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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dr. Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022 al n. 37403 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Eloisa Ruffo e dall'Avv. Alessandro Oddi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Roma, Via Pompeo Ugonio n. 3
RICORRENTE
E
, in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti,
a rogito Notaio in Roma, del 23/01/20, Rep. n. 37590 – Rog. N. 7131, elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento spettanze retributive.
Conclusioni: nei termini di cui ai rispettivi atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.2022 si rivolgeva al Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato come domestica alle dipendenze di
[...] dall'1.1.1998 al 21.10.2019 inizialmente senza alcuna regolarizzazione. Il rapporto Controparte_2 di lavoro era stato regolarizzato solo l'11.3.2004 e sino al 21.10.2019 solo per 6 ore settimanali, ossia in misura notevolmente inferiore al numero di ore lavorative effettivamente prestate. Aveva ricevuto una retribuzione inferiore rispetto ai minimi previsti dai contratti collettivi ed anche i contributi erano stati versati in misura inferiore rispetto alle ore effettivamente lavorate a partire dal 2007 (in ragione di 8 ore settimanali sino al 2014 e 16 ore sino al 21.10.2019). In ragione di quanto esposto, la ricorrente CP_ assumeva di aver diritto a vedersi riconosciuta la regolarizzazione presso la competente sede della contribuzione per l'esatto orario di lavoro (6 ore settimanali sino al 2007, poi 8 ore sino al 2014, ed infine per 16 ore sino al 21.10.2019) e per gli esatti importi versati (Lire 7,500, poi € 7,50/ ora sino al
2007, di €. 8,50/ora sino al 2011, di €.9,00/ora sino al 2014, e di €. 9,50/ora sino al 21.10.2019).
La ricorrente chiedeva quindi, oltre alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in ricorso, anche la regolarizzazione previdenziale dell'intero periodo lavorativo dall'1.1.1998 al
21.10.2019. Vantava inoltre diritto ad essere inquadrata al terzo livello di categoria dall'1.1.1998 al
30.4.1999; in 2° categoria dall'1.5.1999 al 28.2.2007; B non convivente da 1.3.2007 a 21.10.2019 del
CCNL lavoro domestico.
La ricorrente assumeva in ricorso di aver lavorato percependo la seguente retribuzione oraria per i periodi di seguito indicati:
- dal 01.01.1998 al 31.12.1998: ₤ 7,50/ ora per 6 ore settimanali (2 ore al giorno: il lunedì, il mercoledì ed il giovedì);
- dal 01.01.1999 all'anno 2007: € 7,50 /ora per 6 ore settimanali (2 ore al giorno: il lunedì, il mercoledì ed il giovedì);
- dall'anno 2007 al 2011: € 8.50/ora per 8 ore settimanali nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì;
- dal 2011 al 2014: € 9,00/ora, sempre con un orario di 8 ore settimanali;
- dal 2014 al 21.10.2019: € 9,50/ora, per 16 ore settimanali, generalmente il lunedì, il mercoledì ed il giovedì.
Concludeva quindi chiedendo:
“accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata ex art. 2094 c.c. dal.01.01998 al 01.03.2004 - protrattosi sino al 21.10.2019 - e che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello: - Terza categoria dal 01/01/1998 al 30/04/1999, qualifica: prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al
2 successivo art. 12 CCNL Lavoro Domestico del 1996; - Seconda Categoria dal 01/05/1999 al
28/02/2007, qualifica: lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 CCNL Lavoro Domestico del 1996; – B non convivente dal 01/03/2007 al 21/10/2019, qualifica: collaboratore generico polifunzionale del C.C.N.L. per il lavoro domestico;
• accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro in oggetto è sorto l'1.1.1998 senza un regolare contratto sottoscritto dalle parti ed è stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali soltanto in data 01.03.2004 e sino al 21.10.2019 solo per 6 ore settimanali, cioè in misura di gran lunga inferiore a quella effettivamente svolta dalla ricorrente e con una retribuzione oraria inferiore a quella effettiva.
• per l'effetto condannare la convenuta con sentenza provvisoriamente esecutiva, Controparte_2 previa ordinanza di pagamento delle somme non contestate, a corrispondere alla ricorrente, anche ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal di settore CCNL per il lavoro domestico, la somma complessiva di €
26.162,12 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo, per i titoli di cui in narrativa e di cui all'allegato conteggio.
• conseguentemente, condannare la convenuta al versamento nei confronti Controparte_2 dell' dei contributi previdenziali non versati in relazione all'intero periodo lavorativo e per l'orario CP_1 effettivamente prestato, ovvero dal 01.01.1998 sino al 21.10.2019, da quantificarsi in separato giudizio;
• in subordine, condannare la sig. al risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_2 patrimoniale subito dalla ricorrente, derivante dalla mancata ed inesatta regolarizzazione contributiva del predetto rapporto lavorativo, da determinarsi in via equitativa ex art. 1223 c.c.;
• Con vittoria delle spese di lite (oltre Iva, Cpa) da distrarsi nei confronti del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dalla ricorrente. Controparte_2
Affermava che la ricorrente tra il gennaio 1998 e il dicembre 2003 aveva offerto mere prestazioni occasionali alla convenuta presso la sua abitazione proponendo una limitata disponibilità poiché lavorava anche presso altre abitazioni. Era stata quindi la ricorrente a stabilire di volta in volta giorni e ore di lavoro. Veniva pagata inizialmente £ 7.500/ora e poi € 7,50/ora. La collaborazione della ricorrente si era interrotta a dicembre 2003 perché la ricorrente affermava di aver reperito più idonea e continuativa occupazione. La collaborazione era però ripresa a febbraio 2004 e la convenuta a quel punto aveva assunto la ricorrente alle sue dipendenze a decorrere dall'1.3.2004 sino al 21.10.2019. La
3 ricorrente aveva quindi lavorato per 6 ore settimanali dall'1.3.2004 sino a 30.9.2006; per 8 ore settimanali da 1.10.2006 al 30.9.2007; per 9 ore settimanali dal 1.10.2007 al 30.9.2011; 16 ore settimanali dall'1.10.2011 al 21.10.2019.
La resistente affermava di aver sempre retribuito regolarmente la ricorrente e di aver sempre versato i contributi previdenziali (all.ti 3,4) e precisava che, come previsto dall'art. 10 CCNL Lavoro domestico del 2011, la ricorrente era stata inquadrata nella terza categoria e al livello B del diverso inquadramento introdotto con l'art. 10 CCNL Lavoro Domestico del 2007.
La convenuta contestava quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro con la ricorrente per il periodo tra gennaio 1998 e dicembre 2003 (e non fino a febbraio 2004) perché in tale periodo la ricorrente aveva prestato attività lavorativa meramente occasionale per la convenuta circa una volta al mese.
Eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere la regolarizzazione contributiva del rapporto nel periodo compreso tra il 1998 ed il dicembre 2003. Nulla opponeva circa l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento del lavoro subordinato (Cass. n. 10824\1997).
Rilevava tuttavia l'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale entro il quale poter denunciare un rapporto strutturatosi c.d. “in nero” ai fini della tutela dei conseguenti diritti nascenti dal rapporto, come quelli vantati dalla alla regolarizzazione con versamento dei contributi omessi Pt_1 presso l' La ricorrente sosteneva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla il CP_1 Pt_1 rapporto di lavoro era cessato nel mese di dicembre del 2003 con conseguente esclusione di continuità con il contratto di lavoro subordinato stipulato in seguito con decorrenza dall'1.3.2004. Quand'anche poi si volesse ritenere che il rapporto formalizzato a decorrere dall'1.3.2004 sia stato la regolarizzazione del pregresso, alla data di presentazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, ossia il 29.11.2022, il diritto a richiedere la regolarizzazione contributiva per il periodo compreso tra il 1998 ed il dicembre
2003 era da ritenere comunque ormai prescritto decorrendo detto termine dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ritenuto “irregolare”.
Analoghe conclusioni avrebbero dovuto essere tratte con riferimento agli omessi versamenti dei contributi dovuti per il periodo non regolarizzato, dovendosi ritenere intervenuta la prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui il versamento contributivo avrebbe dovuto essere eseguito, ossia ben prima del quinquennio antecedente al deposito del ricorso. La prescrizione quinquennale deve inoltre ritenersi maturata con riferimento all'azione risarcitoria derivante dal danno da inadempienza contributiva ai sensi dell'art. 2947 c.c..
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' rilevando che per i contributi previdenziali la legge prevede termine di prescrizione quinquennale dal giorno di scadenza del pagamento. Aggiungeva che il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale ad oggi risulta essere disciplinato dalla Legge n.
4 388 del 2000 e rilevava che solo in caso di soccombenza della convenuta quest'ultima avrebbe CP_2
CP_ dovuto essere condannata al pagamento dei rispettivi contributi dovuti ex lege all' per il rispettivo periodo di competenza entro i termini prescrizionali ovvero al pagamento delle eventuali ed ulteriori somme da quantificarsi da parte dell'Istituto previdenziale o mediante eventuale CTU contabile.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata dal precedente giudice designato poi collocato in quiescenza, tenuto conto della volontà manifestata dalle parti circa la definizione della controversia mediante accordo conciliativo, all'esito dell'udienza del 13.7.2023 nel corso della quale la ricorrente e la convenuta pervenivano alla conciliazione della causa tra CP_2 loro, era adottato provvedimento con il quale "Il Giudice illustrate alle parti i termini dell'accordo e i suoi effetti, dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti e Parte_1 CP_2
, come da separato verbale che del presente costituisce parte integrante, e dispone il rinvio della causa nei rapporti
[...] con l' ad udienza che sarà successivamente comunicata, disponendo a tal fine la restituzione della causa al ruolo ex CP_1
. CP_3
Alla luce di detto provvedimento e considerato che all'udienza del 13.7.2023, a seguito di sottoscrizione di verbale relativo alla conciliazione intercorsa tra la ricorrente e era dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio tra le predette parti in relazione al rapporto di lavoro tra esse intercorso e contestualmente era disposto il rinvio a data da destinarsi per la prosecuzione del giudizio in relazione ai rapporti con l' e considerato che dal verbale di conciliazione del 13.7.2023 emerge che tra CP_1
e era intercorso accordo al fine di procedere con Parte_1 Controparte_2 separato giudizio alla quantificazione dei contributi previdenziali non versati era fissata udienza ex art. 127 ter cpc per il giorno 9/4/2024. Con successivo provvedimento, preso atto che nessuna delle parti aveva provveduto a depositare memorie nel termine perentorio assegnato ex art. 127 ter cpc, era disposto rinvio ai sensi degli artt. 127 ter co. 4, 181 – 309 cpc a successiva udienza del 25.9.2024 con avvertimento che in caso di ulteriore mancato deposito di note scritte sostitutive dell'udienza sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo. CP_ Il 18.9.2024 depositava note scritte l' richiamando le conclusioni formulate con la memoria di costituzione in giudizio. Anche la ricorrente in data 23.9.2024 depositava note sostitutive di udienza, rilevando che nel verbale di conciliazione aveva espressamente rinunciato a ogni domanda nei confronti CP_ CP_ dell' (punto 4 del verbale all. b). Rilevava inoltre che l' aveva depositato note meramente di CP_ stile e, tenuto conto della rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti dell' doveva ritenersi venuta meno anche ogni difesa proposta dall' . La ricorrente chiedeva quindi pronuncia di estinzione del CP_1 giudizio. Il 23.9.2024 depositava note scritte anche rilevando l'intercorsa Controparte_2 conciliazione con la con la conseguenza che era stata dichiarata l'estinzione del giudizio tra lei e Pt_1 la ricorrente. Concludeva pertanto chiedendo la conferma della già intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate tra tutte le parti.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto in ordine alle ragioni in forza delle quali pende il presente procedimento limitatamente alle CP_ questioni intercorrenti tra la e l' si rileva che la stessa ricorrente nelle note sostitutive Pt_1 dell'udienza depositate il 23.9.2024, ha dedotto di avere espressamente rinunciato a ogni domanda proposta nei confronti dell'Istituto previdenziale, come in effetti risulta dalla lettura del verbale di conciliazione (specificamente al punto n. 4, in fondo). A conclusioni non diverse si deve pervenire sulla CP_ scorta di quanto esposto dall' nelle note depositate il 18.9.2024, con le quali si è limitato a richiamare le conclusioni formulate nella memoria di costituzione con la quali si era limitato a chiedere che “nel caso in cui dovesse essere accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle ragioni della ricorrente poste a base del presente giudizio, condannare la parte che sarà dichiarata soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
Pertanto, escluso che a seguito del verbale di conciliazione tra la odierna ricorrente e CP_2
CP_ possa ritenersi accertata la debenza di somme a titolo contributivo a favore dell avendo le
[...] parti dichiarato di non avere più nulla da pretendere, il ricorso non può che essere respinto per quanto qui di rilievo perché infondato e per essere comunque rimasto del tutto indimostrato da parte della ricorrente (art. 2697 c.c.) che all'Istituto previdenziale siano dovute somme a titolo di contributi omessi.
Spetta infatti alla parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto, l'obbligo di dimostrarne con prova precisa e rigorosa tutti gli elementi costitutivi e in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. sez. lav. 14 maggio 2013, n. 11530; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n.
17992; Cass. sez. lavoro, 28/09/2006, n. 21028).
Tanto premesso, non può che concludersi per l'assoluta insufficienza del complessivo quadro probatorio. Deve escludersi quindi il raggiungimento, da parte della ricorrente, della prova in ordine ai fatti costituitivi della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, gravando, come detto, sulla detta parte l'onere della prova ex art. 2697 c.c.. La mancanza di una prova precisa e rigorosa sugli elementi a fondamento della pretesa della ricorrente – e in particolare dei requisiti indefettibili della subordinazione, alla luce dei principi sopra richiamati ed in applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. – implica quindi come conseguenza che non può ritenersi configurabile, tra le parti, un rapporto di lavoro di natura subordinata (si veda sempre Cass. n. 22690 del 24 ottobre CP_ 2014 e tra le altre Cass. 2003/6673) con il conseguente onere contributivo a favore dell' in relazione al quale la ricorrente nel verbale di conciliazione del 13.6.2023 ha esplicitamente dichiarato di CP_ rinunciare anche ad ogni domanda nei confronti dell'
Tenuto conto del già intervenuto accordo conciliativo, si reputano sussistenti fondate ragioni per fare luogo alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lì, 31.3.2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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