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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2025
REPUBBLICA IT AN A
IN NOME DEL POPOLO IT ANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1505 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. ), con l'Avv. Francesca Lapenna e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore
ATTORE
CONTRO
c.f. , con gli Avv.ti Tommaso Rotella e Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Fiorini, domicilio eletto presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
“In via principale e processuale:
Dichiarare la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Lodi, quale foro di residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 66-bis del D.lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), da ritenersi prevalente su ogni clausola contrattuale difforme;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto tra il ricorrente e la società in data 12 febbraio 2024, ai sensi degli artt. Controparte_2
1453 e ss. c.c., per grave e definitivo inadempimento della società Controparte_2
- Accertare e dichiarare l'inefficacia sopravvenuta e/o la nullità del contratto di finanziamento n. 5001014159, stipulato tra il ricorrente e ai sensi Controparte_1 dell'art. 125-quinquies del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e dell'art. 1418, co. 2 c.c., per mancanza di causa concreta, sopravvenuta all'inadempimento del contratto collegato;
- Condannare la resistente alla restituzione di tutte le somme versate Controparte_1 dal ricorrente a titolo di rate del finanziamento, per un importo pari a € 8.443,00.=. oltre
pagina 1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun versamento al saldo effettivo, ex art. 2033 c.c.;
- Condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito, derivante dalla necessità di acquistare un veicolo alternativo, danno da considerarsi diretto, immediato e prevedibile ex art. 1223 c.c., da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura di € 3.500,00.=. (docc.20 e 21).
- Disporre l'inibizione di qualsiasi ulteriore addebito automatico sul conto corrente del ricorrente da parte della in esecuzione del contratto di credito n. Controparte_1
5001014159, ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B.;
- Rigettare ogni diversa istanza, eccezione o deduzione della parte resistente, in quanto giuridicamente infondata, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- Dichiarare che il contributo unificato versato è pari ad € 518,00.=. e se ne chiede la refusione in caso di condanna di parte resistente”.
PARTE CONVENUTA:
alla luce dell'attività processuale espletata, dichiara di non accettare Controparte_1 il contraddittorio su eventuali nuove domande e chiede che il Giudice, alla luce della violazione del principio di sinteticità nella redazione delle precedenti note d'udienza, in palese violazione del principio del contraddittorio, ne tenga conto ai fini della decisione, anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Insiste affinché il Giudice Voglia respingere integralmente le domande del ricorrente in assenza della prova del collegamento dei contratti, con rifusione dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria insiste per le istanze formulate in comparsa di costituzione e risposta.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 18.08.2025, ha evocato in Parte_1 Co giudizio (in breve, deducendo di aver sottoscritto, nella qualità Controparte_1 di consumatore, con (in breve, ) un contratto avente ad Controparte_2 CP_2 oggetto il noleggio di un'automobile (Fiat Panda) della durata di 84 mesi un costo totale di
26.000 euro, ripartito in 13.400 euro a titolo di servizi e 12.600 euro a titolo di cauzione.
La consegna del veicolo avrebbe dovuto avvenire entro 45 giorni lavorativi, prorogabili unilateralmente a 30, ma non sarebbe mai stata eseguita. Nessuna somma gli sarebbe stata restituita da , neppure a titolo di cauzione. CP_2
Per avere la disponibilità liquida necessaria al pagamento dei 26.000 euro, avrebbe Pt_1 concluso un contratto di finanziamento tramite la mediatrice creditizia Finanziare Bene Contr S.r.l, la quale avrebbe indicato quale soggetto finanziatore la unque, il 07.02.2024
CA avrebbe accreditato i 26.000 euro sul suo conto corrente e il giorno seguente avrebbe
pagina 2 effettato il bonifico in favore di;
la finalità del finanziamento sarebbe stata CP_2 riconducibile all'acquisto dell'auto e, dunque, sussisterebbe un collegamento negoziale rilevante ex art. 125-quinques T.U.B. tra il contratto di credito e il contratto di fornitura del veicolo.
Il 24.06.2024 avrebbe comunicato la risoluzione del contratto di noleggio per grave Pt_1 inadempimento e, conseguentemente, esercitato la risoluzione del contratto di Co finanziamento e chiesto la restituzione di quanto pagato. Ciononostante, avrebbe continuato ad addebitare le rate di pagamento. Successivamente, per è stata CP_2 dichiarata aperta la liquidazione giudiziale con sentenza del 07.01.2025 del Tribunale di
Torino.
A causa di quanto in sintesi ripercorso, CA avrebbe ricevuto, a titolo di pagamenti dei ratei scaduti da , 8.443,00 euro al momento del deposito del ricorso. Pt_1
allega dunque di aver patito un danno patrimoniale diretto, derivante dal pagamento Pt_1 delle rate di finanziamento relativo a un contratto ineseguito;
una danno patrimoniale indiretto, derivante dalle spese sostenute per le procedure stragiudiziali e le comunicazioni necessarie alla tutela dei propri diritti;
un danno da perdita di chance, dovuto dall'impossibilità di stipulare tempestivamente un contratto alternativo di fornitura del veicolo;
un danno non patrimoniale, consistente nel turbamento e nella lesione della propria serenità personale e familiare, costretto a fronteggiare richieste indebite di pagamento e ad intraprendere azioni giudiziali per vedere tutelati i propri diritti.
Tutti tali danni sarebbero risarcibili ex artt. 1218, 1223 e 2043 c.c., atteso il grave inadempimento di e le pretese di pagamento avanzate da CA. CP_2
2. Il 20.08.2025 parte ricorrente ha proposto ricorso cautelare in corso di causa, deducendo, oltre alla sussistenza di un fumus boni iuris sostanzialmente analogo a quanto sostenuto nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la presenza un periculum in mora consistente nel fatto che parte resistente avrebbe continuato ad addebitare le rate del finanziamento, salvo soltanto sospendere, per iniziativa del consumatore (come consentito), il pagamento di due rate (mesi di settembre e ottobre 2025).
Il 15.09.2025 parte resistente ha depositato la propria memoria difensiva riferita al Co procedimento cautelare. ha dedotto che, con riguardo al fumus boni iuris, non sarebbe sussistito alcun collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di noleggio, e, circa il periculum in mora, la propria solvibilità, da cui sarebbe derivata l'assoluta assenza di pericolo per le condizioni di . Pt_1
Con ordinanza del 17.09.2025, il Giudice, considerata la sospensione dei versamenti per i mesi di settembre e ottobre e la celerità del rito semplificato (che, nel caso di specie, sarebbe stato prevedibilmente documentale, così come di fatto è avvenuto), oltre che la stabile situazione di solvibilità di parte resistente, non ha ritenuto sussistente il requisito dell'irreparabilità del danno quale presupposto del periculum in mora richiesto dal procedimento cautelare e ha dunque rigettato il ricorso cautelare.
pagina 3 3. Con comparsa del 16.10.2025, la resistente ha dedotto la carenza della condizione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria;
nel merito, ha contestato recisamente l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di prestito personale ( ) Parte_2
e quello di fornitura del mezzo (Raffa – Car Free). Inoltre, ha dedotto di non aver alcun rapporto negoziale o di qualsiasi natura con i soggetti menzionati da controparte, ossia
Parte_3
Quanto alle domande risarcitorie, ha eccepito la propria estraneità, in quanto la disciplina di favore per il consumatore consente soltanto di ottenere la risoluzione del contratto di credito collegato ed eventuali restituzioni.
4. Sostituita l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, è stata fissata per il
21.11.2025 l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale il decidente ha riservato la sentenza nel termine di legge.
5. Preliminarmente va ribadito, in punto di procedibilità, quanto già osservato con ordinanza del 29.10.2025: il più recente e maggioritario orientamento ritiene che le controversie in tema di credito al consumo non rientrino nel perimetro applicativo di tale norma, come affermato da ultimo da Corte App. Milano, 7700/2025, in BDP (“va disattesa
l'eccezione riguardante la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, considerato come il credito nasca da un rapporto di finanziamento al consumo, da non ricondursi alla nozione di contratti bancari, per i quali la procedura di mediazione è prevista come obbligatoria”). Si veda, in tema, anche Trib. Lodi, sent. 8/2025.
In ogni caso, il resistente non ha riproposto alcuna eccezione in proposito.
6. Le domande sono infondate.
6.1. Come previsto dall'art. 125-quinquies TUB, nella versione applicabile ratione temporis, “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
L'art. 121 TUB fornisce una definizione (lettera d) di "contratto di credito collegato", nel senso che tale è “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
La questione specifica, in materia consumeristica, ha formato oggetto di frequenti approfondimenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 6323/2019, 14561/2023,
pagina 4 5365/2024, 33933/2024, 8667/2025), ed è oggi illustrata in termini di collegamento negoziale di fonte legale, ove nell'erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale. Questo tipo di mutuo, che assume carattere obbligatorio e non già, come ordinariamente accade per la figura codicistica ordinaria, reale, si contrassegna perché la finalità dell'erogazione del credito permea il sinallagma contrattuale, ragione per cui, al venir meno del contratto collegato, consegue pari sorte per il contratto di finanziamento.
6.2. Tutto ciò premesso in termini di inquadramento normativo e pretorio, la domanda principale è infondata.
L'assenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti – quello di fornitura (Raffa – Car
Free, doc. 1) e quello di finanziamento (Raffa – CA, doc. 5) – si desume da diversi e concorrenti elementi:
a) La diversa data di sottoscrizione dei rapporti: dal doc. 1) risulta che il 12.1.2024 l'ordine Co della Fiat Panda a Car Free si era già perfezionato, mentre il contratto tra e Pt_1 risale quantomeno al 5.2.2024, data indicata a pag. 5, doc. 5; Con b) Nel contratto che lega e , ossia il menzionato doc. 5, non vi è alcun riferimento Pt_1 alla destinazione della somma. Anzi, si tratta di un “prestito personale” (v. doc. 6, pag.
1, par. 2, primo rigo della tabella), che si connota perché viene concesso al cliente “un finanziamento non direttamente finalizzato all'acquisto di un bene o di un servizio”.
Nessun riferimento si scorge, nel contratto di finanziamento, con riguardo alle finalità, ossia l'acquisto di un veicolo. Se è vero che (cfr. Cass. 7925/2019) la denominazione formale di “prestito personale” non esclude ipso facto la natura di credito collegato, è altrettanto chiaro che il contratto di finanziamento non contiene alcun singolo riferimento, nemmeno accennato o indiretto, all'acquisto/noleggio di una auto, né c'è Co documentazione da cui si possa desumere una forma di conoscenza da parte di rispetto al contratto tra e;
Pt_1 CP_2
c) L'avvenuta stipula del contratto tramite un intermediario finanziario, ossia Banca
Sistema s.p.a.: tale circostanza – su cui peraltro ha insistito con considerazioni Pt_1 talvolta non del tutto nitide, specie sul ruolo di e di un'altra finanziaria, tale Parte_4
Bene s.r.l. – rivela semmai l'inconsistenza di qualsiasi correlazione tra il contratto di
“fornitura” e quello di mutuo, poiché per ottenere il secondo il consumatore si è dovuto Contr avvalere di un soggetto terzo e ulteriore rispetto sia a , sia a maggior CP_2 Co ragione, ciò consente di ritenere che, per – ossia l'erogatore dell'importo – era di fatto ignota la finalità per cui ha chiesto e ottenuto il finanziamento. Pt_1
Tali circostanze valgono a escludere, senza ombra di dubbio, che sussista un collegamento negoziale valorizzabile ex art. 121 e, poi, 125-quinquies TUB. Infatti, non solo non vi è alcuna menzione nel contratto di credito (II ipotesi dell'art. 121 TUB), ma neppure vi è evidenza che il finanziatore (CA) si sia avvalso del fornitore ( ) per CP_2
pagina 5 promuovere o concludere il contratto, in quanto l'attività di mediazione è stata svolta da un soggetto (Banca Sistema) del tutto estraneo a entrambe le società fornitrice e finanziante.
In proposito, si richiama una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (17/2025, consultabile in BDP) che, in una fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che qui si esamina, ha rigettato l'appello promosso dal consumatore avverso la sentenza di prime cure (Trib. Milano, 540/2022, pure in BDP), condividendo l'iter motivazionale del Tribunale
e osservando che “Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita concluso dall'appellante con
(…) e il contratto di finanziamento concluso con (…), evidenziando: - l'assenza nel contratto di finanziamento dell'indicazione del bene oggetto di fornitura (ossia l'auto acquistata dalla …), come richiesto dall'art. 121 TUB;
- lo scarto temporale tra la stipula del contratto di compravendita e il contratto di finanziamento;
- le modalità di erogazione della somma finanziata, indicato come “Prestito personale”; - l'avvenuta stipula del finanziamento per il tramite di un intermediario creditizio terzo, di cui erano stati riportati nel testo contrattuale timbro e firma”.
Le considerazioni che precedono, quindi, portano a escludere la sussistenza di un collegamento negoziale e, quindi, l'applicazione dell'art. 125-quinquies TUB.
6.3. La domanda di nullità e/o inefficacia è parimenti infondata: il contratto tra CA e Pt_1 era e rimane dotato di causa. Quello che, infatti, il ricorrente tenta di far valere è il motivo, che, come tale, rimane notoriamente irrilevante, non ricorrendo un'ipotesi ex art. 1345 c.c.
6.4. Le domande di restituzione e inibizione di addebito sono conseguentemente infondate, in assenza di qualsiasi ragione per dichiarare risolto o invalido il negozio giuridico vigente tra le parti.
Pari sorte per le domande risarcitorie, che peraltro sono state formulate contro un soggetto
(CA) del tutto estraneo all'inadempimento. Se dei danni possono essere derivati all'odierno ricorrente, chi li ha cagionati certo non è il finanziatore, bensì l'unico soggetto che è rimasto inadempiente, ossia il fornitore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sia per la fase cautelare, sia per il giudizio di merito. La quantificazione è operata secondo il disputatum; si contengono nei minimi quelle del merito, attesa la ripetizione di argomentazioni e questioni già proprie dell'incidente cautelare (per il quale, invece, si applicano importi prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1505 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande di contro Parte_1 Controparte_1
pagina 6 2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in 3.809,00 euro per il giudizio di merito e 4.800,00 euro CP_1 per la fase cautelare, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata il 24.11.2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
pagina 7
REPUBBLICA IT AN A
IN NOME DEL POPOLO IT ANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1505 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. ), con l'Avv. Francesca Lapenna e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore
ATTORE
CONTRO
c.f. , con gli Avv.ti Tommaso Rotella e Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Fiorini, domicilio eletto presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
“In via principale e processuale:
Dichiarare la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Lodi, quale foro di residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 66-bis del D.lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), da ritenersi prevalente su ogni clausola contrattuale difforme;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto tra il ricorrente e la società in data 12 febbraio 2024, ai sensi degli artt. Controparte_2
1453 e ss. c.c., per grave e definitivo inadempimento della società Controparte_2
- Accertare e dichiarare l'inefficacia sopravvenuta e/o la nullità del contratto di finanziamento n. 5001014159, stipulato tra il ricorrente e ai sensi Controparte_1 dell'art. 125-quinquies del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e dell'art. 1418, co. 2 c.c., per mancanza di causa concreta, sopravvenuta all'inadempimento del contratto collegato;
- Condannare la resistente alla restituzione di tutte le somme versate Controparte_1 dal ricorrente a titolo di rate del finanziamento, per un importo pari a € 8.443,00.=. oltre
pagina 1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun versamento al saldo effettivo, ex art. 2033 c.c.;
- Condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito, derivante dalla necessità di acquistare un veicolo alternativo, danno da considerarsi diretto, immediato e prevedibile ex art. 1223 c.c., da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura di € 3.500,00.=. (docc.20 e 21).
- Disporre l'inibizione di qualsiasi ulteriore addebito automatico sul conto corrente del ricorrente da parte della in esecuzione del contratto di credito n. Controparte_1
5001014159, ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B.;
- Rigettare ogni diversa istanza, eccezione o deduzione della parte resistente, in quanto giuridicamente infondata, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- Dichiarare che il contributo unificato versato è pari ad € 518,00.=. e se ne chiede la refusione in caso di condanna di parte resistente”.
PARTE CONVENUTA:
alla luce dell'attività processuale espletata, dichiara di non accettare Controparte_1 il contraddittorio su eventuali nuove domande e chiede che il Giudice, alla luce della violazione del principio di sinteticità nella redazione delle precedenti note d'udienza, in palese violazione del principio del contraddittorio, ne tenga conto ai fini della decisione, anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Insiste affinché il Giudice Voglia respingere integralmente le domande del ricorrente in assenza della prova del collegamento dei contratti, con rifusione dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria insiste per le istanze formulate in comparsa di costituzione e risposta.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 18.08.2025, ha evocato in Parte_1 Co giudizio (in breve, deducendo di aver sottoscritto, nella qualità Controparte_1 di consumatore, con (in breve, ) un contratto avente ad Controparte_2 CP_2 oggetto il noleggio di un'automobile (Fiat Panda) della durata di 84 mesi un costo totale di
26.000 euro, ripartito in 13.400 euro a titolo di servizi e 12.600 euro a titolo di cauzione.
La consegna del veicolo avrebbe dovuto avvenire entro 45 giorni lavorativi, prorogabili unilateralmente a 30, ma non sarebbe mai stata eseguita. Nessuna somma gli sarebbe stata restituita da , neppure a titolo di cauzione. CP_2
Per avere la disponibilità liquida necessaria al pagamento dei 26.000 euro, avrebbe Pt_1 concluso un contratto di finanziamento tramite la mediatrice creditizia Finanziare Bene Contr S.r.l, la quale avrebbe indicato quale soggetto finanziatore la unque, il 07.02.2024
CA avrebbe accreditato i 26.000 euro sul suo conto corrente e il giorno seguente avrebbe
pagina 2 effettato il bonifico in favore di;
la finalità del finanziamento sarebbe stata CP_2 riconducibile all'acquisto dell'auto e, dunque, sussisterebbe un collegamento negoziale rilevante ex art. 125-quinques T.U.B. tra il contratto di credito e il contratto di fornitura del veicolo.
Il 24.06.2024 avrebbe comunicato la risoluzione del contratto di noleggio per grave Pt_1 inadempimento e, conseguentemente, esercitato la risoluzione del contratto di Co finanziamento e chiesto la restituzione di quanto pagato. Ciononostante, avrebbe continuato ad addebitare le rate di pagamento. Successivamente, per è stata CP_2 dichiarata aperta la liquidazione giudiziale con sentenza del 07.01.2025 del Tribunale di
Torino.
A causa di quanto in sintesi ripercorso, CA avrebbe ricevuto, a titolo di pagamenti dei ratei scaduti da , 8.443,00 euro al momento del deposito del ricorso. Pt_1
allega dunque di aver patito un danno patrimoniale diretto, derivante dal pagamento Pt_1 delle rate di finanziamento relativo a un contratto ineseguito;
una danno patrimoniale indiretto, derivante dalle spese sostenute per le procedure stragiudiziali e le comunicazioni necessarie alla tutela dei propri diritti;
un danno da perdita di chance, dovuto dall'impossibilità di stipulare tempestivamente un contratto alternativo di fornitura del veicolo;
un danno non patrimoniale, consistente nel turbamento e nella lesione della propria serenità personale e familiare, costretto a fronteggiare richieste indebite di pagamento e ad intraprendere azioni giudiziali per vedere tutelati i propri diritti.
Tutti tali danni sarebbero risarcibili ex artt. 1218, 1223 e 2043 c.c., atteso il grave inadempimento di e le pretese di pagamento avanzate da CA. CP_2
2. Il 20.08.2025 parte ricorrente ha proposto ricorso cautelare in corso di causa, deducendo, oltre alla sussistenza di un fumus boni iuris sostanzialmente analogo a quanto sostenuto nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la presenza un periculum in mora consistente nel fatto che parte resistente avrebbe continuato ad addebitare le rate del finanziamento, salvo soltanto sospendere, per iniziativa del consumatore (come consentito), il pagamento di due rate (mesi di settembre e ottobre 2025).
Il 15.09.2025 parte resistente ha depositato la propria memoria difensiva riferita al Co procedimento cautelare. ha dedotto che, con riguardo al fumus boni iuris, non sarebbe sussistito alcun collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di noleggio, e, circa il periculum in mora, la propria solvibilità, da cui sarebbe derivata l'assoluta assenza di pericolo per le condizioni di . Pt_1
Con ordinanza del 17.09.2025, il Giudice, considerata la sospensione dei versamenti per i mesi di settembre e ottobre e la celerità del rito semplificato (che, nel caso di specie, sarebbe stato prevedibilmente documentale, così come di fatto è avvenuto), oltre che la stabile situazione di solvibilità di parte resistente, non ha ritenuto sussistente il requisito dell'irreparabilità del danno quale presupposto del periculum in mora richiesto dal procedimento cautelare e ha dunque rigettato il ricorso cautelare.
pagina 3 3. Con comparsa del 16.10.2025, la resistente ha dedotto la carenza della condizione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria;
nel merito, ha contestato recisamente l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di prestito personale ( ) Parte_2
e quello di fornitura del mezzo (Raffa – Car Free). Inoltre, ha dedotto di non aver alcun rapporto negoziale o di qualsiasi natura con i soggetti menzionati da controparte, ossia
Parte_3
Quanto alle domande risarcitorie, ha eccepito la propria estraneità, in quanto la disciplina di favore per il consumatore consente soltanto di ottenere la risoluzione del contratto di credito collegato ed eventuali restituzioni.
4. Sostituita l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, è stata fissata per il
21.11.2025 l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale il decidente ha riservato la sentenza nel termine di legge.
5. Preliminarmente va ribadito, in punto di procedibilità, quanto già osservato con ordinanza del 29.10.2025: il più recente e maggioritario orientamento ritiene che le controversie in tema di credito al consumo non rientrino nel perimetro applicativo di tale norma, come affermato da ultimo da Corte App. Milano, 7700/2025, in BDP (“va disattesa
l'eccezione riguardante la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, considerato come il credito nasca da un rapporto di finanziamento al consumo, da non ricondursi alla nozione di contratti bancari, per i quali la procedura di mediazione è prevista come obbligatoria”). Si veda, in tema, anche Trib. Lodi, sent. 8/2025.
In ogni caso, il resistente non ha riproposto alcuna eccezione in proposito.
6. Le domande sono infondate.
6.1. Come previsto dall'art. 125-quinquies TUB, nella versione applicabile ratione temporis, “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
L'art. 121 TUB fornisce una definizione (lettera d) di "contratto di credito collegato", nel senso che tale è “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
La questione specifica, in materia consumeristica, ha formato oggetto di frequenti approfondimenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 6323/2019, 14561/2023,
pagina 4 5365/2024, 33933/2024, 8667/2025), ed è oggi illustrata in termini di collegamento negoziale di fonte legale, ove nell'erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale. Questo tipo di mutuo, che assume carattere obbligatorio e non già, come ordinariamente accade per la figura codicistica ordinaria, reale, si contrassegna perché la finalità dell'erogazione del credito permea il sinallagma contrattuale, ragione per cui, al venir meno del contratto collegato, consegue pari sorte per il contratto di finanziamento.
6.2. Tutto ciò premesso in termini di inquadramento normativo e pretorio, la domanda principale è infondata.
L'assenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti – quello di fornitura (Raffa – Car
Free, doc. 1) e quello di finanziamento (Raffa – CA, doc. 5) – si desume da diversi e concorrenti elementi:
a) La diversa data di sottoscrizione dei rapporti: dal doc. 1) risulta che il 12.1.2024 l'ordine Co della Fiat Panda a Car Free si era già perfezionato, mentre il contratto tra e Pt_1 risale quantomeno al 5.2.2024, data indicata a pag. 5, doc. 5; Con b) Nel contratto che lega e , ossia il menzionato doc. 5, non vi è alcun riferimento Pt_1 alla destinazione della somma. Anzi, si tratta di un “prestito personale” (v. doc. 6, pag.
1, par. 2, primo rigo della tabella), che si connota perché viene concesso al cliente “un finanziamento non direttamente finalizzato all'acquisto di un bene o di un servizio”.
Nessun riferimento si scorge, nel contratto di finanziamento, con riguardo alle finalità, ossia l'acquisto di un veicolo. Se è vero che (cfr. Cass. 7925/2019) la denominazione formale di “prestito personale” non esclude ipso facto la natura di credito collegato, è altrettanto chiaro che il contratto di finanziamento non contiene alcun singolo riferimento, nemmeno accennato o indiretto, all'acquisto/noleggio di una auto, né c'è Co documentazione da cui si possa desumere una forma di conoscenza da parte di rispetto al contratto tra e;
Pt_1 CP_2
c) L'avvenuta stipula del contratto tramite un intermediario finanziario, ossia Banca
Sistema s.p.a.: tale circostanza – su cui peraltro ha insistito con considerazioni Pt_1 talvolta non del tutto nitide, specie sul ruolo di e di un'altra finanziaria, tale Parte_4
Bene s.r.l. – rivela semmai l'inconsistenza di qualsiasi correlazione tra il contratto di
“fornitura” e quello di mutuo, poiché per ottenere il secondo il consumatore si è dovuto Contr avvalere di un soggetto terzo e ulteriore rispetto sia a , sia a maggior CP_2 Co ragione, ciò consente di ritenere che, per – ossia l'erogatore dell'importo – era di fatto ignota la finalità per cui ha chiesto e ottenuto il finanziamento. Pt_1
Tali circostanze valgono a escludere, senza ombra di dubbio, che sussista un collegamento negoziale valorizzabile ex art. 121 e, poi, 125-quinquies TUB. Infatti, non solo non vi è alcuna menzione nel contratto di credito (II ipotesi dell'art. 121 TUB), ma neppure vi è evidenza che il finanziatore (CA) si sia avvalso del fornitore ( ) per CP_2
pagina 5 promuovere o concludere il contratto, in quanto l'attività di mediazione è stata svolta da un soggetto (Banca Sistema) del tutto estraneo a entrambe le società fornitrice e finanziante.
In proposito, si richiama una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (17/2025, consultabile in BDP) che, in una fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che qui si esamina, ha rigettato l'appello promosso dal consumatore avverso la sentenza di prime cure (Trib. Milano, 540/2022, pure in BDP), condividendo l'iter motivazionale del Tribunale
e osservando che “Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita concluso dall'appellante con
(…) e il contratto di finanziamento concluso con (…), evidenziando: - l'assenza nel contratto di finanziamento dell'indicazione del bene oggetto di fornitura (ossia l'auto acquistata dalla …), come richiesto dall'art. 121 TUB;
- lo scarto temporale tra la stipula del contratto di compravendita e il contratto di finanziamento;
- le modalità di erogazione della somma finanziata, indicato come “Prestito personale”; - l'avvenuta stipula del finanziamento per il tramite di un intermediario creditizio terzo, di cui erano stati riportati nel testo contrattuale timbro e firma”.
Le considerazioni che precedono, quindi, portano a escludere la sussistenza di un collegamento negoziale e, quindi, l'applicazione dell'art. 125-quinquies TUB.
6.3. La domanda di nullità e/o inefficacia è parimenti infondata: il contratto tra CA e Pt_1 era e rimane dotato di causa. Quello che, infatti, il ricorrente tenta di far valere è il motivo, che, come tale, rimane notoriamente irrilevante, non ricorrendo un'ipotesi ex art. 1345 c.c.
6.4. Le domande di restituzione e inibizione di addebito sono conseguentemente infondate, in assenza di qualsiasi ragione per dichiarare risolto o invalido il negozio giuridico vigente tra le parti.
Pari sorte per le domande risarcitorie, che peraltro sono state formulate contro un soggetto
(CA) del tutto estraneo all'inadempimento. Se dei danni possono essere derivati all'odierno ricorrente, chi li ha cagionati certo non è il finanziatore, bensì l'unico soggetto che è rimasto inadempiente, ossia il fornitore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sia per la fase cautelare, sia per il giudizio di merito. La quantificazione è operata secondo il disputatum; si contengono nei minimi quelle del merito, attesa la ripetizione di argomentazioni e questioni già proprie dell'incidente cautelare (per il quale, invece, si applicano importi prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1505 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande di contro Parte_1 Controparte_1
pagina 6 2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in 3.809,00 euro per il giudizio di merito e 4.800,00 euro CP_1 per la fase cautelare, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata il 24.11.2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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