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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile -, nelle persone dei
Magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 222 del Ruolo Gen. 2022, avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Cappuccilli in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo - pec:
Email_1
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Domenico D'Antonio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione - pec: Email_2
CONVENUTA
c.f. ), con sede in Campobasso, in persona Controparte_2 P.IVA_1
del curatore speciale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Diego Fiorella in CP_3
forza di procura allegata alla comparsa di costituzione - pec: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., sono state rassegnate le conclusioni di seguito sintetizzate: avv. Cappuccilli per l'attore
a) in sede rescindente
-) dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.
2, stante la nomina di uno degli arbitri in violazione delle norme di legge;
-) dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.
4, c.p.c., perché pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale, laddove ha accolto l'azione sociale di responsabilità proposta
contro
; Parte_1
-) dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.
4, c.p.c., perché pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale, laddove ha nominato, ai sensi dell'art. 78, c.p.c., il curatore speciale della Controparte_2
-) dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.
4, c.p.c. , per avere il lodo ecceduto dai limiti della convenzione di arbitrato, avendo erroneamente deciso secondo diritto e non secondo equità;
-) dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.
5, c.p.c., per difetto di motivazione, laddove ha condannato il a risarcire i danni Pt_1
asseritamente subiti dalla società per la somma di € 189.000,00 e Controparte_2
dalla socia per la somma di € 157.000,00; Controparte_1
b) in sede rescissoria, in caso di dichiarazione di nullità del lodo arbitrale esclusivamente ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n.5, c.p.c. :
2 - pronunciare secondo equità sul merito della controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità sociale e quella individuale esercitate da
contro
Controparte_1
e respingerle;
Parte_1
-pronunciare secondo equità e dichiarare inammissibili e infondate le domande proposte dalla
contro
; Controparte_2 Parte_1
- in ogni caso condannare a pagare per intero ed in via esclusiva Controparte_1
le spese del procedimento arbitrale ed i compensi dovuti ai componenti del Collegio arbitrale, nonché le spese di difesa relative al procedimento arbitrale, con vittoria di spese del presente giudizio. avv. D'Antonio per la convenuta Controparte_1
- rigettare integralmente l'atto di impugnazione di lodo arbitrale presentato da Pt_1
;
[...]
- per l'effetto, confermare il lodo arbitrale emesso in Bojano (CB) in data 27.9.2021 dal
Collegio arbitrale composto dal Presidente Notaio Dott. e dai Persona_1
componenti avv.ti Maurizio Occhionero e Giancarla Petrella e comunicato in data
27.9.2021;
- con vittoria di spese e competenze della presente procedura avv. Fiorella per la convenuta Controparte_2
si riporta alla comparsa di costituzione, ai precedenti verbali di udienza e a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni tutte ivi rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento, con condanna di controparte a spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con citazione notificata il 23/06/2022, ha impugnato ai sensi degli artt. Parte_1
828 ed 829 c.p.c. il lodo arbitrale depositato il 27/09/2021, con il quale, in accoglimento della domanda proposta da con ricorso depositato il 20/04/2020 Controparte_1
al Tribunale di Campobasso ex artt. 810 c.p.c. e 34 e segg. d.lgs. 5/2003, esso impugnante
(in qualità di amministratore unico pro tempore della era stato Controparte_2
condannato dal collegio arbitrale nominato al pagamento, a titolo di risarcimento danni equitativamente determinati, della somma di 189.000,00 euro in favore della CP_4
[..
[...] e di quella di 157.000,00 euro in favore della socia , il
[...] Controparte_1
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione al saldo.
Con il lodo erano state inoltre dichiarate compensate per un terzo fra le parti le spese del giudizio arbitrale, liquidate solidalmente in 27.000,00 euro oltre accessori e poste per due terzi a carico del e per un terzo a carico della ricorrente, mentre erano state Pt_1
integralmente compensate fra le parti le spese dei rispettivi difensori.
L'attore ha formulato le richieste sopra richiamate, come reiterate con la Parte_1
precisazione delle conclusioni, e le convenute e Controparte_5 CP_6
si sono costituite chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna della
[...]
controparte al rimborso delle spese processuali.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 29/03/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria.
2.-- L'impugnazione è tempestiva, dal momento che il lodo non è stato notificato, con conseguente sua impugnabilità nel termine di un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione (27/09/2021) previsto dall'art. 828, comma 2, c.p.c. nella formulazione ex d.lgs. n. 40/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Va inoltre premesso che i motivi di nullità per error in procedendo prospettati in questa sede erano stati oggetto di eccezione del con la comparsa di costituzione in Pt_1
fase arbitrale, e che tanto è sufficiente ad evitare la preclusione di cui all'art. 829, comma
2, c.p.c. riguardante l'impugnazione della parte che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento di un procedimento arbitrale;
non occorre infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta, che sia stata formulata espressa riserva di impugnare il lodo per tali eccezioni.
3.-- Primo motivo di nullità del lodo: violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 2, c.p.c., stante la nomina di uno degli arbitri in violazione delle norme di legge (art. 34, comma
2, del d.lgs. n. 5/2003, secondo il quale le clausole compromissorie contenute negli statuti di società di capitali devono “prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”).
4 Come riportato dal lodo, con decreto ex art. 810 c.p.c. del 13/7/2020 il giudice designato dal Presidente del Tribunale di Campobasso, provvedendo sulla citata istanza del 20/04/2020 della , ha nominato arbitri il notaio CP_5 Persona_1
quale presidente e gli avvocati Giancarla Petrella e “RG” Occhionero quali componenti.
In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale della ricorrente, con decreto del 23/07/2020 lo stesso giudice ha rettificato l'indicazione del nome dell'arbitro
Occhionero in “Maurizio”: la richiesta di correzione era basata sul rilievo che non risultava alcun avvocato Occhionero di nome RG iscritto al foro di Campobasso o nell'elenco del C.N.F., nonché sulla ritenuta intenzione del giudice di nominare
“l'omonimo avvocato Maurizio Occhionero del Foro di Campobasso (con anzianità di iscrizione e comprovata esperienza in materia maggiori rispetto all'altro collega di nome
, come da estratto dell'albo)“. Persona_2
ha a sua volta chiesto la revoca del provvedimento di correzione e la Parte_1
nomina di nuovo arbitro in sostituzione dell'avv. Maurizio Occhionero, istanza disattesa dal giudice con decreto dell'8/10/2020, con il quale si precisava che la nomina del suddetto professionista era avvenuta in piena indipendenza ed autonomia.
Il collegio arbitrale, respingendo l'eccezione del secondo cui il riferimento all'avv. Pt_1
Maurizio Occhionero contenuto nell'istanza di rettifica avanzata dalla controparte comportava un'indebita interferenza nella nomina dell'arbitro, ha rilevato: che la designazione dell'arbitro era già avvenuta con il primo provvedimento, e che quello successivo si era limitato a correggerne l'erronea indicazione del nome segnalata dalla ricorrente;
che in ogni caso il non aveva proposto reclamo, come consentitogli Pt_1 dall'ordinamento, avverso il decreto di rigetto della sua richiesta di revoca.
Proponendo la presente impugnazione, sottolinea la natura non decisoria Parte_1
del provvedimento di nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c., insuscettibile di produrre effetti di cosa giudicata, e la proponibilità del motivo di nullità ai sensi dell'art. 829, co.1, n.2)
c.p.c. avverso la decisione arbitrale sul punto, ribadendo l'ingerenza nella nomina arbitrale della parte ricorrente (non limitatasi a rilevare l'errore, avendo espresso la propria preferenza per uno dei due professionisti iscritti all'albo).
5 Deve osservarsi che, per effetto della riforma del 2006, il decreto di nomina degli arbitri emesso ex art. 810 non è più qualificato come “non impugnabile”, il che secondo la dottrina ne comporta la reclamabilità ai sensi dell'art. 739 c.p.c. o dell'art. 825 c.p.c.; in ogni caso, il decreto in questione non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione, stante la sua natura non decisoria, onde non ne è ipotizzabile il passaggio in giudicato
(Cass. 2007/n.11665; Cass. 2018/n.18004), potendosene eccepire la nullità dinanzi agli arbitri con eventuale successiva impugnazione, stante la previsione dello specifico motivo di nullità ex art. 829, co.1, n.2) c.p.c.
Ciò chiarito, la nullità prospettata non è ravvisabile.
Con il provvedimento del 13/07/2020 è stato nominato il terzo arbitro componente del collegio nella persona dell'avvocato di cognome Occhionero; vi ha fatto seguito la correzione del solo nome (Maurizio in luogo dell'inesistente RG), correzione ribadita con decreto di rigetto dell'istanza di revoca avanzata dal , con cui il giudice Pt_1
designato ha precisato di avere effettuato la rettifica in autonomia rispetto alle deduzioni della circa il presumibile nominativo esatto -autonomia della quale non vi è CP_1
ragione di dubitare e che può valutarsi positivamente anche riguardo all'istanza del
: questa infatti -stante la sollecitata “nomina del terzo arbitro in sostituzione Pt_1 dell'avv. Maurizio Occhionero”- era a sua volta potenzialmente in grado di sovvertire la designazione effettuata, in luogo della quale sarebbe stata possibile la nomina dell'avv.
o anche di un professionista diverso, anche nel cognome, rispetto a Persona_2
quello inizialmente prescelto -.
4.-- Secondo motivo di impugnazione: nullità del lodo arbitrale perché pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato (art. 829, 1° comma, n. 4, c.p.c.).
Secondo tale eccezione la clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto sociale della non deferirebbe alla competenza degli arbitri le controversie Controparte_2
aventi ad oggetto le azioni sociali di responsabilità nei riguardi dell'amministratore unico.
In base alla clausola citata: “Tutte le controversie tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori o liquidatori, sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società,
6 mediante decreto su ricorso della parte più diligente da notificarsi alle altre parti interessate”.
Il collegio arbitrale ha correttamente ritenuto inclusa nella sua competenza la controversia promossa contro l'amministratore dal socio, in nome e per conto della società quale sostituto processuale ai sensi degli artt. 2476, co.3, c.c. ed 81 c.p.c. (cfr. Cass.2019/n.
10087, circa la natura derivativa, rispetto a quella della società, della legittimazione speciale del socio), citando inoltre per l'interpretazione estensiva della clausola di arbitrato l'art. 808 quater c.p.c.
La suddetta disposizione - a norma della quale, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce- è una norma di favor per la competenza arbitrale, la quale, diversamente da quanto ritenuto dall'impugnante, è pienamente riferibile all'ipotesi di specie, in cui non viene messa in dubbio la scelta dell'arbitrato compiuta dalle parti in via esclusiva, bensì la sola "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri (come chiarito da Cass. 2018/n. 22490, che ha escluso l'applicabilità dell'art.808 quater c.p.c. in un caso in cui la convenzione contrattuale, dopo la devoluzione ad arbitri “di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, sia per
l'interpretazione che per l'esecuzione del presente contratto”, aggiungeva che restava
“comunque inteso che, per eventuali ricorsi, necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie, anche in deroga alle eventuali competenze territoriali, per espressa volontà delle parti, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma", così non esprimendo la volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti dal contratto).
5.--Terzo motivo di nullità del lodo: violazione dell'art. 829, 1° comma, n.4) c.p.c., per aver deciso al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale e per avere deciso il merito di una controversia rispetto alla quale una pronuncia di merito non poteva essere adottata, avendo il collegio arbitrale proceduto alla nomina di un curatore speciale della ex art. 78 c.p.c.. Controparte_2
7 ha eccepito dinanzi agli arbitri la non compromettibilità della nomina del Parte_1 curatore speciale della società ai sensi dell'art. 78 c.p.c., in quanto provvedimento di volontaria giurisdizione, non attinente a diritti disponibili.
Il ricorso per la nomina degli arbitri del 20/04/2020 conteneva la richiesta al collegio arbitrale di nominare in via preliminare il curatore speciale della società, atteso il conflitto di interessi sussistente fra la stessa ed il suo amministratore unico . Parte_1
Come ritenuto dal lodo impugnato, tale richiesta era ammissibile, in quanto:
a) il procedimento arbitrale era pendente dal momento del deposito del ricorso ex art. 810 c.p.c. per la nomina degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria, dovendo in tal caso escludersi che il momento determinativo della pendenza del giudizio arbitrale sia quello della nomina dell'arbitro, provvedimento che può intervenire a distanza di tempo, non precisato dalla norma, dalla presentazione del ricorso;
b) la richiesta di nomina del curatore speciale ex art. 80 c.p.c. andava pertanto proposta all'organo giudicante dinanzi al quale il procedimento era pendente -trattandosi di sub procedimento nell'ambito del giudizio arbitrale-, senza che a tanto ostasse la riconducibilità del relativo procedimento alla giurisdizione volontaria (Cass. 2015/n.7362;
Cass. 2021/n. 38883);
c) secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale richiamato nel lodo (Trib.
Bologna, sez. IV n. 1558 del 16/02/2017; v. anche Trib. Palermo 25/10/2021), i provvedimenti di giurisdizione volontaria non sono preclusi agli arbitri, in linea con l'indirizzo che riconosce la natura di funzione giurisdizionale dell'attività degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale), sostitutiva della funzione del giudice ordinario -Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass. 13 agosto 2014, n. 17908; Cass. 12 novembre 2015, n.
23176; Cass. 13 marzo 2019, n. 7198; Cass. 14 marzo 2023, n. 7335-.
Ne risulta, altresì, l'infondatezza del riferimento dell'impugnante (anch'esso effettuato a proposito della nomina del curatore speciale della società) alla nullità del lodo “per avere deciso il merito di una controversia rispetto alla quale una pronuncia di merito non poteva essere adottata”, ipotesi attinente all'ipotesi del cd. “lodo di merito anziché di diritto”, che può invocarsi quando gli arbitri, pur in presenza di un presupposto impediente in rito, abbiano comunque deciso il merito della lite (ipotesi di omesso rilievo
8 del difetto delle condizioni dell'azione, della legittimazione processuale, del litisconsorzio processuale o di questioni pregiudiziali non compromettibili).
6.-- Quarto motivo di nullità del lodo: ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 4, c.p.c.: eccesso di potere del lodo per aver ecceduto dai limiti della convenzione di arbitrato, avendo deciso secondo diritto e non secondo equità.
Richiamando il contenuto della clausola compromissoria, relativa alla nomina di tre arbitri
“amichevoli compositori”, il che implicava che il relativo giudizio dovesse essere di equità, il assume che tanto non sarebbe avvenuto, essendo il lodo improntato alla Pt_1
formalistica applicazione di norme di diritto ed all'omessa considerazione degli aspetti evidenziati dal medesimo impugnante, la cui valutazione avrebbe consentito un giudizio basato sull'equità.
In particolare, gli arbitri si sarebbero limitati ad affermare la responsabilità
CP_ dell'amministratore della nei confronti di società, soci e terzi quanto alla redazione dei bilanci -indicata come operazione non delegabile- ed alla tenuta della contabilità, escludendo la valutabilità del comportamento del consulente contabile e fiscale della società, estraneo al giudizio arbitrale (indicato dal quale principale responsabile dei Pt_1
danni lamentati dalla ) e negando la rilevanza dei rapporti intra societari CP_1
coinvolgenti le famiglie e . CP_1 Pt_1
Come sottolineato dalla parte attrice, l'opzione in favore del giudizio di equità può manifestarsi con qualsiasi espressione, purchè non per facta concludentia: in particolare,
l'espressione “amichevoli compositori” contenuta nella convenzione arbitrale è tradizionalmente equiparata al richiamo all'equità (anche in quanto utilizzata dal codice di rito del 1865, il cui art. 20 così indicava gli arbitri di equità).
In tal caso gli arbitri sono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto.
Secondo la giurisprudenza prevalente il riferimento al giudizio quali amichevoli compositori non è invece ritenuto decisivo ai fini dell'alternativa arbitrato rituale/irrituale
9 - Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24059 del 10/11/2006; Cass. sez.1, Sentenza n. 6985 del 22/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4528 del 14/04/1992-: anche in caso di arbitrato rituale può prevedersi infatti che la decisione avvenga secondo equità, nè in tal caso gli arbitri, ove invece applichino norme di diritto, sono tenuti a darne espressamente ragione -Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011: “Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino "a priori" la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, escludendo l'eccesso dai limiti del mandato per il mero fatto di non avere gli arbitri fatto espressamente cenno al carattere equitativo del giudizio e di avere invece fatto riferimento a norme di diritto)-.
Nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013: “L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art
829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto” (conforme, Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020).
7.-- Quinto e sesto motivo di nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, 1° comma,
n. 5, c.p.c. (che richiama l'art. 823 n.5): difetto di motivazione.
L'attore adduce l'incongruenza ed apparenza della motivazione del lodo, a suo dire tale da determinare l'impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
Per concretare l'ipotesi di nullità in esame, l'impossibilità di verificare la completezza e la coerenza del ragionamento condotto dagli arbitri deve essere tale da integrare la sostanziale mancanza di motivazione (cfr. Cass. sez. un. 1987/nn.2807 e 3990; Cass.
10 2003/n.11950; Cass. 2004/n.725; Cass. 2006/nn. 3768 e 23511; Cass. 2014/n.11895;
Cass. 2016/n.1258).
Il controllo demandato alla Corte d'Appello rappresenta dunque un rimedio di legittimità
(non giudizio di gravame, bensì di nullità), dal che discende che l'impugnazione del lodo arbitrale non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, negozialmente rimesse in quanto tali alla competenza istituzionale degli arbitri, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità della motivazione;
Cass. Sez. Un. n. 24785/2008, Cass. n. 8049/2011 e Cass.
n. 11895/2014 sottolineano infatti che, perché ricorra l'ipotesi in questione, occorre che le parti non risultino in condizioni di attuare il lodo, a causa dell'assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Nel caso, gli arbitri hanno premesso come fosse pacifica l'irregolare situazione patrimoniale, contabile e fiscale della società ed hanno ribadito che la relativa responsabilità non poteva essere addossata a soggetto diverso dall'amministratore unico;
hanno aggiunto che -esclusa la sindacabilità della fondatezza della pretesa fiscale nei confronti della società-, il mancato attivarsi del mediante produzione documentale Pt_1
e l'omessa impugnativa dell'avviso di accertamento di utili extracontabili ne implicavano la negligenza, in considerazione in particolare della emersa mancata valutazione da parte dell'ente impositore, al quale avrebbe potuto essere fatta presente, del costo del lavoro documentato dal mod. 770 (pari ad € 363.183,00).
Tanto considerato, il lodo ha ritenuto che il danno potesse quantificarsi per la società e per la socia (la quale lamentava di avere subito gli effetti della definitività CP_1
dell'accertamento degli utili extracontrabili della società -Cass. 2013/n. 441-) nella differenza fra i valori incombenti e quelli che sarebbero risultati in caso di evidenziazione dei suddetti costi mediante impugnazione -non essendo provato che l'eventuale impugnazione dell'avviso ne avrebbe comportato l'integrale annullamento e la risarcibilità nel quantum richiesto di € 263.253,00 per la socia e di € 526.507,00 per la società-.
11 Sulla base della differenza suddetta di € 363.183,00 il danno è stato quindi riconosciuto, anche equitativamente, in € 189.000,00 per la società ed in € 157.000,00 per la
[...]
. CP_1
Alcuna incoerenza e/o assenza di motivazione è ravvisabile nel percorso logico in questione, mentre ogni considerazione svolta dall'impugnante (peraltro mediante esposizione ridondante e ripetitiva, come rimarcato dalla controparte) è finalizzata a sollecitare la revisione della decisione adottata, nell'an e nel quantum, previa la nuova valutazione dei risultati dell'istruttoria svolta, e non già ad evidenziare l'inconciliabilità tra le varie parti della pronuncia, che ne renda impossibile la ricostruzione della ratio.
8.-- L'impugnazione deve dunque essere integralmente rigettata, con conseguente imposizione a carico della parte attrice delle spese sostenute dalle controparti per il presente giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed all'attività espletata, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale depositato il 27/09/2021 promossa da con citazione notificata il 23/06/2022, nei confronti di Parte_1 CP_1
e della in persona del curatore speciale, così decide:
[...] Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice a rimborsare le spese sostenute per il presente giudizio da e dalla come sopra rappresentata, che Controparte_1 Controparte_2
liquida in favore di ciascuna in € 9.991,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/02/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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