Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 15/04/2026, n. 6776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6776 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06776/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4937 del 2024, proposto da
“ Cime Sapore ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 44;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determinazione dirigenziale Rep. CD/3071/2023 – Prot. CD/169062/2023 del 07/12/2023, mai notificata, adottata dal Municipio Roma III – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative – Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, con la quale è stata disposta “ la rimozione ai fini della rimessa in pristino, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento dell''opera abusivamente realizzata, come descritta in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sull''immobile sito a Roma in Via Ugo Ojetti n. 514 ”; nonché,
- ove occorra, della nota prot. CD/13949 del 31/01/2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale;
- ove occorra, della nota prot. n. 17986 del 07/02/2023;
- ove occorra, della Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008;
- ove occorra, dell''accertamento tecnico (Mod. B) CD/95730 del 06/07/2023;
- ove occorra, della nota VD/89528 registrata al protocollo del Municipio con CD/31 del 02/01/2023;
- nonché, di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. US ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso introduttivo, la parte avversava la determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2023, meglio specificata in premessa, con la quale il Municipio III di Roma Capitale le ingiungeva la rimozione, entro sessanta giorni, dell’opera abusivamente realizzata sull’immobile in questione, chiedendone la sospensione cautelare anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
- si costituiva in giudizio Roma Capitale, eccependo l’infondatezza del gravame;
- alla camera di consiglio del 5 giugno 2024, parte ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla decisione sull’incidente cautelare, insistendo comunque per la fissazione del merito. Di tanto il Collegio dava atto con ordinanza n. 2361 del 6 giugno 2024 con cui veniva dichiarata la rinuncia alla domanda cautelare;
- in prossimità dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, Roma Capitale depositava una nota del Gruppo III di Polizia Locale del 24 maggio 2024 attestante la rimozione spontanea dell’opera in questione, mentre parte ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo una pronuncia in conformità;
- all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- sussistono tutti i presupposti per una declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a., stante l’assenza di interesse, manifestata dalla parte ricorrente, alla decisione nel merito del gravame;
- le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IL, Presidente
US ER, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US ER | LO IL |
IL SEGRETARIO