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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
EM IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9155 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonia Fornaro e con elezione di domicilio a Roma, via della Giuliana n. 32 appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi CP_1
e con elezione di domicilio a Partinico, via Kennedy n. 34. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 89/2023 con la quale il Gdp di Partinico, in accoglimento all'opposizione proposta dall'appellata (ricorrente in primo grado) ha dichiarato prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
29620229020403692/00 e relativa alle cartelle di pagamento di cui ai nn.
29620160014447162, 29620160078636570 e 29620160089871980. L'Agente della Riscossione ha invocato una rivalutazione del compendio probatorio acquisito in primo grado, che a suo dire dimostrerebbe la legittimità della pretesa creditoria, stante la sospensione dei termini intervenuti nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid19. Ha chiesto, pertanto, con vittoria di spese, la riforma totale della sentenza impugnata.
Si è costituita la quale ha contestato quanto asserito CP_1 dall'appellante, evidenziando, invece, la correttezza della decisione del primo Giudice, per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione.
Così ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.
È circostanza dimostrata e peraltro neppure contestata che la notifica delle cartelle n. 29620160014447162, n. 29620160078636570 e n.
29620160089871980 sia avvenuta regolarmente e rispettivamente nelle date 20.10.2016, 10.1.2017 e 6.4.2017. Risulta poi notificata in data
26.01.2023 l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio.
Consegue che, tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione quinquennale ex artt. 28 l. 689/81 e 209 CdS nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 2019
(art. 68 del D.L. 18/2020), il credito non era ancora prescritto al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
La succitata norma ha, infatti, prorogato al 31.12.2022 tutti i termini di prescrizione e decadenza degli atti affidati all'agente della riscossione con scadenza nell'anno 2020 e al 31.12.2023 tutti gli atti con scadenza nel 2021, mentre se il termine era in scadenza nel 2022, i termini di prescrizione sono stati sospesi per 542 giorni esatti.
Pertanto: a) il termine naturale di prescrizione quinquennale della cartella - pacificamente notificata in data 20.10.2016 e con scadenza il 20.10.2021
– è stato prorogato al 31.12.2023;
b) il termine naturale di prescrizione quinquennale della cartella – pacificamente notificata in data 10.1.2017 e con scadenza 10.1.2022 – è stato prorogato (di 542 gg – 1 anno e 4 mesi circa) al 10.5.2023;
c) il termine naturale di prescrizione quinquennale della cartella – pacificamente notificata in data 6.4.2017 e con scadenza il 6.4.2022 – è stato prorogato (di 542 gg – 1 anno e 4 mesi circa) al 6.8.2023.
Alla luce di ciò, risulta del tutto tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26.1.2023 oggetto di opposizione e non risulta quindi maturata alcuna prescrizione.
In conclusione, la sentenza va, dunque, riformata e in accoglimento dell'appello va rigettata l'opposizione proposta in primo grado con condanna dell'appellata ex art. 91 al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 633,00, per il giudizio di primo grado ed € 1.378,50 (di cui € 100,50 per spese vive) oltre iva, cpa e spese generali, per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
:
[...] annulla la sentenza n. 89/2023 resa dal GdP di Partinico il 16.6.2023 e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 29620229020403692/00.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 633,00, oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di primo grado ed € 1.378,50 (di cui €
100,50 per spese vive) oltre iva, cpa e spese generali, per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Palermo il 5.12.2025
Il Giudice
EM IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
EM IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9155 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonia Fornaro e con elezione di domicilio a Roma, via della Giuliana n. 32 appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi CP_1
e con elezione di domicilio a Partinico, via Kennedy n. 34. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 89/2023 con la quale il Gdp di Partinico, in accoglimento all'opposizione proposta dall'appellata (ricorrente in primo grado) ha dichiarato prescritto il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
29620229020403692/00 e relativa alle cartelle di pagamento di cui ai nn.
29620160014447162, 29620160078636570 e 29620160089871980. L'Agente della Riscossione ha invocato una rivalutazione del compendio probatorio acquisito in primo grado, che a suo dire dimostrerebbe la legittimità della pretesa creditoria, stante la sospensione dei termini intervenuti nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid19. Ha chiesto, pertanto, con vittoria di spese, la riforma totale della sentenza impugnata.
Si è costituita la quale ha contestato quanto asserito CP_1 dall'appellante, evidenziando, invece, la correttezza della decisione del primo Giudice, per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione.
Così ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.
È circostanza dimostrata e peraltro neppure contestata che la notifica delle cartelle n. 29620160014447162, n. 29620160078636570 e n.
29620160089871980 sia avvenuta regolarmente e rispettivamente nelle date 20.10.2016, 10.1.2017 e 6.4.2017. Risulta poi notificata in data
26.01.2023 l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio.
Consegue che, tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione quinquennale ex artt. 28 l. 689/81 e 209 CdS nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 2019
(art. 68 del D.L. 18/2020), il credito non era ancora prescritto al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
La succitata norma ha, infatti, prorogato al 31.12.2022 tutti i termini di prescrizione e decadenza degli atti affidati all'agente della riscossione con scadenza nell'anno 2020 e al 31.12.2023 tutti gli atti con scadenza nel 2021, mentre se il termine era in scadenza nel 2022, i termini di prescrizione sono stati sospesi per 542 giorni esatti.
Pertanto: a) il termine naturale di prescrizione quinquennale della cartella - pacificamente notificata in data 20.10.2016 e con scadenza il 20.10.2021
– è stato prorogato al 31.12.2023;
b) il termine naturale di prescrizione quinquennale della cartella – pacificamente notificata in data 10.1.2017 e con scadenza 10.1.2022 – è stato prorogato (di 542 gg – 1 anno e 4 mesi circa) al 10.5.2023;
c) il termine naturale di prescrizione quinquennale della cartella – pacificamente notificata in data 6.4.2017 e con scadenza il 6.4.2022 – è stato prorogato (di 542 gg – 1 anno e 4 mesi circa) al 6.8.2023.
Alla luce di ciò, risulta del tutto tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26.1.2023 oggetto di opposizione e non risulta quindi maturata alcuna prescrizione.
In conclusione, la sentenza va, dunque, riformata e in accoglimento dell'appello va rigettata l'opposizione proposta in primo grado con condanna dell'appellata ex art. 91 al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 633,00, per il giudizio di primo grado ed € 1.378,50 (di cui € 100,50 per spese vive) oltre iva, cpa e spese generali, per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
:
[...] annulla la sentenza n. 89/2023 resa dal GdP di Partinico il 16.6.2023 e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 29620229020403692/00.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 633,00, oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di primo grado ed € 1.378,50 (di cui €
100,50 per spese vive) oltre iva, cpa e spese generali, per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Palermo il 5.12.2025
Il Giudice
EM IA