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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19327/2024 promossa da:
CP_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Spaolonzi Riccardo, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in RIVA CP_1 CP_2
PRESSO l 12/09/2009. CP_3
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 4.10.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 27.04.2016.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso in capo ai genitori del minore, , con collocazione Persona_1 principale presso la madre;
DISPONE che, salvi diversi accordi, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 22.00;
- due pomeriggi (salvo diverso accordo martedì e giovedì) dalle ore 17.30 alle ore 22.00;
- il 24 dicembre dalle ore 10.00 fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, con riaccompagna mento presso l'abitazione materna;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 26 dicembre al primo gennaio ed un anno dall'1 al 6 gennaio);
- le vacanze pasquali ad anni alterni;
- per tre settimane consecutive durante il mese di agosto (uguale periodo temporale spetterà alla madre durante l'estate) periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e, in difetto di accordo, le prime tre settimane di agosto negli anni pari, mentre negli anni dispari le ultime tre settimane. Il calendario pagina 2 di 3 ordinario di visita rimarrà sospeso nel periodo di vacanza in cui il minore si troverà con uno o l'altro genitore.
- Il giorno del compleanno del figlio in alternanza tra i genitori.
Tutte le modalità di cui sopra potranno essere modificate in base agli accordi tra le parti e secondo gli impegni e i desideri del minore.
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, mediante bonifico bancario, l'importo mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie, mediche, non coperte dall'SSN, scolastiche (iscrizione e libri), sportive e ricreative, concordate e documentate, vengano divise al 50% tra i genitori;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che nulla si richiedono reciprocamente, a titolo di contributo al mantenimento, essendo ambedue autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro e prima d'ora ogni rapporto economico- patrimoniale inerente al pregresso matrimonio e di non avere nulla a pretendere, reciprocamente per nessuna causa o motivo, nulla di escluso.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di prestare reciproco assenso al rinnovo o al rilascio di passaporto, anche per il minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19327/2024 promossa da:
CP_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Spaolonzi Riccardo, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in RIVA CP_1 CP_2
PRESSO l 12/09/2009. CP_3
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 4.10.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 27.04.2016.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso in capo ai genitori del minore, , con collocazione Persona_1 principale presso la madre;
DISPONE che, salvi diversi accordi, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 22.00;
- due pomeriggi (salvo diverso accordo martedì e giovedì) dalle ore 17.30 alle ore 22.00;
- il 24 dicembre dalle ore 10.00 fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, con riaccompagna mento presso l'abitazione materna;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 26 dicembre al primo gennaio ed un anno dall'1 al 6 gennaio);
- le vacanze pasquali ad anni alterni;
- per tre settimane consecutive durante il mese di agosto (uguale periodo temporale spetterà alla madre durante l'estate) periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e, in difetto di accordo, le prime tre settimane di agosto negli anni pari, mentre negli anni dispari le ultime tre settimane. Il calendario pagina 2 di 3 ordinario di visita rimarrà sospeso nel periodo di vacanza in cui il minore si troverà con uno o l'altro genitore.
- Il giorno del compleanno del figlio in alternanza tra i genitori.
Tutte le modalità di cui sopra potranno essere modificate in base agli accordi tra le parti e secondo gli impegni e i desideri del minore.
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, mediante bonifico bancario, l'importo mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie, mediche, non coperte dall'SSN, scolastiche (iscrizione e libri), sportive e ricreative, concordate e documentate, vengano divise al 50% tra i genitori;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che nulla si richiedono reciprocamente, a titolo di contributo al mantenimento, essendo ambedue autosufficienti;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro e prima d'ora ogni rapporto economico- patrimoniale inerente al pregresso matrimonio e di non avere nulla a pretendere, reciprocamente per nessuna causa o motivo, nulla di escluso.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di prestare reciproco assenso al rinnovo o al rilascio di passaporto, anche per il minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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