaggi precedenti in Siria alle due ragazze innamorate della rivolta siriana. Questa volta qualcosa è andato storto e gli «amici» e si P_ Per_1 sono trasformati in carnefici, o almeno così sembra”, aveva contenuto calunnioso, in quanto volto ad insinuare che l'attrice e sarebbero state sequestrate dai loro Persona_3
stessi amici, ossia militari di legati ad Al Qaeda. Per_12
4. Con riferimento all'articolo pubblicato in data 22 gennaio 2015, l'attrice censurava in particolare le seguenti affermazioni:
- la frase “Le due ragazze erano delle “innamorate” della causa siriana, ma non corrisposte dai gruppi armati anti , che le hanno usate”. Per_5
- le asserzioni secondo cui “Il gruppo che ha tenuto in ostaggio le due ragazze lombarde fin troppo vicine alla guerriglia siriana, è sempre stato lo stesso. Una specie di costola criminale di , la propaggine di in Siria. «Avevano già rapito otto Per_12 CP_9
pagina 6 di 22 occidentali, compreso un americano rilasciato di recente. Forse all'inizio le ragazze pensavano ad un giochino con i sequestratori, ma poi il sequestro è diventato lungo e serio», spiega la fonte del Giornale”;
- il titolo dell'articolo “Ecco la verità sui rapporti tra le ragazze ed i loro rapitori”.
Tali affermazioni erano volte ad affermare un fatto grave ed infamante, ovvero che l'attrice e avrebbero avuto rapporti diretti con i loro sequestratori, tanto da far Persona_3
ipotizzare ad una fonte anonima che ci fosse un accordo tra sequestrate e sequestratori, al fine di simulare il sequestro;
- la parte in cui venivano riportati alcuni brani dell'interrogazione del deputato Persona_13 in quanto il giornalista, nell'affermare che tale interrogazione avrebbe evidenziato “i punti oscuri” della vicenda, aveva citato tale atto per supportare e confermare la cronaca ivi narrata del sequestro e del rilascio dell'attrice e per rendere credibile quanto affermato dal giornalista sulla base delle fonti anonime;
- la citazione nell'articolo della vicenda di e dell'altra ragazza che, Persona_14
divenuta maggiorenne, aveva deciso di arruolarsi come combattente in Siria, era volta a rendere credibile il coinvolgimento di nella congerie terroristica ed TE
islamista.
5. In particolare, l'attrice deduceva di essere stata esposta, a causa delle falsità diffuse con gli articoli sopra menzionati, ad un giudizio di forte riprovazione, condanna e presa di distanza da parte dell'opinione pubblica.
6. Con riferimento al danno subito, rilevava di essere stata sottoposta ad un vero e proprio linciaggio mediatico, che aveva minato la sua reputazione, il suo profilo intellettuale e sociale anche in considerazione della notorietà dell'autore dell'articolo, del quotidiano e della vicenda narrata, nonché dell'attribuzione alla stessa di specifici fatti integranti reati vietati dagli art. 270 bis, quater e quinquies e 367 c.p..
7. La e si costituivano in giudizio, Controparte_6 Controparte_2
contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione passiva della prima;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e la prescrizione dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 1, c.c..
pagina 7 di 22 8. Nel merito deducevano la liceità dei contenuti espressi nell'articolo, in quanto espressione del diritto di cronaca e di critica tutelati dall'art. 21 Cost.. In particolare, con riferimento all'articolo del 3 gennaio, rilevavano che lo stesso aveva ad oggetto post, fotografie e altri contenuti connessi all'account Facebook dell'attrice e che il giornalista si era limitato a riprodurre i contenuti di quanto pubblicato dall'attrice senza alterarne il contenuto o esprimere valutazioni in merito.
9. Con riferimento all'articolo del 22 gennaio, riferivano che lo stesso era volto a sottolineare la preoccupazione generale a seguito dei numerosi rapimenti avvenuti in quegli anni e la necessità di individuare gli strumenti per gestire situazioni simili e che il richiamo all'interrogazione parlamentare era pertinente alla vicenda ed effettuato in modo corretto;
infine, che non vi era prova della sussistenza di un danno e del nesso di causalità con le pubblicazioni censurate.
10. Dopo l'esperimento della procedura di mediazione, l'attrice rinunciava agli atti del giudizio promosso contro (rimasto contumace) e . Controparte_3 Controparte_2
11. Con la sentenza n. 6250/2024 pubblicata il 20 giugno 2024, il Tribunale di Milano rigettava le
Part eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta non ritenendole fondate e condannava al pagamento di euro 20.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno TE
non patrimoniale.
12. In particolare, con riferimento all'articolo del 3 gennaio 2015, il giudice rilevava che era volto a fornire un ritratto dell'attrice e di desunto da quanto dalle stesse pubblicato sui Persona_3
loro profili Facebook, dai soggetti che avevano condiviso i loro post o da quelli i cui post erano stati condivisi e funzionale a sostenere la tesi secondo cui l'attrice e la sua compagna di viaggio sarebbero state in realtà delle attiviste che appoggiavano la lotta armata contro il regime di
Damasco; di conseguenza, che sarebbero state prese in ostaggio proprio dai loro amici combattenti, al fine di far loro lucrare sulle stesse. Il giudice, inoltre, osservava che le produzioni della convenuta, costituite dal mero documento riproduttivo delle sotto elencate immagini, non consentivano di dare per dimostrata la riferibilità all'attrice e la provenienza dal suo profilo Facebook;
si trattava delle fotografie richiamate nell'articolo, ovvero la foto del gruppo di soldatini di plastica, con in mezzo la ballerina dipinta di rosa che imbraccia un fucile mitragliatore;
il fotomontaggio di un kalashnikov avvolto dai fiori, la fotografia del cartello
“Cari Onu…Usa…Nato Vi odio”; la foto della scritta sul muro firmata da WA SO “Qui in
pagina 8 di 22 Siria unico terrorista 15/3/2013 Mc-Italy”; la fotografia del cartello con la Persona_15 scritta “Allah o Akbar è un grido di vittoria. Nessun panico”.
Con riferimento all'attribuzione all'attrice di un “innamoramento” per il kalashnikov, così come di insulti alle Nazioni Unite, riteneva che non fossero sorretti da alcun elemento concreto, in quanto non risultava provata la condivisione delle fotografie che secondo il giornalista avrebbe giustificato tale assunto.
Non vi era, altresì, alcun riscontro all'affermazione secondo cui l'attrice aveva instaurato amicizie con combattenti che posavano con i cadaveri. Ed, invero, il riferimento al fatto che
- il cui appello sarebbe stato rilanciato dalla attrice - poteva essere WA SO Controparte_7
che aveva partecipato alle stesse manifestazioni in cui era stato fotografato Persona_8
soggetto immortalato in Siria in un video di brutale esecuzione di soldati governativi prigionieri di ribelli non aveva trovato conferma sul piano istruttorio. Né era dimostrato il fatto che l'amico più importante su Facebook di sarebbe stato comandante delle Persona_3 Persona_10
Per_ Brigate dei martiri di , che in rete si sarebbe fatto fotografare davanti ad una dozzina di corpi nemici uccisi.
Priva di riscontri risultava anche l'affermazione del giornalista secondo cui “Peccato che proprio fra i loro amici combattenti si annidino i presunti rapitori pronti a lucrare sulle due ragazze prese in ostaggio”, la definizione dei rapitori con il termine “presunti” e l'affermazione dell'instaurazione di rapporti di amicizia tra l'attrice e i rapitori.
Il giudice riteneva che le suddette affermazioni e ricostruzioni non rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, in quanto mancavano elementi concreti idonei a fondare la veridicità di dette asserzioni.
13. In relazione al contenuto dell'articolo del 22 gennaio 2015 il giudice rilevava quanto segue.
Quanto alla parte iniziale dell'articolo del seguente tenore ed appreso da una fonte anonima che recitava testualmente: “«Le due ragazze erano delle innamorate della causa siriana, ma non corrisposte dai gruppi armati anti , che le hanno usate», spiega una fonte al Giornale Per_5
dopo l'audizione sul rapimento di e presso il Comitato TE Persona_3
parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir). Ieri mattina è intervenuto il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che unifica gli sforzi dei servizi segreti, l'ex ambasciatore . Il gruppo che ha tenuto in ostaggio le due Persona_16
ragazze lombarde fin troppo vicine alla guerriglia siriana è sempre stato lo stesso. Una specie
pagina 9 di 22 di costola criminale di , la propaggine di in Siria. «Avevano già rapito otto Per_12 CP_9
occidentali, compreso un americano rilasciato di recente. Forse all'inizio le ragazze pensavano ad un giochino con i sequestratori, ma poi il sequestro è diventato lungo e serio», spiega la fonte del Giornale”, il giudice sottolineava il carattere diffamatorio di tale ultima dichiarazione nella parte in cui attribuiva alle ragazze di avere inizialmente pensato ad un giochino con i sequestratori, in quanto dichiarazione volta a sottintendere la compartecipazione dell'attrice al proprio sequestro;
di conseguenza non riteneva applicabile l'esimente del diritto di cronaca a tale affermazione.
Inoltre, anche il titolo stesso dell'articolo, unitamente alle dichiarazioni attribuite alla fonte anonima, sembrava accreditare la tesi relativa ai rapporti tra le ragazze ed i rapitori e una possibile complicità delle stesse nel sequestro, non come una mera ipotesi da vagliare, ma come una ricostruzione ritenuta certa.
Il giudice riteneva che le citate dichiarazioni riguardassero fatti che non avevano trovato conferma nelle risultanze istruttorie, non essendovi alcuna evidenza del fatto che l'inchiesta aperta dopo il sequestro aveva riguardato un possibile coinvolgimento delle due vittime in tale atto delittuoso;
che, di conseguenza, avessero contenuto diffamatorio ed esulassero dall'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. Part 14. Avverso la decisione del giudice prime cure ha proposto appello , chiedendo in via principale di accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa in relazione al contenuto degli articoli pubblicati il 3 e il 22 gennaio 2015, dovendo nella specie ravvisarsi l'applicazione dell'esimente del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di risarcimento del TE
Part danno;
di conseguenza, ha chiesto disporsi la restituzione in favore di di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e, in subordine, di ridurre il risarcimento liquidato in primo grado nella misura ritenuta di giustizia.
15. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
16. Dopo l'udienza di prima comparizione del 7.1.2025 la causa veniva rimessa in decisone ex artt.
127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 15.04.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
pagina 10 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
17. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a) Primo motivo. Erroneità e falsa applicazione delle norme di diritto laddove il giudice di primo grado ha ritenuto diffamatorio l'articolo del 3 gennaio 2015.
In particolare, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice non ha tenuto in considerazione la circostanza che il giornalista si è limitato ad elencare una serie di post, fotografie e commenti pubblicati sulla pagina Facebook di e TE ciò viene specificato nell'articolo usando l'espressione “raccontiamo e P_ Per_1 attraverso le stesse parole e immagini postate”.
Deduce, inoltre, che il giornalista si era limitato a riportare contenuti e fotografie effettivamente pubblicati sul profilo social dell'appellata, senza esprimere in alcun modo una valutazione sul loro valore;
che l'affermazione secondo la quale la SInora P_ avrebbe avuto amici in Siria si basava sull'elenco degli amici di quest'ultima su Facebook e che il giornalista, nel rispetto del diritto di cronaca, si era semplicemente limitato a tratteggiare la figura dell'appellata sulla base del detto profilo.
Deduce, altresì, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non dimostrata la riferibilità all'attrice delle immagini presuntivamente pubblicate sul suo profilo pubblico, mentre aveva ritenuto che i contenuti scritti riportati negli articoli da fossero attribuibili a _2
. Laddove, invece, il giudice avesse correttamente valutato gli aspetti TE
sopra menzionati, avrebbe ritenuto sussistenti nel caso di specie le scriminanti del diritto di cronaca e di critica in quanto:
- i contenuti erano narrati nel rispetto del dovere di verità, dato che l'articolo prendeva le mosse dai contenuti pubblicati dall'attrice, limitandosi a riportarli con l'uso delle virgolette e a descrivere i contenuti delle immagini postate;
- non vi erano dubbi sull'interesse pubblico a conoscere una vicenda che era stata caratterizzata da un acceso dibattito;
- risulta, altresì, rispettato il requisito della continenza formale in quanto la narrazione del giornalista non sfociava mai in attacchi diretti nei confronti della , né faceva uso di P_
un linguaggio aggressivo o inadeguato.
Opinione della Corte sul primo motivo.
pagina 11 di 22 Al fine di valutare il contenuto degli articoli oggetto di causa risulta opportuno richiamare brevemente i principi giurisprudenziali in materia di diffamazione, principi che realizzano un ragionevole contemperamento tra il diritto all'onore e alla reputazione da un lato e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost.. In particolare la
Suprema Corte si è così pronunciata “in punto di diritto si rammenta - in conformità a principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto arresto del
18 ottobre 1984, n. 5259 - che per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il SInificato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false;
il che si esprime nella formula che 'il testo va letto nel contesto', il quale può determinare un mutamento del SInificato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio);
b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza;
c) nella forma 'civile' dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta”(cfr. Cass. civ. n. 18264/2014;
Cass. civ. n. 14822/2012).
Rispetto a tale esimente, quella del diritto di critica, che ricorre laddove accanto alla narrazione di determinati fatti vengano espresse le opinioni dell'autore dello scritto, ha un ambito più ampio. Sotto il profilo della verità si esercita attraverso la manifestazione di giudizi e opinioni di carattere soggettivo, che in quanto tali non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva, anche se è comunque richiesto che il fatto oggetto di critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui pagina 12 di 22 proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ., n. 21892/2023). Per quanto concerne il profilo della continenza, è consentita all'autore dello scritto l'espressione di opinioni e giudizi anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente, purché vi sia pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico (Cass. civ. n. 25420/2017).
Nel caso di specie, i post, le fotografie, i commenti nonché i fotomontaggi citati nell'articolo sono stati espressamente e ripetutamente contestati da parte attrice con riferimento alla loro riferibilità a già nell'atto introduttivo del giudizio di TE primo grado in cui si afferma testualmente: “la prima questione riguarda la contestazione della esistenza e della riferibilità a dei post, fotografie, commenti, TE
fotomontaggi, riferimenti alla odierna attrice e a terzi. Di essi controparte dovrà quindi provare l'esistenza, la riferibilità a ” (cfr. atto di citazione pag. 7). Persona_17
Part Inoltre, con esplicito riferimento alle seguenti allegazioni di di cui alla comparsa di costituzione: doc. 5 “Post Facebook ” – consistente in una mail inoltrata da TE [...]
a GI NO, che riporta il contenuto di presunti post Facebook della _2
; P_
doc. 6 Fotografie Facebook – foto ballerina rosa in mezzo ai kalashnikov;
foto fucile circondato dai fiori;
foto cartello Usa Nato I Hate you;
foto di due ragazze con scritta in arabo, foto del muro con scritta “unico terrorista qui in Siria Assad”; doc. 7 Post Facebook di – foto con combattenti e scritta: tanto sangue versato Persona_3
e ora spuntano al suo posto fiori rossi meravigliosi;
doc. 8 Post Facebook di – elenco di post Facebook attribuiti a TE P_
;
[...]
nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c. si ribadisce “la contestazione già formulata nell'atto di citazione circa la mancata prova che i post attribuiti all'attrice siano realmente di e si contesta inoltre recisamente l'autenticità e l'affidabilità TE probatoria degli allegati prodotti da controparte (doc. 6,7,8)” ed ancora: “controparte, inoltre, si limita ad allegare delle semplici foto della cui autenticità non vi è alcuna prova: i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 6, 7, 8) non sono peraltro comprensibili, trattandosi di mere fotocopie di anonime fotografie. Del pari irrilevante è lo scambio di email tra il dott. e tale GI NO, che nulla prova, in quanto _2
pagina 13 di 22 complessivamente incomprensibile e irreversibilmente fallimentare rispetto all'onere di prova della reale esistenza dei post attribuiti all'attrice”.
Dunque, “Riassumendo: -si contestano l'esistenza e l'autenticità dei post attribuiti a
; -si contesta l'idoneità probatoria, l'autenticità e rilevanza dei TE documenti n. 5, 6, 7 e 8 prodotti da controparte a prova dell'esistenza di tali asseriti post;
- si contesta in particolare il doc. 5 in quanto collezionato da parte convenuta, non originale, non autentico e del tutto privo di idoneità probatoria” (cfr. memoria parte attrice ex art. 183
n. 1, pag. 5 e ss.).
Infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., in risposta a quanto affermato da Part
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in cui la stessa sosteneva di “aver fornito prova documentale della legittimità di quanto pubblicato e rilevano che sia onere dell'attrice provare che il profilo Facebook dal quale il materiale allegato agli atti è stato estrapolato non sia suo”, la difesa della ribadiva di contestare “come P_
giuridicamente abnorme la pretesa di controparte di assegnare un onere probatorio di segno negativo a parte attrice, avente ad oggetto la prova del fatto che il materiale allegato da parte avversaria sia stato estrapolato da un profilo che non appartiene alla SI.ra
. ha puntualmente contestato e disconosciuto i testi e le P_ TE
immagini che le sono stati attribuiti negli articoli per cui è causa. Controparte ha allegato mere mail provenienti dal giornalista autore degli articoli, con dei testi che parte avversaria arbitrariamente attribuisce all'attrice. Tali testi né hanno la parvenza del post, né promanano da una pagina Facebook, né sono stati creati, condivisi e diffusi da P_
. In altri termini, integrano uno scritto attribuibile al convenuto, non certo
[...] all'attrice. Il loro valore probatorio, dunque, è nullo. Ciò che la scrivente difesa contesta, quindi, è l'inesistenza delle pubblicazioni e dichiarazioni a cui gli articoli del 3 gennaio
2015 e del 25 gennaio 2015 fanno riferimento”.
In punto di contestazione si è pronunciata anche la Suprema Corte la quale ha precisato che
“ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica”, poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”(Cass. civ. n. 8376/2020).
pagina 14 di 22 Nel caso di specie, appare evidente che la contestazione della riferibilità dei post e delle riproduzioni fotografiche a è puntuale, circostanziata e specifica e che TE
Part
non ha fornito la prova della riconducibilità all'appellata di tali post e fotografie.
Quest'ultima, infatti, con specifico riferimento alle produzioni fotografiche richiamate nell'articolo, ovvero la foto del gruppo di soldatini di plastica con al centro la ballerina dipinta di rosa che abbraccia una mitragliatrice;
l'immagine che ritrae un kalashnikov avvolto dai fiori, la fotografia del cartello “Cari Onu…Usa…Nato Vi odio”, la foto della scritta sul muro a firma WA SO “Qui in Siria unico terrorista Persona_15
15/3/2013 Mc-Italy” e la fotografia con la scritta “Allah o Akbar è un grido di vittoria.
Nessun panico” si è limitata a produrre in giudizio delle semplici fotocopie di fotografie, senza riportare né la data di pubblicazione, né il nome della;
ragioni per le quali P_ per cui non risulta provata né la riferibilità all'appellata né la provenienza di dette immagini dal profilo Facebook di quest'ultima.
Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento ai presunti post di P_
, non essendovi prova della provenienza degli stessi dal profilo Facebook
[...] dell'appellata, essendosi parte appellante limitata a produrre in giudizio una mail inviata da a GI NO, che riproduceva il presunto contenuto dei post. Controparte_2
Tale profilo risulta assorbente rispetto a tutte le altre questioni e, pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
b) Secondo motivo. Erroneità e falsa applicazione delle norme di diritto, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto diffamatorio l'articolo del 22 gennaio 2015. L'appellante, nello specifico, deduce che l'articolo in esame si inserisce nell'ambito della polemica che aveva investito al rientro in Italia, dopo la prigionia in Siria, in particolare in TE
relazione al riscatto pagato per la liberazione.
Precisa, inoltre, che il richiamo all'inchiesta parlamentare effettuato dal giornalista aveva esclusivamente l'intento di tracciare un quadro generale in merito al tema di rapimenti e riscatti e che gli unici riferimenti alle ragazze erano le dichiarazioni di terzi riportate con l'utilizzo del virgolettato.
Deduce, altresì, che anche nel caso in cui si utilizzi una fonte anonima, come quello in esame, è possibile invocare la scriminante del diritto di cronaca e di critica e pagina 15 di 22 l'inapplicabilità dell'esimente si ha qualora lo scritto anonimo costituisca da solo l'oggetto della pubblicazione, a differenza di quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui il giornalista ha utilizzato la fonte anonima solo come spunto per un articolo di più ampio respiro.
Opinione della Corte sul secondo motivo.
Con riferimento alla parte dell'articolo in cui il giornalista riporta quanto appreso dalla fonte anonima, le espressioni “le due ragazze erano delle innamorate della causa siriana, ma non corrisposte dai gruppi armati anti , che le hanno usate” e “Forse all'inizio le ragazze Per_5 pensavano ad un giochino con i sequestratori, ma poi il sequestro è diventato lungo e serio” risultano particolarmente diffamatorie nella parte in cui attribuiscono a di TE aver preso parte al proprio sequestro, inscenando un “giochino” con i propri sequestratori.
Inoltre, anche lo stesso titolo dell'articolo “Il caso e . La verità sui rapporti P_ Per_1 tra le ragazze e i ribelli” unitamente alle dichiarazioni fornite dalla fonte anonima sembrano avvalorare la tesi di una possibile complicità delle ragazze nel sequestro, non come mera ipotesi, bensì in termini di ricostruzione certa, come si evince dal titolo che tratta della verità relativa ai rapporti tra le ragazze e i rapitori.
Sempre in tale senso, con specifico riferimento alla “fonte dell'informazione”, la Suprema
Corte ha ritenuto che “per stabilire se l'autore abbia diligentemente saggiato l'attendibilità della sua fonte di informazioni, occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, ed in particolare: (a) la qualità della fonte di informazione del giornalista, giacché il dovere di verifica da parte di quest'ultimo sarà tanto meno accurato, quanto più autorevole sia la fonte dell'informazione; (b) la diffusività del mezzo col quale viene veicolata l'informazione da parte del giornalista, giacché il suo dovere di controllo dovrà essere tanto più zelante, quanto maggiore sia la potenziale diffusività del mezzo d'informazione che intende adoperare. Quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua, non essendo da questi eSIibile un controllo sul merito dell'atto. Ciò, però, non vuol dire che colui il quale riferisca fatti oggettivamente calunniosi, estratti da uno dei suddetti provvedimenti, possa ritenersi sempre e comunque esente da responsabilità. In particolare, colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e comunque il dovere: (a) di dare conto chiaramente che si tratta di fatti riferiti da terzi, e non di fatti direttamente noti al
pagina 16 di 22 giornalista (Cass. sent. n. 2751 del 08/02/2007); (b) di non tacere altri fatti, di cui egli sia a conoscenza, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il SInificato (Cass. sent. n. 14822 del 04/09/2012), come ad esempio nel caso l'articolista taccia sul fatto che le indagini di cui si dà conto risalivano a molti anni addietro (Cass. sent. n. 11259 del 16/05/2007); (c) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (Cass. sent. n. 14822 del
04/09/2012).
In tema di pubblicazione di una notizia proveniente da una fonte anonima, si è espressa anche la Suprema Corte che ha così statuito “in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima, offensiva dell'altrui reputazione, inviata al Procuratore della
Repubblica, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, di cui all'art. 51 cod. pen., presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso e non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima. Ne deriva che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non è applicabile, senza che neppure rilevi il fatto che la concreta individuabilità dei soggetti diffamati sia derivata non dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima” (Cass. civ. n. 12056/2014).
Tanto premesso, fermo restando il diritto alla segretezza delle fonti, il giornalista avrebbe dovuto munirsi, al momento della redazione dell'articolo, della documentazione o delle prove attestanti la verità anche solo putativa delle affermazioni riferibili alla fonte anonima al fine di invocare la scriminante.
Nel caso di specie, invece, le dichiarazioni riguardano fatti che non sono stati provati in quanto non risulta che dall'inchiesta aperta dopo il sequestro sia emerso un coinvolgimento delle vittime nello stesso.
Inoltre, l'accostamento di un fatto storico reale, come quello del sequestro, all'interrogazione parlamentare del deputato in cui sono stati sollevati dubbi Persona_13 sul fatto che potesse trattarsi di un'operazione pianificata a tavolino (considerando il breve lasso di tempo intercorso tra l'entrata delle ragazze in Siria e il loro sequestro), unito a pagina 17 di 22 circostanze screditanti, contribuisce ad avvalorare la tesi che il dubbio contenuto nell'interrogazione parlamentare potesse essere fondato.
Pertanto, si ritiene che le affermazioni riportate sulla base delle dichiarazioni della fonte anonima abbiano contenuto diffamatorio ed esulino dall'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Anche il secondo motivo di appello, dunque, è infondato e non merita accoglimento.
c) Terzo motivo. L'appellante lamenta l'erroneità e falsa applicazione delle norme di diritto, laddove il giudice ha ritenuto di liquidare il danno nella somma di euro 20.000,00 e le spese legali in modo proporzionato.
In particolare, deduce che la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure risulta manifestamente eccessiva in considerazione del fatto che gli articoli oggetto di causa sono stati pubblicati circa 10 anni fa e che l'appellata ha atteso 7 anni prima di agire in giudizio, eliminando prima il proprio profilo Facebook.
In tal senso, la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure avrebbe assunto una funzione punitiva, contra legem e tale da far conseguire a controparte un indebito arricchimento.
Opinione della corte sul terzo motivo.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che, una volta accertata la natura diffamatoria delle notizie, al diffamato deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Cass. civ.
SU, n. 26972/2008).
Inoltre, la Suprema Corte con la pronuncia n. 18174/2014 ha precisato che il danno arrecato alla reputazione deve essere inteso in senso unitario, senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. In termini anche Cass. civ. n. 8397/2016, secondo cui “il danno è pertanto ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire”. In particolare la Suprema Corte in tema di pagina 18 di 22 responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa ha affermato che “il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa
e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ., n. 9385/2018; Cass. civ., n. 8861/2021).
Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valutare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (si veda Cass. civ., S.U. n. 26972/2008) e in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione dell'organo di informazione sui è apparsa la falsa notizia.
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve avvenire, dunque, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass. civ., n. 25739/2014, Cass. civ. n.
13153/2017).
Nel caso di specie, le ripercussioni negative sulla reputazione e sull'onore di P_
sono state oggetto di specifica allegazione nell'atto di citazione di primo grado
[...]
(cfr. pag. 37 e seguenti), nel quale si è evidenziato come i fatti e le amicizie attribuite alla stessa, nonché le illazioni con riferimento alla finalità del sequestro abbiano sconvolto la sua vita di relazione e il suo equilibrio emotivo, arrecandole un grave danno alla reputazione e all'immagine e restituendo all'opinione pubblica un'immagine degradante della stessa.
Con riferimento al danno, l'appellata ha evidenziato di essere stata sottoposta ad un vero e proprio linciaggio a mezzo stampa e che la sua reputazione “la sua figura morale, il suo profilo intellettuale e sociale è tutt'oggi gravemente vulnerato in quanto le gravissime accuse formulate nell'articolo oggetto di causa sono reperibili su Internet nel sito ilGiornale.it” (cfr. pag. 38 atto di citazione).
Nel caso de quo, l'incidenza negativa della notizia sulla reputazione e sull'onore dell'appellata, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado, possono pagina 19 di 22 desumersi in via presuntiva dalla oggettiva portata diffamatoria dei fatti attribuiti a P_
, sia con riferimento alle “amicizie con combattenti che posano con i cadaveri”, in
[...]
quanto lasciano intendere un atteggiamento di condivisione da parte della stessa di atti violenti, sia con riferimento alle affermazioni volte ad instillare il dubbio della fittizietà del sequestro, in quanto volte a far ritenere che sia stata complice in questo grave reato.
A ciò devono aggiungersi i numerosi commenti negativi pubblicati sulla pagina Facebook del quotidiano con riferimento all'articolo del 22 gennaio 2015, che sono indicativi di come l'immagine e la reputazione dell'appellata ne siano uscite screditate (cfr. doc. 20 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, la liquidazione del danno è stata effettuata dal giudice prendendo in considerazione la gravità dei fatti attribuiti alla stessa, la notorietà dell'autore dell'articolo, del quotidiano a tiratura nazionale e della vicenda narrata, la professionalità del giornalista autore degli articoli, la posizione e la giovane età del soggetto diffamato (21 anni al momento della pubblicazione), l'impatto generato sull'opinione pubblica dalla diffusione delle notizie, capace di generare sentimenti di odio e di avversione, come dimostrato dai commenti offensivi, denigratori e umilianti che hanno corredato i due articoli.
Ciò posto, tenendo in considerazione tutti gli aspetti sopra menzionati, la somma di euro
20.000,00, liquidata in via equitativa e onnicomprensiva per entrambi gli articoli dal giudice di primo grado, appare corrispondente ai parametri per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che per la diffamazione di modesta gravità prevede a titolo di liquidazione del danno un importo compreso tra euro 11.750,00 ad euro 23.498,00.
Ne consegue che anche le doglianze relative alle spese legali sono infondate in quanto le stesse sono state parametrate sulla base della somma correttamente liquidata dal giudice di prime cure.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello va rigettato.
18. L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi Controparte_6
condannata ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata . Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 TE agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
pagina 20 di 22 professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 20.000,00), in rapporto ai valori medi previsti, data la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., avanzata da parte appellata, in quanto non si ravvisano i presupposti della malafede o Part colpa grave nella condotta processuale di , presupposti, peraltro, neppure tratteggiati dalla difesa della . P_
Va, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 2336/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_6
Tribunale di Milano n. 6250/2024 che, per l'effetto, conferma;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
a rifondere in favore di , le spese di lite del presente grado, che liquida in TE
complessivi € 3.966,00 - oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge;
3. respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da;
TE
4. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 29.4.2025.
pagina 21 di 22 Il ConSIliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat ConSIliere rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2336/2024, promossa in grado d'appello da
Part (di seguito “ ”) (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 16
MILANO presso lo studio degli avv.ti ALESSANDRO MUNARI e BRUNA ALESSANDRA
FOSSATI, che la rappresentano e difendono come da delega allegata all'atto di appello
Appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA A. TE C.F._1
MAFFEI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv.to LUCA BAUCCIO che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellata
pagina 1 di 22 e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Appellato
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
Appellato
Oggetto: risarcimento da fatto illecito
Part Conclusioni per di seguito ): Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, così
GIUDICARE in riforma parziale della sentenza n. 6250/2024 emessa in data 19.06.2024 dal Tribunale di Milano,
(Sezione I Civile, Giudice dott.ssa Serena Nicotra, pubblicata in data 20.06.2024 a definizione del giudizio inter partes recante il n. R.G. 1159/2022, notificata in pari data
In via principale
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità di Controparte_4 in ordine al contenuto degli articoli pubblicati il 3 e 22 gennaio 2015 su ' a firma di CP_5 [...]
dal titolo “ e , samaritane innamorate del e “Ecco la verità sui _2 P_ Per_1 Parte_3 rapporti tra le ragazze ed i loro rapitori”, dovendosi nella specie ravvisare l'applicazione della esimente del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e, dunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno, nonché condannare la TE SI.ra , a restituire all'appellante quanto dalla stessa le è stato corrisposto in TE
esecuzione della sentenza di primo grado;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui venga confermata la valenza diffamatoria al contenuto degli articoli pubblicati il 3 e 22 gennaio 2015 su 'il Giornale' a firma di dal titolo “ e Controparte_2 P_
, samaritane innamorate del e “Ecco la verità sui rapporti tra le ragazze ed i loro Per_1 Parte_3 rapitori”, ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia l'importo liquidato in primo grado, per le ragioni indicate in narrativa, e condannare la SI.ra a restituire all'appellante la TE pagina 2 di 22 somma pari alla differenza tra quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto la sentenza di appello statuirà essere dovuto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie generali, oneri e accessori di legge se dovuti”.
Conclusioni per : TE
“la S.V. Ill.ma voglia
- Dichiarare infondati tutti i motivi di impugnazione;
- per conseguenza, rigettare l'intero atto di appello di per manifesta Controparte_6
infondatezza e confermare la sentenza di primo grado;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e abuso Controparte_6 del diritto, nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà quantificare.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse in questo grado di giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
6250/2024 pubblicata il 20.06.2024 condannava la convenuta CP_6 Parte_1
Part (di seguito ) al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del TE
danno, della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava, altresì, la società convenuta a rifondere all'attrice euro 545,00 per spese ed euro 4.237,00 per compensi. Infine, dichiarava l'estinzione del giudizio promosso dall'attrice nei confronti di ex art. 306 c.p.c. e poneva a carico della stessa le Controparte_2 spese sostenute da quest'ultimo per la costituzione in giudizio.
2. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in TE
Part giudizio la , e in qualità rispettivamente di editore del Controparte_3 Controparte_2
quotidiano , direttore responsabile e giornalista autore degli articoli pubblicati dal CP_5
quotidiano nella versione cartacea nonché in quella on line, in data 3 gennaio 2015, dal titolo
e innamorate del ” e in data 22 gennaio 2015, dal titolo P_ Persona_2 Parte_3
“Il caso e . La verità sui rapporti tra le ragazze e i ribelli”, per sentire accertare e P_ Per_1 dichiarare la presenza di espressioni lesive dell'onore e della reputazione dell'attrice e per pagina 3 di 22 l'effetto condannarli al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in via equitativa nella somma di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché alla pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti.
3. In particolare, con riferimento all'articolo pubblicato in data 3 gennaio 2015, l'attrice lamentava:
- che il senso complessivo dell'articolo era quello di insinuare che il rapimento dell'attrice e di da parte dei terroristi di Al Queda, fosse stato in realtà un presunto Persona_3
sequestro, frutto del sodalizio delle rapite con i presunti rapitori pronti a lucrare sulle stesse;
- che sia il titolo dell'articolo “ e , samaritane innamorate dei ” che P_ Per_1 Parte_3 il sottotitolo “Sui loro profili Facebook frasi pesanti e immagini forti. E amicizie con combattenti che posano con i cadaveri” erano gravemente offensivi in quanto attribuivano all'attrice di essere sodale di terroristi e votata alla causa violenta, dietro la finta maschera della buona samaritana;
- la falsità dell'accusa di aver rivolto “insulti alla Nazioni Unite”, fatto non vero e rappresentato con un'affermazione univoca che non lasciava adito a sfumature;
- la falsità dell'affermazione secondo cui avrebbe avuto “amici combattenti TE in Siria”, così come la ricostruzione di un contesto in cui “la ragazza… prima di sparire” avrebbe lasciato SInificative “tracce” di amicizie e collegamenti con personaggi criminali, in quanto volta a creare grave sospetto e segretezza sul suo viaggio in Siria;
- la falsità dell'affermazione volta a descrivere l'attrice e come “non proprio Persona_3
profili di buone samaritane, ma piuttosto di attiviste che appoggiano la lotta armata contro il regime di , dal momento che la convinzione di che il Per_4 TE
dittatore genocida meritasse la destituzione non aveva nulla a che vedere con Per_5
l'appoggio alla lotta armata;
- la frase “Peccato che proprio fra i loro amici combattenti si annidino i presunti rapitori pronti a lucrare sulle due ragazze prese in ostaggio”, che conteneva l'accusa di aver inscenato il proprio sequestro;
- la falsa attribuzione all'attrice del post “ pubblica sul suo profilo la foto di un P_ gruppo di soldatini di plastica. In mezzo c'è una ballerina dipinta di rosa, che imbraccia un fucile mitragliatore”, non avendo l'attrice pubblicato tale fotografia, ed in ogni caso la strumentale interpretazione di tale immagine, volta in realtà a simboleggiare come anche le pagina 4 di 22 donne possono lottare contro un tiranno come , così come contro i feroci criminali Per_5
Per dell' ;
- l'assenza di prova dell'esistenza del commento riportato nell'articolo del primo ottobre
2013, attribuito a tale e avente il seguente contenuto: “Carina. Così Parte_4 adesso vieni a combattere con noi eroina. In qualsiasi momento sei la benvenuta”;
- la parte in cui il giornalista richiamava un post che rappresentava un kalashnikov avvolto da fiori, accostata alla menzione di un altro presunto post secondo cui “ si rivolge al P_
presidente siriano, , con una frase che lo invita a darsi fuoco, dopo aver Persona_7 bruciato tutto nel suo Paese”, denotava la strumentalizzazione da parte del giornalista di una immagine tratta dalla simbologia pacifista;
- l'accusa secondo cui : “Il primo aprile non ha dubbi e scrive: « non TE Per_5
è siriano, non è musulmano, non è laico (…). non è neppure umano»” evidenziava la Per_5 volontà di manipolare una frase volta ad esternare la passione dell'attrice per la democrazia ed i diritti umani;
- la frase “la deriva a favore dei ribelli siriani è evidente anche dalle risposte ad uno strano questionario in inglese che chiede cosa bisognerebbe fare in Siria? La prima risposta è
«armare l'Esercito libero siriano»” riguardava un fatto non provato e, in ogni caso, volto a trasformare la risposta di Capi di Stato, politici, intellettuali, in merito all'opportunità che i ribelli venissero armati per sconfiggere dall'interno il dittatore , in un fatto Per_5 dimostrante la “deriva” dell'attrice verso i combattenti;
- l'accusa secondo cui avrebbe “insultato” e “sbeffeggiato” i giornalisti che Persona_3
avevano osato intervistare seppur rivolta nei confronti della risultava Per_5 Per_3 contestualizzata in modo da estenderne il disvalore anche all'attrice.
- l'affermazione secondo cui “Il pensiero a senso unico delle due ragazze in ostaggio in Siria risulta evidente dalle immagini postate su Facebook. Un cartello del novembre 2012 è rivolto all'Occidente con la seguente scritta in inglese: «Allah o Akbar è un grido di vittoria. Nessun panico». Oppure un diretto «Cari Onu…Usa…Nato Vi odio»” riguarda fatti non provati e, in ogni caso, era diretta a manifestare un sentimento di partecipazione per le sorti di un popolo straziato da un dittatore;
- il paragrafo relativo al lancio da parte dell'attrice dell'appello salva clandestini di
[...]
CP_
, ed al riferimento al fatto che potrebbe essere una fervente attivista CP_7 CP_7
pagina 5 di 22 della fallita primavera araba di - che favorirebbe l'arrivo dei profughi siriani in Per_4
Italia e che avrebbe partecipato alle stesse manifestazioni dove era stato fotografato Per_8
, che a sua volta in Siria si era fatto immortalare in un video di brutale esecuzione di
[...]
soldati governativi prigionieri dei ribelli - era volta a creare un collegamento suggestivo tra tali figure e conteneva accuse non provate;
- l'affermazione secondo la quale “ non è da meno come amicizie in rete con Persona_3 combattenti in Siria” era indicativa dell'intento denigratoria del giornalista e della riferibilità di tali affermazioni offensive anche all'attrice;
- la frase secondo cui “ , un giovane ribelle mascherato, amico in rete di , Per_9 Per_1 posta le foto delle due ragazze in piazza Duomo a Milano con la bandiera dell'Esercito siriano libero” riguardava un fatto falso, volto a stabilire un'inesistente reciprocità tra un individuo sconosciuto all'attrice e l'attrice stessa;
- il periodo seguente “Su Facebook l'amico più importante dell'attivista «umanitaria» è Per_
il comandante delle Brigate dei martiri di , che in rete si fa Persona_10 fotografare davanti a una dozzina di corpi di nemici uccisi” riguarda un fatto non dimostrato;
- il periodo conclusivo “il gruppo islamista ha avuto rapporti altalenanti con l'Esercito libero, formazione laica e filoccidentale della guerriglia, ma pure con , la costola Per_12
di in Siria, che rivendica il rapimento. Probabilmente il barbuto comandante CP_9
aveva garantito protezione anche nei viaggi precedenti in Siria alle due ragazze innamorate della rivolta siriana. Questa volta qualcosa è andato storto e gli «amici» e si P_ Per_1 sono trasformati in carnefici, o almeno così sembra”, aveva contenuto calunnioso, in quanto volto ad insinuare che l'attrice e sarebbero state sequestrate dai loro Persona_3
stessi amici, ossia militari di legati ad Al Qaeda. Per_12
4. Con riferimento all'articolo pubblicato in data 22 gennaio 2015, l'attrice censurava in particolare le seguenti affermazioni:
- la frase “Le due ragazze erano delle “innamorate” della causa siriana, ma non corrisposte dai gruppi armati anti , che le hanno usate”. Per_5
- le asserzioni secondo cui “Il gruppo che ha tenuto in ostaggio le due ragazze lombarde fin troppo vicine alla guerriglia siriana, è sempre stato lo stesso. Una specie di costola criminale di , la propaggine di in Siria. «Avevano già rapito otto Per_12 CP_9
pagina 6 di 22 occidentali, compreso un americano rilasciato di recente. Forse all'inizio le ragazze pensavano ad un giochino con i sequestratori, ma poi il sequestro è diventato lungo e serio», spiega la fonte del Giornale”;
- il titolo dell'articolo “Ecco la verità sui rapporti tra le ragazze ed i loro rapitori”.
Tali affermazioni erano volte ad affermare un fatto grave ed infamante, ovvero che l'attrice e avrebbero avuto rapporti diretti con i loro sequestratori, tanto da far Persona_3
ipotizzare ad una fonte anonima che ci fosse un accordo tra sequestrate e sequestratori, al fine di simulare il sequestro;
- la parte in cui venivano riportati alcuni brani dell'interrogazione del deputato Persona_13 in quanto il giornalista, nell'affermare che tale interrogazione avrebbe evidenziato “i punti oscuri” della vicenda, aveva citato tale atto per supportare e confermare la cronaca ivi narrata del sequestro e del rilascio dell'attrice e per rendere credibile quanto affermato dal giornalista sulla base delle fonti anonime;
- la citazione nell'articolo della vicenda di e dell'altra ragazza che, Persona_14
divenuta maggiorenne, aveva deciso di arruolarsi come combattente in Siria, era volta a rendere credibile il coinvolgimento di nella congerie terroristica ed TE
islamista.
5. In particolare, l'attrice deduceva di essere stata esposta, a causa delle falsità diffuse con gli articoli sopra menzionati, ad un giudizio di forte riprovazione, condanna e presa di distanza da parte dell'opinione pubblica.
6. Con riferimento al danno subito, rilevava di essere stata sottoposta ad un vero e proprio linciaggio mediatico, che aveva minato la sua reputazione, il suo profilo intellettuale e sociale anche in considerazione della notorietà dell'autore dell'articolo, del quotidiano e della vicenda narrata, nonché dell'attribuzione alla stessa di specifici fatti integranti reati vietati dagli art. 270 bis, quater e quinquies e 367 c.p..
7. La e si costituivano in giudizio, Controparte_6 Controparte_2
contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione passiva della prima;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e la prescrizione dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 1, c.c..
pagina 7 di 22 8. Nel merito deducevano la liceità dei contenuti espressi nell'articolo, in quanto espressione del diritto di cronaca e di critica tutelati dall'art. 21 Cost.. In particolare, con riferimento all'articolo del 3 gennaio, rilevavano che lo stesso aveva ad oggetto post, fotografie e altri contenuti connessi all'account Facebook dell'attrice e che il giornalista si era limitato a riprodurre i contenuti di quanto pubblicato dall'attrice senza alterarne il contenuto o esprimere valutazioni in merito.
9. Con riferimento all'articolo del 22 gennaio, riferivano che lo stesso era volto a sottolineare la preoccupazione generale a seguito dei numerosi rapimenti avvenuti in quegli anni e la necessità di individuare gli strumenti per gestire situazioni simili e che il richiamo all'interrogazione parlamentare era pertinente alla vicenda ed effettuato in modo corretto;
infine, che non vi era prova della sussistenza di un danno e del nesso di causalità con le pubblicazioni censurate.
10. Dopo l'esperimento della procedura di mediazione, l'attrice rinunciava agli atti del giudizio promosso contro (rimasto contumace) e . Controparte_3 Controparte_2
11. Con la sentenza n. 6250/2024 pubblicata il 20 giugno 2024, il Tribunale di Milano rigettava le
Part eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta non ritenendole fondate e condannava al pagamento di euro 20.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno TE
non patrimoniale.
12. In particolare, con riferimento all'articolo del 3 gennaio 2015, il giudice rilevava che era volto a fornire un ritratto dell'attrice e di desunto da quanto dalle stesse pubblicato sui Persona_3
loro profili Facebook, dai soggetti che avevano condiviso i loro post o da quelli i cui post erano stati condivisi e funzionale a sostenere la tesi secondo cui l'attrice e la sua compagna di viaggio sarebbero state in realtà delle attiviste che appoggiavano la lotta armata contro il regime di
Damasco; di conseguenza, che sarebbero state prese in ostaggio proprio dai loro amici combattenti, al fine di far loro lucrare sulle stesse. Il giudice, inoltre, osservava che le produzioni della convenuta, costituite dal mero documento riproduttivo delle sotto elencate immagini, non consentivano di dare per dimostrata la riferibilità all'attrice e la provenienza dal suo profilo Facebook;
si trattava delle fotografie richiamate nell'articolo, ovvero la foto del gruppo di soldatini di plastica, con in mezzo la ballerina dipinta di rosa che imbraccia un fucile mitragliatore;
il fotomontaggio di un kalashnikov avvolto dai fiori, la fotografia del cartello
“Cari Onu…Usa…Nato Vi odio”; la foto della scritta sul muro firmata da WA SO “Qui in
pagina 8 di 22 Siria unico terrorista 15/3/2013 Mc-Italy”; la fotografia del cartello con la Persona_15 scritta “Allah o Akbar è un grido di vittoria. Nessun panico”.
Con riferimento all'attribuzione all'attrice di un “innamoramento” per il kalashnikov, così come di insulti alle Nazioni Unite, riteneva che non fossero sorretti da alcun elemento concreto, in quanto non risultava provata la condivisione delle fotografie che secondo il giornalista avrebbe giustificato tale assunto.
Non vi era, altresì, alcun riscontro all'affermazione secondo cui l'attrice aveva instaurato amicizie con combattenti che posavano con i cadaveri. Ed, invero, il riferimento al fatto che
- il cui appello sarebbe stato rilanciato dalla attrice - poteva essere WA SO Controparte_7
che aveva partecipato alle stesse manifestazioni in cui era stato fotografato Persona_8
soggetto immortalato in Siria in un video di brutale esecuzione di soldati governativi prigionieri di ribelli non aveva trovato conferma sul piano istruttorio. Né era dimostrato il fatto che l'amico più importante su Facebook di sarebbe stato comandante delle Persona_3 Persona_10
Per_ Brigate dei martiri di , che in rete si sarebbe fatto fotografare davanti ad una dozzina di corpi nemici uccisi.
Priva di riscontri risultava anche l'affermazione del giornalista secondo cui “Peccato che proprio fra i loro amici combattenti si annidino i presunti rapitori pronti a lucrare sulle due ragazze prese in ostaggio”, la definizione dei rapitori con il termine “presunti” e l'affermazione dell'instaurazione di rapporti di amicizia tra l'attrice e i rapitori.
Il giudice riteneva che le suddette affermazioni e ricostruzioni non rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, in quanto mancavano elementi concreti idonei a fondare la veridicità di dette asserzioni.
13. In relazione al contenuto dell'articolo del 22 gennaio 2015 il giudice rilevava quanto segue.
Quanto alla parte iniziale dell'articolo del seguente tenore ed appreso da una fonte anonima che recitava testualmente: “«Le due ragazze erano delle innamorate della causa siriana, ma non corrisposte dai gruppi armati anti , che le hanno usate», spiega una fonte al Giornale Per_5
dopo l'audizione sul rapimento di e presso il Comitato TE Persona_3
parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir). Ieri mattina è intervenuto il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che unifica gli sforzi dei servizi segreti, l'ex ambasciatore . Il gruppo che ha tenuto in ostaggio le due Persona_16
ragazze lombarde fin troppo vicine alla guerriglia siriana è sempre stato lo stesso. Una specie
pagina 9 di 22 di costola criminale di , la propaggine di in Siria. «Avevano già rapito otto Per_12 CP_9
occidentali, compreso un americano rilasciato di recente. Forse all'inizio le ragazze pensavano ad un giochino con i sequestratori, ma poi il sequestro è diventato lungo e serio», spiega la fonte del Giornale”, il giudice sottolineava il carattere diffamatorio di tale ultima dichiarazione nella parte in cui attribuiva alle ragazze di avere inizialmente pensato ad un giochino con i sequestratori, in quanto dichiarazione volta a sottintendere la compartecipazione dell'attrice al proprio sequestro;
di conseguenza non riteneva applicabile l'esimente del diritto di cronaca a tale affermazione.
Inoltre, anche il titolo stesso dell'articolo, unitamente alle dichiarazioni attribuite alla fonte anonima, sembrava accreditare la tesi relativa ai rapporti tra le ragazze ed i rapitori e una possibile complicità delle stesse nel sequestro, non come una mera ipotesi da vagliare, ma come una ricostruzione ritenuta certa.
Il giudice riteneva che le citate dichiarazioni riguardassero fatti che non avevano trovato conferma nelle risultanze istruttorie, non essendovi alcuna evidenza del fatto che l'inchiesta aperta dopo il sequestro aveva riguardato un possibile coinvolgimento delle due vittime in tale atto delittuoso;
che, di conseguenza, avessero contenuto diffamatorio ed esulassero dall'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. Part 14. Avverso la decisione del giudice prime cure ha proposto appello , chiedendo in via principale di accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa in relazione al contenuto degli articoli pubblicati il 3 e il 22 gennaio 2015, dovendo nella specie ravvisarsi l'applicazione dell'esimente del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di risarcimento del TE
Part danno;
di conseguenza, ha chiesto disporsi la restituzione in favore di di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e, in subordine, di ridurre il risarcimento liquidato in primo grado nella misura ritenuta di giustizia.
15. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
16. Dopo l'udienza di prima comparizione del 7.1.2025 la causa veniva rimessa in decisone ex artt.
127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 15.04.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
pagina 10 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
17. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a) Primo motivo. Erroneità e falsa applicazione delle norme di diritto laddove il giudice di primo grado ha ritenuto diffamatorio l'articolo del 3 gennaio 2015.
In particolare, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice non ha tenuto in considerazione la circostanza che il giornalista si è limitato ad elencare una serie di post, fotografie e commenti pubblicati sulla pagina Facebook di e TE ciò viene specificato nell'articolo usando l'espressione “raccontiamo e P_ Per_1 attraverso le stesse parole e immagini postate”.
Deduce, inoltre, che il giornalista si era limitato a riportare contenuti e fotografie effettivamente pubblicati sul profilo social dell'appellata, senza esprimere in alcun modo una valutazione sul loro valore;
che l'affermazione secondo la quale la SInora P_ avrebbe avuto amici in Siria si basava sull'elenco degli amici di quest'ultima su Facebook e che il giornalista, nel rispetto del diritto di cronaca, si era semplicemente limitato a tratteggiare la figura dell'appellata sulla base del detto profilo.
Deduce, altresì, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non dimostrata la riferibilità all'attrice delle immagini presuntivamente pubblicate sul suo profilo pubblico, mentre aveva ritenuto che i contenuti scritti riportati negli articoli da fossero attribuibili a _2
. Laddove, invece, il giudice avesse correttamente valutato gli aspetti TE
sopra menzionati, avrebbe ritenuto sussistenti nel caso di specie le scriminanti del diritto di cronaca e di critica in quanto:
- i contenuti erano narrati nel rispetto del dovere di verità, dato che l'articolo prendeva le mosse dai contenuti pubblicati dall'attrice, limitandosi a riportarli con l'uso delle virgolette e a descrivere i contenuti delle immagini postate;
- non vi erano dubbi sull'interesse pubblico a conoscere una vicenda che era stata caratterizzata da un acceso dibattito;
- risulta, altresì, rispettato il requisito della continenza formale in quanto la narrazione del giornalista non sfociava mai in attacchi diretti nei confronti della , né faceva uso di P_
un linguaggio aggressivo o inadeguato.
Opinione della Corte sul primo motivo.
pagina 11 di 22 Al fine di valutare il contenuto degli articoli oggetto di causa risulta opportuno richiamare brevemente i principi giurisprudenziali in materia di diffamazione, principi che realizzano un ragionevole contemperamento tra il diritto all'onore e alla reputazione da un lato e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost.. In particolare la
Suprema Corte si è così pronunciata “in punto di diritto si rammenta - in conformità a principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto arresto del
18 ottobre 1984, n. 5259 - che per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il SInificato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false;
il che si esprime nella formula che 'il testo va letto nel contesto', il quale può determinare un mutamento del SInificato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio);
b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza;
c) nella forma 'civile' dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta”(cfr. Cass. civ. n. 18264/2014;
Cass. civ. n. 14822/2012).
Rispetto a tale esimente, quella del diritto di critica, che ricorre laddove accanto alla narrazione di determinati fatti vengano espresse le opinioni dell'autore dello scritto, ha un ambito più ampio. Sotto il profilo della verità si esercita attraverso la manifestazione di giudizi e opinioni di carattere soggettivo, che in quanto tali non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva, anche se è comunque richiesto che il fatto oggetto di critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui pagina 12 di 22 proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ., n. 21892/2023). Per quanto concerne il profilo della continenza, è consentita all'autore dello scritto l'espressione di opinioni e giudizi anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente, purché vi sia pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico (Cass. civ. n. 25420/2017).
Nel caso di specie, i post, le fotografie, i commenti nonché i fotomontaggi citati nell'articolo sono stati espressamente e ripetutamente contestati da parte attrice con riferimento alla loro riferibilità a già nell'atto introduttivo del giudizio di TE primo grado in cui si afferma testualmente: “la prima questione riguarda la contestazione della esistenza e della riferibilità a dei post, fotografie, commenti, TE
fotomontaggi, riferimenti alla odierna attrice e a terzi. Di essi controparte dovrà quindi provare l'esistenza, la riferibilità a ” (cfr. atto di citazione pag. 7). Persona_17
Part Inoltre, con esplicito riferimento alle seguenti allegazioni di di cui alla comparsa di costituzione: doc. 5 “Post Facebook ” – consistente in una mail inoltrata da TE [...]
a GI NO, che riporta il contenuto di presunti post Facebook della _2
; P_
doc. 6 Fotografie Facebook – foto ballerina rosa in mezzo ai kalashnikov;
foto fucile circondato dai fiori;
foto cartello Usa Nato I Hate you;
foto di due ragazze con scritta in arabo, foto del muro con scritta “unico terrorista qui in Siria Assad”; doc. 7 Post Facebook di – foto con combattenti e scritta: tanto sangue versato Persona_3
e ora spuntano al suo posto fiori rossi meravigliosi;
doc. 8 Post Facebook di – elenco di post Facebook attribuiti a TE P_
;
[...]
nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c. si ribadisce “la contestazione già formulata nell'atto di citazione circa la mancata prova che i post attribuiti all'attrice siano realmente di e si contesta inoltre recisamente l'autenticità e l'affidabilità TE probatoria degli allegati prodotti da controparte (doc. 6,7,8)” ed ancora: “controparte, inoltre, si limita ad allegare delle semplici foto della cui autenticità non vi è alcuna prova: i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 6, 7, 8) non sono peraltro comprensibili, trattandosi di mere fotocopie di anonime fotografie. Del pari irrilevante è lo scambio di email tra il dott. e tale GI NO, che nulla prova, in quanto _2
pagina 13 di 22 complessivamente incomprensibile e irreversibilmente fallimentare rispetto all'onere di prova della reale esistenza dei post attribuiti all'attrice”.
Dunque, “Riassumendo: -si contestano l'esistenza e l'autenticità dei post attribuiti a
; -si contesta l'idoneità probatoria, l'autenticità e rilevanza dei TE documenti n. 5, 6, 7 e 8 prodotti da controparte a prova dell'esistenza di tali asseriti post;
- si contesta in particolare il doc. 5 in quanto collezionato da parte convenuta, non originale, non autentico e del tutto privo di idoneità probatoria” (cfr. memoria parte attrice ex art. 183
n. 1, pag. 5 e ss.).
Infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., in risposta a quanto affermato da Part
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in cui la stessa sosteneva di “aver fornito prova documentale della legittimità di quanto pubblicato e rilevano che sia onere dell'attrice provare che il profilo Facebook dal quale il materiale allegato agli atti è stato estrapolato non sia suo”, la difesa della ribadiva di contestare “come P_
giuridicamente abnorme la pretesa di controparte di assegnare un onere probatorio di segno negativo a parte attrice, avente ad oggetto la prova del fatto che il materiale allegato da parte avversaria sia stato estrapolato da un profilo che non appartiene alla SI.ra
. ha puntualmente contestato e disconosciuto i testi e le P_ TE
immagini che le sono stati attribuiti negli articoli per cui è causa. Controparte ha allegato mere mail provenienti dal giornalista autore degli articoli, con dei testi che parte avversaria arbitrariamente attribuisce all'attrice. Tali testi né hanno la parvenza del post, né promanano da una pagina Facebook, né sono stati creati, condivisi e diffusi da P_
. In altri termini, integrano uno scritto attribuibile al convenuto, non certo
[...] all'attrice. Il loro valore probatorio, dunque, è nullo. Ciò che la scrivente difesa contesta, quindi, è l'inesistenza delle pubblicazioni e dichiarazioni a cui gli articoli del 3 gennaio
2015 e del 25 gennaio 2015 fanno riferimento”.
In punto di contestazione si è pronunciata anche la Suprema Corte la quale ha precisato che
“ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica”, poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”(Cass. civ. n. 8376/2020).
pagina 14 di 22 Nel caso di specie, appare evidente che la contestazione della riferibilità dei post e delle riproduzioni fotografiche a è puntuale, circostanziata e specifica e che TE
Part
non ha fornito la prova della riconducibilità all'appellata di tali post e fotografie.
Quest'ultima, infatti, con specifico riferimento alle produzioni fotografiche richiamate nell'articolo, ovvero la foto del gruppo di soldatini di plastica con al centro la ballerina dipinta di rosa che abbraccia una mitragliatrice;
l'immagine che ritrae un kalashnikov avvolto dai fiori, la fotografia del cartello “Cari Onu…Usa…Nato Vi odio”, la foto della scritta sul muro a firma WA SO “Qui in Siria unico terrorista Persona_15
15/3/2013 Mc-Italy” e la fotografia con la scritta “Allah o Akbar è un grido di vittoria.
Nessun panico” si è limitata a produrre in giudizio delle semplici fotocopie di fotografie, senza riportare né la data di pubblicazione, né il nome della;
ragioni per le quali P_ per cui non risulta provata né la riferibilità all'appellata né la provenienza di dette immagini dal profilo Facebook di quest'ultima.
Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento ai presunti post di P_
, non essendovi prova della provenienza degli stessi dal profilo Facebook
[...] dell'appellata, essendosi parte appellante limitata a produrre in giudizio una mail inviata da a GI NO, che riproduceva il presunto contenuto dei post. Controparte_2
Tale profilo risulta assorbente rispetto a tutte le altre questioni e, pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
b) Secondo motivo. Erroneità e falsa applicazione delle norme di diritto, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto diffamatorio l'articolo del 22 gennaio 2015. L'appellante, nello specifico, deduce che l'articolo in esame si inserisce nell'ambito della polemica che aveva investito al rientro in Italia, dopo la prigionia in Siria, in particolare in TE
relazione al riscatto pagato per la liberazione.
Precisa, inoltre, che il richiamo all'inchiesta parlamentare effettuato dal giornalista aveva esclusivamente l'intento di tracciare un quadro generale in merito al tema di rapimenti e riscatti e che gli unici riferimenti alle ragazze erano le dichiarazioni di terzi riportate con l'utilizzo del virgolettato.
Deduce, altresì, che anche nel caso in cui si utilizzi una fonte anonima, come quello in esame, è possibile invocare la scriminante del diritto di cronaca e di critica e pagina 15 di 22 l'inapplicabilità dell'esimente si ha qualora lo scritto anonimo costituisca da solo l'oggetto della pubblicazione, a differenza di quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui il giornalista ha utilizzato la fonte anonima solo come spunto per un articolo di più ampio respiro.
Opinione della Corte sul secondo motivo.
Con riferimento alla parte dell'articolo in cui il giornalista riporta quanto appreso dalla fonte anonima, le espressioni “le due ragazze erano delle innamorate della causa siriana, ma non corrisposte dai gruppi armati anti , che le hanno usate” e “Forse all'inizio le ragazze Per_5 pensavano ad un giochino con i sequestratori, ma poi il sequestro è diventato lungo e serio” risultano particolarmente diffamatorie nella parte in cui attribuiscono a di TE aver preso parte al proprio sequestro, inscenando un “giochino” con i propri sequestratori.
Inoltre, anche lo stesso titolo dell'articolo “Il caso e . La verità sui rapporti P_ Per_1 tra le ragazze e i ribelli” unitamente alle dichiarazioni fornite dalla fonte anonima sembrano avvalorare la tesi di una possibile complicità delle ragazze nel sequestro, non come mera ipotesi, bensì in termini di ricostruzione certa, come si evince dal titolo che tratta della verità relativa ai rapporti tra le ragazze e i rapitori.
Sempre in tale senso, con specifico riferimento alla “fonte dell'informazione”, la Suprema
Corte ha ritenuto che “per stabilire se l'autore abbia diligentemente saggiato l'attendibilità della sua fonte di informazioni, occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, ed in particolare: (a) la qualità della fonte di informazione del giornalista, giacché il dovere di verifica da parte di quest'ultimo sarà tanto meno accurato, quanto più autorevole sia la fonte dell'informazione; (b) la diffusività del mezzo col quale viene veicolata l'informazione da parte del giornalista, giacché il suo dovere di controllo dovrà essere tanto più zelante, quanto maggiore sia la potenziale diffusività del mezzo d'informazione che intende adoperare. Quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua, non essendo da questi eSIibile un controllo sul merito dell'atto. Ciò, però, non vuol dire che colui il quale riferisca fatti oggettivamente calunniosi, estratti da uno dei suddetti provvedimenti, possa ritenersi sempre e comunque esente da responsabilità. In particolare, colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e comunque il dovere: (a) di dare conto chiaramente che si tratta di fatti riferiti da terzi, e non di fatti direttamente noti al
pagina 16 di 22 giornalista (Cass. sent. n. 2751 del 08/02/2007); (b) di non tacere altri fatti, di cui egli sia a conoscenza, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il SInificato (Cass. sent. n. 14822 del 04/09/2012), come ad esempio nel caso l'articolista taccia sul fatto che le indagini di cui si dà conto risalivano a molti anni addietro (Cass. sent. n. 11259 del 16/05/2007); (c) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (Cass. sent. n. 14822 del
04/09/2012).
In tema di pubblicazione di una notizia proveniente da una fonte anonima, si è espressa anche la Suprema Corte che ha così statuito “in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima, offensiva dell'altrui reputazione, inviata al Procuratore della
Repubblica, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, di cui all'art. 51 cod. pen., presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso e non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima. Ne deriva che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non è applicabile, senza che neppure rilevi il fatto che la concreta individuabilità dei soggetti diffamati sia derivata non dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima” (Cass. civ. n. 12056/2014).
Tanto premesso, fermo restando il diritto alla segretezza delle fonti, il giornalista avrebbe dovuto munirsi, al momento della redazione dell'articolo, della documentazione o delle prove attestanti la verità anche solo putativa delle affermazioni riferibili alla fonte anonima al fine di invocare la scriminante.
Nel caso di specie, invece, le dichiarazioni riguardano fatti che non sono stati provati in quanto non risulta che dall'inchiesta aperta dopo il sequestro sia emerso un coinvolgimento delle vittime nello stesso.
Inoltre, l'accostamento di un fatto storico reale, come quello del sequestro, all'interrogazione parlamentare del deputato in cui sono stati sollevati dubbi Persona_13 sul fatto che potesse trattarsi di un'operazione pianificata a tavolino (considerando il breve lasso di tempo intercorso tra l'entrata delle ragazze in Siria e il loro sequestro), unito a pagina 17 di 22 circostanze screditanti, contribuisce ad avvalorare la tesi che il dubbio contenuto nell'interrogazione parlamentare potesse essere fondato.
Pertanto, si ritiene che le affermazioni riportate sulla base delle dichiarazioni della fonte anonima abbiano contenuto diffamatorio ed esulino dall'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Anche il secondo motivo di appello, dunque, è infondato e non merita accoglimento.
c) Terzo motivo. L'appellante lamenta l'erroneità e falsa applicazione delle norme di diritto, laddove il giudice ha ritenuto di liquidare il danno nella somma di euro 20.000,00 e le spese legali in modo proporzionato.
In particolare, deduce che la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure risulta manifestamente eccessiva in considerazione del fatto che gli articoli oggetto di causa sono stati pubblicati circa 10 anni fa e che l'appellata ha atteso 7 anni prima di agire in giudizio, eliminando prima il proprio profilo Facebook.
In tal senso, la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure avrebbe assunto una funzione punitiva, contra legem e tale da far conseguire a controparte un indebito arricchimento.
Opinione della corte sul terzo motivo.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che, una volta accertata la natura diffamatoria delle notizie, al diffamato deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Cass. civ.
SU, n. 26972/2008).
Inoltre, la Suprema Corte con la pronuncia n. 18174/2014 ha precisato che il danno arrecato alla reputazione deve essere inteso in senso unitario, senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. In termini anche Cass. civ. n. 8397/2016, secondo cui “il danno è pertanto ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire”. In particolare la Suprema Corte in tema di pagina 18 di 22 responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa ha affermato che “il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa
e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ., n. 9385/2018; Cass. civ., n. 8861/2021).
Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valutare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (si veda Cass. civ., S.U. n. 26972/2008) e in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione dell'organo di informazione sui è apparsa la falsa notizia.
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve avvenire, dunque, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass. civ., n. 25739/2014, Cass. civ. n.
13153/2017).
Nel caso di specie, le ripercussioni negative sulla reputazione e sull'onore di P_
sono state oggetto di specifica allegazione nell'atto di citazione di primo grado
[...]
(cfr. pag. 37 e seguenti), nel quale si è evidenziato come i fatti e le amicizie attribuite alla stessa, nonché le illazioni con riferimento alla finalità del sequestro abbiano sconvolto la sua vita di relazione e il suo equilibrio emotivo, arrecandole un grave danno alla reputazione e all'immagine e restituendo all'opinione pubblica un'immagine degradante della stessa.
Con riferimento al danno, l'appellata ha evidenziato di essere stata sottoposta ad un vero e proprio linciaggio a mezzo stampa e che la sua reputazione “la sua figura morale, il suo profilo intellettuale e sociale è tutt'oggi gravemente vulnerato in quanto le gravissime accuse formulate nell'articolo oggetto di causa sono reperibili su Internet nel sito ilGiornale.it” (cfr. pag. 38 atto di citazione).
Nel caso de quo, l'incidenza negativa della notizia sulla reputazione e sull'onore dell'appellata, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado, possono pagina 19 di 22 desumersi in via presuntiva dalla oggettiva portata diffamatoria dei fatti attribuiti a P_
, sia con riferimento alle “amicizie con combattenti che posano con i cadaveri”, in
[...]
quanto lasciano intendere un atteggiamento di condivisione da parte della stessa di atti violenti, sia con riferimento alle affermazioni volte ad instillare il dubbio della fittizietà del sequestro, in quanto volte a far ritenere che sia stata complice in questo grave reato.
A ciò devono aggiungersi i numerosi commenti negativi pubblicati sulla pagina Facebook del quotidiano con riferimento all'articolo del 22 gennaio 2015, che sono indicativi di come l'immagine e la reputazione dell'appellata ne siano uscite screditate (cfr. doc. 20 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, la liquidazione del danno è stata effettuata dal giudice prendendo in considerazione la gravità dei fatti attribuiti alla stessa, la notorietà dell'autore dell'articolo, del quotidiano a tiratura nazionale e della vicenda narrata, la professionalità del giornalista autore degli articoli, la posizione e la giovane età del soggetto diffamato (21 anni al momento della pubblicazione), l'impatto generato sull'opinione pubblica dalla diffusione delle notizie, capace di generare sentimenti di odio e di avversione, come dimostrato dai commenti offensivi, denigratori e umilianti che hanno corredato i due articoli.
Ciò posto, tenendo in considerazione tutti gli aspetti sopra menzionati, la somma di euro
20.000,00, liquidata in via equitativa e onnicomprensiva per entrambi gli articoli dal giudice di primo grado, appare corrispondente ai parametri per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che per la diffamazione di modesta gravità prevede a titolo di liquidazione del danno un importo compreso tra euro 11.750,00 ad euro 23.498,00.
Ne consegue che anche le doglianze relative alle spese legali sono infondate in quanto le stesse sono state parametrate sulla base della somma correttamente liquidata dal giudice di prime cure.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello va rigettato.
18. L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi Controparte_6
condannata ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata . Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 TE agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
pagina 20 di 22 professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 20.000,00), in rapporto ai valori medi previsti, data la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., avanzata da parte appellata, in quanto non si ravvisano i presupposti della malafede o Part colpa grave nella condotta processuale di , presupposti, peraltro, neppure tratteggiati dalla difesa della . P_
Va, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 2336/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_6
Tribunale di Milano n. 6250/2024 che, per l'effetto, conferma;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
a rifondere in favore di , le spese di lite del presente grado, che liquida in TE
complessivi € 3.966,00 - oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge;
3. respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da;
TE
4. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 29.4.2025.
pagina 21 di 22 Il ConSIliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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