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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11429/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CARLO GONELLA, elettivamente domiciliati in, Parte_1
p.zza Camillo Benso di Cavour, n.3, Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore
ATTRICE
contro con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TINELLI e dell'avv. ANTONIO Controparte_1
CIARCIAGLINO, elettivamente domiciliata in via Flaminia, n. 961, Roma (RO), presso lo studio del primo difensore
CONVENUTA
nonché contro con il patrocinio dell'avv. SIMONA CALÒ e dell'avv. ROBERTO Controparte_2
FERRERO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in c.so Galileo
Ferraris, n. 123 bis, Torino (TO)
CONVENUTA
con la chiama di
, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. ANDREA IVAN BULLO, ed elettivamente domiciliata in c.so Genova, n. 14,
Milano (MI) presso lo studio del predetto difensore pagina 1 di 14 TERZA CHIAMATA
con l'ulteriore chiama di
, con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. CHIARA VEDOVATI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via
Giacomo Leopardi, n.1, Milano (MI)
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 1440 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA SOCIETA' CP_1
1.1. In via principale
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 cod. civ., dato atto che i raggiri che hanno viziato i contratti del
3 giugno 2015 (doc n. 1) e del 10 febbraio 2016 (doc n. 2) non sono stati tali da determinare il consenso di dato atto che senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
dato atto della Parte_1
mala fede del contraente condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi come segue: CP_1
- euro 241.000,00 pari alla differenza tra il prezzo pagato per il software Fast EV (euro
800.000,00) e la valorizzazione del software Smart SI effettuata da IN (euro 559.000,00 - cfr. docc. nn. 23 e 24).
- euro 492.452,25 che ha corrisposto a titolo di “ravvedimento operoso” (doc. n. 11); Parte_1
- euro 366.527,03, oltre interessi di rateazione che sta pagando ratealmente all'Agenzia delle Parte_1
Entrate in conseguenza della adesione alla “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI” ex art. Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge
29 dicembre 2022, n. 197;
- le spese legali che ha corrisposto e corrisponderà ai legali nominati per il procedimento Parte_1
tributario;
- le spese legali che sarà tenuta a pagare alla controparte in caso di soccombenza nel Parte_1
procedimento tributario.
1.2. In via subordinata pagina 2 di 14 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 cod. civ., dato atto che i raggiri che hanno viziato i contratti del
3 giugno 2015 (doc n. 1) e del 10 febbraio 2016 (doc n. 2) non sono stati tali da determinare il consenso di dato atto che senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
dato atto della Parte_1
mala fede del contraente e.Magine, condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi come segue:
- a restituire a la somma indebitamente percepita nella misura determinata dall'Ill.mo Parte_1
Tribunale in corso di causa;
- a rimborsare a la somma di euro 492.452,25 che la stessa hacorrisposto a titolo di Parte_1
“ravvedimento operoso” (doc. n. 11);
- a rimborsare a la somma di euro 366.527,03, oltre interessi di rateazione che sta Parte_1 Parte_1 pagando ratealmente all'Agenzia delle Entrate in conseguenza della adesione alla “DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI” ex art. Articolo 1, commi da
186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- a rimborsare a le spese legali che ha corrisposto corrisponderà ai legali nominati Parte_1 Parte_1
per il procedimento tributario, e le spese legali che sarà tenuta a pagare alla controparte in Parte_1
caso di soccombenza nel procedimento tributario.
2. NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA Controparte_2
- Dichiarare tenuta e condannare la dott.ssa al pagamento a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno in via solidale con la società della medesima somma che questa sarà condannata a CP_1
pagare a Parte_1
3. NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA Controparte_3
RAPPRESENTANZA GENERALE CP_3
- Respingersi tutte le domande direttamente formulate nei confronti dell'attrice società Parte_1 Pt_1
4. NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA -RAPPRESENTANZA Controparte_4
Controparte_3
- Respingersi tutte le domande direttamente formulate nei confronti dell'attrice società Parte_1
5. IN OGNI CASO
- Con il favore delle spese e delle competenze giudiziali, oltre rimborso generale ed accessori di legge.
Per parte convenuta Controparte_1
Si insiste, pertanto, affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia: pagina 3 di 14 I)- nel merito, in via preliminare, rilevare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande proposte da controparte con l'atto di citazione, essendo l'attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667
c.c., decaduta dalla possibilità di far valere i presunti (ed inesistenti) vizi e difetti dell'opera appaltata, nonché dal promuovere la relativa azione giudiziaria essendosi, la stessa, evidentemente rescritta;
II)- nel merito, rigettare tutte le avversarie domande giacché infondate in fatto e diritto, rilevandosi peraltro sul punto come, in esito all'attività di istruzione probatoria, nessun profilo di danno possa neanche astrattamente configurarsi in capo alla “ , avendo essa aderito alla c.d. “Definizione Parte_1 liti pendenti”, disciplinata dalla Legge n. 197 del 2022;
III)- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande proposte dall'attrice, attesa l'esistenza del contratto di assicurazione, condannare la
[...]
”, ora divenuta ”, a manlevare e/o tenere Controparte_5 Controparte_3 indenne la convenuta di quanto questa sarà eventualmente costretta a corrispondere Controparte_1 all'attrice in forza della sentenza che l'adito Giudice andrà a pronunciare;
IV)- in accoglimento della conclusione sub III)- condannare la Controparte_5
[...
”, ora divenuta ”, al pagamento nei confronti della convenuta Controparte_3
, di tutte le somme che questa, a qualsiasi titolo (anche per spese legali e di eventuali CP_1
C.T.U.) sarà eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice, in forza della sentenza che l'adito
Giudice andrà a pronunciare;
V)- il tutto sempre e comunque con vittoria, di spese, compenso professionale, rimborso forfettario e accessori di legge del presente giudizio;
VI)- in ogni caso condannare la ”, ora divenuta Controparte_5 [...]
”, al pagamento, in favore della convenuta delle spese, compenso Controparte_3 CP_1
professionale, rimborso forfettario e accessori di legge del presente giudizio.
Per parte convenuta Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo,
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento del danno in via solidale con Controparte_1
Nel merito, in via subordinata:
pagina 4 di 14 Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Giudicante ritenga meritevoli di accoglimento le domande attoree nei confronti della Dott.ssa condannare la società Controparte_2 CP_4
RAPPRESENTANZA GENERALE PER li rappresentanti pro-tempore, con sede nel Gran
[...]
Ducato del Lussemburgo Avenue John F. Kennedy 35/D, Lussemburgo ed avente una sede secondaria in , Piazza Vetra 17, Milano CAP 20123, a manlevare la Dott.ssa da ogni CP_3 Controparte_2
eventuale conseguenza pregiudizievole o condanna anche parziale che dovesse patire nel presente procedimento e dichiarare tenuta
In ogni caso:
condannare parte attrice alla rifusione delle spese del presente procedimento, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Per parte chiamata Controparte_3
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale, nel merito della chiamata in manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia con riferimento a tutte quelle condotte dolose e/o fraudolente che dovessero essere accertate in capo alla in corso di causa;
CP_1
- ancora in via principale, nel merito della chiamata in manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia per le ragioni esposte in narrativa sub parr. A3. e A4;
- nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata sia nell'an che nel quantum;
- in subordine a quanto alla domanda di manleva, limitare l'esposizione dell'Assicuratore al massimale residuo di polizza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Per la chiamata Controparte_6
MERITO
[...]
In via principale:
• rigettare le domande tutte svolte nei confronti della Dott.ssa poiché inammissibili, Controparte_2 oltre che infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e/o secondo comma, c.c., nonché sfornite di prova e, in ogni caso, respingere la domanda di manleva dalla stessa avanzata nei confronti di per le ragioni esposte in atti. Controparte_4
pagina 5 di 14 In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della Dott.ssa e di ritenuta operatività della garanzia, previa determinazione Controparte_2
delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate:
• accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nel rispetto delle condizioni e dei Controparte_4
limiti previsti dal citato contratto, e comunque:
(i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile alla Dott.ssa esclusa Controparte_2
ogni responsabilità solidale con gli altri convenuti, con dichiarazione del diritto di Controparte_4
qualora fosse richiesta di pagare somme eccedenti tale quota di responsabilità, di rivalersi sugli altri condebitori in solido per l'eccedenza, pronunciando le condanne del caso;
(ii) previa detrazione della franchigia fissa pari a € 500,00 per sinistro ed entro il limite di massimale previsto dalla garanzia;
(iii) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).
MOTIVAZIONE
I. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato si costituiva la Società asserendo di fornire Parte_1 prestazione di servizi nell'ambito della progettazione e realizzazione di soluzioni organizzative e tecnico-contabili e rappresentava altresì che, a seguito di specifiche valutazioni di mercato, decideva di cercare una piattaforma digitale che potesse che potesse costituire un supporto per nuovi modelli di business;
che, pertanto, commissionava alla Società lo svolgimento di un'attività Controparte_1
complessa suddivisa in due fasi;
che per la prima fase, di carattere progettuale, sottoscriveva con la convenuta in data 3.06.2015 una proposta per l'importo complessivo di € 300.000,00; che per la seconda fase, avente ad oggetto la creazione di un prototipo della piattaforma digitale, accettava la proposta di e.Magine per l'importo di € 500.000,00; che, a seguito delle dichiarazioni di avanzamento lavori predisposte da veniva erogato il pagamento del saldo dell'intero importo pattuito per CP_1 complessivi € 800.000,00; che veniva effettuata la consegna a seguito dell'installazione sul sever pagina 6 di 14 aziendale del nuovo prototipo del programma commissionato, denominato FAST EV;
che uno dei motivi che avevano indotto l'attrice a commissionare un prodotto di questo tipo era stata anche la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 145/2013; che la certezza di avere la disponibilità del suddetto prodotto era stata determinata dalla attestazione resa ai sensi dell'art. 3, co. 10 del d.l. predetto;
che a seguito dell'effettività dei costi sostenuti il revisore aziendale emetteva le relative certificazioni;
che iniziava così a presentare la piattaforma Fast EV alla Parte_1 propria clientela;
che l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di due processi verbali Parte_1
di constatazione relativi alle annualità di imposta 2015 e 2016, coi quali, sulla base dell'asserita analogia tra Fast EV e altri programmi precedentemente realizzati da procedevano a CP_1
svariate contestazioni, tra le quali si rinveniva l'asserita mancanza del requisito della novità del programma commissionato per poter beneficiare dei crediti d'imposta predetti;
che tali contestazioni si concretizzavano in altrettanti avvisi di accertamento che consideravano indeducibili i costi relativi alla realizzazione del software Fast EV;
che il rapporto instaurato tra le odierne parti processuali era sussumibile nel contratto di appalto di servizi di cui all'art. 1655 c.c.; che oggetto del contratto era la realizzazione di un progetto originale e innovativo;
che tale progetto era stato in realtà realizzato dalla convenuta avvalendosi di materiale già prodotto per altri progetti precedentemente realizzati;
che veniva quindi tratta in errore a seguito della maturazione del convincimento di acquistare un Parte_1 software promesso come “nuovo”; che la condotta di e.Magine integrava i raggiri di cui all'art. 1440
c.c., con l'effetto che avrebbe ugualmente concluso il contratto ma a condizione diverse da Parte_1
quelle pattuite;
che, conseguentemente, la convenuta aveva indebitamente percepito parte del prezzo corrisposto;
che in conseguenza del comportamento doloso subiva un procedimento tributario CP_1
e che aveva già corrisposto un'ingente somma all'Agenzia delle Entrate a titolo di ravvedimento operoso;
che la certificazione del revisore legale, dott.ssa aveva costituito un Controparte_2
elemento di assoluto rilievo in relazione alla volontà che ha determinato alla conclusione dei Parte_1
contratti per cui è causa.
Parte attrice domandava, pertanto, la condanna della e.Magine al risarcimento dei danni ex art. 1440
c.c. e di dichiarare tenuta la dott.ssa al pagamento a titolo di risarcimento del danno in Controparte_2
via solidale delle medesima somma oggetto di condanna.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa rappresentando che era stata incaricata dalla Controparte_2
Società attrice delle certificazioni concernenti i costi sostenuti da parte attrice per attività di ricerca e sviluppo;
che era la stessa parte attrice a confermare che l'attività di ricerca svolta rientrava nelle categorie agevolabili ai fini degli artt. 2 e 3 del d.l. 174/2015; che ed avevano Parte_1 CP_1 commissionato una perizia tecnica sulla congruità del prezzo e dell'attività di ricerca e sviluppo pagina 7 di 14 predetta;
che come era stato chiarito dalla circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 del MISE il revisore per i crediti in materia di ricerca e sviluppo non svolgeva alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dell'impresa; che, pertanto, il revisore non si assumeva alcuna responsabilità per tali valutazioni;
che l'attività di controllo, per l'oggetto di propria competenza, veniva svolto sulla totalità della documentazione prodotta a supporto dei costi sostenuti;
che non aveva mai svolto alcuna valutazione di carattere tecnico in merito alla novità del software commissionato. Parte convenuta proponeva quindi istanza ex artt. 106
e 269 c.p.c. per chiamare in causa la propria società assicurativa e, nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva, infine, la Società ed asseriva di essere una società attiva nel settore “ICT”; Controparte_1
che nel luglio 2014 veniva avviato il progetto “SmartSI” e che lo stesso veniva completato in 18 mesi;
che il successivo progetto “Fast EV” era differente rispetto a “SmartSI”, poiché quello più recente era oggetto di specifica commissione di terzi e non consisteva in un progetto di ricerca sviluppato dalla e.Magine motu proprio; che le imprese avevano già precedentemente collaborato in svariate occasioni;
che non si era mai negato che il progetto commissionato muovesse dai risultati conseguiti nel precedente progetto di ricerca “SmartSI”; che il progetto “FastEV” aveva dato vita ad un prodotto completamente nuovo;
che l'elemento caratterizzante dello stesso era costituito dalla realizzazione di un simulatore, che non era presente nel precedente progetto di ricerca;
che tale funzionalità, all'esito di una valutazione prudenziale, era l'esito di più 60.000 righe di codice inedito;
che parte attrice era decaduta dalla possibilità di far valere i presunti vizi e difetti dell'opera appaltata ex art. 1667 c.c.; che l'azione giudiziaria stessa era prescritta;
che le doglianze di non erano Parte_1
compatibili col grado minimo di diligenza esigibile da un operatore professionale esperto;
che in nessuna occasione si è mai fatto riferimento alla fruizione del credito di imposta predetto;
che l'ottenimento di tale beneficio fiscale non era mai stato indicato come elemento condizionante il proprio consenso;
che era la destinataria di sanzioni pecuniarie da parte dell'Amministrazione finanziaria sul presupposto di aver emesso fatture per operazioni inesistenti;
che a seguito dell'installazione sul server aziendale di di un prototipo funzionante non erano mai state Parte_1
mosse contestazioni di sorta con riguardo alla conformità alle specifiche contrattualmente previste;
che la non poteva essere chiamata a restituire quanto versato dall'attrice a titolo di ravvedimento CP_1
operoso; che all'epoca dei fatti la Società era assicurata dalla Controparte_5
[...
”, poi divenuta ”. Controparte_3
Parte convenuta domandava, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
per essere debitamente garantita e di dichiarare l'inammissibilità e/o Controparte_3 pagina 8 di 14 l'improcedibilità delle domande attoree ex art. 1667 c.c., nel merito, di rigettare tutte le domande formulate da controparte.
Il giudice con decreto, vista la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo proposta dalla convenuta e dalla dott. e ritenuta l'accoglibilità delle domande, autorizzava CP_1 Controparte_2
le chiamate dei terzi per l'udienza già fissata del 23.02.2023.
A seguito della richiesta di differimento il giudice differiva l'udienza al 4.05.2023
Visto l'art. 168 bis, co. 4 c.p.c. il giudice differiva l'udienza al 16.11.2022
Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative. La Società
[...]
, impresa assicuratrice della affermando che gli importi Controparte_3 CP_1 richiesti dall'attrice non potevano essere attratti in garanzia, stante l'esclusione prevista dal contratto assicurativo pattuito con particolare riferimento ai danni cagionati a seguito di una condotta disonesta o fraudolenta dell'assicurato.
Si costituiva altresì in giudizio la , Società Controparte_4 assicurativa della dott.ssa sostenendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea Controparte_2
nei confronti della propria assicurata, l'inoperatività temporale della polizza prodotta dall'assicurata e chiedeva, infine, il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 04.05.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, nn. 1,2 e 3
c.p.c. e d il giudice rinviava all'udienza del 12 settembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con la prima memoria 183 c.p.c. parte attrice rappresentava di aver aderito, nelle more del presente procedimento, alla definizione agevolata delle liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023, versando ratealmente l'importo corrispondente alle sole imposte accertate – per un totale di € 366.527,03 oltre interessi –, con conseguente annullamento delle sanzioni pecuniarie comminate.
Con le rispettive memorie 183 c.p.c. le parti processuali svolgevano reciproche contestazioni ed insistevano con le relative istanze istruttorie.
All'esito delle note scritte depositate per l'udienza del 12 settembre 2023 il giudice accoglieva le istanze di esibizione proposte da parte attrice unicamente nei confronti della e di Controparte_1
Finipiemonte e disponeva CTU volta ad accertare l'asserita novità del software oggetto di causa e fissava udienza di disamina della stessa.
Il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 3 dicembre 2024, a seguito della quale tratteneva la causa a sentenza ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 9 di 14
II. Il dolo incidente
Parte attrice ha domandato l'accertamento del dolo incidente di ex art. 1440 c.c., poiché CP_1
senza il compimento dei raggiri lamentati avrebbe ugualmente concluso i predetti contratti, ma a differenti condizioni economiche così come indicato in atti. La convenuta avrebbe infatti promesso di fornire un software che si affermava essere originale e nuovo, mentre in realtà quanto promesso costituiva una mera rielaborazione del software Smart SI precedentemente realizzato dalla CP_1
di cui non sarebbe stata a conoscenza. Parte_1
Prima di valutare in concreto l'esistenza del dolo incidente lamentato appare opportuno premettere che, come affermato da un'autorevole giurisprudenza che il Tribunale adito ritiene di condividere, l'obbligo risarcitorio statuito dall'art. 1440 c.c. presuppone che il contraente in mala fede abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma della menzogna o della reticenza qualificata (Trib. Milano, sent. del 31.07.2015, n. 9190; Cass. n. 2479 del 2007); tuttavia, sia la condotta ingannatoria che la mera reticenza, come evidenziato dal Supremo Giudice, non rilevano se concernono circostanze che il contraente avrebbe potuto conoscere usando la normale diligenza (Cass. sent. del 25.07.2024, n. 2221).
Chiariti quindi i principi di diritto che sottendono al rimedio azionato si procede a valutare in concreto l'esistenza del dolo incidente prospettato da Parte_1
L'inganno asseritamente commesso dalla e.Magine si inserisce all'interno di un complesso di relazioni negoziali tra le parti processuali che è costituito dalla conclusione di due differenti contratti;
il primo, concluso il 3 giugno 2015, che prevedeva lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di CP_1
per la futura realizzazione di una originale ed innovativa piattaforma di Cloud Computing in ambito finanziario, e un secondo contratto, concluso in data 10 febbraio 2016, con l'obiettivo di realizzare un mockup, che rappresentava la prosecuzione del progetto di R&D realizzato nel 1015 e denominato
FastEV. I raggiri sarebbero consistiti innanzitutto, con riferimento allo studio di fattibilità commissionato nel 2015, nella prospettazione di un'attività di ricerca innovativa, quando in realtà tale attività di ricerca era già stata condotta per il precedente software Smart SI, mentre per quanto concerne il contratto del 2016 la condotta menzognera poteva essere ravvisata nell'impegno alla realizzazione di un software qualificato come «nuovo», «originale» ed «innovativo».
Tali censure sono infondate.
Parte attrice ha compiuto una copiosa produzione documentale che possiede un valore dirimente per poter concludere per l'assenza della malafede prospettata. Oltre ai due contratti menzionati la ha altresì prodotto i due processi verbali di contestazione redatti dall'Agenzia delle Entrate Parte_1
pagina 10 di 14 in sede di accertamento con riferimento agli anni di imposta 2015 e 2016, in cui si sono stati conclusi, rispettivamente, il contratto di ricerca – chiamato dall'attrice “studio di fattibilità – e l'accordo per la realizzazione del mockup, e in detti verbali il sig. rappresentante legale di ha Per_1 Parte_1 dichiarato con riferimento alla documentazione relativa “che detta documentazione è stata realizzata insieme da ed . Parte_1 CP_1
Nello stesso documento progettuale n. 15 di parte attrice, intitolato “Progetto Fast EV” (p. 24), nonché in altri rinvenuti dall'Agenzia a seguito della propria attività d'indagine, si fa un espresso riferimento al precedente software “SmartFASI”.
Ad ulteriore conferma del profondo coinvolgimento della nello svolgimento dell'attività Parte_1
commissionata si evidenzia il contenuto dei SAL, prodotti dalla convenuta, concernenti l'anno 2016 ed esplicanti lo stato di avanzamento del progetto “FASTEV mockup” e la sua l'accettazione da parte dell'attrice con debita sottoscrizione.
Tutto ciò considerato, si deve ritenere che fosse nella condizione di comprendere, in Parte_1 ottemperanza all'onere di diligenza e di informazione sopra menzionato, della derivazione non originale del progetto commissionato e della mancanza delle qualità di novità ed innovatività promesse;
la violazione di tale onere non permette a parte attrice, pertanto, di valersi efficacemente della fattispecie di cui all'art. 1440 c.c.
È quindi convinzione del giudicante che parte attrice avrebbe potuto rilevare, quanto mento, da un esame elementare dei documenti dalla stessa prodotti in giudizio, l'esistenza di svariati riferimenti al progetto “SmartFASI” dei quali la Società avrebbe dovuto diligentemente chiedere conto;
nessuna prova è stata fornita, invece, in ordine al doveroso approfondimento su tali circostanze da parte di che viceversa ha provveduto ad approvare tutti i SAL prodotti in atti senza contestazione Parte_1
alcuna.
In ogni caso, il CTU ha affermato nella propria relazione peritale che, in merito all'asserita novità del software commissionato, “è emerso che il software FastEV può essere considerato una evoluzione del precedente progetto Smart SI e che quest'ultimo possa essere considerato un prototipo per lo sviluppo di software commerciale. La parte innovativa, ovvero di nuovo sviluppo del software, è rappresentato dal c.d. “simulatore” finanziario implementato nella parte applicativa denominata “Fast EV - Simulatore”. Per quanto riguarda il “Fast Evoluton – Backend”, il sottoscritto ha verificato essere sostanzialmente una derivazione del progetto Smart SI come peraltro ribadito dai CT di Parte e.Magine durante le sessioni peritali.” (p. 60); risultano quindi accertati degli elementi innovativi all'interno del software, pur essendo per gli altri aspetti sopra menzionati una mera rivisitazione del software SmartFASI.
pagina 11 di 14 Non ravvisandosi, pertanto, il dolo denunciato dall'attrice si respingono le domande attoree.
III. La co-responsabilità della dott.ssa Controparte_2
Non trovando accoglimento la domanda proposta nei confronti della eMagine non può trovare accoglimento neppure quella nei confronti della convenuta la quale era in ogni caso da Controparte_2
ritenersi priva di fondamento.
Deve anzitutto rilevarsi la contraddittorietà di quanto affermato da attrice per la quale “La certificazione del revisore legale ha costituito un elemento di assoluto rilievo in relazione alla volontà che ha determinato alla conclusione dei due contratti di cui è causa” (citazione, p.13); non Parte_1
è, infatti, possibile ipotizzare che le predette certificazioni contabili, rilasciate necessariamente in un momento cronologicamente posteriore rispetto alla precedente conclusione dei contratti – e al relativo sostenimento dei costi che si proponevano di certificare – possa aver influenzato la volontà della nella conclusione degli stessi. Parte_1
Si rileva, in ogni caso, che tali certificazioni erano richieste ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dall'art. 3, co. 11, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito successivamente in legge, che stabiliva che “l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione”.
Secondo l'attrice l'esperta contabile convenuta avrebbe dovuto verificare “l'effettività dei costi sostenuti”, verificando che la e.Magine avesse effettivamente imputato all'attività commissionata le ore/uomo del personale di progetto o avesse affidato il progetto in subappalto a società terze, “In altri termini, non ha verificato l'effettivo sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo e di realizzazione del software e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile” (comp. conclusionale p.22).
In realtà il revisore non era tenuto a compiere tali operazioni atteso che l'accertamento aveva ad oggetto unicamente il sostenimento delle spese sopportate da parte dell'ente che era intenzionato a beneficiare del vantaggio fiscale, cioè e non concerneva i costi sostenuti dalla e.Magine per Parte_1 lo svolgimento dell'attività pattuita. È inoltre ininferente il richiamo attoreo alle mail (docc. 26 e 27 attrice) inviate dalla contabile all'attrice domandando la descrizione del progetto e dell'attività svolta dal fornitore, poiché inidonee a mutare l'onere posto in capo all'odierna convenuta che non era tenuta a verificare l'effettività o la coerenza dei costi sostenuti da CP_1
Parimenti, la convenuta non era nemmeno tenuta ad accertare la natura dell'attività compiuta poiché, così come anche affermato dalla Circolare del MISE – che si rammenta essere priva di efficacia prescrittiva costituendo al più uno strumento d'ausilio ermeneutico – non è richiesto al soggetto pagina 12 di 14 incaricato alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte.
Si deve quindi concludere nel ritenere infondate le contestazioni attoree in merito all'attività certificativa svolta, la cui richiesta risarcitoria non può quindi essere accolta.
IV Le domande delle terze chiamate.
Visto il mancato accoglimento delle domande attoree formulate nei confronti delle parti convenute, e stante l'applicazione del principio della ragione più liquida, non si ritiene opportuno pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate da e Controparte_4 Controparte_3
V Le spese di lite.
Le spese di lite delle convenute delle convenute seguono la soccombenza e sono poste a carico di
Parte_1
In applicazione del principio della causazione (Cass. ord. del 06.12.2019, n. 31889) si pongono altresì carico di le spese processuali delle Società chiamate in garanzia dalle convenute, perché la Parte_1
roro chiamata in giudizio si qualifica come conseguenza accessoria della citazione ad opera di parte attrice.
Le spese della CTU sono poste interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertal'insussistenza del dolo incidente ex art. 1440 c.c.;
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della dott.ssa Controparte_2
quantificate in complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A.
e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della quantificate in Controparte_1
complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, €
pagina 13 di 14 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della
[...]
, quantificate in complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la Controparte_3 fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della Controparte_4
, quantificate in complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, €
[...]
1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di CTU per l'importo liquidato in atti.
Torino, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11429/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CARLO GONELLA, elettivamente domiciliati in, Parte_1
p.zza Camillo Benso di Cavour, n.3, Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore
ATTRICE
contro con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TINELLI e dell'avv. ANTONIO Controparte_1
CIARCIAGLINO, elettivamente domiciliata in via Flaminia, n. 961, Roma (RO), presso lo studio del primo difensore
CONVENUTA
nonché contro con il patrocinio dell'avv. SIMONA CALÒ e dell'avv. ROBERTO Controparte_2
FERRERO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in c.so Galileo
Ferraris, n. 123 bis, Torino (TO)
CONVENUTA
con la chiama di
, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. ANDREA IVAN BULLO, ed elettivamente domiciliata in c.so Genova, n. 14,
Milano (MI) presso lo studio del predetto difensore pagina 1 di 14 TERZA CHIAMATA
con l'ulteriore chiama di
, con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. CHIARA VEDOVATI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via
Giacomo Leopardi, n.1, Milano (MI)
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 1440 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA SOCIETA' CP_1
1.1. In via principale
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 cod. civ., dato atto che i raggiri che hanno viziato i contratti del
3 giugno 2015 (doc n. 1) e del 10 febbraio 2016 (doc n. 2) non sono stati tali da determinare il consenso di dato atto che senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
dato atto della Parte_1
mala fede del contraente condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi come segue: CP_1
- euro 241.000,00 pari alla differenza tra il prezzo pagato per il software Fast EV (euro
800.000,00) e la valorizzazione del software Smart SI effettuata da IN (euro 559.000,00 - cfr. docc. nn. 23 e 24).
- euro 492.452,25 che ha corrisposto a titolo di “ravvedimento operoso” (doc. n. 11); Parte_1
- euro 366.527,03, oltre interessi di rateazione che sta pagando ratealmente all'Agenzia delle Parte_1
Entrate in conseguenza della adesione alla “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI” ex art. Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge
29 dicembre 2022, n. 197;
- le spese legali che ha corrisposto e corrisponderà ai legali nominati per il procedimento Parte_1
tributario;
- le spese legali che sarà tenuta a pagare alla controparte in caso di soccombenza nel Parte_1
procedimento tributario.
1.2. In via subordinata pagina 2 di 14 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 cod. civ., dato atto che i raggiri che hanno viziato i contratti del
3 giugno 2015 (doc n. 1) e del 10 febbraio 2016 (doc n. 2) non sono stati tali da determinare il consenso di dato atto che senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
dato atto della Parte_1
mala fede del contraente e.Magine, condannarla al risarcimento dei danni da quantificarsi come segue:
- a restituire a la somma indebitamente percepita nella misura determinata dall'Ill.mo Parte_1
Tribunale in corso di causa;
- a rimborsare a la somma di euro 492.452,25 che la stessa hacorrisposto a titolo di Parte_1
“ravvedimento operoso” (doc. n. 11);
- a rimborsare a la somma di euro 366.527,03, oltre interessi di rateazione che sta Parte_1 Parte_1 pagando ratealmente all'Agenzia delle Entrate in conseguenza della adesione alla “DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI” ex art. Articolo 1, commi da
186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- a rimborsare a le spese legali che ha corrisposto corrisponderà ai legali nominati Parte_1 Parte_1
per il procedimento tributario, e le spese legali che sarà tenuta a pagare alla controparte in Parte_1
caso di soccombenza nel procedimento tributario.
2. NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA Controparte_2
- Dichiarare tenuta e condannare la dott.ssa al pagamento a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno in via solidale con la società della medesima somma che questa sarà condannata a CP_1
pagare a Parte_1
3. NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA Controparte_3
RAPPRESENTANZA GENERALE CP_3
- Respingersi tutte le domande direttamente formulate nei confronti dell'attrice società Parte_1 Pt_1
4. NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA -RAPPRESENTANZA Controparte_4
Controparte_3
- Respingersi tutte le domande direttamente formulate nei confronti dell'attrice società Parte_1
5. IN OGNI CASO
- Con il favore delle spese e delle competenze giudiziali, oltre rimborso generale ed accessori di legge.
Per parte convenuta Controparte_1
Si insiste, pertanto, affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia: pagina 3 di 14 I)- nel merito, in via preliminare, rilevare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande proposte da controparte con l'atto di citazione, essendo l'attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667
c.c., decaduta dalla possibilità di far valere i presunti (ed inesistenti) vizi e difetti dell'opera appaltata, nonché dal promuovere la relativa azione giudiziaria essendosi, la stessa, evidentemente rescritta;
II)- nel merito, rigettare tutte le avversarie domande giacché infondate in fatto e diritto, rilevandosi peraltro sul punto come, in esito all'attività di istruzione probatoria, nessun profilo di danno possa neanche astrattamente configurarsi in capo alla “ , avendo essa aderito alla c.d. “Definizione Parte_1 liti pendenti”, disciplinata dalla Legge n. 197 del 2022;
III)- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande proposte dall'attrice, attesa l'esistenza del contratto di assicurazione, condannare la
[...]
”, ora divenuta ”, a manlevare e/o tenere Controparte_5 Controparte_3 indenne la convenuta di quanto questa sarà eventualmente costretta a corrispondere Controparte_1 all'attrice in forza della sentenza che l'adito Giudice andrà a pronunciare;
IV)- in accoglimento della conclusione sub III)- condannare la Controparte_5
[...
”, ora divenuta ”, al pagamento nei confronti della convenuta Controparte_3
, di tutte le somme che questa, a qualsiasi titolo (anche per spese legali e di eventuali CP_1
C.T.U.) sarà eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice, in forza della sentenza che l'adito
Giudice andrà a pronunciare;
V)- il tutto sempre e comunque con vittoria, di spese, compenso professionale, rimborso forfettario e accessori di legge del presente giudizio;
VI)- in ogni caso condannare la ”, ora divenuta Controparte_5 [...]
”, al pagamento, in favore della convenuta delle spese, compenso Controparte_3 CP_1
professionale, rimborso forfettario e accessori di legge del presente giudizio.
Per parte convenuta Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo,
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento del danno in via solidale con Controparte_1
Nel merito, in via subordinata:
pagina 4 di 14 Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Giudicante ritenga meritevoli di accoglimento le domande attoree nei confronti della Dott.ssa condannare la società Controparte_2 CP_4
RAPPRESENTANZA GENERALE PER li rappresentanti pro-tempore, con sede nel Gran
[...]
Ducato del Lussemburgo Avenue John F. Kennedy 35/D, Lussemburgo ed avente una sede secondaria in , Piazza Vetra 17, Milano CAP 20123, a manlevare la Dott.ssa da ogni CP_3 Controparte_2
eventuale conseguenza pregiudizievole o condanna anche parziale che dovesse patire nel presente procedimento e dichiarare tenuta
In ogni caso:
condannare parte attrice alla rifusione delle spese del presente procedimento, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Per parte chiamata Controparte_3
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale, nel merito della chiamata in manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia con riferimento a tutte quelle condotte dolose e/o fraudolente che dovessero essere accertate in capo alla in corso di causa;
CP_1
- ancora in via principale, nel merito della chiamata in manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia per le ragioni esposte in narrativa sub parr. A3. e A4;
- nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata sia nell'an che nel quantum;
- in subordine a quanto alla domanda di manleva, limitare l'esposizione dell'Assicuratore al massimale residuo di polizza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Per la chiamata Controparte_6
MERITO
[...]
In via principale:
• rigettare le domande tutte svolte nei confronti della Dott.ssa poiché inammissibili, Controparte_2 oltre che infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e/o secondo comma, c.c., nonché sfornite di prova e, in ogni caso, respingere la domanda di manleva dalla stessa avanzata nei confronti di per le ragioni esposte in atti. Controparte_4
pagina 5 di 14 In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della Dott.ssa e di ritenuta operatività della garanzia, previa determinazione Controparte_2
delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate:
• accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nel rispetto delle condizioni e dei Controparte_4
limiti previsti dal citato contratto, e comunque:
(i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile alla Dott.ssa esclusa Controparte_2
ogni responsabilità solidale con gli altri convenuti, con dichiarazione del diritto di Controparte_4
qualora fosse richiesta di pagare somme eccedenti tale quota di responsabilità, di rivalersi sugli altri condebitori in solido per l'eccedenza, pronunciando le condanne del caso;
(ii) previa detrazione della franchigia fissa pari a € 500,00 per sinistro ed entro il limite di massimale previsto dalla garanzia;
(iii) nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).
MOTIVAZIONE
I. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato si costituiva la Società asserendo di fornire Parte_1 prestazione di servizi nell'ambito della progettazione e realizzazione di soluzioni organizzative e tecnico-contabili e rappresentava altresì che, a seguito di specifiche valutazioni di mercato, decideva di cercare una piattaforma digitale che potesse che potesse costituire un supporto per nuovi modelli di business;
che, pertanto, commissionava alla Società lo svolgimento di un'attività Controparte_1
complessa suddivisa in due fasi;
che per la prima fase, di carattere progettuale, sottoscriveva con la convenuta in data 3.06.2015 una proposta per l'importo complessivo di € 300.000,00; che per la seconda fase, avente ad oggetto la creazione di un prototipo della piattaforma digitale, accettava la proposta di e.Magine per l'importo di € 500.000,00; che, a seguito delle dichiarazioni di avanzamento lavori predisposte da veniva erogato il pagamento del saldo dell'intero importo pattuito per CP_1 complessivi € 800.000,00; che veniva effettuata la consegna a seguito dell'installazione sul sever pagina 6 di 14 aziendale del nuovo prototipo del programma commissionato, denominato FAST EV;
che uno dei motivi che avevano indotto l'attrice a commissionare un prodotto di questo tipo era stata anche la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 145/2013; che la certezza di avere la disponibilità del suddetto prodotto era stata determinata dalla attestazione resa ai sensi dell'art. 3, co. 10 del d.l. predetto;
che a seguito dell'effettività dei costi sostenuti il revisore aziendale emetteva le relative certificazioni;
che iniziava così a presentare la piattaforma Fast EV alla Parte_1 propria clientela;
che l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di due processi verbali Parte_1
di constatazione relativi alle annualità di imposta 2015 e 2016, coi quali, sulla base dell'asserita analogia tra Fast EV e altri programmi precedentemente realizzati da procedevano a CP_1
svariate contestazioni, tra le quali si rinveniva l'asserita mancanza del requisito della novità del programma commissionato per poter beneficiare dei crediti d'imposta predetti;
che tali contestazioni si concretizzavano in altrettanti avvisi di accertamento che consideravano indeducibili i costi relativi alla realizzazione del software Fast EV;
che il rapporto instaurato tra le odierne parti processuali era sussumibile nel contratto di appalto di servizi di cui all'art. 1655 c.c.; che oggetto del contratto era la realizzazione di un progetto originale e innovativo;
che tale progetto era stato in realtà realizzato dalla convenuta avvalendosi di materiale già prodotto per altri progetti precedentemente realizzati;
che veniva quindi tratta in errore a seguito della maturazione del convincimento di acquistare un Parte_1 software promesso come “nuovo”; che la condotta di e.Magine integrava i raggiri di cui all'art. 1440
c.c., con l'effetto che avrebbe ugualmente concluso il contratto ma a condizione diverse da Parte_1
quelle pattuite;
che, conseguentemente, la convenuta aveva indebitamente percepito parte del prezzo corrisposto;
che in conseguenza del comportamento doloso subiva un procedimento tributario CP_1
e che aveva già corrisposto un'ingente somma all'Agenzia delle Entrate a titolo di ravvedimento operoso;
che la certificazione del revisore legale, dott.ssa aveva costituito un Controparte_2
elemento di assoluto rilievo in relazione alla volontà che ha determinato alla conclusione dei Parte_1
contratti per cui è causa.
Parte attrice domandava, pertanto, la condanna della e.Magine al risarcimento dei danni ex art. 1440
c.c. e di dichiarare tenuta la dott.ssa al pagamento a titolo di risarcimento del danno in Controparte_2
via solidale delle medesima somma oggetto di condanna.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa rappresentando che era stata incaricata dalla Controparte_2
Società attrice delle certificazioni concernenti i costi sostenuti da parte attrice per attività di ricerca e sviluppo;
che era la stessa parte attrice a confermare che l'attività di ricerca svolta rientrava nelle categorie agevolabili ai fini degli artt. 2 e 3 del d.l. 174/2015; che ed avevano Parte_1 CP_1 commissionato una perizia tecnica sulla congruità del prezzo e dell'attività di ricerca e sviluppo pagina 7 di 14 predetta;
che come era stato chiarito dalla circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 del MISE il revisore per i crediti in materia di ricerca e sviluppo non svolgeva alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dell'impresa; che, pertanto, il revisore non si assumeva alcuna responsabilità per tali valutazioni;
che l'attività di controllo, per l'oggetto di propria competenza, veniva svolto sulla totalità della documentazione prodotta a supporto dei costi sostenuti;
che non aveva mai svolto alcuna valutazione di carattere tecnico in merito alla novità del software commissionato. Parte convenuta proponeva quindi istanza ex artt. 106
e 269 c.p.c. per chiamare in causa la propria società assicurativa e, nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva, infine, la Società ed asseriva di essere una società attiva nel settore “ICT”; Controparte_1
che nel luglio 2014 veniva avviato il progetto “SmartSI” e che lo stesso veniva completato in 18 mesi;
che il successivo progetto “Fast EV” era differente rispetto a “SmartSI”, poiché quello più recente era oggetto di specifica commissione di terzi e non consisteva in un progetto di ricerca sviluppato dalla e.Magine motu proprio; che le imprese avevano già precedentemente collaborato in svariate occasioni;
che non si era mai negato che il progetto commissionato muovesse dai risultati conseguiti nel precedente progetto di ricerca “SmartSI”; che il progetto “FastEV” aveva dato vita ad un prodotto completamente nuovo;
che l'elemento caratterizzante dello stesso era costituito dalla realizzazione di un simulatore, che non era presente nel precedente progetto di ricerca;
che tale funzionalità, all'esito di una valutazione prudenziale, era l'esito di più 60.000 righe di codice inedito;
che parte attrice era decaduta dalla possibilità di far valere i presunti vizi e difetti dell'opera appaltata ex art. 1667 c.c.; che l'azione giudiziaria stessa era prescritta;
che le doglianze di non erano Parte_1
compatibili col grado minimo di diligenza esigibile da un operatore professionale esperto;
che in nessuna occasione si è mai fatto riferimento alla fruizione del credito di imposta predetto;
che l'ottenimento di tale beneficio fiscale non era mai stato indicato come elemento condizionante il proprio consenso;
che era la destinataria di sanzioni pecuniarie da parte dell'Amministrazione finanziaria sul presupposto di aver emesso fatture per operazioni inesistenti;
che a seguito dell'installazione sul server aziendale di di un prototipo funzionante non erano mai state Parte_1
mosse contestazioni di sorta con riguardo alla conformità alle specifiche contrattualmente previste;
che la non poteva essere chiamata a restituire quanto versato dall'attrice a titolo di ravvedimento CP_1
operoso; che all'epoca dei fatti la Società era assicurata dalla Controparte_5
[...
”, poi divenuta ”. Controparte_3
Parte convenuta domandava, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
per essere debitamente garantita e di dichiarare l'inammissibilità e/o Controparte_3 pagina 8 di 14 l'improcedibilità delle domande attoree ex art. 1667 c.c., nel merito, di rigettare tutte le domande formulate da controparte.
Il giudice con decreto, vista la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo proposta dalla convenuta e dalla dott. e ritenuta l'accoglibilità delle domande, autorizzava CP_1 Controparte_2
le chiamate dei terzi per l'udienza già fissata del 23.02.2023.
A seguito della richiesta di differimento il giudice differiva l'udienza al 4.05.2023
Visto l'art. 168 bis, co. 4 c.p.c. il giudice differiva l'udienza al 16.11.2022
Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative. La Società
[...]
, impresa assicuratrice della affermando che gli importi Controparte_3 CP_1 richiesti dall'attrice non potevano essere attratti in garanzia, stante l'esclusione prevista dal contratto assicurativo pattuito con particolare riferimento ai danni cagionati a seguito di una condotta disonesta o fraudolenta dell'assicurato.
Si costituiva altresì in giudizio la , Società Controparte_4 assicurativa della dott.ssa sostenendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea Controparte_2
nei confronti della propria assicurata, l'inoperatività temporale della polizza prodotta dall'assicurata e chiedeva, infine, il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 04.05.2023 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, nn. 1,2 e 3
c.p.c. e d il giudice rinviava all'udienza del 12 settembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con la prima memoria 183 c.p.c. parte attrice rappresentava di aver aderito, nelle more del presente procedimento, alla definizione agevolata delle liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023, versando ratealmente l'importo corrispondente alle sole imposte accertate – per un totale di € 366.527,03 oltre interessi –, con conseguente annullamento delle sanzioni pecuniarie comminate.
Con le rispettive memorie 183 c.p.c. le parti processuali svolgevano reciproche contestazioni ed insistevano con le relative istanze istruttorie.
All'esito delle note scritte depositate per l'udienza del 12 settembre 2023 il giudice accoglieva le istanze di esibizione proposte da parte attrice unicamente nei confronti della e di Controparte_1
Finipiemonte e disponeva CTU volta ad accertare l'asserita novità del software oggetto di causa e fissava udienza di disamina della stessa.
Il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 3 dicembre 2024, a seguito della quale tratteneva la causa a sentenza ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 9 di 14
II. Il dolo incidente
Parte attrice ha domandato l'accertamento del dolo incidente di ex art. 1440 c.c., poiché CP_1
senza il compimento dei raggiri lamentati avrebbe ugualmente concluso i predetti contratti, ma a differenti condizioni economiche così come indicato in atti. La convenuta avrebbe infatti promesso di fornire un software che si affermava essere originale e nuovo, mentre in realtà quanto promesso costituiva una mera rielaborazione del software Smart SI precedentemente realizzato dalla CP_1
di cui non sarebbe stata a conoscenza. Parte_1
Prima di valutare in concreto l'esistenza del dolo incidente lamentato appare opportuno premettere che, come affermato da un'autorevole giurisprudenza che il Tribunale adito ritiene di condividere, l'obbligo risarcitorio statuito dall'art. 1440 c.c. presuppone che il contraente in mala fede abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma della menzogna o della reticenza qualificata (Trib. Milano, sent. del 31.07.2015, n. 9190; Cass. n. 2479 del 2007); tuttavia, sia la condotta ingannatoria che la mera reticenza, come evidenziato dal Supremo Giudice, non rilevano se concernono circostanze che il contraente avrebbe potuto conoscere usando la normale diligenza (Cass. sent. del 25.07.2024, n. 2221).
Chiariti quindi i principi di diritto che sottendono al rimedio azionato si procede a valutare in concreto l'esistenza del dolo incidente prospettato da Parte_1
L'inganno asseritamente commesso dalla e.Magine si inserisce all'interno di un complesso di relazioni negoziali tra le parti processuali che è costituito dalla conclusione di due differenti contratti;
il primo, concluso il 3 giugno 2015, che prevedeva lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di CP_1
per la futura realizzazione di una originale ed innovativa piattaforma di Cloud Computing in ambito finanziario, e un secondo contratto, concluso in data 10 febbraio 2016, con l'obiettivo di realizzare un mockup, che rappresentava la prosecuzione del progetto di R&D realizzato nel 1015 e denominato
FastEV. I raggiri sarebbero consistiti innanzitutto, con riferimento allo studio di fattibilità commissionato nel 2015, nella prospettazione di un'attività di ricerca innovativa, quando in realtà tale attività di ricerca era già stata condotta per il precedente software Smart SI, mentre per quanto concerne il contratto del 2016 la condotta menzognera poteva essere ravvisata nell'impegno alla realizzazione di un software qualificato come «nuovo», «originale» ed «innovativo».
Tali censure sono infondate.
Parte attrice ha compiuto una copiosa produzione documentale che possiede un valore dirimente per poter concludere per l'assenza della malafede prospettata. Oltre ai due contratti menzionati la ha altresì prodotto i due processi verbali di contestazione redatti dall'Agenzia delle Entrate Parte_1
pagina 10 di 14 in sede di accertamento con riferimento agli anni di imposta 2015 e 2016, in cui si sono stati conclusi, rispettivamente, il contratto di ricerca – chiamato dall'attrice “studio di fattibilità – e l'accordo per la realizzazione del mockup, e in detti verbali il sig. rappresentante legale di ha Per_1 Parte_1 dichiarato con riferimento alla documentazione relativa “che detta documentazione è stata realizzata insieme da ed . Parte_1 CP_1
Nello stesso documento progettuale n. 15 di parte attrice, intitolato “Progetto Fast EV” (p. 24), nonché in altri rinvenuti dall'Agenzia a seguito della propria attività d'indagine, si fa un espresso riferimento al precedente software “SmartFASI”.
Ad ulteriore conferma del profondo coinvolgimento della nello svolgimento dell'attività Parte_1
commissionata si evidenzia il contenuto dei SAL, prodotti dalla convenuta, concernenti l'anno 2016 ed esplicanti lo stato di avanzamento del progetto “FASTEV mockup” e la sua l'accettazione da parte dell'attrice con debita sottoscrizione.
Tutto ciò considerato, si deve ritenere che fosse nella condizione di comprendere, in Parte_1 ottemperanza all'onere di diligenza e di informazione sopra menzionato, della derivazione non originale del progetto commissionato e della mancanza delle qualità di novità ed innovatività promesse;
la violazione di tale onere non permette a parte attrice, pertanto, di valersi efficacemente della fattispecie di cui all'art. 1440 c.c.
È quindi convinzione del giudicante che parte attrice avrebbe potuto rilevare, quanto mento, da un esame elementare dei documenti dalla stessa prodotti in giudizio, l'esistenza di svariati riferimenti al progetto “SmartFASI” dei quali la Società avrebbe dovuto diligentemente chiedere conto;
nessuna prova è stata fornita, invece, in ordine al doveroso approfondimento su tali circostanze da parte di che viceversa ha provveduto ad approvare tutti i SAL prodotti in atti senza contestazione Parte_1
alcuna.
In ogni caso, il CTU ha affermato nella propria relazione peritale che, in merito all'asserita novità del software commissionato, “è emerso che il software FastEV può essere considerato una evoluzione del precedente progetto Smart SI e che quest'ultimo possa essere considerato un prototipo per lo sviluppo di software commerciale. La parte innovativa, ovvero di nuovo sviluppo del software, è rappresentato dal c.d. “simulatore” finanziario implementato nella parte applicativa denominata “Fast EV - Simulatore”. Per quanto riguarda il “Fast Evoluton – Backend”, il sottoscritto ha verificato essere sostanzialmente una derivazione del progetto Smart SI come peraltro ribadito dai CT di Parte e.Magine durante le sessioni peritali.” (p. 60); risultano quindi accertati degli elementi innovativi all'interno del software, pur essendo per gli altri aspetti sopra menzionati una mera rivisitazione del software SmartFASI.
pagina 11 di 14 Non ravvisandosi, pertanto, il dolo denunciato dall'attrice si respingono le domande attoree.
III. La co-responsabilità della dott.ssa Controparte_2
Non trovando accoglimento la domanda proposta nei confronti della eMagine non può trovare accoglimento neppure quella nei confronti della convenuta la quale era in ogni caso da Controparte_2
ritenersi priva di fondamento.
Deve anzitutto rilevarsi la contraddittorietà di quanto affermato da attrice per la quale “La certificazione del revisore legale ha costituito un elemento di assoluto rilievo in relazione alla volontà che ha determinato alla conclusione dei due contratti di cui è causa” (citazione, p.13); non Parte_1
è, infatti, possibile ipotizzare che le predette certificazioni contabili, rilasciate necessariamente in un momento cronologicamente posteriore rispetto alla precedente conclusione dei contratti – e al relativo sostenimento dei costi che si proponevano di certificare – possa aver influenzato la volontà della nella conclusione degli stessi. Parte_1
Si rileva, in ogni caso, che tali certificazioni erano richieste ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dall'art. 3, co. 11, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito successivamente in legge, che stabiliva che “l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione”.
Secondo l'attrice l'esperta contabile convenuta avrebbe dovuto verificare “l'effettività dei costi sostenuti”, verificando che la e.Magine avesse effettivamente imputato all'attività commissionata le ore/uomo del personale di progetto o avesse affidato il progetto in subappalto a società terze, “In altri termini, non ha verificato l'effettivo sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo e di realizzazione del software e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile” (comp. conclusionale p.22).
In realtà il revisore non era tenuto a compiere tali operazioni atteso che l'accertamento aveva ad oggetto unicamente il sostenimento delle spese sopportate da parte dell'ente che era intenzionato a beneficiare del vantaggio fiscale, cioè e non concerneva i costi sostenuti dalla e.Magine per Parte_1 lo svolgimento dell'attività pattuita. È inoltre ininferente il richiamo attoreo alle mail (docc. 26 e 27 attrice) inviate dalla contabile all'attrice domandando la descrizione del progetto e dell'attività svolta dal fornitore, poiché inidonee a mutare l'onere posto in capo all'odierna convenuta che non era tenuta a verificare l'effettività o la coerenza dei costi sostenuti da CP_1
Parimenti, la convenuta non era nemmeno tenuta ad accertare la natura dell'attività compiuta poiché, così come anche affermato dalla Circolare del MISE – che si rammenta essere priva di efficacia prescrittiva costituendo al più uno strumento d'ausilio ermeneutico – non è richiesto al soggetto pagina 12 di 14 incaricato alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte.
Si deve quindi concludere nel ritenere infondate le contestazioni attoree in merito all'attività certificativa svolta, la cui richiesta risarcitoria non può quindi essere accolta.
IV Le domande delle terze chiamate.
Visto il mancato accoglimento delle domande attoree formulate nei confronti delle parti convenute, e stante l'applicazione del principio della ragione più liquida, non si ritiene opportuno pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate da e Controparte_4 Controparte_3
V Le spese di lite.
Le spese di lite delle convenute delle convenute seguono la soccombenza e sono poste a carico di
Parte_1
In applicazione del principio della causazione (Cass. ord. del 06.12.2019, n. 31889) si pongono altresì carico di le spese processuali delle Società chiamate in garanzia dalle convenute, perché la Parte_1
roro chiamata in giudizio si qualifica come conseguenza accessoria della citazione ad opera di parte attrice.
Le spese della CTU sono poste interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertal'insussistenza del dolo incidente ex art. 1440 c.c.;
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della dott.ssa Controparte_2
quantificate in complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A.
e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della quantificate in Controparte_1
complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, €
pagina 13 di 14 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della
[...]
, quantificate in complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la Controparte_3 fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali della Controparte_4
, quantificate in complessivi € 18.977,00, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, €
[...]
1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed € 5.209,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di CTU per l'importo liquidato in atti.
Torino, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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