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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. N. 3674/2024
TRIBUNALE DI AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3674/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato/a AS (AT) il 28/11/1991 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BILANCERI ELEONORA
E
nato/a AS (AT) il 02/12/1986 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BILANCERI ELEONORA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto in conformità di legge, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, dimora o domicilio ovunque vogliano, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo.
2. I coniugi si rilasciano, fin da ora, il reciproco consenso all'espatrio ed all'ottenimento od al rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente, e si autorizzano all'iscrizione dei figli minori su ciascun passaporto. Si autorizzano, altresì, reciprocamente all'espatrio con i figli per motivi di vacanza.
Per_
3. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_2
prevalente presso la madre. Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, CP_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici ed extra-scolastici dei figli medesimi e previo preavviso telefonico di almeno un giorno ed accordo con la IG.ra In Pt_1
Per_ ogni caso ed staranno con il padre due fine-settimana al mese alternati, dal sabato mattina Per_2
alle 9.00 circa sino alla domenica sera alle 21.00 circa, oltre ad una notte infrasettimanale dalle ore
19.00 fino al mattino successivo, per essere accompagnati a scuola dal padre. Nei fine-settimana di Per_ spettanza della madre, ed staranno con il padre per due notti, dalle ore 19.00 sino al Per_2
mattino successivo, per essere accompagnati a scuola. I bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che verrà concordato di anno in anno con congruo anticipo ed in ogni caso entro il 30 giugno. I minori trascorreranno con i genitori le festività del Natale e della Pasqua alternando di anno in anno la Vigilia di Natale al giorno di Natale
e la Pasqua al lunedì di Pasqua. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i ricorrenti tesi a garantire un rapporto regolare e significativo dei figli con ciascuno di loro, nonché la volontà, esigenze e desideri dei figli stessi.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra un contributo di mantenimento CP_1 Pt_1 mensile per i figli di complessivi € 500,00 (ovvero € 250,00 per ciascun figlio) Il contributo mensile di mantenimento predetto dovrà essere versato dal IG. alla IG.ra sul conto CP_1 Pt_1 corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente adeguato in base all'indice ISTAT;
Per_
5. Le spese straordinarie riguardanti ed saranno divise tra i genitori in percentuale pari Per_2
al 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Asti;
6. Per quanto riguarda l'assegno unico spettante ai IG.ri e quali Parte_1 CP_1
Per_ genitori di ed sarà percepito per intero dalla IG.ra la quale, unica, Per_2 Pt_1
beneficerà anche delle eventuali detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi;
7. La IG.ra ed il IG. , poiché godono entrambi di redditi autonomi, Pt_1 CP_1
ribadiscono la rinuncia ad ogni reciproca pretesa patrimoniale, pertanto, alcun assegno divorzile verrà versato dall'uno all'altro ad alcun titolo;
8. Le parti, infine, danno atto e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni questione economica e/o rapporto patrimoniale, e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nato/a a AS (AT) il 28/11/1991 e da , nato/a a AS (AT) Parte_1 CP_1
il02/12/1986, celebrato in AS in data 22/06/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 44, Parte I, Serie, Anno 2013
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE DI AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3674/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato/a AS (AT) il 28/11/1991 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BILANCERI ELEONORA
E
nato/a AS (AT) il 02/12/1986 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BILANCERI ELEONORA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto in conformità di legge, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, dimora o domicilio ovunque vogliano, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo.
2. I coniugi si rilasciano, fin da ora, il reciproco consenso all'espatrio ed all'ottenimento od al rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente, e si autorizzano all'iscrizione dei figli minori su ciascun passaporto. Si autorizzano, altresì, reciprocamente all'espatrio con i figli per motivi di vacanza.
Per_
3. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_2
prevalente presso la madre. Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, CP_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici ed extra-scolastici dei figli medesimi e previo preavviso telefonico di almeno un giorno ed accordo con la IG.ra In Pt_1
Per_ ogni caso ed staranno con il padre due fine-settimana al mese alternati, dal sabato mattina Per_2
alle 9.00 circa sino alla domenica sera alle 21.00 circa, oltre ad una notte infrasettimanale dalle ore
19.00 fino al mattino successivo, per essere accompagnati a scuola dal padre. Nei fine-settimana di Per_ spettanza della madre, ed staranno con il padre per due notti, dalle ore 19.00 sino al Per_2
mattino successivo, per essere accompagnati a scuola. I bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che verrà concordato di anno in anno con congruo anticipo ed in ogni caso entro il 30 giugno. I minori trascorreranno con i genitori le festività del Natale e della Pasqua alternando di anno in anno la Vigilia di Natale al giorno di Natale
e la Pasqua al lunedì di Pasqua. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i ricorrenti tesi a garantire un rapporto regolare e significativo dei figli con ciascuno di loro, nonché la volontà, esigenze e desideri dei figli stessi.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra un contributo di mantenimento CP_1 Pt_1 mensile per i figli di complessivi € 500,00 (ovvero € 250,00 per ciascun figlio) Il contributo mensile di mantenimento predetto dovrà essere versato dal IG. alla IG.ra sul conto CP_1 Pt_1 corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente adeguato in base all'indice ISTAT;
Per_
5. Le spese straordinarie riguardanti ed saranno divise tra i genitori in percentuale pari Per_2
al 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Asti;
6. Per quanto riguarda l'assegno unico spettante ai IG.ri e quali Parte_1 CP_1
Per_ genitori di ed sarà percepito per intero dalla IG.ra la quale, unica, Per_2 Pt_1
beneficerà anche delle eventuali detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi;
7. La IG.ra ed il IG. , poiché godono entrambi di redditi autonomi, Pt_1 CP_1
ribadiscono la rinuncia ad ogni reciproca pretesa patrimoniale, pertanto, alcun assegno divorzile verrà versato dall'uno all'altro ad alcun titolo;
8. Le parti, infine, danno atto e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni questione economica e/o rapporto patrimoniale, e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nato/a a AS (AT) il 28/11/1991 e da , nato/a a AS (AT) Parte_1 CP_1
il02/12/1986, celebrato in AS in data 22/06/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 44, Parte I, Serie, Anno 2013
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.