Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8760/2022 promossa
DA
AVV. C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, viale Parte_1 C.F._1
Monte Nero n. 17 presso lo studio dell'Avv. Guido Palmieri che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di riassunzione e di costituzione di nuovo difensore depositata in data 14.3.2024;
ATTORE/RIASSUMENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi residenti in [...] ed ivi elettivamente C.F._3
domiciliati in via Nino Bixio n. 1 presso lo studio dell'Avv. Fabio Fecchio che li rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI/RIASSUNTI
Oggetto: Risarcimento danno da reato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 13.1.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'AVV. Parte_1
“Voglia il tribunale di Monza
- Accertata la falsa testimonianza messa in atto dai coniugi il 18 ottobre 2017 nel procedimento penale r.g.n.r. 4990/2015 condannarli al risarcimento del danno nella misura di 200.000 euro ognuno o alla somma di Giustizia, ed in particolare anche per aver testimoniato che le cause per le parcelle richieste dall'avvocato erano già state pagate, per aver negato il conferimento del mandato Parte_1
pagina 1 di 16
- Accertata la calunnia consistita nell'accusare l'avvocato di avere falsificato i Parte_1
documenti bozze di contratto preliminare, condannare al risarcimento del danno pari ad euro 100.000
o alla somma di Giustizia.
- Con vittoria di spese legali”.
PER E Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale
- accertare e dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande attoree per litispendenza del presente giudizio con quelli n. 4385/2020 R.G. e n. 2521/2022 R.G. entrambi del Tribunale di Monza
(che, nelle more, sono stati, peraltro, definiti con sentenze passate in giudicato) nonché n. 47302/2021
RG del Tribunale di Milano e, per l'effetto, cancellare la causa del ruolo, come meglio dedotto in atti;
In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale
- accertare e dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande avanzate dall'attore per l'effetto del giudicato esterno costituito dalle sentenze pronunciate della Corte d'Appello di Milano n.
2850/2018 e n. 668/2020, nonché dalle sentenze emesse dal Tribunale di Monza n. 2007/2021 (n.
4385/2020 R.G.) e n. 2408/2023 (2521/2022 R.G.) e, comunque, per tutte le ragioni meglio dedotte in atti;
Nel merito
- rigettare tutte le domande avanzate dall'avv. con l'atto di citazione in esame poiché Parte_1
improcedibili e/o inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, come meglio esposti in atti;
In ogni caso
- condannare l'avv. a versare in favore degli odierni convenuti una somma, da Parte_1
determinarsi in via equitativa e/o ritenuta di giustizia, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni attoree e riportate dai convenuti nei propri atti poiché sconvenienti e/o offensive, assumendo ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento che si riterrà opportuno;
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014;
In via istruttoria:
pagina 2 di 16 - senza inversione dell'onere probatorio, si richiamano le deduzioni e richieste di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate in atti”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2022 l'Avv. ha convenuto in giudizio i Parte_1
coniugi ed al fine di ottenere il risarcimento dei danni non Controparte_1 Controparte_2 patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di € 200.000,00 cadauno, asseritamente subiti a seguito della falsa testimonianza asseritamente da essi integrata in data 18 ottobre 2017, nel procedimento penale R.G.N.R. 4990/2015, per aver affermato che le parcelle richieste ed emesse a loro carico dall'odierna parte attrice erano già state pagate, per aver negato il conferimento del mandato per la redazione di un contratto preliminare e la sua risoluzione, per avere attribuito la paternità del contratto preliminare al rag. e per avere falsamente riferito delle ragioni della rottura dei rapporto CP_1
intercorsa con il legale.
Nell'imputare, inoltre, a loro carico di averlo falsamente accusato di avere falsificato i documenti- bozze del contratto preliminare, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale arrecatogli per la complessiva somma di € 100.000,00.
Nel costituirsi in giudizio i coniugi hanno dedotto ed eccepito, nell'ordine: Parte_2
- la necessità di sospendere il presente giudizio ex artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p., ovvero ex art. 337
c.p.c., in attesa della definizione del procedimento RGNR 4990/15, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza n. 630/2022 della Corte d'Appello di Milano
- la litispendenza con i procedimenti RG n. 4385/2020 e n. 2521/2022 precedentemente instaurati dall'attore innanzi a questo Tribunale e con il procedimento RG n. 47302/21 autonomamente instaurato presso il Tribunale di Milano;
- l'improcedibilità per il giudicato esterno costituito dalle sentenze n. 2850/2018 e n. 668/2020 emesse dalla Corte di Appello di Milano;
- la plateale infondatezza nel merito di tutto quanto troppo genericamente contestato insistendo, quindi, per il rigetto delle domande e la condanna dell'Avv. ai sensi dell'art. 96, Pt_1
comma 3, c.p.c..
In prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed a quella del 15.5.2023, eccepita dai convenuti l'inammissibilità della terza memoria depositata dall'attore e dei documenti allegati, su concorde richiesta delle parti la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 14.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 12.1.2024, essendo stata data esecuzione nelle more alla pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dalla professione legale-forense inflitta all'avv. nel Parte_1
pagina 3 di 16 procedimento penale n. 1576/2015 R.G.N.R., il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto con la costituzione in giudizio di parte attrice per mezzo dell'Avv. Guido Palmieri.
Infine, all'udienza cartolare del 13.1.2025, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Prima di esaminare l'effettiva fondatezza della domanda risarcitoria proposta in questa sede, sempreché sia possibile superare tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, occorre dare atto dell'inammissibilità del deposito della memoria di replica effettuato da parte attrice solo in data
4.4.2025.
In tal senso, non considerandosi nel calcolo il giorno dell'udienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 155, comma 1 c.p.c., secondo cui “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”, ed iniziando quindi il calcolo dal giorno successivo, 14.1.2025, il primo termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali è venuto a scadere venerdì 14.3.2025 mentre quello successivo di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica è venuto a scadere il giovedì 3 aprile 2025 sicché il deposito avvenuto il giorno successivo non può in alcun modo ritenersi tempestivo.
Alla tardività del deposito consegue che il Tribunale non la può minimamente prendere in considerazione sicché non se ne farà alcun cenno in questa sede.
Ciò detto, il presente procedimento si inserisce nel contesto di un ampio ventaglio di azioni già precedentemente instaurate dall'Avv. nei confronti dei propri ex clienti, tutte relative Parte_1
alla vicenda c.d. Is Molas, per effetto della quali quest'ultimo ha chiesto al Tribunale, previo accertamento che nell'ambito del primo grado del procedimento penale n. 4990/2015 R.G.N.R.
e avrebbero commesso i reati di falsa testimonianza e/o di Controparte_1 Controparte_2
calunnia a proprio carico, la loro condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito, per di più quantificato in svariate centinaia di migliaia di euro.
Ciò non di meno, come giustamente osservato dalla difesa dei convenuti e come evincibile dal documento n. 10m prodotto dai convenuti, sussiste(va) un rapporto di litispendenza (in realtà più esattamente di continenza) tra il presente giudizio e, anzitutto, quello n. 4385/2020 RG instaurato innanzi a questo stesso Tribunale con atto di citazione notificato in data 10/06/2020 e volto ad accertare
“i convenuti responsabili (…) del reato di calunnia (…) e di falsa testimonianza” asseritamente commessi nell'ambito di “tre processi penali, due archiviati in danno di (n. 13728/11 e n. Pt_1
3909/16 R.G.n.r.ndr), uno invece divenuto processo penale sempre in danno di in veste di Pt_1
pagina 4 di 16 imputato, poi addirittura ingiustamente condannato in primo grado (e, dunque, quello n. 4990/2015
R.G.n.r. ndr)”, avendo l'odierno attore anche ivi dedotto, come poi effettuato in questa sede, delle asserite “differenti versioni” rese dal dott. in merito alle annotazioni presenti sulle tre bozze del Per_1
contratto preliminare (il quale, a suo dire, avrebbe personalmente redatto) e, pertanto, che i coniugi nel primo grado del procedimento penale n. 4990/2015 R.G.N.R., avevano commesso falsa Parte_2
testimonianza, il primo, dichiarando e, la seconda, confermando, che il contratto preliminare sarebbe stato, invece, redatto da (cfr. in tal senso il documento n. 10m, pagine 2 e 3). CP_1
Tale giudizio è stato definito con sentenza, ormai definitiva, n. 2007/2021 con la quale il Tribunale di
Monza ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione attorea, disposto la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni a dir poco sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte: “(…) per quanto riguarda la vicenda “Is Molas” la sentenza della corte d'appello penale, definitiva, stabilisce che non ha calunniato quella feccia, descrivendoli come mentitori e subornatori e subornati Pt_1
testimoni. Che poi la corte di cassazione abbia inventato ad hoc la sentenza 34637/2020, si tratta di una vera assurdità giuridica”, altresì condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenuti in quella sede dagli odierni convenuti.
In sede di legittimità l'avv. è stato anche condannato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a Pt_1 corrispondere la somma di € 2.000,00 in favore di ciascuna parte controricorrente (e precisamente da un canto, e unitamente ad , dall'altro) e CP_3 Controparte_2 Controparte_1 quella di € 1.000,00 ex art. 380 bis c.p.c. in favore della cassa ammende. (cfr. in tal senso i documenti n. 10o, 40 e 48).
Il medesimo rapporto di continenza è rinvenibile, a parere del Tribunale, anche con riferimento al procedimento n. 47302/2021 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di Milano nei confronti (tra gli altri) di in quanto volto ad accertare, per quanto di specifico interesse in questa sede, “1) il Controparte_2
fatto illecito di calunnia commesso con la denuncia del 13 maggio 2015 (e, dunque, con quella n.
4990/2015 R.G.n.r. ndr) nei confronti di colui che sapeva essere innocente, avendo simulato prove della colpevolezza e dissimulato le prove dell'innocenza; [..] 3) il fatto illecito consistito nel testimoniare falsamente al processo penale r.g.n.r. 4990/2015, sempre per il medesimo scopo” (cfr. in tal senso il documento n. 10l.1 prodotto dai convenuti).
Tale giudizio, nelle more del presente e, precisamente, con provvedimento emesso in data 18.12.2024,
è stato dichiarato estinto ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (cfr. in tal senso il documento n. 50 prodotto dai convenuti) sicché la questione può ritenersi definitivamente assorbita.
Il terzo procedimento in rapporto continenza con il presente è rappresentato da quello n. 2521/2022
R.G. instaurato innanzi a questo stesso Tribunale con atto di citazione notificato ai coniugi Parte_2
pagina 5 di 16 in data 8/4/2022 in quanto volto ad accertare “i fatti di calunnia e mendacio commessi in solido” da questi ultimi all'udienza del 16/03/2017 nel giudizio civile c.d. Is Molas 2 nell'ambito del quale avevano entrambi affermato la paternità del contratto preliminare in oggetto in capo al rag. (cfr. CP_1
in tal senso il documento n. 10n prodotto dai convenuti).
Ebbene, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. una tale richiesta (ovverosia l'accertamento della falsa testimonianza) è stata dall'attore estesa anche alle dichiarazioni/affermazioni rilasciate dai medesimi coniugi all'udienza tenutasi in data 18/10/2017 nel procedimento penale n. 4990/2015
R.G.N.R. [cfr. in tal senso il documento n. 32 prodotto dai convenuti e, in particolare, le seguenti affermazioni riportate al secondo capoverso di pagina 1: “per la vicenda Is molas non esiste alcun
“giudicato”, né sulla testimonianza del 16 marzo del 2017 (in sede civile, r.g. 6158/2016) e neppure sulla testimonianza in sede penale (18 ottobre 2017 r.g.n.r. 4990/2015), giacché, per sostenerlo, sarebbe necessario trovare una causa iniziata (in primo grado) dopo quelle date”] tant'è vero che, contestatagli la novità dagli odierni convenuti, l'Avv. ha provveduto a notificare loro l'atto di Pt_1
citazione introduttivo del presente giudizio, rilevando egli stesso a pagina 1 che “è pendente causa con i convenuti iscritta a ruolo generale del Tribunale di Monza r.g. 2521/2021 – assegnata al giudice
Maddalena Ciccone. Con la memoria istruttoria i convenuti sollevano una eccezione di novità della domanda con riguardo alla testimonianza dei due coniugi del 18 ottobre 2017. Si procede quindi a citarli in giudizio per la falsa testimonianza del 18 ottobre 2017 nel processo r.g.n.r. 4990/2015”).
Anche tale giudizio, nelle more del presente, è stato deciso con la sentenza n. 2408/2023, che non appare contestato in giudizio essere passata in giudicato, per effetto della quale il Tribunale di Monza ha integralmente rigettato le domande attoree, ivi inclusa quindi quella relativa all'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dei convenuti all'udienza tenutasi in data 18/10/2017 nel procedimento penale n. 4990/2015 R.G.N.R., non essendo stata documentata alcuna rinuncia successivamente effettuata in quella sede dall'Avv. alla domanda proposta con la memoria ex art. 183, comma Pt_1
6, n. 1 c.p.c. né, tanto meno, avendo il Tribunale rilevato in sentenza la novità di tale domanda e, quindi, espressamente pronunciato la sua conseguente inammissibilità (cfr. in tal senso i documenti n.
44 e 49 prodotti dai convenuti).
Se così è, e non pare esservi dubbio alcuno in proposito, su tale domanda (almeno quella fondata su tale asserita falsa testimonianza) non può effettuarsi in questa sede alcun ulteriore accertamento, contrastandovi i principi del giudicato ex art. 324 c.p.c., i quali impediscono che sulla medesima questione già decisa con sentenza ormai irrevocabile possa pronunciarsi una seconda volta.
Quindi, pur volendo soprassedere sulla circostanza per la quale sarebbe stato forse più opportuno che il presente giudizio fosse riunito quantomeno a quello portante il n. 2521/2022 R.G., l'unico che parrebbe pagina 6 di 16 essersi concluso con una pronuncia di merito indiscutibilmente suscettibile di passare in giudicato,
l'avvenuta precedente decisione della medesima questione non può che riverberarsi sull'ammissibilità della medesima domanda giudiziale riproposta in questa sede.
Ma anche volendo esaminare nel merito la domanda risarcitoria proposta, considerando autonomo da essa l'accertamento del reato di calunnia consistito nell'avere accusato l'avvocato di Parte_1
avere falsificato i documenti-bozze del contratto preliminare, e, quindi, apprezzare, preliminarmente,
l'effettiva commissione del reato di falsa testimonianza imputato dall'attore ad entrambi i convenuti
(unitamente, come detto, alle ulteriori allegazioni di calunnia che ne deriverebbero a proprio carico), una tale falsità è clamorosamente smentita dalla sentenza definitiva n. 2850/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Milano nel giudizio civile c.d. “Is Molas 2” (cfr. in tal senso i documenti n. 28b, 28c e 29a prodotti dai convenuti), essendosi ivi accertato che, rendendo interrogatorio libero all'udienza del
28/01/2009 nella causa civile n. 10364/2007 R.G., c.d. “Is Molas 1”, instaurata presso il Tribunale di
Monza dall'avv. nei confronti di il rag. , confermando di avere Pt_1 Controparte_2 CP_1
personalmente redatto il contratto preliminare, e la confermando la circostanza in sede di CP_2
interpello, non hanno commesso alcun illecito civile (nel caso di specie, mendacio), ovvero falsa testimonianza, essendo state ritenute le richieste fondate su “elementi probatori forniti dall'attore in primo grado incongruenti e finanche contraddittori” e, comunque, inidonei (perché indizi isolati, non
“plurimi, precisi e concordanti” come richiesto dalla giurisprudenza per assurgere a presunzioni probatorie) a dimostrare il conferimento dell'incarico all'avv. secondo il criterio di cui all'art. Pt_1
2967 c.c., con particolare riferimento alle tre bozze di preliminare prodotte (di cui la Corte Territoriale ha anche valorizzato le discrasie rispetto al modello e l'incompatibilità temporale con la CP_4
trasmissione del fax del 18 ottobre 2001 (cfr. in tal senso il documento n. 28b da pagina 15 a pagina
17).
D'altro canto, anche la domanda avanzata dall'avv. nei riguardi della finalizzata ad Pt_1 CP_2
accertare la propria prestazione professionale per la redazione di tale contratto è stata rigettata sia in primo grado, per effetto della sentenza n. 3213/2010 emessa dal Tribunale di Monza (cfr. in tal senso i documenti n. 15, 18, 19, 22 e 22a prodotti dai convenuti) sul presupposto “che il teste introdotto sul punto (dott. ndr) non ha potuto confermare, neanche in minima parte o in via CP_3 indiziaria, le deduzioni di parte attrice” (cfr. in tal senso il documento n. 18 prodotto dai convenuti), sia in secondo grado, per effetto della sentenza n. 668/2020, anche perché “la sola presenza nello studio dell'avv. di copia del preliminare in epoca imprecisata non vale a fondare un Parte_1
giudizio che sia stato lui a redigerlo, e ciò tanto in via generale, quanto in particolare in contesto che pagina 7 di 16 lo vede consegnatario di tutti i documenti in funzione della risoluzione del rapporto” (cfr. in tal senso il documento n. 22 prodotto dai convenuti).
Gli odierni convenuti si sono limitati a ribadire tali circostanze durante il loro esame, nella qualità di parti civili, tenutosi all'udienza del 18/10/2017 nel procedimento penale n. 4990/2015 R.G.N.R. e parte attrice, pur avendo riversato in atti un vero e proprio arsenale di documenti processuali senza però specificamente indicare e spiegare con dovizia di particolari la rilevanza di ciascuno di essi, si è limitata ad imputare loro una falsa testimonianza (oltreché la commissione di altri reati) che, per essere rilevante in questa sede e condurre ad un risarcimento del danno, avrebbe presupposto la prova, che gravava esclusivamente su parte attrice, sia di aver utilizzato gli specifici rimedi accordati in sede penale (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d)), nel caso in cui la falsa testimonianza avesse determinato un effettivo sviamento dell'attività giudiziaria, sia che il giudizio nel corso del quale era stata resa avesse subito un deviamento dell'attività processuale.
Ma vi è di più.
Come, infatti, giustamente osservato da codesto Tribunale con la sentenza n. 2408/2023, “la responsabilità aquiliana presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso;
b) l'ingiustizia dello stesso;
c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva); d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa del soggetto agente, senza che sia configurabile una colpa “in re ipsa” (Cass. n.2340 del 26/01/2022).
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo, cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia.
Sotto il profilo generale si osserva, poi, che è posta a carico dell'attrice la prova dell'evento, del danno e del nesso di causa tra evento di danno e condotta attiva od omissiva del danneggiante, la verifica del nesso di causalità materiale tra condotta (attiva od omissiva) ed evento, regolata dagli artt.40 e 41 c.p., dovendo essere valutata secondo lo standard gnoseologico della preponderanza dell'evidenza o “del più' probabile che non”.
La Suprema Corte di Cassazione ha poi ulteriormente precisato che: “Ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente; occorre quindi dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai pagina 8 di 16 fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa -conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero - in assenza di tali leggi - in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico, dovendo - in quest'ultima ipotesi - considerarsi che non vi è piena coincidenza nel regime probatorio dell'accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più' probabile che non', ispirato al criterio della normalità causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio' che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza” (cfr. in tal senso Cass. Civ., 24/05/2017 n.13096)”.
Orbene, nel caso di specie, nel proprio atto di citazione l'Avv. al fine di supportare la Pt_1
fondatezza della domanda risarcitoria proposta, si è limitato a riportare le seguenti allegazioni, che si ritiene opportuno riportare per esteso: “Noi sappiamo ormai per certo che riguardo alle annotazioni del dr sulle bozze del contratto preliminare redatto dall'avvocato esistono differenti Per_1 Pt_1
versioni:
(1) La prima, quella rilasciata nella dichiarazione scritta del 15 settembre 2008 (DOC.10) all'agenzia investigativa “il segugio”: riconosce le annotazioni (solo le sue, quindi alcune tra quelle rinvenibili sui contratti) delle tre bozze di contratto preliminare che gli vengono mostrate sulla base delle copie estratte dal fascicolo di causa r.g. 10364/2007 (DOC.13).
(2) Poi la testimonianza avanti al tribunale di Monza, causa r.g. 10364/2007 tra l'avvocato
[...]
e la (DOC.3) quando testimoniando falsamente non ha riconosciuto le sue Pt_1 Controparte_2
annotazioni per via del carattere stampatello non gli riescono comprensibili.
(3) Esiste una terza versione, costruita dal suo legale, quella per la quale non avrebbe falsamente testimoniato, sostenuta da argomentazioni speciose nella comparsa di costituzione nella causa r.g.
6158/2016 (DOC.4.1), ribaltate con l'atto di appello (DOC.4.2), ove per la prima volta compare l'illeggibilità della grafia, mentre dal verbale di causa risulta solamente che la grafia non gli riesce comprensibile in quanto in carattere stampatello.
(4) Esiste poi la confessione del 9 marzo 2017 nella causa r.g. 6158/2016 (DOC.5) una confessione in cui riconosce come proprie le annotazioni a margine del contratto preliminare.
(5) Con la confessione del 9 marzo 2017, essendo la prova provata della falsa testimonianza, il dr sostiene una nuova versione, e ciò nell'atto di appello (DOC.6) avverso la sentenza Per_1
pagina 9 di 16 1716/2017 nella causa r.g. 6158/2016, ovvero che durante la testimonianza gli sarebbe stata mostrata una copia non leggibile del contratto preliminare.
(6) La nuova versione è quella che il dr sostiene nel corso dell'interrogatorio in sede penale Per_1
(DOC.8), una versione che non ha alcun riscontro nei fatti, e negli atti precedenti all'appello dell'estate del 2017, ed è anzi contraddetta dal verbale della causa in cui ha testimoniato.
Tutto ciò funziona da premessa per comprendere la falsa testimonianza dei due coniugi convenuti
(DOC.8), falsa testimonianza che, senza perdersi nei dettagli si rinviene anzitutto nell'affermare di avere sempre pagato le parcelle, il che non è vero (dossier di sentenze che smentiscono queste affermazioni, DOC.9), sia sull'origine dei conflitti imputabili, dopo il rifiuto dell'avvocato
[...]
di assisterli (doc.10), alla stessa, autrice di un esposto a dir poco calunnioso, sorretto Pt_1 CP_2 dalla testimonianza ancora una volta falsa (DOC.11); altro che “abbiamo sempre agito in difesa”, come proclamano i mentitori: furono i primi a mettere in atto il contenzioso, e tra questi prima di tutti fu proprio la La testimonianza è falsa soprattutto con riguardo alla conoscenza del dr , è CP_2 Per_1
falsa con riguardo alle modalità incredibili di avvenuta conoscenza del nome, ed è falsa con riguardo al conferimento dell'incarico per la redazione del contratto e anche al conferimento dell'incarico per la sua risoluzione, ed è falsa – infine, o ultimo ma non ultimo – per l'affermazione della paternità del contratto preliminare.
In particolare si afferma che il rag. avrebbe utilizzato un modello TI (che non ha mai CP_1 prodotto, e che dice di aver perso la sua copia (ma è facilmente reperibile presso l'editore, o la
Biblioteca nazionale…) mentre è evidente che il modello è il rogito del notaio (doc.13), CP_4 copiato pedissequamente in alcune intere clausole dall'avvocato (doc.14). Parte_1
Del resto la tesi che vorrebbe avere ricopiato il fax inviatogli dal rag. il 18 /10/2001 Pt_1 CP_1
(doc.15) è smentita dalla mancanza di una pagina, proprio quella più importante del contratto preliminare, sottoscritto e firmato da , che al dibattimento (mentendo, e non si Controparte_2
comprende per quale ragione) afferma che il contratto è stato sicuramente sottoscritto dal marito, e forse anche da lei (SIC!), altro aspetto della falsa testimonianza.
Si allegano anche l'atto di citazione e la comparsa di costituzione nella causa r.g. 10364/2007
(DOCC.16.1 e 16.2) nonché l'atto di appello (DOC.17) avvero la sentenza di primo grado 3213/2010
(DOC.18).
NELLO SPECIFICO DELLA FALSA TESTIMONIANZA
La afferma di aver visto il una sola volta (mentre invece lo aveva interpellato tramite CP_2 Per_1
l'Agenzia Investigativa “il segugio” sin dal 15 settembre 2008 (DOC.3), ma di non averlo mai conosciuto e di non avergli stretto la mano, evidentemente perché impegnata in altro.
pagina 10 di 16 Una serie continua di “non lo so” che danno l'idea di quale attendibilità possa avere, al banco dei testimoni, mentre si tratta di una calunniatrice da gabbia degli imputati. E la colloca la CP_2 conoscenza del ad una udienza penale (“c'erano anche delle persone con le manette”, Per_1 eccola) e soprattutto una udienza nella quale “non si ricorda più per che cosa”. Eppure in mezzo a quel non lo so questa “ricorda di avere sentito il nome di ” quando “era seduta lì CP_3 tranquillamente”. Si tratta di un ricordo falso, narrato da una persona inattendibile, in termini non comprensibili (cosa vuol dire essere seduta tranquillamente). Si ricorda di aver sentito il nome di
, ma non ricorda cosa stava facendo, se stava testimoniando o se era parte del procedimento, e Per_1 la presentissima risponde “non io forse ero testimone, questo non mi ricordo più non lo so”. “Mi CP_2 hanno fatto delle domande, io ho risposto, ma sinceramente non lo so”. Cosa vuole ricordare, sta mentendo.
Dalla pagina 5 cerca di narrare a suo modo la vicenda del contratto preliminare e della sua risoluzione.
Come dice il marito – dopo anni che era stato bastonato a dovere dal giudice con la sentenza
3551/2010 – l'avvocato non è Carnelutti… evidentemente non è da meno, e le considerazioni Pt_1 del rag. sul compenso riconosciuto dal giudice all'avvocato non sono mai state CP_1 Pt_1
contestate efficacemente. Alla domanda (ora il Giudice interviene a porre domande invece del PM) su chi avesse sottoscritto il contratto preliminare la mente sapendo di mentire: “NO, è stato mio CP_2
marito che aveva esperienza, e quindi è stato da lui redatto questo contratto;
mi ricordo aiutandosi da un formulario già esistente, non so, una volta vent'anni fa c'erano queste cose, e può darsi, senza può darsi, e quindi l'ha potuto stilare lui… me l'ha detto mio marito”. Il giudice, che continua poco opportunamente a sostituirsi al PM nell'interrogare la chiede se fosse stato assistito da CP_2 qualcuno, e la risponde “era una cosa molto semplice, quindi dice vendo la casa, io te la compro, CP_2 chiuso”. Ecco il linguaggio banale e volgare della prima recita il “contratto redatto da…” CP_2
(espressione che richiede una evoluzione intellettuale) ed ora lo analizza giuridicamente in quei termini banali e grossolani. E anche imprecisi;
alla pagina 6 delle trascrizioni la prima risponde CP_2
di aver firmato il contratto preliminare, il giudice ripete la domanda (il contratto lo ha firmato anche lei?) e stavolta la risposta della è a dir poco demenziale: “non mi ricordo, mio marito CP_2 sicuramente, io può darsi”. Invece l'unica ad aver firmato il contratto è lei, la CP_2
Quando la deve trattare della remunerazione dell'avvocato “io penso di sì, però non lo CP_2 Pt_1
so, non ero presente, ma sicuramente mio marito non ha mai avuto debiti con nessuno”. Il giudice rintuzza la testimone, le ricorda l'obbligo di dire la verità, cerca di spronarla ma non vi riesce, nemmeno a pag.8 ove si legge: “questo a dire la verità non lo so…” (evidentemente in altri contesti pagina 11 di 16 non lo so sarebbe menzogna?). E conclude l'esame della parte pubblica la domanda se è a conoscenza di condanne a favore dell'avvocato e la non lo so, non lo ricordo”. Pt_1 CP_2
Questi sono i testimoni che portano alle condanne penali, almeno in primo grado (segue assoluzione clamorosa in appello).
Non meno mendace la testimonianza di , che almeno ha il vantaggio di apparire più presente ai CP_1
fatti di causa, sebbene ancora una volta cerchi di partire dal falso incidente per fuorviare il giudice. Il rag. (pag.11) afferma – consapevole della falsità – di avere parlato del contratto preliminare CP_1 con l'avvocato solo la mattina del 18 ottobre 2001. Peraltro il contratto preliminare è una Pt_1
copia fedelissima, sino alle virgole, del modello del notaio amico del CP_4 Pt_1
Secondo la tesi dell'Unito l'avvocato avrebbe utilizzato il contratto inviatogli a mezzo fax il Pt_1
18 ottobre 2001 per farne delle bozze dalle quali avrebbe preso pretesto per chiedere il pagamento della parcella. Soltanto che il rag. aveva mandato una copia priva di una pagina, e quindi era CP_1
evidente che non poteva copiare qualcosa che non aveva. Questa storia del fax inviato il 18 Pt_1 ottobre 2001 è rimasta tale sino a quando l'avvocato ha lasciato di stucco tutti, il 19 aprile Pt_1
2018 dimostrando che mancava una pagina e che non vi era alcuno di loro che avesse il contratto in copia integrale, mancava sempre una pagina. Non contento, il mentitore risponde al giudice (pag.12)
“il contratto è stato predisposto da me personalmente e le spiego anche il perché” e si inventa particolari insignificanti in una storia incredibile e poi aggiunge “il contratto l'ho fatto io, ho messo dentro tutto ciò che era a mia conoscenza, ho impiegato un po' di tempo, chiaramente, per fare un contratto“ – ANCHE SE IL CONTRATTO FINISCE PER RIPORTARE INTERE CLAUSOLE DEL
NOTAIO FRANCHINI SINO ALLA VIRGOLA. Il rag. Unito è uno che se la canta e se la suona da solo, ed aggiunge – excusatio non petita, accusatio manifesta – “mi si potrebbe obbiettare: ma lei è preparato per fare questo contratto? Una domanda più che naturale – soprattutto se uno se la fa da solo – che in qualche caso mi hanno anche fatto – ecco il mentitore abituale – e la risposta sì perché sono un revisore, anche se sono ragioniere, però faccio l'imprenditore, io sono anche un revisore ufficiale dei conti… per diverso tempo ho svolto anche una attività professionale… poi ho abbandonato l'attività professionale… ad ogni modo ci tiene a precisare che il contratto non è solo frutto della spontanea volontà (SIC!) mettendo solo il mio intelletto, oppure la mia capacità. Ho consultato vari contratti… ho preso quello che maggiormente poteva rispecchiare le mie esigenze... aggiunge sempre con faccia tosta degna di miglior causa …è un contratto standard, che si usava in quegli anni, perché rispondeva a determinate e precise caratteristiche di legge.
pagina 12 di 16 PURTROPPO LA SPIEGAZIONE VIENE RECEPITA DAL GIUDICE PENALE DI PRIMO GRADO, che in motivazione assegna rilevanza alla giustificazione del rag. , in maniera acritica. Non CP_1
contento alla pagina 24” leggiamo altra dichiarazione mendace: le bozze di contratto preliminare
“non le potevo conoscere, per una semplice ragione: quel contratto non l'ha fatto l'avvocato
[...]
l'ho fatto io”. Ed aggiunge “E QUINDI QUEI DOCUMENTI SONO DEI FALSI” Pt_1
A certuni non basta calunniare nella denuncia, deve anche calunniare con la testimonianza: come si permette questo mentitore di affermare che le bozze di contratto preliminare siano dei falsi, quando dal 9 marzo 2017 è consapevole che il dr abbia a sua volta maneggiato quelle bozze Per_1
(apponendovi le proprie annotazioni). Ed è in quel momento che avviene uno screzio con il giudice, fedelmente riportato nella trascrizione delle fonoregistrazioni. Anche il testimone , quello che ha CP_1
delle premonizioni (altro processo, DOC.21), dice di aver sempre pagato, e afferma di aver pagato in contanti ma di non essere in grado di provarlo, o meglio di averci tentato ma di non esservi riuscito, con quegli improbabili testimoni dei quali è andato alla ricerca. Addirittura finge di non ricordare la sentenza 3213/2010, quella che condanna la al pagamento della parcella di Is Molas. Il rag. CP_2
non si accontenta di affermare di aver pagato, addirittura si copre di ridicolo affermando io ho CP_1
corrisposto delle somme, non posso indicarle quale, in modo specifico, si riferisse a questa pratica. Poi il rag. colloca nel tempo il pagamento, Il PM lo rintuzza, ma il rag. in questo momento mi CP_1 CP_1
prende impreparato, perché non ho pensato di andare a vedere quel foglio specifico (pag.15 e farfugliamenti successivi).
Mente anche con riguardo alla frequentazione con il dr , il rag. dice di averlo visto una Per_1 CP_1
o due volte (pag.16), il parla di una frequentazione molto più intensa (pag.16). Unito non Per_1
ricorda se la sentenza sia stata impugnata mentendo, addirittura racconta che abbia impugnato l'avvocato (pag.17) però ricorda l'esito dell'appello. Il rag. afferma che alcune cause Pt_1 CP_1
sono per i pagamenti di parcelle, altre pura follia (pag.18). Alla pag.19 leggiamo che , scopertosi CP_1
denunciato come truffatore e mentitore, si sarebbe sentito umiliato, perché lui ha sempre vissuto nel rispetto della legge e nell'onorare i miei impegni, evidentemente dimenticando la calunnia agli arbitri sportivi del golf (DOC.22), e i debiti aziendali (DOC.23) anche con l'avvocato (DOC.24). Pt_1
ALLA PAGINA 21 E SEGG. il RAG. ricorda che l'investigatore privato aveva incarico di CP_1
contattare per verificare se egli riconoscesse la propria grafia, e il rag. riconosce il Per_1 CP_1
documento dichiarazione granata del 15 settembre 2008. Il calunniatore mentiva anche con riguardo alla presenza in studio della , “secondo me non era vero” pag.22), mentre lo Controparte_5 smentiscono le sentenze penali dallo stesso introdotte” (cfr. in tal senso da pagina 1 a pagina 5 dell'atto di citazione).
pagina 13 di 16 Com'è agevole intuire dalla loro lettura, che difficilmente è possibile effettuare d'un fiato, il contenuto di tali dichiarazioni è per lo più intriso di valutazioni, forse in parte anche approssimativo ma, a ben vedere, da tutto quanto sopra riportato non è possibile evincere alcun valido elemento idoneo a consentire di identificarne, con un elevato grado di probabilità logica e razionale e seppur incideter tantum, la relativa falsità.
Anche in tal caso, come affermato da questo stesso Tribunale con la sentenza n. 2408/2023, è lcito concludere che le allegazioni attoree contengano al più generiche e confusionarie rimostranze nei confronti degli ex clienti, riportando le dichiarazioni rese da questi ultimi nei procedimenti instaurati a carico dell'odierno attore senza che da esse emerga alcun valido e significativo elemento da cui poterne desumere la falsità.
Per di più, con le prime due memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'Avv. piuttosto che Pt_1
articolare (con la seconda) una prova orale specifica e dettagliata volta a smentire quanto già accertato nei procedimenti sopra richiamati, si è limitato a produrre un'ulteriore valanga di documenti, per lo più atti e provvedimenti giudiziari, senza neppure specificamente allegare la rilevanza di ciascuno di essi in funzione della domanda risarcitoria proposta in questa sede.
Da ultimo, a chiusura del cerchio, nulla è stato specificamente allegato con riferimento al danno non patrimoniale asseritamente subito da tale asserita falsa testimonianza che, come sopra accennato, conterrebbe a suo dire “anche calunnie, in particolare con l'accusa di falsificazione dei documenti, le bozze di contratto preliminare, rese vere dalla confessione del (…). Gli stessi fatti di cui sopra Per_1
costituiscono parametri di valutazione della introduzione in giudizio di prove false con la consapevolezza della loro falsità, aggravata dalla simulazione di tracce di reato per far condannare un innocente, così come il fatto che l'avv. Fiorentini non abbia più assistito la nel processo di CP_2 appello”.
Tale omissione e la mancata allegazione di idonei parametri utilizzabili dal Tribunale per veicolarne l'equità, come ad esempio, la risonanza di un tale fatto nel contesto territoriale in cui l'attore esercitava all'epoca la propria attività professionale, rappresentano solo l'ultimo tassello di un'azione giudiziaria apparentemente fondata su mere congetture, non supportata da alcunché e, come dimostrano le decine - se non le centinaia - di sentenze emesse tra le medesime parti e prodotte dalla difesa dei convenuti, tutte convergenti verso il medesimo risultato, finalizzata ad occupare inutilmente e del tutto ingiustificatamente le aule giudiziarie per la tutela di un diritto di credito palesemente inesistente.
In definitiva, quindi, quand'anche ammissibile con riferimento agli altri reati imputati, la domanda risarcitoria proposta sarebbe in ogni caso infondata nel merito.
pagina 14 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria da parametrarsi sul valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00.
Da ultimo, i convenuti hanno chiosato le proprie difese chiedendo espressamente di condannarsi la parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c..
Come noto, tale condanna può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite e introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo volto a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'accoglimento della domanda non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, bensì dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto sopportare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della controparte e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2011 n.
17485).
Ebbene, nel caso di specie, il danno risarcibile non può che essere direttamente proporzionale alla pervicacia con la quale l'Avv. abusando del processo, strumentalizzato ed asservito a proprio Pt_1 uso e consumo, e quasi noncurante dell'irragionevole proliferazione dei numerosi rivoli processuali che la vicenda sostanziale per cui è causa ha ormai provocato (e che, per inciso, si teme non siano ancora terminati), ha in questa sede rievocato in giudizio i propri ex clienti, costringendoli a subire l'ennesima iniziativa conclusasi con il rigetto delle pretese vantate nei loro riguardi.
Dovendosi necessariamente intervenire in via equitativa e prendendosi quale parametro di riferimento le spese di lite liquidate, si ritiene equo quantificare tale posta di danno nella complessiva misura di €
4.000,00, pari ad 1/3 circa di tali spese e già attualizzata alla data odierna, che dovrà essere corrisposta in loro favore maggiorata degli interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda ex art. 2043 c.c. proposta dall'Avv. nella Parte_1
parte in cui è volta ad accertare la falsa testimonianza asseritamente imputabile ad
[...]
ed per le dichiarazioni rese in data 18 ottobre 2017, nel Controparte_1 Controparte_2
procedimento penale R.G.N.R. 4990/2015;
pagina 15 di 16 2. rigetta la medesima domanda quanto agli ulteriori reati imputati agli odierni convenuti;
3. per l'effetto, condanna l'Avv. a rifondere ad ed Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 12.046,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
4. visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'Avv. a corrispondere in favore di Parte_1
ed in solido tra loro, la complessiva somma di € Controparte_1 Controparte_2
5.000,00, già attualizzata, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Così deciso in Monza in data 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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