Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12632/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 12632/2024
R.G. e pendente tra
( , rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Michele Geronimo,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre della minore Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 6
(26.09.2023) nata fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che la convivenza tra i genitori si è interrotta durante la gravidanza e che il padre si disinteressa della minore.
Ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente presso una cooperativa sociale mentre il padre non ha stabile occupazione.
Ha lamentato che il disinteresse paterno determina difficoltà nello svolgimento delle incombenze riguardanti la minore.
Ha concluso domandando: l'affidamento esclusivo della minore;
la predisposizione di un regime di visite;
un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 oltre 50% per spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (ricorso depositato il
28.11.2024).
I.2.- non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 24.03.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio ritenendola matura per la decisione senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
II.- I provvedimenti riguardanti la figlia minore
[...]
(26.09.2023) devono essere adottati nei termini Persona_1 che seguono.
II.1.- In accoglimento della richiesta materna, la minore deve essere affidata in via esclusiva alla genitrice.
Le deduzioni della ricorrente in ordine al disinteresse paterno sin dalla nascita della minore devono ritenersi verosimili e trovano riscontro nel comportamento processuale del resistente oltreché nelle attendibili dichiarazioni fornite dalla madre in udienza. A ciò si aggiunga che l'attrice ha prodotto delle conversazioni tra i genitori che dimostrano la non tempestiva disponibilità paterna nel rilascio delle autorizzazioni necessarie e confermano i suoi inadempimenti sul versante economico.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 6 R.G. 12632/2024.
Non vi è dubbio che tale disinteresse determina pregiudizio all'interesse della minore e giustifica l'affidamento esclusivo alla madre.
II.2.- La minore resterà collocata presso la madre.
II.3.- Quanto agli incontri tra padre e figlia, il diritto alla bigenitorialità di quest'ultima comporta la necessaria previsione di un calendario che possa consentire lo sviluppo della relazione della diade.
In ogni caso, occorre osservare che attualmente ha Per_1 circa un anno e mezzo di età ed ha pertanto una fisiologica esigenza di prevalente presenza materna. Pertanto, occorre fissare un calendario di incontri padre/figlia che valga sino al raggiungimento dell'età di tre anni di;
e stabilire Per_1 sin d'ora tempi e modalità della presenza paterna a partire dall'inizio del quarto anno di età della figlia (ovverosia dalla mensilità di ottobre 2026).
E dunque, sino alla mensilità di settembre 2026, il padre potrà e dovrà tenere con sé la minore, prelevandola e riportandola al suo domicilio, nei seguenti termini: a) il
Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 19:00; b) il Sabato, a settimane alterne, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e la Domenica, a settimane viceversa alterne, dalle ore 10:00 alle ore 17:00; c) il 15 agosto 2025, il 8 dicembre 2025, il 01 gennaio 2026, la
Domenica di Pasqua 2026 e il 02 giugno 2026 dalle 10:00 alle
19:00 e così anche per ogni festività del papà; d) i giorni di compleanno della minore saranno trascorsi con entrambi i genitori.
Invece, a partire dalla mensilità di Ottobre 2026, il padre potrà e dovrà tenere con sé la minore, prelevandola e riportandola al suo domicilio, nei seguenti termini: a) il
Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b) a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2026, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h. 21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle h.
21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 6 R.G. 12632/2024.
Venerdì santo alle h. 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) la festività del papà di tutti gli anni;
f) i giorni di compleanno della minore saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
Con la precisazione che, in ogni tempo, i regolamenti degli incontri sono suscettibili di modifica su accordo dei genitori, i quali dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la figlia.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 corrispondente a quella immediatamente successiva al deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in misura pari ad € 250,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze della minore, parametrabili a quelle ordinarie di una bambina di quell'età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via pressoché esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato con un reddito mensile pari a circa € 1.600,00. Quanto al padre, non
è dichiarata la sua attuale occupazione tuttavia è indubbio che abbia una piena capacità lavorativa già messa a frutto in passato, se è vero come è vero che egli ebbe ad impegnarsi in via stragiudiziale al pagamento di una somma di € 200,00 mensili da elevare ad € 300,00 al momento di una eventuale stabilizzazione della sua posizione lavorativa (cfr. docc. 3 e
6). È altresì emerso che in epoca precedente all'introduzione del presente giudizio egli percepiva una indennità di disoccupazione che disvela l'esistenza di pregressi redditi da lavoro.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 6 R.G. 12632/2024.
Pertanto, la misura di € 250,00 appare del tutto congrua anche in ragione di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
II.4.2.- Le spese straordinarie per la figlia minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice affidataria esclusiva.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 12632/2024 introdotto con ricorso del
28.11.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., disattesa ogni CP_1 altra questione, così provvede:
1) DISPONE che la minore Persona_1
(26.09.2023) è affidata in via esclusiva alla madre Pt_1
presso cui resta collocata;
[...]
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 pagare mensilmente in favore di la somma di Parte_1
€ 250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024 (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
4) DISPONE che le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 6 R.G. 12632/2024.
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese Controparte_1
e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Michele Geronimo dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 6 di 6