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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA AR NI Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. NA RA RA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
MONTE CENERI,12 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. GALDI
EL (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA MARSALA, 44 BRESCIA presso il suo studio giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO KORISTKA, N. 3 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. Carola
SA NO (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._4
Milano, Viale Premuda n. 2, presso il suo studio, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10838/2024, pubblicata il 18/12/2024, pagina 1 di 15
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In via cautelare - voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 10838/2024 del Tribunale di Milano fino alla definizione del presente giudizio di appello
IN VIA PRINCIPALE - 1 - Accogliere l'appello spiegato per i motivi dedotti in parte narrativa
2 – riformare il provvedimento gravato nei punti
- accerta e dichiara la legittimità dell'intimato diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto locatizio …. e per l'effetto , dichiara scaduta la efficacia
e vigenza del contratto di locazione …. con effetto dalla scadenza del 30/06/2024;
- Condanna la parte resistente ….. , a rilasciare libero Parte_2
e sgombero da sé persone e cose l'immobile ….. con data di esecuzione per il rilascio immobiliare qui fissata al 15/03/2025 ;
- Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
Come segue :
1 -dichiarare la persistente validità ed efficacia del contratto di locazione;
2- accertare la condizione di invalidità grave del conduttore, adeguatamente documentata attraverso certificazioni pubbliche, e per l'effetto sospendere l'esecuzione per rilascio;
3 - dichiarare la nullità della sentenza impugnata
IN SUBORDINE -Concedere il termine massimo di proroga di 18 mesi ex art. 6 comma 5 L. 431/1998, valutate le condizioni personali e di salute del destinatario, pur nel necessario bilanciamento con altri interessi rilevanti.
-IN OGNI CASO - Condannare l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario, ovvero in caso di conferma , compensazione delle spese di lite .
pagina 2 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA : a supporto delle proprie difese, si articolano i seguenti
CAPITOLI DI PROVA:
1) "Vero che la IG.ra è stata riconosciuta invalida civile Parte_1
ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come da verbale INPS che si mostra al teste";
2) "Vero che la IG.ra è portatrice di handicap in situazione di gravità Pt_1
ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, come da verbale che si mostra al teste";
3) "Vero che la IG.ra stata sottoposta ad intervento per l'installazione Pt_1
di loop-recorder per monitoraggio elettrocardiografico sottocutaneo presso l'Ospedale Sacco di Milano";
4) "Vero che alla IG.ra è stato diagnosticato un episodio di TIA con Pt_1
conseguente ricovero ospedaliero";
5) "Vero che la IG.ra necessita dell'utilizzo della sedia a rotelle per i Pt_1
suoi spostamenti";
6) "Vero che l'immobile di Via Monte Ceneri 12 è stato scelto dalla IG.ra proprio perché privo di barriere architettoniche"; Pt_1
7) "Vero che la IG.ra deve sottoporsi a frequenti controlli medici e Pt_1
terapie che richiedono continui spostamenti";
8) "Vero che la IG.ra al momento dell'acquisto dell'immobile, aveva CP_1
rassicurato la IG.ra che l'acquisto era solo a scopo di investimento e Pt_1
che non avrebbe avuto necessità di liberare l'immobile nel breve periodo"
9) Vero che la richiesta di rilascio dell'immobile della IG.ra ha CP_1
provocato un aggravamento dello stato di salute psichica della IG.ra , Pt_1
con sempre più frequenti attacchi di ansia e di paura di dover lasciare l'immobile e anche per tali motivi non riesce a stare da sola ma viene costantemente vigilata ed accudita .
pagina 3 di 15 10) vero che la IG. ra si è dovuta accollare alcune spese per la Pt_1
sistemazione motorino elettrico della tapparella per non rimanere chiusa in casa al buio, e senza adeguata areazione;
11) vero che la IG.ra lamenta copiose infiltrazioni sulle pareti Pt_1
dell'immobile, e che la proprietaria dimostra un completo disinteresse ad intervenire per il ripristino dei locali .
Si indicano a testi sulle predette circostanze:
-IG res in Cuggiono alla Vai Ticino 51 Testimone_1
- Ditta Real Sicurezza Srl di Milano Via Plana 32”.
***
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: nel merito:
-respingere tutte le avverse domande cautelari, principali, subordinate e rigettare interamente l'appello proposto dalla sig.ra confermando in Parte_1
ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 10838/2024 resa dal Tribunale Civile di
Milano in data 16.12.2024, pubblicata il 18.12.2024.
Con rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio con la maggiorazione del 15 % ex DM 55/2014, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per finita locazione notificato il 09/07/2024, CP_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano
[...] Parte_1
chiedendo il rilascio dell'immobile sito in Milano, viale Monte Ceneri n.12, adibito ad uso abitativo con annesso box, deducendo: che l'immobile era stato concesso in locazione alla IG.ra dalla precedente proprietaria IG.ra Pt_1
, con contratto ex art. 2 comma 1 L. 431/1998 stipulato il Parte_3
30/06/2020, con decorrenza dall'1/07/2020 e prima scadenza al 30/06/2024; che in data 14/06/2022 la IG.ra aveva acquistato l'immobile dalla IG.ra CP_1
pagina 4 di 15 , subentrando nel rapporto locativo;
che con raccomandata del Pt_3
19/10/2023, ricevuta il 31/10/2023, aveva comunicato alla conduttrice il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 3 L. 431/1998.
Si costitutiva la IG.ra opponendosi alla convalida dello sfratto, Pt_1
eccependo:
a- di versare in precarie condizioni di salute, essendo invalida civile con necessità di assistenza continua e portatrice di handicap grave ex L. 104/92; ( v. doc 1, 2,3 in fasc . I grado);
b- di aver scelto l'immobile di Via Monte Ceneri 12, dopo lunghe e faticose ricerche, proprio perché privo di barriere architettoniche, essendo soggetta a continui spostamenti per terapie e controlli medici;
c- di aver ricevuto rassicurazioni dalla IG.ra che l'acquisto era solo a CP_1
scopo di investimento;
d- la violazione dell'art. 2 comma 2 L. 431/1998 sul rinnovo automatico quadriennale;
e- l'insufficienza del preavviso considerato il suo stato di salute.
Disposto il mutamento di rito, sentita la signora il Tribunale di Milano CP_1
con sentenza n. 10838/2024, pubblicata il 18/12/2024 così statuiva:
“….accerta e dichiara la legittimità dell'intimato diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto locatizio con data in calce del 30/06/2020 (registrato il
10/7/2020) e, per l'effetto, dichiara scaduta la efficacia e vigenza del contratto di locazione (abitazione e box) immobiliare (u.a. sita in Milano viale Monte Ceneri
n. 12) intercorso tra e con effetto dalla Controparte_1 Parte_1
scadenza del 30/06/2024;
-Condanna la parte resistente , c.f. , Parte_4 C.F._1
nata a Como il [...], a [...] libero e sgombero da sé persone e cose
l'immobile come identificato in atti sito in Milano, viale Monte Ceneri n. 12, rimettendo lo stesso nel pieno e legittimo possesso della proprietà, con data di esecuzione per il rilascio immobiliare qui fissata al 15/03/2025;
pagina 5 di 15 -Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente , c.f. , Parte_4 C.F._1
nata a [...] il [...], alla refusione, in favore di controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U, ed oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15 % a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Visto l'art 429, I comma seconda parte, cpc ed attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”
Avverso detta sentenza ha interposto appello la signora affidando il Pt_1
gravame a quattro motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato “In relazione alla negata declaratoria dello stato di invalidità civile con necessità di assistenza continua e portatrice di handicap grave ex L. 104/92 - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 5 l.
431/1998 - violazione dell'art 115 e 116 c.p.c. per omesso esame delle prove proposte - omessa valutazione delle gravi condizioni di salute dell'appellante”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, Parte_1
fissando per il rilascio dell'immobile la data del 15 marzo 2025, non ha concesso il termine massimo di 18 mesi previsto dall'art. 6 comma 5 L. 431/1998, stante le sue gravissime condizioni di salute, ritenendo “inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere le pure prospettate difficoltà” .
Evidenzia invece che, come risulta dalla documentazione in atti, la stessa è stata riconosciuta dalla Commissione Medico Legale “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”; è portatrice “DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (VERBALE INPS doc. 2 in fasc I
pagina 6 di 15 grado); è affetta da demenza di Alzheimer in stadio molto grave con gravi disturbi comportamentali (v. relazione geriatrica – Fondazione Ospedale Nobile Paolo
Richiedei -doc. 3 in fasc I grado); necessita di assistenza continua.
Lamenta, quindi, che il Tribunale, disattendendo la documentazione in atti e non ammettendo le prove orali dedotte sul punto, abbia completamente disatteso il disposto di cui all'art. 6 co 5 della Legge 431/1998.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarato valido ed efficace il contratto di locazione mentre, in subordine, chiede che venga concesso il termine massimo per il rilascio.
Con il secondo motivo, rubricato “Contraddittorietà della motivazione rispetto alla documentazione acquisita. Travisamento dei fatti - omessa istruttoria ed omessa disamina dei riscontri documentali- Violazione degli artt 112 e 113 cpc - erronea valutazione circa la disponibilità di altri immobili” nonché
“Contraddittorietà della motivazione rispetto alla documentazione acquisita.
Travisamento dei fatti - omessa istruttoria ed omessa disamina dei riscontri documentali- Violazione degli artt 112 e 113 cpc”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “Tuttavia va al contempo evidenziato che la è proprietaria esclusiva di due immobili Pt_1
in provincia di La Spezia (doc 8) ed 1 immobile in provincia di Pavia, piano terreno, vani 5 oltre terreno (doc 9); comproprietaria di tre immobili in provincia di Sondrio nella stessa provincia comproprietaria di 22 terreni”.
Lamenta che il Tribunale non abbia ben valutato la documentazione in atti che attesta come:
a) in provincia di Sondrio non abbia alcun immobile in proprietà esclusiva, ma solo quote di comproprietà minoritarie con numerosi altri soggetti, che non consentono alcuna possibilità di godimento esclusivo, come emerge dalla visura catastale che evidenzia:
- quote del 25% (2/8) su due immobili;
- quote del 10% (1/10) su altri immobili;
pagina 7 di 15 - ulteriori quote minoritarie su vari terreni.
b) In provincia di La Spezia possiede due unità immobiliari di minima metratura in proprietà esclusiva, non accessibili, tuttavia, per chi versa in grave stato di handicap;
c) l'immobile di Pavia, di esclusiva proprietà, è oggetto di procedura di sfratto per morosità dell'inquilino, come documentato dalle diffide e istanze di rilascio prodotte (vedi All.ti 1 e 2 istanze di rilascio immobile Tribunale di Pavia – diffida ad adempiere al pagamento dei canoni);
d) gli altri immobili sono in comproprietà con numerosi altri soggetti, senza possibilità di godimento esclusivo.
Ribadisce di aver diritto al termine massimo di 18 mesi per il rilascio in quanto l'art. 6 comma 5 L. 431/1998, prevede espressamente tale termine quando il conduttore sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio, circostanza qui documentalmente provata.
L'appellante censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “Nemmeno è superfluo rappresentare che la Pt_1
tempestivamente avvisata dalla signora (dante causa dell'esponente) Pt_3
della sua intenzione di trasferire a terzi l'appartamento (doc 11) formulava un'offerta di acquisto per l'importo di euro 220.000.
In modo invero del tutto chiaro e senza possibile margine di incertezza, parte
ha espressamente manifestato la propria volontà (del tutto insindacabile CP_1
e con la ovvia preclusione di un sindacato di accesso sul punto sia della parte conduttrice che della AG) di insediare nell' immobile de quo la propria prima (ed unica proprietà ad oggi) abitazione (la ricorrente vive con e presso la casa dei propri genitori). L'appartamento è stato acquistato dalla accedendo ad CP_1
un mutuo fondiario concesso alla ricorrente unitamente alla di lei madre e di cui sopporta l'onere economico”.
Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato la prova documentale prodotta dalla controparte e, peraltro, proveniente da un terzo estraneo al giudizio pagina 8 di 15 e abbia ritenuto valida la dichiarazione resa dalla in ordine alla propria CP_1
necessità abitativa, quando, invece, l'acquisto dell'immobile aveva avuto solo una finalità speculativa.
Con il terzo motivo, rubricato “erronea valutazione della condotta della conduttrice e degli inadempimenti della locatrice”, l'appellante lamenta che il
Tribunale non abbia considerato da un lato la sua condotta sempre corretta e collaborativa e, dall'altro, gli inadempimenti della locatrice nella manutenzione dell'immobile, elementi che avrebbero “dovuto indurre il Tribunale a una diversa valutazione circa la legittimità della disdetta e la concessione del termine massimo di proroga”.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese di lite, ritenendo che la liquidazione di euro 7.000,00 sia eccessiva, considerando la natura sommaria del procedimento, la mancanza di svolgimento di attività istruttoria e le sue modeste condizioni economiche di pensionata.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 18 giugno 2025, la Corte, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato le parti a discutere la questione dell'ammissibilità dell'appello avuto riguardo alla competenza di questa Corte con specifico riferimento alle domande e conclusioni formulate nell'appello stesso. All'esito, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo allegato al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Con riguardo ai primi tre motivi di doglianza, con i quali l'appellante lamenta che il Tribunale non le abbia concesso il termine massimo di rilascio previsto dall'art. 6, comma 5 della Legge n. 431/1998 attese le sue precarie condizioni di salute, se ne rileva l'inammissibilità in questa sede, posto che il tema sollevato attiene al momento dell'esecuzione del provvedimento impugnato, piuttosto che a quello pagina 9 di 15 dell'accertamento dei diritti ed obblighi delle parti, e ricade, pertanto, nella sfera di competenza del giudice dell'esecuzione.
Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell'immobile locato, infatti, ancorchè contenuto in sentenza, come nel caso di specie, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo e avendo funzione ordinatoria, non dà luogo a giudicato, né sostanziale né formale ( Cass. Civ. sez. III, 5 aprile 1995 n. 4004) e può essere sempre revocato o modificato in sede esecutiva ad opera del giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza del soggetto del procedimento esecutivo
(esecutante o esecutato) interessato alla revoca o alla modifica;
sicchè il rimedio esperibile contro tale provvedimento ordinatorio è l'istanza di revoca o di modifica rivolta al giudice dell'esecuzione e non l'impugnazione in sede cognitiva al giudice superiore che, se proposta, va dichiarata inammissibile (Cass. sez. III, 21 aprile 1983, n. 2746).
Per tali motivi irrilevanti al fine del decidere risultano le istanze istruttorie formulate dalla in primo grado e qui riproposte. Pt_1
Analogamente irrilevante poi è la doglianza dell'appellante con riferimento all'asserito inadempimento della locatrice agli obblighi di manutenzione dell'immobile locato, atteso che l'asserito inadempimento potrà eventualmente essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, in un apposito giudizio, ma non incide né sulla valutazione del diniego di rinnovo del contratto, che riposa su ben altre circostanze di fatto e di diritto ex art. 3 Legge 431/98, né sul provvedimento di fissazione della data di rilascio.
Sotto diverso profilo si rileva, poi, l'infondatezza della censura relativa alla mancata espressa pronuncia da parte del Tribunale in ordine allo stato di invalidità della conduttrice e della correlata domanda tesa a conseguire la pronuncia di
“…persistente validità ed efficacia del contratto di locazione”, atteso che le condizioni di salute della quand'anche fossero risultate gravissime, Pt_1
non avrebbero consentito al Tribunale di ritenere illegittimo il diniego di rinnovo.
pagina 10 di 15 Invero la normativa in materia consente al locatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale già alla prima scadenza del rapporto, a condizione che sussistano i presupposti di legge e che vengano rispettate le tempistiche e modalità dalla stessa normativa stabilite mentre al Tribunale è riservata solo la verifica della sussistenza di tali requisiti senza alcun potere di sindacato nel merito e men che meno – come invece preteso dall'appellante – il potere di dichiarare la persistenza dell'efficacia del contratto in ragione delle condizioni di salute e/o dell'età della conduttrice.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata merita pertanto conferma, atteso che è legittima la comunicazione della parte locatrice del diniego di rinnovo del contratto di locazione, avendo manifestato quest'ultima, in maniera chiara ed inequivoca, la propria volontà, del tutto insindacabile dall'autorità giudiziaria, di destinare l'immobile ad abitazione propria.
Come già correttamente valutato dal Tribunale “ la dichiarata intenzione appare confortata ed avere riscontro nell'atto pubblico di compravendita in cui la locatrice, sotto la propria responsabilità, espressamente richiedeva
l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota cd 'Prima casa' dichiarando, tra le altre cose, come previsto dalla normativa fiscale '….di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge o con la controparte di un'unione civile dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra unità immobiliare a uso civile abitazione sita nel Comune nel quale è situato quanto venduto;
- di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra unità immobiliare
a uso civile abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dall'attuale normativa in materia…”, risultando del tutto inconferenti le asserzioni dell'odierna appellante.
Con riferimento all'ultimo motivo di appello, con il quale la amenta la Pt_1
quantificazione delle spese di lite operata dal Tribunale, in quanto ritenuta eccessiva, se ne rileva - da un lato - l'inammissibilità per la sua genericità, tenuto conto che non risulta neppure indicata quale sarebbe stata, invece, la liquidazione pagina 11 di 15 corretta, e - dall'altro - la sua infondatezza atteso che, diversamente da quanto sostenuto, il rito non era sommario, bensì a cognizione piena.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, con conseguente regolamentazione delle spese del grado che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, fissati dal D.M. n. 147/2022.
Deve inoltri disporsi la condanna dell'appellante al pagamento in favore della parte appellata di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite, ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto d'appello macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte - da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice
- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto d'impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal pagina 12 di 15 giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014) o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre, infatti, parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del
2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese pagina 13 di 15 processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio - ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza - che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota il gravame, da ritenersi -per taluni profili- inammissibile, e tenuto conto altresì dell'evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinare il quantum della sanzione da irrogare all'appellante, secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. n.
3311/2017), in € 2.000,00.
Alla pronuncia consegue, altresì, ex art. 96 co 4 c.p.c. la condanna della IG.ra al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende della Parte_1
somma di € 500,00.
pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.
15/2002, comma inserito dall'art.1 c.17, L. n. 228/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG
405/2025 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10838/2023, pubblicata in data 18/12/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 di cui €1.134,00 per la fase di studio della controversia, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna altresì l'appellante a pagare alla controparte ex art 96 comma III cpc la somma di € 2.000,00 nonché a favore della l'ulteriore Controparte_2
somma di € 500,00 ex art 96 comma IV cpc.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA RA RA RA AR NI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA AR NI Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. NA RA RA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
MONTE CENERI,12 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. GALDI
EL (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA MARSALA, 44 BRESCIA presso il suo studio giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO KORISTKA, N. 3 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. Carola
SA NO (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._4
Milano, Viale Premuda n. 2, presso il suo studio, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10838/2024, pubblicata il 18/12/2024, pagina 1 di 15
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In via cautelare - voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 10838/2024 del Tribunale di Milano fino alla definizione del presente giudizio di appello
IN VIA PRINCIPALE - 1 - Accogliere l'appello spiegato per i motivi dedotti in parte narrativa
2 – riformare il provvedimento gravato nei punti
- accerta e dichiara la legittimità dell'intimato diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto locatizio …. e per l'effetto , dichiara scaduta la efficacia
e vigenza del contratto di locazione …. con effetto dalla scadenza del 30/06/2024;
- Condanna la parte resistente ….. , a rilasciare libero Parte_2
e sgombero da sé persone e cose l'immobile ….. con data di esecuzione per il rilascio immobiliare qui fissata al 15/03/2025 ;
- Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
Come segue :
1 -dichiarare la persistente validità ed efficacia del contratto di locazione;
2- accertare la condizione di invalidità grave del conduttore, adeguatamente documentata attraverso certificazioni pubbliche, e per l'effetto sospendere l'esecuzione per rilascio;
3 - dichiarare la nullità della sentenza impugnata
IN SUBORDINE -Concedere il termine massimo di proroga di 18 mesi ex art. 6 comma 5 L. 431/1998, valutate le condizioni personali e di salute del destinatario, pur nel necessario bilanciamento con altri interessi rilevanti.
-IN OGNI CASO - Condannare l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario, ovvero in caso di conferma , compensazione delle spese di lite .
pagina 2 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA : a supporto delle proprie difese, si articolano i seguenti
CAPITOLI DI PROVA:
1) "Vero che la IG.ra è stata riconosciuta invalida civile Parte_1
ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come da verbale INPS che si mostra al teste";
2) "Vero che la IG.ra è portatrice di handicap in situazione di gravità Pt_1
ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, come da verbale che si mostra al teste";
3) "Vero che la IG.ra stata sottoposta ad intervento per l'installazione Pt_1
di loop-recorder per monitoraggio elettrocardiografico sottocutaneo presso l'Ospedale Sacco di Milano";
4) "Vero che alla IG.ra è stato diagnosticato un episodio di TIA con Pt_1
conseguente ricovero ospedaliero";
5) "Vero che la IG.ra necessita dell'utilizzo della sedia a rotelle per i Pt_1
suoi spostamenti";
6) "Vero che l'immobile di Via Monte Ceneri 12 è stato scelto dalla IG.ra proprio perché privo di barriere architettoniche"; Pt_1
7) "Vero che la IG.ra deve sottoporsi a frequenti controlli medici e Pt_1
terapie che richiedono continui spostamenti";
8) "Vero che la IG.ra al momento dell'acquisto dell'immobile, aveva CP_1
rassicurato la IG.ra che l'acquisto era solo a scopo di investimento e Pt_1
che non avrebbe avuto necessità di liberare l'immobile nel breve periodo"
9) Vero che la richiesta di rilascio dell'immobile della IG.ra ha CP_1
provocato un aggravamento dello stato di salute psichica della IG.ra , Pt_1
con sempre più frequenti attacchi di ansia e di paura di dover lasciare l'immobile e anche per tali motivi non riesce a stare da sola ma viene costantemente vigilata ed accudita .
pagina 3 di 15 10) vero che la IG. ra si è dovuta accollare alcune spese per la Pt_1
sistemazione motorino elettrico della tapparella per non rimanere chiusa in casa al buio, e senza adeguata areazione;
11) vero che la IG.ra lamenta copiose infiltrazioni sulle pareti Pt_1
dell'immobile, e che la proprietaria dimostra un completo disinteresse ad intervenire per il ripristino dei locali .
Si indicano a testi sulle predette circostanze:
-IG res in Cuggiono alla Vai Ticino 51 Testimone_1
- Ditta Real Sicurezza Srl di Milano Via Plana 32”.
***
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: nel merito:
-respingere tutte le avverse domande cautelari, principali, subordinate e rigettare interamente l'appello proposto dalla sig.ra confermando in Parte_1
ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 10838/2024 resa dal Tribunale Civile di
Milano in data 16.12.2024, pubblicata il 18.12.2024.
Con rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio con la maggiorazione del 15 % ex DM 55/2014, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per finita locazione notificato il 09/07/2024, CP_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano
[...] Parte_1
chiedendo il rilascio dell'immobile sito in Milano, viale Monte Ceneri n.12, adibito ad uso abitativo con annesso box, deducendo: che l'immobile era stato concesso in locazione alla IG.ra dalla precedente proprietaria IG.ra Pt_1
, con contratto ex art. 2 comma 1 L. 431/1998 stipulato il Parte_3
30/06/2020, con decorrenza dall'1/07/2020 e prima scadenza al 30/06/2024; che in data 14/06/2022 la IG.ra aveva acquistato l'immobile dalla IG.ra CP_1
pagina 4 di 15 , subentrando nel rapporto locativo;
che con raccomandata del Pt_3
19/10/2023, ricevuta il 31/10/2023, aveva comunicato alla conduttrice il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 3 L. 431/1998.
Si costitutiva la IG.ra opponendosi alla convalida dello sfratto, Pt_1
eccependo:
a- di versare in precarie condizioni di salute, essendo invalida civile con necessità di assistenza continua e portatrice di handicap grave ex L. 104/92; ( v. doc 1, 2,3 in fasc . I grado);
b- di aver scelto l'immobile di Via Monte Ceneri 12, dopo lunghe e faticose ricerche, proprio perché privo di barriere architettoniche, essendo soggetta a continui spostamenti per terapie e controlli medici;
c- di aver ricevuto rassicurazioni dalla IG.ra che l'acquisto era solo a CP_1
scopo di investimento;
d- la violazione dell'art. 2 comma 2 L. 431/1998 sul rinnovo automatico quadriennale;
e- l'insufficienza del preavviso considerato il suo stato di salute.
Disposto il mutamento di rito, sentita la signora il Tribunale di Milano CP_1
con sentenza n. 10838/2024, pubblicata il 18/12/2024 così statuiva:
“….accerta e dichiara la legittimità dell'intimato diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto locatizio con data in calce del 30/06/2020 (registrato il
10/7/2020) e, per l'effetto, dichiara scaduta la efficacia e vigenza del contratto di locazione (abitazione e box) immobiliare (u.a. sita in Milano viale Monte Ceneri
n. 12) intercorso tra e con effetto dalla Controparte_1 Parte_1
scadenza del 30/06/2024;
-Condanna la parte resistente , c.f. , Parte_4 C.F._1
nata a Como il [...], a [...] libero e sgombero da sé persone e cose
l'immobile come identificato in atti sito in Milano, viale Monte Ceneri n. 12, rimettendo lo stesso nel pieno e legittimo possesso della proprietà, con data di esecuzione per il rilascio immobiliare qui fissata al 15/03/2025;
pagina 5 di 15 -Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente , c.f. , Parte_4 C.F._1
nata a [...] il [...], alla refusione, in favore di controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U, ed oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15 % a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Visto l'art 429, I comma seconda parte, cpc ed attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”
Avverso detta sentenza ha interposto appello la signora affidando il Pt_1
gravame a quattro motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato “In relazione alla negata declaratoria dello stato di invalidità civile con necessità di assistenza continua e portatrice di handicap grave ex L. 104/92 - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 5 l.
431/1998 - violazione dell'art 115 e 116 c.p.c. per omesso esame delle prove proposte - omessa valutazione delle gravi condizioni di salute dell'appellante”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, Parte_1
fissando per il rilascio dell'immobile la data del 15 marzo 2025, non ha concesso il termine massimo di 18 mesi previsto dall'art. 6 comma 5 L. 431/1998, stante le sue gravissime condizioni di salute, ritenendo “inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere le pure prospettate difficoltà” .
Evidenzia invece che, come risulta dalla documentazione in atti, la stessa è stata riconosciuta dalla Commissione Medico Legale “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”; è portatrice “DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (VERBALE INPS doc. 2 in fasc I
pagina 6 di 15 grado); è affetta da demenza di Alzheimer in stadio molto grave con gravi disturbi comportamentali (v. relazione geriatrica – Fondazione Ospedale Nobile Paolo
Richiedei -doc. 3 in fasc I grado); necessita di assistenza continua.
Lamenta, quindi, che il Tribunale, disattendendo la documentazione in atti e non ammettendo le prove orali dedotte sul punto, abbia completamente disatteso il disposto di cui all'art. 6 co 5 della Legge 431/1998.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarato valido ed efficace il contratto di locazione mentre, in subordine, chiede che venga concesso il termine massimo per il rilascio.
Con il secondo motivo, rubricato “Contraddittorietà della motivazione rispetto alla documentazione acquisita. Travisamento dei fatti - omessa istruttoria ed omessa disamina dei riscontri documentali- Violazione degli artt 112 e 113 cpc - erronea valutazione circa la disponibilità di altri immobili” nonché
“Contraddittorietà della motivazione rispetto alla documentazione acquisita.
Travisamento dei fatti - omessa istruttoria ed omessa disamina dei riscontri documentali- Violazione degli artt 112 e 113 cpc”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “Tuttavia va al contempo evidenziato che la è proprietaria esclusiva di due immobili Pt_1
in provincia di La Spezia (doc 8) ed 1 immobile in provincia di Pavia, piano terreno, vani 5 oltre terreno (doc 9); comproprietaria di tre immobili in provincia di Sondrio nella stessa provincia comproprietaria di 22 terreni”.
Lamenta che il Tribunale non abbia ben valutato la documentazione in atti che attesta come:
a) in provincia di Sondrio non abbia alcun immobile in proprietà esclusiva, ma solo quote di comproprietà minoritarie con numerosi altri soggetti, che non consentono alcuna possibilità di godimento esclusivo, come emerge dalla visura catastale che evidenzia:
- quote del 25% (2/8) su due immobili;
- quote del 10% (1/10) su altri immobili;
pagina 7 di 15 - ulteriori quote minoritarie su vari terreni.
b) In provincia di La Spezia possiede due unità immobiliari di minima metratura in proprietà esclusiva, non accessibili, tuttavia, per chi versa in grave stato di handicap;
c) l'immobile di Pavia, di esclusiva proprietà, è oggetto di procedura di sfratto per morosità dell'inquilino, come documentato dalle diffide e istanze di rilascio prodotte (vedi All.ti 1 e 2 istanze di rilascio immobile Tribunale di Pavia – diffida ad adempiere al pagamento dei canoni);
d) gli altri immobili sono in comproprietà con numerosi altri soggetti, senza possibilità di godimento esclusivo.
Ribadisce di aver diritto al termine massimo di 18 mesi per il rilascio in quanto l'art. 6 comma 5 L. 431/1998, prevede espressamente tale termine quando il conduttore sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio, circostanza qui documentalmente provata.
L'appellante censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “Nemmeno è superfluo rappresentare che la Pt_1
tempestivamente avvisata dalla signora (dante causa dell'esponente) Pt_3
della sua intenzione di trasferire a terzi l'appartamento (doc 11) formulava un'offerta di acquisto per l'importo di euro 220.000.
In modo invero del tutto chiaro e senza possibile margine di incertezza, parte
ha espressamente manifestato la propria volontà (del tutto insindacabile CP_1
e con la ovvia preclusione di un sindacato di accesso sul punto sia della parte conduttrice che della AG) di insediare nell' immobile de quo la propria prima (ed unica proprietà ad oggi) abitazione (la ricorrente vive con e presso la casa dei propri genitori). L'appartamento è stato acquistato dalla accedendo ad CP_1
un mutuo fondiario concesso alla ricorrente unitamente alla di lei madre e di cui sopporta l'onere economico”.
Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato la prova documentale prodotta dalla controparte e, peraltro, proveniente da un terzo estraneo al giudizio pagina 8 di 15 e abbia ritenuto valida la dichiarazione resa dalla in ordine alla propria CP_1
necessità abitativa, quando, invece, l'acquisto dell'immobile aveva avuto solo una finalità speculativa.
Con il terzo motivo, rubricato “erronea valutazione della condotta della conduttrice e degli inadempimenti della locatrice”, l'appellante lamenta che il
Tribunale non abbia considerato da un lato la sua condotta sempre corretta e collaborativa e, dall'altro, gli inadempimenti della locatrice nella manutenzione dell'immobile, elementi che avrebbero “dovuto indurre il Tribunale a una diversa valutazione circa la legittimità della disdetta e la concessione del termine massimo di proroga”.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese di lite, ritenendo che la liquidazione di euro 7.000,00 sia eccessiva, considerando la natura sommaria del procedimento, la mancanza di svolgimento di attività istruttoria e le sue modeste condizioni economiche di pensionata.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 18 giugno 2025, la Corte, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato le parti a discutere la questione dell'ammissibilità dell'appello avuto riguardo alla competenza di questa Corte con specifico riferimento alle domande e conclusioni formulate nell'appello stesso. All'esito, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo allegato al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Con riguardo ai primi tre motivi di doglianza, con i quali l'appellante lamenta che il Tribunale non le abbia concesso il termine massimo di rilascio previsto dall'art. 6, comma 5 della Legge n. 431/1998 attese le sue precarie condizioni di salute, se ne rileva l'inammissibilità in questa sede, posto che il tema sollevato attiene al momento dell'esecuzione del provvedimento impugnato, piuttosto che a quello pagina 9 di 15 dell'accertamento dei diritti ed obblighi delle parti, e ricade, pertanto, nella sfera di competenza del giudice dell'esecuzione.
Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell'immobile locato, infatti, ancorchè contenuto in sentenza, come nel caso di specie, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo e avendo funzione ordinatoria, non dà luogo a giudicato, né sostanziale né formale ( Cass. Civ. sez. III, 5 aprile 1995 n. 4004) e può essere sempre revocato o modificato in sede esecutiva ad opera del giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza del soggetto del procedimento esecutivo
(esecutante o esecutato) interessato alla revoca o alla modifica;
sicchè il rimedio esperibile contro tale provvedimento ordinatorio è l'istanza di revoca o di modifica rivolta al giudice dell'esecuzione e non l'impugnazione in sede cognitiva al giudice superiore che, se proposta, va dichiarata inammissibile (Cass. sez. III, 21 aprile 1983, n. 2746).
Per tali motivi irrilevanti al fine del decidere risultano le istanze istruttorie formulate dalla in primo grado e qui riproposte. Pt_1
Analogamente irrilevante poi è la doglianza dell'appellante con riferimento all'asserito inadempimento della locatrice agli obblighi di manutenzione dell'immobile locato, atteso che l'asserito inadempimento potrà eventualmente essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, in un apposito giudizio, ma non incide né sulla valutazione del diniego di rinnovo del contratto, che riposa su ben altre circostanze di fatto e di diritto ex art. 3 Legge 431/98, né sul provvedimento di fissazione della data di rilascio.
Sotto diverso profilo si rileva, poi, l'infondatezza della censura relativa alla mancata espressa pronuncia da parte del Tribunale in ordine allo stato di invalidità della conduttrice e della correlata domanda tesa a conseguire la pronuncia di
“…persistente validità ed efficacia del contratto di locazione”, atteso che le condizioni di salute della quand'anche fossero risultate gravissime, Pt_1
non avrebbero consentito al Tribunale di ritenere illegittimo il diniego di rinnovo.
pagina 10 di 15 Invero la normativa in materia consente al locatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale già alla prima scadenza del rapporto, a condizione che sussistano i presupposti di legge e che vengano rispettate le tempistiche e modalità dalla stessa normativa stabilite mentre al Tribunale è riservata solo la verifica della sussistenza di tali requisiti senza alcun potere di sindacato nel merito e men che meno – come invece preteso dall'appellante – il potere di dichiarare la persistenza dell'efficacia del contratto in ragione delle condizioni di salute e/o dell'età della conduttrice.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata merita pertanto conferma, atteso che è legittima la comunicazione della parte locatrice del diniego di rinnovo del contratto di locazione, avendo manifestato quest'ultima, in maniera chiara ed inequivoca, la propria volontà, del tutto insindacabile dall'autorità giudiziaria, di destinare l'immobile ad abitazione propria.
Come già correttamente valutato dal Tribunale “ la dichiarata intenzione appare confortata ed avere riscontro nell'atto pubblico di compravendita in cui la locatrice, sotto la propria responsabilità, espressamente richiedeva
l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota cd 'Prima casa' dichiarando, tra le altre cose, come previsto dalla normativa fiscale '….di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge o con la controparte di un'unione civile dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra unità immobiliare a uso civile abitazione sita nel Comune nel quale è situato quanto venduto;
- di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra unità immobiliare
a uso civile abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dall'attuale normativa in materia…”, risultando del tutto inconferenti le asserzioni dell'odierna appellante.
Con riferimento all'ultimo motivo di appello, con il quale la amenta la Pt_1
quantificazione delle spese di lite operata dal Tribunale, in quanto ritenuta eccessiva, se ne rileva - da un lato - l'inammissibilità per la sua genericità, tenuto conto che non risulta neppure indicata quale sarebbe stata, invece, la liquidazione pagina 11 di 15 corretta, e - dall'altro - la sua infondatezza atteso che, diversamente da quanto sostenuto, il rito non era sommario, bensì a cognizione piena.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, con conseguente regolamentazione delle spese del grado che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, fissati dal D.M. n. 147/2022.
Deve inoltri disporsi la condanna dell'appellante al pagamento in favore della parte appellata di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite, ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto d'appello macroscopicamente infondato;
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte - da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice
- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto d'impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal pagina 12 di 15 giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014) o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre, infatti, parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del
2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese pagina 13 di 15 processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio - ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza - che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota il gravame, da ritenersi -per taluni profili- inammissibile, e tenuto conto altresì dell'evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinare il quantum della sanzione da irrogare all'appellante, secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. n.
3311/2017), in € 2.000,00.
Alla pronuncia consegue, altresì, ex art. 96 co 4 c.p.c. la condanna della IG.ra al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende della Parte_1
somma di € 500,00.
pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.
15/2002, comma inserito dall'art.1 c.17, L. n. 228/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG
405/2025 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10838/2023, pubblicata in data 18/12/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 di cui €1.134,00 per la fase di studio della controversia, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna altresì l'appellante a pagare alla controparte ex art 96 comma III cpc la somma di € 2.000,00 nonché a favore della l'ulteriore Controparte_2
somma di € 500,00 ex art 96 comma IV cpc.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA RA RA RA AR NI
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