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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
VG n. 205/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 29/01/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] residente in [...]
(Cod. Fisc. ) C.F._1
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...]
(C. F. ) C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e assistiti, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Francesca
Mancuso
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate e le note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025 (alla prima udienza del 6.3.2025 il Giudice relatore domandava di specificare il punto n. 3 delle condizioni concordate), volto a conseguire l'approvazione della concordata
1 regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui MINORI: Per_1
1) nato a [...] il [...] Testimone_1
2) nata a [...] il [...] Testimone_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) figli e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento presso la Tes_2 Tes_1
residenza della madre in Guanzate (CO) via Landriani n.17;
2) i genitori prenderanno assieme le decisioni relative alla crescita e all'educazione di e Tes_1
Tes_2
3) il padre terrà i figli con sé due giorni al mese, nonché una sera a settimana compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, poi rettificato con note scritte del 27.3.2025 in: “il padre terrà i figli con sé due weekend al mese senza pernotto e una sera (cena compresa) alla settimana compatibilmente con le proprie esigenze lavorative”;
4) il diritto di visita riconosciuto al padre è ampio e potrà essere intensificato e/o modificato in funzione delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Resta inteso che eventuali cambi di orario o giorni dovranno essere comunicati con congruo anticipo, salvo urgenze;
5) per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli almeno
7 giorni, anche non consecutivi, nel periodo di chiusura delle scuole da concordarsi con congruo preavviso;
6) per le vacanze natalizie e pasquali, i ricorrenti si accorderanno di anno in anno;
tuttavia concordano che e trascorreranno il giorno di Natale o Santo Stefano e di Tes_2 Tes_1
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, in modo tale che il genitore che non abbia
2 trascorso con i figli il giorno di Natale e/o Pasqua possa trascorrere con essi quello di Santo
Stefano e/o Pasquetta e viceversa;
7) il sig. contribuirà al mantenimento mensile di e versando entro il giorno Pt_2 Tes_2 Tes_1
20 di ogni mese l'importo di € 450,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat con riferimento al mese di gennaio 2026. Il padre inoltre con riferimento alle spese straordinarie previste dalle linee guida del Tribunale di Como sottoscritte dai ricorrenti e allegate al presente ricorso, si accollerà il 100% delle spese il cui importo sarà inferiore a €1000,00, mentre per le spese con importo superiore a €1000,00 le stesse saranno suddivise 60% a carico del padre e 40% a carico della madre. Resta inteso che le spese straordinarie andranno comunque preventivamente concordate dai genitori;
8) Le detrazioni delle eventuali spese mediche saranno a favore del genitore che le sostiene;
9) i ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
[...]
10) I genitori prestano assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto relativa ai figli minori e si impegnano a prestarsi ad adempiere alle relative formalità amministrative.
11) Che le parti hanno accettato le Linee guida del Tribunale di Como relativo alle spese straordinarie extra assegno di mantenimento per i figli
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
3 ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.3.2025
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 29/01/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] residente in [...]
(Cod. Fisc. ) C.F._1
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...]
(C. F. ) C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e assistiti, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Francesca
Mancuso
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate e le note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025 (alla prima udienza del 6.3.2025 il Giudice relatore domandava di specificare il punto n. 3 delle condizioni concordate), volto a conseguire l'approvazione della concordata
1 regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui MINORI: Per_1
1) nato a [...] il [...] Testimone_1
2) nata a [...] il [...] Testimone_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) figli e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento presso la Tes_2 Tes_1
residenza della madre in Guanzate (CO) via Landriani n.17;
2) i genitori prenderanno assieme le decisioni relative alla crescita e all'educazione di e Tes_1
Tes_2
3) il padre terrà i figli con sé due giorni al mese, nonché una sera a settimana compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, poi rettificato con note scritte del 27.3.2025 in: “il padre terrà i figli con sé due weekend al mese senza pernotto e una sera (cena compresa) alla settimana compatibilmente con le proprie esigenze lavorative”;
4) il diritto di visita riconosciuto al padre è ampio e potrà essere intensificato e/o modificato in funzione delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Resta inteso che eventuali cambi di orario o giorni dovranno essere comunicati con congruo anticipo, salvo urgenze;
5) per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli almeno
7 giorni, anche non consecutivi, nel periodo di chiusura delle scuole da concordarsi con congruo preavviso;
6) per le vacanze natalizie e pasquali, i ricorrenti si accorderanno di anno in anno;
tuttavia concordano che e trascorreranno il giorno di Natale o Santo Stefano e di Tes_2 Tes_1
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, in modo tale che il genitore che non abbia
2 trascorso con i figli il giorno di Natale e/o Pasqua possa trascorrere con essi quello di Santo
Stefano e/o Pasquetta e viceversa;
7) il sig. contribuirà al mantenimento mensile di e versando entro il giorno Pt_2 Tes_2 Tes_1
20 di ogni mese l'importo di € 450,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat con riferimento al mese di gennaio 2026. Il padre inoltre con riferimento alle spese straordinarie previste dalle linee guida del Tribunale di Como sottoscritte dai ricorrenti e allegate al presente ricorso, si accollerà il 100% delle spese il cui importo sarà inferiore a €1000,00, mentre per le spese con importo superiore a €1000,00 le stesse saranno suddivise 60% a carico del padre e 40% a carico della madre. Resta inteso che le spese straordinarie andranno comunque preventivamente concordate dai genitori;
8) Le detrazioni delle eventuali spese mediche saranno a favore del genitore che le sostiene;
9) i ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
[...]
10) I genitori prestano assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto relativa ai figli minori e si impegnano a prestarsi ad adempiere alle relative formalità amministrative.
11) Che le parti hanno accettato le Linee guida del Tribunale di Como relativo alle spese straordinarie extra assegno di mantenimento per i figli
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
3 ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.3.2025
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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