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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21445/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Migliore presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 31/03/2025: “affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, visite come stabilito dai servizi sociali, mantenimento per i minori di euro 1200 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico.”
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Albania in data 25/03/2014. Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 Per_ Dall'unione sono nati due figli: in data 01/09/2014 ed in data 15/09/2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” dei minori alla madre, la regolamentazione delle visite padre- figlio in luogo neutro e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli di E. 800 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza in data 31/03/2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non costituito in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e i coniugi venivano ascoltati. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al sig. , poiché nel corso del CP_1 matrimonio sono occorsi gravi fatti di trascuratezza per i quali la sig.ra ha sporto denuncia il Pt_1
03.10.2024.
La domanda non è stata coltivata: non sono state formulate istanze istruttorie ed a sostegno è stata prodotta solamente la denuncia del 03.10.2024. Non sussistendo, dunque, elementi sufficienti a fondamento della domanda, non essendo la denuncia di parte sufficiente a provare quanto allegato, la stessa dev'essere rigettata.
L'affidamento dei figli minori ed il regime di visita
La ricorrente ha modificato la propria richiesta in sede di udienza domandando l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità.
La ricorrente ha dichiarato in udienza di avere contatti con il medesimo. Le parti hanno entrambe dichiarato che il padre frequenta i figli con regolarità seppure senza pernotto perché il sig. non ha Pt_1 un'abitazione. Come riferito dai servizi sociali i bambini stanno volentieri con il padre, appaiono sereni ed i genitori collaborano nell'interesse dei figli. Il convenuto non partecipa alle decisioni riguardanti i minori che ricadono dunque interamente sulla madre, tuttavia il sig. si è sempre dimostrato Pt_1
d'accordo e non si sono verificate criticità.
pagina 2 di 4 Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordo secondo le modalità indicate in dispositivo, intese a garantire una regolarità
e continuità, anche nel quotidiano, dei rapporti del minore con entrambe le figure genitoriali. Quando il sig. reperirà un'abitazione potranno essere introdotti gradualmente i pernotti. Pt_1
Per le ragioni di cui sopra deve essere disposta la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Dalla relazione sociale è altresì emerso che il sig. è consapevole di essere dipendente dal gioco e Pt_1 Part che ciò rappresenta un problema. Si invita, pertanto, il convenuto a rivolgersi al D per una valutazione ed eventuale presa in carico.
Il contributo al mantenimento dei figli
Parte ricorrente in udienza ha domandato porsi a carico del sig. un contributo al mantenimento dei Pt_1 figli per € 1200 mensili e la percezione integrale dell'assegno unico.
La sig.ra è disoccupata e non ha mai svolto attività lavorativa in Italia, ove si è trasferita da un Pt_1 paio di anni. La ricorrente è in grave difficoltà economica: a seguito dello sfratto per morosità dalla casa coniugale a , si trova momentaneamente ospite presso la comunità di Casa Benefica a Parte_3
Torino.
Di contro, il sig. gode di uno stipendio che si aggira intorno ai 2500/2800 € mensili (cfr buste Pt_1 paga in atti) e attualmente non sostiene spese abitative vivendo sul camion oppure presso amici.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 900,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno unico, quando le parti procederanno con la richiesta, esso potrà essere trattenuto integralmente dalla ricorrente, genitore collocatario su cui grava la maggior parte del mantenimento diretto dei minori.
Nulla sulle spese, considerato l'esito del giudizio, la sua natura necessaria e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al sig. formulata dalla ricorrente;
CP_1
AFFIDA i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordi secondo le seguenti modalità:
pagina 3 di 4 − nei fine settimana alternati il sabato e la domenica (in difetto di accordo, dalle ore 10 alle ore 21 del sabato, dalle ore 10 alle ore 21 della domenica);
− un pomeriggio, nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali 2025, il giorno di Pasqua o Pasquetta e negli anni successivi metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta;
− durante le prossime vacanze estive 2025, una settimana in periodo da concordare entro il 31 maggio;
negli anni successivi, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari);
DISPONE che, nel momento in cui il sig. reperirà un'abitazione, vengano gradualmente CP_1 introdotti i pernotti dei minori presso il padre secondo un calendario che verrà definito dai servizi sociali nell'esclusivo interesse dei minori;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li hanno con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, CP_1
l'assegno periodico di € 900,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora . Parte_1
DISPONE la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e dei minori da parte del servizio di
NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva per la prosecuzione degli interventi di supporto e di monitoraggio già in atto sino a quando stimato necessario nell'interesse dei minori;
INVITA il sig. a rivolgersi al Ser.D per una valutazione ed eventuale presa in carico. CP_1
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 04.04.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21445/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Migliore presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 31/03/2025: “affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, visite come stabilito dai servizi sociali, mantenimento per i minori di euro 1200 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico.”
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Albania in data 25/03/2014. Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 Per_ Dall'unione sono nati due figli: in data 01/09/2014 ed in data 15/09/2020. Per_1
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” dei minori alla madre, la regolamentazione delle visite padre- figlio in luogo neutro e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli di E. 800 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza in data 31/03/2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non costituito in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e i coniugi venivano ascoltati. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al sig. , poiché nel corso del CP_1 matrimonio sono occorsi gravi fatti di trascuratezza per i quali la sig.ra ha sporto denuncia il Pt_1
03.10.2024.
La domanda non è stata coltivata: non sono state formulate istanze istruttorie ed a sostegno è stata prodotta solamente la denuncia del 03.10.2024. Non sussistendo, dunque, elementi sufficienti a fondamento della domanda, non essendo la denuncia di parte sufficiente a provare quanto allegato, la stessa dev'essere rigettata.
L'affidamento dei figli minori ed il regime di visita
La ricorrente ha modificato la propria richiesta in sede di udienza domandando l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità.
La ricorrente ha dichiarato in udienza di avere contatti con il medesimo. Le parti hanno entrambe dichiarato che il padre frequenta i figli con regolarità seppure senza pernotto perché il sig. non ha Pt_1 un'abitazione. Come riferito dai servizi sociali i bambini stanno volentieri con il padre, appaiono sereni ed i genitori collaborano nell'interesse dei figli. Il convenuto non partecipa alle decisioni riguardanti i minori che ricadono dunque interamente sulla madre, tuttavia il sig. si è sempre dimostrato Pt_1
d'accordo e non si sono verificate criticità.
pagina 2 di 4 Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordo secondo le modalità indicate in dispositivo, intese a garantire una regolarità
e continuità, anche nel quotidiano, dei rapporti del minore con entrambe le figure genitoriali. Quando il sig. reperirà un'abitazione potranno essere introdotti gradualmente i pernotti. Pt_1
Per le ragioni di cui sopra deve essere disposta la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Dalla relazione sociale è altresì emerso che il sig. è consapevole di essere dipendente dal gioco e Pt_1 Part che ciò rappresenta un problema. Si invita, pertanto, il convenuto a rivolgersi al D per una valutazione ed eventuale presa in carico.
Il contributo al mantenimento dei figli
Parte ricorrente in udienza ha domandato porsi a carico del sig. un contributo al mantenimento dei Pt_1 figli per € 1200 mensili e la percezione integrale dell'assegno unico.
La sig.ra è disoccupata e non ha mai svolto attività lavorativa in Italia, ove si è trasferita da un Pt_1 paio di anni. La ricorrente è in grave difficoltà economica: a seguito dello sfratto per morosità dalla casa coniugale a , si trova momentaneamente ospite presso la comunità di Casa Benefica a Parte_3
Torino.
Di contro, il sig. gode di uno stipendio che si aggira intorno ai 2500/2800 € mensili (cfr buste Pt_1 paga in atti) e attualmente non sostiene spese abitative vivendo sul camion oppure presso amici.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 900,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno unico, quando le parti procederanno con la richiesta, esso potrà essere trattenuto integralmente dalla ricorrente, genitore collocatario su cui grava la maggior parte del mantenimento diretto dei minori.
Nulla sulle spese, considerato l'esito del giudizio, la sua natura necessaria e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al sig. formulata dalla ricorrente;
CP_1
AFFIDA i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordi secondo le seguenti modalità:
pagina 3 di 4 − nei fine settimana alternati il sabato e la domenica (in difetto di accordo, dalle ore 10 alle ore 21 del sabato, dalle ore 10 alle ore 21 della domenica);
− un pomeriggio, nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali 2025, il giorno di Pasqua o Pasquetta e negli anni successivi metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta;
− durante le prossime vacanze estive 2025, una settimana in periodo da concordare entro il 31 maggio;
negli anni successivi, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari);
DISPONE che, nel momento in cui il sig. reperirà un'abitazione, vengano gradualmente CP_1 introdotti i pernotti dei minori presso il padre secondo un calendario che verrà definito dai servizi sociali nell'esclusivo interesse dei minori;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li hanno con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, CP_1
l'assegno periodico di € 900,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora . Parte_1
DISPONE la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e dei minori da parte del servizio di
NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva per la prosecuzione degli interventi di supporto e di monitoraggio già in atto sino a quando stimato necessario nell'interesse dei minori;
INVITA il sig. a rivolgersi al Ser.D per una valutazione ed eventuale presa in carico. CP_1
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 04.04.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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