Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOR IT LANO7 261/0 1 LA CORTE SUPR M. Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 5530/00 Dott. Vittorio DUVA Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 16743 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Rep. 2570 Ud. 24/01/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio Gal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 12.9-MAG-2001. FONDAZIONE DELLE BORSE STUDIO MONSIGNOR JACQUET, IL CANCELLIERE legalmente rappresentata dalla Commissine Provinciale delle Fondazioni delle Borse di Studio di Namur (BELGIO); elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA CANCELLERIA 30, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASELLA DI MATRICE, che lo difende, giusta delega in PACCA atti;
ricorrente
contro
NZ AL, VI PA, VI AIUTI MA 2001 DI 143 NT, VI CC PA, VI NA, 1 M RD ON MA, LL VI LI, DI NZ DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio degli Avvocati PAOLO STELLA RICHTER, PASQUALE DI NZ, ELENA STELLA RICHER, che li difende giusta delega in atti;
resistenti -
contro
VI CO, nella sua qualità di genitore esercenti la patria potestà sul figlio minore RN VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
resistente nonchè
contro
VI SA, MONTE D'ORO I SRL;
intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, Sezione 5° civile, depositata il 04/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto si dichiari il rigetto del ricorso descritto in epigrafe ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. 2 M In fatto e in diritto. La fondazione borse di studio NO ET ha impugnato l'ordinanza conlaA quale il giudice istrutto- re presso il Tribunale Civile di Roma ha sospeso, ai sensi dell'art.295 c.p.c. il giudizio, dinanzi ad esso giudice pendente, promosso dalla predetta Fondazione nei confronti di LD Di IE ed altri, per la devo- luzione dei fondi enfiteuci e, in subordine per la ri- soluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del con- tratto di enfiteusi, ritenendo pregiudiziale, rispetto a detto giudizio, la definizione di quello promosso dalla Di IE e dagli altri enfiteuti, dinanzi al me- desimo Tribunale, contro la Fondazione, per l'affranca- zione dei fondi in questione. Il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Tanto premesso in diritto possono condividersi le considerazioni svolte dal Procuratore Generale, ed in vero: .il primo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto è estranea al regolamento di competenza ogni censura che attiene alle modalità ed alla tempestività della relativa questione, in quanto detti eventuali vi- zi integrano errores in procedendo, censurabili attra- verso gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il 3 M rimedio di cui all'art. 42 cpc (v. Cass.SU 12 novembre 1999 n. 754) ed è comunque infondata, dato che il prov- vedimento impugnato è stato emesso dal giudice unico, in sede istruttoria, in causa introdotta con citazione del 4 marzo 1998, e cioè dal giudice investito della cognizione della causa. in quan- infondato è il secondo motivo di censura, to ricorre indubbiamente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due liti tra le stesse parti, posto causa pregiudicante rispetto alle che l'affrancazione è minori domande poste in essere dalla Fondazione, nel presupposto che abbia mantenuto il titolo di proprie- tà; (cfr. Cass.2 marzo 1985 n.1796; vedi anche maggio 1981 n. 3307). .infondato è infine il terzo motivo di censura, sull'insufficienza della motivazione, e ciò in quanto la pur sintetica motivazione espone chiaramente le ra- gioni della ritenuta pregiudizialità. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento di competenza e compensa le spese del presente giudizio tra le parti costituite. Roma 24 gennaio 2001 Il Presidente Viuno toma IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista R.G. 5530/2000 Il relatore Beth Ven Depositata in Cancelleria oggi, lì 29 MAG 2001 S N IL CANCELLIERE C1 E R Giovanni Giambattista P U T S R O C 40000 290000 RACE ROMA 2 17 SET 2001 Serie 4. UFFICIO DE 290.000 40983 TAMILA a Servizi za DI FILIPPO) Dirigat Il Responsabile Servizio Att Giudiziari μ. (D.ssa Marja (DMRACCICHINI) 5