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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 826/2022 promossa da:
, (CF: , con il patrocinio dell'Avv.Paola Parte_1 C.F._1
Monaldi
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4 tutti eredi di , con il patrocinio dell'Avv.to Salvatore Fabio Amato Persona_1
(c.f. ), quale erede della Sig.ra Controparte_4 CodiceFiscale_5 Persona_1
con il patrocinio dell'Avv. Nicola Montefiori
[...]
APPELLATI
Oggetto: contratto di compravendita immobiliare. Azione di annullamento per errore nella formazione del consenso;
azione di rescissione per lesione ultra dimidium, arricchimento senza giusta causa. Giudizio di appello.
CONCLUSIONI pagina 1 di 18 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Parte_1 contraria istanza, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza in tutti i capi impugnati per tutte le ragioni di cui in narrativa e in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza n.1186/2021 del Tribunale di Forlì Sezione Civile giudice Dr. Enzo Chiarini, depositata in data 29.11.2021 e mai notificata resa ex art. 281 sexies cpc, In via del tutto preliminare, pregiudiziale e cautelare: - accertare che nel caso di specie ricorrono i gravi motivi atti a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e per l'effetto, previ gli adempimenti di rito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Nel merito: in via principale: riformare la sentenza accertando e dichiarando che il contratto di compravendita tra e l'avv. in Persona_1 Controparte_5 rappresentanza di per atto notaio dott. è nullo ai sensi Controparte_6 Persona_2 dell'art.1427 cc e conseguentemente dichiarare il medesimo privo di effetto alcuno , retrocedendo il bene alienato a quale legittimo erede del de cuius;
in via gradata: in Parte_1 accoglimento della domanda avanzata in primo grado rescindere, ai sensi dell'art.1448 cc, il contratto tra e l'avv. in rappresentanza di per atto Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 notaio dott. e conseguentemente dichiarare il medesimo privo di effetto alcuno, Persona_2 retrocedendo il bene alienato a quale legittimo erede del de cuius;
In estremo Parte_1 subordine, ai sensi del 2041 cc, condannare gli appellati a corrispondere all'attore l'equo indennizzo nella misura di Euro 93.000 quale indebito arricchimento di cui la convenuta ha goduto, oltre interessi della compravvendita sino al soddisfo. Riformare in ogni caso la sentenza nel capo afferente la condanna alle spese di lite perché infondata in fatto e in diritto e illogica e per l'effetto della pronuncia di riforma integrale richiesta condannare la appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, il tutto oltre spese generali e accessori di legge e refusione del contributo unificato. In via istruttoria, si richiede se il Collegio lo riterrà rilevante disporre la rinnovazione della CTU volta a ad accertare il valore del bene immobile oggetto del contendere, ma soprattutto la sua qualità di terreno agricolo coltivato al tempo della compravendita. Si chiede sin d'ora la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado ai sensi dell'art 347 cpc”.
Per , E quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, in via preliminare, non sospendere l'efficacia della sentenza del Tribunale di Forlì, n.1186/21, resa il 29.11.2021, per la mancanza dei relativi e necessari presupposti. Nel merito: respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato,per tutti i motivi sopra illustrati, l'appello proposto dal Signor , confermando, in ogni sua parte, la sentenza di I grado. Parte_1
Condannare il Signor , accertata la responsabilità processuale aggravata, ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della somma che sarà, a tale titolo, ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di II grado, oltre oneri fiscali, se e in quanto dovuti come per legge. Salvis juribus.”
Per , quale erede di : “Si conferma la richiesta di Controparte_4 Persona_1 respingere, siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, per tutti i motivi illustrati nella comparsa di costituzione, l'appello proposto dal Sig. con conseguente Parte_1 richiesta di conferma, in ogni sua parte, della sentenza di I grado n. 1186/21, emessa il 29.11.2021 dal Tribunale di Forlì. Si conferma, altresì, la richiesta di condanna del Sig. , Parte_1 accertata la responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma che
pagina 2 di 18 sarà, a tale titolo, ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di II grado, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a Persona_1 Parte_1 domandava in via principale l'annullamento ai sensi dell'art.1427 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra il padre , assistito dall'amministratore di sostegno, Avv. Controparte_6 CP_5
e la zia (sorella del padre) in data 13.1.2016 avente ad oggetto un podere con un rudere della
[...] casa colonica ubicato nel Comune di Forlì località Vecchiazzano, Via Tomba identificato al foglio 256 particella 1 terreno seminativo, classe 2, 33.650 mq, reddito dominicale euro 338,89 e agrario euro 217,
23; al foglio 256, particella 3, terreno seminativo, classe 2, 2476 mq, reddito dominicale euro 24,94, reddito agrario euro 15.98; foglio 256, particella 4, terreno seminativo, classe 2, mq 50.010, reddito dominicale euro 503,65, reddito agrario euro 322,85, foglio 256 particella 242, unità collabente categoria F2 al piano terra di Via Tomba.
Assumeva che gli immobili appartenevano in comproprietà al padre, deceduto il 19.8.2017 a Forlì e alla zia per la quota del cinquanta per cento ciascuno;
la compravendita, Persona_1 nonostante fosse stata regolarmente autorizzata dal Giudice Tutelare, era basata su una perizia di stima giurata del geometra , che individuava il valore della quota indivisa di Persona_3 CP_6
in soli euro 30.000; quest'ultimo era ricoverato presso una casa di riposo ed i proventi della
[...] vendita servivano al pagamento delle rette;
dopo una proposta d'acquisto del 18.3.2015 di euro
28.000,00 da parte di , figlio di , quest'ultima acquistava il bene Controparte_1 Persona_1 esercitando il diritto di prelazione;
l'odierno appellante, unico figlio di , a seguito Controparte_6 della presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore di sostegno in data 7.9.2017 dopo la morte del beneficiario, apprendeva da agenzie immobiliari e professionisti del settore che il valore degli immobili era assai superiore al prezzo di vendita;
in particolare, dalla perizia giurata del geometra commissionata dall'attore - appellante emergeva che il valore di mercato Per_4 complessivo del terreno e del rudere non poteva essere inferiore alla somma di euro 242.000,00 (valore di euro 14.000,00 per ettaro per il terreno agricolo non coltivato da tempo ed euro 303,18 al metro quadro per il rudere annesso), essendo situato in una zona pregiata ed in considerazione della sua possibile destinazione;
la perizia giurata del geometra aveva invece indotto i contraenti in Per_3 un errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione, con conseguente deprezzamento del valore complessivo del bene ed ulteriore riduzione del prezzo in considerazione della vendita della quota indivisa;
il vizio del consenso da cui era affetta la compravendita immobiliare era causa di pagina 3 di 18 annullamento del negozio;
l'alienante (senza alcuna colpa dell'amministratore di sostegno), indotto in errore dalla stima contenuta nella perizia giurata, aveva infatti ritenuto di vendere un semplice terreno seminativo ed incolto senza alcuna potenzialità, laddove si trattava di terreno agricolo con casa colonica ristrutturabile in una zona di alto pregio di Forlì.
In subordine, proponeva l'azione di rescissione ai sensi dell'art.1448 c.c., deducendo che l'amministratore di sostegno si trovava in stato di bisogno, dovendo provvedere al pagamento delle rette della casa di cura e dei debiti del beneficiario e che sussistevano sia la sproporzione tra il prezzo pattuito e il suo effettivo valore di mercato sia il vantaggio tratto dall'acquirente. In ultima istanza, chiedeva la condanna di al pagamento di euro 93.000,00 a titolo di equo Persona_1 indennizzo quale indebito arricchimento di cui aveva goduto la convenuta ai sensi dell'art.2041 c.c..
2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, anche alla luce della Persona_1 stessa condotta di il quale già nel 2009 quando era nel pieno possesso delle proprie Controparte_6 facoltà aveva posto in vendita il podere per un prezzo (40.000 euro trattabili) che non si discostava da quello poi pattuito nella vendita del 2015 e che allora non aveva incontrato l'interesse del mercato né
l'opposizione del figlio dell'alienante; contestava che fosse in stato di bisogno, Controparte_6 come desumibile dal rendiconto relativo all'anno 2011 e che sussistessero i presupposti per l'accoglimento dell'azione di rescissione e di ogni domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, le prove testimoniali e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 12.04.2021 l'avv. Amato dichiarava il decesso di il processo Persona_1 veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituivano in giudizio , nonché e quali Controparte_4 CP_1 CP_2 Controparte_3 eredi di . Persona_1
3.All'esito della discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il Tribunale di Forlì pronunciava la sentenza n.1186/2021 del 29.11.2021, con la quale rigettava le domande proposte da Parte_1
condannandolo a rimborsare le spese di lite sia a favore di sia a favore di
[...] Controparte_4
e e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del CP_1 CP_2 CP_3 soccombente.
In via preliminare, sottolineava che “parte attrice domanda nelle proprie note del 19.11.21 il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio o la convocazione a chiarimenti del ctu. Ritiene lo scrivente che la parte sia decaduta da tale facoltà avendo all'udienza del 27.9.21 domandato che venisse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ad ogni modo la richiesta appare infondata in quanto la consulenza risulta compiutamente e logicamente motivata”. pagina 4 di 18 Nel merito, premettendo che parte attrice lamentava un errore sul valore del bene, qualificandolo come
“errore sulle qualità dell'oggetto della compravendita”, precisava che pur Parte_1 assumendo che le parti erano incorse in un errore sulle qualità del bene, ricadente nell'art. 1429 n. 2, di fatto deduceva un errore sul suo valore, che – per consolidato orientamento giurisprudenziale – “non rientrava nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto”; rigettava altresì la domanda di rescissione per difetto di prova dei relativi presupposti ed in quanto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, il valore della quota immobiliare del defunto era stimato in euro 50.000,00; in ordine all'azione sussidiaria ai sensi dell'art.2041 c.c., osservava che “non può affermarsi che l'eventuale arricchimento sia avvenuto senza giusta causa, sussistendo tra le parti un contratto di vendita che supporta causalmente lo spostamento patrimoniale”.
4. Avverso la sentenza n.1186/2021 del 29.11.2021 del Tribunale di Forlì ha proposto appello deducendo quattro motivi di appello: I) erroneo convincimento del giudice in Parte_1 ordine alla domanda di annullamento per vizio del consenso in relazione alla qualità dell'oggetto della compravendita ed omessa pronuncia in ordine alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con difetto di motivazione sul punto;
II) errato convincimento del giudice di prime cure in ordine alla domanda subordinata di rescissione per lesione ex art.1448 c.c. essendo pacifici e documentali sia lo stato di bisogno (da intendersi come contingente situazione di difficoltà economica per carenza di liquidità tale da non consentire di far fronte agli impegni di pagamento con mezzi normali, non necessariamente come assoluta indigenza), sia l'“approfittamento” da parte della sorella, inteso quale sfruttamento consapevole dello svantaggio altrui, sia il requisito della lesione oltre la metà, non essendo corretto il risultato tecnico cui era pervenuto il consulente d'ufficio in ordine alla stima della quota indivisa;
III) errato convincimento del giudice e mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'azione ex art.2041 c.c.; IV) errata statuizione sulle spese di lite che, all'esito della riforma della sentenza, avrebbero dovuto essere poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio.
5. Hanno resistito gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza ex art.283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza del 28/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
6. Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di annullamento del contratto, ritenendo pagina 5 di 18 erroneamente che essa fosse fondata esclusivamente sull'errore relativo al valore di mercato del bene che, invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto”
(Cass.Civ.n.5139/2003; Cass. Civ.8290/1993).
L'appellante ha evidenziato di aver invece dedotto un errore sulla qualità dei terreni del podere oggetto di compravendita, classificati come “terreno incolto abbandonato” nella perizia giurata del geometra in forza della quale era poi stato stipulato il contratto di compravendita per cui è causa, Per_3 laddove si trattava di fondi agricoli, facilmente ripristinabili al seminativo, come accertato dal perito di parte (poi anche consulente di parte) geometra Per_4
Gli appellati hanno condiviso la motivazione della sentenza impugnata, ribadendo l'insussistenza dell'errore sulla qualità dell'oggetto e l'irrilevanza del dedotto errore sul valore di mercato.
Orbene, la Corte evidenzia che l'attore – odierno appellante, pur avendo indicato sia nell'atto di citazione sia nella memoria ex art. art. 183 VI co. n.1 c.p.c., come unico vizio del consenso, l'errore sul valore del bene, ha inteso dedurre un errore sulla qualità del terreno oggetto della compravendita, necessariamente incidente sulla stima del suo valore di mercato, come desumibile dalle specifiche allegazioni difensive e dai documenti agli atti di causa, ove è contestata la qualificazione operata dal geometra , il quale ha descritto i beni immobili come “terreno incolto e non curato” e Per_3
“fabbricato fatiscente”, con un conseguente valore di mercato quantificato in euro 30.000, laddove il geometra incaricato da ha evidenziato che si trattava di “terreno Per_4 Parte_1 facilmente ripristinabile al seminativo” con una stima della quota indivisa conteggiata in euro
121.000,00.
Il combinato disposto degli artt.1427, 1428 e 1429 comma 1 n.2 c.p.c. attribuisce rilevanza all'errore come causa di annullamento del contratto solo quando esso incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà, con la conseguenza che l'effetto invalidante dell'errore deve ritenersi subordinato, non solo alla sua essenzialità o riconoscibilità come espressamente previsto dall'art.1428 c.c., ma prima ancora alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà si sia manifestata in presenza di una falsa rappresentazione
(Cass.09/21074; Cass.Sez. 3, n.15729 del 18/07/2011).
In particolare, l'errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione è quello che si risolve in una falsa rappresentazione di qualsiasi caratteristica dell'oggetto medesimo (caratteristica durevole, intrinseca o estrinseca, di fatto o di diritto e, nel caso di immobili, caratteristiche reali, in senso funzionale,
pagina 6 di 18 economico e sociale;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17216 del 11/08/2011); non è rilevante l'errore su qualità future rispetto al momento del consenso.
Come dianzi ricordato, siffatto errore è causa di annullamento del contratto quando è riconoscibile dall'altro contraente ed essenziale, ossia condicio sine qua non del contrarre e, trattandosi di errore sopra una qualità dell'oggetto della prestazione, determinante del consenso “secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze”.
Nel caso di specie, lo stesso geometra nel rapporto di valutazione tecnico estimativo redatto Per_4 nel 2018 su incarico dell'appellante evidenziava che “il fabbricato colonico principale, accatastato come unità collabente, è disposto su due livelli fuori terra a destinazione verosimilmente ad abitazione con in aderenza una porzione parzialmente crollata a deposito o fienile” , “lo stato generale dei fabbricati è molto scadente, trattasi a tutti gli effetti di ruderi, con porzioni gravemente ammalorate e nel caso dei corpi in aderenza e staccati con porzioni di pareti perimetrali portanti e copertura crollate”; il loro stato di manutenzione era “molto trascurato”; in base alle norme tecniche del
Comune di Forlì il fabbricato, classificato in zona A6.2 (di significativo valore ambientale art.29.53), come edificio conservato parzialmente, poteva essere oggetto di interventi edilizi limitatamente alla ristrutturazione e all'ampliamento igienico funzionale.
Analogamente, per i terreni agricoli, il geometra dava atto che “alla data attuale non sono Per_4 coltivati”. Sia per i fabbricati sia per i terreni agricoli, non escludeva comunque la possibilità rispettivamente di lavori di ristrutturazione e di opere di pulitura e prossima coltivazione, ma evidenziava che il mercato rimaneva ancora in recessione per gli immobili oggetto di stima.
La descrizione delle caratteristiche e delle qualità degli immobili oggetto di compravendita effettuata dal geometra è sostanzialmente identica sia a quella operata dal geometra nella Per_4 Per_3 perizia giurata del 13.4.2015 sia alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio Ing. Persona_5 nominato nel giudizio di primo grado.
Il primo descriveva il fabbricato come fatiscente e parzialmente crollato e i pertinenti terreni come non coltivati, non curati e in cattive condizioni.
Il consulente tecnico d'ufficio qualificava “il fabbricato, sito in Via Tomba 87 - loc.Vecchiazzano,
Forlì (FC), identificato al Catasto di Forlì Fg. 256 mapp. 242”, come “articolato su due piani fuori terra con in aderenza una porzione di un fienile completamente crollato. Nel retro del fabbricato principale sono presenti due corpi di fabbrica presumibilmente adibiti a deposito o ricovero attrezzi privi di coperture con pareti parzialmente crollate, immobili inagibili. Il fabbricato principale, ex fabbricato rurale, dichiarato catastalmente collabente, come si nota dal rilevo fotografico, versa in uno stato di manutenzione molto scadente, risulta fatiscente e pericolante con delle porzioni di pagina 7 di 18 muratura gravemente ammalorate e porzioni di copertura crollate, inoltre all'interno del perimetro sono cresciuti alberi e arbusti. Privo di ogni tipologia di impianti e utenze. Il fienile addossato sul fianco è completamente crollato tranne un angolo. I servizi sul retro sono anch'essi in condizioni di manutenzione molto scadente con parti di muratura portante crollate, la copertura completamente crollata, all'interno del perimetro sono cresciuti alberi e arbusti. La corte di pertinenza è costituita per la maggior parte da piante e arbusti. I terreni risultano, ad oggi, tutti coltivati a seminativo. Lo stato di conservazione del fabbricato e dei vari servizi è pessimo e si segnala la necessità di evidenziarne il pericolo di futuri crolli, per cui si consiglia di recintare l'area e di apporre segnaletica di interdizione dell'area. Trattandosi di un ex edificio rurale, la normativa lo classifica tra gli edifici non residenziali, per i quali è ammesso il cambio d'uso. Si accede alla proprietà tramite accesso carraio sulla strada comunale Via Tomba distante circa 100 m dal fabbricato principale. Dalla tavola si evince che il fabbricato principale è classificato A6.2 mentre i servizi non risultano tutti indicati (Sottozona
A6.2_ECP - Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio - Ambiti di significativo valore ambientale - Edifici conservati parzialmente - art.29_53 delle norme di RUE;
Sottozona A6.2 - Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio - Ambiti di significativo valore ambientale - art.29_53 delle norme di RUE). Per quanto concerne gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi non è possibile fare ampliamenti. In conclusione, è possibile recuperare solo la cubatura esistente all'atto dell'intervento” (cfr. consulenza Ing. Per_5 primo grado di giudizio).
Il terreno agricolo, identificato al Catasto Terreni di Forlì Fg. 256 mapp. 1-3-4, risultava da estratto in area agricola E6.4 (Sottozona E6.4 - Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico-culturale - Ambiti della collina - art.100 delle norme di RUE).
Il consulente Ing. dava atto che sia nella perizia giurata del geometra del 13.4.2015 Per_5 Per_3 sia in quella del geometra del 2018 tali terreni erano descritti come destinati a seminativo, ma Per_4 incolti ed abbandonati.
Dal confronto tra le tre valutazioni estimative si evince chiaramente che sia il fabbricato sia i terreni agricoli sono stati descritti nelle loro qualità e caratteristiche in modo uniforme ed identico dai tre tecnici ( e , sia con riferimento alla loro identificazione catastale e Per_3 Per_4 Per_5 destinazione sia in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione e conservazione.
Conseguentemente, non può ravvisarsi alcuna falsa rappresentazione della realtà nella formazione del consenso dell'alienante, in quanto la perizia giurata del geometra – confermata sul punto da Per_3
pagina 8 di 18 quella del geometra e dal consulente tecnico d'ufficio ing. - indicava esattamente Per_4 Per_5
l'effettiva condizione dei luoghi e le qualità dei beni sia negli aspetti positivi (zona pianeggiante pedecollinare;
area di particolare pregio ambientale e storico culturale) sia in quelli negativi (fabbricato fatiscente, parzialmente crollato ed anzi pericoloso per la sicurezza degli altri e terreni agricoli ad uso seminativo incolti ed abbandonati).
Priva di riscontro probatorio è rimasta invece l'allegazione difensiva dell'appellante secondo cui i terreni agricoli nel 2015 fossero coltivati: la circostanza, a dire dell'appellante, comprovata dall'immagine storica estrapolata da Google Heart risalente all'anno 2015 (all.3 CTP geometra
, riportata in forma dubitativa dallo stesso tecnico di parte, è stata smentita dalla Per_4 documentazione fotografica e da un'immagine tratta da Google Earth allegata alla perizia giurata del geometra del 13.4.2015 ed in ogni caso non è stata in alcun modo provata nel presente Per_3 giudizio da sebbene il relativo onere incombesse sul predetto. Parte_1
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonchè l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass.Sez. 2, n. 5429 del 13/03/2006; Cass. Sez. 3 -
n. 23409 del 27/07/2022 ).
Né tale onere poteva e può essere assolto mediante un'indagine del consulente tecnico d'ufficio o la raccolta di prove testimoniali da parte dell'ausiliario del giudice, come pure sembra aver richiesto l'appellante tramite il proprio consulente di parte.
Occorre dunque verificare se tali qualità siano state adeguatamente valutate dai contraenti in sede di determinazione del prezzo di vendita e se, in ogni caso, un eventuale errore nella stima del valore di mercato del bene configuri un errore rilevante quale causa di annullamento del contratto.
Ed invero, a fronte di una condivisa e pienamente sovrapponibile descrizione delle caratteristiche del bene, assai divergente è stata la stima del valore di mercato della quota indivisa di Controparte_6 quantificata dal geometra in euro 30.000,00 e dal dott. in euro 121.000. Per_3 Per_4
Il consulente tecnico d'ufficio, adottando il criterio del “Valore di Mercato”, secondo gli IVS (Standard
Valutativi Internazionali) - condiviso dai consulenti di parte (tra i quali lo stesso geometra - Per_4 ossia “mediante comparazione diretta (procedimento sintetico monoparametrico), sulla base di un
Valore Unitario Ordinario riferito ad informazioni acquisite direttamente a livello locale (dagli intermediari di compravendita locali), da listini immobiliari di agenzie dell'intermediazione immobiliare e da riviste specializzate, da fonti istituzionali (Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio – OMI), tenuto conto del Comune, dell'ubicazione nell'ambito del territorio pagina 9 di 18 e dell'età dell'immobile”, ha stimato il valore di mercato complessivo degli immobili collabenti in euro
78.000,00.
Egli, infatti, come precisato all'esito delle osservazioni dei consulenti di parte che ha parzialmente accolto, ha evidenziato e documentato (mediante stralci di vendite di beni analoghi e pubblicità provenienti da varie agenzie immobiliari) di aver operato la media dei valori unitari desumibili dalle compravendite di immobili simili nella medesima zona, ricavando il valore medio pari a €/mq 221,75.
Considerato che il fabbricato per cui è causa era in stato conservativo peggiore rispetto ai beni individuati come termine di paragone, in quanto “da demolire totalmente e ricostruire”, ha poi operato una riduzione del 10% per un valore medio di €/mq 199,575, determinando un valore complessivo dell'immobile pari a € 77.824,00, tenuto conto della superficie complessiva di 389,92 mq (il valore ordinario è stato infatti corretto per le differenze che l'immobile oggetto di stima presenta rispetto alle caratteristiche medie dei fabbricati dei quali sono note le quotazioni, differenze apprezzate con coefficienti di differenziazione per la qualità edilizia, lo stato di manutenzione, la fruibilità e funzionalità, la dimensione).
Anche procedendo alla determinazione del prezzo di mercato mediante il criterio di stima del valore di trasformazione, l'utilizzo di un valore medio dell'immobile in ottimo stato quale €/mq 2.000,00 ed il costo medio “orientativo” di costruzione in provincia di Forlì-Cesena dato dalla CCIAA pari a €/mc
412,09 hanno consentito al consulente ing. di pervenire al medesimo risultato, tenuto conto di Per_5 un'altezza di piano pari a 3,65 metri, del conseguente valore di costruzione pari a €/mq 1504,13 arrotondato a €/mq 1500,00, dei costi delle pratiche burocratiche oltre a competenze tecniche per la progettazione, direzione lavori, progettazione e DL impianti, coordinamento della sicurezza, autorizzazioni allo scarico, aggiornamento catastale per un'incidenza pari a € /mq 200.
Tale stima, come aggiornata all'esito delle osservazioni di parte, non è stata sostanzialmente contestata,
a differenza di quella concernente i terreni agricoli, in relazione alla quale l'appellante anche in sede di gravame ha chiesto la rinnovazione della valutazione estimativa mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio o la richiesta di chiarimenti/integrazioni.
Il consulente, nella determinazione del valore unitario per ettaro per i terreni oggetti di stima, ha attinto, oltre che a valori già noti allo stesso, per trattazione di terreni posti nel medesimo territorio, ai valori indicatigli da operatori nel settore delle compravendite immobiliari (agenzie immobiliari, ecc.) nonché,
a completezza della raccolta di informazioni ai valori espressi dai Valori Agricoli Medi della provincia di Forlì-Cesena.
Poiché dai documenti agli atti (perizia giurata con relativa documentazione fotografica) e Per_3 da quanto riportato nella perizia del geom. i terreni risultavano in stato di abbandono, ha Per_4
pagina 10 di 18 considerato “i valori di riferimento per terreni agricoli a “coltivo abbandonato”: •VAM (Valori
Agricoli Medi) anno 2015 Pubblicazione sul BUR n.72 del 01/04/2015, regione agraria “4”/”5”/”9”,
€/ha 5.000 7. 000,00; Valori agricoli medi determinati dalle Commissioni provinciali per l'anno
2015 in attuazione dell'articolo 25 della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 (regione agraria “2”/”4”, €/ha
5.000 7.000,00)”. Dalla ricerca sopra descritta ha individuato un valore unitario medio, per ettaro, che fa riferimento a terreni simili pari a €/ha 6.000; moltiplicando tale valore per gli ettari pari a
33.650,00 mq foglio 256 particella 1, 2476 mq per foglio 256 particella 3 e 50010 mq per foglio 256 particella 4”, stimando il valore di mercato complessivo dei terreni in € 50.000,00.
Ad avviso dell'appellante, l'errore del consulente tecnico d'ufficio, identico a quello in cui era incorso il geometra e che aveva poi viziato il consenso dell'alienante Per_3 Controparte_6 insisterebbe proprio nella qualificazione dei terreni agricoli come fondi a “coltivo abbandonato”, non come “seminativo” con valore pari a 14.000,00 euro, ottenuto sottraendo dal valore OMI relativo a terreni destinati a seminativo nella provincia di Forlì, pari ad euro 18.000,00 all'ettaro, l'importo di euro 4.000,00 necessario ai lavori di pulizia generale e dagli infestanti, concimazione, aratura e semina.
Giova tuttavia osservare che la stima dell'ing. come già quella del geom. si è basata Per_5 Per_3 sulla reale qualità dei fondi agricoli al momento della stipula del contratto, quando erano “non coltivati e da ripristinarsi”, come attestato anche dalla documentazione fotografica e dall'immagine tratta da
Google Earth del 2014-2015 allegate all'istanza rivolta al Giudice Tutelare di autorizzazione alla vendita del bene, a nulla rilevando – come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità - le qualità future.
E proprio in piena conformità allo stato dei luoghi e alla possibilità di un ripristino della coltivazione nei fondi oggetto di causa, il consulente tecnico d'ufficio ha qualificato il terreno come “coltivo abbandonato” e non “incolto sterile”, per il quale il Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n.72 del 1.4.2015 – richiamato anche dai tecnici dell'appellante quale oggettivo metodo di riferimento per la stima dei terreni agricoli - ha indicato un valore assai inferiore di euro 3.000,00 rispetto al coltivo.
Tenuto conto che i valori agricoli medi OMI distinguono i terreni in “seminativo”, “incolto abbandonato” e “incolto sterile”, con conseguente stima rispettivamente in euro 30.000, euro 7.000 ed euro 3000, la Corte ritiene che il consulente tecnico d'ufficio ing. abbia correttamente stimato il Per_5 valore del fondo agricolo venduto, avendo operato in piena aderenza alla reale situazione di fatto
(coltivo abbandonato e non certo seminativo, pur se suscettibile con opportune opere di ripristino di diventarlo) al momento della stipula del contratto, ai valori agricoli medi OMI che distinguono tra
“coltivo” pur abbandonato e “incolto sterile”, nonché alle quotazioni delle compravendita immobiliari similari - criteri metodologi pienamente condivisi anche dai consulenti di parte. pagina 11 di 18 La presenza di possibili terre contaminate, discariche abusive e fanghi inquinanti riportate da tutti i notiziari locali nel 2004 (scandalo Laghi-Bonavita), in mancanza di dati di bonifiche eseguite nei terreni in oggetto fino al 2015-2016, ad avviso del consulente, aveva poi sicuramente messo in cattiva luce la qualità del terreno, della intera zona e scoraggiato la richiesta di mercato ed il suo valore.
Il valore dell'intera proprietà dei terreni e fabbricati collabenti era dunque pari a € 128.000,00. Ad esso il consulente tecnico d'ufficio ha applicato una riduzione del venticinque per cento, con conseguente stima in euro 50.000,00 della quota di comproprietà al cinquanta per cento spettante a CP_6
essendo il fabbricato e il podere una proprietà indivisa e non essendo il valore di mercato di
[...] facile determinazione, come desumibile dall'esito negativo delle pregresse proposte contrattuali avanzate fin dal 2009.
In proposito, a fronte delle contestazioni svolte sul punto dal consulente di parte attrice-appellante, occorre evidenziare, in primo luogo, che la stessa difesa di ha confermato il Parte_1 deprezzamento subito dal bene in quanto quota indivisa, sottolineando anche nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. in sede di appello che “sin dall'inizio, poi, si è avuto modo di ribadire che la vendita di metà di un compendio indiviso ed indivisibile come quello in comproprietà tra le parti in causa è contraria ai principi di cui all'art.720 cc ed è lesiva del valore del bene nella sua interezza. L'unico modo per ricavare il giusto prezzo del podere per cui è processo, dopo una accurata stima sarebbe stato metterlo in vendita intero e dividere poi equamente il ricavato tra i comproprietari”.
In secondo luogo, è pacifico e documentale che già nel 2009 e prima della sottoposizione di
[...] alla misura dell'amministrazione di sostegno l'alienante avesse incaricato l'agenzia CP_6 immobiliare Tecnocasa di Forlì della vendita del complesso dei beni, proponendo un prezzo di vendita di euro 40.000,00 per la sua quota indivisa.
Successivamente alla nomina dell'amministrazione di sostegno, a fronte della effettiva difficoltà nella gestione del podere, l'Avv. – sul cui operato l'appellante non ha svolto alcuna contestazione - CP_5 chiedeva al Giudice Tutelare l'autorizzazione per poterlo porre in vendita.
Dopo diversi anni in cui il bene era rimasto privo di acquirenti (dal 2009 al 2015), il nipote del beneficiario, , avanzava una proposta di acquisto per la quota del 50% del predetto Controparte_1 bene al prezzo di €. 28.000,00.
Il Giudice Tutelare, previo esame della perizia giurata redatta dal Geom. di Forlì su Persona_3 incarico dello stesso alienante (valore di stima del bene, nella sua interezza, pari ad euro 60.000,00), valutava positivamente l'alienazione e concedeva l'autorizzazione. esercitava dunque il legittimo diritto di prelazione con corresponsione della Persona_1 somma stabilita e dovuta a , quale comproprietario. Controparte_6
pagina 12 di 18 Se dunque è verosimile che la vendita del bene nella sua interezza avrebbe potuto consentire un guadagno superiore all'alienante, è altresì pacifico e documentale che nella fattispecie in esame la comproprietaria, esercitando legittimamente un suo diritto, non aveva inteso vendere anche la quota di sua proprietà, laddove la divisione giudiziale dei fondi, finalizzata a consentire una eventuale vendita a prezzi più vantaggiosi, avrebbe necessariamente comportato maggiori esborsi anche a carico di
[...]
e, come tale, evidentemente non è stata valutata necessaria o opportuna né dallo stesso CP_6 beneficiario prima della sottoposizione all'amministrazione di sostegno nè successivamente dall'avv. CP_5
Il Giudice Tutelare ha poi autorizzato la vendita della quota indivisa, ritenendo congrua sia l'operazione nel suo complesso sia la relativa valutazione estimativa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene pienamente condivisibile la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio ing. e non necessaria la rinnovazione o l'integrazione di tale Per_5 accertamento tecnico, in quanto condotto nel pieno contraddittorio tra le parti, con parziale accoglimento delle osservazioni dei consulenti di parte, esente da vizi di natura logico- giuridica ed espletato in conformità alle effettive qualità intrinseche ed estrinseche del bene, laddove la perizia di parte del geometra ha operato un riferimento, pur puntuale ed analitico, a potenzialità future Per_4 degli immobili, non presenti tuttavia al momento della stipula del contratto, come dallo stesso pacificamente ammesso (lo stesso geometra ha evidenziato nella sua valutazione estimativa “le Per_4 potenzialità” e la “possibile destinazione” del bene, pur descrivendo contestualmente le effettive e diverse qualità del bene in maniera del tutto coincidente a quanto riferito dal geometra e poi Per_3 dall'ing. . Per_5
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte esclude che l'alienante sia incorso in un errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione, giuridicamente rilevante quale causa di annullamento del contratto. Ed invero, in primo luogo, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà, essendo ben chiaro all'alienante e al suo amministratore di sostegno che la compravendita riguardava un fabbricato fatiscente e terreni agricoli incolti ed abbandonati, pur posizionati in una località di pregio e ricadenti in un'area di valore ambientale e culturale, ma interessata dalla possibile presenza di una discarica di rifiuti.
In secondo luogo, il prezzo finale di vendita è stato determinato dai contraenti in euro 28.000,00 in considerazione dell'esito negativo della proposta contrattuale effettuata fin dal 2009, tramite l'agenzia immobiliare, al prezzo di euro 40.000,00 sostanzialmente corrispondente al valore di mercato di euro
50.000,00 ritenuto congruo dal consulente d'ufficio, all'esito di un accertamento motivato, analitico e pagina 13 di 18 condiviso dalla Corte. Dunque, anche sotto tale profilo, non si ravvisa alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma il concreto esercizio della propria autonomia contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che “i concetti di prezzo pattuito e valore commerciale di mercato non coincidono: il prezzo di vendita si sostanzia nella somma di denaro in ordine alla quale le parti si sono accordate per addivenire alla produzione dell'effetto traslativo;
il valore di mercato corrisponde alla stima più adeguata rispetto agli interessi dell'acquirente e del venditore, ottenibile sul mercato in una data specifica ovvero nel preciso istante in cui è stata effettuata la valutazione dell'immobile a cui si riferisce. Mentre il prezzo costituisce l'esito dell'accordo raggiunto dalle parti, qualunque esso sia, il valore di mercato si estrinseca nell'effettivo pregio del cespite” (Cass.Civ.Sez.2
n.32536/2022).
Conseguentemente, come sottolineato dalla Corte di Cassazione e come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si
è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio” (Cass. Civ. n.5139/2003; Cass. Sez. 2, n. 20148 del 03/09/2013; Cass. Sez. 2 - ,
n. 29010 del 12/11/2018).
Difettano dunque i requisiti della falsa rappresentazione della realtà e dell'essenzialità.
In ogni caso, non può assolutamente ritenersi che il dedotto errore fosse riconoscibile dall'altro contraente, posto che la zia acquirente – analogamente all'alienante – ha fatto affidamento sulla valutazione estimativa contenuta nella perizia giurata redatta dal geometra incaricato dal venditore, sull'operato dell'amministratore di sostegno e sull'autorizzazione alla vendita concessa dal Giudice
Tutelare.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la zia, essendo comproprietaria, con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere il reale stato dei luoghi vale a confermare, come unanimemente riconosciuto da tutti i tecnici, che anche l'acquirente era ben consapevole che il fabbricato era fatiscente e i terreni agricoli incolti.
pagina 14 di 18 Il primo motivo di appello è dunque infondato sia in relazione alla richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sia con riguardo alla sussistenza di un errore sulla qualità del bene rilevante quale causa di annullamento.
7. Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha rigettato anche la domanda subordinata di rescissione per lesione ai sensi dell'art.1448
c.c., ritenendo erroneamente che difettasse la prova dello stato di bisogno e dell'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente, che invece erano documentali e pacifiche;
condividendo in modo altrettanto erroneo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, aveva escluso la presenza di una lesione ultra dimidium, che invece si era verificata posto che la quota indivisa valeva 121.000,00 o, anche nell'ottica del consulente tecnico d'ufficio, almeno 64.000,00.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: l'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni;
pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15338 del 12/06/2018).
Orbene, l'attore-appellante non ha assolto all'onere di provare la sussistenza di tali elementi costitutivi ed anzi dai documenti prodotti si evince che al momento del decesso residuavano ancora euro
14.124,45, necessari ad estinguere alcuni debiti del de cuius (rendiconto finale, redatto dopo la morte di
, avvenuta in data 19.08.2017 sub doc.D fasc. , laddove durante la vita del Controparte_6 Per_1 beneficiario non si era mai reso necessario ridurre le spese di mantenimento del predetto (che pur risiedeva in una casa di cura con rette elevate) in considerazione di paventate difficoltà economiche, essendo proprietario di altri beni immobili e di altri redditi. Controparte_6
Certamente non vi è alcuna allegazione specifica né alcun riscontro probatorio circa il nesso di causalità tra le difficoltà economiche del predetto e la decisione dell'amministratore di sostegno di addivenire alla vendita oggetto di causa, essendo al contrario pacifico e documentale che il beneficiario, durante la sua vita e anche prima della sottoposizione alla misura dell'amministratore di pagina 15 di 18 sostegno, aveva messo in vendita anche altri immobili di sua proprietà, progetto proseguito dall'amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare in relazione a ciascun atto dispositivo.
Tali elementi conducono ad escludere altresì il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno da parte dell'acquirente, che – come dianzi riferito – analogamente all'alienante ha fatto affidamento sull'operato dell'amministratore di sostegno e sull'autorizzazione del giudice tutelare.
Già la carenza di tali requisiti esclude l'accoglimento della domanda di rescissione e del secondo motivo di appello.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure “ad ogni modo si osserva che nemmeno consta la sussistenza del requisito della lesione oltre la metà. Infatti la vendita del 50% della proprietà del terreno e relativi immobili collabenti è avvenuta per il prezzo di 28.000 ed il consulente tecnico d'ufficio con elaborato motivato in maniera logica è pervenuto alla conclusione che il valore della quota di proprietà in titolarità del venditore fosse di 50.000 euro”.
Da tali considerazioni discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
8. Con il terzo motivo di appello, censura il rigetto dell'azione di Parte_1 arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c., laddove il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale ribadito anche dalla Suprema Corte nella sentenza del 15-10-2015, n. 20871, secondo cui la domanda è ammissibile soltanto allorquando l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ipotesi effettivamente verificatasi nel caso di specie in quanto “il contratto di compravendita si basa su una perizia giurata fuorviante”.
I presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
L'art. 2042 c.c. dispone che la domanda è improponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Dunque, la norma stessa preclude l'esercizio dell'azione, laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass.
16340 del 2002), illustrata anche nella sentenza citata dall'appellante (Cass.20871/2015), “l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni pagina 16 di 18 fondate su titolo negoziale o di altro genere. E', bensì, vero, poi, che il danneggiato può proporla, in via subordinata, quando l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. n. 4492 del 2010; n. 6295 del 2013); ma tale principio, invocato dal ricorrente, non opera nè quando la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, è stata rigettata per l'assenza di prove sufficienti all'accoglimento, nè quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non è stata più coltivata dall'interessato (Cass. n. 8020 del
2009; n. 6295 del 2013)”.
Dunque, l'azione ex art.2041 c.c. è ammissibile solo quando l'azione tipica dia esito negativo non perché infondata nel merito ma per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento.
Nel caso di specie, poiché la domanda principale è stata rigettata per infondatezza, non è ammissibile il rimedio di cui all'art. 2041 c.c., di tal che anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
9. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., non essendo stata provata la colpa grave o la mala fede nell'aver agito in giudizio.
10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. anche nel giudizio di appello,
[...] deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del presente grado nei Parte_1 confronti di tutti gli eredi di . Persona_1
11. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro la sentenza 1186/2021 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Forlì il 29.11.2021; condanna alla rifusione, a favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_4 presente grado di appello, che liquida in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
condanna a rifondere complessivamente a favore di , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite del presente grado di appello, che liquida in Controparte_2 Controparte_3 euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
pagina 17 di 18 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 826/2022 promossa da:
, (CF: , con il patrocinio dell'Avv.Paola Parte_1 C.F._1
Monaldi
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4 tutti eredi di , con il patrocinio dell'Avv.to Salvatore Fabio Amato Persona_1
(c.f. ), quale erede della Sig.ra Controparte_4 CodiceFiscale_5 Persona_1
con il patrocinio dell'Avv. Nicola Montefiori
[...]
APPELLATI
Oggetto: contratto di compravendita immobiliare. Azione di annullamento per errore nella formazione del consenso;
azione di rescissione per lesione ultra dimidium, arricchimento senza giusta causa. Giudizio di appello.
CONCLUSIONI pagina 1 di 18 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Parte_1 contraria istanza, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza in tutti i capi impugnati per tutte le ragioni di cui in narrativa e in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza n.1186/2021 del Tribunale di Forlì Sezione Civile giudice Dr. Enzo Chiarini, depositata in data 29.11.2021 e mai notificata resa ex art. 281 sexies cpc, In via del tutto preliminare, pregiudiziale e cautelare: - accertare che nel caso di specie ricorrono i gravi motivi atti a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e per l'effetto, previ gli adempimenti di rito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Nel merito: in via principale: riformare la sentenza accertando e dichiarando che il contratto di compravendita tra e l'avv. in Persona_1 Controparte_5 rappresentanza di per atto notaio dott. è nullo ai sensi Controparte_6 Persona_2 dell'art.1427 cc e conseguentemente dichiarare il medesimo privo di effetto alcuno , retrocedendo il bene alienato a quale legittimo erede del de cuius;
in via gradata: in Parte_1 accoglimento della domanda avanzata in primo grado rescindere, ai sensi dell'art.1448 cc, il contratto tra e l'avv. in rappresentanza di per atto Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 notaio dott. e conseguentemente dichiarare il medesimo privo di effetto alcuno, Persona_2 retrocedendo il bene alienato a quale legittimo erede del de cuius;
In estremo Parte_1 subordine, ai sensi del 2041 cc, condannare gli appellati a corrispondere all'attore l'equo indennizzo nella misura di Euro 93.000 quale indebito arricchimento di cui la convenuta ha goduto, oltre interessi della compravvendita sino al soddisfo. Riformare in ogni caso la sentenza nel capo afferente la condanna alle spese di lite perché infondata in fatto e in diritto e illogica e per l'effetto della pronuncia di riforma integrale richiesta condannare la appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, il tutto oltre spese generali e accessori di legge e refusione del contributo unificato. In via istruttoria, si richiede se il Collegio lo riterrà rilevante disporre la rinnovazione della CTU volta a ad accertare il valore del bene immobile oggetto del contendere, ma soprattutto la sua qualità di terreno agricolo coltivato al tempo della compravendita. Si chiede sin d'ora la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado ai sensi dell'art 347 cpc”.
Per , E quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, in via preliminare, non sospendere l'efficacia della sentenza del Tribunale di Forlì, n.1186/21, resa il 29.11.2021, per la mancanza dei relativi e necessari presupposti. Nel merito: respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato,per tutti i motivi sopra illustrati, l'appello proposto dal Signor , confermando, in ogni sua parte, la sentenza di I grado. Parte_1
Condannare il Signor , accertata la responsabilità processuale aggravata, ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento della somma che sarà, a tale titolo, ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di II grado, oltre oneri fiscali, se e in quanto dovuti come per legge. Salvis juribus.”
Per , quale erede di : “Si conferma la richiesta di Controparte_4 Persona_1 respingere, siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, per tutti i motivi illustrati nella comparsa di costituzione, l'appello proposto dal Sig. con conseguente Parte_1 richiesta di conferma, in ogni sua parte, della sentenza di I grado n. 1186/21, emessa il 29.11.2021 dal Tribunale di Forlì. Si conferma, altresì, la richiesta di condanna del Sig. , Parte_1 accertata la responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma che
pagina 2 di 18 sarà, a tale titolo, ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di II grado, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a Persona_1 Parte_1 domandava in via principale l'annullamento ai sensi dell'art.1427 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra il padre , assistito dall'amministratore di sostegno, Avv. Controparte_6 CP_5
e la zia (sorella del padre) in data 13.1.2016 avente ad oggetto un podere con un rudere della
[...] casa colonica ubicato nel Comune di Forlì località Vecchiazzano, Via Tomba identificato al foglio 256 particella 1 terreno seminativo, classe 2, 33.650 mq, reddito dominicale euro 338,89 e agrario euro 217,
23; al foglio 256, particella 3, terreno seminativo, classe 2, 2476 mq, reddito dominicale euro 24,94, reddito agrario euro 15.98; foglio 256, particella 4, terreno seminativo, classe 2, mq 50.010, reddito dominicale euro 503,65, reddito agrario euro 322,85, foglio 256 particella 242, unità collabente categoria F2 al piano terra di Via Tomba.
Assumeva che gli immobili appartenevano in comproprietà al padre, deceduto il 19.8.2017 a Forlì e alla zia per la quota del cinquanta per cento ciascuno;
la compravendita, Persona_1 nonostante fosse stata regolarmente autorizzata dal Giudice Tutelare, era basata su una perizia di stima giurata del geometra , che individuava il valore della quota indivisa di Persona_3 CP_6
in soli euro 30.000; quest'ultimo era ricoverato presso una casa di riposo ed i proventi della
[...] vendita servivano al pagamento delle rette;
dopo una proposta d'acquisto del 18.3.2015 di euro
28.000,00 da parte di , figlio di , quest'ultima acquistava il bene Controparte_1 Persona_1 esercitando il diritto di prelazione;
l'odierno appellante, unico figlio di , a seguito Controparte_6 della presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore di sostegno in data 7.9.2017 dopo la morte del beneficiario, apprendeva da agenzie immobiliari e professionisti del settore che il valore degli immobili era assai superiore al prezzo di vendita;
in particolare, dalla perizia giurata del geometra commissionata dall'attore - appellante emergeva che il valore di mercato Per_4 complessivo del terreno e del rudere non poteva essere inferiore alla somma di euro 242.000,00 (valore di euro 14.000,00 per ettaro per il terreno agricolo non coltivato da tempo ed euro 303,18 al metro quadro per il rudere annesso), essendo situato in una zona pregiata ed in considerazione della sua possibile destinazione;
la perizia giurata del geometra aveva invece indotto i contraenti in Per_3 un errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione, con conseguente deprezzamento del valore complessivo del bene ed ulteriore riduzione del prezzo in considerazione della vendita della quota indivisa;
il vizio del consenso da cui era affetta la compravendita immobiliare era causa di pagina 3 di 18 annullamento del negozio;
l'alienante (senza alcuna colpa dell'amministratore di sostegno), indotto in errore dalla stima contenuta nella perizia giurata, aveva infatti ritenuto di vendere un semplice terreno seminativo ed incolto senza alcuna potenzialità, laddove si trattava di terreno agricolo con casa colonica ristrutturabile in una zona di alto pregio di Forlì.
In subordine, proponeva l'azione di rescissione ai sensi dell'art.1448 c.c., deducendo che l'amministratore di sostegno si trovava in stato di bisogno, dovendo provvedere al pagamento delle rette della casa di cura e dei debiti del beneficiario e che sussistevano sia la sproporzione tra il prezzo pattuito e il suo effettivo valore di mercato sia il vantaggio tratto dall'acquirente. In ultima istanza, chiedeva la condanna di al pagamento di euro 93.000,00 a titolo di equo Persona_1 indennizzo quale indebito arricchimento di cui aveva goduto la convenuta ai sensi dell'art.2041 c.c..
2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, anche alla luce della Persona_1 stessa condotta di il quale già nel 2009 quando era nel pieno possesso delle proprie Controparte_6 facoltà aveva posto in vendita il podere per un prezzo (40.000 euro trattabili) che non si discostava da quello poi pattuito nella vendita del 2015 e che allora non aveva incontrato l'interesse del mercato né
l'opposizione del figlio dell'alienante; contestava che fosse in stato di bisogno, Controparte_6 come desumibile dal rendiconto relativo all'anno 2011 e che sussistessero i presupposti per l'accoglimento dell'azione di rescissione e di ogni domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, le prove testimoniali e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 12.04.2021 l'avv. Amato dichiarava il decesso di il processo Persona_1 veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituivano in giudizio , nonché e quali Controparte_4 CP_1 CP_2 Controparte_3 eredi di . Persona_1
3.All'esito della discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il Tribunale di Forlì pronunciava la sentenza n.1186/2021 del 29.11.2021, con la quale rigettava le domande proposte da Parte_1
condannandolo a rimborsare le spese di lite sia a favore di sia a favore di
[...] Controparte_4
e e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del CP_1 CP_2 CP_3 soccombente.
In via preliminare, sottolineava che “parte attrice domanda nelle proprie note del 19.11.21 il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio o la convocazione a chiarimenti del ctu. Ritiene lo scrivente che la parte sia decaduta da tale facoltà avendo all'udienza del 27.9.21 domandato che venisse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ad ogni modo la richiesta appare infondata in quanto la consulenza risulta compiutamente e logicamente motivata”. pagina 4 di 18 Nel merito, premettendo che parte attrice lamentava un errore sul valore del bene, qualificandolo come
“errore sulle qualità dell'oggetto della compravendita”, precisava che pur Parte_1 assumendo che le parti erano incorse in un errore sulle qualità del bene, ricadente nell'art. 1429 n. 2, di fatto deduceva un errore sul suo valore, che – per consolidato orientamento giurisprudenziale – “non rientrava nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto”; rigettava altresì la domanda di rescissione per difetto di prova dei relativi presupposti ed in quanto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, il valore della quota immobiliare del defunto era stimato in euro 50.000,00; in ordine all'azione sussidiaria ai sensi dell'art.2041 c.c., osservava che “non può affermarsi che l'eventuale arricchimento sia avvenuto senza giusta causa, sussistendo tra le parti un contratto di vendita che supporta causalmente lo spostamento patrimoniale”.
4. Avverso la sentenza n.1186/2021 del 29.11.2021 del Tribunale di Forlì ha proposto appello deducendo quattro motivi di appello: I) erroneo convincimento del giudice in Parte_1 ordine alla domanda di annullamento per vizio del consenso in relazione alla qualità dell'oggetto della compravendita ed omessa pronuncia in ordine alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con difetto di motivazione sul punto;
II) errato convincimento del giudice di prime cure in ordine alla domanda subordinata di rescissione per lesione ex art.1448 c.c. essendo pacifici e documentali sia lo stato di bisogno (da intendersi come contingente situazione di difficoltà economica per carenza di liquidità tale da non consentire di far fronte agli impegni di pagamento con mezzi normali, non necessariamente come assoluta indigenza), sia l'“approfittamento” da parte della sorella, inteso quale sfruttamento consapevole dello svantaggio altrui, sia il requisito della lesione oltre la metà, non essendo corretto il risultato tecnico cui era pervenuto il consulente d'ufficio in ordine alla stima della quota indivisa;
III) errato convincimento del giudice e mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'azione ex art.2041 c.c.; IV) errata statuizione sulle spese di lite che, all'esito della riforma della sentenza, avrebbero dovuto essere poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio.
5. Hanno resistito gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza ex art.283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza del 28/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
6. Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di annullamento del contratto, ritenendo pagina 5 di 18 erroneamente che essa fosse fondata esclusivamente sull'errore relativo al valore di mercato del bene che, invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto”
(Cass.Civ.n.5139/2003; Cass. Civ.8290/1993).
L'appellante ha evidenziato di aver invece dedotto un errore sulla qualità dei terreni del podere oggetto di compravendita, classificati come “terreno incolto abbandonato” nella perizia giurata del geometra in forza della quale era poi stato stipulato il contratto di compravendita per cui è causa, Per_3 laddove si trattava di fondi agricoli, facilmente ripristinabili al seminativo, come accertato dal perito di parte (poi anche consulente di parte) geometra Per_4
Gli appellati hanno condiviso la motivazione della sentenza impugnata, ribadendo l'insussistenza dell'errore sulla qualità dell'oggetto e l'irrilevanza del dedotto errore sul valore di mercato.
Orbene, la Corte evidenzia che l'attore – odierno appellante, pur avendo indicato sia nell'atto di citazione sia nella memoria ex art. art. 183 VI co. n.1 c.p.c., come unico vizio del consenso, l'errore sul valore del bene, ha inteso dedurre un errore sulla qualità del terreno oggetto della compravendita, necessariamente incidente sulla stima del suo valore di mercato, come desumibile dalle specifiche allegazioni difensive e dai documenti agli atti di causa, ove è contestata la qualificazione operata dal geometra , il quale ha descritto i beni immobili come “terreno incolto e non curato” e Per_3
“fabbricato fatiscente”, con un conseguente valore di mercato quantificato in euro 30.000, laddove il geometra incaricato da ha evidenziato che si trattava di “terreno Per_4 Parte_1 facilmente ripristinabile al seminativo” con una stima della quota indivisa conteggiata in euro
121.000,00.
Il combinato disposto degli artt.1427, 1428 e 1429 comma 1 n.2 c.p.c. attribuisce rilevanza all'errore come causa di annullamento del contratto solo quando esso incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà, con la conseguenza che l'effetto invalidante dell'errore deve ritenersi subordinato, non solo alla sua essenzialità o riconoscibilità come espressamente previsto dall'art.1428 c.c., ma prima ancora alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà si sia manifestata in presenza di una falsa rappresentazione
(Cass.09/21074; Cass.Sez. 3, n.15729 del 18/07/2011).
In particolare, l'errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione è quello che si risolve in una falsa rappresentazione di qualsiasi caratteristica dell'oggetto medesimo (caratteristica durevole, intrinseca o estrinseca, di fatto o di diritto e, nel caso di immobili, caratteristiche reali, in senso funzionale,
pagina 6 di 18 economico e sociale;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17216 del 11/08/2011); non è rilevante l'errore su qualità future rispetto al momento del consenso.
Come dianzi ricordato, siffatto errore è causa di annullamento del contratto quando è riconoscibile dall'altro contraente ed essenziale, ossia condicio sine qua non del contrarre e, trattandosi di errore sopra una qualità dell'oggetto della prestazione, determinante del consenso “secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze”.
Nel caso di specie, lo stesso geometra nel rapporto di valutazione tecnico estimativo redatto Per_4 nel 2018 su incarico dell'appellante evidenziava che “il fabbricato colonico principale, accatastato come unità collabente, è disposto su due livelli fuori terra a destinazione verosimilmente ad abitazione con in aderenza una porzione parzialmente crollata a deposito o fienile” , “lo stato generale dei fabbricati è molto scadente, trattasi a tutti gli effetti di ruderi, con porzioni gravemente ammalorate e nel caso dei corpi in aderenza e staccati con porzioni di pareti perimetrali portanti e copertura crollate”; il loro stato di manutenzione era “molto trascurato”; in base alle norme tecniche del
Comune di Forlì il fabbricato, classificato in zona A6.2 (di significativo valore ambientale art.29.53), come edificio conservato parzialmente, poteva essere oggetto di interventi edilizi limitatamente alla ristrutturazione e all'ampliamento igienico funzionale.
Analogamente, per i terreni agricoli, il geometra dava atto che “alla data attuale non sono Per_4 coltivati”. Sia per i fabbricati sia per i terreni agricoli, non escludeva comunque la possibilità rispettivamente di lavori di ristrutturazione e di opere di pulitura e prossima coltivazione, ma evidenziava che il mercato rimaneva ancora in recessione per gli immobili oggetto di stima.
La descrizione delle caratteristiche e delle qualità degli immobili oggetto di compravendita effettuata dal geometra è sostanzialmente identica sia a quella operata dal geometra nella Per_4 Per_3 perizia giurata del 13.4.2015 sia alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio Ing. Persona_5 nominato nel giudizio di primo grado.
Il primo descriveva il fabbricato come fatiscente e parzialmente crollato e i pertinenti terreni come non coltivati, non curati e in cattive condizioni.
Il consulente tecnico d'ufficio qualificava “il fabbricato, sito in Via Tomba 87 - loc.Vecchiazzano,
Forlì (FC), identificato al Catasto di Forlì Fg. 256 mapp. 242”, come “articolato su due piani fuori terra con in aderenza una porzione di un fienile completamente crollato. Nel retro del fabbricato principale sono presenti due corpi di fabbrica presumibilmente adibiti a deposito o ricovero attrezzi privi di coperture con pareti parzialmente crollate, immobili inagibili. Il fabbricato principale, ex fabbricato rurale, dichiarato catastalmente collabente, come si nota dal rilevo fotografico, versa in uno stato di manutenzione molto scadente, risulta fatiscente e pericolante con delle porzioni di pagina 7 di 18 muratura gravemente ammalorate e porzioni di copertura crollate, inoltre all'interno del perimetro sono cresciuti alberi e arbusti. Privo di ogni tipologia di impianti e utenze. Il fienile addossato sul fianco è completamente crollato tranne un angolo. I servizi sul retro sono anch'essi in condizioni di manutenzione molto scadente con parti di muratura portante crollate, la copertura completamente crollata, all'interno del perimetro sono cresciuti alberi e arbusti. La corte di pertinenza è costituita per la maggior parte da piante e arbusti. I terreni risultano, ad oggi, tutti coltivati a seminativo. Lo stato di conservazione del fabbricato e dei vari servizi è pessimo e si segnala la necessità di evidenziarne il pericolo di futuri crolli, per cui si consiglia di recintare l'area e di apporre segnaletica di interdizione dell'area. Trattandosi di un ex edificio rurale, la normativa lo classifica tra gli edifici non residenziali, per i quali è ammesso il cambio d'uso. Si accede alla proprietà tramite accesso carraio sulla strada comunale Via Tomba distante circa 100 m dal fabbricato principale. Dalla tavola si evince che il fabbricato principale è classificato A6.2 mentre i servizi non risultano tutti indicati (Sottozona
A6.2_ECP - Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio - Ambiti di significativo valore ambientale - Edifici conservati parzialmente - art.29_53 delle norme di RUE;
Sottozona A6.2 - Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio - Ambiti di significativo valore ambientale - art.29_53 delle norme di RUE). Per quanto concerne gli interventi edilizi ammessi per questi edifici o complessi non è possibile fare ampliamenti. In conclusione, è possibile recuperare solo la cubatura esistente all'atto dell'intervento” (cfr. consulenza Ing. Per_5 primo grado di giudizio).
Il terreno agricolo, identificato al Catasto Terreni di Forlì Fg. 256 mapp. 1-3-4, risultava da estratto in area agricola E6.4 (Sottozona E6.4 - Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico-culturale - Ambiti della collina - art.100 delle norme di RUE).
Il consulente Ing. dava atto che sia nella perizia giurata del geometra del 13.4.2015 Per_5 Per_3 sia in quella del geometra del 2018 tali terreni erano descritti come destinati a seminativo, ma Per_4 incolti ed abbandonati.
Dal confronto tra le tre valutazioni estimative si evince chiaramente che sia il fabbricato sia i terreni agricoli sono stati descritti nelle loro qualità e caratteristiche in modo uniforme ed identico dai tre tecnici ( e , sia con riferimento alla loro identificazione catastale e Per_3 Per_4 Per_5 destinazione sia in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e allo stato di manutenzione e conservazione.
Conseguentemente, non può ravvisarsi alcuna falsa rappresentazione della realtà nella formazione del consenso dell'alienante, in quanto la perizia giurata del geometra – confermata sul punto da Per_3
pagina 8 di 18 quella del geometra e dal consulente tecnico d'ufficio ing. - indicava esattamente Per_4 Per_5
l'effettiva condizione dei luoghi e le qualità dei beni sia negli aspetti positivi (zona pianeggiante pedecollinare;
area di particolare pregio ambientale e storico culturale) sia in quelli negativi (fabbricato fatiscente, parzialmente crollato ed anzi pericoloso per la sicurezza degli altri e terreni agricoli ad uso seminativo incolti ed abbandonati).
Priva di riscontro probatorio è rimasta invece l'allegazione difensiva dell'appellante secondo cui i terreni agricoli nel 2015 fossero coltivati: la circostanza, a dire dell'appellante, comprovata dall'immagine storica estrapolata da Google Heart risalente all'anno 2015 (all.3 CTP geometra
, riportata in forma dubitativa dallo stesso tecnico di parte, è stata smentita dalla Per_4 documentazione fotografica e da un'immagine tratta da Google Earth allegata alla perizia giurata del geometra del 13.4.2015 ed in ogni caso non è stata in alcun modo provata nel presente Per_3 giudizio da sebbene il relativo onere incombesse sul predetto. Parte_1
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonchè l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass.Sez. 2, n. 5429 del 13/03/2006; Cass. Sez. 3 -
n. 23409 del 27/07/2022 ).
Né tale onere poteva e può essere assolto mediante un'indagine del consulente tecnico d'ufficio o la raccolta di prove testimoniali da parte dell'ausiliario del giudice, come pure sembra aver richiesto l'appellante tramite il proprio consulente di parte.
Occorre dunque verificare se tali qualità siano state adeguatamente valutate dai contraenti in sede di determinazione del prezzo di vendita e se, in ogni caso, un eventuale errore nella stima del valore di mercato del bene configuri un errore rilevante quale causa di annullamento del contratto.
Ed invero, a fronte di una condivisa e pienamente sovrapponibile descrizione delle caratteristiche del bene, assai divergente è stata la stima del valore di mercato della quota indivisa di Controparte_6 quantificata dal geometra in euro 30.000,00 e dal dott. in euro 121.000. Per_3 Per_4
Il consulente tecnico d'ufficio, adottando il criterio del “Valore di Mercato”, secondo gli IVS (Standard
Valutativi Internazionali) - condiviso dai consulenti di parte (tra i quali lo stesso geometra - Per_4 ossia “mediante comparazione diretta (procedimento sintetico monoparametrico), sulla base di un
Valore Unitario Ordinario riferito ad informazioni acquisite direttamente a livello locale (dagli intermediari di compravendita locali), da listini immobiliari di agenzie dell'intermediazione immobiliare e da riviste specializzate, da fonti istituzionali (Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio – OMI), tenuto conto del Comune, dell'ubicazione nell'ambito del territorio pagina 9 di 18 e dell'età dell'immobile”, ha stimato il valore di mercato complessivo degli immobili collabenti in euro
78.000,00.
Egli, infatti, come precisato all'esito delle osservazioni dei consulenti di parte che ha parzialmente accolto, ha evidenziato e documentato (mediante stralci di vendite di beni analoghi e pubblicità provenienti da varie agenzie immobiliari) di aver operato la media dei valori unitari desumibili dalle compravendite di immobili simili nella medesima zona, ricavando il valore medio pari a €/mq 221,75.
Considerato che il fabbricato per cui è causa era in stato conservativo peggiore rispetto ai beni individuati come termine di paragone, in quanto “da demolire totalmente e ricostruire”, ha poi operato una riduzione del 10% per un valore medio di €/mq 199,575, determinando un valore complessivo dell'immobile pari a € 77.824,00, tenuto conto della superficie complessiva di 389,92 mq (il valore ordinario è stato infatti corretto per le differenze che l'immobile oggetto di stima presenta rispetto alle caratteristiche medie dei fabbricati dei quali sono note le quotazioni, differenze apprezzate con coefficienti di differenziazione per la qualità edilizia, lo stato di manutenzione, la fruibilità e funzionalità, la dimensione).
Anche procedendo alla determinazione del prezzo di mercato mediante il criterio di stima del valore di trasformazione, l'utilizzo di un valore medio dell'immobile in ottimo stato quale €/mq 2.000,00 ed il costo medio “orientativo” di costruzione in provincia di Forlì-Cesena dato dalla CCIAA pari a €/mc
412,09 hanno consentito al consulente ing. di pervenire al medesimo risultato, tenuto conto di Per_5 un'altezza di piano pari a 3,65 metri, del conseguente valore di costruzione pari a €/mq 1504,13 arrotondato a €/mq 1500,00, dei costi delle pratiche burocratiche oltre a competenze tecniche per la progettazione, direzione lavori, progettazione e DL impianti, coordinamento della sicurezza, autorizzazioni allo scarico, aggiornamento catastale per un'incidenza pari a € /mq 200.
Tale stima, come aggiornata all'esito delle osservazioni di parte, non è stata sostanzialmente contestata,
a differenza di quella concernente i terreni agricoli, in relazione alla quale l'appellante anche in sede di gravame ha chiesto la rinnovazione della valutazione estimativa mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio o la richiesta di chiarimenti/integrazioni.
Il consulente, nella determinazione del valore unitario per ettaro per i terreni oggetti di stima, ha attinto, oltre che a valori già noti allo stesso, per trattazione di terreni posti nel medesimo territorio, ai valori indicatigli da operatori nel settore delle compravendite immobiliari (agenzie immobiliari, ecc.) nonché,
a completezza della raccolta di informazioni ai valori espressi dai Valori Agricoli Medi della provincia di Forlì-Cesena.
Poiché dai documenti agli atti (perizia giurata con relativa documentazione fotografica) e Per_3 da quanto riportato nella perizia del geom. i terreni risultavano in stato di abbandono, ha Per_4
pagina 10 di 18 considerato “i valori di riferimento per terreni agricoli a “coltivo abbandonato”: •VAM (Valori
Agricoli Medi) anno 2015 Pubblicazione sul BUR n.72 del 01/04/2015, regione agraria “4”/”5”/”9”,
€/ha 5.000 7. 000,00; Valori agricoli medi determinati dalle Commissioni provinciali per l'anno
2015 in attuazione dell'articolo 25 della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 (regione agraria “2”/”4”, €/ha
5.000 7.000,00)”. Dalla ricerca sopra descritta ha individuato un valore unitario medio, per ettaro, che fa riferimento a terreni simili pari a €/ha 6.000; moltiplicando tale valore per gli ettari pari a
33.650,00 mq foglio 256 particella 1, 2476 mq per foglio 256 particella 3 e 50010 mq per foglio 256 particella 4”, stimando il valore di mercato complessivo dei terreni in € 50.000,00.
Ad avviso dell'appellante, l'errore del consulente tecnico d'ufficio, identico a quello in cui era incorso il geometra e che aveva poi viziato il consenso dell'alienante Per_3 Controparte_6 insisterebbe proprio nella qualificazione dei terreni agricoli come fondi a “coltivo abbandonato”, non come “seminativo” con valore pari a 14.000,00 euro, ottenuto sottraendo dal valore OMI relativo a terreni destinati a seminativo nella provincia di Forlì, pari ad euro 18.000,00 all'ettaro, l'importo di euro 4.000,00 necessario ai lavori di pulizia generale e dagli infestanti, concimazione, aratura e semina.
Giova tuttavia osservare che la stima dell'ing. come già quella del geom. si è basata Per_5 Per_3 sulla reale qualità dei fondi agricoli al momento della stipula del contratto, quando erano “non coltivati e da ripristinarsi”, come attestato anche dalla documentazione fotografica e dall'immagine tratta da
Google Earth del 2014-2015 allegate all'istanza rivolta al Giudice Tutelare di autorizzazione alla vendita del bene, a nulla rilevando – come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità - le qualità future.
E proprio in piena conformità allo stato dei luoghi e alla possibilità di un ripristino della coltivazione nei fondi oggetto di causa, il consulente tecnico d'ufficio ha qualificato il terreno come “coltivo abbandonato” e non “incolto sterile”, per il quale il Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n.72 del 1.4.2015 – richiamato anche dai tecnici dell'appellante quale oggettivo metodo di riferimento per la stima dei terreni agricoli - ha indicato un valore assai inferiore di euro 3.000,00 rispetto al coltivo.
Tenuto conto che i valori agricoli medi OMI distinguono i terreni in “seminativo”, “incolto abbandonato” e “incolto sterile”, con conseguente stima rispettivamente in euro 30.000, euro 7.000 ed euro 3000, la Corte ritiene che il consulente tecnico d'ufficio ing. abbia correttamente stimato il Per_5 valore del fondo agricolo venduto, avendo operato in piena aderenza alla reale situazione di fatto
(coltivo abbandonato e non certo seminativo, pur se suscettibile con opportune opere di ripristino di diventarlo) al momento della stipula del contratto, ai valori agricoli medi OMI che distinguono tra
“coltivo” pur abbandonato e “incolto sterile”, nonché alle quotazioni delle compravendita immobiliari similari - criteri metodologi pienamente condivisi anche dai consulenti di parte. pagina 11 di 18 La presenza di possibili terre contaminate, discariche abusive e fanghi inquinanti riportate da tutti i notiziari locali nel 2004 (scandalo Laghi-Bonavita), in mancanza di dati di bonifiche eseguite nei terreni in oggetto fino al 2015-2016, ad avviso del consulente, aveva poi sicuramente messo in cattiva luce la qualità del terreno, della intera zona e scoraggiato la richiesta di mercato ed il suo valore.
Il valore dell'intera proprietà dei terreni e fabbricati collabenti era dunque pari a € 128.000,00. Ad esso il consulente tecnico d'ufficio ha applicato una riduzione del venticinque per cento, con conseguente stima in euro 50.000,00 della quota di comproprietà al cinquanta per cento spettante a CP_6
essendo il fabbricato e il podere una proprietà indivisa e non essendo il valore di mercato di
[...] facile determinazione, come desumibile dall'esito negativo delle pregresse proposte contrattuali avanzate fin dal 2009.
In proposito, a fronte delle contestazioni svolte sul punto dal consulente di parte attrice-appellante, occorre evidenziare, in primo luogo, che la stessa difesa di ha confermato il Parte_1 deprezzamento subito dal bene in quanto quota indivisa, sottolineando anche nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. in sede di appello che “sin dall'inizio, poi, si è avuto modo di ribadire che la vendita di metà di un compendio indiviso ed indivisibile come quello in comproprietà tra le parti in causa è contraria ai principi di cui all'art.720 cc ed è lesiva del valore del bene nella sua interezza. L'unico modo per ricavare il giusto prezzo del podere per cui è processo, dopo una accurata stima sarebbe stato metterlo in vendita intero e dividere poi equamente il ricavato tra i comproprietari”.
In secondo luogo, è pacifico e documentale che già nel 2009 e prima della sottoposizione di
[...] alla misura dell'amministrazione di sostegno l'alienante avesse incaricato l'agenzia CP_6 immobiliare Tecnocasa di Forlì della vendita del complesso dei beni, proponendo un prezzo di vendita di euro 40.000,00 per la sua quota indivisa.
Successivamente alla nomina dell'amministrazione di sostegno, a fronte della effettiva difficoltà nella gestione del podere, l'Avv. – sul cui operato l'appellante non ha svolto alcuna contestazione - CP_5 chiedeva al Giudice Tutelare l'autorizzazione per poterlo porre in vendita.
Dopo diversi anni in cui il bene era rimasto privo di acquirenti (dal 2009 al 2015), il nipote del beneficiario, , avanzava una proposta di acquisto per la quota del 50% del predetto Controparte_1 bene al prezzo di €. 28.000,00.
Il Giudice Tutelare, previo esame della perizia giurata redatta dal Geom. di Forlì su Persona_3 incarico dello stesso alienante (valore di stima del bene, nella sua interezza, pari ad euro 60.000,00), valutava positivamente l'alienazione e concedeva l'autorizzazione. esercitava dunque il legittimo diritto di prelazione con corresponsione della Persona_1 somma stabilita e dovuta a , quale comproprietario. Controparte_6
pagina 12 di 18 Se dunque è verosimile che la vendita del bene nella sua interezza avrebbe potuto consentire un guadagno superiore all'alienante, è altresì pacifico e documentale che nella fattispecie in esame la comproprietaria, esercitando legittimamente un suo diritto, non aveva inteso vendere anche la quota di sua proprietà, laddove la divisione giudiziale dei fondi, finalizzata a consentire una eventuale vendita a prezzi più vantaggiosi, avrebbe necessariamente comportato maggiori esborsi anche a carico di
[...]
e, come tale, evidentemente non è stata valutata necessaria o opportuna né dallo stesso CP_6 beneficiario prima della sottoposizione all'amministrazione di sostegno nè successivamente dall'avv. CP_5
Il Giudice Tutelare ha poi autorizzato la vendita della quota indivisa, ritenendo congrua sia l'operazione nel suo complesso sia la relativa valutazione estimativa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene pienamente condivisibile la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio ing. e non necessaria la rinnovazione o l'integrazione di tale Per_5 accertamento tecnico, in quanto condotto nel pieno contraddittorio tra le parti, con parziale accoglimento delle osservazioni dei consulenti di parte, esente da vizi di natura logico- giuridica ed espletato in conformità alle effettive qualità intrinseche ed estrinseche del bene, laddove la perizia di parte del geometra ha operato un riferimento, pur puntuale ed analitico, a potenzialità future Per_4 degli immobili, non presenti tuttavia al momento della stipula del contratto, come dallo stesso pacificamente ammesso (lo stesso geometra ha evidenziato nella sua valutazione estimativa “le Per_4 potenzialità” e la “possibile destinazione” del bene, pur descrivendo contestualmente le effettive e diverse qualità del bene in maniera del tutto coincidente a quanto riferito dal geometra e poi Per_3 dall'ing. . Per_5
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte esclude che l'alienante sia incorso in un errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione, giuridicamente rilevante quale causa di annullamento del contratto. Ed invero, in primo luogo, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà, essendo ben chiaro all'alienante e al suo amministratore di sostegno che la compravendita riguardava un fabbricato fatiscente e terreni agricoli incolti ed abbandonati, pur posizionati in una località di pregio e ricadenti in un'area di valore ambientale e culturale, ma interessata dalla possibile presenza di una discarica di rifiuti.
In secondo luogo, il prezzo finale di vendita è stato determinato dai contraenti in euro 28.000,00 in considerazione dell'esito negativo della proposta contrattuale effettuata fin dal 2009, tramite l'agenzia immobiliare, al prezzo di euro 40.000,00 sostanzialmente corrispondente al valore di mercato di euro
50.000,00 ritenuto congruo dal consulente d'ufficio, all'esito di un accertamento motivato, analitico e pagina 13 di 18 condiviso dalla Corte. Dunque, anche sotto tale profilo, non si ravvisa alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma il concreto esercizio della propria autonomia contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che “i concetti di prezzo pattuito e valore commerciale di mercato non coincidono: il prezzo di vendita si sostanzia nella somma di denaro in ordine alla quale le parti si sono accordate per addivenire alla produzione dell'effetto traslativo;
il valore di mercato corrisponde alla stima più adeguata rispetto agli interessi dell'acquirente e del venditore, ottenibile sul mercato in una data specifica ovvero nel preciso istante in cui è stata effettuata la valutazione dell'immobile a cui si riferisce. Mentre il prezzo costituisce l'esito dell'accordo raggiunto dalle parti, qualunque esso sia, il valore di mercato si estrinseca nell'effettivo pregio del cespite” (Cass.Civ.Sez.2
n.32536/2022).
Conseguentemente, come sottolineato dalla Corte di Cassazione e come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si
è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio” (Cass. Civ. n.5139/2003; Cass. Sez. 2, n. 20148 del 03/09/2013; Cass. Sez. 2 - ,
n. 29010 del 12/11/2018).
Difettano dunque i requisiti della falsa rappresentazione della realtà e dell'essenzialità.
In ogni caso, non può assolutamente ritenersi che il dedotto errore fosse riconoscibile dall'altro contraente, posto che la zia acquirente – analogamente all'alienante – ha fatto affidamento sulla valutazione estimativa contenuta nella perizia giurata redatta dal geometra incaricato dal venditore, sull'operato dell'amministratore di sostegno e sull'autorizzazione alla vendita concessa dal Giudice
Tutelare.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la zia, essendo comproprietaria, con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere il reale stato dei luoghi vale a confermare, come unanimemente riconosciuto da tutti i tecnici, che anche l'acquirente era ben consapevole che il fabbricato era fatiscente e i terreni agricoli incolti.
pagina 14 di 18 Il primo motivo di appello è dunque infondato sia in relazione alla richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sia con riguardo alla sussistenza di un errore sulla qualità del bene rilevante quale causa di annullamento.
7. Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha rigettato anche la domanda subordinata di rescissione per lesione ai sensi dell'art.1448
c.c., ritenendo erroneamente che difettasse la prova dello stato di bisogno e dell'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente, che invece erano documentali e pacifiche;
condividendo in modo altrettanto erroneo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, aveva escluso la presenza di una lesione ultra dimidium, che invece si era verificata posto che la quota indivisa valeva 121.000,00 o, anche nell'ottica del consulente tecnico d'ufficio, almeno 64.000,00.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: l'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni;
pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15338 del 12/06/2018).
Orbene, l'attore-appellante non ha assolto all'onere di provare la sussistenza di tali elementi costitutivi ed anzi dai documenti prodotti si evince che al momento del decesso residuavano ancora euro
14.124,45, necessari ad estinguere alcuni debiti del de cuius (rendiconto finale, redatto dopo la morte di
, avvenuta in data 19.08.2017 sub doc.D fasc. , laddove durante la vita del Controparte_6 Per_1 beneficiario non si era mai reso necessario ridurre le spese di mantenimento del predetto (che pur risiedeva in una casa di cura con rette elevate) in considerazione di paventate difficoltà economiche, essendo proprietario di altri beni immobili e di altri redditi. Controparte_6
Certamente non vi è alcuna allegazione specifica né alcun riscontro probatorio circa il nesso di causalità tra le difficoltà economiche del predetto e la decisione dell'amministratore di sostegno di addivenire alla vendita oggetto di causa, essendo al contrario pacifico e documentale che il beneficiario, durante la sua vita e anche prima della sottoposizione alla misura dell'amministratore di pagina 15 di 18 sostegno, aveva messo in vendita anche altri immobili di sua proprietà, progetto proseguito dall'amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare in relazione a ciascun atto dispositivo.
Tali elementi conducono ad escludere altresì il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno da parte dell'acquirente, che – come dianzi riferito – analogamente all'alienante ha fatto affidamento sull'operato dell'amministratore di sostegno e sull'autorizzazione del giudice tutelare.
Già la carenza di tali requisiti esclude l'accoglimento della domanda di rescissione e del secondo motivo di appello.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure “ad ogni modo si osserva che nemmeno consta la sussistenza del requisito della lesione oltre la metà. Infatti la vendita del 50% della proprietà del terreno e relativi immobili collabenti è avvenuta per il prezzo di 28.000 ed il consulente tecnico d'ufficio con elaborato motivato in maniera logica è pervenuto alla conclusione che il valore della quota di proprietà in titolarità del venditore fosse di 50.000 euro”.
Da tali considerazioni discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
8. Con il terzo motivo di appello, censura il rigetto dell'azione di Parte_1 arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c., laddove il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale ribadito anche dalla Suprema Corte nella sentenza del 15-10-2015, n. 20871, secondo cui la domanda è ammissibile soltanto allorquando l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ipotesi effettivamente verificatasi nel caso di specie in quanto “il contratto di compravendita si basa su una perizia giurata fuorviante”.
I presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
L'art. 2042 c.c. dispone che la domanda è improponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Dunque, la norma stessa preclude l'esercizio dell'azione, laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass.
16340 del 2002), illustrata anche nella sentenza citata dall'appellante (Cass.20871/2015), “l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni pagina 16 di 18 fondate su titolo negoziale o di altro genere. E', bensì, vero, poi, che il danneggiato può proporla, in via subordinata, quando l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. n. 4492 del 2010; n. 6295 del 2013); ma tale principio, invocato dal ricorrente, non opera nè quando la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, è stata rigettata per l'assenza di prove sufficienti all'accoglimento, nè quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non è stata più coltivata dall'interessato (Cass. n. 8020 del
2009; n. 6295 del 2013)”.
Dunque, l'azione ex art.2041 c.c. è ammissibile solo quando l'azione tipica dia esito negativo non perché infondata nel merito ma per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento.
Nel caso di specie, poiché la domanda principale è stata rigettata per infondatezza, non è ammissibile il rimedio di cui all'art. 2041 c.c., di tal che anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
9. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., non essendo stata provata la colpa grave o la mala fede nell'aver agito in giudizio.
10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. anche nel giudizio di appello,
[...] deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del presente grado nei Parte_1 confronti di tutti gli eredi di . Persona_1
11. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro la sentenza 1186/2021 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Forlì il 29.11.2021; condanna alla rifusione, a favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_4 presente grado di appello, che liquida in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
condanna a rifondere complessivamente a favore di , Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite del presente grado di appello, che liquida in Controparte_2 Controparte_3 euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
pagina 17 di 18 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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