Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
>
Versione
25 marzo 1993
25 marzo 1993
Art. 39. 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'articolo 41. 2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992. 4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3. 6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto. 7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 5 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 5 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.
Commentari • 4
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.16412 del 3 luglio 2007https://www.antonellapedone.com/articoli · 3 luglio 2007 · 0.71703184
Pres. Carbone, Rel. Botta Svolgimento del processo La controversia origina dall'impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di mora emesso dalla GE.RI.CO. S.p.a. (Concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di Venezia) con riferimento all'anno d'imposta 1991 e notificato in data 4 dicembre 1998, senza, tuttavia, essere preceduto dalla notifica della cartella esattoriale. Il ricorso era proposto sia nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Venezia, sia nei confronti del sunnominato concessionario, contestando la legittimità dell'avviso di mora sotto più profili: a) per mancata previa notifica della cartella esattoriale; b) per carenza degli …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 102
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/09/2004, n. 18503Provvedimento: […] la formazione e la consegna del ruolo sono avvenuti in data 29 dicembre 1997, nel rispetto del termine quinquennale, a decorrere dal 1992, indicato dall'art. 39 della legge 1991/413 citata, risultano prive di fondamento le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata, formulate sull'erroneo presupposto che, per il rispetto del termine stabilito per il controllo delle dichiarazioni integrative e per la riscossione delle maggiori somme dovute e di quelle non versate fosse necessario che entro la data del 31 dicembre 1997 fosse stata emessa e notificata la cartella esattoriale. […]Leggi di più...
- iscrizione in ruolo speciale·
- art. 39 legge 1991/413·
- decadenza potere di riscossione·
- termine perentorio·
- notifica cartella esattoriale·
- art. 17 D.P.R. 1973/602·
- condono fiscale·
- dichiarazione integrativa·
- controllo dichiarazioni