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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2017, rimessa al Collegio per la decisione il 07/10/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SAVERIA ROSARIA FERRARO ( presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. VINCENZO PASQUARELLA ( ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 07/11/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e per l'affido esclusivo o super esclusivo dei figli minori;
il resistente si è riportato ai propri atti e ha concluso per il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della coniuge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo, depositato in data 05/10/2017, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 04/02/2008 dal quale erano nati due figli, il Per_1
29/06/2008 e il 23/02/2017. Riferiva che il rapporto coniugale si era incrinato a causa Per_2 del disinteresse del marito nei confronti della vita familiare, nonché dell'accentuata conflittualità che intercorreva tra lo stesso e la propria famiglia d'origine. Rappresentava che tale situazione era aggravata dalla violenza morale e verbale che il marito poneva in essere nei confronti della moglie, nonché dalla patologia di cui era affetto il primogenito . Evidenziava che i Per_1 comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal marito erano peggiorati con la nascita del secondo figlio, cosicché lo stesso aveva deciso di non dormire più con la moglie e rifiutato di accompagnarla in ospedale quando la stessa era colpita da un malore improvviso.
Deduceva di essere venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con . Aggiungeva di essersi trasferita presso l'abitazione dei genitori anziani al Parte_2 fine di usufruire di vitto e alloggio, nonché di aver chiesto sostegno ad associazioni locali
(Caritas, Albero della vita). Rappresentava che il marito si era trasferito al nord senza fornire indicazioni in ordine al suo domicilio e senza contribuire al mantenimento della moglie e dei figli;
aggiungeva che lo stesso, a seguito della nascita di , lasciava € 50,00 alla moglie Per_2 per l'acquisto di farmaci e le riferiva di essere ospite di un amico in Valle d'Aosta ove lavorava in nero come operaio. Infine, riportava che il marito si era reso reperibile solo saltuariamente, mostrava scarso interesse per i figli, contribuiva in modo discontinuo al loro mantenimento e non aveva presenziato né al battesimo del figlio né all'intervento chirurgico di Per_2 laparocele della moglie. Tanto premesso, chiedeva la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al resistente, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/02/2018, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che la moglie aveva più volte abbondonato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione dei propri genitori, lasciandolo da solo.
Deduceva di essersi trasferito in Piemonte, ove aveva trovato un impiego che gli garantiva un reddito sufficiente. Rappresentava che la moglie aveva deciso autonomamente di trasferirsi dai suoi genitori allorquando era venuta a conoscenza di essere in attesa del figlio . Per_2
Aggiungeva che, dopo essersi stabilito in Piemonte, aveva acquistato un cellulare per il figlio al fine di mantenere un contatto costante con lui, affermando di chiamarlo con regolarità e di richiedere quotidianamente aggiornamenti alla moglie, la quale, tuttavia si rifiutava di fornirglieli. Infine, riferiva di lavorare presso un'azienda che si occupava di verniciatura industriale e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.350,00 e che, da tale somma, provvedeva a sottrarre i costi derivanti dai viaggi compiuti per raggiungere i figli e le spese connesse alla nuova abitazione. Evidenziava che la ricorrente aveva un diploma di estetista e aveva maturato diverse esperienze lavorative. Tanto premesso, chiedeva l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 320,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 160,00
a figlio), la regolamentazione del calendario di permanenza dei figli minori presso il padre.
All'esito dell'udienza del 06/03/2018, il Presidente delegato, sentite le parti, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, un assegno mensile di € 100,00, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 220,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% degli assegni familiari e, infine, provvedeva alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli con il padre. Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 07/10/2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ridotti (30+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò posto, la ricorrente ha presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, ha riferito che la rottura del rapporto coniugale era dipesa dal totale disinteresse del marito per la famiglia e dalla sua condotta fedifraga.
Le allegazioni della ricorrente non hanno trovato adeguato riscontro probatorio per le ragioni che seguono. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. di recente Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Inoltre, in ordine all'onere probatorio, si legge che: “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze sui cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (vd. Cass., Sez. I, 30/05/2023,
n. 15196). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a riportare nell'atto introduttivo che il marito si disinteressava dei bisogni della propria famiglia e che l'aveva tradita con un'altra donna conosciuta su un sito di incontri a sfondo sessuale. Il resistente, invece, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che all'epoca della frequentazione con non aveva Parte_2 intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale, bensì aveva condiviso un'amicizia pluridecennale;
inoltre, il resistente ha dichiarato che la moglie aveva abbandonato la casa familiare per trasferirsi dalla madre quando era in attesa del secondo figlio e qualche mese dopo egli aveva deciso di trasferirsi prima in Valle d'Aosta e poi in Piemonte (cfr. verbale del
14/03/2023). Nel caso de quo, quindi, i fatti posti a fondamento della domanda di addebito non risultano adeguatamente provati anche sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'assunto tradimento e la fine del rapporto matrimoniale.
Ciò premesso, va confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, come richiesto da entrambe le parti.
Va confermato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
In merito ai tempi di permanenza dei figli minori con il padre, tenuto conto della richiesta di quest'ultimo (cfr. comparsa conclusionale) non contestata dalla ricorrente: il padre potrà tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali, per quindici giorni durante le vacanze estive e ogni volta che farà ritorno a Maddaloni.
Quanto alle statuizioni economiche in favore dei figli minori e , occorre Per_1 Per_2 considerare la capacità economica delle parti. Va premesso che entrambe le parti non hanno depositato documentazione idonea ad attestare la propria situazione reddituale. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è disoccupata e ha dichiarato di dedicarsi completamente alla cura dei figli: in particolare, per il figlio , ha affermato di percepire Per_1 una indennità di frequenza pari ad € 290,00 (cfr. verbale del 06/03/2018), poiché affetto da disturbo dell'apprendimento (DSA) con problematiche adattive (ansia prestazionale) (cfr.
CTU), mentre il figlio necessita della supervisione dell'adulto di CP_3 Per_2 riferimento in tutte le aree delle autonomie personali e sociali poiché affetto da disturbo dello spettro autistico con compromissione grave del funzionamento adattivo (cfr. rivalutazione clinica ); inoltre, ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza (cfr. verbale CP_4 udienza del 08/02/2022). Il resistente, invece, ha allegato un contratto di lavoro a tempo determinato con i relativi rinnovi (cfr. contratto di assunzione, rinnovi contrattuali), dai quali risulta una retribuzione pari ad € 1.666, 39 e ha dichiarato, all'udienza presidenziale, di percepire uno stipendio netto di circa € 1350/1400,00 mensili, dai quali detrarre € 300,00 per il canone di locazione della stanza in cui vive, oltre € 110,00 per utenze da corrispondersi mensilmente.
All'udienza del 08/02/2022 ha affermato di percepire uno stipendio di circa € 1.500,00 netti al mese (cfr. verbale udienza del 08/02/2022) e ha allegato le spese sostenute per pagare mensilmente il canone di locazione (pari ad € 350,00) e quelle per pagare periodicamente le utenze (pari a circa a 115,00 circa) (cfr. spese fisse mensili ). Tanto premesso, deve CP_1 ritenersi congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di €
320,00 alla resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 oltre al 100% dell'assegno unico familiare . Tale statuizione trova fondamento nella necessità di contemperare l'esigenza del contributo coi viaggi necessari allo scopo di consentire al resistente di stare coi propri figli , vivendo egli in Piemonte e dovendo per ciò solo affrontare spese per poterli vedere e tenere con sé ; quanto all'assegno unico ci si uniforma all'orientamento della
Suprema Corte secondo cui l'assegno in questione può essere attribuito al genitore collocatario poiché quest'ultimo “provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio” giacché
“finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi volti a sostenere la genitorialità e la natalità” (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicchè, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”
(vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, accertata la disparità reddituale tra le parti e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( tenuto conto della maggiore difficoltà della ricorrente a reperire un lavoro in considerazione del necessario accudimento di figli di cui uno con necessità di cure specifiche , il Tribunale reputa congruo confermare l'importo di € 100,00 mensili come fissato con ordinanza del 06/03/2018 (non reclamata), non essendo sopravvenute circostanze giustificative di un aumento. Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CASERTA il 07/11/1978 e nato a [...] il [...] ex CP_1 art. 151, I, comma, c.c.;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 6-1- -2008); rigetta la domanda di addebito;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei figli minori e;
Per_1 Per_2
4. conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
5. disciplina la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di € 320,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno; dispone che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla ricorrente;
7. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 30/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2017, rimessa al Collegio per la decisione il 07/10/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SAVERIA ROSARIA FERRARO ( presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. VINCENZO PASQUARELLA ( ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 07/11/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e per l'affido esclusivo o super esclusivo dei figli minori;
il resistente si è riportato ai propri atti e ha concluso per il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore della coniuge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo, depositato in data 05/10/2017, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 04/02/2008 dal quale erano nati due figli, il Per_1
29/06/2008 e il 23/02/2017. Riferiva che il rapporto coniugale si era incrinato a causa Per_2 del disinteresse del marito nei confronti della vita familiare, nonché dell'accentuata conflittualità che intercorreva tra lo stesso e la propria famiglia d'origine. Rappresentava che tale situazione era aggravata dalla violenza morale e verbale che il marito poneva in essere nei confronti della moglie, nonché dalla patologia di cui era affetto il primogenito . Evidenziava che i Per_1 comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal marito erano peggiorati con la nascita del secondo figlio, cosicché lo stesso aveva deciso di non dormire più con la moglie e rifiutato di accompagnarla in ospedale quando la stessa era colpita da un malore improvviso.
Deduceva di essere venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con . Aggiungeva di essersi trasferita presso l'abitazione dei genitori anziani al Parte_2 fine di usufruire di vitto e alloggio, nonché di aver chiesto sostegno ad associazioni locali
(Caritas, Albero della vita). Rappresentava che il marito si era trasferito al nord senza fornire indicazioni in ordine al suo domicilio e senza contribuire al mantenimento della moglie e dei figli;
aggiungeva che lo stesso, a seguito della nascita di , lasciava € 50,00 alla moglie Per_2 per l'acquisto di farmaci e le riferiva di essere ospite di un amico in Valle d'Aosta ove lavorava in nero come operaio. Infine, riportava che il marito si era reso reperibile solo saltuariamente, mostrava scarso interesse per i figli, contribuiva in modo discontinuo al loro mantenimento e non aveva presenziato né al battesimo del figlio né all'intervento chirurgico di Per_2 laparocele della moglie. Tanto premesso, chiedeva la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al resistente, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli con il padre.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/02/2018, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che la moglie aveva più volte abbondonato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione dei propri genitori, lasciandolo da solo.
Deduceva di essersi trasferito in Piemonte, ove aveva trovato un impiego che gli garantiva un reddito sufficiente. Rappresentava che la moglie aveva deciso autonomamente di trasferirsi dai suoi genitori allorquando era venuta a conoscenza di essere in attesa del figlio . Per_2
Aggiungeva che, dopo essersi stabilito in Piemonte, aveva acquistato un cellulare per il figlio al fine di mantenere un contatto costante con lui, affermando di chiamarlo con regolarità e di richiedere quotidianamente aggiornamenti alla moglie, la quale, tuttavia si rifiutava di fornirglieli. Infine, riferiva di lavorare presso un'azienda che si occupava di verniciatura industriale e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.350,00 e che, da tale somma, provvedeva a sottrarre i costi derivanti dai viaggi compiuti per raggiungere i figli e le spese connesse alla nuova abitazione. Evidenziava che la ricorrente aveva un diploma di estetista e aveva maturato diverse esperienze lavorative. Tanto premesso, chiedeva l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 320,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 160,00
a figlio), la regolamentazione del calendario di permanenza dei figli minori presso il padre.
All'esito dell'udienza del 06/03/2018, il Presidente delegato, sentite le parti, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, un assegno mensile di € 100,00, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 220,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% degli assegni familiari e, infine, provvedeva alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli con il padre. Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 07/10/2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ridotti (30+20).
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni,
è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò posto, la ricorrente ha presentato domanda di addebito. A sostegno della domanda, ha riferito che la rottura del rapporto coniugale era dipesa dal totale disinteresse del marito per la famiglia e dalla sua condotta fedifraga.
Le allegazioni della ricorrente non hanno trovato adeguato riscontro probatorio per le ragioni che seguono. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. di recente Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Inoltre, in ordine all'onere probatorio, si legge che: “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze sui cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (vd. Cass., Sez. I, 30/05/2023,
n. 15196). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a riportare nell'atto introduttivo che il marito si disinteressava dei bisogni della propria famiglia e che l'aveva tradita con un'altra donna conosciuta su un sito di incontri a sfondo sessuale. Il resistente, invece, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che all'epoca della frequentazione con non aveva Parte_2 intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale, bensì aveva condiviso un'amicizia pluridecennale;
inoltre, il resistente ha dichiarato che la moglie aveva abbandonato la casa familiare per trasferirsi dalla madre quando era in attesa del secondo figlio e qualche mese dopo egli aveva deciso di trasferirsi prima in Valle d'Aosta e poi in Piemonte (cfr. verbale del
14/03/2023). Nel caso de quo, quindi, i fatti posti a fondamento della domanda di addebito non risultano adeguatamente provati anche sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'assunto tradimento e la fine del rapporto matrimoniale.
Ciò premesso, va confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, come richiesto da entrambe le parti.
Va confermato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
In merito ai tempi di permanenza dei figli minori con il padre, tenuto conto della richiesta di quest'ultimo (cfr. comparsa conclusionale) non contestata dalla ricorrente: il padre potrà tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali, per quindici giorni durante le vacanze estive e ogni volta che farà ritorno a Maddaloni.
Quanto alle statuizioni economiche in favore dei figli minori e , occorre Per_1 Per_2 considerare la capacità economica delle parti. Va premesso che entrambe le parti non hanno depositato documentazione idonea ad attestare la propria situazione reddituale. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è disoccupata e ha dichiarato di dedicarsi completamente alla cura dei figli: in particolare, per il figlio , ha affermato di percepire Per_1 una indennità di frequenza pari ad € 290,00 (cfr. verbale del 06/03/2018), poiché affetto da disturbo dell'apprendimento (DSA) con problematiche adattive (ansia prestazionale) (cfr.
CTU), mentre il figlio necessita della supervisione dell'adulto di CP_3 Per_2 riferimento in tutte le aree delle autonomie personali e sociali poiché affetto da disturbo dello spettro autistico con compromissione grave del funzionamento adattivo (cfr. rivalutazione clinica ); inoltre, ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza (cfr. verbale CP_4 udienza del 08/02/2022). Il resistente, invece, ha allegato un contratto di lavoro a tempo determinato con i relativi rinnovi (cfr. contratto di assunzione, rinnovi contrattuali), dai quali risulta una retribuzione pari ad € 1.666, 39 e ha dichiarato, all'udienza presidenziale, di percepire uno stipendio netto di circa € 1350/1400,00 mensili, dai quali detrarre € 300,00 per il canone di locazione della stanza in cui vive, oltre € 110,00 per utenze da corrispondersi mensilmente.
All'udienza del 08/02/2022 ha affermato di percepire uno stipendio di circa € 1.500,00 netti al mese (cfr. verbale udienza del 08/02/2022) e ha allegato le spese sostenute per pagare mensilmente il canone di locazione (pari ad € 350,00) e quelle per pagare periodicamente le utenze (pari a circa a 115,00 circa) (cfr. spese fisse mensili ). Tanto premesso, deve CP_1 ritenersi congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di €
320,00 alla resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 oltre al 100% dell'assegno unico familiare . Tale statuizione trova fondamento nella necessità di contemperare l'esigenza del contributo coi viaggi necessari allo scopo di consentire al resistente di stare coi propri figli , vivendo egli in Piemonte e dovendo per ciò solo affrontare spese per poterli vedere e tenere con sé ; quanto all'assegno unico ci si uniforma all'orientamento della
Suprema Corte secondo cui l'assegno in questione può essere attribuito al genitore collocatario poiché quest'ultimo “provvede ai bisogni e alle esigenze immediate del figlio” giacché
“finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi volti a sostenere la genitorialità e la natalità” (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa della richiedente. La giurisprudenza di legittimità afferma sul punto che: “in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicchè, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”
(vd. Cass., Sez. I, 07/01/2025, n. 234), nonché “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (vd. Cass., Sez. I, 13/12/2024, n. 32349). Alla luce dei principi sopra esposti, accertata la disparità reddituale tra le parti e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( tenuto conto della maggiore difficoltà della ricorrente a reperire un lavoro in considerazione del necessario accudimento di figli di cui uno con necessità di cure specifiche , il Tribunale reputa congruo confermare l'importo di € 100,00 mensili come fissato con ordinanza del 06/03/2018 (non reclamata), non essendo sopravvenute circostanze giustificative di un aumento. Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CASERTA il 07/11/1978 e nato a [...] il [...] ex CP_1 art. 151, I, comma, c.c.;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 6-1- -2008); rigetta la domanda di addebito;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei figli minori e;
Per_1 Per_2
4. conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
5. disciplina la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di € 320,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno; dispone che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla ricorrente;
7. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 30/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio