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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1285/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1285/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 28/12/2008 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 18/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 18/09/2025:
A) DISPOSIZIONI GENERALI
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra sita Parte_1 in Pescara alla Via Mezzanotte n. 122, resta assegnata in godimento a quest'ultima, la quale la abiterà unitamente ai figli e Persona_1 Per_2
3. I mobili e le suppellettili che attualmente arredano la casa familiare rimarranno nella disponibilità e nella proprietà della sig.ra ad eccezione Parte_1 degli indumenti, dei beni ed effetti personali del coniuge, già prelevati da quest'ultimo alcune settimane or sono.
B) DISPOSIZIONI ECONOMICHE
4. Il sig. assume l'obbligo di corrispondere un assegno mensile, a CP_1 titolo di contributo di mantenimento per i due figli, pari ad € 600,00 (diconsi Euro seicento/00), da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra somma che Parte_1 sarà oggetto di rivalutazione annuale a decorrere dalla data di omologazione della separazione, con riferimento alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice del costo della vita intercorsa nell'anno precedente e così di anno in anno.
5. Le spese di carattere straordinario per la salute dei figli minori, quelle scolastiche e quelle di carattere ludico-ricreativo saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara, che si intende parte integrante del presente accordo.
6. L'Assegno Unico Universale per i figli continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. . CP_1
pagina 3 di 8 7. A fini conciliativi, per regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, i coniugi concordano che:
-- la signora trasferirà, in adempimento dei patti di Parte_1 separazione, in favore del proprio marito, signor la quota di 1/2 CP_1
(un mezzo) di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato "L1" ricompreso nel complesso sito nel Comune di Pescara,
Via Alessandro Cicognini n. 21, e precisamente:
a) appartamento ad uso abitazione ubicato al piano terzo, distinto con il numero di interno 10 (dieci), avente accesso dalla prima porta a destra per chi arriva al piano salendo le scale, composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegni, una camera, cabina armadio, due bagni, lavanderia e un balcone a livello, confinante con appartamento distinto con il numero di interno 9, distacco verso fabbricato "L2" e vano scala, salvo altri;
riportato in Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
19, particella 3745, subalterno 42, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 85 e totale escluse aree scoperte mq. 77, rendita euro 795,34, Via Alessandro Cicognini n. 21, piano 3;
b) posto auto scoperto pertinenziale all'appartamento sopra descritto alla lettera a), ubicato al piano terra, distinto con il numero d'interno 5 (cinque), della consistenza catastale di 13 (tredici) metri quadrati, confinante con posto auto subalterno 22, area di manovra, distacco verso fabbricato "L2" e proprietà o aventi causa, Persona_3 salvo altri;
riportato in Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 19, particella
3745, subalterno 21, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 13, superficie catastale totale mq. 13, rendita euro 28,20, Via Alessandro Cicognini n.
21, piano T, per un corrispettivo pari alla quota di 1/2, di spettanza della signora
[...]
del debito residuo, alla data della stipula dell'atto di Parte_1 compravendita, del mutuo gravante ipotecariamente sugli immobili in oggetto a favore della Controparte_2
pagina 4 di 8 pertanto, a titolo di pagamento del prezzo di vendita, il signor si CP_1 accollerà la quota di 1/2 del detto mutuo residuo, alla data della stipula dell'atto di compravendita, di spettanza di Parte_1
-- Il sig. , alle condizioni sottoscritte in data 06/02/2023, continuerà a CP_1 versare il premio annuo relativo alla Polizza Reale Mutua n. 4422344, denominata
Zerodiciotto Reale, intestata alla sig.ra Parte_1
8. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, essendo ciascuno dotato di reddito proprio.
C) PIANO GENITORIALE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI
9. Affidamento e collocamento:
I figli minori e continueranno ad abitare stabilmente nella casa Persona_1 Per_2 familiare di Via Mezzanotte n. 122 in Pescara unitamente alla madre, mantenendovi la residenza, e verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime vigente in materia di affidamento condiviso.
10. Calendario scolastico ed attività:
10.1. I minori proseguiranno la frequenza degli attuali istituti scolastici.
10.2. Entrambi i genitori potranno partecipare ai colloqui con gli insegnanti e agli eventi scolastici.
10.3. Le comunicazioni scuola-famiglia saranno condivise tempestivamente tra i genitori.
11. Calendario di frequentazione con il padre:
11.1. I figli trascorreranno i fine settimana alternati con i genitori secondo questo schema:
a) nella settimana in cui i figli staranno con il padre: dal venerdì pomeriggio, prendendoli dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21:00, quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver provveduto alla cena;
pagina 5 di 8 b) nella settimana in cui i figli staranno con la madre nel weekend, il padre avrà diritto di visita dal giovedì, dalle ore 19 e fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
11.2. In tutte le settimane, indipendentemente dall'alternanza dei fine settimana, dal lunedì al venerdì il padre, ove necessario, preleverà i minori dalla propria abitazione al mattino e li accompagnerà a scuola, li riprenderà all'uscita e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
12. Periodi di vacanza:
12.1. Durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) i minori trascorreranno un periodo di giorni 15 con ciascun genitore, anche non consecutivi, da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio.
12.2. Per le festività (Natale/Capodanno; Pasqua/Pasquetta) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nello specifico, per le festività natalizie 2025 e pasquali
2025, i minori trascorreranno il 24 dicembre con il padre, il 25 e 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1° gennaio con la madre, il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre.
12.3. Per le festività non concordate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 6 gennaio), si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e il padre potrà tenere con sé i minori dalle 10:00 alle 21:00.
13. Compleanni e festività familiari:
13.1. Per il giorno del compleanno dei minori i genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme;
in mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza annuale.
13.2. Per le festività parentali paterne, i minori trascorreranno con il padre le festività che interessano il padre stesso, i nonni, gli zii e i cugini di primo grado, con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione.
pagina 6 di 8 13.3. Per le festività parentali materne, i minori trascorreranno con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni, gli zii e i cugini di primo grado, con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione.
13.4. La Festa del Papà e la Festa della Mamma saranno trascorse dai figli, rispettivamente, con il padre e con la madre.
14. Flessibilità degli accordi:
Le modalità di frequentazione sopra indicate potranno essere modificate previo accordo tra i genitori in caso di difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con i minori.
D) RESPONSABILITÀ GENITORIALE E ALTRE DISPOSIZIONI
15. Esercizio della responsabilità genitoriale:
15.1. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza.
15.2. Le decisioni di maggior interesse per i minori, riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
16. Impegni di collaborazione:
16.1. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro.
16.2. I coniugi garantiranno un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, affinché possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
17. Obblighi di comunicazione:
17.1. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico.
pagina 7 di 8 17.2. I coniugi dovranno mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane, allorquando abbiano con sé i figli minori.
18. Documenti:
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti amministrativi, carta d'identità e passaporto compresi.
18. Spese legali:
Le spese e competenze legali relative al presente giudizio di separazione personale di coniugi sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1285/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 28/12/2008 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 18/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 18/09/2025:
A) DISPOSIZIONI GENERALI
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra sita Parte_1 in Pescara alla Via Mezzanotte n. 122, resta assegnata in godimento a quest'ultima, la quale la abiterà unitamente ai figli e Persona_1 Per_2
3. I mobili e le suppellettili che attualmente arredano la casa familiare rimarranno nella disponibilità e nella proprietà della sig.ra ad eccezione Parte_1 degli indumenti, dei beni ed effetti personali del coniuge, già prelevati da quest'ultimo alcune settimane or sono.
B) DISPOSIZIONI ECONOMICHE
4. Il sig. assume l'obbligo di corrispondere un assegno mensile, a CP_1 titolo di contributo di mantenimento per i due figli, pari ad € 600,00 (diconsi Euro seicento/00), da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra somma che Parte_1 sarà oggetto di rivalutazione annuale a decorrere dalla data di omologazione della separazione, con riferimento alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice del costo della vita intercorsa nell'anno precedente e così di anno in anno.
5. Le spese di carattere straordinario per la salute dei figli minori, quelle scolastiche e quelle di carattere ludico-ricreativo saranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara, che si intende parte integrante del presente accordo.
6. L'Assegno Unico Universale per i figli continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. . CP_1
pagina 3 di 8 7. A fini conciliativi, per regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, i coniugi concordano che:
-- la signora trasferirà, in adempimento dei patti di Parte_1 separazione, in favore del proprio marito, signor la quota di 1/2 CP_1
(un mezzo) di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato "L1" ricompreso nel complesso sito nel Comune di Pescara,
Via Alessandro Cicognini n. 21, e precisamente:
a) appartamento ad uso abitazione ubicato al piano terzo, distinto con il numero di interno 10 (dieci), avente accesso dalla prima porta a destra per chi arriva al piano salendo le scale, composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegni, una camera, cabina armadio, due bagni, lavanderia e un balcone a livello, confinante con appartamento distinto con il numero di interno 9, distacco verso fabbricato "L2" e vano scala, salvo altri;
riportato in Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio
19, particella 3745, subalterno 42, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 85 e totale escluse aree scoperte mq. 77, rendita euro 795,34, Via Alessandro Cicognini n. 21, piano 3;
b) posto auto scoperto pertinenziale all'appartamento sopra descritto alla lettera a), ubicato al piano terra, distinto con il numero d'interno 5 (cinque), della consistenza catastale di 13 (tredici) metri quadrati, confinante con posto auto subalterno 22, area di manovra, distacco verso fabbricato "L2" e proprietà o aventi causa, Persona_3 salvo altri;
riportato in Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 19, particella
3745, subalterno 21, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 13, superficie catastale totale mq. 13, rendita euro 28,20, Via Alessandro Cicognini n.
21, piano T, per un corrispettivo pari alla quota di 1/2, di spettanza della signora
[...]
del debito residuo, alla data della stipula dell'atto di Parte_1 compravendita, del mutuo gravante ipotecariamente sugli immobili in oggetto a favore della Controparte_2
pagina 4 di 8 pertanto, a titolo di pagamento del prezzo di vendita, il signor si CP_1 accollerà la quota di 1/2 del detto mutuo residuo, alla data della stipula dell'atto di compravendita, di spettanza di Parte_1
-- Il sig. , alle condizioni sottoscritte in data 06/02/2023, continuerà a CP_1 versare il premio annuo relativo alla Polizza Reale Mutua n. 4422344, denominata
Zerodiciotto Reale, intestata alla sig.ra Parte_1
8. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, essendo ciascuno dotato di reddito proprio.
C) PIANO GENITORIALE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI
9. Affidamento e collocamento:
I figli minori e continueranno ad abitare stabilmente nella casa Persona_1 Per_2 familiare di Via Mezzanotte n. 122 in Pescara unitamente alla madre, mantenendovi la residenza, e verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime vigente in materia di affidamento condiviso.
10. Calendario scolastico ed attività:
10.1. I minori proseguiranno la frequenza degli attuali istituti scolastici.
10.2. Entrambi i genitori potranno partecipare ai colloqui con gli insegnanti e agli eventi scolastici.
10.3. Le comunicazioni scuola-famiglia saranno condivise tempestivamente tra i genitori.
11. Calendario di frequentazione con il padre:
11.1. I figli trascorreranno i fine settimana alternati con i genitori secondo questo schema:
a) nella settimana in cui i figli staranno con il padre: dal venerdì pomeriggio, prendendoli dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21:00, quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver provveduto alla cena;
pagina 5 di 8 b) nella settimana in cui i figli staranno con la madre nel weekend, il padre avrà diritto di visita dal giovedì, dalle ore 19 e fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
11.2. In tutte le settimane, indipendentemente dall'alternanza dei fine settimana, dal lunedì al venerdì il padre, ove necessario, preleverà i minori dalla propria abitazione al mattino e li accompagnerà a scuola, li riprenderà all'uscita e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
12. Periodi di vacanza:
12.1. Durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) i minori trascorreranno un periodo di giorni 15 con ciascun genitore, anche non consecutivi, da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio.
12.2. Per le festività (Natale/Capodanno; Pasqua/Pasquetta) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nello specifico, per le festività natalizie 2025 e pasquali
2025, i minori trascorreranno il 24 dicembre con il padre, il 25 e 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1° gennaio con la madre, il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre.
12.3. Per le festività non concordate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 6 gennaio), si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e il padre potrà tenere con sé i minori dalle 10:00 alle 21:00.
13. Compleanni e festività familiari:
13.1. Per il giorno del compleanno dei minori i genitori si impegnano a concordare le modalità per trascorrerlo insieme;
in mancanza di accordo varrà il principio dell'alternanza annuale.
13.2. Per le festività parentali paterne, i minori trascorreranno con il padre le festività che interessano il padre stesso, i nonni, gli zii e i cugini di primo grado, con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione.
pagina 6 di 8 13.3. Per le festività parentali materne, i minori trascorreranno con la madre le festività che interessano la madre stessa, i nonni, gli zii e i cugini di primo grado, con le modalità e gli orari da concordare nell'occasione.
13.4. La Festa del Papà e la Festa della Mamma saranno trascorse dai figli, rispettivamente, con il padre e con la madre.
14. Flessibilità degli accordi:
Le modalità di frequentazione sopra indicate potranno essere modificate previo accordo tra i genitori in caso di difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con i minori.
D) RESPONSABILITÀ GENITORIALE E ALTRE DISPOSIZIONI
15. Esercizio della responsabilità genitoriale:
15.1. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza.
15.2. Le decisioni di maggior interesse per i minori, riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
16. Impegni di collaborazione:
16.1. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro.
16.2. I coniugi garantiranno un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, affinché possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
17. Obblighi di comunicazione:
17.1. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico.
pagina 7 di 8 17.2. I coniugi dovranno mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane, allorquando abbiano con sé i figli minori.
18. Documenti:
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti amministrativi, carta d'identità e passaporto compresi.
18. Spese legali:
Le spese e competenze legali relative al presente giudizio di separazione personale di coniugi sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8