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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 5467 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
GA LO, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.04.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa , presentava rituale Per_1 opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92).
L si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, vista la ctu depositata, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.” Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, ha Per_2 affermato che la ricorrente, di anni 72 al momento della visita, è affetta da “Sclerosi sistemica progressiva;
Esiti di resezione retto-sigma per adenocarcinoma mucinoso;
Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome ansioso depressiva;
Artrosi diffusa;
Ipoacusia bilaterale;
Cardiopatia ipertensiva”. La ctu ha chiarito che “La storia clinica è segnata, in primo luogo, da un adenocarcinoma mucinoso del giunto rettosigma, diagnosticato nel 2022 e trattato con resezione chirurgica radicale (pT2pN2a pV0 R0 G2), seguita da chemioterapia adiuvante con schema Xelox protrattasi per circa sei mesi. La neoplasia ha mostrato un coinvolgimento linfonodale, ma gli attuali controlli oncologici sono negativi per recidiva, in un regime di follow-up. Sul piano internistico e reumatologico, la paziente
è affetta da sclerodermia sistemica progressiva, già evidenziata in epoca precedente attraverso rilievi di sclerodattilia e fenomeno di Raynaud, e attualmente riconosciuta come tale anche a livello specialistico. Tale patologia è associata a notevole impatto sulla microcircolazione, a rigidità articolare, e può determinare astenia marcata, dolore cronico e limitazioni nei movimenti fini, contribuendo a un quadro di fatica generalizzata e ridotta performance motoria”.
Quanto all'apparato osteoarticolare, la ctu ha osservato che è documentata la presenza di artrosi diffusa (in atti vi sono sia esame radiografico che valutazione ortopedica, che la confermano), condizione che, pur non impedendo la deambulazione autonoma, ne determina una rallentata esecuzione con passaggi posturali faticosi, aggravati da un quadro di obesità di grado moderato (BMI 34), che amplifica la sintomatologia algico- funzionale.
Quanto all'aspetto neurologico e psicologico, la ctu ha riscontrato in capo alla periziata un declino cognitivo lieve, prevalentemente a carico della memoria recente, documentato da valutazioni neurologiche e geriatriche, con rallentamento ideo- motorio, disturbo depressivo dell'umore, ansia generalizzata e disturbo del ritmo sonno-veglia. Dal punto di vista cardiovascolare, infine la ctu ha dato atto della presenza in capo alla paziente di ipertensione arteriosa, attualmente in buon compenso emodinamico, in soggetto con frazione di eiezione conservata (FE 55%), senza segni di scompenso.
Quanto al riconoscimento della sussistenza o meno dei requisiti utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la ctu ha rilevato che la deambulazione è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con appoggio a bastone, e che, in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari), a giudizio della ctu, possono essere effettuate in autosufficienza, non essendo presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio. Pertanto ha concluso confermando il giudizio già espresso dalla CMO nonché dalla ctu nominata nella fase atp, dott.ssa , ossia che si tratti di soggetto invalido al 100% ma che Per_1 non necessita di assistenza continua. Ciò posto, la ctu dott.ssa ha tuttavia Persona_3 ritenuto che, solo con riferimento al periodo in cui la ricorrente ha espletato il trattamento chemioterapico, sussisteva la necessità di assistenza continua in capo alla
. Parte_1
La ctu ha infatti al riguardo rilevato che la , in seguito all'intervento Parte_1 chirurgico per adenocarcinoma mucinoso del giunto rettosigma, è stata sottoposta a trattamento chemioterapico adiuvante con schema Xelox, schema terapeutico che prevede l'associazione di capecitabina (Xeloda) per via orale e oxaliplatino per infusione endovenosa ciclica. La ctu ha precisato che si tratta di una chemioterapia sistemica di comprovata efficacia, ma caratterizzata da una tossicità non trascurabile, particolarmente evidente nei soggetti anziani o fragili, che, nel caso della ricorrente, già portatrice di sclerosi sistemica progressiva, obesità, artrosi diffusa e con un profilo psico-affettivo compromesso, ha inevitabilmente inciso in modo significativo sullo stato generale. L'oxaliplatino comporta effetti collaterali, tra cui astenia marcata, neuropatia periferica, nausea, disturbi gastroenterici, alterazioni ematologiche, e, nel caso della capecitabina, mucosite, affaticamento mentale e disfunzioni cognitive transitorie;
tali effetti, prosegue la ctu, anche in assenza di complicanze acute gravi, comportano frequentemente una temporanea perdita dell'autonomia, richiedendo spesso sorveglianza familiare continua, supporto per l'alimentazione, l'igiene personale, la gestione farmacologica e l'accompagnamento ai controlli medici. Alla luce di ciò, quindi, pur essendo oggi la ricorrente in condizioni di relativo compenso clinico, con autonomia deambulatoria conservata e orientamento sufficiente, secondo la ctu nel periodo compreso tra la data della domanda novembre 2022 e marzo
2023 “la condizione transitoria determinata dalla chemioterapia ha verosimilmente comportato un'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e/o la necessità di assistenza continuativa”.
Le conclusioni rese dalla ctu sono logiche e coerenti con gli atti di causa, oltre che ben motivate ed esaustive, e sono quindi integralmente condivise e fatte proprie.
L'opposizione va accolta quindi solo per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, riconosciuta in capo alla ricorrente a far data dal 24.11.2022, al marzo 2023 incluso, ossia durante il periodo in cui ha effettuato il trattamento chemioterapico, non sussistendo invece in capo alla parte la necessità di assistenza continua nè successivamente alla fine del trattamento, né all'attualità.
Quanto allo status di handicap grave, infine, la ctu ha precisato che la ricorrente ha necessità di un sostegno intensivo lieve.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti e per le motivazioni esposte.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate per metà, atteso l'accoglimento della domanda solo per una delle due prestazioni richieste, e solo per un periodo di tempo limitato.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 5974/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente necessita di assistenza continua da novembre 2022 a marzo 2023;
- rigetta per il resto;
- compensa per metà le spese di lite, condannando l al pagamento della CP_1 restante parte liquidata in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di ctu come da separato decreto. Aversa, 11/12/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo