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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2036/2024
Oggi 27 maggio 2025, alle ore 12.26, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. LEONE MARCO Parte_1
Per e l'avv. FERRI FEDERICO Controparte_1 Controparte_2
Il giudice preliminarmente rileva che il tentativo di mediazione non risulta essere stato esperito dalle parti.
Parte ricorrente osserva di non aver esperito il tentativo di mediazione in quanto vi era adesione alla tesi sostenuta dalla controparte in fase sommaria. Si riporta, pertanto, alla comparsa depositata in data 26.5.2025 ed aderisce alle conclusioni rassegnate dalla controparte nella memoria depositata nella fase sommaria, con richiesta di compensazione delle spese. Parte convenuta si riporta alle conclusioni rassegnate nella fase sommaria e, quindi, chiede il rigetto della domanda del ricorrente e che sia dichiarata la natura non transitoria del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare la validità dello stesso come contratto ordinario con durata “4+4”; con vittoria di spese. Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio. Le parti si allontanano dall'aula. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LEONE MARCO (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e l'avv. AIELLO ALESSANDRO ) ; C.F._1 C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ) e CP_1 C.F._3 C.F._4 Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FERRI FEDERICO ) C.F._5 C.F._6
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1. Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità, ex art. 5 d.lgs. 28/2010, delle proposte domande - principali e riconvenzionali- non avendo alcuna delle parti ottemperato all'ordine, contenuto nell'ordinanza riservata del 24.10.2024, ex art. 5, comma 4, lett. b), d.lgs. cit.
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 658 c.p.c., trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”.
Orbene, con la detta ordinanza riservata il giudice precedente assegnatario del fascicolo, mutato il rito da sommario in rito locatizio, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione;
quindi, alla odierna udienza, prima di discussione conseguente al mutamento di rito, questo Giudice, rilevato che non risulta in atti la prova dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità predetta, ha esposto la questione alle parti e, sollecitato il contraddittorio tra le stesse, ha infine trattenuto la causa in decisione.
Alla luce di quanto precede, pertanto, le domande formulate da entrambe le parti (siccome fondate su di un rapporto di locazione) vanno dichiarate improcedibili.
2. Sulle spese di lite.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, le domande principali improcedibili;
2. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale improcedibile;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27 maggio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2036/2024
Oggi 27 maggio 2025, alle ore 12.26, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. LEONE MARCO Parte_1
Per e l'avv. FERRI FEDERICO Controparte_1 Controparte_2
Il giudice preliminarmente rileva che il tentativo di mediazione non risulta essere stato esperito dalle parti.
Parte ricorrente osserva di non aver esperito il tentativo di mediazione in quanto vi era adesione alla tesi sostenuta dalla controparte in fase sommaria. Si riporta, pertanto, alla comparsa depositata in data 26.5.2025 ed aderisce alle conclusioni rassegnate dalla controparte nella memoria depositata nella fase sommaria, con richiesta di compensazione delle spese. Parte convenuta si riporta alle conclusioni rassegnate nella fase sommaria e, quindi, chiede il rigetto della domanda del ricorrente e che sia dichiarata la natura non transitoria del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare la validità dello stesso come contratto ordinario con durata “4+4”; con vittoria di spese. Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio. Le parti si allontanano dall'aula. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LEONE MARCO (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e l'avv. AIELLO ALESSANDRO ) ; C.F._1 C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ) e CP_1 C.F._3 C.F._4 Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FERRI FEDERICO ) C.F._5 C.F._6
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1. Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità, ex art. 5 d.lgs. 28/2010, delle proposte domande - principali e riconvenzionali- non avendo alcuna delle parti ottemperato all'ordine, contenuto nell'ordinanza riservata del 24.10.2024, ex art. 5, comma 4, lett. b), d.lgs. cit.
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 658 c.p.c., trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”.
Orbene, con la detta ordinanza riservata il giudice precedente assegnatario del fascicolo, mutato il rito da sommario in rito locatizio, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione;
quindi, alla odierna udienza, prima di discussione conseguente al mutamento di rito, questo Giudice, rilevato che non risulta in atti la prova dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità predetta, ha esposto la questione alle parti e, sollecitato il contraddittorio tra le stesse, ha infine trattenuto la causa in decisione.
Alla luce di quanto precede, pertanto, le domande formulate da entrambe le parti (siccome fondate su di un rapporto di locazione) vanno dichiarate improcedibili.
2. Sulle spese di lite.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, le domande principali improcedibili;
2. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale improcedibile;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27 maggio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo