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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di AN
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 102/2023 R.G.
promossa
da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) il 29.01.1995 e residente a [...] – figlia della vittima primaria, Pt_2
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._2
01.10.1998 e residente a [...] – figlia della vittima primaria,
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 01.10.1998 e residente a [...] – figlia della vittima primaria,
(C.F.: ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
1 16.11.1937 e residente a [...] – madre della vittima primaria,
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 C.F._4
(CZ) il 06.07.1968 e residente a [...] – sorella della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Parte_3 C.F._5
OT (CZ) il 14.02.1959 e residente a [...] sub 2 – fratello della vittima primaria,
(C.F.: , nata a Parte_4 C.F._6
OT (CZ) il 18.11.1977 e residente a [...] – sorella della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Parte_5 C.F._7
OT (CZ) il 04.12.1964 e residente a [...] – fratello della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Parte_6 C.F._8
OT (CZ) il 09.03.1961 e residente a [...] – fratello della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Persona_2 C.F._9
OT (KR) il 02.09.1971 e residente a [...] i.7 – fratello della vittima primaria,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Zara di Treviso
(C.F.: ) e di AN C.F._10 Parte_7
(C.F.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._11
studio di quest'ultimo in AN, Via della Rena n.3/I - in virtù
2 dei mandati in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. datato
31.10.2019 (depositato nella causa n.621/2019 R.G. Trib. di
AN sez. lav.) e l'ultimo in virtù di mandato in calce all'atto di intervento ex art. 105, 1° comma c.p.c. datato 25.03.2020
(depositato nella causa n.4518/2019 R.G. Trib. di AN)
- appellanti –
contro
, Controparte_2
con sede legale in 39044 Egna (BZ), via dei Pini, 43 (c.f. e p.iva
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore e liquidatore signor nonché il signor CP_2
residente in [...]
16/3 (c.f. ), entrambi rappresentati e C.F._12
difesi in questo giudizio, giusta delega in calce alla comparsa di risposta del 25 giugno 2020 relativa al giudizio di primo grado pendente davanti al Tribunale di AN sub n. 4518/2019
R.G., dall'avv. Giovanni Polonioli (c.f. , C.F._13
con studio in AN, via della Mostra, 3, ove hanno eletto domicilio,
- appellati –
(C.F.: , nato il Controparte_3 CodiceFiscale_14
31.12.1983 a AN (BZ), residente in [...], difeso e rappresentato dagli avv.ti Michael Walzl
E (C.F.: ; PEC: ) e CodiceFiscale_15 Email_1
Martin Ohrwalder (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_16
3 t) del Foro di AN, con elezione di Email_3
domicilio presso lo studio di questi in 39100 AN, Viale
Duca d'Aosta n. 100 come da procura alle liti allegate telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dd.
22.06.2020
- appellato -
(C.F. residente ad CP_4 C.F._17
LD (BZ), Via Lerch n. 31, rappresentato e difeso, dall'Avv.
Stefano Baiardo (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_18
eletto presso lo studio in 39100 AN, Piazza Walther n.8
(fax 0471/271118; PEC: , giusta Email_4
delega a margine della comparsa di costituzione in appello
- appellato –
con sede in 39040 (BZ), Via Max Valier n.5, CP_5
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore Geom. , rappresentata e difesa, Controparte_6
dall'Avv. Stefano Baiardo (C.F. ), con CodiceFiscale_18
domicilio eletto presso lo studio in 39100 AN, Piazza
Walther n.8 (fax 0471/271118; PEC: Email_5
, giusta delega a margine della comparsa di costituzione
[...]
in appello
- appellata -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
4 dei procuratori di parti appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni diversa istanza disattesa ed eccezione reietta, nel merito e in via principale: in totale riforma dell'appellata sentenza n° 48/2023 emessa dal Tribunale di
AN in funzione di Giudice Unico, accertata e dichiarata,
per le condotte descritte nelle premesse, la responsabilità tanto in via contrattuale che extracontrattuale di
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, quale datore di lavoro, di quale CP_2
Responsabile di Cantiere, nonché socio CP_7
accomandatario illimitatamente responsabile della CP_2
di della in persona
[...] Controparte_2 CP_5
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di subcommittente, di nella sua qualità di CP_4
Dirigente del Cantiere e Preposto della e di CP_5
nella sua qualità di C.S.P. e C.S.E., nella Controparte_3
causazione dell'infortunio mortale subito da in Parte_8
data 16.05.2017, per non aver osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 1228, 2043, 2049, 2050, 2051 e 2059 c.c.; accertato inoltre, incidentalmente, anche il delitto di omicidio colposo perpetrato nei confronti di da da Parte_8 CP_2
entrambi anche nella loro qualità di legali CP_4
rappresentanti delle società convenute, e da;
Controparte_3
5 conseguentemente, condannarsi la
[...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante e liquidatore CP_2 CP_2
la in persona del legale rappresentante pro CP_5
tempore, e , in solido tra CP_4 Controparte_3
loro, a risarcire gli appellanti, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali jure proprio subiti e subendi, così come delineati in atti e così come risulteranno quantificati in via equitativa dall'Ecc.ma Corte, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento della somma determinati secondo il criterio indicato dall'art. 1284 c.c., 4 comma,
introdotto con d.l. n.132/2014, convertito in L.162/2014
(applicabile anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito giusta la statuizione della Corte di Cassazione civile sez. III
n.61/2023), o comunque di quello in subordine in premesse indicato. Spese di lite interamente rifuse sia per il primo che per il secondo grado e con distrazione delle medesime a favore del procuratore antistatario avv. Daniela Zara;
con condanna delle appellate alla restituzione di quanto nel frattempo pagato in adempimento della sentenza di primo grado.
Nel merito e in via subordinata: per la denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della proposta impugnazione, si chiede che la Corte d'Appello compensi quantomeno le spese di lite per il primo ed il secondo grado, con condanna delle appellate alla restituzione di quanto nel frattempo pagato in adempimento
6 della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, Si chiede c.t.u. medico-legale diretta ad accertare il danno biologico, sia permanente che temporaneo,
subito da a seguito della morte del padre Parte_9
, nonché ogni altro nocumento da essa patito e Pt_8
patiendo, la congruità delle spese sostenute e la necessità
anche di spese future. Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze in punto quantum di seguito capitolate e non ammesse in sede di primo grado con i testi all'epoca indicati:
8. “vero che ha convissuto con le figlie sino al Parte_8
momento della separazione dalla moglie avvenuta nel 2006”;
9. “vero che dopo la separazione ha continuato Parte_8
a vedere le figlie ogni fine settimana, sia il sabato che la domenica”;
10. “vero che , durante la settimana, chiamava Parte_8
ogni sera le figlie al telefono per farsi raccontare e raccontare loro la giornata”;
11. “vero che ha sempre versato puntualmente Parte_8
il contributo mensile per le figlie e le relative spese straordinarie e quando era in ritardo cercava di provvedervi il prima possibile”;
12. “vero che in estate, finita la scuola, e Pt_9 Pt_1
andavano in vacanza dalle nonne a OT dove le raggiungeva anche il padre e stavano insieme per un mese;
7 13. “vero che anche durante le vacanze di Natale talvolta e scendevano a OT con il padre e stavano Pt_9 Pt_1
insieme per almeno una settimana”;
14. “vero che a seguito della morte del padre è stata in Pt_9
psicoterapia con la dott.ssa di AS (VR) ed è Persona_3
tutt'ora in terapia con la dott.ssa di Verona;
dicano le Per_4
testi con che cadenza sono avvenute e avvengono le sedute di cui una parte documentate sub docc 25 e 35”;
15. “vero che si era impegnato con a Parte_8 Pt_1
sostenere le spese per l'iscrizione e la frequentazione del corso per il diploma di Moodart s.r.l. pari ad euro 10.800,00 pagate dalla madre e di cui al doc 36, nonché quelle per CP_8
l'iscrizione e frequentazione dell'università da parte di ”; Pt_9
16. “vero che è attualmente iscritta all'università di Pt_9
Verona mentre ha iniziato a lavorare soltanto da Pt_1
febbraio 2019 come da contratto a tempo determinato e di cui sub doc 37”;
17. “vero che e durante i fine Parte_1 Parte_9
settimana passati con il padre andavano quasi sempre a
Peschiera del Garda o a dove passavano l'intera Per_5
giornata, mangiando fuori sia a pranzo che a cena e facendo lunghe passeggiate”;
18. “vero che quando era brutto tempo essi passavano il fine settimana andando nelle vicine città di Vicenza o Verona, nei centri commerciali o passavano la giornata dallo zio RI
8 ”; Per_2
19. “vero che anche dopo la separazione dalla Parte_8
moglie e sino al suo decesso pur lavorando al Nord, si recava a
OT ogni volta che poteva godere delle ferie presso l'abitazione della madre e della sorella ove aveva Parte_4
posto la sua residenza”;
20. “vero che a Natale, a Pasqua, durante le ferie estive e in occasione di tanti compleanni, l'intera famiglia con sorelle e fratelli, cognati e cognate e nipoti si trovava a festeggiare con pranzi e cene presso la casa familiare a OT ove risiedevano
, la mamma e la sorella ”. Pt_8 Parte_4
Si indicano a testi sui capitoli da 8 a 20, , Testimone_1
residente a [...];
[...]
, residente a [...]
n.18; residente a [...]; CP_10
residente a [...]
Nazionale n.19 i.7; residente a [...](37031- CP_12
VR), Via Sottomonte di Sopra n.
3. Sul cap.14 dott.ssa Per_3
di AS (37031-VR), Vicolo Mezzavilla n.19 e dott.ssa
[...] [...]
di Verona (37136-VR), Via Carisio n.36. Per_4
In via istruttoria subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'appello non ritenesse sufficiente all'accoglimento dell'impugnazione in punto an la documentazione in atti e le risultanze delle prove orali ammesse dal Giudice di prime cure,
si insta per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze
9 di seguito capitolate e non ammesse in primo grado con i testi all'epoca indicati:
1. “vero che i puntelli erano lunghi circa 4 m. e 30 cm. e pesavano 35 kg. l'uno”;
2. “vero che in data 03.08.2017, a seguito di un'ispezione dell'Ufficio Vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro nel medesimo cantiere era stato contestato alla di aver installato i CP_5
ponteggi senza parapetti contro la caduta dall'alto e ad una distanza dal muro di circa 50-60 cm.”;
3. “vero che ad aprile 2017 nel medesimo cantiere e in presenza dei suddetti ponteggi privi di presidi di sicurezza si era verificato un altro grave infortunio per la caduta dall'alto di un operaio”;
4. “vero che ha dichiarato in data Testimone_2
18.05.2017 all'Ispettorato del Lavoro che anche prima dell'infortunio di , l'attività lavorativa in cantiere Parte_8
avveniva con l'utilizzo dei ponteggi privi dei presidi di sicurezza e con tavole prive di parapetti, fornendo anche fotografie ritraenti i lavoratori che così operavano”;
5. “vero che a seguito di tale dichiarazione è stato Tes_2
licenziato dalla;
CP_2
7. “vero che era privo di formazione specifica Parte_8
relativa ai lavori in quota e ai rischi e misure preventive per evitarli, di precise istruzioni sulle modalità operative con riguardo al lavoro specifico”;
10 Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 7 UU.PP.GG. Tes_3
, e c/o Questura di
[...] Testimone_4 Testimone_5
AN (39100-BZ), Largo Palatucci n.1; Controparte_13
e c/o Ispettorato del Lavoro di
[...] CP_14
AN (39100-BZ), Via Canonico Michael Gamper n.1;
, e Controparte_15 Controparte_16 CP_17
c/o la Questura di AN (39100-BZ), Largo Palatucci n.1;
residente a [...]
n.48; residente a [...]. Persona_6
Per la denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avverse se richieste, si chiede di essere ammessi eventualmente a prova contraria con i medesimi testi.
Si chiede che l'Ecc.ma Corte ordini ex art.210 c.p.c. alla
, l'esibizione Controparte_2 Controparte_2
in originale del modulo consegna D.P.I. ad . Parte_8
Si chiede che l'Ecc.ma Corte ordini ex art.213 c.p.c.
all'Ispettorato del Lavoro di AN e alla Questura di AN
la produzione dei fascicoli fotografici a colori originali relativi all'infortunio di cui è causa e prodotti in copia fotostatica in bianco e nero da questo patrocinio (e pertanto poco “leggibili”)
sub doc 12, 17a e 17b del fascicolo delle attrici (corrispondenti ai doc 6, 13a e 13b del fascicolo dell'intervenuto) di primo grado
del procuratore di parti appellate
[...]
e Controparte_2 CP_2
Il procuratore delle parti appellate
[...]
[...] e conclude in Controparte_18 CP_2
Comparsa di costituzione e risposta del 9 ottobre 2023, e segnatamente:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
AN, contrariis reiectis, rigettare l'appello e le domande tutte formulate dagli appellanti, per le ragioni dedotte in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
di conseguenza, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n.
48/2023 del Tribunale di AN, pubblicata il 18 gennaio
2023 e non notificata;
con condanna delle parti appellanti alla rifusione delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, cap e iva, in misura di legge;
dei procuratori di parte appellata : Controparte_3
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di
AN, contrariis reiectis,
in via preliminare/pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione formulata dalle parti appellanti;
nel merito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande formulate dalle parti appellanti in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia ai sensi di legge;
nel merito,
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, nel caso in cui si dovessero ravvisare profili di responsabilità del geom. in Controparte_3
relazione all'infortunio dd. 16.05.2017, determinare la gravità
12 della colpa del geom. e l'entità delle relative Controparte_3
conseguenze e, previa determinazione del concorso di colpa dell'NA e delle corresponsabilità degli Parte_8
altri appellati, circoscrivere la condanna all'ammontare dovuto per i soli danni conseguenti;
in via istruttoria: ammettere gli ulteriori mezzi istruttori così
come formulati in sede di memoria ex art. 183, co. 6 numero 2
c.p.c. dd. 16.03.2021 e non ancora ammessi;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
del procuratore di parte appellata : CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di AN, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
Nel Merito: Rigettare, poiché totalmente infondato, l'appello proposto da: , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Per_1 CP_1 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con conferma Parte_6 Persona_2
integrale della sentenza n.48/2023, depositata il 18.01.2023
Tribunale di AN ex adverso impugnata, essendo le domande proposte dagli appellanti tutte infondate sia in fatto che in diritto e accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva
13 responsabilità del Signor nella causazione del Parte_8
sinistro per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa,
conseguentemente rigettare tutte le richieste svolte dagli appellanti in quanto infondate sia in fatto che in diritto e non provate e dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto né
da parte di né da parte di;
rigettare CP_5 CP_4
quindi tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della società e di siccome CP_5 Controparte_19
infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata contestata ogni richiesta degli appellanti, sia nell'an che nel quantum, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo anche concorsuale in capo a CP_4
per i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità esclusiva/prevalente del Signor Parte_8
nella causazione del sinistro con riduzione delle somme eventualmente riconosciute, con accertamento di comunque contestato obbligo risarcitorio per l'eventuale e contestata quota di responsabilità residuale rispetto alle altre parti convenute e con circoscrizione espressa, dell'eventuale relativa quota di
. CP_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del giudizio di primo grado e del presente.
In via subordinata istruttoria: ci si oppone a qualsivoglia integrazione / richiesta istruttoria avversaria, insiste nell'ammissione delle prove anche contrarie non ammesse di
14 cui alle memorie istruttorie ex art.183, VI comma n.2
dd.15.3.2021 ed ex art.183, VI comma n.3 dd.06.04.2021,
opponendosi a quelle avversarie di parte appellante;
del procuratore di parte appellata CP_5
Nel Merito: Rigettare, poiché totalmente infondato, l'appello proposto da: , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Per_1 CP_1 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con conferma Parte_6 Persona_2
integrale della sentenza n.48/2023, depositata il 18.01.2023
Tribunale di AN ex adverso impugnata, essendo le domande proposte dagli appellanti tutte infondate sia in fatto che in diritto e accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor nella causazione del Parte_8
sinistro per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa,
conseguentemente rigettare tutte le richieste svolte dagli appellanti in quanto infondate sia in fatto che in diritto e non provate e dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto né
da parte di né da parte di;
rigettare CP_5 CP_4
quindi tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della società e di siccome CP_5 Controparte_19
infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata contestata ogni richiesta degli appellanti, sia
15 nell'an che nel quantum, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo anche concorsuale in capo a CP_4
per i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità esclusiva/prevalente del Signor Parte_8
nella causazione del sinistro con riduzione delle somme eventualmente riconosciute, con accertamento di comunque contestato obbligo risarcitorio per l'eventuale e contestata quota di responsabilità residuale rispetto alle altre parti convenute e con circoscrizione espressa, dell'eventuale relativa quota di
. CP_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del giudizio di primo grado e del presente.
In via subordinata istruttoria: ci si oppone a qualsivoglia integrazione / richiesta istruttoria avversaria, insiste nell'ammissione delle prove anche contrarie non ammesse di cui alle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n.2
dd.15.3.2021 ed ex art.183, VI comma n.3 dd.06.04.2021,
opponendosi a quelle avversarie di parte appellante.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La committente società cooperativa Cantina Produttori
AN ha affidato all'appaltatrice l'esecuzione dei CP_5
lavori relativi all'edificazione della propria cantina in via San
Maurizio a AN. A propria volta l'impresa incaricata ha subappaltato a il Parte_10
montaggio e lo smontaggio delle casserature nonché di getto del
16 calcestruzzo.
Nel pomeriggio del 16.05.2017 , operaio Parte_8
dipendente della subappaltatrice, è caduto da un'impalcatura esterna, a più piani, alta, nel punto ove si è verificata la caduta,
ca 10 m ed eretta nel cantiere davanti alla parte del complesso edilizio denominata Barrique riportando gravi lesioni personali a causa delle quali è deceduto lo stesso giorno dell'incidente dopo il ricovero nel locale ospedale.
Il lavoratore, insieme al collega parimenti _2
dipendente della subappaltatrice, doveva trasferire in un altro luogo all'interno del cantiere una decina di puntelli in alluminio, ciascuno della lunghezza di 4,30 m e del peso di
34,60 kg, in giacenza al primo piano dell'edificio Barrique. Ha
coadiuvato l'operazione EE EN, dipendente dell'appaltatrice, incaricato di condurre e manovrare una pala gommata munita di benna all'interno della quale, una volta elevata sino all'altezza del primo piano dell'impalcatura, i puntelli venivano caricati a mano per poi essere calati a terra.
A ridosso della facciata dell'edificio Barrique si trovava una prima impalcatura, parallelamente alla quale ne era stata eretta una seconda più esterna e, quindi, avvicinabile dalla benna della pala gommata e dalla quale il lavoratore è appunto precipitato a terra.
Per accedere da dentro l'edificio, dove il materiale giaceva,
all'impalcatura esterna i due lavoratori sono transitati
17 attraverso un'apertura parzialmente sbarrata da una rete elettrosaldata e da delle tavole di legno.
L'apertura al primo piano dell'edificio è stata collegata al primo piano dell'impalcatura esterna con una pedana priva di parapetto costituita da due assi di legno unite da due traversi inchiodati.
Il caricamento a mano del materiale sulla pala gommata è
avvenuto direttamente dall'impalcatura esterna, dalla quale era stato rimosso il parapetto per avere libero accesso alla benna elevata sino all'altezza del primo piano.
Il lavoratore è caduto nello spazio vuoto di ca 50 cm creatosi tra l'apertura nella facciata, le assi prive di parapetto posate per collegare l'interno dell'edificio all'impalcatura e lo stesso ponteggio sul quale egli stava lavorando.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d. 31.10.2019 i congiunti del lavoratore mortalmente NA (
[...]
figlia, figlia, madre, Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
sorella, , fratello,
[...] Parte_3 Parte_4
sorella, fratello, fratello) hanno Parte_5 Parte_6
chiesto al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di AN jure
hereditario (solo le figlie) nonché jure proprio il risarcimento dei danni da loro subiti a causa del sinistro.
Oltre che nei confronti delle due imprese appaltatrici -
anche nella qualità di datrice di lavoro CP_2
dell'NA - gli attori hanno agito nei confronti CP_2
18 nella qualità sia di accomandatario di sia CP_2 CP_2
di responsabile di cantiere e (responsabile del servizio CP_7
di prevenzione e protezione), di nella qualità di CP_4
dirigente del cantiere e di preposto di ed infine, di CP_5
nella qualità di coordinatore per la sicurezza Controparte_3
in fase di progettazione e di esecuzione.
A sostegno delle loro domande essi hanno dedotto che l'infortunio mortale occorso al proprio congiunto era dipeso dall'utilizzazione, per eseguire la lavorazione affidatagli, di un ponteggio e di una passarella che, all'esito delle indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria e dell'Ispettorato del Lavoro,
non erano risultati essere conformi alle prescrizioni normative in materia antinfortunistica.
Ciò valeva a soddisfare il nesso causale tra un ambiente di lavoro nocivo ed il sinistro, delle conseguenze del quale dovevano, pertanto, rispondere in solido tutti i convenuti.
Ai convenuti gli attori hanno, infatti, rimproverato di non aver coordinato ed organizzato tra le due imprese appaltatrici le modalità operative della specifica lavorazione affidata all'NA, di non averlo né formato, né addestrato, di non aver inibito l'utilizzazione dell'impalcatura e della passarella insicuri, di non aver vigilato sull'esecuzione del lavoro e sull'effettivo utilizzo dei presidi di sicurezza.
Quali titoli giustificativi delle domande gli attori hanno dedotto la responsabilità sia contrattuale ai sensi dell'art. 2087
19 e 1228 c.c., sia extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043,
2049, 2050, 2051 e 2059 c.c..
3. I convenuti si sono costituiti per resistere.
A proprio discarico hanno dedotto che il sinistro si era verificato a causa del comportamento abnorme dell'NA.
Infatti, dalle indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria,
all'esito delle quali nella vicenda non era stata ravvisata alcuna responsabilità penale, era emerso che l'accesso all'impalcatura dall'interno del primo piano dell'edificio Barrique era inibito da uno sbarramento materiale.
Il lavoratore NA ed il suo collega, anziché
traportare a terra i puntelli utilizzando la scala interna alla costruzione, come peraltro era già avvenuto in precedenza, per velocizzare e semplificare l'operazione hanno autonomamente deciso di procedere secondo le seguenti modalità.
Hanno parzialmente divelto la barriera costituita da una rete elettrosaldata e da delle tavole di legno che dall'interno del primo piano dell'edificio impediva l'accesso al primo piano del ponteggio esterno. Hanno, quindi, posato due assi di legno per poter transitare dall'interno dell'edificio al ponteggio. Infine,
hanno rimosso il parapetto del ponteggio per consentire di avvicinare all'impalcatura la benna della pala gommata,
all'interno della quale hanno così potuto caricare il materiale per calarlo dal primo piano sino a terra.
La descritta condotta anomala del lavoratore, esorbitante
20 rispetto al procedimento lavorativo affidatogli, si poneva quale antecedente causale dell'evento lesivo e valeva perciò ad escludere del tutto o in massima parte la responsabilità dei convenuti.
Con riconvenzionale trasversale e CP_5 CP_4
hanno chiesto di essere manlevati da per
[...] CP_2
l'ipotesi che nei propri confronti fossero accolte le domande attoree.
4. L'adito Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
AN ha separato la causa relativa alle domande dagli attori fatte valere per ottenere il risarcimento sia del danno da lesione del rapporto parentale, sia del danno patrimoniale dedotto jure
proprio ed ha, quindi, declinato al riguardo la propria competenza in favore del Giudice Ordinario presso lo stesso
Ufficio.
La causa di lavoro è stata, quindi, conciliata con l'abbandono delle domande proposte jure ereditario dalle figlie del lavoratore deceduto, ed . Parte_1 Parte_2
La causa relativa alle domande dagli attori dedotte jure
proprio è, invece, proseguita nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, nell'ambito del quale ha spiegato atto d'intervento anche , ulteriore fratello della vittima. Persona_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le prove orali dalle stesse offerte, l'adito Tribunale di
AN ha disatteso le domande degli attori gravandoli delle
21 spese del grado.
Sulla base delle risultanze degli atti d'indagine espletati nell'ambito del procedimento penale e dell'acquisita prova dichiarativa, in particolare della deposizione resa da _2
, collega della vittima e testimone oculare del mortale
[...]
infortunio, il Tribunale ha ritenuto che la dinamica del sinistro andasse ricostruita secondo la versione fornita dai convenuti.
La lavorazione affidata ai due operai era consistita semplicemente nel trasferire in un altro luogo del cantiere i puntelli giacenti al primo piano dell'edificio Barrique all'interno del quale si trovava una scala, già in precedenza utilizzata per traportare a terra i materiali impiegati, come del resto gli stessi puntelli, nelle opere di casseratura.
Il sinistro si è verificato quando i due lavoratori hanno modificato il procedimento lavorativo secondo le pregresse modalità che, se anche non formalmente esplicitate, erano state comunque sino ad allora correttamente e puntualmente seguite e che erano consistite nel traportare a terra il materiale mediante la scala interna.
Per la prima volta il pomeriggio del giorno del sinistro essi hanno autonomamente deciso, per facilitare l'operazione, di utilizzare il ponteggio esterno all'edificio Barrique, l'accesso al quale, proprio a causa dei suoi deficit di sicurezza, era sbarrato da una paratia che essi hanno disarmato per poi smontare anche il parapetto del ponteggio in modo da poter caricare
22 direttamente il materiale sulla benna della pala gommata.
Il Tribunale ha escluso che la scorretta modalità di esecuzione della lavorazione fosse stata indicata o anche solo implicitamente tollerata dal caposquadra preposto della subappaltarice, nonché dal capocantiere Persona_7
preposto dell'appaltatrice, , entrambi Parte_11
presenti in cantiere al momento dell'incidente.
Quest'ultimo, in particolare, aveva bensì messo a disposizione dei lavoratori la pala gommata dotata di benna elevabile. Ciò, tuttavia, affinché questa venisse impiegata per spostare il materiale all'interno dell'area di cantiere una volta che fosse stato portato fuori dall'edificio Barrique e non, invece,
per calare a terra i puntelli dal primo piano del ponteggio insicuro.
Le evidenze istruttorie avevano, altresì, dimostrato che il mantenimento in cantiere del doppio ponteggio reso inaccessibile ai lavoratori e dunque escluso dall'area di lavoro,
aveva l'unica funzione di garantire la sicurezza delle lavorazioni svolte sulla copertura dell'edificio, mentre, sempre per ragioni,
di sicurezza era stato interdetto l'accesso alle impalcature di tutti i piani inferiori.
Tutto ciò rendeva causalmente irrilevanti nel determinismo dell'incidente i riscontrati deficit di sicurezza ai piani inferiori del ponteggio, proprio perché tale rischio strutturale del manufatto era stato adeguatamente governato
23 rendendolo inaccessibile mediante una barriera inamovibile se non previa indebita manomissione, come di fatto era avvenuto.
Ai convenuti non era rimproverabile, infine, nemmeno l'inosservanza delle misure antinfortunistiche e dei presidi di sicurezza tipicamente inerenti alle lavorazioni in quota, dal momento che nella specie la pericolosa modalità operativa adottata nell'esecuzione dell'incarico affidato ai due lavoratori era unicamente dipesa dal rischio da loro arbitrariamente assunto.
Conclusivamente il Tribunale ha affermato che l'incidente nella specie è risultato essere casualmente correlato ad un pericolo al quale la vittima si era volontariamente esposta ed eccentrico rispetto al rischio strutturale inerente al ponteggio che era stato correttamente previsto e governato dalle imprese appaltatrici interdicendone efficacemente l'utilizzo.
5. Avverso questa pronuncia, articolando otto motivi d'impugnazione, hanno interposto appello gli attori soccombenti con citazione d.d. 23.05.2023.
Si sono costituiti tutti i convenuti/appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
15.01.2025.
6. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato: “Violazione
degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver
ritenuto provata la esistenza di una rete elettrosaldata a
24 preclusione del varco sul ponteggio e che la decisione di
rimuoverla fosse stata presa autonomamente da Parte_8
così come quella di rimuovere il parapetto del ponteggio e non
piuttosto dal collega e/o dai preposti del lavoratore”. _2
La censura investe l'accertamento del Tribunale secondo il quale la modalità pericolosa di esecuzione del traporto a terra dei puntelli sia stata la conseguenza di un'autonoma ed estemporanea iniziativa del lavoratore NA, il quale, in concorso con il collega, avrebbe arbitrariamente rimosso la barriera, che materialmente impediva l'accesso al ponteggio,
nonché il relativo parapetto.
Essi muovono dall'assunto che era onere probatorio delle controparti quello di dimostrare di aver ordinato ai lavoratori di effettuare lo spostamento a terra dei puntelli mediante la scala interna all'edificio Barrique, di aver vietato l'utilizzo del ponteggio e che il relativo impiego era avvenuto esclusivamente per iniziativa dei lavoratori.
Gli appellanti criticano, quindi, il Tribunale per avere ricostruito la dinamica del sinistro utilizzando esclusivamente la prova dichiarativa, in particolare le deposizioni rese dai testi oculari e Dee omettendo di confrontarsi con le altre prove _2
indiziarie emergenti dagli atti d'indagine espletati nel procedimento penale.
Sotto il profilo della valutazione del materiale istruttorio essi, infatti, si dolgono perché il primo giudice non avrebbe
25 “fatto buon uso dei principi che presiedono la materia, non
avendo tenuto conto del materiale probatorio nel suo complesso,
del rilievo che aveva la prova presuntiva soprattutto in un
contesto di infortunio mortale, e ritenendo perciò il lavoratore
deceduto l'ideatore della pericolosa modalità esecutiva, mentre
invece tale ricostruzione non risultava la sola possibile, ed anzi
risultava quella meno probabile” (così testualmente a p. 24 della citazione in appello).
Di quanto narrato dai testi gli appellanti denunciano l'inattendibilità affermando che sarebbero contraddittorie le dichiarazioni da loro rese.
Ad avviso degli appellanti, l'acquisito compendio probatorio offrirebbe, invece, la dimostrazione che, con riguardo alle modalità operative della lavorazione specificamente afferente al trasferimento a terra dei puntelli, ai lavoratori non era stata data alcuna specifica indicazione, mentre non vi era certezza che essa fosse stata inizialmente eseguita con l'uso della scala interna prima che venisse impiegato il ponteggio.
Inoltre, contrariamente alla narrazione dei testimoni, non potrebbe nemmeno ritenersi certo che i lavoratori abbiano disarmato i presidi interdittivi l'uso del ponteggio posto che l'indagine penale non ne aveva repertato le parti asseritamente rimosse.
Dall'indagine penale era, altresì, emerso che nel cantiere non era vietata la prassi di utilizzare il ponteggio insicuro. Vi
26 era anche evidenza che sia nell'edificio Barrique, sia in un altro luogo dell'immobile in corso di edificazione vi erano delle passerelle idonee a collegare l'interno delle costruzioni con i ponteggi.
Queste circostanza unitamente al fatto che a disposizione dei lavoratori era stata messa una pala gommata con benna elevabile sino all'altezza del primo piano dell'edificio autorizzava a concludere, in via inferenziale, che l'utilizzo del pericoloso ponteggio per il trasferimento a terra dei puntelli rappresentava una modalità esecutiva della lavorazione del tutto prevedibile ed in fondo accettata dai preposti delle imprese appaltatrici perché
diversamente essi avrebbero vigilato per impedire l'uso scorretto del materiale somministrato al proprio personale.
Conclusivamente, ad avviso degli appellanti, le emergenze istruttorie “dimostrano, anche per la via presuntiva, che la
modalità adottata non fosse una mera iniziativa del lavoratore
ma una modalità prescritta, o comunque non vietata dai preposti
e comunque non contraria ad un ordine impartito, in ogni caso
condivisa dagli altri operai” (così testualmente p. 27 dell'atto di citazione in appello).
7. Il secondo mezzo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt.
115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto irrilevante ai fini
dell'accertamento della responsabilità dei convenuti la prova
della mancata indicazione da parte degli stessi delle modalità
27 esecutive per la specifica operazione di trasporto dei piloni di
grandi dimensioni – insufficiente e contraddittoria motivazione”.
La censura critica la sentenza gravata per aver omesso di valorizzare la circostanza che, nonostante la particolarità data dalle dimensioni e dal peso dei puntelli da trasferire a terra, i preposti delle imprese non abbiano ritenuto di dettagliare le modalità operative della lavorazione.
Proseguono gli appellanti affermando che la messa a disposizione degli operai di una pala gommata con benna elevabile nonché l'omesso controllo e l'omessa vigilanza sull'uso che i lavoratori ne facevano autorizza la presunzione che l'indicazione datoriale fosse proprio nel senso che lo spostamento del materiale dovesse avvenire mediante il ponteggio.
8. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato: “Omessa
pronunzia e/o omessa motivazione in ordine alla responsabilità
dei convenuti ex artt. 2049 e 1228 c.c. per il fatto dei loro preposti
e dipendenti colleghi di lavoro di , nonché ex art. Parte_8
41 Cost. – violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o degli artt. 111, 6
comma Cost e 132 c.p.c.”.
Gli appellanti muovono dal rilievo che a giustificazione delle proprie domande risarcitorie essi avevano dedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di tutte le parti convenute, ivi incluse, dunque, le imprese appaltatrici che dovevano rispondere dei fatti illeciti consumati dai propri
28 preposti e dai propri operai.
Nella specie, ad avviso degli appellanti, dovevano ritenersi dimostrati i fatti illeciti del capocantiere dell'appaltatrice così
come del caposquadra della subappaltarice per non aver organizzato e dettagliato la specifica lavorazione consistita nello spostamento a terra dei puntelli e per non aver vigilato sulla relativa esecuzione.
Illecita si era, altresì, dimostrata la condotta del responsabile di cantiere della subappaltatrice nonché r.s.p.p.
per non aver individuato il rischio connesso all'uso del ponteggio pericoloso e le misure preventive per eliderlo e, in generale, per non aver assicurato in cantiere l'adozione di procedure operative sicure e presidi adeguati.
Al dirigente del cantiere dell'appaltatrice gli appellanti rimproverano l'omessa cooperazione e collaborazione ai fini della sicurezza sul lavoro.
Infine, secondo gli appellanti, erano colpevoli anche i lavoratori che con l'NA avevano condiviso le modalità
pericolose della lavorazione, in particolare per aver rimosso i presidi di sicurezza del ponteggio, sicché degli effetti della loro condotta illecita dovevano rispondere le rispettive imprese datrici di lavoro.
In ordine a tutti questi profili di responsabilità il
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi con conseguente nullità della sentenza gravata.
29 9. Il quarto motivo d'impugnazione è rubricato “Omessa
pronunzia e/o omessa motivazione in ordine alla responsabilità
delle società convenute in primo grado ex art. 2050 e 2051
nonché ex art. 41 Cost. – violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o degli
artt. 111, 6 comma Cost e 132 c.p.c.”.
Gli appellanti rimproverano al Tribunale di non essersi pronunciato sui titoli di responsabilità extracontrattuale da loro dedotti nei confronti delle imprese ai sensi degli artt. 2050 e
2051 c.c..
Essi deducono, anzitutto, che l'attività edile, oltre ad essere, in generale, intrinsecamente pericolosa, nel cantiere nella specie gestito dalle imprese convenute in giudizio e con particolare riguardo alle lavorazioni in quota, era risultata particolarmente rischiosa a causa dell'inosservanza di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro accertate nel corso dell'indagine penale.
Posto, dunque, che l'infortunio mortale si era verificato in un ambito lavoristico concretamente contraddistinto da un elevato tasso di pericolosità, aveva errato il Tribunale ad assolvere le imprese appaltatrici dalla responsabilità oggettiva derivante nei loro confronti dal disposto dell'art. 2050 c.c., non avendo esse dimostrato che l'evento di danno si sarebbe verificato anche se fossero state adottate le misure di prevenzione e di sicurezza, delle quali era stata invece accertata l'inosservanza.
30 Le imprese appaltatrici, inoltre, dovevano ritenersi custodi ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'area di cantiere e delle attrezzature ivi installate ed utilizzate dagli operai, dunque,
anche del ponteggio pericoloso da dove era caduta la vittima dell'incidente.
Anche sotto questo profilo, secondo gli appellanti, aveva errato il Tribunale nel ritenere interrotto il nesso di derivazione causale tra il ponteggio pericoloso e l'evento di danno.
10. Il quinto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2050, 2051,
2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. con
riferimento alla asserita condotta abnorme e al rischio elettivo
assunto dal lavoratore – motivazione insufficiente e
contraddittoria”.
La censura investe il giudizio espresso dal Tribunale sul contegno serbato dal lavoratore NA, ritenuto abnorme.
Con il mezzo essi ribadiscono l'assenza di organizzazione e di indicazioni afferenti alle modalità esecutive della lavorazione consistita nel trasferimento a terra dei puntelli.
Ribadiscono, altresì, che la prassi invalsa in cantiere di usare il ponteggio benché insicuro, la presenza di una passerella all'interno dell'edificio e la messa a disposizione di una pala gommata con benna elevabile sono elementi indizianti che l'esecuzione in quota della lavorazione era evenienza del tutto prevedibile e presumibilmente riferibile agli stessi preposti
31 delle imprese appaltatrici che, infatti, nemmeno hanno ritenuto di vigilare sull'operato degli operai.
11. Il sesto motivo d'impugnazione è rubricato “Violazione
dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 41 Cost., nonché degli artt. 15, 96
comma lett. g) e 97, 36 e 37, 112 e 126, nonché 26 e 33 del d.lgs.
81/2008, per non aver ritenuto determinante nella causazione
dell'infortunio la mancata organizzazione delle modalità
esecutive per la specifica operazione con valutazione del relativo
rischio e dei presidi necessari per eliderlo, la mancata vigilanza,
la mancata formazione e istruzione, la mancata adozione di
presidi e attrezzature idonee e conformi alla normativa
antinfortunistica e la mancata cooperazione e collaborazione dei
datori di lavori e preposti ai fini della sicurezza;
violazione degli
artt. 91 e 92 d.lgs. 81/2008 per la mancata organizzazione della
collaborazione e cooperazione da parte del c.s.p. e c.s.e. –
insufficiente e contraddittoria motivazione”.
Gli appellanti muovono nuovamente dalle risultanze dell'indagine penale ed in particolare dai rilievi dell'Ispettorato
del Lavoro il quale, nel cantiere dove si è verificato il sinistro, ha riscontrato l'inosservanza di una molteplicità di disposizioni antinfortunistiche da parte sia delle imprese appaltatrici, sia del coordinatore della sicurezza.
Proseguono affermando che l'omessa organizzazione e l'omessa indicazione della procedura che gli operai avrebbero dovuto seguire per calare a terra i puntelli, nonché la loro
32 trascurata formazione ed informazione al riguardo aveva fatto sì
che essi fossero liberi di optare per l'utilizzo del ponteggio, ciò
anche in ragione della riscontrata prassi tollerata in cantiere di consentire l'accesso alle impalcature anche se pericolose.
Le denunciate trasgressioni della normativa antinfortunistica commesse dai preposti delle imprese appaltatrici nonché dal coordinatore della sicurezza si ponevano come antecedente causale del sinistro proprio perché si erano tradotte nella colpevole omissione delle cautele finalizzate non solo alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ma anche a neutralizzare il prevedibile e, dunque, prevenibile comportamento imprudente o negligente del lavoratore.
La condotta dell'NA non poteva, perciò dirsi abnorme ma piuttosto andava qualificato come colpevolmente illecito e, dunque, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. il contegno serbato dalle controparti processuali.
12. Il settimo motivo d'impugnazione è rubricato “Omessa
pronuncia e/o omessa motivazione in ordine alla responsabilità
delle società convenute in primo grado per violazione degli artt.
36 e 37 d.lgs. 81/2008, nonché ex art. 41 Cost. – violazione
dell'art. 112 c.p.c. e/o degli artt. 111, 6 comma, Cost. e 132
c.p.c.”.
Ribadita la specificità del rischio inerente alla lavorazione consistita nella messa a terra dei puntelli, gli appellanti rimproverano al Tribunale di non essersi pronunciato sul
33 mancato assolvimento da parte delle imprese appaltatrici dell'obbligo di istruire gli operai sulle modalità operative che andavano seguite per effettuare la particolare attività loro affidata.
Essi ravvisano, quindi, un profilo di colpevolezza perché
che ai lavoratori non è stato spiegato come calare a terra i puntelli, perché non è stato loro vietato l'utilizzo a tal fine del ponteggio e della pala gommata con benna elevabile chiarendo che la lavorazione non doveva essere eseguita in quota e, infine perché sul loro operato non si era vigilato.
13. Questi motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
Essi, infatti, con ripetute argomentazioni trasversali tematizzano tutti le questioni della corretta valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, della corretta applicazione dei plurimi criteri d'imputazione della responsabilità addotti a giustificazione delle domande risarcitorie e, infine, della corretta formulazione del giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa.
In premessa sono necessarie alcune considerazioni generali.
14. In ordine ai titoli di responsabilità fatti valere dagli attori/appellanti occorre tenere presente che essi hanno chiesto nel presente giudizio jure proprio la riparazione dei danni subiti
34 a causa del decesso del loro prossimo congiunto.
È già stata, infatti, definita la causa di lavoro, nell'ambito della quale, peraltro, solo le sole figlie dell'NA,
[...]
e , avevano chiesto la riparazione del Pt_1 Parte_2
danno dedotto jure ereditario.
Nella specie va, conseguentemente, applicata la regola di giudizio stabilita da C. n. 32072/2024: “In relazione al danno
fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è
predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il
quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti
dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a
quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli
obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che
gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità
extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art.
2087 c.c.” (identica C. n. 2/2020).
Deriva che nella presente causa non trova ingresso il titolo delle responsabilità contrattuale fatto valere dagli attori/appellanti.
15. Quanto ai criteri d'imputazione della responsabilità
dedotti sul versante extracontrattuale, tutti presuppongono il pervio accertamento del nesso di causalità tra l'attività svolta dal lavoratore subordinato nel cantiere attrezzato con opere provvisionali pericolose e l'evento dannoso, prova che incombe al danneggiato.
35 Il contenuto dell'onere probatorio così ripartito si sostanzia della dimostrazione dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente nel quale ha operato il lavoratore, nonché
del nesso tra l'uno e l'altra.
Fornita tale dimostrazione incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Con riguardo al colpevole comportamento del lavoratore,
che anche può configurarsi quale fattore interruttivo del nesso di derivazione causale tra ambiente di lavoro nocivo e danno, la giurisprudenza penale della S.C. ha affermato: “In tema di
infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento
negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in
esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca
concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della
responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in
essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla
disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente,
così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere
ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al
comportamento del garante” (C. pen. 27871/2019 n. mass.
276242).
Nella specie ciò comporta quanto segue.
Gli attori/appellanti sostengono che l'infortunio mortale occorso al proprio congiunto è essenzialmente dipeso dal
36 ponteggio eretto in violazione delle norme antinfortunistiche nonché dalla passerella di accesso insicura che i convenuti/appellati avrebbero colpevolmente mantenuto in uso nel cantiere senza efficacemente vietarne l'utilizzo e, comunque,
senza organizzare il lavoro dei propri dipendenti raccomandando di non usarli nell'esecuzione delle mansioni loro affidate, nonché senza vigilare sul rispetto di tale divieto.
I convenuti/appellati oppongono che, tenuta presente la specifica dinamica dell'incidente per cui è causa, lo sbarramento che materialmente impediva l'accesso al ponteggio rappresentava un'efficace misura idonea a governare il rischio strutturale dell'opera provvisionale e ad impedirne l'uso da parte dei lavoratori, in particolare quelli che operavano all'interno dell'edificio Barrique.
Ciò era dimostrato proprio dal fatto che nella specie per accedervi essi avevano arbitrariamente manomesso il presidio interdittivo.
La condotta abnorme dei lavoratori valeva, perciò, ad interrompere il nesso causale tra il ponteggio pericoloso e l'evento dannoso, così da potersi dire operante l'esimente del c.d. rischio elettivo e, quindi, scriminata qualsiasi imputazione basata sulla pericolosità dell'attività di cantiere.
16. In tema di lesione del rapporto parentale vale poi richiamare C. 16413/2024: “In materia di responsabilità civile,
nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella
37 produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non
patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure
proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura
corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé
stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227,
comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita
colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un
illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che
la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti
non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra,
costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”.
Si può leggere l'analitica argomentazione a sostegno dell'enunciato principio nella motivazione di C. n. 4208/2017
(punto 8.2.).
Ad essa si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per giustificare l'applicazione nella specie della ridetta regola di giudizio in forza della quale la responsabilità del danneggiante va sempre commisurata all'efficienza causale del suo comportamento e ciò anche quando egli debba rispondere non già direttamente nei confronti del danneggiato colpevolmente concorrente nella produzione dell'evento lesivo, bensì nei confronti dei terzi prossimi congiunti della vittima primaria che contro di lui agiscano jure proprio.
17. Infine, in ordine alle regole che devono guidare l'apprezzamento dell'acquisito materiale probatorio vale
38 richiamare C. n. 25635/2023: “Non è consentito fare ricorso alle
presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito
oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il
fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto
fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici
priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la
conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la
ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo
di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette
che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una
generica valutazione di maggiore persuasività delle dette
presunzioni” (identica C. n. 8814/2020).
Ciò a significare che, rispetto all'affidabile prova rappresentativa diretta della dinamica del sinistro, deve ritenersi recessiva la prova indiziaria.
18. Nella specie l'intera lavorazione che ha condotto all'infortunio mortale per cui è causa è stata condivisa da _2
, collega dell'operaio deceduto e, dunque, teste oculare
[...]
dell'accaduto.
In merito egli ha reso tre distinte deposizioni,
precisamente: alla Polizia Giudiziaria il giorno stesso dell'incidente, vale a dire il 16.05.2017; all'Ispettorato del
Lavoro il 31.05.2027; infine al Tribunale di AN nel primo grado del presente giudizio all'udienza del 17.11.2021.
39 Di seguito si trascrivono integralmente la tre deposizioni.
Il 16.05.2017 il teste ha dichiarato quanto segue.
“Preciso di essere un dipendente dell'azienda edile
con sede ad Egna (BZ) in via nazionale 16/03. Da circa CP_2
tre settimane lavoro presso il cantiere edile “Cantina AN”
sito in via S. Maurizio a AN. Alle 13,00 odierne un mio
collega tale mi ordinava di andare con lui per effettuare Pt_8
dei lavori di movimento materiali nella zona denominata
barrique, nello specifico dovevamo portare fuori dall'edificio in
costruzione alcuni piloni in acciaio. Per semplificare le operazioni
mi diceva di utilizzare il ponteggio esterno, l'accesso a Pt_8
tale ponteggio era però bloccato da una rete elettrosaldata;
quindi mi diceva di aiutarlo a smontarla, dopo questa Pt_8
operazione mi diceva di smontare il parapetto del ponteggio che
dà sulla parte esterna. Dopo tali operazioni iniziavamo a
prendere i suddetti piloni in acciaio, all'esterno un dipendente
della ditta appaltatrice con un muletto caricava sulla CP_4
benna i piloni che gli passavamo spalle all'edificio, io mi trovavo
sulla parte destra del ponteggio mentre sulla sinistra. Pt_8
Preciso che tra il ponteggio e l'edificio non c'era un parapetto
quindi si trovava con le spalle scoperte;
durante le Pt_8
operazioni di scarico sentivo un rumore guardavo in direzione di
e notavo aveva messo un piede all'indietro nel vuoto;
Pt_8
correvo verso di lui mi trovavo ad una distanza di tre metri circa,
non riuscivo però a prenderlo cadeva all'indietro nel Pt_8
40 vuoto creato tra il ponteggio dove ci trovavamo e l'edificio in
costruzione dal quale movimentavamo i piloni. cadeva Pt_8
fino a toccare il suolo, un'altezza di circa 10 metri. L'autista del
muletto dava subito l'allarme al capocantiere, immediatamente si
portava da . Siamo in possesso delle imbragature di Pt_8
sicurezza ma non le avevamo utilizzate, i piloni in acciaio
dovevano essere spostati dall'interno dell'edificio, non
utilizzando il ponteggio”.
Il 31.05.2017, il teste ha dichiarato quanto segue.
“Io dichiaro di essere di madre lingua _2 _2
albanese. Acconsento al rilascio della dichiarazione in lingua
italiana. Il giorno dell'infortunio dopo la pausa pranzo sono
ritornato nel cantiere Cantina a AN dove lavoro alle
dipendenze della ditta L'NA (non CP_2 Pt_8
conosco il suo cognome) mi ha detto di aiutarlo a portare
all'esterno dell'edificio i puntelli d'armatura di colore giallo che si
trovavano all'interno del primo piano dell'edificio. Per portarli
all'esterno uno alla volta a mano abbiamo utilizzato il ponteggio.
L'NA ha smontato parte del parapetto che chiudeva
l'apertura del vano che dava sul ponteggio e che si vede nella
foto che è stata mostrata. L'NA mi ha poi detto di aiutarlo
a mettere la passerella in legno per accedere al piano di calpestio
del ponteggio dall'interno dell'edificio. La passerella si trovava
già all'interno dello stesso piano dell'edificio dove si trovavano i
puntelli (circa 10). Ho aiutato l'NA a posizionarla e poi lui
41 ha smontato il parapetto dell'impalcato per passare da quel lato
con i puntelli e depositarli da sopra l'intavolato del ponteggio uno
alla volta dentro la benna della pala gommata che era sollevata
fino all'impalcato su cui stavamo. non ha smontato altri Pt_8
parapetti dal ponteggio. è precipitato da sopra Pt_8
l'intavolato del ponteggio dopo che abbiamo depositato stando
sull'intavolato il primo puntello che è visibile sulla foto ancora
dentro la benna. La benna era sollevata quasi fino all'intavolato
ed era manovrata dal dipendente della ditta . Non conosco CP_4
il suo nome. Nel momento in cui è caduto nel vuoto ero Pt_8
girato nella direzione della pala gommata posizionata sotto il
ponteggio come si vede nella foto. Ho solo sentito un rumore e
quando mi sono girato ho visto che stava cadendo nel Pt_8
vuoto nello spazio aperto tra l'intavolato, la passerella, l'altro
ponteggio e la parete dell'edificio e l'ho visto poi precipitare nel
vuoto tra i due punteggi. Quando sono sceso dal ponteggio e sono
arrivato alla base dei ponteggi all'interno del vano montacarichi,
ho visto giacere a terra tra i due ponteggi. Quando sono Pt_8
arrivato sul posto sono arrivati anche altri operai di cui non
ricorso i nomi. Nel cantiere il mio superiore della ditta GI
che era presente sul cantiere il giorno dell'infortunio si chiama
(non conosco il cognome). Anche lui è dipendente della Per_7
Lui era il caposquadra. Non so chi ha detto all'operaio CP_2
della ditta di utilizzare la pala gommata per prelevare i CP_4
puntelli. Durante la mattina e fino alle 12,00 avevo lavorato
42 insieme a e ad altri tre operai della ditta I loro Pt_8 CP_2
nomi sono , e non ricordo l'altro. Insieme o loro CP_9 Per_8
avevo lavorato in un altro punto del cantiere per smontare le
armature. Come attrezzature da lavoro della ditta CP_2
utilizzavano i martelli, metro, cinture di sicurezza, casco,
palanchino. Le altre attrezzature sono della ditta . La CP_4
nostra ditta esegue i lavori di armatura e disarmo per i lavori di
getto. Poiché mi ha detto di aiutarlo l'ho aiutato ad Pt_8
eseguire il lavoro per portare all'esterno i puntelli e nessuno si
trovava insieme a noi due per portare a terra i puntelli
dall'interno dell'edificio. L'unico era il manovratore della pala
gommata che si trovava a bordo della pala gommata. Prima di
eseguire il lavoro mi ha detto di portare via il parapetto Pt_8
che ho smontato sul lato del ponteggio dove era parcheggiata la
pala gommata ed io l'ho appoggiato all'interno dell'edificio. Io
stesso ho utilizzato la passarella di legno che si vede sulle foto
per oltrepassare il vuoto tra l'intavolato ed il ponteggio”.
All'udienza del 17.11.2021 il teste ha dichiarato quanto segue.
“Ero dipendente della Avevo iniziato nel marzo CP_2
2017. Ho lavorato per fino all'anno scorso, fino al 2020”; CP_2
l: “Quel giorno io e lavoravamo insieme. Dovevamo Pt_8
portare all'esterno materiale di lavoro che era dentro, puntelli e
altro. Io ero manovale e fui chiamato da che mi Parte_8
disse di aiutarlo. Non so chi avesse detto a di fare quel Pt_8
43 lavoro, il cantiere era grande”;
2: “Penso che fosse stato fatto anche i giorni precedenti,
forse il giorno prima, non so di preciso: è passato tempo;
3)-4): "Ricordo della presenza di una scala interna di
alluminio. Una volta passammo dalla scala per portare fuori il
materiale, poi mi disse che si perdeva troppo tempo: così Pt_8
mi disse. Poi decise di passare dal ponteggio perché così
l'operazione era più veloce. Ricordo che chiamò Pt_8
l'escavatorista per organizzare, non ricordo come si chiamasse.
Gli chiese di venire con la pala dall'esterno, cosicché, alzando la
pala, noi avremmo potuto mettere dentro il materiale dal
ponteggio";
5)-6)-7): “C'era una reta chiusa, legata con il filo di ferro e
bloccata con puntelli, disse di togliere questa rete. Io lo Pt_8
aiutai, poiché da solo non ce la poteva fare. Materialmente con le
tenaglie abbiamo levato la rete, tagliando il fil di ferro e con il
martello abbiamo scalzato le viti così da togliere i puntelli;
Ricordo che c'era un pannello per accedere al ponteggio,
non ricordo se c'era già o se lo mettemmo noi”;
8): "Non so, in realtà non so se il parapetto esterno ci fosse
o no";
9)-10): “Sì l'imbragatura non l'avevamo. ed il resto Per_9
ce l'avevamo. L'imbragatura non ce l'avevamo proprio";
11)-l2): “Ora che mi viene letto il nome, ricordo che Be era
l'escavatorista lui era di sotto come detto prima. Era sotto con la
44 pala e aspettava che noi caricassimo il materiale.
Avevamo già caricato un po' di materiale prima che
succedesse l'incidente. Non ricordo assolutamente quanto tempo
abbiamo lavorato sul ponteggio prima che succedesse l'incidente.
Non so quanti puntelli avevamo già messo, avevamo fatto due o
tre viaggi, o di più" non ricordo.
I puntelli più pesanti, quelli più grandi, li avevamo portati
tramite ponteggio, ne erano rimasti pochi, il lavoro l'avevamo
quasi finito. I puntelli grandi erano sicuramente più di dieci, ma
non so quanti erano. Non so quanti puntelli prendeva la pala ogni
volta. Io e portavamo in due un puntello alla volta e lo Pt_8
poggiavamo sulla pala che era li ferma. Per trasportare i puntelli
dall'interno alla pala ci avremo messo un minuto. Era
vicinissimo.
Gli altri materiali da portare erano i pannelli per fare il
solaio. I pannelli li avevamo portati via scala interna. Con il
sistema della pala sul ponteggio abbiamo portato solo i puntelli
grandi.
I puntelli piccoli non so, forse alcuni anche ii abbiamo
messi sulla pala, ma non so"
Con il sistema del ponteggio, comunque, avevamo lavorato
solo il giorno dell'incidente.
Il giorno prima il materiale me lo passava dal Pt_8
piano rialzato, io che ero sotto, all'interno dove c'era la scala, lo
prendevo e lo poggiavo fuori. Facevamo un passamano. A volte
45 utilizzavamo anche la scala, ma di solito facevamo il passamano,
perché non era troppo alto”;
13: “ho già risposto. Se mi viene chiesto, a noi nessuno
aveva detto che non si poteva andare sul ponteggio. In quel posto
lì non c'era nessuno in quel momento dei responsabili: il cantiere
era grande”.
19. In ordine alla valutazione delle trascritte testimonianze vanno svolte le seguenti considerazioni.
Sulla persona del dichiarante occorre anzitutto osservare come egli stesso abbia sostanzialmente riferito di aver condiviso con la vittima l'operazione di trasferimento a terra dei puntelli mediante il ponteggio, l'esecuzione della quale ha condotto all'incidente mortale, senza rifiutarsi di svolgere la prestazione con le modalità pericolose che gli venivano richieste e che esponevano lui stesso al pericolo di caduta.
Il teste è, quindi, credibile perché, riferendo dell'antidoveroso contegno da lui serbato in concorso con la vittima, incolpa anche se stesso di un illecito mostrando così di essere consapevole del fatto che dalla veridicità del dichiarato possono scaturire conseguenze pregiudizievoli anche per sé.
Ed infatti, non va dimenticato che si configura una responsabilità solidale fra il dipendente, autore materiale del fatto illecito, ed il suo datore di lavoro, responsabile civile ex art. 2049 c.c. nei confronti dell'NA.
Inoltre, all'udienza di primo grado d.d. 17.11.2021, il
46 teste ha affermato di non lavorare più alle dipendenze di da un anno. CP_2
Pertanto, quanto meno in relazione alla deposizione da lui resa nel primo grado del presente giudizio, la sua posizione di terzietà rispetto alle parti in causa è desumibile dal fatto che non è riscontrabile alcun suo apprezzabile interesse a mentire,
né sono ravvisabili suggestioni e condizionamenti da parte della sua ex datrice di lavoro che possano aver inquinato la sua propalazione.
La testimonianza, inoltre, palesa una considerevole capacità dimostrativa attesa la linearità, completezza ed analiticità del narrato.
Le tre deposizioni trascritte sono, infatti, concordanti in ordine al nucleo centrale della questione fattuale da decidere,
vale a dire l'avvenuta manomissione della misura interdittiva all'utilizzo del ponteggio su iniziativa della vittima e con l'apporto collaborativo del teste e ciò al dichiarato fine di procedere estemporaneamente all'esecuzione della lavorazione loro affidata con modalità alternativa e più rapida rispetto a quella da loro stessi seguita sino a quel momento.
Inoltre, conferma sicuramente l'attendibilità delle testimonianze la circostanza che i fatti siano analiticamente esposti, attesa la regola di esperienza secondo la quale la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di
47 particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali.
Di rilievo nella specie è soprattutto la constatazione che il teste abbia saputo dettagliare accuratamente le modalità con le quali egli stesso e la vittima hanno disarmato la barriera che era stata installata per impedire materialmente l'accesso al ponteggio da loro, invece, utilizzato per eseguire il trasferimento a terra dei puntelli.
Oltre a questo particolare contraddistingue il narrato la precisione nella descrizione di tutte le singole circostanze dal teste riferite.
A titolo esemplificativo vanno menzionati i seguenti particolari.
La giornata dell'incidente, che il teste ha saputo ripercorrere nell'intero suo andamento lavorativo senza limitarsi a riferire il solo frangente in cui si è verificato il sinistro. La
sequenza delle fasi con le quali è avvenuto il trasferimento dei puntelli dall'interno dell'edificio Barrique all'esterno: un primo passaggio effettuato attraverso l'uso della scala interna ed il successivo utilizzo del ponteggio e della benna della pala gommata previa direttiva al manovratore su dove posizionare il mezzo meccanico. La dinamica della caduta dal ponteggio, nel descrivere la quale il teste ha saputo indicare la posizione da lui stesso assunta sull'impalcato nonché quella assunta dalla vittima ed il tentativo di trattenere il collega quando questi indietreggiando ha perso l'equilibrio ed è precipitato.
48 Non smentisce l'attendibilità del ricordo del teste il fatto che le acquisite risultanze processuali non offrano evidenza né
della parte della paratia che inibiva l'accesso al ponteggio e che gli operai hanno divelto, né della parte del parapetto che essi hanno asportato dal ponteggio per poter caricare i puntelli direttamente sulla benna della pala gommata, né degli attrezzi da loro utilizzati per effettuare le ridette manomissioni.
Ed infatti, non è dimostrato che sia stata versata agli atti di causa l'intera documentazione (in particolare quella fotografica) attestante tutti gli atti d'indagine espletati nell'ambito del procedimento penale, ivi compresi, dunque, i reperti relativi ai manufatti manomessi.
Inoltre, non può nemmeno escludersi che sia dipesa da un'eventuale manchevolezza dell'indagine stessa che non siano state repertate le componenti dei presidi di sicurezza che il teste con accuratezza rappresentativa ha dichiarato di aver asportato in collaborazione con la vittima.
Né è indice di mendacio il fatto che il teste EE EN,
manovratore della pala gommata, anch'egli escusso come testimone, abbia riferito che non si trovava sul ponteggio _2
quando si è verificata la caduta.
Sul punto la deposizione di EE è del seguente tenore: “A
un certo punto lui (la vittima n.d.e.) era da solo, il suo collega
credo fosse dentro a passargli la roba, quando l'operaio cadde. Io
non potevo vedere più di tanto, anche perché avevo la benna
49 davanti a me”.
È, dunque, lo stesso EE a riconoscere di non aver avuto visuale libera sul ponteggio quando si è verificata la caduta,
sicché non è affidabile la sua affermazione, laddove con apprezzamento dichiaratamente dubitativo (“credo fosse
dentro”) sostiene che non fosse sull'impalcatura quando _2
la vittima è caduta nel vuoto.
La deposizione del teste oltre ad essere, per le _2
ragioni spiegate, intrinsecamente credibile, è anche estrinsecamente riscontrata dalle seguenti evidenze istruttorie.
Anzitutto rileva il seguente particolare, riscontrabile dall'acquisito materiale fotografico.
La barriera che impediva l'accesso al ponteggio non è
stata disarmata per intero ma è stata rimossa soltanto per quel tanto che era strettamente necessario a posare le assi di legno,
le quali, unite tra loro da due traversi inchiodati, hanno realizzato il collegamento tra l'interno dell'edificio Barrique ed il ponteggio esterno dal quale, mediante la pala gommata, sono stati messi terra i puntelli.
È dunque del tutto ragionevole affermare che l'evidenza fotografica riscontra il narrato del teste nella parte in cui dice che sono stati proprio lui stesso e la vittima, i quali appunto hanno effettuato il collegamento tra l'edificio ed il ponteggio, a disarmare la barriera. Ciò proprio perché, coerentemente con tale affermazione, questa risulta rimossa solo per quella parte
50 che era strettamente necessario asportare per poter collocare le due assi di legno.
Inoltre, vale trascrivere il seguente passaggio della deposizione resa dal teste EE EN, escusso all'udienza del
12.01.2022: “Questa persona (la vittima n.d.e.) doveva mettere
fuori dei materiali edili, sicché mi disse di posizionarmi sotto,
nella parte bassa. Diciamo che il cantiere era fatto a gradi, lui si
trovava sopra. Io ho messo la macchina davanti, con la benna
alzata vero il ponteggio, proprio parallela, cosicché potesse
mettere dentro il materiale”.
Quanto dichiarato dal teste EE riscontra la deposizione del teste escusso il 17.11.2021, laddove questi ha _2
riferito: “Poi decise (la vittima n.d.e.) di passare dal ponteggio
perché così l'operazione era più veloce. Ricordo che Pt_8
chiamò l'escavatorista per organizzare, non ricordo come si
chiamasse”.
La deposizione del teste EE è, cioè, coerente con il narrato del teste nella parte in cui afferma che è stata _2
proprio la vittima a voler adottare il sistema di trasferimento a terra dei puntelli mediante l'uso del ponteggio e della pala gommata, tant'è che è stata proprio lei a concordare con l'escavatorista il posizionamento del mezzo.
20. Conclusivamente non merita la critica dagli appellanti mossa all'accertamento afferente alla dinamica dell'incidente essenzialmente condotto dal Tribunale sulla base delle
51 deposizioni rese dal teste _2
Infatti, sotto il profilo giuridico l'accertamento è immune da censure perché si allinea ai richiamati principi enunciati dalla S.C. secondo i quali è del tutto legittimo ritenere provato un determinato fatto anche solo perché rappresentato da un'unica fonte di prova dichiarativa quando non ricorrono ragioni che consiglino di svalutarne il valore.
Conseguentemente, vanno condivise e, perciò, confermate le seguenti ragioni di fatto afferenti alla dinamica dell'incidente dal Tribunale addotte a sostegno della decisione qui impugnata.
“Dalle dichiarazioni riportate, nei passaggi salienti e
rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e
delle fasi antecedenti riguardanti il lavoro svolto da e dal Pt_8
testimone, emerge, in sostanza che:
a) era stato incaricato dal capocantiere e Pt_8 Pt_11
dal preposto della (su questo particolare CP_2 Per_7
vedasi in seguito) di portare via alcuni puntelli d'armatura e, in
genere, materiale che si trovava al primo piano;
b) Tale operazione era principiata già in precedenza
rispetto al momento dell'incidente, quantomeno dal giorno prima;
c) L'operazione era stata inizialmente (anche il giorno
prima) condotta utilizzando una scala interna: gli operai
portavano giù i pezzi facendo una sorta di passamano;
d) Sennonché l' al quale era stato affidato l'incarico, Pt_8
dal momento che riteneva troppo lenta la modalità, prendeva
52 l'iniziativa di potare giù i materiali accedendo al ponteggio sì da
poter poggiare i puntelli de quibus su una benna montata su un
mezzo condotto dall'escavatorista EN EE, dipendente della
, impresa appaltatrice e, rispetto alla CP_4 CP_2
subcommittente;
e) L'accesso al ponteggio, tuttavia, era inibito da una rete
elettrosaldata, che i due operai provvedevano a smontare,
operazione che non dovette essere così semplice, tanto che fu
necessario l'intervento di entrambi;
come se non bastasse, Pt_8
chiedeva al testimone di smontare il parapetto del ponteggio che
dava sulla parte esterna, ciò al fine di poter disporre dello spazio
per poggiare il materiale sulla pala gommata della benna (rectius sulla benna della pala gommata, n.d.e.) che era stata
posizionata in modo da raggiungere l'altezza del ponteggio;
f) Per raggiungere il ponteggio dall'edificio in costruzione,
era stata poggiata una passerella improvvisata ed esposta;
g) Nell'eseguire tale operazione, dunque, l'RI
malauguratamente cadde nel vuoto del montacarichi del
ponteggio” (così testualmente p. 15 e 16 della sentenza).
“Dalla tragica e chiara dinamica dell'evento emerge,
pertanto, che il lavoratore pur essendo l'accesso al Pt_8
ponteggio chiaramente inibito (e non già da un elemento precario
e provvisorio, bensì) addirittura da una rete elettrosaldata,
decideva di rimuoverla, incaricando addirittura il collega _2
di aiutarlo ed, ancora, decideva dopo aver verosimilmente
[...]
53 collocato una precaria passerella esposta (cfr. sul punto seconda
dichiarazione resa da ), di rimuovere una parte di _2
parapetto dal ponteggio al fine di avere comodo e facile accesso
alla benna ove aveva intenzione di deporre il materiale da
asportare dal cantiere” (così testualmente p. 18 della sentenza).
21. Si tratta ora di prendere posizione sulle deduzioni degli attori/appellanti in merito agli apporti causali recati all'accertata dinamica dell'incidente dalle condotte delle controparti che, secondo il loro assunto, avrebbero agevolato, in particolare, l'utilizzazione indebita del ponteggio da parte degli operai.
22. Essi muovono dal rilievo che il trasferimento di una dozzina di puntelli d'armatura di alluminio, lunghi 4,30 m e del peso di 34,60 kg ciascuno (come accertato dall'ispettore del lavoro rappresentasse una lavorazione CP_13
straordinaria.
Questa avrebbe, perciò, dovuto essere organizzata e dettagliata dall'impresa appaltatrice delle opere di casseratura nonché coordinata con l'impresa appaltatrice delle opere edili la quale, per la movimentazione del materiale, aveva messo a disposizione la pala gommata.
Essa avrebbe dovuto essere, altresì, sorvegliata da entrambe le imprese durante la relativa esecuzione.
L'indeterminatezza delle direttive, proseguono gli appellanti, avrebbe avuto l'effetto di lasciare colpevolmente ai
54 lavoratori un indebito margine d'incontrollata discrezionalità
nella scelta delle modalità con le quali calare i puntelli a terra dal primo piano dell'edificio Barrique.
Infine ed in linea generale, gli appellanti, alla luce dei rilievi mossi dall'Ispettorato del Lavoro, denunciano l'inerzia delle imprese appaltatrici nell'applicazione in cantiere delle misure antinfortunistiche.
Ciò avrebbe ampliato la pericolosità delle condizioni di lavoro degli operai al punto che la loro imprudenza non potrebbe comunque considerarsi un rischio eccentrico o esorbitante da quello che le imprese avrebbero dovuto governare per assolvere correttamente il loro debito di sicurezza nei confronti delle proprie maestranze.
23. Sul tema del contributo materiale agevolativo delle imprese appaltatrici e dei loro esponenti alla causazione dell'incidente occorre avere riguardo alla specifica dinamica del sinistro nei termini in cui essa è stata sopra chiarita.
Ciò significa che dei fattori asseritamente (conc)causali va valutata la rilevanza tenendo ben presente che la fase della lavorazione affidata agli operai ed in esecuzione della quale si è
verificato l'infortunio mortale, afferiva alla messa a terra e alla movimentazione del materiale di casseratura giacente al primo piano dell'edificio Barrique dotato di una scala interna,
materiale, che va rimarcato era già stato in precedenza disarmato.
55 In sintesi, quindi, i due operai dovevano non già di disarmare una dozzina di puntelli lunghi 4,30 m e del peso di
34,60 kg, bensì più semplicemente metterli a terra calandoli dal primo piano dell'edificio al cui interno c'era una scala per poi trasferirli altrove nell'area di cantiere.
24. Ciò chiarito va, quindi, osservato come le emergenze istruttorie non offrano elementi per ritenere che, rispetto alla movimentazione del restante materiale già disarmato (ad es.
rispetto ai pannelli, alle assi di legno e a tutto ciò che era stato usato per le opere di casseratura) e pacificamente calato in tutta sicurezza all'interno dell'edificio, differisse sostanzialmente l'impegno dei due lavoratori incaricati di mettere a terra e movimentare una dozzina di puntelli d'armatura.
Non si ravvisano, in altre parole, elementi concreti che inducano a qualificare come lavorazione straordinaria,
bisognevole di una specifica e differenziata organizzazione, la movimentazione ma soprattutto la fase di messa a terra dei puntelli d'armatura rispetto a quella relativa al resto del materiale servito per le opere di casseratura.
In effetti, con riguardo al peso e alle dimensioni del restante materiale, neppure gli appellanti deducono specifici indici a chiarimento dell'assunto che la messa a terra dei puntelli si differenziasse sostanzialmente da quella dell'altro materiale calato all'interno del primo piano dell'edificio.
56 In conclusione sul punto, non è affatto dimostrato che la messa a terra dei puntelli fosse davvero una lavorazione straordinaria, per l'esecuzione della quale potesse sorgere il dubbio in ordine alla necessità ovvero anche solo all'opportunità di procedere secondo una modalità diversa rispetto al già sperimentato trasferimento del materiale all'interno dell'edifico.
25. Detto questo, le risultanze processuali hanno dimostrato che in realtà i due operai incaricati di movimentare i puntelli ben sapevano quali fossero le dovute modalità di esecuzione della messa a terra dei puntelli e, peraltro, le hanno anche correttamente praticate, almeno inizialmente.
Il 16.05.2017, lo stesso giorno dell'incidente quindi, alla
Polizia Giudiziaria il teste ha dichiarato testualmente: “i _2
piloni in acciaio dovevano essere spostati dall'interno
dell'edificio, non utilizzando il ponteggio”.
Ciò, evidentemente, fornisce la dimostrazione dell'irrilevanza causale della trascurata comunicazione di spostare i puntelli all'interno dell'edificio.
Escusso all'udienza del 17.11.2021, lo stesso teste ha ribadito: “Ricordo della presenza di una scala interna di
alluminio. Una volta passammo dalla scala per portare fuori il
materiale, poi mi disse che si perdeva troppo tempo: così Pt_8
mi disse. Poi decise di passare dal ponteggio perché così
l'operazione era più veloce.”
57 Il che conferma che c'è stato effettivamente un passaggio dei puntelli all'interno dell'edificio.
Pertanto, non rappresenta un apprezzabile contributo materiale agevolativo l'omessa direttiva che la messa a terra dei puntelli d'armatura dovesse avvenire all'interno dell'edificio.
Né rileva la mancata adozione di esplicite direttive inibitorie in relazione all'uso del ponteggio.
Anzitutto, perché, come rimarcato, non vi è ragione di ritenere che la movimentazione dei puntelli fosse una lavorazione effettivamente differente rispetto a quella relativa allo spostamento di tutto il resto del materiale impiegato nelle opere di casseratura, in precedenza correttamente calato a terra all'interno dell'edificio dove era disponibile una scala.
In secondo luogo, perché gli operai incaricati ben sapevano di dover calare i puntelli all'interno dell'edificio dove,
si ribadisce, disponevano di una scala, trattandosi dell'unico,
praticabile punto di discesa dal primo piano dell'edificio
Barrique dal momento che il ponteggio era materialmente sbarrato.
Infine, perché, per l'esecuzione della lavorazione, l'utilizzo del ponteggio non era un'immaginabile alternativa concretamente praticabile attesa la presenza sia del ridetto sbarramento che ne impediva l'accesso, sia del parapetto dell'impalcatura che ostacolava l'avvicinamento della benna della pala gommata dove deporre i puntelli.
58 Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, lo sbarramento materiale. che impediva, se non previa manomissione, di transitare attraverso il ponteggio, rendeva plasticamente riconoscibile il divieto di utilizzare il manufatto e ciò in modo ben più eloquente e comprensibile rispetto a qualsiasi comunicazione veicolata verbalmente ovvero mediante cartelli informativi.
Lo stato dei luoghi e la concreta inaccessibilità del ponteggio consentivano, quindi, di calare a terra i puntelli unicamente all'interno dell'edificio dove si trovava la scala.
Di contro soltanto l'arbitraria manomissione della barriera interdittiva e il disarmo del parapetto hanno reso possibile l'improprio utilizzo del ponteggio e della pala gommata.
26. Questi stessi elementi sono, altresì, dirimenti per escludere che un qualsiasi dubbio circa il possibile uso del ponteggio quale modalità esecutiva della lavorazione sia stato ingenerato dal fatto che per la movimentazione dei puntelli è
stata messa a disposizione degli operai una pala gommata dotata di una benna elevabile.
Pertanto, per le seguenti ragioni non ha rilevanza concausale nel determinismo dell'incidente nemmeno il denunciato difetto di coordinamento tra le due imprese appaltatrici, con riguardo ai compiti affidati, da un lato, agli operai incaricati di trasportare i puntelli fuori dall'edificio
59 Barrique e, dall'altro, all'escavatorista incaricato di movimentarli con la pala gommata.
Si è detto che gli operai alle dipendenze dell'impresa competente per la casseratura ben sapevano di non poter utilizzare il ponteggio e di dovere, perciò, transitare all'interno dell'edificio dotato della scala;
che questo, infatti, essi hanno anche fatto per trasferire a terra il resto del materiale utilizzato per l'opera di casseratura ed una volta persino per calare i puntelli (“Una volta passammo dalla scala per portare fuori il
materiale, poi mi disse che si perdeva troppo tempo”). E Pt_8
si è detto, infine, che per le sue caratteristiche strutturali, vale a dire per la presenza della barriera interdittiva e del parapetto,
il ponteggio non consentiva materialmente e, dunque,
oggettivamente la messa a terra dei puntelli.
Deriva che, se essi erano ben consapevoli che il ponteggio era strutturalmente inidoneo per la messa a terra dei puntelli e,
quindi, sapevano di non potersene avvalere a tal fine, è del tutto conseguente concludere che essi ben avevano inteso anche che la pala gommata doveva servire unicamente per movimentare il materiale nell'area di cantiere una volta che lo avessero messo a terra facendolo passare all'interno dell'edificio.
Lo stesso vale per l'escavatorista.
Escusso all'udienza d.d. 12.01.2022 egli ha, infatti,
dichiarato: “So che all'interno c'era una scala interna in ferro per
raggiungere la parte alta del cantiere”.
60 Inoltre, il giorno stesso dell'incidente il teste ha riferito alla Polizia Giudiziaria: “ con il suo collega smontava Pt_8
una parte che bloccava l'accesso al ponteggio dal piano
dell'edificio dove si trovavano. Acceduti al ponteggio smontavano
una parte del parapetto del ponteggio di modo che potevano
caricare il materiale sulla benna del muletto che avevo alzato”.
Anche l'escavatorista sapeva, perciò, della presenza della scala all'interno dell'edifico.
Egli, inoltre, non può non essersi accorto che l'uso del ponteggio è stato reso possibile solo perché gli altri operai in sua presenza lo hanno manomesso.
La presenza del parapetto del ponteggio era sicuramente visibile dall'escavatorista anche stando all'esterno dell'edificio ed egli, pertanto, non può non aver visto che i colleghi, per consentirgli di avvicinare la benna della pala gommata, hanno rimosso ed asportato il parapetto dell'impalcatura così
compromettendo la funzione di sicurezza dell'opera provvisionale.
Sul punto deve, pertanto, concludersi per l'irrilevanza causale del denunciato difetto di coordinamento tra le imprese in ordine alle modalità d'uso della pala gommata.
Ciò perché le risultanze processuali danno evidenza del fatto che tutti gli operai incaricati della movimentazione dei puntelli erano consapevoli dell'inutilizzabilità del ponteggio a tal fine se non previa manomissione dello stesso e dovevano,
61 perciò, aver perfettamente inteso che il mezzo meccanico doveva servire unicamente per spostare il materiale nell'area di cantiere e non per calarlo a terra dal primo piano dell'edificio Barrique.
Pertanto, al pari dell'uso del ponteggio, l'uso della pala gommata per calare i puntelli è stato autonomamente,
arbitrariamente ed estemporaneamente deciso dagli operai nella piena consapevolezza che si trattasse di un impiego improprio del mezzo.
27. Gli appellanti ravvisano un apporto agevolatore del sinistro nella presenza al primo piano dell'edificio Barrique della passerella che, a loro avviso, avrebbe indotto gli operai ad utilizzarla per accedere all'impalcato del ponteggio.
Nella relazione dell'Ispettorato del Lavoro d.d. 06.09.2017
in proposito si dice quanto segue: “Come si evince dalle foto
allegate la passarella in legno utilizzata dai due operai, trovata
dagli stessi già pronta all'interno dell'edificio, era costituita da
due pezzi di tavoloni in legno affiancati tra loro, tenuti insieme da
due traversi di legno sporgenti oltre il piano di calpestio della
passerella, inchiodati ai due pezzi di tavoloni”.
A p. 4 e 5 della citazione in appello gli appellanti deducono al riguardo: “Lamentano i congiunti che il mortale
infortunio è stato causato dal ponteggio installato ad una
distanza maggiore di quella di 20 cm prevista dalla legge rispetto
alla parete dell'edificio, per coprire la quale – pari a 50 cm circa –
al fine di raggiungere l'impalcato del ponteggio è stata
62 posizionata a mo' di passarella una tavola formata da due assi
di legno unita da due traversi e priva di parapetto …”.
In verità, come si desume dalle stesse trascritte deduzioni e come, del resto, si ricava chiaramente dalle rappresentazioni fotografiche del manufatto versate agli atti di causa, il collegamento tra il primo piano dell'edificio Barrique e il ponteggio è avvenuto non già mediante la posa di un'ordinaria passerella, bensì con due tavole di legno unite tra loro da due traversi orizzontali, per di più lateralmente sporgenti dalla superficie calpestabile delle tavole congiunte.
Il teste ha riferito che “la passerella si trovava _2
all'interno dello stesso piano dell'edificio dove si trovavano i
puntelli”.
Valutando la deposizione alla luce dell'acquisito materiale fotografico si deve affermare, in verità, che non tanto una passerella fosse presente all'interno dell'edificio Barrique,
quanto piuttosto che fossero ivi giacenti due tavole di legno
(verosimilmente in precedenza servite per le opere di casseratura), con le quale è stata approntata un'approssimativa pedana.
Comunque sia, proprio le rudimentali modalità
realizzative del manufatto inducono a confermare l'accertamento sul punto del Tribunale, il quale ha affermato:
“Per raggiungere il ponteggio dall'edificio in costruzione, era stata
poggiata una passerella improvvisata ed esposta”.
63 Tanto a conferma dell'improvvisazione e, dunque,
dell'estemporaneità dell'iniziativa di transitare con una rudimentale passerella dall'edificio al ponteggio per mettere a terra i puntelli.
In ogni caso l'asserita rilevanza causale della c.d.
passerella disponibile all'interno dell'edificio recede del tutto a fronte della constatazione che prima di utilizzarla gli operai hanno dovuto manomettere la barriera che impediva l'accesso al ponteggio.
Non può, perciò, affermarsi che essa abbia agevolato un comportamento meramente imprudente o negligente degli operai e ciò in ragione della dirimente constatazione che la manomissione della barriera interdittiva, il conseguente uso della passerella e del ponteggio rappresentano all'evidenza un volontario arbitrio e non soltanto una colpevole disattenzione.
28. Quanto alla rilevanza causale dell'addebito di omessa vigilanza e di omesso controllo sull'operato degli operai volto ad impedire l'uso improprio del ponteggio e della pala gommata vanno svolte le seguenti considerazioni.
Anzitutto va tenuto conto di quanto riferito dal teste circa il fatto che, in precedenza, il ponteggio non era mai _2
stato usato per mettere a terra il disarmato materiale servito per la casseratura (“con il sistema del ponteggio, comunque,
avevamo lavorato solo il giorno dell'incidente”), anzi, come già
rilevato, in un primo momento anche i puntelli sono stati calati
64 rimanendo all'interno dell'edificio (“Una volta passammo dalla
scala per portare fuori il materiale, poi mi disse che si Pt_8
perdeva troppo tempo”).
È, quindi, indimostrato che in cantiere fosse corrente la prassi di utilizzare impropriamente il ponteggio ed i mezzi meccanici per mettere a terra il materiale di casseratura in giacenza all'interno dell'edificio. All'evidenza, quindi, nella specie tale impiego del ponteggio e della pala gommata è stato senz'altro estemporaneo.
Occorre poi ribadire come sempre il teste abbia _2
riferito che la vittima ha optato per l'utilizzo del ponteggio non perché fosse impossibile il passaggio dei puntelli all'interno dell'edificio, bensì soltanto per velocizzarne il loro trasferimento a terra utilizzando il mezzo meccanico.
E del tutto coerentemente, dalla deposizione testimoniale
è emerso, altresì, che è durato un minuto il trasferimento a mano di ciascun puntello dall'interno dell'edificio alla benna della pala gommata (“Per trasportare i puntelli dall'interno alla
pala ci avremo messo un minuto, era vicinissimo”).
Ciò, oltre a confermare che, per il loro peso e le loro dimensioni, la messa a terra dei puntelli non rappresentava affatto una lavorazione straordinaria, dimostra anche che è
stato non solo estemporaneo ma anche pressoché istantaneo l'improprio utilizzo del ponteggio e della pala gommata prima dell'infortunio.
65 Esso è durato all'incirca una decina di minuti dal momento che i puntelli da mettere a terra erano una dozzina e l'Ispettore del Lavoro ha riferito di averne trovati tre ancora all'interno dell'edificio (escusso all'udienza d.d. 17.11.2021
ha riferito: “Se non ricordo male all'interno vi CP_13
erano ancora tre puntelli da portare via, puntelli che io usai per
prendere le misure”).
Infine, va ancora ribadito il materiale impedimento all'uso dell'impalcatura per la presenza della barriera materiale realizzata con una rete elettrosaldata e con delle tavole di legno che gli operai hanno manomesso dall'interno dell'edificio non essendo il ponteggio altrimenti accessibile dall'esterno.
In proposito va richiamata la deposizione del teste CP_13
“Se mi viene chiesto se il ponteggio non serviva per lavorare,
posso dire che serviva ancora, poiché in seguito tornai in cantiere
e trovai una situazione aggiornata, nel senso che trovai ad
esempio le scalette di collegamento dei piani di ponteggio. Da
questo desumo che il ponteggio serviva. Lo sbarramento, per
quanto riguarda l'infortunio, impediva di accedere al primo piano
sopraelevato, mentre il ponteggio da terra era accessibile come si
vede anche dalla foto”.
Dal narrato dell'Ispettore del Lavoro si desume, dunque,
che al momento dell'incidente i diversi piani del ponteggio non erano tra loro collegati da scale. Il piano del ponteggio ove si è
verificata la caduta era, pertanto, del tutto inaccessibile: sia
66 dall'interno dell'edificio a causa dello sbarramento, sia dagli altri piani del ponteggio a causa dell'assenza di scale di collegamento.
Deriva, pertanto, che è necessariamente avvenuta dall'interno dell'edificio la manomissione della barriera che rendeva impraticabile il transito dall'edificio al ponteggio.
Da quanto detto segue, pertanto, non solo che è stato estemporaneo e, se non istantaneo, quanto meno rapidissimo
(10 minuti ca) l'improprio uso del ponteggio e della pala gommata, ma anche che dall'area di cantiere non era completamente visibile l'intervento di manomissione dell'opera provvisionale in quanto parzialmente condotto dagli operai all'interno dell'edificio.
Il tutto a conferma del fatto che nella specie, con riguardo all'uso improprio del ponteggio e della pala gommata ma soprattutto con riguardo all'immediatamente precedente manomissione della barriera interdittiva e del parapetto da parte degli operai, non si è trattato di un mero comportamento antidoveroso, in quanto tale riconducibile al rischio immanente alle attività di cantiere che le imprese appaltatrici erano tenute a governare eventualmente anche con una condotta proattiva,
idonea a neutralizzare la negligenza e l'imprudenza delle maestranze.
Si è trattato piuttosto di un abuso che gli operai hanno consumato previa la decisione di manomettere sia la barriera
67 che materialmente e, quindi, riconoscibilmente rendeva impraticabile il ponteggio, sia il parapetto che impediva di deporre i puntelli nella benna della pala gommata.
Tenuto conto, dunque, che non si è trattato di un mero utilizzo negligente o imprudente delle attrezzature di cantiere ma piuttosto di un abuso dell'opera provvisionale oltre che della pala gommata consumato con le descritte arbitrarie modalità
operative di per sé dimostrative dell'intenzione di eludere per quanto possibile la vigilanza dei preposti al controllo delle attività di cantiere, deve concludersi che esso non avrebbe potuto essere impedito se non con un intervento serrato,
ininterrotto e pressante sull'operato dei lavoratori che nella specie non era esigibile tenuto conto del tipologia di misura di sicurezza installata per interdire l'utilizzo del ponteggio e del fatto che sino al momento dell'incidente non si era mai riscontrato nemmeno un tentativo di eluderla.
29. Infine, gli appellanti muovono dal rilievo che l'Ispettorato del Lavoro ha contestato alle imprese ed ai suoi esponenti numerose violazioni contravvenzionali relative alla disciplina sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro con riguardo in particolare alle lavorazioni in quota.
Essi deducono che nel supplemento d'indagine dell'Ispettorato d.d. 18.01.2018 è attestato “che a causa del
ponteggio privo di sicurezza si operava con pericolo di caduta
dall'alto già a febbraio 2017; che il 21 aprile 2017 si era già
68 verificato un infortunio ai danni di altro lavoratore per caduta dal
medesimo ponteggio;
che successivamente all'infortunio oggetto
di causa, in data 03.08.2017 era stato accertato nel corso di
un'ispezione che un operaio stava lavorando esposto al pericolo
di caduta dall'altro di dieci metri sul medesimo ponteggio” (p. 35
della citazione in appello).
Lamentano, inoltre, l'inadempimento dell'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza da adottare nei lavori con esposizione al pericolo di caduta e l'omissione di istruzioni sulle modalità operative concernenti l'utilizzo nella specie della pala gommata con benna elevabile.
In ragione della situazione di diffusa illegalità del cantiere, non può, ad avviso degli appellanti, valutarsi come trasgressivo ed esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia il comportamento dei lavoratori che nella specie sarebbero stati lasciati liberi di servirsi del ponteggio insicuro e della pala gommata per effettuare la lavorazione affidatagli.
30. In ordine all'asserita illegalità diffusa del cantiere vanno fatte le seguenti precisazioni.
Il pericolo di caduta nell'espletamento delle lavorazioni in quota è stato denunciato all'Ispettorato del Lavoro da un operaio di nome Questi ha fornito una Parte_12
fotografia nella quale è ritratta la stessa vittima dell'infortunio
69 oggetto di causa che nel mese di febbraio 2017 utilizzava un ponteggio senza presidi di sicurezza.
Sul punto va osservato che nella foto non è riconoscibile di quale ponteggio si tratti, il che rende persino difficile stabilire se l'evento sia stato davvero fotografato nel cantiere dove si è
verificato l'incidente per cui è causa.
A parte questo rilievo, gli stessi appellanti riferiscono che si è trattato di un episodio risalente a tre mesi prima dell'incidente, mentre come si è visto, quando questo si è
verificato, il piano del ponteggio dal quale la vittima è caduta era del tutto impraticabile essendone sbarrato l'accesso sia dall'interno dell'edificio, sia dalle impalcature degli altri piani prive di scale di collegamento.
Quanto all'infortunio occorso il 17.04.2017 il Tribunale
penale di AN con sentenza n. 459/2020 ha assolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte, tra l'altro sulla base del seguente accertamento.
“Ebbene è pacifico ed incontroverso che l'attività in corso di
svolgimento al momento del sinistro era il disarmo di un solaio,
dovendo convenirsi con quanto rilevato dalla difesa degli
imputati e sul fatto che non poteva pretendersi CP_4 Pt_11
che durante le operazioni di smontaggio fossero sempre presenti
dispositivi di protezione collettiva come i parapetti che, con ogni
evidenza, erano in fase di smantellamento come il resto della
struttura da disarmare”.
70 La vicenda trattata dal Giudice Penale è evidente si riferisse ad un ponteggio in fase di smantellamento, dunque ad un'opera provvisionale diversa da quella, dalla quale nella specie è caduta la vittima.
Quanto alla violazione riscontrata nel mese di agosto del
2017 si è trattato di un ponteggio privo di parapetto eretto ad una distanza dalla facciata dell'edificio di ca 50-60 cm.
31. Così precisate le inosservanze in tema di sicurezza delle lavorazioni in quota riscontrate nel cantiere dove si è
verificato l'incidente, va ancora una volta ribadito che nella specie il trasferimento a terra dei puntelli non è mai stato organizzato, diretto o anche solo autorizzato come lavorazione con esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall'alto ed anzi, almeno inizialmente, non è stato svolto secondo questa modalità nemmeno dagli stessi operai incaricati di eseguirlo.
La circostanza, come detto, espressamente riferita dal teste (“i piloni in acciaio dovevano essere spostati _2
dall'interno dell'edificio, non utilizzando il ponteggio”), è
riscontrata dalla constatazione che essi hanno eseguito la lavorazione sul ponteggio senza dotarsi dei dispositivi di sicurezza individuale obbligatori per le lavorazioni in quota (nel rapporto della Polizia Giudiziaria d.d. 16.05.2017 si legge:
“l'uomo (la vittima n.d.e.) non indossava alcuna dispositivo di
sicurezza (elmetto – imbragatura) né se ne notava la presenza
nella vicinanze”). Ciò a conferma che si è trattato di un'iniziativa
71 estemporanea assunta dagli stessi operai che per completarla rapidamente hanno obliterato ogni misura di sicurezza.
Tanto, inoltre, dimostra, con specifico riguardo al determinismo dell'incidente, l'irrilevanza causale del trascurato obbligo di fornire agli operai incaricati della movimentazione dei puntelli un'adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi inerenti alle lavorazioni in quota e mediante l'impiego di una pala gommata dotata di benna elevabile.
Ciò per la decisiva ragione che non era minimamente prevedibile che la messa a terra dei puntelli potesse avvenire mediante il ponteggio e la pala, l'uso dei quali è, infatti,
avvenuto impropriamente dopo l'estemporanea ed arbitraria decisione degli operai di manomettere la barriera che rendeva materialmente impraticabile l'impalcatura e di disarmare il relativo parapetto.
32. Escluso che il procedimento lavorativo nella specie potesse essere materialmente impostato con modalità operative in quota, deve ritenersi che la dimensione dell'obbligo di protezione dell'incolumità dei lavoratori, comprensivo anche del dovere di prevenire i rischi insiti nella possibile negligenza,
imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, sia stata assolta con l'installazione della barriera materiale che, in modo oggettivamente riconoscibile, impediva il transito dall'interno dell'edificio alla benna della pala gommata attraverso il ponteggio insicuro.
72 La rimozione della ridetta barriera, del parapetto del ponteggio e l'uso della pala gommata sono all'evidenza non già
una mera negligenza o imprudenza dei lavoratori, bensì
rappresentano un comportamento deliberatamente posto in essere, da un lato, con la motivazione del tutto personale di rendere l'operazione loro affidata più agevole e rapida, e,
dall'altro, per ragioni del tutto avulse dall'esercizio della prestazione lavorativa come sino a quel momento essi stessi avevano eseguito all'interno dell'edificio in tutta sicurezza.
La condotta dei lavoratori è risultata, perciò, tale da creare condizioni di rischio estranee alla sicura modalità di lavoro sino ad allora praticata ed è, perciò, da ritenersi come causa esclusiva dell'evento, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra il danno ed il ponteggio insicuro.
Il mantenimento in cantiere anziché il disarmo dell'opera provvisionale insicura non può, infine, ritenersi essere stata una condotta irrazionale.
Come da accertamento del Tribunale in questa sede rimasto incontrastato, la sommità del ponteggio serviva come parapetto per i lavori in corso di esecuzione sulla copertura dell'edificio, laddove sono state invece rese materialmente impraticabili tutte le impalcature dei piani inferiori, in particolare quella del primo piano dove si è verificata la caduta.
33. All'esito del presente grado di giudizio, vanno disattese le censure dagli appellanti mosse alla pronuncia di
73 primo grado.
Sono condivisibili e vanno, pertanto confermate le argomentazioni dal Tribunale addotte per sostenere la fondatezza nella specie dell'esimente del c.d. “rischio elettivo”.
È, conseguentemente, dimostrata l'interruzione del nesso di derivazione causale tra il ponteggio insicuro e la caduta del lavoratore per effetto “dell'abnorme ed imprevedibile condotta
dell' (così testualmente a p. 24 della sentenza), la quale Pt_8
ha concretizzato un rischio eccentrico rispetto alla strutturale pericolosità dell'opera provvisionale, pericolosità neutralizzata dall'eretta barriera materiale che ne impediva efficacemente l'utilizzo sino a quando gli operai deliberatamente ed arbitrariamente l'hanno manomessa ed asportata.
34. Si deve ora passare alla trattazione del tema dei criteri di imputazione della responsabilità addotti a sostegno delle domande attoree ribadendo che nell'ambito del presente giudizio sono pertinenti soltanto quelli che sostanziano la prospettata responsabilità extracontrattuale dei convenuti/appellati (C. n. 32072/2024 e n. 2/2020 cit.).
35. Orbene non solo la responsabilità per dolo o colpa ex art. 2043 c.c., ma anche le fattispecie di responsabilità
oggettiva per i danni da esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., nonché per i danni da cose in custodia ex art. 2051
c.c. postulano la dimostrazione della derivazione causale dell'evento lesivo dalla condotta dolosa/colposa, dall'attività
74 pericolosa o dalla cosa custodita.
In particolare, in ordine alla responsabilità ex art. 2050
c.c. vale richiamare C. n. 19872/2014: “In tema di
responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione
di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ.,
presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio
dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del
danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa
dell'evento dannoso”.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. si rinvia a C. n.
21675/2023: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la
condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere
il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un
contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia
neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”.
Poiché nella specie si conferma l'accertamento del
Tribunale circa l'interruzione del nesso di derivazione causale tra il ponteggio insicuro e la caduta del lavoratore per l'operare dell'esimente del c.d. rischio elettivo, dev'essere altrettanto confermato il rigetto delle domande risarcitorie giustificate da tutti i dedotti titoli di responsabilità extracontrattuale.
36. Gli appellanti hanno anche dedotto che dei fatti illeciti dei propri esponenti e persino dei propri operai dipendenti debbano rispondere ex art. 2049 c.c. le imprese appaltatrici attesa la loro posizione di “padroni committenti”.
75 Per quanto riguarda le condotte degli esponenti delle appaltatrici vale ad escludere la loro responsabilità il ripetuto rilievo che la causalità dell'incidente va esclusivamente ascritta alla condotta della vittima.
37. Quanto alla responsabilità delle appaltatrici ex art. 2049 c.c. per le condotte dei rispettivi operai che, in sinergia con la vittima, hanno colpevolmente concorso alla causazione dell'incidente mortale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Sotto il ridetto profilo gli attori, appellanti in primo grado,
non hanno mai sostanziato la propria domanda risarcitoria.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli allora attori hanno testualmente dedotto quanto segue.
“Nessuna responsabilità potrà, invece, imputarsi al
lavoratore deceduto, il quale stava espletando la propria attività
lavorativa secondo gli ordini datigli dai convenuti e nel contesto
lavorativo messogli a disposizione dai medesimi, peraltro in
presenza degli stessi preposti;
d'altra parte, le numerose
violazioni alla normativa antinfortunistica e ai disposti codicistici
da parte dei convenuti, evidenziano anche come l'eventuale
disattenzione o negligenza del lavoratore, non possa elidere in
ogni caso la responsabilità dei convenuti medesimi, posto che
l'infortunio così come si è verificato non era né imprevedibile, né
inevitabile. In sostanza, non si può certo escludere a priori
un'eventuale disattenzione da parte del dipendente. Infatti,
qualora la normativa antinfortunistica fosse stata rispettata,
76 anche in caso di eventuale imprudenza del lavoratore, nessun
infortunio si sarebbe verificato. Né potrà riconoscersi nel caso di
specie una concorrente responsabilità del lavoratore come
chiaramente statuito dalla Suprema Corte a più riprese con Cass.
civ., sez. III n. 22539/2019, Cass. civ. sez. lav. n. 30679/2019 e
molte altre conformi”.
Essi hanno, perciò, escluso qualsiasi apporto della condotta colposa della vittima nel determinismo dell'incidente.
Il che si riverbera anche sul comportamento degli altri operai che con lei hanno espletato la prestazione lavorativa all'esito della quale vi è stato l'infortunio mortale.
Nei loro riguardi mai nessuna condotta illecita gli attori/appellanti hanno anche solo adombrato.
D'altra parte, occorre tenere presente che “Ai fini della
configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art.
2049 cod. civ. in capo al padrone o al committente, indefettibile
presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali
secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la
dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o
del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (così
ad es. C. n. 4742/2005).
Sotto quest'aspetto la domanda ora introdotta in appello palesa un evidente e in quanto tale inammissibile profilo di novità perché mai è stato allegata l'esistenza di un fatto illecito degli operai dipendenti sotto il profilo tanto oggettivo quanto
77 soggettivo.
Mai gli attori/appellanti hanno allegato che le imprese datrici di lavoro debbano rispondere ex art. 2049 c.c. per le condotte illecite dei colleghi di lavoro della vittima che insieme a questa hanno eseguito imprudentemente e negligentemente la lavorazione secondo le modalità operative che hanno condotto all'infortunio.
La domanda, oltre ad essere inammissibilmente nuova, è
anche infondata per quanto stabilito da C. n. 1760/1971:
“Perché venga affermata la responsabilità regolata dall'art 2049
cod. civ. occorre, oltre al rapporto di dipendenza del commesso
dal committente, che il commesso abbia compiuto l'illecito
nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito. Tale ultimo
requisito non va inteso in senso stretto, come attività esercitata
nei limiti e secondo le istruzioni del committente, ma è sufficiente
che l'esercizio della mansione abbia permesso la commissione
dell'illecito. Basta che si accerti che il commesso, esercitando
l'incombenza a cui è adibito, ancorché con modalità diverse dalle
disposizioni del committente o anche oltre i limiti ad essa posti,
abbia causato il danno ingiusto ad altri. Se, però, limitazioni e
modalità di esercizio sono a conoscenza del terzo danneggiato e,
per effetto della violazione di essi, si sia verificato il danno, di
esso non risponde il committente. Così pure nel caso in cui la
natura dell'atto compiuto dal commesso o le modalità di esercizio
delle mansioni, in relazione alle circostanze della fattispecie, non
78 denunzino chiaramente l'eccesso del commesso”.
Nella specie, per tutte le ragioni sin qui dedotte, le limitazioni e le dovute modalità operative della lavorazione affidata agli operai erano non solo pienamente conosciute dalla vittima dell'incidente, ma è a lei stessa principalmente imputabile di aver concretizzato con la propria condotta arbitrariamente manomissiva un rischio eccentrico rispetto a quello efficacemente neutralizzato con l'erezione della barriera materiale che rendeva impraticabile il ponteggio insicuro.
Tanto vale ad escludere la responsabilità ex art. 2049 c.c.
delle datrici di lavoro dei suoi colleghi.
38. Conclusivamente i motivi di critica formulati alla sentenza del Tribunale non adducono alla riferma della statuizione di rigetto delle domande degli attori.
39. L'ottavo motivo d'impugnazione è rubricato:
“Violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle
spese di lite a fronte delle risultanze del rapporto Spisal”.
Deducono gli appellanti che nella specie “vi erano gravi
motivi per compensarle (le spese di lite n.d.e.) anche a fronte del
rapporto Spisal che accertava le violazioni alla normativa
antinfortunistica da parte dei convenuti in primo grado, i quali poi
erano stati rinviati a giudizio in sede penale. Gli attori, pertanto,
si erano determinati all'azione civile sulla base di atti delle
autorità intervenute che acclaravano la responsabilità delle figure
preposte alla sicurezza, di talché non se ne poteva non tenere
79 conto nella decisione relativa alle spese di lite” (così
testualmente a p. 54 e 55 della citazione in appello).
40. In verità i rapporti dell'Ispettorato del Lavoro non contengono alcun accertamento ultimativo in ordine alle responsabilità delle parti che gli odierni appellanti hanno convenuto nel presente giudizio.
Piuttosto i ridetti rapporti compendiano gli esiti delle indagini espletate in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, in ordine ai quali, peraltro, non è dimostrata la pronuncia di alcuna sentenza penale di condanna.
All'opposto agli atti di causa risultano versate diverse pronunce di assoluzione emesse nei loro confronti.
Anche in questo caso le ragioni di critica prospettate dagli appellanti in relazione alla propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado non giustificano la riforma della statuizione.
41. Le spese del presente grado di giudizio vanno a carico degli appellanti soccombenti.
Sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminato (complessità bassa) applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di AN,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1 [...]
[...] , , , e Pt_13 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti di Persona_2 Controparte_2
,
[...] CP_2 CP_5 CP_4
e , avverso la sentenza n. 48/2023 del Controparte_3
18.01.2023 del Tribunale di AN, così provvede
1. disattende l'appello;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
, , CP_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e in solido tra loro a
[...] Parte_6 Persona_2
rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio che si liquidano:
in favore di Controparte_2
e di nell'importo complessivo di € 6.946,00, oltre CP_2
spese generali, IVA e CAP e spese successive necessarie;
in favore di e di nell'importo CP_5 CP_4
complessivo di € 6.946,00, oltre spese generali, IVA e CAP e spese successive necessarie;
in favore di , nell'importo complessivo di € Controparte_3
6.946,00, oltre spese generali, IVA e CAP e spese successive necessarie.
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Per_1 CP_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , ai sensi del co. 1-
[...] Parte_6 Persona_2
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
81 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in AN, lì 26.02.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
82
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di AN
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 102/2023 R.G.
promossa
da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) il 29.01.1995 e residente a [...] – figlia della vittima primaria, Pt_2
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._2
01.10.1998 e residente a [...] – figlia della vittima primaria,
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 01.10.1998 e residente a [...] – figlia della vittima primaria,
(C.F.: ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
1 16.11.1937 e residente a [...] – madre della vittima primaria,
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 C.F._4
(CZ) il 06.07.1968 e residente a [...] – sorella della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Parte_3 C.F._5
OT (CZ) il 14.02.1959 e residente a [...] sub 2 – fratello della vittima primaria,
(C.F.: , nata a Parte_4 C.F._6
OT (CZ) il 18.11.1977 e residente a [...] – sorella della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Parte_5 C.F._7
OT (CZ) il 04.12.1964 e residente a [...] – fratello della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Parte_6 C.F._8
OT (CZ) il 09.03.1961 e residente a [...] – fratello della vittima primaria,
(C.F.: ), nato a Persona_2 C.F._9
OT (KR) il 02.09.1971 e residente a [...] i.7 – fratello della vittima primaria,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Zara di Treviso
(C.F.: ) e di AN C.F._10 Parte_7
(C.F.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._11
studio di quest'ultimo in AN, Via della Rena n.3/I - in virtù
2 dei mandati in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. datato
31.10.2019 (depositato nella causa n.621/2019 R.G. Trib. di
AN sez. lav.) e l'ultimo in virtù di mandato in calce all'atto di intervento ex art. 105, 1° comma c.p.c. datato 25.03.2020
(depositato nella causa n.4518/2019 R.G. Trib. di AN)
- appellanti –
contro
, Controparte_2
con sede legale in 39044 Egna (BZ), via dei Pini, 43 (c.f. e p.iva
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore e liquidatore signor nonché il signor CP_2
residente in [...]
16/3 (c.f. ), entrambi rappresentati e C.F._12
difesi in questo giudizio, giusta delega in calce alla comparsa di risposta del 25 giugno 2020 relativa al giudizio di primo grado pendente davanti al Tribunale di AN sub n. 4518/2019
R.G., dall'avv. Giovanni Polonioli (c.f. , C.F._13
con studio in AN, via della Mostra, 3, ove hanno eletto domicilio,
- appellati –
(C.F.: , nato il Controparte_3 CodiceFiscale_14
31.12.1983 a AN (BZ), residente in [...], difeso e rappresentato dagli avv.ti Michael Walzl
E (C.F.: ; PEC: ) e CodiceFiscale_15 Email_1
Martin Ohrwalder (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_16
3 t) del Foro di AN, con elezione di Email_3
domicilio presso lo studio di questi in 39100 AN, Viale
Duca d'Aosta n. 100 come da procura alle liti allegate telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dd.
22.06.2020
- appellato -
(C.F. residente ad CP_4 C.F._17
LD (BZ), Via Lerch n. 31, rappresentato e difeso, dall'Avv.
Stefano Baiardo (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_18
eletto presso lo studio in 39100 AN, Piazza Walther n.8
(fax 0471/271118; PEC: , giusta Email_4
delega a margine della comparsa di costituzione in appello
- appellato –
con sede in 39040 (BZ), Via Max Valier n.5, CP_5
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore Geom. , rappresentata e difesa, Controparte_6
dall'Avv. Stefano Baiardo (C.F. ), con CodiceFiscale_18
domicilio eletto presso lo studio in 39100 AN, Piazza
Walther n.8 (fax 0471/271118; PEC: Email_5
, giusta delega a margine della comparsa di costituzione
[...]
in appello
- appellata -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
4 dei procuratori di parti appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni diversa istanza disattesa ed eccezione reietta, nel merito e in via principale: in totale riforma dell'appellata sentenza n° 48/2023 emessa dal Tribunale di
AN in funzione di Giudice Unico, accertata e dichiarata,
per le condotte descritte nelle premesse, la responsabilità tanto in via contrattuale che extracontrattuale di
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, quale datore di lavoro, di quale CP_2
Responsabile di Cantiere, nonché socio CP_7
accomandatario illimitatamente responsabile della CP_2
di della in persona
[...] Controparte_2 CP_5
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di subcommittente, di nella sua qualità di CP_4
Dirigente del Cantiere e Preposto della e di CP_5
nella sua qualità di C.S.P. e C.S.E., nella Controparte_3
causazione dell'infortunio mortale subito da in Parte_8
data 16.05.2017, per non aver osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 1228, 2043, 2049, 2050, 2051 e 2059 c.c.; accertato inoltre, incidentalmente, anche il delitto di omicidio colposo perpetrato nei confronti di da da Parte_8 CP_2
entrambi anche nella loro qualità di legali CP_4
rappresentanti delle società convenute, e da;
Controparte_3
5 conseguentemente, condannarsi la
[...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante e liquidatore CP_2 CP_2
la in persona del legale rappresentante pro CP_5
tempore, e , in solido tra CP_4 Controparte_3
loro, a risarcire gli appellanti, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali jure proprio subiti e subendi, così come delineati in atti e così come risulteranno quantificati in via equitativa dall'Ecc.ma Corte, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento della somma determinati secondo il criterio indicato dall'art. 1284 c.c., 4 comma,
introdotto con d.l. n.132/2014, convertito in L.162/2014
(applicabile anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito giusta la statuizione della Corte di Cassazione civile sez. III
n.61/2023), o comunque di quello in subordine in premesse indicato. Spese di lite interamente rifuse sia per il primo che per il secondo grado e con distrazione delle medesime a favore del procuratore antistatario avv. Daniela Zara;
con condanna delle appellate alla restituzione di quanto nel frattempo pagato in adempimento della sentenza di primo grado.
Nel merito e in via subordinata: per la denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della proposta impugnazione, si chiede che la Corte d'Appello compensi quantomeno le spese di lite per il primo ed il secondo grado, con condanna delle appellate alla restituzione di quanto nel frattempo pagato in adempimento
6 della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, Si chiede c.t.u. medico-legale diretta ad accertare il danno biologico, sia permanente che temporaneo,
subito da a seguito della morte del padre Parte_9
, nonché ogni altro nocumento da essa patito e Pt_8
patiendo, la congruità delle spese sostenute e la necessità
anche di spese future. Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze in punto quantum di seguito capitolate e non ammesse in sede di primo grado con i testi all'epoca indicati:
8. “vero che ha convissuto con le figlie sino al Parte_8
momento della separazione dalla moglie avvenuta nel 2006”;
9. “vero che dopo la separazione ha continuato Parte_8
a vedere le figlie ogni fine settimana, sia il sabato che la domenica”;
10. “vero che , durante la settimana, chiamava Parte_8
ogni sera le figlie al telefono per farsi raccontare e raccontare loro la giornata”;
11. “vero che ha sempre versato puntualmente Parte_8
il contributo mensile per le figlie e le relative spese straordinarie e quando era in ritardo cercava di provvedervi il prima possibile”;
12. “vero che in estate, finita la scuola, e Pt_9 Pt_1
andavano in vacanza dalle nonne a OT dove le raggiungeva anche il padre e stavano insieme per un mese;
7 13. “vero che anche durante le vacanze di Natale talvolta e scendevano a OT con il padre e stavano Pt_9 Pt_1
insieme per almeno una settimana”;
14. “vero che a seguito della morte del padre è stata in Pt_9
psicoterapia con la dott.ssa di AS (VR) ed è Persona_3
tutt'ora in terapia con la dott.ssa di Verona;
dicano le Per_4
testi con che cadenza sono avvenute e avvengono le sedute di cui una parte documentate sub docc 25 e 35”;
15. “vero che si era impegnato con a Parte_8 Pt_1
sostenere le spese per l'iscrizione e la frequentazione del corso per il diploma di Moodart s.r.l. pari ad euro 10.800,00 pagate dalla madre e di cui al doc 36, nonché quelle per CP_8
l'iscrizione e frequentazione dell'università da parte di ”; Pt_9
16. “vero che è attualmente iscritta all'università di Pt_9
Verona mentre ha iniziato a lavorare soltanto da Pt_1
febbraio 2019 come da contratto a tempo determinato e di cui sub doc 37”;
17. “vero che e durante i fine Parte_1 Parte_9
settimana passati con il padre andavano quasi sempre a
Peschiera del Garda o a dove passavano l'intera Per_5
giornata, mangiando fuori sia a pranzo che a cena e facendo lunghe passeggiate”;
18. “vero che quando era brutto tempo essi passavano il fine settimana andando nelle vicine città di Vicenza o Verona, nei centri commerciali o passavano la giornata dallo zio RI
8 ”; Per_2
19. “vero che anche dopo la separazione dalla Parte_8
moglie e sino al suo decesso pur lavorando al Nord, si recava a
OT ogni volta che poteva godere delle ferie presso l'abitazione della madre e della sorella ove aveva Parte_4
posto la sua residenza”;
20. “vero che a Natale, a Pasqua, durante le ferie estive e in occasione di tanti compleanni, l'intera famiglia con sorelle e fratelli, cognati e cognate e nipoti si trovava a festeggiare con pranzi e cene presso la casa familiare a OT ove risiedevano
, la mamma e la sorella ”. Pt_8 Parte_4
Si indicano a testi sui capitoli da 8 a 20, , Testimone_1
residente a [...];
[...]
, residente a [...]
n.18; residente a [...]; CP_10
residente a [...]
Nazionale n.19 i.7; residente a [...](37031- CP_12
VR), Via Sottomonte di Sopra n.
3. Sul cap.14 dott.ssa Per_3
di AS (37031-VR), Vicolo Mezzavilla n.19 e dott.ssa
[...] [...]
di Verona (37136-VR), Via Carisio n.36. Per_4
In via istruttoria subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'appello non ritenesse sufficiente all'accoglimento dell'impugnazione in punto an la documentazione in atti e le risultanze delle prove orali ammesse dal Giudice di prime cure,
si insta per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze
9 di seguito capitolate e non ammesse in primo grado con i testi all'epoca indicati:
1. “vero che i puntelli erano lunghi circa 4 m. e 30 cm. e pesavano 35 kg. l'uno”;
2. “vero che in data 03.08.2017, a seguito di un'ispezione dell'Ufficio Vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro nel medesimo cantiere era stato contestato alla di aver installato i CP_5
ponteggi senza parapetti contro la caduta dall'alto e ad una distanza dal muro di circa 50-60 cm.”;
3. “vero che ad aprile 2017 nel medesimo cantiere e in presenza dei suddetti ponteggi privi di presidi di sicurezza si era verificato un altro grave infortunio per la caduta dall'alto di un operaio”;
4. “vero che ha dichiarato in data Testimone_2
18.05.2017 all'Ispettorato del Lavoro che anche prima dell'infortunio di , l'attività lavorativa in cantiere Parte_8
avveniva con l'utilizzo dei ponteggi privi dei presidi di sicurezza e con tavole prive di parapetti, fornendo anche fotografie ritraenti i lavoratori che così operavano”;
5. “vero che a seguito di tale dichiarazione è stato Tes_2
licenziato dalla;
CP_2
7. “vero che era privo di formazione specifica Parte_8
relativa ai lavori in quota e ai rischi e misure preventive per evitarli, di precise istruzioni sulle modalità operative con riguardo al lavoro specifico”;
10 Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 7 UU.PP.GG. Tes_3
, e c/o Questura di
[...] Testimone_4 Testimone_5
AN (39100-BZ), Largo Palatucci n.1; Controparte_13
e c/o Ispettorato del Lavoro di
[...] CP_14
AN (39100-BZ), Via Canonico Michael Gamper n.1;
, e Controparte_15 Controparte_16 CP_17
c/o la Questura di AN (39100-BZ), Largo Palatucci n.1;
residente a [...]
n.48; residente a [...]. Persona_6
Per la denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avverse se richieste, si chiede di essere ammessi eventualmente a prova contraria con i medesimi testi.
Si chiede che l'Ecc.ma Corte ordini ex art.210 c.p.c. alla
, l'esibizione Controparte_2 Controparte_2
in originale del modulo consegna D.P.I. ad . Parte_8
Si chiede che l'Ecc.ma Corte ordini ex art.213 c.p.c.
all'Ispettorato del Lavoro di AN e alla Questura di AN
la produzione dei fascicoli fotografici a colori originali relativi all'infortunio di cui è causa e prodotti in copia fotostatica in bianco e nero da questo patrocinio (e pertanto poco “leggibili”)
sub doc 12, 17a e 17b del fascicolo delle attrici (corrispondenti ai doc 6, 13a e 13b del fascicolo dell'intervenuto) di primo grado
del procuratore di parti appellate
[...]
e Controparte_2 CP_2
Il procuratore delle parti appellate
[...]
[...] e conclude in Controparte_18 CP_2
Comparsa di costituzione e risposta del 9 ottobre 2023, e segnatamente:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
AN, contrariis reiectis, rigettare l'appello e le domande tutte formulate dagli appellanti, per le ragioni dedotte in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
di conseguenza, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n.
48/2023 del Tribunale di AN, pubblicata il 18 gennaio
2023 e non notificata;
con condanna delle parti appellanti alla rifusione delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, cap e iva, in misura di legge;
dei procuratori di parte appellata : Controparte_3
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di
AN, contrariis reiectis,
in via preliminare/pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione formulata dalle parti appellanti;
nel merito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande formulate dalle parti appellanti in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia ai sensi di legge;
nel merito,
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, nel caso in cui si dovessero ravvisare profili di responsabilità del geom. in Controparte_3
relazione all'infortunio dd. 16.05.2017, determinare la gravità
12 della colpa del geom. e l'entità delle relative Controparte_3
conseguenze e, previa determinazione del concorso di colpa dell'NA e delle corresponsabilità degli Parte_8
altri appellati, circoscrivere la condanna all'ammontare dovuto per i soli danni conseguenti;
in via istruttoria: ammettere gli ulteriori mezzi istruttori così
come formulati in sede di memoria ex art. 183, co. 6 numero 2
c.p.c. dd. 16.03.2021 e non ancora ammessi;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
del procuratore di parte appellata : CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di AN, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
Nel Merito: Rigettare, poiché totalmente infondato, l'appello proposto da: , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Per_1 CP_1 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con conferma Parte_6 Persona_2
integrale della sentenza n.48/2023, depositata il 18.01.2023
Tribunale di AN ex adverso impugnata, essendo le domande proposte dagli appellanti tutte infondate sia in fatto che in diritto e accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva
13 responsabilità del Signor nella causazione del Parte_8
sinistro per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa,
conseguentemente rigettare tutte le richieste svolte dagli appellanti in quanto infondate sia in fatto che in diritto e non provate e dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto né
da parte di né da parte di;
rigettare CP_5 CP_4
quindi tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della società e di siccome CP_5 Controparte_19
infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata contestata ogni richiesta degli appellanti, sia nell'an che nel quantum, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo anche concorsuale in capo a CP_4
per i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità esclusiva/prevalente del Signor Parte_8
nella causazione del sinistro con riduzione delle somme eventualmente riconosciute, con accertamento di comunque contestato obbligo risarcitorio per l'eventuale e contestata quota di responsabilità residuale rispetto alle altre parti convenute e con circoscrizione espressa, dell'eventuale relativa quota di
. CP_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del giudizio di primo grado e del presente.
In via subordinata istruttoria: ci si oppone a qualsivoglia integrazione / richiesta istruttoria avversaria, insiste nell'ammissione delle prove anche contrarie non ammesse di
14 cui alle memorie istruttorie ex art.183, VI comma n.2
dd.15.3.2021 ed ex art.183, VI comma n.3 dd.06.04.2021,
opponendosi a quelle avversarie di parte appellante;
del procuratore di parte appellata CP_5
Nel Merito: Rigettare, poiché totalmente infondato, l'appello proposto da: , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Per_1 CP_1 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con conferma Parte_6 Persona_2
integrale della sentenza n.48/2023, depositata il 18.01.2023
Tribunale di AN ex adverso impugnata, essendo le domande proposte dagli appellanti tutte infondate sia in fatto che in diritto e accertare, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor nella causazione del Parte_8
sinistro per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa,
conseguentemente rigettare tutte le richieste svolte dagli appellanti in quanto infondate sia in fatto che in diritto e non provate e dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto né
da parte di né da parte di;
rigettare CP_5 CP_4
quindi tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della società e di siccome CP_5 Controparte_19
infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata contestata ogni richiesta degli appellanti, sia
15 nell'an che nel quantum, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo anche concorsuale in capo a CP_4
per i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità esclusiva/prevalente del Signor Parte_8
nella causazione del sinistro con riduzione delle somme eventualmente riconosciute, con accertamento di comunque contestato obbligo risarcitorio per l'eventuale e contestata quota di responsabilità residuale rispetto alle altre parti convenute e con circoscrizione espressa, dell'eventuale relativa quota di
. CP_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del giudizio di primo grado e del presente.
In via subordinata istruttoria: ci si oppone a qualsivoglia integrazione / richiesta istruttoria avversaria, insiste nell'ammissione delle prove anche contrarie non ammesse di cui alle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n.2
dd.15.3.2021 ed ex art.183, VI comma n.3 dd.06.04.2021,
opponendosi a quelle avversarie di parte appellante.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La committente società cooperativa Cantina Produttori
AN ha affidato all'appaltatrice l'esecuzione dei CP_5
lavori relativi all'edificazione della propria cantina in via San
Maurizio a AN. A propria volta l'impresa incaricata ha subappaltato a il Parte_10
montaggio e lo smontaggio delle casserature nonché di getto del
16 calcestruzzo.
Nel pomeriggio del 16.05.2017 , operaio Parte_8
dipendente della subappaltatrice, è caduto da un'impalcatura esterna, a più piani, alta, nel punto ove si è verificata la caduta,
ca 10 m ed eretta nel cantiere davanti alla parte del complesso edilizio denominata Barrique riportando gravi lesioni personali a causa delle quali è deceduto lo stesso giorno dell'incidente dopo il ricovero nel locale ospedale.
Il lavoratore, insieme al collega parimenti _2
dipendente della subappaltatrice, doveva trasferire in un altro luogo all'interno del cantiere una decina di puntelli in alluminio, ciascuno della lunghezza di 4,30 m e del peso di
34,60 kg, in giacenza al primo piano dell'edificio Barrique. Ha
coadiuvato l'operazione EE EN, dipendente dell'appaltatrice, incaricato di condurre e manovrare una pala gommata munita di benna all'interno della quale, una volta elevata sino all'altezza del primo piano dell'impalcatura, i puntelli venivano caricati a mano per poi essere calati a terra.
A ridosso della facciata dell'edificio Barrique si trovava una prima impalcatura, parallelamente alla quale ne era stata eretta una seconda più esterna e, quindi, avvicinabile dalla benna della pala gommata e dalla quale il lavoratore è appunto precipitato a terra.
Per accedere da dentro l'edificio, dove il materiale giaceva,
all'impalcatura esterna i due lavoratori sono transitati
17 attraverso un'apertura parzialmente sbarrata da una rete elettrosaldata e da delle tavole di legno.
L'apertura al primo piano dell'edificio è stata collegata al primo piano dell'impalcatura esterna con una pedana priva di parapetto costituita da due assi di legno unite da due traversi inchiodati.
Il caricamento a mano del materiale sulla pala gommata è
avvenuto direttamente dall'impalcatura esterna, dalla quale era stato rimosso il parapetto per avere libero accesso alla benna elevata sino all'altezza del primo piano.
Il lavoratore è caduto nello spazio vuoto di ca 50 cm creatosi tra l'apertura nella facciata, le assi prive di parapetto posate per collegare l'interno dell'edificio all'impalcatura e lo stesso ponteggio sul quale egli stava lavorando.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d. 31.10.2019 i congiunti del lavoratore mortalmente NA (
[...]
figlia, figlia, madre, Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
sorella, , fratello,
[...] Parte_3 Parte_4
sorella, fratello, fratello) hanno Parte_5 Parte_6
chiesto al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di AN jure
hereditario (solo le figlie) nonché jure proprio il risarcimento dei danni da loro subiti a causa del sinistro.
Oltre che nei confronti delle due imprese appaltatrici -
anche nella qualità di datrice di lavoro CP_2
dell'NA - gli attori hanno agito nei confronti CP_2
18 nella qualità sia di accomandatario di sia CP_2 CP_2
di responsabile di cantiere e (responsabile del servizio CP_7
di prevenzione e protezione), di nella qualità di CP_4
dirigente del cantiere e di preposto di ed infine, di CP_5
nella qualità di coordinatore per la sicurezza Controparte_3
in fase di progettazione e di esecuzione.
A sostegno delle loro domande essi hanno dedotto che l'infortunio mortale occorso al proprio congiunto era dipeso dall'utilizzazione, per eseguire la lavorazione affidatagli, di un ponteggio e di una passarella che, all'esito delle indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria e dell'Ispettorato del Lavoro,
non erano risultati essere conformi alle prescrizioni normative in materia antinfortunistica.
Ciò valeva a soddisfare il nesso causale tra un ambiente di lavoro nocivo ed il sinistro, delle conseguenze del quale dovevano, pertanto, rispondere in solido tutti i convenuti.
Ai convenuti gli attori hanno, infatti, rimproverato di non aver coordinato ed organizzato tra le due imprese appaltatrici le modalità operative della specifica lavorazione affidata all'NA, di non averlo né formato, né addestrato, di non aver inibito l'utilizzazione dell'impalcatura e della passarella insicuri, di non aver vigilato sull'esecuzione del lavoro e sull'effettivo utilizzo dei presidi di sicurezza.
Quali titoli giustificativi delle domande gli attori hanno dedotto la responsabilità sia contrattuale ai sensi dell'art. 2087
19 e 1228 c.c., sia extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043,
2049, 2050, 2051 e 2059 c.c..
3. I convenuti si sono costituiti per resistere.
A proprio discarico hanno dedotto che il sinistro si era verificato a causa del comportamento abnorme dell'NA.
Infatti, dalle indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria,
all'esito delle quali nella vicenda non era stata ravvisata alcuna responsabilità penale, era emerso che l'accesso all'impalcatura dall'interno del primo piano dell'edificio Barrique era inibito da uno sbarramento materiale.
Il lavoratore NA ed il suo collega, anziché
traportare a terra i puntelli utilizzando la scala interna alla costruzione, come peraltro era già avvenuto in precedenza, per velocizzare e semplificare l'operazione hanno autonomamente deciso di procedere secondo le seguenti modalità.
Hanno parzialmente divelto la barriera costituita da una rete elettrosaldata e da delle tavole di legno che dall'interno del primo piano dell'edificio impediva l'accesso al primo piano del ponteggio esterno. Hanno, quindi, posato due assi di legno per poter transitare dall'interno dell'edificio al ponteggio. Infine,
hanno rimosso il parapetto del ponteggio per consentire di avvicinare all'impalcatura la benna della pala gommata,
all'interno della quale hanno così potuto caricare il materiale per calarlo dal primo piano sino a terra.
La descritta condotta anomala del lavoratore, esorbitante
20 rispetto al procedimento lavorativo affidatogli, si poneva quale antecedente causale dell'evento lesivo e valeva perciò ad escludere del tutto o in massima parte la responsabilità dei convenuti.
Con riconvenzionale trasversale e CP_5 CP_4
hanno chiesto di essere manlevati da per
[...] CP_2
l'ipotesi che nei propri confronti fossero accolte le domande attoree.
4. L'adito Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
AN ha separato la causa relativa alle domande dagli attori fatte valere per ottenere il risarcimento sia del danno da lesione del rapporto parentale, sia del danno patrimoniale dedotto jure
proprio ed ha, quindi, declinato al riguardo la propria competenza in favore del Giudice Ordinario presso lo stesso
Ufficio.
La causa di lavoro è stata, quindi, conciliata con l'abbandono delle domande proposte jure ereditario dalle figlie del lavoratore deceduto, ed . Parte_1 Parte_2
La causa relativa alle domande dagli attori dedotte jure
proprio è, invece, proseguita nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, nell'ambito del quale ha spiegato atto d'intervento anche , ulteriore fratello della vittima. Persona_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le prove orali dalle stesse offerte, l'adito Tribunale di
AN ha disatteso le domande degli attori gravandoli delle
21 spese del grado.
Sulla base delle risultanze degli atti d'indagine espletati nell'ambito del procedimento penale e dell'acquisita prova dichiarativa, in particolare della deposizione resa da _2
, collega della vittima e testimone oculare del mortale
[...]
infortunio, il Tribunale ha ritenuto che la dinamica del sinistro andasse ricostruita secondo la versione fornita dai convenuti.
La lavorazione affidata ai due operai era consistita semplicemente nel trasferire in un altro luogo del cantiere i puntelli giacenti al primo piano dell'edificio Barrique all'interno del quale si trovava una scala, già in precedenza utilizzata per traportare a terra i materiali impiegati, come del resto gli stessi puntelli, nelle opere di casseratura.
Il sinistro si è verificato quando i due lavoratori hanno modificato il procedimento lavorativo secondo le pregresse modalità che, se anche non formalmente esplicitate, erano state comunque sino ad allora correttamente e puntualmente seguite e che erano consistite nel traportare a terra il materiale mediante la scala interna.
Per la prima volta il pomeriggio del giorno del sinistro essi hanno autonomamente deciso, per facilitare l'operazione, di utilizzare il ponteggio esterno all'edificio Barrique, l'accesso al quale, proprio a causa dei suoi deficit di sicurezza, era sbarrato da una paratia che essi hanno disarmato per poi smontare anche il parapetto del ponteggio in modo da poter caricare
22 direttamente il materiale sulla benna della pala gommata.
Il Tribunale ha escluso che la scorretta modalità di esecuzione della lavorazione fosse stata indicata o anche solo implicitamente tollerata dal caposquadra preposto della subappaltarice, nonché dal capocantiere Persona_7
preposto dell'appaltatrice, , entrambi Parte_11
presenti in cantiere al momento dell'incidente.
Quest'ultimo, in particolare, aveva bensì messo a disposizione dei lavoratori la pala gommata dotata di benna elevabile. Ciò, tuttavia, affinché questa venisse impiegata per spostare il materiale all'interno dell'area di cantiere una volta che fosse stato portato fuori dall'edificio Barrique e non, invece,
per calare a terra i puntelli dal primo piano del ponteggio insicuro.
Le evidenze istruttorie avevano, altresì, dimostrato che il mantenimento in cantiere del doppio ponteggio reso inaccessibile ai lavoratori e dunque escluso dall'area di lavoro,
aveva l'unica funzione di garantire la sicurezza delle lavorazioni svolte sulla copertura dell'edificio, mentre, sempre per ragioni,
di sicurezza era stato interdetto l'accesso alle impalcature di tutti i piani inferiori.
Tutto ciò rendeva causalmente irrilevanti nel determinismo dell'incidente i riscontrati deficit di sicurezza ai piani inferiori del ponteggio, proprio perché tale rischio strutturale del manufatto era stato adeguatamente governato
23 rendendolo inaccessibile mediante una barriera inamovibile se non previa indebita manomissione, come di fatto era avvenuto.
Ai convenuti non era rimproverabile, infine, nemmeno l'inosservanza delle misure antinfortunistiche e dei presidi di sicurezza tipicamente inerenti alle lavorazioni in quota, dal momento che nella specie la pericolosa modalità operativa adottata nell'esecuzione dell'incarico affidato ai due lavoratori era unicamente dipesa dal rischio da loro arbitrariamente assunto.
Conclusivamente il Tribunale ha affermato che l'incidente nella specie è risultato essere casualmente correlato ad un pericolo al quale la vittima si era volontariamente esposta ed eccentrico rispetto al rischio strutturale inerente al ponteggio che era stato correttamente previsto e governato dalle imprese appaltatrici interdicendone efficacemente l'utilizzo.
5. Avverso questa pronuncia, articolando otto motivi d'impugnazione, hanno interposto appello gli attori soccombenti con citazione d.d. 23.05.2023.
Si sono costituiti tutti i convenuti/appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
15.01.2025.
6. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato: “Violazione
degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver
ritenuto provata la esistenza di una rete elettrosaldata a
24 preclusione del varco sul ponteggio e che la decisione di
rimuoverla fosse stata presa autonomamente da Parte_8
così come quella di rimuovere il parapetto del ponteggio e non
piuttosto dal collega e/o dai preposti del lavoratore”. _2
La censura investe l'accertamento del Tribunale secondo il quale la modalità pericolosa di esecuzione del traporto a terra dei puntelli sia stata la conseguenza di un'autonoma ed estemporanea iniziativa del lavoratore NA, il quale, in concorso con il collega, avrebbe arbitrariamente rimosso la barriera, che materialmente impediva l'accesso al ponteggio,
nonché il relativo parapetto.
Essi muovono dall'assunto che era onere probatorio delle controparti quello di dimostrare di aver ordinato ai lavoratori di effettuare lo spostamento a terra dei puntelli mediante la scala interna all'edificio Barrique, di aver vietato l'utilizzo del ponteggio e che il relativo impiego era avvenuto esclusivamente per iniziativa dei lavoratori.
Gli appellanti criticano, quindi, il Tribunale per avere ricostruito la dinamica del sinistro utilizzando esclusivamente la prova dichiarativa, in particolare le deposizioni rese dai testi oculari e Dee omettendo di confrontarsi con le altre prove _2
indiziarie emergenti dagli atti d'indagine espletati nel procedimento penale.
Sotto il profilo della valutazione del materiale istruttorio essi, infatti, si dolgono perché il primo giudice non avrebbe
25 “fatto buon uso dei principi che presiedono la materia, non
avendo tenuto conto del materiale probatorio nel suo complesso,
del rilievo che aveva la prova presuntiva soprattutto in un
contesto di infortunio mortale, e ritenendo perciò il lavoratore
deceduto l'ideatore della pericolosa modalità esecutiva, mentre
invece tale ricostruzione non risultava la sola possibile, ed anzi
risultava quella meno probabile” (così testualmente a p. 24 della citazione in appello).
Di quanto narrato dai testi gli appellanti denunciano l'inattendibilità affermando che sarebbero contraddittorie le dichiarazioni da loro rese.
Ad avviso degli appellanti, l'acquisito compendio probatorio offrirebbe, invece, la dimostrazione che, con riguardo alle modalità operative della lavorazione specificamente afferente al trasferimento a terra dei puntelli, ai lavoratori non era stata data alcuna specifica indicazione, mentre non vi era certezza che essa fosse stata inizialmente eseguita con l'uso della scala interna prima che venisse impiegato il ponteggio.
Inoltre, contrariamente alla narrazione dei testimoni, non potrebbe nemmeno ritenersi certo che i lavoratori abbiano disarmato i presidi interdittivi l'uso del ponteggio posto che l'indagine penale non ne aveva repertato le parti asseritamente rimosse.
Dall'indagine penale era, altresì, emerso che nel cantiere non era vietata la prassi di utilizzare il ponteggio insicuro. Vi
26 era anche evidenza che sia nell'edificio Barrique, sia in un altro luogo dell'immobile in corso di edificazione vi erano delle passerelle idonee a collegare l'interno delle costruzioni con i ponteggi.
Queste circostanza unitamente al fatto che a disposizione dei lavoratori era stata messa una pala gommata con benna elevabile sino all'altezza del primo piano dell'edificio autorizzava a concludere, in via inferenziale, che l'utilizzo del pericoloso ponteggio per il trasferimento a terra dei puntelli rappresentava una modalità esecutiva della lavorazione del tutto prevedibile ed in fondo accettata dai preposti delle imprese appaltatrici perché
diversamente essi avrebbero vigilato per impedire l'uso scorretto del materiale somministrato al proprio personale.
Conclusivamente, ad avviso degli appellanti, le emergenze istruttorie “dimostrano, anche per la via presuntiva, che la
modalità adottata non fosse una mera iniziativa del lavoratore
ma una modalità prescritta, o comunque non vietata dai preposti
e comunque non contraria ad un ordine impartito, in ogni caso
condivisa dagli altri operai” (così testualmente p. 27 dell'atto di citazione in appello).
7. Il secondo mezzo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt.
115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto irrilevante ai fini
dell'accertamento della responsabilità dei convenuti la prova
della mancata indicazione da parte degli stessi delle modalità
27 esecutive per la specifica operazione di trasporto dei piloni di
grandi dimensioni – insufficiente e contraddittoria motivazione”.
La censura critica la sentenza gravata per aver omesso di valorizzare la circostanza che, nonostante la particolarità data dalle dimensioni e dal peso dei puntelli da trasferire a terra, i preposti delle imprese non abbiano ritenuto di dettagliare le modalità operative della lavorazione.
Proseguono gli appellanti affermando che la messa a disposizione degli operai di una pala gommata con benna elevabile nonché l'omesso controllo e l'omessa vigilanza sull'uso che i lavoratori ne facevano autorizza la presunzione che l'indicazione datoriale fosse proprio nel senso che lo spostamento del materiale dovesse avvenire mediante il ponteggio.
8. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato: “Omessa
pronunzia e/o omessa motivazione in ordine alla responsabilità
dei convenuti ex artt. 2049 e 1228 c.c. per il fatto dei loro preposti
e dipendenti colleghi di lavoro di , nonché ex art. Parte_8
41 Cost. – violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o degli artt. 111, 6
comma Cost e 132 c.p.c.”.
Gli appellanti muovono dal rilievo che a giustificazione delle proprie domande risarcitorie essi avevano dedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di tutte le parti convenute, ivi incluse, dunque, le imprese appaltatrici che dovevano rispondere dei fatti illeciti consumati dai propri
28 preposti e dai propri operai.
Nella specie, ad avviso degli appellanti, dovevano ritenersi dimostrati i fatti illeciti del capocantiere dell'appaltatrice così
come del caposquadra della subappaltarice per non aver organizzato e dettagliato la specifica lavorazione consistita nello spostamento a terra dei puntelli e per non aver vigilato sulla relativa esecuzione.
Illecita si era, altresì, dimostrata la condotta del responsabile di cantiere della subappaltatrice nonché r.s.p.p.
per non aver individuato il rischio connesso all'uso del ponteggio pericoloso e le misure preventive per eliderlo e, in generale, per non aver assicurato in cantiere l'adozione di procedure operative sicure e presidi adeguati.
Al dirigente del cantiere dell'appaltatrice gli appellanti rimproverano l'omessa cooperazione e collaborazione ai fini della sicurezza sul lavoro.
Infine, secondo gli appellanti, erano colpevoli anche i lavoratori che con l'NA avevano condiviso le modalità
pericolose della lavorazione, in particolare per aver rimosso i presidi di sicurezza del ponteggio, sicché degli effetti della loro condotta illecita dovevano rispondere le rispettive imprese datrici di lavoro.
In ordine a tutti questi profili di responsabilità il
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi con conseguente nullità della sentenza gravata.
29 9. Il quarto motivo d'impugnazione è rubricato “Omessa
pronunzia e/o omessa motivazione in ordine alla responsabilità
delle società convenute in primo grado ex art. 2050 e 2051
nonché ex art. 41 Cost. – violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o degli
artt. 111, 6 comma Cost e 132 c.p.c.”.
Gli appellanti rimproverano al Tribunale di non essersi pronunciato sui titoli di responsabilità extracontrattuale da loro dedotti nei confronti delle imprese ai sensi degli artt. 2050 e
2051 c.c..
Essi deducono, anzitutto, che l'attività edile, oltre ad essere, in generale, intrinsecamente pericolosa, nel cantiere nella specie gestito dalle imprese convenute in giudizio e con particolare riguardo alle lavorazioni in quota, era risultata particolarmente rischiosa a causa dell'inosservanza di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro accertate nel corso dell'indagine penale.
Posto, dunque, che l'infortunio mortale si era verificato in un ambito lavoristico concretamente contraddistinto da un elevato tasso di pericolosità, aveva errato il Tribunale ad assolvere le imprese appaltatrici dalla responsabilità oggettiva derivante nei loro confronti dal disposto dell'art. 2050 c.c., non avendo esse dimostrato che l'evento di danno si sarebbe verificato anche se fossero state adottate le misure di prevenzione e di sicurezza, delle quali era stata invece accertata l'inosservanza.
30 Le imprese appaltatrici, inoltre, dovevano ritenersi custodi ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'area di cantiere e delle attrezzature ivi installate ed utilizzate dagli operai, dunque,
anche del ponteggio pericoloso da dove era caduta la vittima dell'incidente.
Anche sotto questo profilo, secondo gli appellanti, aveva errato il Tribunale nel ritenere interrotto il nesso di derivazione causale tra il ponteggio pericoloso e l'evento di danno.
10. Il quinto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2050, 2051,
2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. con
riferimento alla asserita condotta abnorme e al rischio elettivo
assunto dal lavoratore – motivazione insufficiente e
contraddittoria”.
La censura investe il giudizio espresso dal Tribunale sul contegno serbato dal lavoratore NA, ritenuto abnorme.
Con il mezzo essi ribadiscono l'assenza di organizzazione e di indicazioni afferenti alle modalità esecutive della lavorazione consistita nel trasferimento a terra dei puntelli.
Ribadiscono, altresì, che la prassi invalsa in cantiere di usare il ponteggio benché insicuro, la presenza di una passerella all'interno dell'edificio e la messa a disposizione di una pala gommata con benna elevabile sono elementi indizianti che l'esecuzione in quota della lavorazione era evenienza del tutto prevedibile e presumibilmente riferibile agli stessi preposti
31 delle imprese appaltatrici che, infatti, nemmeno hanno ritenuto di vigilare sull'operato degli operai.
11. Il sesto motivo d'impugnazione è rubricato “Violazione
dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 41 Cost., nonché degli artt. 15, 96
comma lett. g) e 97, 36 e 37, 112 e 126, nonché 26 e 33 del d.lgs.
81/2008, per non aver ritenuto determinante nella causazione
dell'infortunio la mancata organizzazione delle modalità
esecutive per la specifica operazione con valutazione del relativo
rischio e dei presidi necessari per eliderlo, la mancata vigilanza,
la mancata formazione e istruzione, la mancata adozione di
presidi e attrezzature idonee e conformi alla normativa
antinfortunistica e la mancata cooperazione e collaborazione dei
datori di lavori e preposti ai fini della sicurezza;
violazione degli
artt. 91 e 92 d.lgs. 81/2008 per la mancata organizzazione della
collaborazione e cooperazione da parte del c.s.p. e c.s.e. –
insufficiente e contraddittoria motivazione”.
Gli appellanti muovono nuovamente dalle risultanze dell'indagine penale ed in particolare dai rilievi dell'Ispettorato
del Lavoro il quale, nel cantiere dove si è verificato il sinistro, ha riscontrato l'inosservanza di una molteplicità di disposizioni antinfortunistiche da parte sia delle imprese appaltatrici, sia del coordinatore della sicurezza.
Proseguono affermando che l'omessa organizzazione e l'omessa indicazione della procedura che gli operai avrebbero dovuto seguire per calare a terra i puntelli, nonché la loro
32 trascurata formazione ed informazione al riguardo aveva fatto sì
che essi fossero liberi di optare per l'utilizzo del ponteggio, ciò
anche in ragione della riscontrata prassi tollerata in cantiere di consentire l'accesso alle impalcature anche se pericolose.
Le denunciate trasgressioni della normativa antinfortunistica commesse dai preposti delle imprese appaltatrici nonché dal coordinatore della sicurezza si ponevano come antecedente causale del sinistro proprio perché si erano tradotte nella colpevole omissione delle cautele finalizzate non solo alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ma anche a neutralizzare il prevedibile e, dunque, prevenibile comportamento imprudente o negligente del lavoratore.
La condotta dell'NA non poteva, perciò dirsi abnorme ma piuttosto andava qualificato come colpevolmente illecito e, dunque, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. il contegno serbato dalle controparti processuali.
12. Il settimo motivo d'impugnazione è rubricato “Omessa
pronuncia e/o omessa motivazione in ordine alla responsabilità
delle società convenute in primo grado per violazione degli artt.
36 e 37 d.lgs. 81/2008, nonché ex art. 41 Cost. – violazione
dell'art. 112 c.p.c. e/o degli artt. 111, 6 comma, Cost. e 132
c.p.c.”.
Ribadita la specificità del rischio inerente alla lavorazione consistita nella messa a terra dei puntelli, gli appellanti rimproverano al Tribunale di non essersi pronunciato sul
33 mancato assolvimento da parte delle imprese appaltatrici dell'obbligo di istruire gli operai sulle modalità operative che andavano seguite per effettuare la particolare attività loro affidata.
Essi ravvisano, quindi, un profilo di colpevolezza perché
che ai lavoratori non è stato spiegato come calare a terra i puntelli, perché non è stato loro vietato l'utilizzo a tal fine del ponteggio e della pala gommata con benna elevabile chiarendo che la lavorazione non doveva essere eseguita in quota e, infine perché sul loro operato non si era vigilato.
13. Questi motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
Essi, infatti, con ripetute argomentazioni trasversali tematizzano tutti le questioni della corretta valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, della corretta applicazione dei plurimi criteri d'imputazione della responsabilità addotti a giustificazione delle domande risarcitorie e, infine, della corretta formulazione del giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa.
In premessa sono necessarie alcune considerazioni generali.
14. In ordine ai titoli di responsabilità fatti valere dagli attori/appellanti occorre tenere presente che essi hanno chiesto nel presente giudizio jure proprio la riparazione dei danni subiti
34 a causa del decesso del loro prossimo congiunto.
È già stata, infatti, definita la causa di lavoro, nell'ambito della quale, peraltro, solo le sole figlie dell'NA,
[...]
e , avevano chiesto la riparazione del Pt_1 Parte_2
danno dedotto jure ereditario.
Nella specie va, conseguentemente, applicata la regola di giudizio stabilita da C. n. 32072/2024: “In relazione al danno
fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è
predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il
quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti
dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a
quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli
obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che
gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità
extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art.
2087 c.c.” (identica C. n. 2/2020).
Deriva che nella presente causa non trova ingresso il titolo delle responsabilità contrattuale fatto valere dagli attori/appellanti.
15. Quanto ai criteri d'imputazione della responsabilità
dedotti sul versante extracontrattuale, tutti presuppongono il pervio accertamento del nesso di causalità tra l'attività svolta dal lavoratore subordinato nel cantiere attrezzato con opere provvisionali pericolose e l'evento dannoso, prova che incombe al danneggiato.
35 Il contenuto dell'onere probatorio così ripartito si sostanzia della dimostrazione dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente nel quale ha operato il lavoratore, nonché
del nesso tra l'uno e l'altra.
Fornita tale dimostrazione incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Con riguardo al colpevole comportamento del lavoratore,
che anche può configurarsi quale fattore interruttivo del nesso di derivazione causale tra ambiente di lavoro nocivo e danno, la giurisprudenza penale della S.C. ha affermato: “In tema di
infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento
negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in
esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca
concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della
responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in
essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla
disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente,
così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere
ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al
comportamento del garante” (C. pen. 27871/2019 n. mass.
276242).
Nella specie ciò comporta quanto segue.
Gli attori/appellanti sostengono che l'infortunio mortale occorso al proprio congiunto è essenzialmente dipeso dal
36 ponteggio eretto in violazione delle norme antinfortunistiche nonché dalla passerella di accesso insicura che i convenuti/appellati avrebbero colpevolmente mantenuto in uso nel cantiere senza efficacemente vietarne l'utilizzo e, comunque,
senza organizzare il lavoro dei propri dipendenti raccomandando di non usarli nell'esecuzione delle mansioni loro affidate, nonché senza vigilare sul rispetto di tale divieto.
I convenuti/appellati oppongono che, tenuta presente la specifica dinamica dell'incidente per cui è causa, lo sbarramento che materialmente impediva l'accesso al ponteggio rappresentava un'efficace misura idonea a governare il rischio strutturale dell'opera provvisionale e ad impedirne l'uso da parte dei lavoratori, in particolare quelli che operavano all'interno dell'edificio Barrique.
Ciò era dimostrato proprio dal fatto che nella specie per accedervi essi avevano arbitrariamente manomesso il presidio interdittivo.
La condotta abnorme dei lavoratori valeva, perciò, ad interrompere il nesso causale tra il ponteggio pericoloso e l'evento dannoso, così da potersi dire operante l'esimente del c.d. rischio elettivo e, quindi, scriminata qualsiasi imputazione basata sulla pericolosità dell'attività di cantiere.
16. In tema di lesione del rapporto parentale vale poi richiamare C. 16413/2024: “In materia di responsabilità civile,
nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella
37 produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non
patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure
proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura
corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé
stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227,
comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita
colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un
illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che
la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti
non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra,
costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”.
Si può leggere l'analitica argomentazione a sostegno dell'enunciato principio nella motivazione di C. n. 4208/2017
(punto 8.2.).
Ad essa si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per giustificare l'applicazione nella specie della ridetta regola di giudizio in forza della quale la responsabilità del danneggiante va sempre commisurata all'efficienza causale del suo comportamento e ciò anche quando egli debba rispondere non già direttamente nei confronti del danneggiato colpevolmente concorrente nella produzione dell'evento lesivo, bensì nei confronti dei terzi prossimi congiunti della vittima primaria che contro di lui agiscano jure proprio.
17. Infine, in ordine alle regole che devono guidare l'apprezzamento dell'acquisito materiale probatorio vale
38 richiamare C. n. 25635/2023: “Non è consentito fare ricorso alle
presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito
oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il
fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto
fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici
priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la
conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la
ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo
di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette
che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una
generica valutazione di maggiore persuasività delle dette
presunzioni” (identica C. n. 8814/2020).
Ciò a significare che, rispetto all'affidabile prova rappresentativa diretta della dinamica del sinistro, deve ritenersi recessiva la prova indiziaria.
18. Nella specie l'intera lavorazione che ha condotto all'infortunio mortale per cui è causa è stata condivisa da _2
, collega dell'operaio deceduto e, dunque, teste oculare
[...]
dell'accaduto.
In merito egli ha reso tre distinte deposizioni,
precisamente: alla Polizia Giudiziaria il giorno stesso dell'incidente, vale a dire il 16.05.2017; all'Ispettorato del
Lavoro il 31.05.2027; infine al Tribunale di AN nel primo grado del presente giudizio all'udienza del 17.11.2021.
39 Di seguito si trascrivono integralmente la tre deposizioni.
Il 16.05.2017 il teste ha dichiarato quanto segue.
“Preciso di essere un dipendente dell'azienda edile
con sede ad Egna (BZ) in via nazionale 16/03. Da circa CP_2
tre settimane lavoro presso il cantiere edile “Cantina AN”
sito in via S. Maurizio a AN. Alle 13,00 odierne un mio
collega tale mi ordinava di andare con lui per effettuare Pt_8
dei lavori di movimento materiali nella zona denominata
barrique, nello specifico dovevamo portare fuori dall'edificio in
costruzione alcuni piloni in acciaio. Per semplificare le operazioni
mi diceva di utilizzare il ponteggio esterno, l'accesso a Pt_8
tale ponteggio era però bloccato da una rete elettrosaldata;
quindi mi diceva di aiutarlo a smontarla, dopo questa Pt_8
operazione mi diceva di smontare il parapetto del ponteggio che
dà sulla parte esterna. Dopo tali operazioni iniziavamo a
prendere i suddetti piloni in acciaio, all'esterno un dipendente
della ditta appaltatrice con un muletto caricava sulla CP_4
benna i piloni che gli passavamo spalle all'edificio, io mi trovavo
sulla parte destra del ponteggio mentre sulla sinistra. Pt_8
Preciso che tra il ponteggio e l'edificio non c'era un parapetto
quindi si trovava con le spalle scoperte;
durante le Pt_8
operazioni di scarico sentivo un rumore guardavo in direzione di
e notavo aveva messo un piede all'indietro nel vuoto;
Pt_8
correvo verso di lui mi trovavo ad una distanza di tre metri circa,
non riuscivo però a prenderlo cadeva all'indietro nel Pt_8
40 vuoto creato tra il ponteggio dove ci trovavamo e l'edificio in
costruzione dal quale movimentavamo i piloni. cadeva Pt_8
fino a toccare il suolo, un'altezza di circa 10 metri. L'autista del
muletto dava subito l'allarme al capocantiere, immediatamente si
portava da . Siamo in possesso delle imbragature di Pt_8
sicurezza ma non le avevamo utilizzate, i piloni in acciaio
dovevano essere spostati dall'interno dell'edificio, non
utilizzando il ponteggio”.
Il 31.05.2017, il teste ha dichiarato quanto segue.
“Io dichiaro di essere di madre lingua _2 _2
albanese. Acconsento al rilascio della dichiarazione in lingua
italiana. Il giorno dell'infortunio dopo la pausa pranzo sono
ritornato nel cantiere Cantina a AN dove lavoro alle
dipendenze della ditta L'NA (non CP_2 Pt_8
conosco il suo cognome) mi ha detto di aiutarlo a portare
all'esterno dell'edificio i puntelli d'armatura di colore giallo che si
trovavano all'interno del primo piano dell'edificio. Per portarli
all'esterno uno alla volta a mano abbiamo utilizzato il ponteggio.
L'NA ha smontato parte del parapetto che chiudeva
l'apertura del vano che dava sul ponteggio e che si vede nella
foto che è stata mostrata. L'NA mi ha poi detto di aiutarlo
a mettere la passerella in legno per accedere al piano di calpestio
del ponteggio dall'interno dell'edificio. La passerella si trovava
già all'interno dello stesso piano dell'edificio dove si trovavano i
puntelli (circa 10). Ho aiutato l'NA a posizionarla e poi lui
41 ha smontato il parapetto dell'impalcato per passare da quel lato
con i puntelli e depositarli da sopra l'intavolato del ponteggio uno
alla volta dentro la benna della pala gommata che era sollevata
fino all'impalcato su cui stavamo. non ha smontato altri Pt_8
parapetti dal ponteggio. è precipitato da sopra Pt_8
l'intavolato del ponteggio dopo che abbiamo depositato stando
sull'intavolato il primo puntello che è visibile sulla foto ancora
dentro la benna. La benna era sollevata quasi fino all'intavolato
ed era manovrata dal dipendente della ditta . Non conosco CP_4
il suo nome. Nel momento in cui è caduto nel vuoto ero Pt_8
girato nella direzione della pala gommata posizionata sotto il
ponteggio come si vede nella foto. Ho solo sentito un rumore e
quando mi sono girato ho visto che stava cadendo nel Pt_8
vuoto nello spazio aperto tra l'intavolato, la passerella, l'altro
ponteggio e la parete dell'edificio e l'ho visto poi precipitare nel
vuoto tra i due punteggi. Quando sono sceso dal ponteggio e sono
arrivato alla base dei ponteggi all'interno del vano montacarichi,
ho visto giacere a terra tra i due ponteggi. Quando sono Pt_8
arrivato sul posto sono arrivati anche altri operai di cui non
ricorso i nomi. Nel cantiere il mio superiore della ditta GI
che era presente sul cantiere il giorno dell'infortunio si chiama
(non conosco il cognome). Anche lui è dipendente della Per_7
Lui era il caposquadra. Non so chi ha detto all'operaio CP_2
della ditta di utilizzare la pala gommata per prelevare i CP_4
puntelli. Durante la mattina e fino alle 12,00 avevo lavorato
42 insieme a e ad altri tre operai della ditta I loro Pt_8 CP_2
nomi sono , e non ricordo l'altro. Insieme o loro CP_9 Per_8
avevo lavorato in un altro punto del cantiere per smontare le
armature. Come attrezzature da lavoro della ditta CP_2
utilizzavano i martelli, metro, cinture di sicurezza, casco,
palanchino. Le altre attrezzature sono della ditta . La CP_4
nostra ditta esegue i lavori di armatura e disarmo per i lavori di
getto. Poiché mi ha detto di aiutarlo l'ho aiutato ad Pt_8
eseguire il lavoro per portare all'esterno i puntelli e nessuno si
trovava insieme a noi due per portare a terra i puntelli
dall'interno dell'edificio. L'unico era il manovratore della pala
gommata che si trovava a bordo della pala gommata. Prima di
eseguire il lavoro mi ha detto di portare via il parapetto Pt_8
che ho smontato sul lato del ponteggio dove era parcheggiata la
pala gommata ed io l'ho appoggiato all'interno dell'edificio. Io
stesso ho utilizzato la passarella di legno che si vede sulle foto
per oltrepassare il vuoto tra l'intavolato ed il ponteggio”.
All'udienza del 17.11.2021 il teste ha dichiarato quanto segue.
“Ero dipendente della Avevo iniziato nel marzo CP_2
2017. Ho lavorato per fino all'anno scorso, fino al 2020”; CP_2
l: “Quel giorno io e lavoravamo insieme. Dovevamo Pt_8
portare all'esterno materiale di lavoro che era dentro, puntelli e
altro. Io ero manovale e fui chiamato da che mi Parte_8
disse di aiutarlo. Non so chi avesse detto a di fare quel Pt_8
43 lavoro, il cantiere era grande”;
2: “Penso che fosse stato fatto anche i giorni precedenti,
forse il giorno prima, non so di preciso: è passato tempo;
3)-4): "Ricordo della presenza di una scala interna di
alluminio. Una volta passammo dalla scala per portare fuori il
materiale, poi mi disse che si perdeva troppo tempo: così Pt_8
mi disse. Poi decise di passare dal ponteggio perché così
l'operazione era più veloce. Ricordo che chiamò Pt_8
l'escavatorista per organizzare, non ricordo come si chiamasse.
Gli chiese di venire con la pala dall'esterno, cosicché, alzando la
pala, noi avremmo potuto mettere dentro il materiale dal
ponteggio";
5)-6)-7): “C'era una reta chiusa, legata con il filo di ferro e
bloccata con puntelli, disse di togliere questa rete. Io lo Pt_8
aiutai, poiché da solo non ce la poteva fare. Materialmente con le
tenaglie abbiamo levato la rete, tagliando il fil di ferro e con il
martello abbiamo scalzato le viti così da togliere i puntelli;
Ricordo che c'era un pannello per accedere al ponteggio,
non ricordo se c'era già o se lo mettemmo noi”;
8): "Non so, in realtà non so se il parapetto esterno ci fosse
o no";
9)-10): “Sì l'imbragatura non l'avevamo. ed il resto Per_9
ce l'avevamo. L'imbragatura non ce l'avevamo proprio";
11)-l2): “Ora che mi viene letto il nome, ricordo che Be era
l'escavatorista lui era di sotto come detto prima. Era sotto con la
44 pala e aspettava che noi caricassimo il materiale.
Avevamo già caricato un po' di materiale prima che
succedesse l'incidente. Non ricordo assolutamente quanto tempo
abbiamo lavorato sul ponteggio prima che succedesse l'incidente.
Non so quanti puntelli avevamo già messo, avevamo fatto due o
tre viaggi, o di più" non ricordo.
I puntelli più pesanti, quelli più grandi, li avevamo portati
tramite ponteggio, ne erano rimasti pochi, il lavoro l'avevamo
quasi finito. I puntelli grandi erano sicuramente più di dieci, ma
non so quanti erano. Non so quanti puntelli prendeva la pala ogni
volta. Io e portavamo in due un puntello alla volta e lo Pt_8
poggiavamo sulla pala che era li ferma. Per trasportare i puntelli
dall'interno alla pala ci avremo messo un minuto. Era
vicinissimo.
Gli altri materiali da portare erano i pannelli per fare il
solaio. I pannelli li avevamo portati via scala interna. Con il
sistema della pala sul ponteggio abbiamo portato solo i puntelli
grandi.
I puntelli piccoli non so, forse alcuni anche ii abbiamo
messi sulla pala, ma non so"
Con il sistema del ponteggio, comunque, avevamo lavorato
solo il giorno dell'incidente.
Il giorno prima il materiale me lo passava dal Pt_8
piano rialzato, io che ero sotto, all'interno dove c'era la scala, lo
prendevo e lo poggiavo fuori. Facevamo un passamano. A volte
45 utilizzavamo anche la scala, ma di solito facevamo il passamano,
perché non era troppo alto”;
13: “ho già risposto. Se mi viene chiesto, a noi nessuno
aveva detto che non si poteva andare sul ponteggio. In quel posto
lì non c'era nessuno in quel momento dei responsabili: il cantiere
era grande”.
19. In ordine alla valutazione delle trascritte testimonianze vanno svolte le seguenti considerazioni.
Sulla persona del dichiarante occorre anzitutto osservare come egli stesso abbia sostanzialmente riferito di aver condiviso con la vittima l'operazione di trasferimento a terra dei puntelli mediante il ponteggio, l'esecuzione della quale ha condotto all'incidente mortale, senza rifiutarsi di svolgere la prestazione con le modalità pericolose che gli venivano richieste e che esponevano lui stesso al pericolo di caduta.
Il teste è, quindi, credibile perché, riferendo dell'antidoveroso contegno da lui serbato in concorso con la vittima, incolpa anche se stesso di un illecito mostrando così di essere consapevole del fatto che dalla veridicità del dichiarato possono scaturire conseguenze pregiudizievoli anche per sé.
Ed infatti, non va dimenticato che si configura una responsabilità solidale fra il dipendente, autore materiale del fatto illecito, ed il suo datore di lavoro, responsabile civile ex art. 2049 c.c. nei confronti dell'NA.
Inoltre, all'udienza di primo grado d.d. 17.11.2021, il
46 teste ha affermato di non lavorare più alle dipendenze di da un anno. CP_2
Pertanto, quanto meno in relazione alla deposizione da lui resa nel primo grado del presente giudizio, la sua posizione di terzietà rispetto alle parti in causa è desumibile dal fatto che non è riscontrabile alcun suo apprezzabile interesse a mentire,
né sono ravvisabili suggestioni e condizionamenti da parte della sua ex datrice di lavoro che possano aver inquinato la sua propalazione.
La testimonianza, inoltre, palesa una considerevole capacità dimostrativa attesa la linearità, completezza ed analiticità del narrato.
Le tre deposizioni trascritte sono, infatti, concordanti in ordine al nucleo centrale della questione fattuale da decidere,
vale a dire l'avvenuta manomissione della misura interdittiva all'utilizzo del ponteggio su iniziativa della vittima e con l'apporto collaborativo del teste e ciò al dichiarato fine di procedere estemporaneamente all'esecuzione della lavorazione loro affidata con modalità alternativa e più rapida rispetto a quella da loro stessi seguita sino a quel momento.
Inoltre, conferma sicuramente l'attendibilità delle testimonianze la circostanza che i fatti siano analiticamente esposti, attesa la regola di esperienza secondo la quale la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di
47 particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali.
Di rilievo nella specie è soprattutto la constatazione che il teste abbia saputo dettagliare accuratamente le modalità con le quali egli stesso e la vittima hanno disarmato la barriera che era stata installata per impedire materialmente l'accesso al ponteggio da loro, invece, utilizzato per eseguire il trasferimento a terra dei puntelli.
Oltre a questo particolare contraddistingue il narrato la precisione nella descrizione di tutte le singole circostanze dal teste riferite.
A titolo esemplificativo vanno menzionati i seguenti particolari.
La giornata dell'incidente, che il teste ha saputo ripercorrere nell'intero suo andamento lavorativo senza limitarsi a riferire il solo frangente in cui si è verificato il sinistro. La
sequenza delle fasi con le quali è avvenuto il trasferimento dei puntelli dall'interno dell'edificio Barrique all'esterno: un primo passaggio effettuato attraverso l'uso della scala interna ed il successivo utilizzo del ponteggio e della benna della pala gommata previa direttiva al manovratore su dove posizionare il mezzo meccanico. La dinamica della caduta dal ponteggio, nel descrivere la quale il teste ha saputo indicare la posizione da lui stesso assunta sull'impalcato nonché quella assunta dalla vittima ed il tentativo di trattenere il collega quando questi indietreggiando ha perso l'equilibrio ed è precipitato.
48 Non smentisce l'attendibilità del ricordo del teste il fatto che le acquisite risultanze processuali non offrano evidenza né
della parte della paratia che inibiva l'accesso al ponteggio e che gli operai hanno divelto, né della parte del parapetto che essi hanno asportato dal ponteggio per poter caricare i puntelli direttamente sulla benna della pala gommata, né degli attrezzi da loro utilizzati per effettuare le ridette manomissioni.
Ed infatti, non è dimostrato che sia stata versata agli atti di causa l'intera documentazione (in particolare quella fotografica) attestante tutti gli atti d'indagine espletati nell'ambito del procedimento penale, ivi compresi, dunque, i reperti relativi ai manufatti manomessi.
Inoltre, non può nemmeno escludersi che sia dipesa da un'eventuale manchevolezza dell'indagine stessa che non siano state repertate le componenti dei presidi di sicurezza che il teste con accuratezza rappresentativa ha dichiarato di aver asportato in collaborazione con la vittima.
Né è indice di mendacio il fatto che il teste EE EN,
manovratore della pala gommata, anch'egli escusso come testimone, abbia riferito che non si trovava sul ponteggio _2
quando si è verificata la caduta.
Sul punto la deposizione di EE è del seguente tenore: “A
un certo punto lui (la vittima n.d.e.) era da solo, il suo collega
credo fosse dentro a passargli la roba, quando l'operaio cadde. Io
non potevo vedere più di tanto, anche perché avevo la benna
49 davanti a me”.
È, dunque, lo stesso EE a riconoscere di non aver avuto visuale libera sul ponteggio quando si è verificata la caduta,
sicché non è affidabile la sua affermazione, laddove con apprezzamento dichiaratamente dubitativo (“credo fosse
dentro”) sostiene che non fosse sull'impalcatura quando _2
la vittima è caduta nel vuoto.
La deposizione del teste oltre ad essere, per le _2
ragioni spiegate, intrinsecamente credibile, è anche estrinsecamente riscontrata dalle seguenti evidenze istruttorie.
Anzitutto rileva il seguente particolare, riscontrabile dall'acquisito materiale fotografico.
La barriera che impediva l'accesso al ponteggio non è
stata disarmata per intero ma è stata rimossa soltanto per quel tanto che era strettamente necessario a posare le assi di legno,
le quali, unite tra loro da due traversi inchiodati, hanno realizzato il collegamento tra l'interno dell'edificio Barrique ed il ponteggio esterno dal quale, mediante la pala gommata, sono stati messi terra i puntelli.
È dunque del tutto ragionevole affermare che l'evidenza fotografica riscontra il narrato del teste nella parte in cui dice che sono stati proprio lui stesso e la vittima, i quali appunto hanno effettuato il collegamento tra l'edificio ed il ponteggio, a disarmare la barriera. Ciò proprio perché, coerentemente con tale affermazione, questa risulta rimossa solo per quella parte
50 che era strettamente necessario asportare per poter collocare le due assi di legno.
Inoltre, vale trascrivere il seguente passaggio della deposizione resa dal teste EE EN, escusso all'udienza del
12.01.2022: “Questa persona (la vittima n.d.e.) doveva mettere
fuori dei materiali edili, sicché mi disse di posizionarmi sotto,
nella parte bassa. Diciamo che il cantiere era fatto a gradi, lui si
trovava sopra. Io ho messo la macchina davanti, con la benna
alzata vero il ponteggio, proprio parallela, cosicché potesse
mettere dentro il materiale”.
Quanto dichiarato dal teste EE riscontra la deposizione del teste escusso il 17.11.2021, laddove questi ha _2
riferito: “Poi decise (la vittima n.d.e.) di passare dal ponteggio
perché così l'operazione era più veloce. Ricordo che Pt_8
chiamò l'escavatorista per organizzare, non ricordo come si
chiamasse”.
La deposizione del teste EE è, cioè, coerente con il narrato del teste nella parte in cui afferma che è stata _2
proprio la vittima a voler adottare il sistema di trasferimento a terra dei puntelli mediante l'uso del ponteggio e della pala gommata, tant'è che è stata proprio lei a concordare con l'escavatorista il posizionamento del mezzo.
20. Conclusivamente non merita la critica dagli appellanti mossa all'accertamento afferente alla dinamica dell'incidente essenzialmente condotto dal Tribunale sulla base delle
51 deposizioni rese dal teste _2
Infatti, sotto il profilo giuridico l'accertamento è immune da censure perché si allinea ai richiamati principi enunciati dalla S.C. secondo i quali è del tutto legittimo ritenere provato un determinato fatto anche solo perché rappresentato da un'unica fonte di prova dichiarativa quando non ricorrono ragioni che consiglino di svalutarne il valore.
Conseguentemente, vanno condivise e, perciò, confermate le seguenti ragioni di fatto afferenti alla dinamica dell'incidente dal Tribunale addotte a sostegno della decisione qui impugnata.
“Dalle dichiarazioni riportate, nei passaggi salienti e
rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e
delle fasi antecedenti riguardanti il lavoro svolto da e dal Pt_8
testimone, emerge, in sostanza che:
a) era stato incaricato dal capocantiere e Pt_8 Pt_11
dal preposto della (su questo particolare CP_2 Per_7
vedasi in seguito) di portare via alcuni puntelli d'armatura e, in
genere, materiale che si trovava al primo piano;
b) Tale operazione era principiata già in precedenza
rispetto al momento dell'incidente, quantomeno dal giorno prima;
c) L'operazione era stata inizialmente (anche il giorno
prima) condotta utilizzando una scala interna: gli operai
portavano giù i pezzi facendo una sorta di passamano;
d) Sennonché l' al quale era stato affidato l'incarico, Pt_8
dal momento che riteneva troppo lenta la modalità, prendeva
52 l'iniziativa di potare giù i materiali accedendo al ponteggio sì da
poter poggiare i puntelli de quibus su una benna montata su un
mezzo condotto dall'escavatorista EN EE, dipendente della
, impresa appaltatrice e, rispetto alla CP_4 CP_2
subcommittente;
e) L'accesso al ponteggio, tuttavia, era inibito da una rete
elettrosaldata, che i due operai provvedevano a smontare,
operazione che non dovette essere così semplice, tanto che fu
necessario l'intervento di entrambi;
come se non bastasse, Pt_8
chiedeva al testimone di smontare il parapetto del ponteggio che
dava sulla parte esterna, ciò al fine di poter disporre dello spazio
per poggiare il materiale sulla pala gommata della benna (rectius sulla benna della pala gommata, n.d.e.) che era stata
posizionata in modo da raggiungere l'altezza del ponteggio;
f) Per raggiungere il ponteggio dall'edificio in costruzione,
era stata poggiata una passerella improvvisata ed esposta;
g) Nell'eseguire tale operazione, dunque, l'RI
malauguratamente cadde nel vuoto del montacarichi del
ponteggio” (così testualmente p. 15 e 16 della sentenza).
“Dalla tragica e chiara dinamica dell'evento emerge,
pertanto, che il lavoratore pur essendo l'accesso al Pt_8
ponteggio chiaramente inibito (e non già da un elemento precario
e provvisorio, bensì) addirittura da una rete elettrosaldata,
decideva di rimuoverla, incaricando addirittura il collega _2
di aiutarlo ed, ancora, decideva dopo aver verosimilmente
[...]
53 collocato una precaria passerella esposta (cfr. sul punto seconda
dichiarazione resa da ), di rimuovere una parte di _2
parapetto dal ponteggio al fine di avere comodo e facile accesso
alla benna ove aveva intenzione di deporre il materiale da
asportare dal cantiere” (così testualmente p. 18 della sentenza).
21. Si tratta ora di prendere posizione sulle deduzioni degli attori/appellanti in merito agli apporti causali recati all'accertata dinamica dell'incidente dalle condotte delle controparti che, secondo il loro assunto, avrebbero agevolato, in particolare, l'utilizzazione indebita del ponteggio da parte degli operai.
22. Essi muovono dal rilievo che il trasferimento di una dozzina di puntelli d'armatura di alluminio, lunghi 4,30 m e del peso di 34,60 kg ciascuno (come accertato dall'ispettore del lavoro rappresentasse una lavorazione CP_13
straordinaria.
Questa avrebbe, perciò, dovuto essere organizzata e dettagliata dall'impresa appaltatrice delle opere di casseratura nonché coordinata con l'impresa appaltatrice delle opere edili la quale, per la movimentazione del materiale, aveva messo a disposizione la pala gommata.
Essa avrebbe dovuto essere, altresì, sorvegliata da entrambe le imprese durante la relativa esecuzione.
L'indeterminatezza delle direttive, proseguono gli appellanti, avrebbe avuto l'effetto di lasciare colpevolmente ai
54 lavoratori un indebito margine d'incontrollata discrezionalità
nella scelta delle modalità con le quali calare i puntelli a terra dal primo piano dell'edificio Barrique.
Infine ed in linea generale, gli appellanti, alla luce dei rilievi mossi dall'Ispettorato del Lavoro, denunciano l'inerzia delle imprese appaltatrici nell'applicazione in cantiere delle misure antinfortunistiche.
Ciò avrebbe ampliato la pericolosità delle condizioni di lavoro degli operai al punto che la loro imprudenza non potrebbe comunque considerarsi un rischio eccentrico o esorbitante da quello che le imprese avrebbero dovuto governare per assolvere correttamente il loro debito di sicurezza nei confronti delle proprie maestranze.
23. Sul tema del contributo materiale agevolativo delle imprese appaltatrici e dei loro esponenti alla causazione dell'incidente occorre avere riguardo alla specifica dinamica del sinistro nei termini in cui essa è stata sopra chiarita.
Ciò significa che dei fattori asseritamente (conc)causali va valutata la rilevanza tenendo ben presente che la fase della lavorazione affidata agli operai ed in esecuzione della quale si è
verificato l'infortunio mortale, afferiva alla messa a terra e alla movimentazione del materiale di casseratura giacente al primo piano dell'edificio Barrique dotato di una scala interna,
materiale, che va rimarcato era già stato in precedenza disarmato.
55 In sintesi, quindi, i due operai dovevano non già di disarmare una dozzina di puntelli lunghi 4,30 m e del peso di
34,60 kg, bensì più semplicemente metterli a terra calandoli dal primo piano dell'edificio al cui interno c'era una scala per poi trasferirli altrove nell'area di cantiere.
24. Ciò chiarito va, quindi, osservato come le emergenze istruttorie non offrano elementi per ritenere che, rispetto alla movimentazione del restante materiale già disarmato (ad es.
rispetto ai pannelli, alle assi di legno e a tutto ciò che era stato usato per le opere di casseratura) e pacificamente calato in tutta sicurezza all'interno dell'edificio, differisse sostanzialmente l'impegno dei due lavoratori incaricati di mettere a terra e movimentare una dozzina di puntelli d'armatura.
Non si ravvisano, in altre parole, elementi concreti che inducano a qualificare come lavorazione straordinaria,
bisognevole di una specifica e differenziata organizzazione, la movimentazione ma soprattutto la fase di messa a terra dei puntelli d'armatura rispetto a quella relativa al resto del materiale servito per le opere di casseratura.
In effetti, con riguardo al peso e alle dimensioni del restante materiale, neppure gli appellanti deducono specifici indici a chiarimento dell'assunto che la messa a terra dei puntelli si differenziasse sostanzialmente da quella dell'altro materiale calato all'interno del primo piano dell'edificio.
56 In conclusione sul punto, non è affatto dimostrato che la messa a terra dei puntelli fosse davvero una lavorazione straordinaria, per l'esecuzione della quale potesse sorgere il dubbio in ordine alla necessità ovvero anche solo all'opportunità di procedere secondo una modalità diversa rispetto al già sperimentato trasferimento del materiale all'interno dell'edifico.
25. Detto questo, le risultanze processuali hanno dimostrato che in realtà i due operai incaricati di movimentare i puntelli ben sapevano quali fossero le dovute modalità di esecuzione della messa a terra dei puntelli e, peraltro, le hanno anche correttamente praticate, almeno inizialmente.
Il 16.05.2017, lo stesso giorno dell'incidente quindi, alla
Polizia Giudiziaria il teste ha dichiarato testualmente: “i _2
piloni in acciaio dovevano essere spostati dall'interno
dell'edificio, non utilizzando il ponteggio”.
Ciò, evidentemente, fornisce la dimostrazione dell'irrilevanza causale della trascurata comunicazione di spostare i puntelli all'interno dell'edificio.
Escusso all'udienza del 17.11.2021, lo stesso teste ha ribadito: “Ricordo della presenza di una scala interna di
alluminio. Una volta passammo dalla scala per portare fuori il
materiale, poi mi disse che si perdeva troppo tempo: così Pt_8
mi disse. Poi decise di passare dal ponteggio perché così
l'operazione era più veloce.”
57 Il che conferma che c'è stato effettivamente un passaggio dei puntelli all'interno dell'edificio.
Pertanto, non rappresenta un apprezzabile contributo materiale agevolativo l'omessa direttiva che la messa a terra dei puntelli d'armatura dovesse avvenire all'interno dell'edificio.
Né rileva la mancata adozione di esplicite direttive inibitorie in relazione all'uso del ponteggio.
Anzitutto, perché, come rimarcato, non vi è ragione di ritenere che la movimentazione dei puntelli fosse una lavorazione effettivamente differente rispetto a quella relativa allo spostamento di tutto il resto del materiale impiegato nelle opere di casseratura, in precedenza correttamente calato a terra all'interno dell'edificio dove era disponibile una scala.
In secondo luogo, perché gli operai incaricati ben sapevano di dover calare i puntelli all'interno dell'edificio dove,
si ribadisce, disponevano di una scala, trattandosi dell'unico,
praticabile punto di discesa dal primo piano dell'edificio
Barrique dal momento che il ponteggio era materialmente sbarrato.
Infine, perché, per l'esecuzione della lavorazione, l'utilizzo del ponteggio non era un'immaginabile alternativa concretamente praticabile attesa la presenza sia del ridetto sbarramento che ne impediva l'accesso, sia del parapetto dell'impalcatura che ostacolava l'avvicinamento della benna della pala gommata dove deporre i puntelli.
58 Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, lo sbarramento materiale. che impediva, se non previa manomissione, di transitare attraverso il ponteggio, rendeva plasticamente riconoscibile il divieto di utilizzare il manufatto e ciò in modo ben più eloquente e comprensibile rispetto a qualsiasi comunicazione veicolata verbalmente ovvero mediante cartelli informativi.
Lo stato dei luoghi e la concreta inaccessibilità del ponteggio consentivano, quindi, di calare a terra i puntelli unicamente all'interno dell'edificio dove si trovava la scala.
Di contro soltanto l'arbitraria manomissione della barriera interdittiva e il disarmo del parapetto hanno reso possibile l'improprio utilizzo del ponteggio e della pala gommata.
26. Questi stessi elementi sono, altresì, dirimenti per escludere che un qualsiasi dubbio circa il possibile uso del ponteggio quale modalità esecutiva della lavorazione sia stato ingenerato dal fatto che per la movimentazione dei puntelli è
stata messa a disposizione degli operai una pala gommata dotata di una benna elevabile.
Pertanto, per le seguenti ragioni non ha rilevanza concausale nel determinismo dell'incidente nemmeno il denunciato difetto di coordinamento tra le due imprese appaltatrici, con riguardo ai compiti affidati, da un lato, agli operai incaricati di trasportare i puntelli fuori dall'edificio
59 Barrique e, dall'altro, all'escavatorista incaricato di movimentarli con la pala gommata.
Si è detto che gli operai alle dipendenze dell'impresa competente per la casseratura ben sapevano di non poter utilizzare il ponteggio e di dovere, perciò, transitare all'interno dell'edificio dotato della scala;
che questo, infatti, essi hanno anche fatto per trasferire a terra il resto del materiale utilizzato per l'opera di casseratura ed una volta persino per calare i puntelli (“Una volta passammo dalla scala per portare fuori il
materiale, poi mi disse che si perdeva troppo tempo”). E Pt_8
si è detto, infine, che per le sue caratteristiche strutturali, vale a dire per la presenza della barriera interdittiva e del parapetto,
il ponteggio non consentiva materialmente e, dunque,
oggettivamente la messa a terra dei puntelli.
Deriva che, se essi erano ben consapevoli che il ponteggio era strutturalmente inidoneo per la messa a terra dei puntelli e,
quindi, sapevano di non potersene avvalere a tal fine, è del tutto conseguente concludere che essi ben avevano inteso anche che la pala gommata doveva servire unicamente per movimentare il materiale nell'area di cantiere una volta che lo avessero messo a terra facendolo passare all'interno dell'edificio.
Lo stesso vale per l'escavatorista.
Escusso all'udienza d.d. 12.01.2022 egli ha, infatti,
dichiarato: “So che all'interno c'era una scala interna in ferro per
raggiungere la parte alta del cantiere”.
60 Inoltre, il giorno stesso dell'incidente il teste ha riferito alla Polizia Giudiziaria: “ con il suo collega smontava Pt_8
una parte che bloccava l'accesso al ponteggio dal piano
dell'edificio dove si trovavano. Acceduti al ponteggio smontavano
una parte del parapetto del ponteggio di modo che potevano
caricare il materiale sulla benna del muletto che avevo alzato”.
Anche l'escavatorista sapeva, perciò, della presenza della scala all'interno dell'edifico.
Egli, inoltre, non può non essersi accorto che l'uso del ponteggio è stato reso possibile solo perché gli altri operai in sua presenza lo hanno manomesso.
La presenza del parapetto del ponteggio era sicuramente visibile dall'escavatorista anche stando all'esterno dell'edificio ed egli, pertanto, non può non aver visto che i colleghi, per consentirgli di avvicinare la benna della pala gommata, hanno rimosso ed asportato il parapetto dell'impalcatura così
compromettendo la funzione di sicurezza dell'opera provvisionale.
Sul punto deve, pertanto, concludersi per l'irrilevanza causale del denunciato difetto di coordinamento tra le imprese in ordine alle modalità d'uso della pala gommata.
Ciò perché le risultanze processuali danno evidenza del fatto che tutti gli operai incaricati della movimentazione dei puntelli erano consapevoli dell'inutilizzabilità del ponteggio a tal fine se non previa manomissione dello stesso e dovevano,
61 perciò, aver perfettamente inteso che il mezzo meccanico doveva servire unicamente per spostare il materiale nell'area di cantiere e non per calarlo a terra dal primo piano dell'edificio Barrique.
Pertanto, al pari dell'uso del ponteggio, l'uso della pala gommata per calare i puntelli è stato autonomamente,
arbitrariamente ed estemporaneamente deciso dagli operai nella piena consapevolezza che si trattasse di un impiego improprio del mezzo.
27. Gli appellanti ravvisano un apporto agevolatore del sinistro nella presenza al primo piano dell'edificio Barrique della passerella che, a loro avviso, avrebbe indotto gli operai ad utilizzarla per accedere all'impalcato del ponteggio.
Nella relazione dell'Ispettorato del Lavoro d.d. 06.09.2017
in proposito si dice quanto segue: “Come si evince dalle foto
allegate la passarella in legno utilizzata dai due operai, trovata
dagli stessi già pronta all'interno dell'edificio, era costituita da
due pezzi di tavoloni in legno affiancati tra loro, tenuti insieme da
due traversi di legno sporgenti oltre il piano di calpestio della
passerella, inchiodati ai due pezzi di tavoloni”.
A p. 4 e 5 della citazione in appello gli appellanti deducono al riguardo: “Lamentano i congiunti che il mortale
infortunio è stato causato dal ponteggio installato ad una
distanza maggiore di quella di 20 cm prevista dalla legge rispetto
alla parete dell'edificio, per coprire la quale – pari a 50 cm circa –
al fine di raggiungere l'impalcato del ponteggio è stata
62 posizionata a mo' di passarella una tavola formata da due assi
di legno unita da due traversi e priva di parapetto …”.
In verità, come si desume dalle stesse trascritte deduzioni e come, del resto, si ricava chiaramente dalle rappresentazioni fotografiche del manufatto versate agli atti di causa, il collegamento tra il primo piano dell'edificio Barrique e il ponteggio è avvenuto non già mediante la posa di un'ordinaria passerella, bensì con due tavole di legno unite tra loro da due traversi orizzontali, per di più lateralmente sporgenti dalla superficie calpestabile delle tavole congiunte.
Il teste ha riferito che “la passerella si trovava _2
all'interno dello stesso piano dell'edificio dove si trovavano i
puntelli”.
Valutando la deposizione alla luce dell'acquisito materiale fotografico si deve affermare, in verità, che non tanto una passerella fosse presente all'interno dell'edificio Barrique,
quanto piuttosto che fossero ivi giacenti due tavole di legno
(verosimilmente in precedenza servite per le opere di casseratura), con le quale è stata approntata un'approssimativa pedana.
Comunque sia, proprio le rudimentali modalità
realizzative del manufatto inducono a confermare l'accertamento sul punto del Tribunale, il quale ha affermato:
“Per raggiungere il ponteggio dall'edificio in costruzione, era stata
poggiata una passerella improvvisata ed esposta”.
63 Tanto a conferma dell'improvvisazione e, dunque,
dell'estemporaneità dell'iniziativa di transitare con una rudimentale passerella dall'edificio al ponteggio per mettere a terra i puntelli.
In ogni caso l'asserita rilevanza causale della c.d.
passerella disponibile all'interno dell'edificio recede del tutto a fronte della constatazione che prima di utilizzarla gli operai hanno dovuto manomettere la barriera che impediva l'accesso al ponteggio.
Non può, perciò, affermarsi che essa abbia agevolato un comportamento meramente imprudente o negligente degli operai e ciò in ragione della dirimente constatazione che la manomissione della barriera interdittiva, il conseguente uso della passerella e del ponteggio rappresentano all'evidenza un volontario arbitrio e non soltanto una colpevole disattenzione.
28. Quanto alla rilevanza causale dell'addebito di omessa vigilanza e di omesso controllo sull'operato degli operai volto ad impedire l'uso improprio del ponteggio e della pala gommata vanno svolte le seguenti considerazioni.
Anzitutto va tenuto conto di quanto riferito dal teste circa il fatto che, in precedenza, il ponteggio non era mai _2
stato usato per mettere a terra il disarmato materiale servito per la casseratura (“con il sistema del ponteggio, comunque,
avevamo lavorato solo il giorno dell'incidente”), anzi, come già
rilevato, in un primo momento anche i puntelli sono stati calati
64 rimanendo all'interno dell'edificio (“Una volta passammo dalla
scala per portare fuori il materiale, poi mi disse che si Pt_8
perdeva troppo tempo”).
È, quindi, indimostrato che in cantiere fosse corrente la prassi di utilizzare impropriamente il ponteggio ed i mezzi meccanici per mettere a terra il materiale di casseratura in giacenza all'interno dell'edificio. All'evidenza, quindi, nella specie tale impiego del ponteggio e della pala gommata è stato senz'altro estemporaneo.
Occorre poi ribadire come sempre il teste abbia _2
riferito che la vittima ha optato per l'utilizzo del ponteggio non perché fosse impossibile il passaggio dei puntelli all'interno dell'edificio, bensì soltanto per velocizzarne il loro trasferimento a terra utilizzando il mezzo meccanico.
E del tutto coerentemente, dalla deposizione testimoniale
è emerso, altresì, che è durato un minuto il trasferimento a mano di ciascun puntello dall'interno dell'edificio alla benna della pala gommata (“Per trasportare i puntelli dall'interno alla
pala ci avremo messo un minuto, era vicinissimo”).
Ciò, oltre a confermare che, per il loro peso e le loro dimensioni, la messa a terra dei puntelli non rappresentava affatto una lavorazione straordinaria, dimostra anche che è
stato non solo estemporaneo ma anche pressoché istantaneo l'improprio utilizzo del ponteggio e della pala gommata prima dell'infortunio.
65 Esso è durato all'incirca una decina di minuti dal momento che i puntelli da mettere a terra erano una dozzina e l'Ispettore del Lavoro ha riferito di averne trovati tre ancora all'interno dell'edificio (escusso all'udienza d.d. 17.11.2021
ha riferito: “Se non ricordo male all'interno vi CP_13
erano ancora tre puntelli da portare via, puntelli che io usai per
prendere le misure”).
Infine, va ancora ribadito il materiale impedimento all'uso dell'impalcatura per la presenza della barriera materiale realizzata con una rete elettrosaldata e con delle tavole di legno che gli operai hanno manomesso dall'interno dell'edificio non essendo il ponteggio altrimenti accessibile dall'esterno.
In proposito va richiamata la deposizione del teste CP_13
“Se mi viene chiesto se il ponteggio non serviva per lavorare,
posso dire che serviva ancora, poiché in seguito tornai in cantiere
e trovai una situazione aggiornata, nel senso che trovai ad
esempio le scalette di collegamento dei piani di ponteggio. Da
questo desumo che il ponteggio serviva. Lo sbarramento, per
quanto riguarda l'infortunio, impediva di accedere al primo piano
sopraelevato, mentre il ponteggio da terra era accessibile come si
vede anche dalla foto”.
Dal narrato dell'Ispettore del Lavoro si desume, dunque,
che al momento dell'incidente i diversi piani del ponteggio non erano tra loro collegati da scale. Il piano del ponteggio ove si è
verificata la caduta era, pertanto, del tutto inaccessibile: sia
66 dall'interno dell'edificio a causa dello sbarramento, sia dagli altri piani del ponteggio a causa dell'assenza di scale di collegamento.
Deriva, pertanto, che è necessariamente avvenuta dall'interno dell'edificio la manomissione della barriera che rendeva impraticabile il transito dall'edificio al ponteggio.
Da quanto detto segue, pertanto, non solo che è stato estemporaneo e, se non istantaneo, quanto meno rapidissimo
(10 minuti ca) l'improprio uso del ponteggio e della pala gommata, ma anche che dall'area di cantiere non era completamente visibile l'intervento di manomissione dell'opera provvisionale in quanto parzialmente condotto dagli operai all'interno dell'edificio.
Il tutto a conferma del fatto che nella specie, con riguardo all'uso improprio del ponteggio e della pala gommata ma soprattutto con riguardo all'immediatamente precedente manomissione della barriera interdittiva e del parapetto da parte degli operai, non si è trattato di un mero comportamento antidoveroso, in quanto tale riconducibile al rischio immanente alle attività di cantiere che le imprese appaltatrici erano tenute a governare eventualmente anche con una condotta proattiva,
idonea a neutralizzare la negligenza e l'imprudenza delle maestranze.
Si è trattato piuttosto di un abuso che gli operai hanno consumato previa la decisione di manomettere sia la barriera
67 che materialmente e, quindi, riconoscibilmente rendeva impraticabile il ponteggio, sia il parapetto che impediva di deporre i puntelli nella benna della pala gommata.
Tenuto conto, dunque, che non si è trattato di un mero utilizzo negligente o imprudente delle attrezzature di cantiere ma piuttosto di un abuso dell'opera provvisionale oltre che della pala gommata consumato con le descritte arbitrarie modalità
operative di per sé dimostrative dell'intenzione di eludere per quanto possibile la vigilanza dei preposti al controllo delle attività di cantiere, deve concludersi che esso non avrebbe potuto essere impedito se non con un intervento serrato,
ininterrotto e pressante sull'operato dei lavoratori che nella specie non era esigibile tenuto conto del tipologia di misura di sicurezza installata per interdire l'utilizzo del ponteggio e del fatto che sino al momento dell'incidente non si era mai riscontrato nemmeno un tentativo di eluderla.
29. Infine, gli appellanti muovono dal rilievo che l'Ispettorato del Lavoro ha contestato alle imprese ed ai suoi esponenti numerose violazioni contravvenzionali relative alla disciplina sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro con riguardo in particolare alle lavorazioni in quota.
Essi deducono che nel supplemento d'indagine dell'Ispettorato d.d. 18.01.2018 è attestato “che a causa del
ponteggio privo di sicurezza si operava con pericolo di caduta
dall'alto già a febbraio 2017; che il 21 aprile 2017 si era già
68 verificato un infortunio ai danni di altro lavoratore per caduta dal
medesimo ponteggio;
che successivamente all'infortunio oggetto
di causa, in data 03.08.2017 era stato accertato nel corso di
un'ispezione che un operaio stava lavorando esposto al pericolo
di caduta dall'altro di dieci metri sul medesimo ponteggio” (p. 35
della citazione in appello).
Lamentano, inoltre, l'inadempimento dell'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza da adottare nei lavori con esposizione al pericolo di caduta e l'omissione di istruzioni sulle modalità operative concernenti l'utilizzo nella specie della pala gommata con benna elevabile.
In ragione della situazione di diffusa illegalità del cantiere, non può, ad avviso degli appellanti, valutarsi come trasgressivo ed esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia il comportamento dei lavoratori che nella specie sarebbero stati lasciati liberi di servirsi del ponteggio insicuro e della pala gommata per effettuare la lavorazione affidatagli.
30. In ordine all'asserita illegalità diffusa del cantiere vanno fatte le seguenti precisazioni.
Il pericolo di caduta nell'espletamento delle lavorazioni in quota è stato denunciato all'Ispettorato del Lavoro da un operaio di nome Questi ha fornito una Parte_12
fotografia nella quale è ritratta la stessa vittima dell'infortunio
69 oggetto di causa che nel mese di febbraio 2017 utilizzava un ponteggio senza presidi di sicurezza.
Sul punto va osservato che nella foto non è riconoscibile di quale ponteggio si tratti, il che rende persino difficile stabilire se l'evento sia stato davvero fotografato nel cantiere dove si è
verificato l'incidente per cui è causa.
A parte questo rilievo, gli stessi appellanti riferiscono che si è trattato di un episodio risalente a tre mesi prima dell'incidente, mentre come si è visto, quando questo si è
verificato, il piano del ponteggio dal quale la vittima è caduta era del tutto impraticabile essendone sbarrato l'accesso sia dall'interno dell'edificio, sia dalle impalcature degli altri piani prive di scale di collegamento.
Quanto all'infortunio occorso il 17.04.2017 il Tribunale
penale di AN con sentenza n. 459/2020 ha assolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte, tra l'altro sulla base del seguente accertamento.
“Ebbene è pacifico ed incontroverso che l'attività in corso di
svolgimento al momento del sinistro era il disarmo di un solaio,
dovendo convenirsi con quanto rilevato dalla difesa degli
imputati e sul fatto che non poteva pretendersi CP_4 Pt_11
che durante le operazioni di smontaggio fossero sempre presenti
dispositivi di protezione collettiva come i parapetti che, con ogni
evidenza, erano in fase di smantellamento come il resto della
struttura da disarmare”.
70 La vicenda trattata dal Giudice Penale è evidente si riferisse ad un ponteggio in fase di smantellamento, dunque ad un'opera provvisionale diversa da quella, dalla quale nella specie è caduta la vittima.
Quanto alla violazione riscontrata nel mese di agosto del
2017 si è trattato di un ponteggio privo di parapetto eretto ad una distanza dalla facciata dell'edificio di ca 50-60 cm.
31. Così precisate le inosservanze in tema di sicurezza delle lavorazioni in quota riscontrate nel cantiere dove si è
verificato l'incidente, va ancora una volta ribadito che nella specie il trasferimento a terra dei puntelli non è mai stato organizzato, diretto o anche solo autorizzato come lavorazione con esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall'alto ed anzi, almeno inizialmente, non è stato svolto secondo questa modalità nemmeno dagli stessi operai incaricati di eseguirlo.
La circostanza, come detto, espressamente riferita dal teste (“i piloni in acciaio dovevano essere spostati _2
dall'interno dell'edificio, non utilizzando il ponteggio”), è
riscontrata dalla constatazione che essi hanno eseguito la lavorazione sul ponteggio senza dotarsi dei dispositivi di sicurezza individuale obbligatori per le lavorazioni in quota (nel rapporto della Polizia Giudiziaria d.d. 16.05.2017 si legge:
“l'uomo (la vittima n.d.e.) non indossava alcuna dispositivo di
sicurezza (elmetto – imbragatura) né se ne notava la presenza
nella vicinanze”). Ciò a conferma che si è trattato di un'iniziativa
71 estemporanea assunta dagli stessi operai che per completarla rapidamente hanno obliterato ogni misura di sicurezza.
Tanto, inoltre, dimostra, con specifico riguardo al determinismo dell'incidente, l'irrilevanza causale del trascurato obbligo di fornire agli operai incaricati della movimentazione dei puntelli un'adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi inerenti alle lavorazioni in quota e mediante l'impiego di una pala gommata dotata di benna elevabile.
Ciò per la decisiva ragione che non era minimamente prevedibile che la messa a terra dei puntelli potesse avvenire mediante il ponteggio e la pala, l'uso dei quali è, infatti,
avvenuto impropriamente dopo l'estemporanea ed arbitraria decisione degli operai di manomettere la barriera che rendeva materialmente impraticabile l'impalcatura e di disarmare il relativo parapetto.
32. Escluso che il procedimento lavorativo nella specie potesse essere materialmente impostato con modalità operative in quota, deve ritenersi che la dimensione dell'obbligo di protezione dell'incolumità dei lavoratori, comprensivo anche del dovere di prevenire i rischi insiti nella possibile negligenza,
imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, sia stata assolta con l'installazione della barriera materiale che, in modo oggettivamente riconoscibile, impediva il transito dall'interno dell'edificio alla benna della pala gommata attraverso il ponteggio insicuro.
72 La rimozione della ridetta barriera, del parapetto del ponteggio e l'uso della pala gommata sono all'evidenza non già
una mera negligenza o imprudenza dei lavoratori, bensì
rappresentano un comportamento deliberatamente posto in essere, da un lato, con la motivazione del tutto personale di rendere l'operazione loro affidata più agevole e rapida, e,
dall'altro, per ragioni del tutto avulse dall'esercizio della prestazione lavorativa come sino a quel momento essi stessi avevano eseguito all'interno dell'edificio in tutta sicurezza.
La condotta dei lavoratori è risultata, perciò, tale da creare condizioni di rischio estranee alla sicura modalità di lavoro sino ad allora praticata ed è, perciò, da ritenersi come causa esclusiva dell'evento, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra il danno ed il ponteggio insicuro.
Il mantenimento in cantiere anziché il disarmo dell'opera provvisionale insicura non può, infine, ritenersi essere stata una condotta irrazionale.
Come da accertamento del Tribunale in questa sede rimasto incontrastato, la sommità del ponteggio serviva come parapetto per i lavori in corso di esecuzione sulla copertura dell'edificio, laddove sono state invece rese materialmente impraticabili tutte le impalcature dei piani inferiori, in particolare quella del primo piano dove si è verificata la caduta.
33. All'esito del presente grado di giudizio, vanno disattese le censure dagli appellanti mosse alla pronuncia di
73 primo grado.
Sono condivisibili e vanno, pertanto confermate le argomentazioni dal Tribunale addotte per sostenere la fondatezza nella specie dell'esimente del c.d. “rischio elettivo”.
È, conseguentemente, dimostrata l'interruzione del nesso di derivazione causale tra il ponteggio insicuro e la caduta del lavoratore per effetto “dell'abnorme ed imprevedibile condotta
dell' (così testualmente a p. 24 della sentenza), la quale Pt_8
ha concretizzato un rischio eccentrico rispetto alla strutturale pericolosità dell'opera provvisionale, pericolosità neutralizzata dall'eretta barriera materiale che ne impediva efficacemente l'utilizzo sino a quando gli operai deliberatamente ed arbitrariamente l'hanno manomessa ed asportata.
34. Si deve ora passare alla trattazione del tema dei criteri di imputazione della responsabilità addotti a sostegno delle domande attoree ribadendo che nell'ambito del presente giudizio sono pertinenti soltanto quelli che sostanziano la prospettata responsabilità extracontrattuale dei convenuti/appellati (C. n. 32072/2024 e n. 2/2020 cit.).
35. Orbene non solo la responsabilità per dolo o colpa ex art. 2043 c.c., ma anche le fattispecie di responsabilità
oggettiva per i danni da esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., nonché per i danni da cose in custodia ex art. 2051
c.c. postulano la dimostrazione della derivazione causale dell'evento lesivo dalla condotta dolosa/colposa, dall'attività
74 pericolosa o dalla cosa custodita.
In particolare, in ordine alla responsabilità ex art. 2050
c.c. vale richiamare C. n. 19872/2014: “In tema di
responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione
di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ.,
presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio
dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del
danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa
dell'evento dannoso”.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. si rinvia a C. n.
21675/2023: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la
condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere
il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un
contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia
neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”.
Poiché nella specie si conferma l'accertamento del
Tribunale circa l'interruzione del nesso di derivazione causale tra il ponteggio insicuro e la caduta del lavoratore per l'operare dell'esimente del c.d. rischio elettivo, dev'essere altrettanto confermato il rigetto delle domande risarcitorie giustificate da tutti i dedotti titoli di responsabilità extracontrattuale.
36. Gli appellanti hanno anche dedotto che dei fatti illeciti dei propri esponenti e persino dei propri operai dipendenti debbano rispondere ex art. 2049 c.c. le imprese appaltatrici attesa la loro posizione di “padroni committenti”.
75 Per quanto riguarda le condotte degli esponenti delle appaltatrici vale ad escludere la loro responsabilità il ripetuto rilievo che la causalità dell'incidente va esclusivamente ascritta alla condotta della vittima.
37. Quanto alla responsabilità delle appaltatrici ex art. 2049 c.c. per le condotte dei rispettivi operai che, in sinergia con la vittima, hanno colpevolmente concorso alla causazione dell'incidente mortale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Sotto il ridetto profilo gli attori, appellanti in primo grado,
non hanno mai sostanziato la propria domanda risarcitoria.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli allora attori hanno testualmente dedotto quanto segue.
“Nessuna responsabilità potrà, invece, imputarsi al
lavoratore deceduto, il quale stava espletando la propria attività
lavorativa secondo gli ordini datigli dai convenuti e nel contesto
lavorativo messogli a disposizione dai medesimi, peraltro in
presenza degli stessi preposti;
d'altra parte, le numerose
violazioni alla normativa antinfortunistica e ai disposti codicistici
da parte dei convenuti, evidenziano anche come l'eventuale
disattenzione o negligenza del lavoratore, non possa elidere in
ogni caso la responsabilità dei convenuti medesimi, posto che
l'infortunio così come si è verificato non era né imprevedibile, né
inevitabile. In sostanza, non si può certo escludere a priori
un'eventuale disattenzione da parte del dipendente. Infatti,
qualora la normativa antinfortunistica fosse stata rispettata,
76 anche in caso di eventuale imprudenza del lavoratore, nessun
infortunio si sarebbe verificato. Né potrà riconoscersi nel caso di
specie una concorrente responsabilità del lavoratore come
chiaramente statuito dalla Suprema Corte a più riprese con Cass.
civ., sez. III n. 22539/2019, Cass. civ. sez. lav. n. 30679/2019 e
molte altre conformi”.
Essi hanno, perciò, escluso qualsiasi apporto della condotta colposa della vittima nel determinismo dell'incidente.
Il che si riverbera anche sul comportamento degli altri operai che con lei hanno espletato la prestazione lavorativa all'esito della quale vi è stato l'infortunio mortale.
Nei loro riguardi mai nessuna condotta illecita gli attori/appellanti hanno anche solo adombrato.
D'altra parte, occorre tenere presente che “Ai fini della
configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art.
2049 cod. civ. in capo al padrone o al committente, indefettibile
presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali
secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la
dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o
del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (così
ad es. C. n. 4742/2005).
Sotto quest'aspetto la domanda ora introdotta in appello palesa un evidente e in quanto tale inammissibile profilo di novità perché mai è stato allegata l'esistenza di un fatto illecito degli operai dipendenti sotto il profilo tanto oggettivo quanto
77 soggettivo.
Mai gli attori/appellanti hanno allegato che le imprese datrici di lavoro debbano rispondere ex art. 2049 c.c. per le condotte illecite dei colleghi di lavoro della vittima che insieme a questa hanno eseguito imprudentemente e negligentemente la lavorazione secondo le modalità operative che hanno condotto all'infortunio.
La domanda, oltre ad essere inammissibilmente nuova, è
anche infondata per quanto stabilito da C. n. 1760/1971:
“Perché venga affermata la responsabilità regolata dall'art 2049
cod. civ. occorre, oltre al rapporto di dipendenza del commesso
dal committente, che il commesso abbia compiuto l'illecito
nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito. Tale ultimo
requisito non va inteso in senso stretto, come attività esercitata
nei limiti e secondo le istruzioni del committente, ma è sufficiente
che l'esercizio della mansione abbia permesso la commissione
dell'illecito. Basta che si accerti che il commesso, esercitando
l'incombenza a cui è adibito, ancorché con modalità diverse dalle
disposizioni del committente o anche oltre i limiti ad essa posti,
abbia causato il danno ingiusto ad altri. Se, però, limitazioni e
modalità di esercizio sono a conoscenza del terzo danneggiato e,
per effetto della violazione di essi, si sia verificato il danno, di
esso non risponde il committente. Così pure nel caso in cui la
natura dell'atto compiuto dal commesso o le modalità di esercizio
delle mansioni, in relazione alle circostanze della fattispecie, non
78 denunzino chiaramente l'eccesso del commesso”.
Nella specie, per tutte le ragioni sin qui dedotte, le limitazioni e le dovute modalità operative della lavorazione affidata agli operai erano non solo pienamente conosciute dalla vittima dell'incidente, ma è a lei stessa principalmente imputabile di aver concretizzato con la propria condotta arbitrariamente manomissiva un rischio eccentrico rispetto a quello efficacemente neutralizzato con l'erezione della barriera materiale che rendeva impraticabile il ponteggio insicuro.
Tanto vale ad escludere la responsabilità ex art. 2049 c.c.
delle datrici di lavoro dei suoi colleghi.
38. Conclusivamente i motivi di critica formulati alla sentenza del Tribunale non adducono alla riferma della statuizione di rigetto delle domande degli attori.
39. L'ottavo motivo d'impugnazione è rubricato:
“Violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle
spese di lite a fronte delle risultanze del rapporto Spisal”.
Deducono gli appellanti che nella specie “vi erano gravi
motivi per compensarle (le spese di lite n.d.e.) anche a fronte del
rapporto Spisal che accertava le violazioni alla normativa
antinfortunistica da parte dei convenuti in primo grado, i quali poi
erano stati rinviati a giudizio in sede penale. Gli attori, pertanto,
si erano determinati all'azione civile sulla base di atti delle
autorità intervenute che acclaravano la responsabilità delle figure
preposte alla sicurezza, di talché non se ne poteva non tenere
79 conto nella decisione relativa alle spese di lite” (così
testualmente a p. 54 e 55 della citazione in appello).
40. In verità i rapporti dell'Ispettorato del Lavoro non contengono alcun accertamento ultimativo in ordine alle responsabilità delle parti che gli odierni appellanti hanno convenuto nel presente giudizio.
Piuttosto i ridetti rapporti compendiano gli esiti delle indagini espletate in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, in ordine ai quali, peraltro, non è dimostrata la pronuncia di alcuna sentenza penale di condanna.
All'opposto agli atti di causa risultano versate diverse pronunce di assoluzione emesse nei loro confronti.
Anche in questo caso le ragioni di critica prospettate dagli appellanti in relazione alla propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado non giustificano la riforma della statuizione.
41. Le spese del presente grado di giudizio vanno a carico degli appellanti soccombenti.
Sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminato (complessità bassa) applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di AN,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , Pt_1 Parte_2 Persona_1 CP_1 [...]
[...] , , , e Pt_13 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti di Persona_2 Controparte_2
,
[...] CP_2 CP_5 CP_4
e , avverso la sentenza n. 48/2023 del Controparte_3
18.01.2023 del Tribunale di AN, così provvede
1. disattende l'appello;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
, , CP_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e in solido tra loro a
[...] Parte_6 Persona_2
rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio che si liquidano:
in favore di Controparte_2
e di nell'importo complessivo di € 6.946,00, oltre CP_2
spese generali, IVA e CAP e spese successive necessarie;
in favore di e di nell'importo CP_5 CP_4
complessivo di € 6.946,00, oltre spese generali, IVA e CAP e spese successive necessarie;
in favore di , nell'importo complessivo di € Controparte_3
6.946,00, oltre spese generali, IVA e CAP e spese successive necessarie.
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Per_1 CP_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , ai sensi del co. 1-
[...] Parte_6 Persona_2
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
81 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in AN, lì 26.02.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
82