Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1402/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Marzia Di Bari Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2023 promossa da:
, nato a [...] l' 11.05.1987, con il patrocinio dell'Avv. LUISA Controparte_1
MAZZITELLI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GABRIELLA Controparte_2
CAPONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 10
Come nelle precisazioni delle conclusioni in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.06.2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 dello scioglimento del matrimonio contratto in Massa Martana (PG), il 24.05.2014, con CP_2
esponendo che dall'unione sono nati due figli: , nato a [...] il
[...] Persona_1
1.05.2015, e nata a [...] il [...]; deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla Per_2 coniuge in virtù di separazione pronunciata con sentenza, pronunciata all'esito di procedimento giudiziale concluso su conclusioni congiunte delle parti in data 4.7.2021.
Il ricorrente ha esposto:
- che in data 10.07.2019 il Tribunale di Terni, con sentenza parziale n. 586/2019, ha pronunciato la separazione, e in data 4.07.2021, ha pronunciato la sentenza definitiva di separazione dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli minori ogni settimana il lunedì e il mercoledì dalle h. 15.30 con pernotto fino alla mattina del giorno successivo (con accompagnamento a scuola o nel periodo di chiusura della scuola alle ore 10,00 a casa della madre) e, a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 9,00 fino alle ore 20,00 di domenica, con pernotto nella notte del sabato;
in occasione delle vacanze estive per giorni
15, anche consecutivi, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, ad anni alterni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 25 dicembre e dal 31 dicembre al 1' gennaio, in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
invitando altresì, i genitori individualmente ad un percorso di psicoterapia individuale e congiuntamente ad avviare presso il SIM Parte_1 un percorso di sostegno alla genitorialità; determinando il contributo al mantenimento dei figli minori da parte del padre in euro 500,00 mensili da rivalutare annualmente, oltre il 60% delle spese straordinarie e con contributo per il mantenimento della resistente per importo mensile di euro 200,00, rivalutabili annualmente;
- che con decreto emesso in data 15.12.2021 dall'intestato Tribunale in accoglimento della domanda della è stato disposto l'ordine diretto a carico del datore di lavoro del ricorrente per la CP_2 corresponsione dei contributi per il mantenimento dei figli e della stessa alla resistente, in CP_2 considerazione dell'inadempimento a tali obblighi;
- che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti ed indipendenti, in quanto il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente con la qualifica di operaio e percepisce retribuzione mensile netta di circa 1.700,00 euro, mentre la resistente svolgerebbe attività come dipendente di una agenzia per il lavoro con contratto interinale;
pagina 2 di 10 -di non essere proprietario di alcun bene immobile e di vivere in abitazione in locazione un canone mensile di euro 400,00, oltre spese condominiali;
- che dopo la separazione la resistente avrebbe posto in essere condotte di prevaricazione, violando i provvedimenti giudiziali e rendendo difficoltose le relazioni padre figli, con effetti negativi per questi ultimi, con deposito in atti da parte del di una relazione, redatta da psicologa incaricata dallo CP_1 stesso ricorrente di compiere una valutazione della situazione familiare;
- che per il minore le insegnati avrebbero suggerito una consulenza psicologica in Persona_1 relazione ad un disturbo dell'attenzione e delle abitudini alimentari;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia, anche parziale, dello scioglimento del matrimonio, con la cessazione di qualsivoglia contributo economico in favore della resistente, l'affido condiviso dei due figli minori e con collocamento prevalente presso di sé e con diritto di visita Persona_1 Per_2 del genitore non collocatario secondo il piano genitoriale depositato (richiedendo il collocamento prevalente di figli minori presso l'abitazione dello stesso ricorrente, con modalità di frequentazione madre figli per due pomeriggi a settimana e fine settimana alterni oltre che per i periodi di vacanza); con contributo mensile per il mantenimento dei figli minori da porre a carico della resistente di almeno euro 200,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese extra, secondo il protocollo in essere preso il Tribunale di Terni;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 28.09.2023, si è costituita aderendo alla richiesta di scioglimento del Controparte_2 matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, ma opponendosi a tutte le ulteriori domande e contestando, in primo luogo, la relazione della psicologa incaricata dal ricorrente di redigere una relazione, ritenendo le conclusioni presenti nella stessa diffamatorie e calunniose. La ha CP_2 rappresentato di non aver mai allontanato i figli dal padre, né di aver ostacolato il loro rapporto ma, al contrario, di aver sempre cercato di favorirlo, segnalando come la consulenza svolta dalla CTU durante il procedimento di separazione aveva valutato come congrue le competenze genitoriali delle parti, e segnalando come il avrebbe assunto comportamenti ostruzionistici e di mancata CP_1 collaborazione, anche disattendendo le indicazioni fornite in sede di CTU quale l'invito, presente anche nella sentenza di separazione, finalizzato a intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e rifiutando il sostegno alla genitorialità, anche ripetutamente proposto. La resistente ha contestato la richiesta avanzata dal ricorrente di collocamento prevalente dei minori presso di sé, evidenziando come l'orario di lavoro di non consentirebbe allo stesso di poter seguire giornalmente i bambini CP_1 nell'attività scolastica e negli impegni pomeridiani, evidenziando altresì la assenza di congrua abitazione. La resistente ha, infine, evidenziato di essere priva di occupazione e di redditi e che, dopo il matrimonio, avrebbe svolto attività lavorative precarie e part-time e di essere proprietaria di un immobile acquistato con l'aiuto determinante dei genitori, che farebbero fronte al pagamento della rata mensile di mutuo sullo stesso gravante per € 354,00 mensili, chiedendo la determinazione a suo favore di assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili. Tanto premesso la resistente ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
prevedendo che il padre potrà tenere con sé i minori ogni mercoledì dalle ore 15,30 e con pernotto fino alla mattina del giorno successivo (accompagnandoli a scuola) e, a settimane alternate,
pagina 3 di 10 dal sabato alle 10,00 fino alle 18,00 della domenica, con pernotto nella notte del sabato;
in occasione delle vacanze estive per 15 giorni, anche consecutivi, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, ad anni alterni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di pasqua o il lunedì di Pasqua;
ponendo a carico del un assegno per il mantenimento nella misura di 300,00 euro per ciascuno dei figli ed un CP_1 assegno divorzile a favore della stessa nella misura almeno di euro 200,00 mensili, entrambi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha dichiarato di dimorare in immobile di proprietà dei genitori, convivendo con gli stessi, di svolgere attività lavorativa quale operaio specializzato con reddito mensile netto di euro 1.600 per 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari, di essere onerato della rata di finanziamento per spese legali e spese correnti di 500,00 euro circa mensili;
la resistente ha dichiarato di dimorare nella casa di proprietà con rata di mutuo di euro 354,00 al mese
(corrisposta dai genitori), di svolgere attività lavorativa quale addetta infopoint in un ufficio turistico con contratto a chiamata part time, con retribuzione mensile netta di euro 800,00 circa.
La Presidente delegata, all'esito dell'udienza, ha disposto l'acquisizione dalla Procura della Repubblica degli atti che vedevano come imputata una delle parti e l'altra persona offesa, nonché del procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace in cui è imputata per minacce ai danni di Controparte_2 [...]
(all'epoca convivente con ) persona offesa;
ha disposto, inoltre, il deposito CP_3 Controparte_1 del contratto di lavoro e delle buste paga della resistente.
All'udienza del 27.11.2023 la Presidente delegata ha confermato i provvedimenti della separazione, come vigenti, salva la revoca del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente
(preso atto dell'inizio dell'attività lavorativa da parte della stessa con remunerazione pari ad € 981,00 mensili) e ha disposto il prosieguo dell'istruttoria.
Acquisiti gli atti dei procedimenti penali, escussi tre informatori, ritenuta la causa matura per la decisione sono stati assegnati alle parti termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e la decisione è stata rimessa al
Collegio, acquisite le conclusioni del in data 14.11.2024. Parte_2
Preliminarmente deve darsi atto della rinuncia della resistente alla domanda di assegno divorzile formalizzata nella comparsa conclusionale, con definitiva conferma della revoca del contributo al mantenimento della determinato in sede di separazione, secondo quanto già disposto nei CP_2 provvedimenti provvisori ed urgenti nel corso del presente giudizio. Inoltre, deve essere evidenziato il trasferimento del ricorrente in abitazione messa a disposizione dai genitori che hanno acquistato un immobile concesso in comodato gratuito al Devono pertanto essere decise le domande di CP_1 scioglimento del matrimonio, di affidamento dei figli minori delle parti e di determinazione del contributo per il loro mantenimento.
Scioglimento del matrimonio
pagina 4 di 10 La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Domanda di affidamento e collocamento dei figli
Nella separazione è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna ed ampia disciplina delle frequentazioni padre figli (due pomeriggi a settimana con pernottamento, e fine settimana alternati oltre a prolungati periodi di vacanza scolastica).
Entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli, mentre sussistono divergenze quanto al collocamento prevalente dei minori presso l'uno o l'altro genitore avendo il ricorrente chiesto il collocamento presso di sé e la resistente chiesto la conferma del collocamento presso la di lei abitazione già disposto in sede di separazione.
Nel corso del giudizio sono emerse condotte che impongono di modificare i provvedimenti esistenti al fine di evitare che le forti tensioni manifestatesi, e che hanno sicuramente creato difficoltà nei figli minori non si ripetano. Dall'esame delle risultanze acquisite in atti emerge che i genitori hanno avuto difficoltà dal momento della separazione nella gestione della genitorialità e in particolare della frequentazione dei minori, in quanto anche se non risulta che si sia mai interrotto il rapporto dei minori con l'uno o l'altro genitore, sono emerse rilevantissime criticità che hanno esposto i minori al conflitto tra le parti, oltre ad essere state evidenziate condotte disfunzionali di ciascuno dei genitori.
Il padre già nelle prime fasi post separative non ha correttamente adempiuto agli obblighi di mantenimento dei figli, inducendo la madre a rivolgersi all'autorità giudiziaria per emettere provvedimento di ordine diretto (cfr. decreto del 15.12.2021 emesso previa verifica dell'inadempimento paterno agli obblighi sullo stesso gravanti). Tale condotta non può non ripercuotersi sulla serenità dei figli, generando tensioni tra i genitori causate dall'inadempimento paterno agli obblighi sullo stesso gravanti.
La madre ha tenuto comportamenti che hanno creato notevoli tensioni in capo ai figli. In particolare nel corso del presente giudizio è stata compiuta approfondita verifica dei fatti accaduti in data 24 aprile
2023, quando nel corso di una festa organizzata nel Comune di durante la quale il ricorrente Pt_1 avrebbe dovuto esibirsi come sbandieratore, nel giorno nel quale secondo la sentenza di separazione i pagina 5 di 10 minori dovevano permanere proprio con il padre, questi aveva delegato all'accudimento dei figli l'allora compagna, e la vedendo nel paese i figli insieme con la allora compagna del ricorrente, l'avrebbe CP_2 seguita e ritenendo che i bambini non dovessero restare con la donna, li avrebbe presi con sé; a seguito di tale condotta materna la ex compagna del ricorrente chiamava il che raggiungeva la CP_1 CP_2 cercando di riprendere con sé i minori. Da tale situazione scaturiva un fortissimo diverbio con urla, strattonamenti, colpi inferti dalla al Il procedimento penale risulta essere stato oggetto CP_2 CP_1 di richiesta di archiviazione (alla quale il si è opposto e allo stato non si conosce l'esito di CP_1 tale opposizione) ma a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti emersi all'esito del procedimento quanto accertato nel presente giudizio è condotta lesiva della serenità dei minori. , Controparte_3 ex compagna del e , escusse quali persone informate sui fatti, hanno dichiarato CP_1 Persona_3 di aver visto la colpire con calci e pugni in varie parti del corpo il (cfr. SIT del 6.6.2023 CP_2 CP_1 allegate agli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, circostanza confermata anche nella presente giudizio dalla escussa come informatrice); mentre altre persone presenti sui luoghi hanno affermato CP_3 di non aver visto tali percosse (cfr. dichiarazione di , e di ) e di Testimone_1 Tes_2 aver sentito il e la allora compagna urlare nei confronti della e della di lei madre CP_1 CP_2
(presente ai fatti). Tuttavia tutti le persone presenti sui luoghi hanno confermato di aver sentito la figlia delle parti piangere e urlare a causa di quanto stava accadendo, e hanno confermato che i minori Per_2 sono stati separati rimanendo la figlia con il padre e il figlio con la madre nell'immediatezza del diverbio, salvo poi ricongiungersi solo con l'intervento dei nonni (paterno e materno), con presumibile grande turbamento in capo ad entrambi i bambini.
La circostanza che la abbia provocato con la sua condotta il diverbio ha esposto i figli ad una CP_2 situazione di grande difficoltà; la resistente scegliendo di inseguire l'allora compagna del che CP_1 accompagnava i minori, e di prendere con sé i figli (cfr. le dichiarazioni rese della stessa nel CP_2 corso delle indagini ) pur nella consapevolezza che si trattava dei giorni di permanenza paterna, e della presumibile esposizione dei minori ad un diverbio in luogo pubblico, invece di compiere scelte diverse e maggiormente tutelanti (come per esempio chiamare il ricorrente per chiedere chiarimenti sulla situazione), evidenzia le serie carenze genitoriali della stessa, non in grado di proteggere i minori da possibili tensioni. Inoltre, la resistente è imputata in procedimento penale per ingiurie e minacce a carico dell'ex compagna del ricorrente, per fatti avvenuti in presenza dei minori;
anche in questo caso pur prescindendo dalla eventuale condanna penale (non rilevante ai fini del presente giudizio) quello che rileva è che i minori sono stati esposti ad un acceso diverbio verificatosi al momento in cui gli stessi venivano riaccompagnati dal padre e dell'allora compagna dello stesso al termine delle vacanze estive
(non potendosi condividere la prospettazione della resistente in merito alla assenza dei minori quando il diverbio sarebbe accaduto, poiché i bambini sarebbero stati prelevati dai nonni, essendo presumibile che, dato quanto desumibile dagli atti del procedimento penale, i minori, pur se non fisicamente presenti, abbiano potuto percepire le tensioni tra i genitori, a causa della reazione materna rispetto al presunto ritardo nell'accompagnamento al momento del loro arrivo).
Al termine del giudizio entrambe le parti hanno evidenziato un miglioramento della situazione sia per la capacità di seguire adeguatamente il figlio minore, all'esito dell'accertamento delle difficoltà del bambino e della conseguente necessità di definire in percorso scolastico differenziato, sia per il pagina 6 di 10 miglioramento della comunicazione (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.3.2024, che si riportano
“La resistente dichiara: “Ultimamente riesco ad avere rapporto più civile con riusciamo a CP_1 dialogare di più per i bambini. I rapporti non sono idilliaci ma si stanno avviando su una buona strada.
Per siamo andati insieme a parlare con gli insegnati e dallo psicologo e abbiamo Persona_1 firmato insieme il piano differenziato non ci sono contrasti su questo. Quest'anno ci siamo accordati sui periodi di vacanza al contrario di quanto accadeva negli scorsi anni. ”Il ricorrente dichiara:
“Sembra che la situazione sia migliorata dal momento in cui sono tornato single, il mio timore è quanto tempo durerà questo perché appena mi avvicinavo ad una persona ripartivano le ripicche. Confermo che non ci sono contrasti sulla gestione di .”). Tuttavia occorre segnalare alle parti che Parte_3 qualora il miglioramento intrapreso non dovesse permanere, nel caso di ripresa delle tensioni o di comportamenti inadempienti dell'uno o dell'altro genitore potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, potendo le condotte sopra descritte se reiterate produrre potenziale pregiudizio per i minori.
All'esito del procedimento, il Collegio pur ritenendo di confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori proprio alla luce del miglioramento descritto, ritiene di dover intervenire sulla disciplina del collocamento dei minori, prevedendo un collocamento paritetico che eviti il più possibile i contatti tra i genitori, limiti gli spazi per la organizzazione nella gestione dei figli con presumibile beneficio quanto alla riduzione della conflittualità. L'allegazione della resistente che il ricorrente a causa dei turni di lavoro non potrebbe seguire adeguatamente i minori non può essere condivisa alla luce delle già ampie modalità di frequentazione padre figli (due pomeriggi a settimana con pernottamento e fine settimana alternati) ed inoltre l'inizio di attività lavorativa (seppure part time) da parte della resistente fa ritenere che anche la stessa dovrà essere coadiuvata nella gestione dei minori, dovendo sottolineare come in presenza di due genitori entrambi occupati lavorativamente sia possibile la delega a persone di fiducia del genitore cui è demandato l'accudimento dei figli per i periodi di permanenza presso lo stesso.
Pertanto deve essere previsto che i minori permarranno con ciascun genitore secondo le seguenti modalità organizzative:
la prima settimana i minori permarranno con la madre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola, e con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
la seconda settimana i minori permarranno con il padre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola, e con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, e con il padre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
per i periodi delle festività devono essere sostanzialmente confermati i provvedimenti in essere, secondo quanto precisato in dispositivo, ribadendo che in caso di mancanza di diverso accordo dovranno essere puntualmente rispettati i provvedimenti indicati senza possibilità di modifica potendo i genitori organizzare le vacanze dei figli nei tempi specificati nel provvedimento. pagina 7 di 10 Tale organizzazione delle frequentazioni riducendo al minino la necessità di interlocuzione tra i genitori con accompagnamento e ripresa dei figli da scuola potrà presumibilmente essere di ausilio per evitare future tensioni.
Domanda di contributo al mantenimento dei figli minori
Quanto alle modalità di mantenimento dei minori, l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, per questo è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il ricorrente percepisce svolgendo attività lavorativa di operaio i seguenti redditi:
CU 2024 reddito complessivo lordo annuo € 25.811,69
CU 2023 reddito complessivo lordo annuo € 25.960,67
CU 2022 reddito complessivo lordo annuo € 24.620,51
pari a circa € 1700/1800 mensili netti
Non ha costi di locazione risiedendo in abitazione di proprietà dei genitori in comodato gratuito;
è gravato da esposizioni debitorie.
La resistente che al momento della separazione non lavorava ha iniziato a svolgere attività lavorativa part time percependo circa € 1000,00 mensili (cfr. busta paga in atti per € 981,00), è proprietaria della casa di abitazione la cui rata di mutuo per € 354 mensili è pagata dai genitori.
Alla luce di tali risultanze considerando la differenza reddituale tra le parti con percezione di maggiori redditi del ricorrente, le maggiori consistenze patrimoniali della resistente proprietaria della casa di abitazione, l'aumento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre con conseguente aumento dei costi per il loro mantenimento ordinario, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli deve essere determinato in € 200 mensili per ciascun figlio (€ 400 mensili complessive), con decorrenza dal mese di gennaio 2025 data della presente decisione (fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori) oltre ISTAT annuale.
Le spese straordinarie determinate in applicazione del Protocollo in essere nell'intestato Tribunale in ragione dell'aumento dei redditi della resistente e dell'aumento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Pe l'assegno unico dovrà applicarsi la disciplina normativa, con suddivisione dello stesso al 50% tra i genitori.
pagina 8 di 10 Spese di giudizio
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Controparte_2 in MASSA RT (PG) il 24.05.2014
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MASSA
RT (PG) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 4, parte II, serie C);
affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi, disponendone il collocamento paritetico secondo quanto di seguito indicato;
dispone i minori permangano presso ciascun genitore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità:
la prima settimana i minori permarranno con la madre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola, e con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
la seconda settimana i minori permarranno con il padre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola, e con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, e con il padre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
in occasione delle vacanze estive per giorni 30, anche consecutivi, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, ad anni alterni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 25 dicembre e dal 31 dicembre al 1' gennaio, in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
determina in 400,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (data della decisione) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli pagina 9 di 10 indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con conferma dei provvedimenti provvisori per il periodo precedente alla presente decisione;
dispone che i genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie.
conferma la revoca del contributo al mantenimento della resistente già disposta in sede di provvedimenti provvisori;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3 gennaio 2025.
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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