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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I. Dott. Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5549/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: “Comunione e Condominio,
Impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Galleria Vanvitelli n. 37, presso lo studio dell'Avv. ti Augusto Nuzzi, C.F.:
e (C.F. ), giusta procura in calce C.F._2 Parte_2 C.F._3 all'atto introduttivo
ATTORE
Contro
CONDOMINIO in Casoria (NA) alla Via Viviani n. 58 (C.F. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore Avv. Anna Capone, elettivamente domiciliato in Napoli, al
Corso Secondigliano n. 230, presso lo studio dell'Avv. Guido Elviri (C.F.
), giusta procura in atti alla comparsa di costituzione C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da comparse conclusionali e memorie di repliche ex art. 190 c.p.c.
e si riportavano a quanto dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10 maggio 2022, l'istante , Parte_1 premessa la qualità di proprietario di un'unità immobiliare sito nel “Condominio Via Viviani n. 58, in Casoria”, in persona dell'amministratore p.t., deduceva che: l'amministratrice del
Condominio convocava per i giorni 11 e 12 Aprile 2022 l'assemblea ordinaria a mezzo pec solo in data 12 aprile 2022, dunque, tardivamente, per deliberare sui seguenti capi: “ - Approvazione bilancio consuntivo gestione ordinaria 01/01/2021 – 31.12.2021 e relativa ripartizione. -
Dimissioni e nomina amministratore. -Approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria
01/01/2022- 31/12/2022 e relativa ripartizione. -Approvazione bilancio preventivo rifacimento facciata zona ex canna fumaria e relativa ripartizione. - Opposizione a precetto notificato dall'ing. per competenze D.L., ratifica mandato avv. Capone. - Pratica condono: Pt_1 relazione in merito.
7- Varie ed eventuali”.
Per detti motivi chiedeva: dichiarare l'illegittimità ovvero la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 12.04.2022, previa sospensione della relativa efficacia.
Concludeva, pertanto: sospendere l'esecutività della delibera assembleare impugnata;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità oltre che l'inefficacia della medesima delibera assembleare per i motivi riportati;
condannare il condominio convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio oltre il rimborso e spese.
Fissata la prima udienza per il giorno 08.06.2023, previa sospensione dell'efficacia della delibera in parola, si costituiva in giudizio il convenuto Condominio il quale, nel contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, rilevava la pretestuosità dei rilievi mossi ed ivi formulati, deducendo: l'improcedibilità della domanda e l'avvenuta cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata con quella del
20.06.2022; la legittimità delle delibere del 12.04.2022 (regolarmente comunicata a mezzo mail ai condomini) e del 20.06.2022 (con medesimo ordine del giorno della tornata assembleare impugnata).
Per detti motivi chiedeva: rigettare la richiesta di sospensione della delibera;
nel merito, rigettare l'opposizione a delibera assembleare in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata con condanna all'attore del pagamento delle spese del giudizio;
dichiarare la cessata materia del contendere per essere stata approvata in data
20.06.2022 nuova delibera assembleare in sostituzione della precedente;
con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, preso atto delle richieste formulate dalle comparenti parti in causa, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, il G.I. concedeva, i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando l'udienza al 16 ottobre 2023. All'esito, il Giudice, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza al 15.04.2024. A scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 01.09.2024.
§§§ §§§§ §§§
Preliminarmente si rileva correttamente inquadrata la fattispecie in esame.
Nel merito, in tema di delibere dell'assemblea condominiale, come da abbondante ed ormai pacifica giurisprudenza, anzitutto si distinguono due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere annullabili, da impugnare ex art. 1137
c.c. innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 30 giorni.
Come noto, anche la Suprema Corte con la sent. n. 4806/2005, ha operato, cristallizzandola, una distinzione sistematica ed analitica tra delibere nulle e delibere annullabili, per cui pacificamente si considerano nulle le delibere prive degli elementi essenziali, aventi un oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono su diritti individuali, su cose o servizi comuni ovvero su proprietà esclusive di singoli condomini, che sono comunque invalide in relazione all'oggetto. Sono invece annullabili le delibere che presentino vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, che siano adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, che siano affette da vizi formali, assunte in violazione di prescrizioni legali convenzionali, regolamentari o attinenti il procedimento di convocazione, e che, infine, violino norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito, e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui
(cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014).
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma;
al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale;
di conseguenza, si considera annullabile, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c..
Anzitutto, si richiama il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea, da conseguire mediante assemblee condominiali (cfr. Cass. Civ. sez. 2, 20.06.2012, n. 10199; Cass.
Civ. sez. 2, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. 2, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2,
09.07.1971 n. 2217).
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna. Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, una pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del condominio, condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II,
20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165). Fermo detto inquadramento giuridico e giurisprudenziale, senza necessità di entrare nel merito delle censure mosse alla delibera impugnata si osserva che in data 20.06.2022 l'assemblea condominiale abbia legittimamente assunto una nuova delibera, non impugnata e dunque definitiva e pienamente efficace avente all'ordine del giorno gli stessi e tutti i punti indicati e trattati nelle delibere qui impugnate, punti ritualmente discussi ed approvati;
alla luce di ciò, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In tal senso, è consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa
(ex multis, Cass. Civ. sez. 6, ordinanza 03.10.2022 n. 28629; Cass. Civ. sez. 6-2, 08.06.2020 n.
10847; Cass. Civ. sez. 6-2 11.08.2017 n. 20071; Cass. Civ. sez. 2, 10.02.2010 n. 2999; Cass. Civ. sez. 2, 28.06.2004 n. 11961).
Si osserva che, perché possa realizzarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con un'altra avente identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, esattamente quanto verificatosi nel caso che ci occupa.
Si richiama, sul punto, l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, la quale ha in più arresti sancito che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo, così, sotto ogni profilo, l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto o di uno dei diritti inizialmente dedotti in giudizio (ex multis, Cass. Civ. n. 12884 del 03.09.20023; Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000
n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte di Cassazione, altresì, ribadisce chiaramente che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, nelle ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali, quando il provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, tale condotta riparatoria del Condominio produce l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere nel processo di impugnazione, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 11.08.2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10.02.2010, n.
2999; Cass. Sez. 2, 28.06.2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale, che impone di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Premesso, dunque, che, accertatane la sussistenza, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai fini della valutazione e dichiarazione di soccombenza virtuale il tribunale ritiene necessario valutare le singole censure mosse alle delibere impugnate.
Il rilievo con cui parte attrice deduce la illegittimità della delibera per convocazione tardiva all'assemblea del 12 aprile 2022 viene riscontrata dalla documentazione versata in atti da parte attrice stessa e da parte convenuta.
Sul punto, preliminarmente, si rileva, in applicazione dei principi fissata dalla su richiamata giurisprudenza di legittimità, che la mancata e/o erronea convocazione di uno dei condomini, non comporta la nullità della delibera assembleare adottata, ma eventualmente, ed in caso di impugnazione tempestiva, la sua annullabilità.
Quanto alle spese di giudizio, essendo intervenuta la delibera di ratifica immediatamente esse vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. R.G. 5549/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere, per tutte le motivazioni innanzi riportate;
b) Compensa le spese tra le parti
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 14 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino