Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucia Di Cunto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva di cui all’avviso pubblico di selezione per soli titoli per la copertura di sette posti di operatori sociosanitari a tempo pieno e indeterminato per violazione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con determinazione RG n. -OMISSIS-, -OMISSIS- approvava l’Avviso pubblico per la selezione, per soli titoli, di n. -OMISSIS- a tempo pieno e indeterminato;
- l’avviso veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e trasmesso al Comune di Cassano all’Ionio e la graduatoria finale era poi pubblicata il 23 agosto 2025.
- l’avviso disciplinava requisiti di ammissione, modalità di presentazione delle domande e criteri della selezione, articolata in colloquio attitudinale (max 30 punti, minimo 21) e valutazione dei titoli (max 10 punti);
- le parti ricorrenti presentavano domanda tramite PEC nelle date indicate;
- con deliberazione n. -OMISSIS-, il Consiglio di Amministrazione nominava la Commissione esaminatrice;
- la Commissione, insediatasi il 17 giugno 2025, fissava criteri, contenuti del colloquio attitudinale e punteggi, individuando le materie d’esame e le qualità personali rilevanti ai fini della valutazione;
- in data 18 giugno 2025 veniva pubblicato il calendario delle prove orali, successivamente rinviate e riprogrammate con comunicazioni del 08 luglio 2025 e del 29 luglio 2025;
- le ricorrenti sostenevano il colloquio orale il 22 agosto 2025, ricevendo i punteggi compresi tra 21/30 e 24/30;
- conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione stilava la graduatoria finale pubblicata il 23 agosto 2025, in cui le ricorrenti risultavano collocate tra la -OMISSIS- posizione.
- con ricorso collettivo le istanti hanno impugnato la determinazione assunta adducendo i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’Avviso pubblico di selezione per soli titoli per la copertura di n. -OMISSIS-; 3) Violazione della legge n. 241/1990 poiché -OMISSIS- avrebbe indetto formalmente una selezione pubblica per soli titoli, pur avendo di fatto introdotto una prova orale di carattere psico-attitudinale non prevista dall’avviso e contraria alla normativa applicabile, nonché per la formulazione di domande estranee alle materie dall’avviso pubblico;
- l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo e l’infondatezza nel merito;
Rilevato in rito che:
il giudizio può essere definito con sentenza, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendone le condizioni;
l’eccezione preliminare d’inammissibilità è infondata posto che la giurisprudenza amministrativa ammette il ricorso collettivo nelle procedure concorsuali nei seguenti casi:
“ a) prospettazione di vizi implicanti, ove ne sia riconosciuta la sussistenza, l’annullamento dell’intera procedura, con nuove opportunità per tutti gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova;
b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai ricorrenti non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata, ove collocati in posizione utile, per corrispondente scorrimento della graduatoria ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III stralcio, 14 gennaio 2025, n. 579).
- nel caso di specie le censure mosse sono tutte finalizzate alla riedizione della gara, sicché non risulta configurabile un autentico conflitto di interessi;
Ritenuto nel merito che:
i motivi di ricorso non si prestano ad accoglimento:
- quanto alla presenza della prova consistente nel colloquio orale è sufficiente rilevare che, ad onta del nomen iuris conferito in sede di avviso pubblico, nel corpo stesso della lex specialis risultava palese la natura composita della procedura concorsuale, consistente in un colloquio psicoattitudinale e nella valutazione dei titoli;
- anche la doglianza con cui viene denunciata l’illegittima introduzione di una prova non prevista, avvenuta nella seduta del 17 giugno 2025 - e consistente nella previsione di una valutazione delle qualità personali dei candidati, dell’idoneità al ruolo, accertandone sicurezza, pacatezza, empatia e capacità di gestione dello stress – non merita accoglimento per l’evidente ragione per cui la Commissione non ha introdotto una prova ulteriore, ossia un test psicoattitudinale aggiuntivo rispetto al colloquio, ma si è limitata a specificare, in chiave qualitativa, le modalità di valutazione della prova orale, già prevista dal bando, che pertanto non contempla solo la correttezza della risposta fornita, ma una valutazione a più ampio raggio;
- neppure risulta dirimente la circostanza per cui, candidati che hanno ricevuto un punteggio modesto alla valutazione per titoli, sono poi risultati vincitori per via della valutazione orale, posto che si tratta di due prove distinte destinate, nella loro somma complessiva, a determinare la posizione del candidato in graduatoria;
Ritenuto pertanto che:
il ricorso va respinto;
le spese di lite possono essere compensate in ragione della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL MI | RA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.