Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2916
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento, effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e perfezionata per compiuta giacenza, sia rituale e valida. Non si applica la L. 890/1982 ma la disciplina del servizio postale ordinario, per cui non sono richieste la relata dell'ufficiale giudiziario, la qualifica di pubblico ufficiale del portalettere, né la comunicazione di avvenuto deposito. È sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza e la permanenza del plico in deposito per dieci giorni. Non sono richieste descrizioni analitiche dei tentativi di consegna né la leggibilità integrale dei timbri se la spedizione è identificabile.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Gli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2020 sono stati notificati nel 2023, entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982. La notificazione interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale, rendendo la successiva iscrizione a ruolo e la cartella del 2025 pienamente tempestive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2916
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2916
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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