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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/12/2024, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3616/2021
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3616/2021 promossa:
da pagina 1 di 5 codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
NASO (ME), con l'Avv. MIRA MASSIMO, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a NAPOLI (NA), con l'Avv. PEDRON GIANLORENZO,giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/11/2021 la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente CP_1
.
[...]
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. All'udienza dell'11/11/2024 le parti hanno formulato le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 5 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
6. Le parti hanno chiesto pure di procedere, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e spirato il termine previsto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
pagina 3 di 5 e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“La parte convenuta corrisponde all'attrice l'importo corrispondente al 40 % del TFR
percepito e percepiendo, da versarsi in due rate, l'una con pagamento immediato alla
definizione della presente controversa, parametrata all'importo effettivamente
percepito, l'altra con scadenza immeditatamente successiva alla liquidazione della
seconda rata. Tale importo si intende liquidato ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 1°
dicembre 1970, n. 898. La parte attrice rinuncia ad ogni differente domanda a fronte
dell'adempimento di quanto sopra. Le spese processuali vengono interamente
compensate tra le parti. Le parti concordano, inoltre, di chiedere in questo stesso
procedimento, avvenuta l'emanazione della sentenza di separazione, il divorzio alle
stesse condizioni;
si precisa che le sopra concordate condizioni riguardano sia la
separazione sia il divorzio”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 06/12/2024.
pagina 4 di 5 Il giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3616/2021
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3616/2021 promossa:
da pagina 1 di 5 codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
NASO (ME), con l'Avv. MIRA MASSIMO, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a NAPOLI (NA), con l'Avv. PEDRON GIANLORENZO,giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/11/2021 la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente CP_1
.
[...]
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. All'udienza dell'11/11/2024 le parti hanno formulato le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 5 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
6. Le parti hanno chiesto pure di procedere, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e spirato il termine previsto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
pagina 3 di 5 e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“La parte convenuta corrisponde all'attrice l'importo corrispondente al 40 % del TFR
percepito e percepiendo, da versarsi in due rate, l'una con pagamento immediato alla
definizione della presente controversa, parametrata all'importo effettivamente
percepito, l'altra con scadenza immeditatamente successiva alla liquidazione della
seconda rata. Tale importo si intende liquidato ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. 1°
dicembre 1970, n. 898. La parte attrice rinuncia ad ogni differente domanda a fronte
dell'adempimento di quanto sopra. Le spese processuali vengono interamente
compensate tra le parti. Le parti concordano, inoltre, di chiedere in questo stesso
procedimento, avvenuta l'emanazione della sentenza di separazione, il divorzio alle
stesse condizioni;
si precisa che le sopra concordate condizioni riguardano sia la
separazione sia il divorzio”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 06/12/2024.
pagina 4 di 5 Il giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
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