TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3929/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 26.6.2024, rimessa al giudice per la decisione il 22.11.2024, vertente TRA
(C.F.: ) in qualità di titolare dell'Autofficina Top Cars Parte_1 C.F._1 di NO OS, rappresentato e difeso dall'Avv.to ENRICO MORCAVALLO;
OPPONENTE
CONTRO (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO MARADEI;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 05.11.2022, il Sig. , titolare della ditta “Top Parte_1 Cars di NO OS”, ha proposto opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 1054/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza, nella persona del Dott. Gino Bloise, in data 20.09.2021, (R.G. n. 3273/2021), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 19.579,91, a titolo di corrispettivo dovuto per fornitura di pezzi di ricambio, giusta fattura elettronica nr. 2021B002-000138 del 04.06.2021 dell'importo di euro dell'importo di € 19.342,08 e per il quale, in forza della allegazione al fascicolo monitorio di cambiale emessa il 4.6.2021, scadenza il 19.7.2021 per euro 19.342,08 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inesistenza del credito vantato, atteso che, nel periodo in cui ha acquistato pezzi di ricambio presso la Ditta Ponti, il Sig. ha sempre saldato il conto ogni fine settimana sulla base dei buoni di consegna compilati di Pt_1 volta in volta;
che, inoltre, la fattura in contestazione reca la data del 04.06.2021, di talché è stata emessa proprio quando l'odierno attore ha deciso di interrompere i rapporti di fornitura con la
[...]
(e cioè successivamente a giugno 2021), in seguito a problematiche emerse con alcuni pezzi di CP_1 ricambio acquistati presso la suddetta società; che, quindi, non si comprende come il Sig. - Pt_1 non essendo soddisfatto della merce acquistata presso il rifornitore e decidendo di CP_1
pagina 1 di 9 acquistare altrove i pezzi di ricambio, abbia invece proseguito, prima di interrompere i rapporti con la società opposta, ad acquistare merce presso la detta società per il rilevante importo di € 19.342,08. Parte opponente ha poi dedotto di disconoscere formalmente la firma apposta sulla cambiale ai sensi dell'art. 214 c.p.c., non avendo, il Sig. mai emesso la cambiale datata 04.06.2021 e avendo Pt_1 quindi formalmente disconosciuto la firma apposta sulla stessa mediante atto di denuncia-querela, presentata il 22.07.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Bisignano, a seguito della quale si è aperto procedimento penale innanzi alla Procura della Repubblica di Cosenza;
che attraverso un semplice confronto visivo tra le firme autentiche riconosciute dall'odierno attore, apposte sulla patente di guida, sulla carta d'identità e, addirittura, sulla querela sporta, emerge la palese difformità tra le predette e la firma presente sulla cambiale in questione;
che la poiché non è Controparte_1 andata a buon fine la procedura di protesto, in quanto l'art. 13, comma 7 bis D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, ha sospeso i termini di scadenza dei protesti o delle constatazioni equivalenti nel periodo dall'01.02.2021 al 30.09.2021 e ne ha stabilito la cancellazione d'ufficio, ha proposto ricorso per l'ottenimento del Decreto Ingiuntivo ivi opposto. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c .p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1054/2021 (n. 3273 /2021 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Dr. Bloise, in data
20.09.2021 e notificato in data 01.20.2021; nel merito, accertare e dichiarare la falsità della firma apposta sulla cambiale;
sempre nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. Pt_1
alla odierna convenuta opposta, per le causali di cui al Decreto
[...] Controparte_1 Ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. La causa è stata iscritta al n. 3929/2021 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.01.2022, si è costituita Controparte_1
eccependo preliminarmente la errata ricostruzione della vicenda e spiegando che il credito
[...] azionato trae origine dal mancato pagamento della fattura elettronica nr. 2021B002 -000138 del 04/06/2021, per l'importo di € 19.342,08, emessa ed inviata, da parte opposta, in data 07/06/2021, per la fornitura di una serie di autoricambi per vetture;
che l'importo fatturato veniva garantito, integralmente e personalmente, dal Sig. tramite effetto cambiario, emesso in Parte_1 Bisignano, in data 04.06.2021, con scadenza fissata al 19.07.2021, di importo pari ad € 19.342,08; che, a fronte dell'inadempimento del Sig. in data 19.07.2021 la creditrice portava all'incasso la Pt_1 cambiale, tratta su filiale di Bisignano, rilasciata dal debitore, a garanzia del CP_2 pagamento del debito, che veniva protestata, con aggravio di spese per € 237,83; che, nonostante i numerosi solleciti, il Sig. non provvedeva ad onorare la sua obbligazione e, pertanto, la Pt_1
al fine di recuperare il proprio credito, adiva l'autorità giudiziaria che, Controparte_1 ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile, emetteva il Decreto Ingiuntivo oggi opposto.
Parte opposta ha poi dedotto che la scelta della ditta opponente di voler interrompere i rapporti di fornitura con la optando per altro rivenditore, non può essere idonea ad Controparte_1 escludere l'esistenza del credito per le forniture eseguite;
che l'esistenza del credito azionato trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso debitore innanzi ai Carabinieri di Bisignano e riportate nel verbale di ricezione di denuncia, allegato all'atto introduttivo, all'interno del quale parte pagina 2 di 9 opponente ammette espressamente di essere ancora debitore della società opposta (benché per un importo di euro 1.600,00-1.700,00, inferiore rispetto a quello azionato, ndr.). L'opposta ha inoltre specificato che nel procedimento monitorio la creditrice non ha agito utilizzando la cambiale quale titolo esecutivo ma, sulla base di quella cambiale, cui è stata attribuita la veste di
“prova scritta” del credito, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cosenza la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo e che, quindi, le contestazioni mosse sulla cambiale offerta in garanzia sono idonee ad influire, solo ed esclusivamente, sulla valutazione effettuata dal giudicante in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del Decreto opposto, e non certamente a sconfessare l'esistenza del credito azionato;
che la querela costituisce dichiarazione attraverso la quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato, e non anche prova certa della falsità della firma apposta;
che, infine, la procedura di protesto della cambiale controversa si è conclusa con una cancellazione d'ufficio in ragione della normativa emergenziale che ha disposto una serie di misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19. Ha concluso chiedendo di: “rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, in ogni caso, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze difensive del giudizio di opposizione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato”.
§§§
Con provvedimento del 23.12.2021, rilevato il disconoscimento, da parte dell'opponente, della sottoscrizione apposta, quale debitore, sulla cambiale dell'importo di € 19.342,08 e che suddetta firma, ad una disamina necessariamente sommaria, non apparisse sovrapponibile alle sottoscrizioni apposte sui documenti allegati da parte opponente, questo giudice ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, ha sospeso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.1054/2021. All'udienza cartolare del 15.02.2022, sono stati concessi alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con memoria primo termine, parte opposta ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo.
Con memoria primo termine, parte opponente, nel controdedurre alle eccezioni di controparte, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Con memoria secondo termine, parte opposta ha chiesto disporsi verificazione giudiziale della autenticità della firma ex art. 216 c.p.c., nonché ammettersi C.T.U. grafologica, interrogatorio formale del Sig. e, in caso di interrogatorio negativo, prova testimoniale. Parte_1
Con memoria secondo termine, parte opponente ha chiesto disporsi prova testimoniale.
Con memoria terzo termine, si è opposta alla richiesta di prova testimoniale Controparte_1 formulata da parte opponente.
Con memoria terzo termine, il Sig. si è altresì opposto alla richiesta di prova Parte_1 testimoniale avanzata da parte opposta. All'udienza cartolare del 14.06.2022, questo giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi e ha disposto procedersi a verificazione della sottoscrizione a nome di sulla cambiale Parte_1 azionata in monitorio. All'esito del deposito della CTU, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2023 - previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta da parte opposta di provvedimento ex art. 186 quater c.p.c., non essendo esaurito l'espletamento dell'attività istruttoria, dovendosi procedere a prova per testi- ritenuto superfluo richiamare il C.T.U. per chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte pagina 3 di 9 dal C.T.P. nominato dalla parte, atteso l'avvenuto deposito di opportune valutazioni del C.T.U. in merito nella relazione depositata in atti, questo giudice ha disatteso la richiesta di parte opponente di richiamo del C.T.U., il quale, osserva la scrivente, ha infatti risposto puntualmente ed in maniera esauriente ad ogni osservazione formulata dal CTP nominato dall'opponente. È stata quindi fissata l'udienza del 26.9.2023 per l'espletamento della prova per testi. All'udienza del 23.12.2023, conclusa l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte per la data del 25/06/2024. All'esito del deposito delle note scritte, questo giudice, con ordinanza del 26.6.2024 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memorie di replica.
******************** Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1054/2021, eccependo preliminarmente l'inesistenza del credito vantato, stante l'avvenuta interruzione dei rapporti di fornitura tra le parti in causa a decorrere dal mese di giugno 2021. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Osserva preliminarmente il Tribunale che, quanto alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto in relazione alla mancanza della documentazione idonea a provare il credito, deve rilevarsi che a seguito dell'opposizione proposta si è instaurato il giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole dell'onere della prova al fine di accertare la sussistenza della pretesa creditoria indipendentemente dagli elementi posti a base della richiesta monitoria (cfr. Cass. Sez.
6-3 Ord. 5915 dell'11.3.2011). Come ribadito da più recente giurisprudenza, infatti, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale: "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto", (Cass., n. 6091/2020), di talché codesto giudicante deve rilevare che parte opposta, alla quale spetta l'onere probatorio, nel caso di specie ha sufficientemente provato i fatti costitutivi da cui discende il credito azionato, la cui esistenza è provata anzitutto dall'esito della prova per testi espletata.
In sede di interrogatorio formale a lui deferito da parte opposta il Sig. ha sostenuto di Parte_1 non avere ricevuto la fattura azionata in monitorio dichiarando che le fatture sono gestite dal suo commercialista, al quale vengono direttamente inviate e di avere pertanto avuto conoscenza della fattura in oggetto dopo circa un mese e mezzo “perché il mio commercialista non mi chiama per ogni fattura”. Ha inoltre negato di avere sottoscritto la cambiale allegata al ricorso monitorio ed ha affermato che la fattura azionata non lo riguardava. Ha inoltre negato che l' fosse il suo Controparte_1 fornitore di fiducia. “Io mi servo presso un altro autoricambi. Preciso, inoltre, che se mi serviva qualcosa chiamavo al telefono l'autoricambi e chiedevo se mi potevano portare il pezzo oppure CP_1 mi recavo io a ritirarlo. In ogni caso, pagavo il pezzo richiesto alla consegna in contanti” ed ha negato che gli acquisti effettuati presso l' venissero fatturati in un'unica soluzione. Controparte_1
La prova per testi espletata ha invece fornito dimostrazione del rapporto continuativo esistente tra parte opponente e la ditta di autoricambi opposta per l'acquisto di pezzi di ricambio e materiale relativo all'attività svolta dall'autofficina del Sig. Pt_1
pagina 4 di 9 Il teste Sig. , socio dipendente della addetto alla gestione degli Testimone_1 Controparte_1 ordini e della contabilità, sentito all'udienza del 26.9.2023, ha confermato che il Sig. , Parte_1 nel corso degli anni 2020 e 2021, in più occasioni ha ordinato la merce indicata nella fattura nr. 138 del 04.06.2021, specificando che: “i primi conti li chiudevamo ogni sabato o al massimo all'inizio della settimana successiva con il sig. per chiusura dei conti preciso che noi comunicavamo al Sig.
Pt_1 il totale importo della merce consegnata nella settimana e che il Sig. a quel punto
Pt_1 Pt_1 pagava degli acconti, le bolle di consegna che erano state pagate le consegnavamo al Sig.
Pt_1 quelle che non erano pagate o che erano pagate parzialmente, le riportavamo in contabilità”; il testimone ha inoltre confermato che, in occasione dell'ultimo incontro del 04.06.2021, il Sig.
Pt_1 ha chiesto l'emissione della fattura riepilogativa di tutta la merce fino ad allora ordinata ed acquistata, garantendo il pagamento dell'importo di € 19.342,08 con il rilascio della cambiale oggetto di causa, spiegando che “in quella occasione eravamo presenti sia io che il Sig. nell'officina del Persona_1 Sig. a Bisignano. La cambiale l'ho portata io ed è stata compilata presso l'officina Parte_1 del Sig. l'ho portata con me in quanto già c'eravamo accordati;
il Sig. ci ha detto
Pt_1 Pt_1 che aveva in corso una richiesta di finanziamento e che appena ottenuto questo finanziamento avrebbe chiuso i conti che erano aperti”; confermando inoltre che la suddetta cambiale è stata firmata dal Sig. in sua presenza.
Pt_1
Occorre evidenziare che non ricorre incapacità a testimoniare del Sig. , essendo, questi, Testimone_1 socio della società Autoricambi Ponti srl, attesa la natura di società di capitali della opposta, non avendo quindi il Sig. legittimazione a partecipare al giudizio. Le sue dichiarazioni inoltre Testimone_1 trovano ampio riscontro negli altri elementi, documentali e testimoniali acquisiti nel corso dell'attività istruttoria (oltre che nell'esito della CTU grafologica esperita), di tal che non può dubitarsi della attendibilità del teste. Ugualmente è da ritenersi infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare degli altri testi citati da parte opposta, sentiti anch'essi all'udienza del 26.9.2023 dipendente con mansioni di Persona_1 magazziniere e banconista ed addetto alle consegne, della società opposta da circa 4 anni addietro rispetto all'udienza del 26.9.2023 nella quale è stato sentito e , dipendente della Testimone_2
Autoricambi Ponti srl dal 2020, non emergendo un interesse e legittimazione diretta dei detti due testi a partecipare al giudizio.
Il teste ha reso dichiarazioni analoghe a quanto riferito dal teste , Persona_1 Testimone_1 confermando che il sig. aveva ordinato nel corso degli anni 2020 e 2021 la merce indicata Pt_1 nella fattura azionata in monitorio ed ha spiegato “sono a conoscenza di ciò in quanto il sig. Pt_1
effettuava ordini per via telefonica chiamando me o mio fratello e ordinava i
[...] Testimone_1 vari ricambi che gli venivano consegnati ed ogni settimana o due settimane facevamo il resoconto della merce consegnata ed il sig. o saldava l'importo oppure dava solo degli acconti”. Ha
Pt_1 confermato che alcuna contestazione era stata mossa in ordine a tale merce, che il sig.
Pt_1 effettuava gli ordini per telefono o via whatsapp e che effettuava i pagamenti a seguito di resoconti settimanali e/o mensili, con versamento di acconti ed ha spiegato “..gli acquisti venivano annotati di volta in volta su il partitario relativo al sig. ” ed ha confermato che dal mese di luglio Parte_1 del 2020 il sig. rappresentando difficoltà legate al Covid-19 e a esigenze familiari, rinviava i
Pt_1 pagamenti degli acconti settimanali. Ha confermato infine che, richiesta dal il 4.6.2021 una
Pt_1 fattura riepilogativa della merce acquistata, aveva sottoscritto ala presenza sua e del fratello
[...]
la cambiale allegata al monitorio a garanzia del pagamento dell'importo di € 19.342,08 ed ha Tes_1 dichiarato in proposito “eravamo io e mio fratello all'officina top cars del Sig, la cambiale Pt_1
pagina 5 di 9 l'aveva mio fratello, la cambiale era in bianco ci siamo recati presso l'officina top cars , in quanto avevamo chiamato il sig. per fare il conteggio di tutto. Il sig. ci ha detto che stava Pt_1 Pt_1 chiedendo un finanziamento e avrebbe pagato, però noi abbiamo chiesto una cambiale in garanzia. La cambiale è stata compilata presso l'officina del sig. ed è stata firmata dal Sig. . Pt_1 Pt_1
Il teste , il quale presso la ditta si occupa delle consegne e di Testimone_2 Controparte_1 mansioni varie, a sua volta ha confermato gli ordini di merce effettuati dal Sig. negli anni Pt_1 2020 e 2021 indicati nella fattura azionata in monitorio ed ha confermato anch'egli la consegna del detto materiale all'officina del Sig. senza che venisse mossa contestazione;
ha esposto che Pt_1 della consegna della merce all'autofficina del Sig. si occupavano lui ed il e Pt_1 Persona_1 che gli ordinativi di merce pervenivano ai Sigg. e via whatsapp o per Testimone_1 Persona_1 telefono “ne sono a conoscenza poiché sentivo i vari ordini in quanto arrivava a o a Persona_1
la chiamata o il messaggio per l'ordine” e che tali ordini venivano annotati in Testimone_1 contabilità in quanto mi davano la bolla di trasporto per preparare la merce da consegnare e sulla bolla di trasporto vi erano annotati i prezzi dei vari pezzi di ricambio”. Ha confermato inoltre che a partire dal mese di luglio del 2020 il Sig. aveva manifestato difficoltà ad eseguire i pagamenti Pt_1 legate al periodo di emergenza per l'epidemia di Covid-19 e ad esigenze familiari “ne sono a conoscenza in quanto sentivo parlare di questo dai sig.ri e . Ha riferito Testimone_1 Persona_1 infine di essere a conoscenza del fatto che il Sig. aveva rilasciato una cambiale dell'importo di Pt_1
€ 19.342,08, poiché doveva pagare i pezzi di ricambio consegnati ma di non essere stato presente quando il Sig. aveva rilasciato la cambiale. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi citati da parte opponente Sig.ri e non Parte_2 Parte_3 hanno fornito elementi idonei a smentire le dichiarazioni dei testi citati da parte opposta. Il Sig. , conoscente del Sig. , ha dichiarato di frequentare l'officina del Parte_2 Parte_1 sig. da parecchi anni in quanto vicina alla sua casa ed ha riferito che: “per l'acquisto dei Pt_1 ricambi il sig. si riforniva prima da che ha sede in Bisignano e ora si rifornisce Parte_1 CP_1 dove capita. Sono a conoscenza di ciò perché anch'io mi reco a prendere i pezzi di ricambio a Torano
o a Mongrassano per il sig. , con ciò confermando il pregresso rapporto del Sig.
Pt_1 Pt_1 con la per l'acquisto dei pezzi di ricambio, pur dichiarando di non sapere riferire Controparte_1 fino a quando il sig. si è rifornito presso l' Il teste Sig. inoltre,
Pt_1 Controparte_1 Pt_2 nulla ha saputo riferire circa contestazioni mosse dal Sig. alla a causa di
Pt_1 Controparte_1 ricambi difettosi e circa il fatto che il Sig. avesse sospeso un pagamento per euro
Pt_1 1.600,00/1.700,00 in ragione dei difetti riscontrati su alcuni ricambi ed ha riferito “io mi trovavo spesso di sabato nell'officina del sig. e di solito i ragazzi dell' giravano di sabato
Pt_1 Controparte_1 con i documenti per pagarsi i buoni di consegni dei pezzi forniti per la settimana e li vedevo che entravano in ufficio dal sig. per il pagamento e quando uscivano era tutto a posto. Io
Pt_1 rimanevo fuori dall'ufficio… quando ho detto che quando i ragazzi dell'autoricambi quando CP_1 uscivano dall'ufficio del sig. era tutto a posto, intendevo dire che si salutavano cordialmente
Pt_1 con il sig. ma non so che cosa si dicessero all'interno dell'ufficio.”.
Pt_1
Il teste , in precedenza fidanzato con la sorella della moglie separata del sig. Parte_3
, ha confermato la ricorrenza del rapporto del Sig. con l' Parte_1 Pt_1 Controparte_1 per l'acquisti dei ricambi per l'attività dell'autofficina ed ha riferito “saltuariamente in passato aiutavo il sig. nella sua attività e questo fino a circa 2-3 anni fa quando ho aperto una mia Parte_1 attività” e, quanto al capitolo formulato sub E (circa la sospensione da parte del Sig. di un Pt_1 pagamento di euro 1.600/1.700 alla a causa di ricambi difettosi) “….preciso che Controparte_1
pagina 6 di 9 lavoravamo con il sig. con più ditte di autoricambi e quindi arrivavano autoricambi Parte_1 sia da che da altre ditte . io aiutavo nell'officina del sig. e non nell'amministrazione, a CP_1 Pt_1 me arrivava l'autoricambio e io lo montavo. Capitavano spesso autoricambi difettosi, ma non so da chi arrivavano e non ricordo la circostanza che mi viene letta, dedotta nel capitolo E . Riguardo i rapporti tra il sig. e sentivo vociferare di pagamenti che si dovevano fare da Pt_1 Controparte_1 all' Posso dire che io ero in officina dal Sig., ogni sabato, di Pt_1 Controparte_1 Pt_1 solito ogni sabato venivano il sig. e il fratello e andavano in ufficio per parlare con il sig. CP_1 e non so cosa si dicessero, nulla so dire di più sulle voci di cui ho ora riferito”. Pt_1 Parte opposta ha allegato altresì documenti di trasporto, (c.d. “D.d.T.”) relativi al periodo da febbraio 2021 a maggio del 2021, sottoscritti, per quanto si legge, dal o dal Testimone_2 Persona_1 appunto addetti alle consegne, DDT contenenti la descrizione dettagliata dei pezzi di ricambio di volta in volta forniti dall' per un importo complessivo di euro 18.558,94, di poco inferiore Controparte_1 all'importo fatturato, in cui è riportata l'indicazione del cliente, Autofficina Top Cars di NO OS, odierna opponente, ed il corrispettivo da pagare per ciascuna fornitura. L'opposta ha allegato altresì messaggistica whatsapp intercorsa tra l'odierno opponente, Parte_4 nella qualità di titolare della ditta “Top Cars di NO OS”, e l'opposta, dalla quale si evince chiaramente la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di fornitura di tipo continuativo, (le chat prodotte risalgono infatti a periodi diversi, che vanno da settembre 2020 a giugno 2021), basato sulla richiesta periodica da parte dell'opponente di pezzi di ricambio, prontamente consegnati dall'opposta. I messaggi sulla piattaforma whatsapp confermano altresì le modalità di pagamento mediante indicazione da parte del Sig. dei buoni relativi alla merce al cui pagamento avrebbe Pt_1 provveduto. Erra quindi l'opponente a ritenere inesistente un rapporto di fornitura di fatto ampiamente provato dalla produzione documentale di parte opposta e dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento mentre parte opponente, a sua volta, non ha adempiuto all'onere a suo carico di provare l'estinzione dell'obbligazione nascente per la merce di volta in volta ricevuta. Per quanto concerne il disconoscimento della firma apposta sulla cambiale del 04.06.2021, proposta da parte opponente nell'atto introduttivo, seppur ammissibile, (poiché, com'è noto: “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco;
(…) inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”, Cass., n. 17313/2021), deve comunque ritenersi infondata. Invero, dalla c.t.u. disposta al fine di procedere a verificazione della sottoscrizione a nome Pt_1
sulla cambiale allegata al fascicolo monitorio, CTU eseguita sulla cambiale prodotta in
[...] originale, mediante comparazione della suddetta firma a quelle apposte da parte opponente sulla patente di guida e la carta d'identità, (prodotte dalla parte con atto introduttivo), è emersa chiaramente la: “concordanza della leggibilità parziale;
concordanza dell'abilità grafomotoria;
concordanza del modo di porre la firma sul rigo di base con sollevamenti di lettere;
concordanza della dimensione sferica;
concordanza della dimensione verticale delle lettere medie;
concordanza del largo di lettere;
concordanza del rapporto tra le aste superiori ed il corpo di scrittura;
concordanza dello spazio tra lettere medio/stretto; concordanza dello stretto tra parole;
concordanza dell'inclinazione degli assi letterali sia a sinistra che a destra e compatibilità del grado medio d'inclinazione; concordanza dell'intensità pressoria e del modo di distribuirla con alleggerimenti nei tratti grafici ascendenti e nella creazione degli ovali e degli occhielli”. In conclusione, quindi, le analisi strumentali realizzate hanno rilevato: “che il documento in verifica è integro;
non risultano interventi o sfregamenti sulla
pagina 7 di 9 carta, né abrasioni, cancellature o sovrapposizioni, né tracce di matita o di altro inchiostro. (…) il tracciato grafico della firma in verifica non presenta anomalie, non vi sono stasi del movimento scrittorio, né incertezze nell'esecuzione, né inceppamenti e né anomali collegamenti letterali. Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia autografa del sig. Pt_1
hanno trovato specifici riscontri con quelle rilevate dalla firma in verifica. Dal confronto tra
[...] la firma in verifica e la grafia autografa, sono emerse, infatti, concordanze specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati da pag. 23 a pag. 35. Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le caratteristiche generali sia quelle di dettaglio e sia i gesti fuggitivi assumendo valore di identità rispetto alle caratteristiche grafiche individualizzanti che caratterizzano la grafomotricità del sig. . Le risultanze peritali emerse dalle analisi Parte_1 della firma in verifica, dalle analisi della grafia autografa e dal loro confronto, determinano, dunque, la riconducibilità della firma in verifica sulla cambiale in verificazione alla mano di Pt_1
. Deve perciò ritenersi autentica la firma apposta sulla cambiale oggetto di causa, con
[...] conseguente efficacia di prova legale della medesima cambiale che, com'è noto, è un titolo di credito che contiene la promessa o l'ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un luogo certo ed in favore del soggetto che risulta legittimamente possessore del titolo, dovendosi quindi ritenere suddetta cambiale ulteriore prova a conferma dell'esistenza del credito vantato dall'odierna opposta. Entrambe le parti infine concordano circa la cancellazione d'ufficio della procedura di protesto intrapresa dalla società opposta, in ragione di quanto previsto dal D.L. n. 73/2021 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, che all'art. 13 comma 7 bis prevede la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Per i motivi esposti, l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto infondata, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo e vanno altresì rigettate le ulteriori domande proposte da parte opponente.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale applicando i valori minimi della tariffa, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 5.201,00-26.000,00) ed alla attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU liquidate con decreto del 22.5.2023 vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta da , in Parte_1 qualità di titolare dell'Autofficina Top Cars di NO OS avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2021 del 20.9.2021 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1054/2021e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta altresì le ulteriori domande proposte da parte opponente;
- condanna la parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
pagina 8 di 9 - pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate con decreto del
22.5.2023. Cosenza, I aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 26.6.2024, rimessa al giudice per la decisione il 22.11.2024, vertente TRA
(C.F.: ) in qualità di titolare dell'Autofficina Top Cars Parte_1 C.F._1 di NO OS, rappresentato e difeso dall'Avv.to ENRICO MORCAVALLO;
OPPONENTE
CONTRO (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO MARADEI;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 05.11.2022, il Sig. , titolare della ditta “Top Parte_1 Cars di NO OS”, ha proposto opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 1054/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza, nella persona del Dott. Gino Bloise, in data 20.09.2021, (R.G. n. 3273/2021), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 19.579,91, a titolo di corrispettivo dovuto per fornitura di pezzi di ricambio, giusta fattura elettronica nr. 2021B002-000138 del 04.06.2021 dell'importo di euro dell'importo di € 19.342,08 e per il quale, in forza della allegazione al fascicolo monitorio di cambiale emessa il 4.6.2021, scadenza il 19.7.2021 per euro 19.342,08 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inesistenza del credito vantato, atteso che, nel periodo in cui ha acquistato pezzi di ricambio presso la Ditta Ponti, il Sig. ha sempre saldato il conto ogni fine settimana sulla base dei buoni di consegna compilati di Pt_1 volta in volta;
che, inoltre, la fattura in contestazione reca la data del 04.06.2021, di talché è stata emessa proprio quando l'odierno attore ha deciso di interrompere i rapporti di fornitura con la
[...]
(e cioè successivamente a giugno 2021), in seguito a problematiche emerse con alcuni pezzi di CP_1 ricambio acquistati presso la suddetta società; che, quindi, non si comprende come il Sig. - Pt_1 non essendo soddisfatto della merce acquistata presso il rifornitore e decidendo di CP_1
pagina 1 di 9 acquistare altrove i pezzi di ricambio, abbia invece proseguito, prima di interrompere i rapporti con la società opposta, ad acquistare merce presso la detta società per il rilevante importo di € 19.342,08. Parte opponente ha poi dedotto di disconoscere formalmente la firma apposta sulla cambiale ai sensi dell'art. 214 c.p.c., non avendo, il Sig. mai emesso la cambiale datata 04.06.2021 e avendo Pt_1 quindi formalmente disconosciuto la firma apposta sulla stessa mediante atto di denuncia-querela, presentata il 22.07.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Bisignano, a seguito della quale si è aperto procedimento penale innanzi alla Procura della Repubblica di Cosenza;
che attraverso un semplice confronto visivo tra le firme autentiche riconosciute dall'odierno attore, apposte sulla patente di guida, sulla carta d'identità e, addirittura, sulla querela sporta, emerge la palese difformità tra le predette e la firma presente sulla cambiale in questione;
che la poiché non è Controparte_1 andata a buon fine la procedura di protesto, in quanto l'art. 13, comma 7 bis D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, ha sospeso i termini di scadenza dei protesti o delle constatazioni equivalenti nel periodo dall'01.02.2021 al 30.09.2021 e ne ha stabilito la cancellazione d'ufficio, ha proposto ricorso per l'ottenimento del Decreto Ingiuntivo ivi opposto. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c .p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1054/2021 (n. 3273 /2021 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Dr. Bloise, in data
20.09.2021 e notificato in data 01.20.2021; nel merito, accertare e dichiarare la falsità della firma apposta sulla cambiale;
sempre nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. Pt_1
alla odierna convenuta opposta, per le causali di cui al Decreto
[...] Controparte_1 Ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. La causa è stata iscritta al n. 3929/2021 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.01.2022, si è costituita Controparte_1
eccependo preliminarmente la errata ricostruzione della vicenda e spiegando che il credito
[...] azionato trae origine dal mancato pagamento della fattura elettronica nr. 2021B002 -000138 del 04/06/2021, per l'importo di € 19.342,08, emessa ed inviata, da parte opposta, in data 07/06/2021, per la fornitura di una serie di autoricambi per vetture;
che l'importo fatturato veniva garantito, integralmente e personalmente, dal Sig. tramite effetto cambiario, emesso in Parte_1 Bisignano, in data 04.06.2021, con scadenza fissata al 19.07.2021, di importo pari ad € 19.342,08; che, a fronte dell'inadempimento del Sig. in data 19.07.2021 la creditrice portava all'incasso la Pt_1 cambiale, tratta su filiale di Bisignano, rilasciata dal debitore, a garanzia del CP_2 pagamento del debito, che veniva protestata, con aggravio di spese per € 237,83; che, nonostante i numerosi solleciti, il Sig. non provvedeva ad onorare la sua obbligazione e, pertanto, la Pt_1
al fine di recuperare il proprio credito, adiva l'autorità giudiziaria che, Controparte_1 ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile, emetteva il Decreto Ingiuntivo oggi opposto.
Parte opposta ha poi dedotto che la scelta della ditta opponente di voler interrompere i rapporti di fornitura con la optando per altro rivenditore, non può essere idonea ad Controparte_1 escludere l'esistenza del credito per le forniture eseguite;
che l'esistenza del credito azionato trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso debitore innanzi ai Carabinieri di Bisignano e riportate nel verbale di ricezione di denuncia, allegato all'atto introduttivo, all'interno del quale parte pagina 2 di 9 opponente ammette espressamente di essere ancora debitore della società opposta (benché per un importo di euro 1.600,00-1.700,00, inferiore rispetto a quello azionato, ndr.). L'opposta ha inoltre specificato che nel procedimento monitorio la creditrice non ha agito utilizzando la cambiale quale titolo esecutivo ma, sulla base di quella cambiale, cui è stata attribuita la veste di
“prova scritta” del credito, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cosenza la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo e che, quindi, le contestazioni mosse sulla cambiale offerta in garanzia sono idonee ad influire, solo ed esclusivamente, sulla valutazione effettuata dal giudicante in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del Decreto opposto, e non certamente a sconfessare l'esistenza del credito azionato;
che la querela costituisce dichiarazione attraverso la quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato, e non anche prova certa della falsità della firma apposta;
che, infine, la procedura di protesto della cambiale controversa si è conclusa con una cancellazione d'ufficio in ragione della normativa emergenziale che ha disposto una serie di misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19. Ha concluso chiedendo di: “rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, in ogni caso, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze difensive del giudizio di opposizione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato”.
§§§
Con provvedimento del 23.12.2021, rilevato il disconoscimento, da parte dell'opponente, della sottoscrizione apposta, quale debitore, sulla cambiale dell'importo di € 19.342,08 e che suddetta firma, ad una disamina necessariamente sommaria, non apparisse sovrapponibile alle sottoscrizioni apposte sui documenti allegati da parte opponente, questo giudice ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, ha sospeso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.1054/2021. All'udienza cartolare del 15.02.2022, sono stati concessi alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con memoria primo termine, parte opposta ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo.
Con memoria primo termine, parte opponente, nel controdedurre alle eccezioni di controparte, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Con memoria secondo termine, parte opposta ha chiesto disporsi verificazione giudiziale della autenticità della firma ex art. 216 c.p.c., nonché ammettersi C.T.U. grafologica, interrogatorio formale del Sig. e, in caso di interrogatorio negativo, prova testimoniale. Parte_1
Con memoria secondo termine, parte opponente ha chiesto disporsi prova testimoniale.
Con memoria terzo termine, si è opposta alla richiesta di prova testimoniale Controparte_1 formulata da parte opponente.
Con memoria terzo termine, il Sig. si è altresì opposto alla richiesta di prova Parte_1 testimoniale avanzata da parte opposta. All'udienza cartolare del 14.06.2022, questo giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi e ha disposto procedersi a verificazione della sottoscrizione a nome di sulla cambiale Parte_1 azionata in monitorio. All'esito del deposito della CTU, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2023 - previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta da parte opposta di provvedimento ex art. 186 quater c.p.c., non essendo esaurito l'espletamento dell'attività istruttoria, dovendosi procedere a prova per testi- ritenuto superfluo richiamare il C.T.U. per chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte pagina 3 di 9 dal C.T.P. nominato dalla parte, atteso l'avvenuto deposito di opportune valutazioni del C.T.U. in merito nella relazione depositata in atti, questo giudice ha disatteso la richiesta di parte opponente di richiamo del C.T.U., il quale, osserva la scrivente, ha infatti risposto puntualmente ed in maniera esauriente ad ogni osservazione formulata dal CTP nominato dall'opponente. È stata quindi fissata l'udienza del 26.9.2023 per l'espletamento della prova per testi. All'udienza del 23.12.2023, conclusa l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte per la data del 25/06/2024. All'esito del deposito delle note scritte, questo giudice, con ordinanza del 26.6.2024 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memorie di replica.
******************** Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1054/2021, eccependo preliminarmente l'inesistenza del credito vantato, stante l'avvenuta interruzione dei rapporti di fornitura tra le parti in causa a decorrere dal mese di giugno 2021. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Osserva preliminarmente il Tribunale che, quanto alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto in relazione alla mancanza della documentazione idonea a provare il credito, deve rilevarsi che a seguito dell'opposizione proposta si è instaurato il giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole dell'onere della prova al fine di accertare la sussistenza della pretesa creditoria indipendentemente dagli elementi posti a base della richiesta monitoria (cfr. Cass. Sez.
6-3 Ord. 5915 dell'11.3.2011). Come ribadito da più recente giurisprudenza, infatti, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale: "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto", (Cass., n. 6091/2020), di talché codesto giudicante deve rilevare che parte opposta, alla quale spetta l'onere probatorio, nel caso di specie ha sufficientemente provato i fatti costitutivi da cui discende il credito azionato, la cui esistenza è provata anzitutto dall'esito della prova per testi espletata.
In sede di interrogatorio formale a lui deferito da parte opposta il Sig. ha sostenuto di Parte_1 non avere ricevuto la fattura azionata in monitorio dichiarando che le fatture sono gestite dal suo commercialista, al quale vengono direttamente inviate e di avere pertanto avuto conoscenza della fattura in oggetto dopo circa un mese e mezzo “perché il mio commercialista non mi chiama per ogni fattura”. Ha inoltre negato di avere sottoscritto la cambiale allegata al ricorso monitorio ed ha affermato che la fattura azionata non lo riguardava. Ha inoltre negato che l' fosse il suo Controparte_1 fornitore di fiducia. “Io mi servo presso un altro autoricambi. Preciso, inoltre, che se mi serviva qualcosa chiamavo al telefono l'autoricambi e chiedevo se mi potevano portare il pezzo oppure CP_1 mi recavo io a ritirarlo. In ogni caso, pagavo il pezzo richiesto alla consegna in contanti” ed ha negato che gli acquisti effettuati presso l' venissero fatturati in un'unica soluzione. Controparte_1
La prova per testi espletata ha invece fornito dimostrazione del rapporto continuativo esistente tra parte opponente e la ditta di autoricambi opposta per l'acquisto di pezzi di ricambio e materiale relativo all'attività svolta dall'autofficina del Sig. Pt_1
pagina 4 di 9 Il teste Sig. , socio dipendente della addetto alla gestione degli Testimone_1 Controparte_1 ordini e della contabilità, sentito all'udienza del 26.9.2023, ha confermato che il Sig. , Parte_1 nel corso degli anni 2020 e 2021, in più occasioni ha ordinato la merce indicata nella fattura nr. 138 del 04.06.2021, specificando che: “i primi conti li chiudevamo ogni sabato o al massimo all'inizio della settimana successiva con il sig. per chiusura dei conti preciso che noi comunicavamo al Sig.
Pt_1 il totale importo della merce consegnata nella settimana e che il Sig. a quel punto
Pt_1 Pt_1 pagava degli acconti, le bolle di consegna che erano state pagate le consegnavamo al Sig.
Pt_1 quelle che non erano pagate o che erano pagate parzialmente, le riportavamo in contabilità”; il testimone ha inoltre confermato che, in occasione dell'ultimo incontro del 04.06.2021, il Sig.
Pt_1 ha chiesto l'emissione della fattura riepilogativa di tutta la merce fino ad allora ordinata ed acquistata, garantendo il pagamento dell'importo di € 19.342,08 con il rilascio della cambiale oggetto di causa, spiegando che “in quella occasione eravamo presenti sia io che il Sig. nell'officina del Persona_1 Sig. a Bisignano. La cambiale l'ho portata io ed è stata compilata presso l'officina Parte_1 del Sig. l'ho portata con me in quanto già c'eravamo accordati;
il Sig. ci ha detto
Pt_1 Pt_1 che aveva in corso una richiesta di finanziamento e che appena ottenuto questo finanziamento avrebbe chiuso i conti che erano aperti”; confermando inoltre che la suddetta cambiale è stata firmata dal Sig. in sua presenza.
Pt_1
Occorre evidenziare che non ricorre incapacità a testimoniare del Sig. , essendo, questi, Testimone_1 socio della società Autoricambi Ponti srl, attesa la natura di società di capitali della opposta, non avendo quindi il Sig. legittimazione a partecipare al giudizio. Le sue dichiarazioni inoltre Testimone_1 trovano ampio riscontro negli altri elementi, documentali e testimoniali acquisiti nel corso dell'attività istruttoria (oltre che nell'esito della CTU grafologica esperita), di tal che non può dubitarsi della attendibilità del teste. Ugualmente è da ritenersi infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare degli altri testi citati da parte opposta, sentiti anch'essi all'udienza del 26.9.2023 dipendente con mansioni di Persona_1 magazziniere e banconista ed addetto alle consegne, della società opposta da circa 4 anni addietro rispetto all'udienza del 26.9.2023 nella quale è stato sentito e , dipendente della Testimone_2
Autoricambi Ponti srl dal 2020, non emergendo un interesse e legittimazione diretta dei detti due testi a partecipare al giudizio.
Il teste ha reso dichiarazioni analoghe a quanto riferito dal teste , Persona_1 Testimone_1 confermando che il sig. aveva ordinato nel corso degli anni 2020 e 2021 la merce indicata Pt_1 nella fattura azionata in monitorio ed ha spiegato “sono a conoscenza di ciò in quanto il sig. Pt_1
effettuava ordini per via telefonica chiamando me o mio fratello e ordinava i
[...] Testimone_1 vari ricambi che gli venivano consegnati ed ogni settimana o due settimane facevamo il resoconto della merce consegnata ed il sig. o saldava l'importo oppure dava solo degli acconti”. Ha
Pt_1 confermato che alcuna contestazione era stata mossa in ordine a tale merce, che il sig.
Pt_1 effettuava gli ordini per telefono o via whatsapp e che effettuava i pagamenti a seguito di resoconti settimanali e/o mensili, con versamento di acconti ed ha spiegato “..gli acquisti venivano annotati di volta in volta su il partitario relativo al sig. ” ed ha confermato che dal mese di luglio Parte_1 del 2020 il sig. rappresentando difficoltà legate al Covid-19 e a esigenze familiari, rinviava i
Pt_1 pagamenti degli acconti settimanali. Ha confermato infine che, richiesta dal il 4.6.2021 una
Pt_1 fattura riepilogativa della merce acquistata, aveva sottoscritto ala presenza sua e del fratello
[...]
la cambiale allegata al monitorio a garanzia del pagamento dell'importo di € 19.342,08 ed ha Tes_1 dichiarato in proposito “eravamo io e mio fratello all'officina top cars del Sig, la cambiale Pt_1
pagina 5 di 9 l'aveva mio fratello, la cambiale era in bianco ci siamo recati presso l'officina top cars , in quanto avevamo chiamato il sig. per fare il conteggio di tutto. Il sig. ci ha detto che stava Pt_1 Pt_1 chiedendo un finanziamento e avrebbe pagato, però noi abbiamo chiesto una cambiale in garanzia. La cambiale è stata compilata presso l'officina del sig. ed è stata firmata dal Sig. . Pt_1 Pt_1
Il teste , il quale presso la ditta si occupa delle consegne e di Testimone_2 Controparte_1 mansioni varie, a sua volta ha confermato gli ordini di merce effettuati dal Sig. negli anni Pt_1 2020 e 2021 indicati nella fattura azionata in monitorio ed ha confermato anch'egli la consegna del detto materiale all'officina del Sig. senza che venisse mossa contestazione;
ha esposto che Pt_1 della consegna della merce all'autofficina del Sig. si occupavano lui ed il e Pt_1 Persona_1 che gli ordinativi di merce pervenivano ai Sigg. e via whatsapp o per Testimone_1 Persona_1 telefono “ne sono a conoscenza poiché sentivo i vari ordini in quanto arrivava a o a Persona_1
la chiamata o il messaggio per l'ordine” e che tali ordini venivano annotati in Testimone_1 contabilità in quanto mi davano la bolla di trasporto per preparare la merce da consegnare e sulla bolla di trasporto vi erano annotati i prezzi dei vari pezzi di ricambio”. Ha confermato inoltre che a partire dal mese di luglio del 2020 il Sig. aveva manifestato difficoltà ad eseguire i pagamenti Pt_1 legate al periodo di emergenza per l'epidemia di Covid-19 e ad esigenze familiari “ne sono a conoscenza in quanto sentivo parlare di questo dai sig.ri e . Ha riferito Testimone_1 Persona_1 infine di essere a conoscenza del fatto che il Sig. aveva rilasciato una cambiale dell'importo di Pt_1
€ 19.342,08, poiché doveva pagare i pezzi di ricambio consegnati ma di non essere stato presente quando il Sig. aveva rilasciato la cambiale. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testi citati da parte opponente Sig.ri e non Parte_2 Parte_3 hanno fornito elementi idonei a smentire le dichiarazioni dei testi citati da parte opposta. Il Sig. , conoscente del Sig. , ha dichiarato di frequentare l'officina del Parte_2 Parte_1 sig. da parecchi anni in quanto vicina alla sua casa ed ha riferito che: “per l'acquisto dei Pt_1 ricambi il sig. si riforniva prima da che ha sede in Bisignano e ora si rifornisce Parte_1 CP_1 dove capita. Sono a conoscenza di ciò perché anch'io mi reco a prendere i pezzi di ricambio a Torano
o a Mongrassano per il sig. , con ciò confermando il pregresso rapporto del Sig.
Pt_1 Pt_1 con la per l'acquisto dei pezzi di ricambio, pur dichiarando di non sapere riferire Controparte_1 fino a quando il sig. si è rifornito presso l' Il teste Sig. inoltre,
Pt_1 Controparte_1 Pt_2 nulla ha saputo riferire circa contestazioni mosse dal Sig. alla a causa di
Pt_1 Controparte_1 ricambi difettosi e circa il fatto che il Sig. avesse sospeso un pagamento per euro
Pt_1 1.600,00/1.700,00 in ragione dei difetti riscontrati su alcuni ricambi ed ha riferito “io mi trovavo spesso di sabato nell'officina del sig. e di solito i ragazzi dell' giravano di sabato
Pt_1 Controparte_1 con i documenti per pagarsi i buoni di consegni dei pezzi forniti per la settimana e li vedevo che entravano in ufficio dal sig. per il pagamento e quando uscivano era tutto a posto. Io
Pt_1 rimanevo fuori dall'ufficio… quando ho detto che quando i ragazzi dell'autoricambi quando CP_1 uscivano dall'ufficio del sig. era tutto a posto, intendevo dire che si salutavano cordialmente
Pt_1 con il sig. ma non so che cosa si dicessero all'interno dell'ufficio.”.
Pt_1
Il teste , in precedenza fidanzato con la sorella della moglie separata del sig. Parte_3
, ha confermato la ricorrenza del rapporto del Sig. con l' Parte_1 Pt_1 Controparte_1 per l'acquisti dei ricambi per l'attività dell'autofficina ed ha riferito “saltuariamente in passato aiutavo il sig. nella sua attività e questo fino a circa 2-3 anni fa quando ho aperto una mia Parte_1 attività” e, quanto al capitolo formulato sub E (circa la sospensione da parte del Sig. di un Pt_1 pagamento di euro 1.600/1.700 alla a causa di ricambi difettosi) “….preciso che Controparte_1
pagina 6 di 9 lavoravamo con il sig. con più ditte di autoricambi e quindi arrivavano autoricambi Parte_1 sia da che da altre ditte . io aiutavo nell'officina del sig. e non nell'amministrazione, a CP_1 Pt_1 me arrivava l'autoricambio e io lo montavo. Capitavano spesso autoricambi difettosi, ma non so da chi arrivavano e non ricordo la circostanza che mi viene letta, dedotta nel capitolo E . Riguardo i rapporti tra il sig. e sentivo vociferare di pagamenti che si dovevano fare da Pt_1 Controparte_1 all' Posso dire che io ero in officina dal Sig., ogni sabato, di Pt_1 Controparte_1 Pt_1 solito ogni sabato venivano il sig. e il fratello e andavano in ufficio per parlare con il sig. CP_1 e non so cosa si dicessero, nulla so dire di più sulle voci di cui ho ora riferito”. Pt_1 Parte opposta ha allegato altresì documenti di trasporto, (c.d. “D.d.T.”) relativi al periodo da febbraio 2021 a maggio del 2021, sottoscritti, per quanto si legge, dal o dal Testimone_2 Persona_1 appunto addetti alle consegne, DDT contenenti la descrizione dettagliata dei pezzi di ricambio di volta in volta forniti dall' per un importo complessivo di euro 18.558,94, di poco inferiore Controparte_1 all'importo fatturato, in cui è riportata l'indicazione del cliente, Autofficina Top Cars di NO OS, odierna opponente, ed il corrispettivo da pagare per ciascuna fornitura. L'opposta ha allegato altresì messaggistica whatsapp intercorsa tra l'odierno opponente, Parte_4 nella qualità di titolare della ditta “Top Cars di NO OS”, e l'opposta, dalla quale si evince chiaramente la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di fornitura di tipo continuativo, (le chat prodotte risalgono infatti a periodi diversi, che vanno da settembre 2020 a giugno 2021), basato sulla richiesta periodica da parte dell'opponente di pezzi di ricambio, prontamente consegnati dall'opposta. I messaggi sulla piattaforma whatsapp confermano altresì le modalità di pagamento mediante indicazione da parte del Sig. dei buoni relativi alla merce al cui pagamento avrebbe Pt_1 provveduto. Erra quindi l'opponente a ritenere inesistente un rapporto di fornitura di fatto ampiamente provato dalla produzione documentale di parte opposta e dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento mentre parte opponente, a sua volta, non ha adempiuto all'onere a suo carico di provare l'estinzione dell'obbligazione nascente per la merce di volta in volta ricevuta. Per quanto concerne il disconoscimento della firma apposta sulla cambiale del 04.06.2021, proposta da parte opponente nell'atto introduttivo, seppur ammissibile, (poiché, com'è noto: “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco;
(…) inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”, Cass., n. 17313/2021), deve comunque ritenersi infondata. Invero, dalla c.t.u. disposta al fine di procedere a verificazione della sottoscrizione a nome Pt_1
sulla cambiale allegata al fascicolo monitorio, CTU eseguita sulla cambiale prodotta in
[...] originale, mediante comparazione della suddetta firma a quelle apposte da parte opponente sulla patente di guida e la carta d'identità, (prodotte dalla parte con atto introduttivo), è emersa chiaramente la: “concordanza della leggibilità parziale;
concordanza dell'abilità grafomotoria;
concordanza del modo di porre la firma sul rigo di base con sollevamenti di lettere;
concordanza della dimensione sferica;
concordanza della dimensione verticale delle lettere medie;
concordanza del largo di lettere;
concordanza del rapporto tra le aste superiori ed il corpo di scrittura;
concordanza dello spazio tra lettere medio/stretto; concordanza dello stretto tra parole;
concordanza dell'inclinazione degli assi letterali sia a sinistra che a destra e compatibilità del grado medio d'inclinazione; concordanza dell'intensità pressoria e del modo di distribuirla con alleggerimenti nei tratti grafici ascendenti e nella creazione degli ovali e degli occhielli”. In conclusione, quindi, le analisi strumentali realizzate hanno rilevato: “che il documento in verifica è integro;
non risultano interventi o sfregamenti sulla
pagina 7 di 9 carta, né abrasioni, cancellature o sovrapposizioni, né tracce di matita o di altro inchiostro. (…) il tracciato grafico della firma in verifica non presenta anomalie, non vi sono stasi del movimento scrittorio, né incertezze nell'esecuzione, né inceppamenti e né anomali collegamenti letterali. Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia autografa del sig. Pt_1
hanno trovato specifici riscontri con quelle rilevate dalla firma in verifica. Dal confronto tra
[...] la firma in verifica e la grafia autografa, sono emerse, infatti, concordanze specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati da pag. 23 a pag. 35. Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le caratteristiche generali sia quelle di dettaglio e sia i gesti fuggitivi assumendo valore di identità rispetto alle caratteristiche grafiche individualizzanti che caratterizzano la grafomotricità del sig. . Le risultanze peritali emerse dalle analisi Parte_1 della firma in verifica, dalle analisi della grafia autografa e dal loro confronto, determinano, dunque, la riconducibilità della firma in verifica sulla cambiale in verificazione alla mano di Pt_1
. Deve perciò ritenersi autentica la firma apposta sulla cambiale oggetto di causa, con
[...] conseguente efficacia di prova legale della medesima cambiale che, com'è noto, è un titolo di credito che contiene la promessa o l'ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un luogo certo ed in favore del soggetto che risulta legittimamente possessore del titolo, dovendosi quindi ritenere suddetta cambiale ulteriore prova a conferma dell'esistenza del credito vantato dall'odierna opposta. Entrambe le parti infine concordano circa la cancellazione d'ufficio della procedura di protesto intrapresa dalla società opposta, in ragione di quanto previsto dal D.L. n. 73/2021 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, che all'art. 13 comma 7 bis prevede la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Per i motivi esposti, l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto infondata, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo e vanno altresì rigettate le ulteriori domande proposte da parte opponente.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale applicando i valori minimi della tariffa, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 5.201,00-26.000,00) ed alla attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU liquidate con decreto del 22.5.2023 vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta da , in Parte_1 qualità di titolare dell'Autofficina Top Cars di NO OS avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2021 del 20.9.2021 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1054/2021e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta altresì le ulteriori domande proposte da parte opponente;
- condanna la parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
pagina 8 di 9 - pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU liquidate con decreto del
22.5.2023. Cosenza, I aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 9 di 9