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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 792/2024 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Nissolino.
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in SANTA MARINELLA (RM) in data 20.07.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di SANTA MARINELLA, dell'anno 2006, al N. 31, Parte II, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) l'affidamento della figlia minorenne sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse concernenti la prole e riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e la residenza abituale dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
2) La figlia minorenne avrà prevalente collocamento con e presso la madre nella casa coniugale. Per_1
Il figlio divenuto magg e continuerà ad abitare con e presso la madre nella casa coniugale. Per_2
3) la permanenza della figlia minorenne presso il padre sarà come segue disciplinata: il padre Per_1 vedrà e terrà seco la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e comunque: a) per due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 22.30; b) per due giorni a settimana dall'orario di uscita da scuola (ovvero dalle ore 10:00 in caso di sospensione delle lezioni scolastiche) sino all'indomani e quindi con relativo pernotto ed accompagnamento a scuola (ovvero presso la casa materna in caso di sospensione delle lezioni scolastiche). La cadenza dei due giorni infrasettimanali sarà così modulata: in corrispondenza del mercoledì e venerdì nelle settimane che terminano con il fine settimana materno;
in corrispondenza del mercoledì e del giovedì in quelle che terminano con il fine settimana paterno;
4) nel periodo di vacanza scolastica estiva, ambedue i figli, ferma restando la volontà in tal senso del primogenito maggiorenne, permarranno con ciascun genitore per 15 gg. esclusivi di ferie estive, anche non consecutivi, da concordare tra gli adulti entro il 30 maggio di ogni anno;
5) in occasione delle vacanze natalizie, ambedue i figli, ferma restando sempre la volontà conforme del figlio primogenito maggiorenne, permarranno il 24 dicembre e per il pranzo del 25 dicembre con la madre;
per la cena del 25 dicembre e il 26 dicembre con il padre nonché il 31 dicembre con l'uno e 1° gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Se l'uno dei genitori decida di trascorrere le vacanze natalizie fuori sede, previo accordo con l'altro, i figli permarranno con l'un genitore nel segmento 23- 30 dicembre e con l'altro nel segmento 31 dicembre – 6 gennaio da alternare nella prima successiva occasione di permanenza a blocchi. In occasione delle vacanze pasquali, i figli, ferma restando la volontà conforme del figlio primogenito maggiorenne, trascorreranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con l'un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro. Se l'un genitore volesse trascorrere la settimana di vacanza pasquale fuori sede e portare seco i figli ovvero uno di essi, previo accordo con l'altro, i figli stessi trascorreranno l'intera settimana di vacanza scolastica pasquale con il genitore che andrà fuori sede con diritto dell'altro genitore a fruire dell'intera settimana l'anno successivo;
6) la secondogenita, e anche il primogenito se favorevole, trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno dell'adulto ove il medesimo sia a Civitavecchia e quello di relativa ricorrenza civile in deroga, se del caso, alla ordinaria calendarizzazione;
6bis) tutte le comunicazioni afferenti i figli, la programmazione dei loro impegni e soprattutto eventuali cambiamenti di programma quando sono con l'un genitore dovranno essere concordati tra i genitori stessi e/o comunicati esclusivamente tra essi senza coinvolgimento dei figli medesimi.
6ter) in caso di malattia della minore nei giorni di pertinenza del padre, questi potrà visitarla presso l'abitazione, previo accordo per l'orario con la madre;
7) a far data dal mese di dicembre 2023 il sig. contribuirà al mantenimento dei due figli Parte_2 versando alla sig.ra l'assegno perequativo di €. 600,00 (seicento/00) in ragione di €. 300,00 Parte_1 a figlio. Detta som ere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024.
8) I genitori provvederanno all'acquisto dell'abbigliamento - ogni genere di vestiario compresi calzature, capispalla e abbigliamento per le attività sportive per tutta la durata dei corsi annuali - per i due figli dividendo al 50% il relativo esborso previo accordo sull'acquisto e sul prezzo;
Analogamente, al 50% i genitori divideranno il costo per la festa di compleanno di ciascun figlio insieme ai coetanei previo accordo sulla spesa e prediligendo le volontà del figlio sulla relativa organizzazione;
9) Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015;
10) Competerà in via esclusiva alla sig.ra il diritto a percepire l'A.U.U. per ambo i figli e pari Parte_1 ad attuali €. 333,00 con abbattimento de tto al primogenito divenuto maggiorenne. Al compimento del 21^ anno di età di ciascun figlio le parti si impegnano a valutare gli importi concordati per il mantenimento dei figli stessi alla luce della citata riduzione e del venir meno dell'assegno unico al compimento, per l'appunto del 21° anno, tenendo conto della loro situazione economica e patrimoniale.
11) ferma restando la convenzione patrimoniale in sede di separazione, la casa coniugale in Civitavecchia alla via Apollodoro n. 98 int. 3, unitamente al mobilio ed a quanto altro la arreda, rimane assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario della prole. Il sig. con Parte_1 Parte_2 l'assenso della sig.ra se ne era già definitivamente allontanato prima de ione Parte_1 portando seco oggetti ed effetti personali;
12) Rimane ferma e ribadita la condizione di cui al punto 14) delle condizioni separative, ora per allora. I ricorrenti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
I coniugi hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 792/2024 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Nissolino.
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in SANTA MARINELLA (RM) in data 20.07.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di SANTA MARINELLA, dell'anno 2006, al N. 31, Parte II, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) l'affidamento della figlia minorenne sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse concernenti la prole e riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e la residenza abituale dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
2) La figlia minorenne avrà prevalente collocamento con e presso la madre nella casa coniugale. Per_1
Il figlio divenuto magg e continuerà ad abitare con e presso la madre nella casa coniugale. Per_2
3) la permanenza della figlia minorenne presso il padre sarà come segue disciplinata: il padre Per_1 vedrà e terrà seco la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e comunque: a) per due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 22.30; b) per due giorni a settimana dall'orario di uscita da scuola (ovvero dalle ore 10:00 in caso di sospensione delle lezioni scolastiche) sino all'indomani e quindi con relativo pernotto ed accompagnamento a scuola (ovvero presso la casa materna in caso di sospensione delle lezioni scolastiche). La cadenza dei due giorni infrasettimanali sarà così modulata: in corrispondenza del mercoledì e venerdì nelle settimane che terminano con il fine settimana materno;
in corrispondenza del mercoledì e del giovedì in quelle che terminano con il fine settimana paterno;
4) nel periodo di vacanza scolastica estiva, ambedue i figli, ferma restando la volontà in tal senso del primogenito maggiorenne, permarranno con ciascun genitore per 15 gg. esclusivi di ferie estive, anche non consecutivi, da concordare tra gli adulti entro il 30 maggio di ogni anno;
5) in occasione delle vacanze natalizie, ambedue i figli, ferma restando sempre la volontà conforme del figlio primogenito maggiorenne, permarranno il 24 dicembre e per il pranzo del 25 dicembre con la madre;
per la cena del 25 dicembre e il 26 dicembre con il padre nonché il 31 dicembre con l'uno e 1° gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Se l'uno dei genitori decida di trascorrere le vacanze natalizie fuori sede, previo accordo con l'altro, i figli permarranno con l'un genitore nel segmento 23- 30 dicembre e con l'altro nel segmento 31 dicembre – 6 gennaio da alternare nella prima successiva occasione di permanenza a blocchi. In occasione delle vacanze pasquali, i figli, ferma restando la volontà conforme del figlio primogenito maggiorenne, trascorreranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con l'un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro. Se l'un genitore volesse trascorrere la settimana di vacanza pasquale fuori sede e portare seco i figli ovvero uno di essi, previo accordo con l'altro, i figli stessi trascorreranno l'intera settimana di vacanza scolastica pasquale con il genitore che andrà fuori sede con diritto dell'altro genitore a fruire dell'intera settimana l'anno successivo;
6) la secondogenita, e anche il primogenito se favorevole, trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno dell'adulto ove il medesimo sia a Civitavecchia e quello di relativa ricorrenza civile in deroga, se del caso, alla ordinaria calendarizzazione;
6bis) tutte le comunicazioni afferenti i figli, la programmazione dei loro impegni e soprattutto eventuali cambiamenti di programma quando sono con l'un genitore dovranno essere concordati tra i genitori stessi e/o comunicati esclusivamente tra essi senza coinvolgimento dei figli medesimi.
6ter) in caso di malattia della minore nei giorni di pertinenza del padre, questi potrà visitarla presso l'abitazione, previo accordo per l'orario con la madre;
7) a far data dal mese di dicembre 2023 il sig. contribuirà al mantenimento dei due figli Parte_2 versando alla sig.ra l'assegno perequativo di €. 600,00 (seicento/00) in ragione di €. 300,00 Parte_1 a figlio. Detta som ere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024.
8) I genitori provvederanno all'acquisto dell'abbigliamento - ogni genere di vestiario compresi calzature, capispalla e abbigliamento per le attività sportive per tutta la durata dei corsi annuali - per i due figli dividendo al 50% il relativo esborso previo accordo sull'acquisto e sul prezzo;
Analogamente, al 50% i genitori divideranno il costo per la festa di compleanno di ciascun figlio insieme ai coetanei previo accordo sulla spesa e prediligendo le volontà del figlio sulla relativa organizzazione;
9) Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015;
10) Competerà in via esclusiva alla sig.ra il diritto a percepire l'A.U.U. per ambo i figli e pari Parte_1 ad attuali €. 333,00 con abbattimento de tto al primogenito divenuto maggiorenne. Al compimento del 21^ anno di età di ciascun figlio le parti si impegnano a valutare gli importi concordati per il mantenimento dei figli stessi alla luce della citata riduzione e del venir meno dell'assegno unico al compimento, per l'appunto del 21° anno, tenendo conto della loro situazione economica e patrimoniale.
11) ferma restando la convenzione patrimoniale in sede di separazione, la casa coniugale in Civitavecchia alla via Apollodoro n. 98 int. 3, unitamente al mobilio ed a quanto altro la arreda, rimane assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario della prole. Il sig. con Parte_1 Parte_2 l'assenso della sig.ra se ne era già definitivamente allontanato prima de ione Parte_1 portando seco oggetti ed effetti personali;
12) Rimane ferma e ribadita la condizione di cui al punto 14) delle condizioni separative, ora per allora. I ricorrenti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
I coniugi hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone