CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2916/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20376/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
IM NO - [...]
Difeso da
CO LF - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
RI AS - [...]
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
NL TI - [...]
ed elettivamente domiciliato presso gianluca.tisci@pec.studiolegaletisci.com Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091398665000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2467/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese. Resistenti: chiedono il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti impugnati.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250091398665000 notificata in data 29 ottobre 2025, emessa per tassa automobilistica anno 2020 per l'importo di euro 546,91, deducendo l'omessa e/o irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento n. 064196377928 e n. 064110419255, nonché la prescrizione del credito.
Si costituivano la Regione Campania, che produceva documentazione attestante la rituale notificazione degli avvisi di accertamento, e l'Agenzia delle Entrate – SI, eccependo la propria estraneità alle contestazioni relative alla fase accertativa.
Il ricorrente depositava motivi aggiunti insistendo sulla pretesa irregolarità delle notifiche per compiuta giacenza.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, la cartella di pagamento stessa per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento per l'anno 2020, eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e perfezionata per compiuta giacenza.
Le eccezioni del ricorrente si fondano su quattro profili: assenza di annotazioni sui tentativi di consegna, mancata indicazione dell'agente notificatore, illeggibilità dei timbri e omessa raccomandata informativa.
Tali censure sono infondate.
In materia di tassa automobilistica è pacifico che l'Amministrazione possa procedere alla notifica diretta a mezzo raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 261/1990. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tale ipotesi, non si applica la L. 890/1982, ma la disciplina del servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 8293/2018; Cass. n. 2339/2021).
Ne consegue che:
• non è richiesta la relata dell'ufficiale giudiziario
• non è necessaria la qualifica di pubblico ufficiale del portalettere
• non è richiesta la CAN (comunicazione di avvenuto deposito)
La Cassazione ha chiarito che, in caso di temporanea assenza del destinatario, è sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza e la permanenza del plico in deposito, perfezionandosi la notifica decorsi dieci giorni (Cass. n. 3017/2024).
Pertanto appare infondata la eccezione sulla dedotta mancata spedizione della raccomandata informativa.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre , è costante nel ritenere che la notifica per compiuta giacenza costituisca forma pienamente valida di perfezionamento della notificazione, purché risulti il rilascio dell'avviso di giacenza e il decorso del termine di legge.
Non è richiesta la descrizione analitica dei tentativi di consegna né la leggibilità integrale dei timbri quando il documento consente comunque l'identificazione della spedizione e della sequenza notificatoria (Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 24595/2022).
Gli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2020 risultano notificati nel 2023, entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982.
La notificazione interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale. La successiva iscrizione a ruolo e la cartella del 2025 sono quindi pienamente tempestive.
Le contestazioni riguardano la fase accertativa, di esclusiva competenza della Regione Campania. L'Agenzia della riscossione agisce quale mero adiectus solutionis causa, secondo orientamento consolidato della Cassazione (Cass. n. 11746/2004; Cass. n. 9113/2007).
Le notifiche risultano pertanto, rituali, tempestive e giuridicamente valide. Gli avvisi sono divenuti definitivi e la cartella è legittima.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 300 in favore della Regione Campania ed euro 300 in favore dell'Agenzia delle Entrate – SI, oltre accessori di legge.
Napoli, 9 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20376/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
IM NO - [...]
Difeso da
CO LF - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
RI AS - [...]
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
NL TI - [...]
ed elettivamente domiciliato presso gianluca.tisci@pec.studiolegaletisci.com Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091398665000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2467/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese. Resistenti: chiedono il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti impugnati.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250091398665000 notificata in data 29 ottobre 2025, emessa per tassa automobilistica anno 2020 per l'importo di euro 546,91, deducendo l'omessa e/o irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento n. 064196377928 e n. 064110419255, nonché la prescrizione del credito.
Si costituivano la Regione Campania, che produceva documentazione attestante la rituale notificazione degli avvisi di accertamento, e l'Agenzia delle Entrate – SI, eccependo la propria estraneità alle contestazioni relative alla fase accertativa.
Il ricorrente depositava motivi aggiunti insistendo sulla pretesa irregolarità delle notifiche per compiuta giacenza.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, la cartella di pagamento stessa per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento per l'anno 2020, eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e perfezionata per compiuta giacenza.
Le eccezioni del ricorrente si fondano su quattro profili: assenza di annotazioni sui tentativi di consegna, mancata indicazione dell'agente notificatore, illeggibilità dei timbri e omessa raccomandata informativa.
Tali censure sono infondate.
In materia di tassa automobilistica è pacifico che l'Amministrazione possa procedere alla notifica diretta a mezzo raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 261/1990. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tale ipotesi, non si applica la L. 890/1982, ma la disciplina del servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 8293/2018; Cass. n. 2339/2021).
Ne consegue che:
• non è richiesta la relata dell'ufficiale giudiziario
• non è necessaria la qualifica di pubblico ufficiale del portalettere
• non è richiesta la CAN (comunicazione di avvenuto deposito)
La Cassazione ha chiarito che, in caso di temporanea assenza del destinatario, è sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza e la permanenza del plico in deposito, perfezionandosi la notifica decorsi dieci giorni (Cass. n. 3017/2024).
Pertanto appare infondata la eccezione sulla dedotta mancata spedizione della raccomandata informativa.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre , è costante nel ritenere che la notifica per compiuta giacenza costituisca forma pienamente valida di perfezionamento della notificazione, purché risulti il rilascio dell'avviso di giacenza e il decorso del termine di legge.
Non è richiesta la descrizione analitica dei tentativi di consegna né la leggibilità integrale dei timbri quando il documento consente comunque l'identificazione della spedizione e della sequenza notificatoria (Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 24595/2022).
Gli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2020 risultano notificati nel 2023, entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982.
La notificazione interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale. La successiva iscrizione a ruolo e la cartella del 2025 sono quindi pienamente tempestive.
Le contestazioni riguardano la fase accertativa, di esclusiva competenza della Regione Campania. L'Agenzia della riscossione agisce quale mero adiectus solutionis causa, secondo orientamento consolidato della Cassazione (Cass. n. 11746/2004; Cass. n. 9113/2007).
Le notifiche risultano pertanto, rituali, tempestive e giuridicamente valide. Gli avvisi sono divenuti definitivi e la cartella è legittima.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 300 in favore della Regione Campania ed euro 300 in favore dell'Agenzia delle Entrate – SI, oltre accessori di legge.
Napoli, 9 febbraio 2026