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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1456 del 2023
TRA
Parte_1
in persona del Direttore Generale e legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Santorsola Michele,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. De Pascali Anna CP_1
Maria,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2021 ed iscritto al
R.G. n. 12933/2021, conveniva in giudizio l'appellata CP_1 indicata in epigrafe, al fine di ottenere dal Tribunale di BA una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'indennità di coordinamento e di autista automezzi, così come prevista dal CIRL e dal CID e confermato da vari accordi sindacali, tra cui il più
1 volte citato accordo del 6 luglio 2010 e riconosciuto con Deliberazione del D.G. di Pt_1 del 12.11.2015 ad altri lavoratori;
B. Condannare , in persona del Direttore Pt_1
Generale P.T., con sede in Modugno (BA) in via delle Magnolie n.6, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di coordinamento e di autista automezzi, così come prevista dal CIRL e dal CID e confermato da vari accordi sindacali, tra cui il più volte citato accordo del 6 luglio 2010 e riconosciuto con Deliberazione del D.G. di del Pt_1
12.11.2015 ad altri lavoratori, e quantificata nella somma di 800,00 euro annui netti, a partire dal mese di luglio 2015 e fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
C. Condannare altresì la parte resistente alle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
2. Con memoria depositata in data 31.01.2023, si costituiva in giudizio l' in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., che Pt_1 contestava le argomentazioni avverse e chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, previo accertamento dell'inesistenza giuridica del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l' chiedeva l'inapplicabilità al rapporto di lavoro de quo degli artt. Pt_1
11 e 16 del C.I.R.L. e del C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di sistemazione
Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria, invocati e prodotti dal ricorrente;
per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento dei compensi professionali in favore della resistente. Invocava altresì il rigetto del ricorso per nullità e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti pretesi dal ricorrente. In subordine, chiedeva di rideterminare quanto eventualmente dovuto dalla resistente, con vittoria di spese e compensi professionali.
3. Con sentenza n. 3093 del 10.11.2023, il Tribunale di BA in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “Accoglie il ricorso e, per
l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'indennità di coordinamento e di autista automezzi con decorrenza dal mese di luglio 2015,
l' va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle relative somme Pt_1 nella misura di € 800,00 annui netti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al
2 soddisfo. Condanna la resistente soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.800,00, oltre oneri come per legge, con distrazione”.
4. Avverso la decisione ha interposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato in data 07.12.2023, chiedendone l'integrale riforma, con vittoria di spese e onorari di procedura.
5. Con memoria dell'11.12.2024, si è costituito in giudizio CP_1 che, eccepita in via preliminare la declaratoria d'inammissibilità
[...] dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestati recisamente i motivi di gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di BA ha accolto il ricorso, rilevando in sintesi:
- l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità del ricorso, nonché dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società resistente, atteso che la documentazione versata in atti evidenziava che il ricorrente è un operaio della Regione Puglia transitato alle dipendenze dell ai sensi Pt_1 dell'art. 12, co.2, lett. A L.R. n. 3/2010;
- che, nel caso di specie, va riconosciuta al ricorrente la qualifica di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all' " (L. Regione Puglia n. 3/2010, Pt_1 art. 12, comma 2, lett. b), in virtù della quale trova applicazione “il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale" (L. Regione Puglia cit., art. 12, comma 3, prima parte), laddove gli altri dipendenti di sono soggetti al solo regime Pt_1 dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3);
3 - che, ferma la discrezionalità del legislatore nel disciplinare, nei limiti dei canoni costituzionali, il rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata, in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
- che applicando tale principio al caso di specie, ne discende che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori e alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. Di contro, stante la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato, in particolare del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, non può trovare applicazione la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
- che, sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, comma, 1 prevede che l' "si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto Pt_1 della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui il comma che regola il caso di specie richiamando la contrattazione di diritto privato;
- che, in analogo giudizio rimesso alla Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico poiché il peculiare statuto del rapporto di lavoro di cui trattasi va desunto dall'art. 12,
5° co., della legge Regione Puglia 25.2.2010, n. 3 istitutiva dell' , Pt_1 secondo il cui art. 12 co. 3, seconda parte, “Al restante personale dell' , ivi Pt_1 inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali…”, salvo che i lavoratori non optino per la contrattazione privatistica, in ragione del tenore del
4 successivo comma 5 della stessa norma, nel quale ultimo caso troverà applicazione la disciplina privatistica;
- che, nel caso di specie, tale opzione risulta ritualmente effettuata dal ricorrente, che unitamente ad altri lavoratori, con nota del 25.03.2011 (cfr. doc. 16), ha dichiarato: “di voler essere inquadrati nel Contratto Collettivo
Nazionale per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico Forestale ed Idraulico
Agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”;
- che, pertanto, al rapporto di lavoro di cui trattasi si applica la disciplina privatistica;
- che, nel caso di specie, l' con due appositi ordini di servizio - Pt_1 del 23.09.2010, successivamente prorogato fino a revoca con l'ordine di servizio del 3.11.2011 (entrambi in atti) - ha conferito al ricorrente l'incarico annuale di operaio addetto al coordinamento del personale operaio individuato per effetto della composizione di squadre preposte alle attività selvicolturali, oltre che per il servizio antincendio boschivo, specificando altresì che l'incarico, da esercitarsi per i dodici mesi dell'anno solare, comprende, oltre alle mansioni proprie di operaio forestale, anche la guida di automezzi di servizio. In tali ordini di servizio, inoltre, si afferma che l'incarico – invero mai revocato dall' avrebbe dato diritto alla Pt_1 corrispondente indennità;
- che l' con accordo transattivo del 23.06.2015, riconosceva il Pt_1 diritto in capo al provvedendo al pagamento delle medesime CP_1 indennità oggetto del presente giudizio, seppur relative ad altro periodo dedotto nel separato giudizio iscritto al n. 6556/2014 R.G. Trib. BA (si v. accordo in atti, doc. 6, nonché deliberazione n. 303/2015, doc. 24). Pt_1
Alla luce di tanto, il Tribunale di BA ha dunque accolto il ricorso proposto e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'indennità di coordinamento e di autista automezzi con decorrenza dal mese di luglio 2015, condannando l' al pagamento in Pt_1 suo favore delle relative somme nella misura quantificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e spese.
5 - - - - - - - - - - - -
II.
1. Sul ricorso in appello
II.
1.a. Con il primo motivo di appello, l' ripropone in via Pt_1 preliminare l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, sostenendo che il è dipendente della Regione Puglia sin dal 6 CP_1 dicembre 2005, senza soluzione di continuità e mai è stato formalmente trasferito all' ai sensi della n. 3/2010. Sostiene che, sebbene Pt_1 CP_2 il ricorrente abbia prestato attività in favore dell' in regime di Pt_1 avvalimento, egli non sia mai stato in effetti trasferito, rimanendo giuridicamente e contrattualmente inquadrato come dipendente della Regione
Puglia, con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL) del Comparto Regioni-Autonomie Locali che non prevede l'indennità rivendicata dal Sul punto sottolinea che i documenti CP_1 richiamati dalla controparte confermano l'assenza di trasferimento formale, concludendo per l'insussistenza del rapporto di lavoro tra il Sig. e CP_1
l' . Pt_1
II.
1.b. Col secondo motivo di gravame l' censura e contesta, Pt_1 sempre in via preliminare, le richieste di parte ricorrente evidenziando la natura di Ente pubblico regionale non economico dell , istituito con Pt_1
L.R. 3/2010. Rileva come tale natura di ente pubblico comporti l'assoggettamento dell' alla disciplina di cui al D.lgs. n.165/2001, con Pt_1 conseguente applicazione in favore del ricorrente esclusivamente delle norme della contrattazione collettiva attuata secondo la procedura prevista dallo stesso D.lgs. n. 165/2001. Pertanto, esclude il riconoscimento del diritto del ricorrente a essere inquadrato nel superiore livello retributivo – nonché il riconoscimento altresì delle differenze retributive a esso relative - sulla base della contrattazione collettiva dallo stesso richiamata, non potendosi applicare alla fattispecie in esame la contrattazione di diritto comune invocata.
II.
1.c. Con il successivo motivo di doglianza, l' , ribadita Pt_1
l'inapplicabilità della contrattazione collettiva invocata dal in CP_1 particolare il CIRL e il CID per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione
Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria, lamenta la carenza di prova circa lo
6 svolgimento da parte del predetto delle mansioni aggiuntive di coordinamento e guida di automezzi. Al riguardo, si sostiene che i conteggi prodotti dal ricorrente sono privi di riscontro oggettivo e che la prova testimoniale articolata si basa su dichiarazioni di soggetti non imparziali. Inoltre,
l'appellante contesta la richiesta di CTU avanzata dal ricorrente, ritenendola un mezzo per supplire a carenze probatorie.
II.
1.d. Con gli ultimi motivi di appello, l' eccepisce la nullità del Pt_1 verbale sindacale del 6 luglio 2010, richiamando l'applicazione dell'art. 52 del
D.Lgs. 165/2001, che prevede il criterio di equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'inquadramento del dipendente pubblico e vieta maggiorazioni retributive. Rimarca, inoltre, l'assenza di atti del Servizio
Personale della Regione Puglia che dispongano formalmente il trasferimento del ricorrente ad , e l'asserita carenza di prova del fatto che il lavoratore Pt_1 abbia richiesto l'inquadramento nel Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria, con l'applicazione del relativo trattamento economico e previdenziale.
Prospetta che, sebbene la DGR n. 863/2010 individui il personale da trasferire o distaccare ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.3/2010, tale provvedimento è comunque inidoneo a determinare il trasferimento effettivo, essendo necessario un ulteriore atto del Servizio Personale e che fino all'adozione di tali provvedimenti, l' poteva avvalersi del personale Pt_1 regionale esclusivamente in regime di avvalimento. Sulla scorta di tanto,
l' rivendica l'esistenza di un rapporto di lavoro esclusivamente tra il Pt_1 ricorrente e la Regione Puglia, disciplinato dal trattamento economico previsto dai contratti collettivi del pubblico impiego ai sensi dell'art. 45 del
D.Lgs. 165/2001, escludendo la configurabilità di prestazioni aggiuntive da remunerare. Esclude inoltre che la richiesta di pagamento per mansioni aggiuntive sia supportata da adeguati elementi probatori, ritenendo che in detti casi non è sufficiente l'allegazione dello svolgimento di tali mansioni, ma
è necessario dimostrare che da questo sia derivata l'inadeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost.
7 Critica, inoltre, la ritenuta applicazione degli ordini di servizio e denuncia la violazione dell'art. 117 Cost. e delle norme contenute nel D.Lgs. 165/2001 in materia di impiego pubblico privatizzato, sostenendo che i trattamenti economici rivendicabili sono esclusivamente quelli derivanti dai contratti collettivi stipulati con l' e compatibili con le esigenze di bilancio. In tale Pt_2 contesto, l' ritiene privo di effetti il verbale sindacale del 6 luglio Pt_1
2010, richiamato dal ricorrente e applicato dal giudice di primo grado, e ribadisce la nullità dell'ordine di servizio del 24 novembre 2011, in quanto non conforme alla normativa inderogabile che regola i rapporti di lavoro pubblico.
Infine, in via istruttoria, l' contesta l'ammissibilità della prova Pt_1 testimoniale articolata dal ricorrente, chiedendo in subordine l'ammissione alla prova contraria e l'interrogatorio formale del ricorrente.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua delle seguenti motivazioni.
III.
1.a. In via preliminare, si osserva che le argomentazioni esposte dall'appellante, per quanto reiterative di deduzioni già articolate in prime cure, denunziano, sotto diversi profili, l'erroneità della sentenza per aver ritenuto il dipendente dell'Agenzia ed inquadrato nella disciplina CP_1 contrattuale del CCNL lavoratori di sistemazione idraulico Forestale e
Idraulico Agraria.
Ne consegue che i motivi di gravame, seppur nei termini di cui in seguito si dirà, vanno scrutinati nel merito, in ragione della tendenziale coerenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice – che consegue al fatto di essere -seppur in parte- sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal primo giudice, ai fini di un differente apprezzamento in senso negativo della pretesa attorea.
8 Ciò posto, il Collegio osserva che la prospettazione di parte appellante non è comunque in grado di sovvertire la pronuncia di primo grado che, per converso, è fondata su argomentazioni del tutto condivisibili e già recepite da questa Corte in analoghi precedenti.
Va innanzitutto chiarito che gli atti, confortando l'allegazione attorea
( ha chiaramente dedotto di essere transitato, per effetto della CP_1 delibera di Giunta Regionale n 863 del 23.03.2010, dalla Regione Puglia all , attestano che l'odierno appellato è un operaio della Regione Puglia Pt_1 transitato alle dipendenze dell a mente dell'art 12, 2 lett a) L.R. 3/2010. Pt_1
Tanto è pacificamente desumibile dalla delibera di Giunta 23.3.2010
n.863, versata in atti, nella quale, nell'individuare il personale da trasferire ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. 3/2010 mediante apposito elenco contenuto nell'allegato A, vi si include il (cfr allegato A, CP_1 posizione n 25).
Si ritiene, quindi, diversamente da quanto vorrebbe l'appellante, che l' non si limitò ad avvalersi dell'opera di un dipendente della Regione Pt_1
Puglia, ma lo ebbe alle proprie dipendenze, in quanto, per effetto della delibera n.863 del 2010, fu deliberato il trasferimento del personale ex art. 12 comma 2, lett. a) di cui all'allegato A, tra cui rientrava proprio l'appellato.
Non a caso, poi, quella stessa delibera, per riferirsi ai dipendenti regionali, ha utilizzato il diverso termine del distacco riguardo al personale di cui all'art. 12, comma 2, lett. c L.R. n 3/2010 (in un caso analogo, si è già pronunciata questa Corte con sentenza n.310 del 6 febbraio-6 marzo 2020).
A riprova di tale dato, rileva poi la circostanza che il precedente contenzioso (iscritto al n. R.G. n.6556/2014), proposto da nei CP_1 confronti dell' ed avente ad oggetto il riconoscimento, seppur per Pt_1 precedenti periodi, delle medesime voci retributive per cui è causa, si è concluso con atto di transazione del 23.06.2015 stipulato proprio con l' in Pt_1 qualità di datore di lavoro (All. n.6 al fascicolo di primo grado).
Ed infatti, nel detto atto, sottoscritto dal dipendente e dal legale rappresentante dell'odierna appallante, le parti si danno espressamente atto dell'avvenuto trasferimento del «alle dipendenze dell' CP_1 [...]
[..
[...] , con delibera di Giunta n.863 del 2010, e tanto a CP_3 Parte_1 smentita della prospettazione in questa sede sostenuta dall' Pt_1
Appurato che dunque si tratti di rapporto di lavoro alle dipendenze dell è necessario stabilire se la natura pubblicistica del rapporto Pt_1 precludeva di applicare la disciplina pattizia e se debba seguirsi l'opzione dell che, nel porre l'accento sulla natura pubblicistica del rapporto di Pt_1 lavoro con l'ente pubblico, vorrebbe trarre la conseguenza dell'applicabilità del CCNL Autonomie locali piuttosto che della contrattazione privatistica che riconosceva l'indennità di coordinamento in parola.
L'assunto di parte appellante è privo di pregio e deve essere disatteso.
Occorre innanzitutto rammentare che la Suprema Corte è intervenuta di recente sul tema della natura pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell offrendo spunti per la riflessione circa l'applicabilità Pt_1 della disciplina dei contratti collettivi di diritto comune o della specifica contrattazione collettiva pubblica.
Così si è espressa la Cassazione nella pronuncia n.10811/2023: <Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l' sia Pt_1 ente pubblico non economico.
La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando l'Arif come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. Regione Puglia cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , che va dunque ritenuta tale. Pt_1
Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara.
Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle
10 dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia" (L. Regione Puglia cit, art. 12, comma 2, lett. b).
Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" (L. Regione
Puglia cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre gli altri dipendenti di sono Pt_1 soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3).
La previsione è stata poi abrogata dalla L. Regione Puglia n. 45 del 2012, art. 32, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010.
Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la "l'applicazione agli operai addetti a lavori di Controparte_4 sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "M
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei Controparte_5 lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt.
68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U.
n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023,
n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della Regione Puglia, varie vicende
(D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. Regione Puglia n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale
11 già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo Pt_1 indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. Regione Puglia 3 del 2010 cit.
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna
(Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n.
24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art.
36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della
Val d'ST (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra
l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni - di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del
12 diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e
48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la
Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del
2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che ""(l)a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n.
17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (...)"" (sentenza
n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n.
225 e n. 77 del 2013)".
13 Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno.
Sul piano regionale, la L. n.3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che
l' "si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della Pt_1 dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato.
Sul piano nazionale, il D.L. 120 del 2021 conv. con mod. in L. 155 del 2021, art.
7-bis, prevede altresì ora che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. n. 165 del
2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte.
Tutto ciò comporta l'accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata.
La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con la Cost, art. 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore
14 abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata>>.
Ebbene, i giudici di legittimità hanno chiaramente affermato che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
All'attenzione della Corte vi era il personale già a tempo determinato presso la Regione Puglia ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato (art. 12 comma 2 lett b), cui, per richiamo dell'art. 12 comma 3, prima parte, si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale”.
Invece, il caso all'attenzione odierna riguarda un operaio a tempo indeterminato della Regione Puglia, già addetto alle attività forestali e irrigue, che è transitato alle dipendenze dell ai sensi dell'articolo 31 del Pt_1 decreto legislativo 31 marzo 2001 n 165 (cfr art 12 c. 2 lett. a L. R. 3/2010), categoria per la quale l'art 12 c. 3, seconda parte, prevede che: «Al restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla Pt_1 lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico
e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' ». Pt_1
Posto quindi che con il gravame l' oppone l'inapplicabilità al Pt_1 del per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale CP_1 CP_6
e idraulico-agraria, la Corte osserva che non vi è spazio per apprezzare positivamente tale obiezione, poiché collide con il peculiare statuto del rapporto di lavoro dell'odierno appellato, che va desunto dall'art. 12, 5 comma, della legge Regione Puglia 25.02.2010, n. 3 istitutiva dell , Pt_1 secondo cui <sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della
Regione Puglia transitati alle dipendenze dell' ai sensi del comma 2, lettera a), Pt_1 sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori
15 di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale>>
E' vero – lo si è detto - che l'art. 12, comma 3, seconda parte, nel prevedere che “Al restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già inquadrati Pt_1 nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma
5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' ”, stabilisce l'applicabilità ai detti dipendenti della Pt_1 disciplina pubblicistica, ma vero è anche che tale disposizione specifica che tanto si verifica, a meno che i lavoratori non optino per la contrattazione privatistica, in ragione del tenore del successivo comma 5 dell'art 12 citato.
Quindi, se i lavoratori esercitano detta opzione, nei loro confronti si applicherà la disciplina privatistica.
Orbene, nel caso di specie, come rilevato dal primo giudice con affermazione rimasta priva di censura, tale opzione risulta ritualmente effettuata dal atteso che con nota a/r del 25.03.2011 (cfr. doc. 16), CP_1 il predetto, unitamente ad altri lavoratori, ha manifestato l'espressa volontà in tal senso, dichiarando: "di voler essere inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico Forestale ed Idraulico Agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale"
Ne consegue che al rapporto di lavoro in esame, non può che applicarsi la disciplina privatistica.
Tanto detto, e pervenendo al profilo delle mansioni espletate dal rilievo dirimente assume la circostanza che, con due appositi ordini CP_1 di servizio (ordine del 23.09.2010, poi prorogato fino a revoca con l'ordine di servizio del 3.11.2011) - l' ha affidato all' odierno ricorrente l'incarico Pt_1 annuale di operaio addetto al coordinamento del personale operaio individuato per effetto della composizione di squadre preposte alle attività selvicolturali oltre che per il servizio antincendio boschivo.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, nei predetti ordini -mai revocati- si specifica poi che l'incarico, da esercitarsi per i dodici mesi
16 dell'anno solare, comprende, oltre alle mansioni proprie di operaio forestale, anche la guida di automezzi di servizio.
Inoltre, nei detti atti si afferma in termini inequivoci che l'incarico avrebbe dato diritto alla “corrispondente indennità” -il cui importo è stato determinato in 800,00 euro annui dall'intesa del 06.07.2010 (allegata in atti, doc. 11) e richiamata peraltro nella parte iniziale dell'atto di conferimento.
Rispetto a tali documentali riscontri, bene evidenziati dal primo giudice, non assumono pregio le deduzioni che, al riguardo, si è limitata a Pt_1 riproporre pedissequamente -come per la maggior parte dell'atto- le difese presenti nella memoria di costituzione di primo grado, senza in alcun modo rapportarsi con le specifiche motivazioni formulate dal Tribunale.
Ne consegue l'inconcludenza della censura, essendo noto che in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicchè non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata (ex aliis,
Cass. 21566/2017; 18932/2016).
Va poi ribadito, contrariamente a quanto si assume in appello, secondo cui nella fattispecie in esame non troverebbe applicazione il verbale sindacale del 6 luglio 2010, che l'applicabilità dell'atto è confermata dagli ordini di servizio diretti all'appellato che contengono un esplicito richiamo ad esso nella parte in cui si istituisce una specifica indennità di € 800,00 annui nella quale ricomprendere, oltre alle funzioni di coordinamento, anche quelle eventuali di guida degli automezzi da parte dei medesimi operai coordinatori;
mentre per gli operai di ruolo assegnati anche alle funzioni di autista di mezzi viene introdotta un'indennità del minore importo di € 500,00.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza integralmente confermata.
17 Alla soccombenza dell segue la condanna al pagamento delle spese Pt_1 del presente grado di giudizio nella misura e con le modalità di cui al dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Va peraltro disposta la maggiorazione dei compensi dovuti al difensore dell'appellante nella misura del 30%, in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali di cui è corredato l'atto di gravame.
Ed invero, l'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 %, quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
A fronte della sicura spettanza dell'aumento, rileva la Corte che i collegamenti ipertestuali (c.d. links) contenuti nel corpo del gravame sono relativi ad un numero consistente di documenti, sicché si stima congruo determinare la prevista maggiorazione nella misura del 30%.
Ai sensi del DPR n 115 del 2002, art 13, comma 1 quater, inserito dalla l n.228 del 2012, art 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 07.12.2023, avverso la sentenza n. 3093/2023 resa in data
10.11.2023 dal Tribunale del lavoro di BA nei confronti di CP_1 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
18 - condanna l' al pagamento in favore del delle spese di Pt_1 CP_1 gravame, che liquida in € 2.600,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in BA, addì 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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